I benefici contributivi amianto sono delle maggiorazioni contributive pari al 50%, ovvero con il coefficiente 1,5, applicato al periodo di esposizione ad amianto. In questo modo, quindi, i lavoratori esposti all’amianto possono ottenere una maggiore anzianità contributiva, pari al 50%, utile per il prepensionamento amianto.
Coloro che sono già in pensione, hanno diritto, comunque, alla ricostituzione della posizione contributiva e alla riliquidazione della pensione.
Per questo motivo, i loro ratei sono adeguati e rivalutati, in proporzione alla maggiore entità dell’anzianità contributiva e del valore della contribuzione, ed ottenere, anche, il pagamento delle differenze sui ratei medio tempore maturati.
L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni, pioniere nella difesa delle vittime dell’amianto, forniscono il servizio di assistenza legale per i lavoratori esposti ad amianto asbesto. Inoltre è possibile rimanere aggiornati sulle novità tramite la categoria “Benefici contrbutivi News“.
Benefici contributivi amianto: maggiorazioni
La rivalutazione contributiva ha la sua ratio nel diritto al ristoro del danno da esposizione ad amianto. Infatti, le fibre sono cancerogene, e come tali, anche in seguito al ritardo con cui lo Stato Italiano ha posto al bando la fibra killer, vi è diritto all’indennizzo e al ristoro del pregiudizio, comunque, sofferto, anche a prescindere dall’insorgenza o meno di una patologia asbesto-correlata, poiché, tale esposizione provoca, comunque, uno stato infiammatorio e displasico (Cass., IV Sez. Pen. n. 45935/2019).
I benefici contributivi amianto art. 13, co.8, L. 257/92
I benefici amianto sono maggiorazioni contributive INPS, e, cioè, delle maggiorazioni contributive in forza delle quali i lavoratori possono ottenere la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5, utile a maturare preventivamente il diritto a pensione e rivalutare le prestazioