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Ferrovie dello Stato risarcirà macchinista morto per amianto

ferrovie dello stato
ferrovie dello stato

Il Tribunale di Roma ha condannato, per la seconda volta in pochi giorni, Ferrovie dello Stato a risarcire i danni a una vittima di amianto. Si tratta di un 75enne, nato a Palermo e residente a Roma, morto nel 2015 per un mesotelioma pleurico diagnosticato pochi anni prima. Rfi dovrà sborsare 318.834 euro che andranno alla vedova.

“Non possiamo gioire per la sentenza – ha commentato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona – Osservatorio nazionale amianto, che ha curato il ricorso – perché la vittoria arriva dopo tanta sofferenza dell’operaio e della sua famiglia, ma anche in questo caso sono soddisfatto perché è stata fatta giustizia. Ora il procedimento giudiziario proseguirà per ottenere il risarcimento per la moglie dell’uomo che ha 81 anni”.

Ferrovie dello Stato, operaio esposto all’amianto

Precedentemente lo stesso Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’origine professionale della malattia. L’uomo aveva infatti lavorato per diversi anni come operaio meccanico presso Fincantieri e poi per 30 anni, dal 1967 al 1996 come macchinista presso Ferrovie dello Stato. Sempre esposto all’amianto senza dispositivi di protezione. Prima presso il deposito locomotive di Catania, poi in quello di Palermo e Caltanissetta. Per qualche mese fu addetto alla conduzione di treni in Sicilia. Dal ’78 al ’96 lavorò, infine, nel deposito locomotive di San Lorenzo – Stazione Termini di Roma.

Il giudice capitolino, Francesca Vincenzi, ha respinto la domanda avanzata nei confronti di Fincantieri. La moglie dell’operaio non è infatti riuscita a reperire documentazione utile a dimostrare il rapporto di lavoro nei cantieri navali. Diverso il discorso invece con Ferrovie dello Stato, dove pure il 75enne è stato, nel corso di 30 anni, esposto all’amianto. Unica causa del mesotelioma.

Il magistrato, nella sentenza del 24 febbraio 2022 n. 1794, richiama l’onere, per il datore di lavoro di provare, a sua discolpa, “di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia. Essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto”. Il riferimento è alla Legge 257/1992 che mette al bando la fibra killer.

I danni da amianto

L’amianto è stato considerato per anni un minerale perfetto per le sue qualità. L’asbesto è, infatti, facilmente estraibile, è fonoassorbente e resistente al calore. La sua struttura fibrosa ne avevano reso comune l’uso come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco. Alcuni studi, però, già negli anni ’40 ne hanno accertato la pericolosità.

L’amianto, come da sempre sostenuto dall’Ona – Osservatorio nazionale amianto, attraverso il suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, può causare infatti gravi patologie. L’asbestosi in primo luogo, tumori della pleura, ovvero il mesotelioma pleurico, e il carcinoma polmonare. Può provocare anche tutta una serie di patologie asbesto correlate.

I numeri della strage silenziosa, che conta secondo l’Ona oltre 7mila vittime soltanto nel 2021, sono disponibili nell’ultima pubblicazione dell’avvocato Bonanni: “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“. L’Inail ha pubblicato, inoltre, da poco il VII Rapporto ReNam con il numero di mesoteliomi registrati ogni anno.

Ferrovie dello Stato, presenza di amianto sul luogo di lavoro

Tornando al caso del macchinista di Palermo il giudice spiega anche che la presenza di amianto nell’ambiente di lavoro, in particolare nei locomotori, emerge dai documenti presentati nel ricorso. La stessa Rfi l’ha confermata nelle sue memorie difensive.

Il giudice sottolinea anche che non si tratta di “una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali”. Piuttosto “di una grande realtà aziendale, ‘parallela’, per i servizi sanitari, allo Stato”. Dotata anche “di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche, deputate in primo luogo ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri”. Il magistrato insiste: l’organizzazione sanitaria aziendale “si è dimostrata inadeguata e/o difettosa … nel rivelare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente costituito dalle fibre di amianto diffuse nel materiale rotabile”. Avrebbe dovuto anche suggerire rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio.

Una App per le segnalazioni

Per evitare che l’amianto possa continuare a fare danni è necessario che si proceda con le bonifiche dei siti ancora contaminati. L’asbesto deve essere rimosso in sicurezza, per non mettere in pericolo gli operai.

L’Ona ha creato una App per le segnalazioni, visto che lo Stato è in ritardo anche con le mappature.

Per richiedere, invece, una consulenza gratuita i lavoratori e i cittadini possono utilizzare lo sportello on-line o contattare il numero verde 800 034 294.

Obbligo vaccinale, respinto il ricorso di 50enni no vax

obbligo vaccinale
virus con siringa

Il Tribunale di Verona ha respinto il ricorso di alcuni 50enni che volevano evitare l’obbligo vaccinale. I giudici hanno spiegato che la richiesta di dichiarare l’impossibilità per i ricorrenti di osservare l’obbligo di vaccinazione anti Covid è inammissibile. Da una parte, infatti, ha spiegato, non è possibile prestare la tutela cautelare atipica con contenuto meramente dichiarativo.

Inoltre i ricorrenti non hanno ancora un interesse da perseguire. Dovrebbero, infatti, prima subire le conseguenze sanzionatorie per la mancata vaccinazione e, solo allora, contestare in sede giudiziale gli eventuali provvedimenti sanzionatori. L’ordinanza è del 21 febbraio scorso e mette un primo freno agli over 50 che, pur di non vaccinarsi, ricorrono in Tribunale. Con il rischio, come in questo caso, di pagare anche le spese.

Vaccini efficaci “solo” nella prevenzione dell’infezione

Secondo i ricorrenti i vaccini attualmente autorizzati in Italia sono destinati a prevenire la malattia causata dal virus Sars CoV-2, mentre il requisito essenziale per l’obbligo vaccinale è che questo sia efficace nella prevenzione dell’infezione.

I loro avvocati contestano poi il fatto che l’articolo 32 della Costituzione, e anche i principi generali dell’ordinamento, richiedono che ogni trattamento sanitario obbligatorio sia determinato. L’obbligo vaccinale per gli over 50, invece, sarebbe indeterminato quantitativamente. Ancora oggi si sa con precisione a quante dosi bisognerebbe sottoporsi. Ma anche temporalmente. Gli scienziati non hanno individuato, infatti, con precisione il periodo di tempo che deve intercorrere tra la somministrazione di una dose e le altre.

Le modalità di somministrazione violerebbero, infine, le disposizioni di legge in materia di prescrizione medica. Spesso gli operatori sanitari inoculano i vaccini in ambienti non ospedalieri. Il modulo di consenso che il vaccinando deve sottoscrivere contiene, oltre al consenso informato, anche l’autorizzazione.

Obbligo vaccinale, non farlo comporterebbe perdita stipendio

Chi ha presentato ricorso ha anche puntato sul fatto che, qualora non si sottoponessero alla vaccinazione, verrebbero considerati assenti ingiustificati dal lavoro. Per questo sarebbero privati dell’unica fonte di reddito di cui dispongono.

In questo senso, però, diversi giudici, in varie parti d’Italia finora hanno respinto tutti i ricorsi. Tutti tranne il Tar del Lazio che i primi giorni di febbraio scorso ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico. L’uomo era stato sospeso dal lavoro e contestualmente aveva perso la retribuzione. Molti attendono però il pronunciamento nel merito.

L’ONA pronta a fornire assistenza legale

LOna – Osservatorio nazionale amianto, attraverso il suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, garantisce assistenza legale alle vittime di amianto e alle loro famiglie. Così come alle vittime del dovere. L’associazione ha portato avanti la battaglia, ormai vinta, di riconoscere ai medici che, nel primo anno della pandemia, hanno perso la vita a causa del Covid, lo status di vittime del dovere.

Ora i professionisti dell’Ona sono pronti ad assistere anche chi, scegliendo di non vaccinarsi, è stato sospeso dal lavoro.

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha realizzato in questo senso uno specifico strumento on-line di assistenza. Il servizio risponderà anche alle domande a quelle persone che ritengono di aver avuto effetti collaterali a causa del vaccino Covid.

Per richiedere una consulenza gratuita i lavoratori e i cittadini possono anche contattare il numero verde 800 034 294.

Patologie asbesto correlate in crescita, i dati Inail

patologie asbesto correlate
tetto di onduline di amianto

L’Inail ha pubblicato i dati relativi alle patologie asbesto registrate tra il 2016 e il 2020. Si tratta, in media, di circa 1500 lavoratori l’anno. Se però si prende in considerazione il triennio 2016-2018 (che hanno i numeri completi), allora il numero di malati sale a 1700 l’anno. Di questi una media di 715 pazienti vittime di amianto, muoiono purtroppo ogni anno.

Sempre nel triennio più consolidato (2016-2018), la patologie più riconosciuta, con circa 600 casi l’anno, è il tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli. Questo tipo di cancro e i tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici costituiscono oltre il 50% delle malattie asbesto-correlate.

Patologie asbesto correlate, le regioni con più casi

Per i casi relativi al 2020 sono distribuiti per il 31% nel Mezzogiorno (la Campania con 195 riconoscimenti è la regione con il maggior numero in Italia). Per il 29% nel Nord Est (soprattutto Friuli Venezia Giulia, con 147 riconoscimenti). Seguono il Nord Ovest (26% in Lombardia con 120 riconoscimenti e in Piemonte con 81) e il Centro (14%, Toscana in larga parte con 86 riconoscimenti).

Nel 2016 oltre l’88% dei pazienti con tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli è purtroppo deceduto. L’11% ha subito invece una menomazione permanente di grado superiore al 50%. Nel caso dei tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici, il 72% ha avuto un esito mortale. Circa l’11% una menomazione permanente superiore al 50%.

Quello industriale è il settore più colpito

Il settore in cui i lavoratori risultano più colpiti dalle malattie asbesto correlate è quello industriale. Si concentrano qui il 77% delle richieste di rendita all’Inail. Dei complessivi 728 riconoscimenti riconducibili all’Industria il 38% riguarda il tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli. Il 33% invece altre malattie della pleura. Il 17% malattie polmonari da agenti esterni ed infine il 12% tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici.

Nel subsettore metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) dell’industria si concentra il maggior numero dei casi riconosciuti (63%), un’altra fetta importante (16%) è riconducibile alle costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)”.

Amianto killer, l’Ona continua la sua battaglia

L’Ona – Osservatorio nazionale amianto, attraverso il suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni lotta ormai da tempo contro l’amianto killer, stando vicino alle vittime e alle loro famiglie. Anche però cercando di sensibilizzare sulle bonifiche, anche con la reazione di una App per le segnalazioni, e sul giusto risarcimento.

L’avvocato Bonanni ha delineato la strage silenziosa anche nella sua ultima pubblicazione: “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“. Qui è spiegato come alle vittime dell’amianto colpite da patologie asbesto correlate bisogna aggiungere quelle che hanno contratto il mesotelioma. Un tumore che è causato per il 90% dall’amianto secondo l’Airc. I dati relativi a questa malattia sono consultabili sul VII Rapporto ReNaM dell’Inail, anche questo da poco disponibile.

Patologie asbesto correlate, statistiche relative al 2020

Nell’anno di protocollazione 2020, per il quale i dati non sono ancora perfetti, il 47% dei casi di tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli” si è registrato nel Nord-Ovest, dove la patologia asbesto-correlata è più diffusa (74%).

Nel Nord-Est le malattie professionali asbesto correlate maggiormente riconosciute sono il tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (41%) e le altre malattie della pleura (40%). Seguono i tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici (13%) e le malattie polmonari da agenti esterni (5%).

Anche nelle regioni centrali, nell’anno di protocollo 2020, le patologie asbesto correlate maggiormente riconosciute sono il tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (44%), seguono le altre malattie della pleura (34%). E ancora i tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici (13%), le malattie polmonari da agenti esterni (7%) e le altre classi ICD-10 (2%).

Nel Sud e Isole lo scenario cambia, il 40% dei riconoscimenti riguarda le altre malattie della pleura e il 38% le malattie polmonari da agenti esterni. I tumori maligni rappresentano il 22% dei riconoscimenti.

Risarcimento vittime del dovere, sentenza storica Cassazione

risarcimento vittime
stabili abbandonati, fil di ferro

Risarcimento vittime del dovere, la Corte di Cassazione lo equipara a quello delle vittime del terrorismo

La Corte di Cassazione con due sentenze del 24 febbraio 2022 ha affermato la piena applicabilità dei criteri previsti dal Regolamento per le vittime del terrorismo (dPR 181/09), a tutte le vittime del dovere ed equiparati. Questo ai fini della quantificazione percentuale dell’invalidità complessiva, comprensiva anche del danno morale.

Aggiornamento: con sentenza del maggio 2022 la Corte di Cassazione ha anche dichiarato che lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione (leggi più avanti).

“Una pronuncia storica”, ha commentato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio vittime del dovere e dell’Osservatorio nazionale amianto. Le persone che sono rimaste ferite o mutilate durante l’esecuzione del servizio o l’espletamento delle funzioni d’istituto, o che abbiano contratto patologie invalidanti nelle missioni potranno più facilmente accedere ai diritti costituzionalmente protetti e comunque ai risarcimenti che spettano loro.

Anche chi è già stato già valutato con i criteri meno favorevoli indicati nel dPR 243/06, potrà accedere a risarcimenti maggiori, proprio grazie ai criteri più vantaggiosi del dPR 181/09. Una battaglia portata avanti da tempo dall’avvocato Ezio Bonanni, che da anni è al fianco delle vittime del dovere e delle loro famiglie.

Le vittime hanno pari dignità, che siano vittime di terrorismo o nel servizio delle proprie funzioni servendo lo Stato. L’assegnazione disomogenea dei punteggi ha invece sempre mortificato le seconde e i loro familiari, che si sono sentiti spesso cittadini di serie B. Persone che fanno ogni giorno i conti con il dolore e le difficoltà per esempio di una menomazione o di una malattia, oppure con la perdita di una persona cara che spesso era l’unico sostentamento per la famiglia.

Risarcimento vittime del dovere: novità sulla prescrizione

Una sentenza storica della Corte di Cassazione ha statuito, finalmente, che lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione. I vari Ministeri hanno invece fino ad oggi rifiutato i risarcimenti alle vittime del dovere che hanno presentato domanda dopo 10 anni dall’evento.

Un modus operandi che è sempre stato contrastato dall’Osservatorio vittime del dovere, dall’Ona e dal suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni. Questo ai sensi dell’art. 2934 del codice civile e degli stessi articoli 2 e 38 della Costituzione.

Per questo è tanto importante la sentenza n. 17440/2022.

Cassazione: la sentenza n. 17440/2022

 “L’imprescrittibilità della pretesa – si legge nella sentenza n. 17440/2022 – […] discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Questi benefici devono essere considerati, sempre secondo la Cassazione: “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.

Gli ermellini spiegano anche perché non sia soggetto a prescrizione, vale a dire perché rientra nelle: “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività”, in quanto “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati”.

Vittime del dovere: le tutele delle SS.UU. 6215/2022

L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona, ha raggiunto in questi ultimi anni altri importanti risultati.  Sia per quanto riguarda il riconoscimento e poi per l’adeguamento nella quantificazione dell’entità del danno non patrimoniale.

Nella valutazione dell’indennità si aggiungono ora al danno biologico, anche i danni morali ed esistenziali. Già in sede giudiziaria proprio l’avvocato Bonanni ha ottenuto che le modalità di calcolo tengano conto del danno biologico, del danno morale e della differenza ottenuta tra invalidità permanente e danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).

Occorre, infatti, quantificare la sofferenza fisica e morale e il turbamento dello stato d’animo. Inoltre è rilevante la lesione alla dignità della persona, con riferimento all’evento morboso, quindi con un adeguamento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

Storica in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione 6215 del 2022, anche per le vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere.

Orfani non a carico, sentenza Cassazione 2022

Resta ancora da risolvere il nodo degli orfani non a carico di una vittima del dovere, che secondo l’ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 11181 del 6 aprile 2022 (consulta qui la sentenza), non hanno diritto ai benefici. Rispetto invece agli orfani non a carico delle vittime del terrorismo. Per conoscere l’ultimo pronunciamento dei giudici ermellini clicca su questo link.

Risarcimento vittime del dovere, legislazione poco chiara

Il legislatore ha definito per la prima volta le “vittime del dovere” nel 1970, concedendo soltanto la pensione di privilegio. Da allora sono stati varati decreti ministeriali, decreti legislativi e disegni di legge. Di solito però in un momento di emergenza e, quindi, senza un’approfondita riflessione.

I testi legislativi, a volte poco chiari, hanno causato diverse interpretazioni, sollevando in taluni casi giudizi anche di costituzionalità. Altre norme, invece, sono rimaste spesso inattuate anche per motivi di contenimento della spesa pubblica.

Leggi in materia di vittime del dovere

La prima legge che norma le “vittime del dovere”, è la 466 del 1980. Integrata, poi, con la legge 302 del 1990, per le “vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”.

Nel 2004 il legislatore approva una specifica legge per le “vittime del terrorismo” (266).

Equiparazione risarcimento vittime del terrorismo e del dovere

Nel 2005 la legge finanziaria 266 estende i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere.

 “Per vittime del dovere – si legge nella norma –  devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Uranio impoverito e amianto

“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Questo ultimo comma si riferisce in particolare all’uranio impoverito e al rischio amianto. L’asbesto (altro nome dell’amianto), causa infiammazioni e tumori, in primis il mesotelioma. La strage causata dalla fibra killer è stata denunciata e combattuta con forza dall’avvocato Bonanni che l’ha sviscerata ne “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“. I dati delle vittime del mesotelioma si possono trovare invece nel VII Rapporto ReNaM dell’Inail.

Finora però l’equiparazione e il giusto risarcimento per le vittime del dovere restava sulla carta. Per affermarla erano necessari lunghissimi procedimenti giudiziari.

L’assistenza dell’ONA alle vittime dell’uranio impoverito

L’Ona, Osservatorio Nazionale Amianto, ha denunciato l’inadempimento dell’obbligo di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica del personale in missione, in Bosnia (1995), in Kosovo (1998) e, ancora, in Iraq (1991 e 2003).

L’avvocato Bonanni, audito anche dalla Commissione parlamentare d’inchiesta il 6 dicembre 2017, ha denunciato la violazione degli obblighi di cui all’articolo 2087 c.c. e di cui alla Legge 11.07.1978 n. 382 contenente “Norme di principio sulla disciplina militare”.

Guerra in Ucraina e il pensiero di Seneca

guerra in Ucraina
Ucraina, popolo in piazza

La guerra in Ucraina pone l’Unione europea davanti a un bivio.

Seneca duemila anni fa si esprimeva chiaramente contro la guerra: “Noi reprimiamo gli omicidi e le uccisioni dei singoli uomini: che dire delle guerre e della gloria che si consegue compiendo il delitto di far strage di interi popoli? La cupidigia e la crudeltà non conoscono limiti. Seguendo le deliberazioni del Senato e i plebisciti vengono commesse crudeltà e, in nome dello Stato, si comanda di fare ciò che in privato si vieta.” (Lettere 95,30).

Duemila anni dopo l’uomo non ha ancora imparato che i conflitti bellici sono un fallimento per l’intera umanità. Non possono essere mai una soluzione e per questo vanno condannati.

L’aggressione di Putin all’Ucraina

L’aggressione di Putin all’Ucraina getta l’Europa in un baratro che aveva dimenticato. Uomini, donne e bambini moriranno per un’ideologia imperialista che forse servirà a Putin per allontanare il suo fallimento politico e per chiarire al mondo che ora può riaccorpare alcuni territori, sotto la minaccia di una guerra nucleare.

Gli interessi economici di pochi porteranno ancora devastazione e morte. E l’Europa si trova ora a decidere cosa fare. Se lasciare che la Russia possa vincere, violando il principio internazionale dell’autodeterminazione dei popoli. Per evitare che il conflitto possa allargarsi. Con l’Onu – Organizzazione delle nazioni unite bloccata dal diritto di veto tutto resta nelle mani dell’Unione europea. Per evitare che il conflitto possa allargarsi. Anche le sanzioni economiche che colpiranno la Russia avranno drammatiche ripercussioni anche nel nostro Paese. Considerando la dipendenza di tanti Paesi europei al gas e al petrolio.

Il popolo russo in piazza contro la guerra ucraina

Seneca scriveva che la poesia si contrappone alla crudeltà della guerra, che è portavoce di pace. La poesia racchiude i valori più alti dell’essere umano e ricorda l’importanza della vita, dell’amore, della fratellanza.

Poesia è stato vedere il popolo russo scendere in piazza per protestare contro una guerra da loro mai voluta. Mai richiesta e ora osteggiata anche al rischio di essere arrestati. Perché la guerra è nella mente di pochi che vigliaccamente sanno che non ne pagheranno le conseguenze. Guerra che porterà distruzione anche dell’ambiente che ci circonda, in un Pianeta ormai allo stremo.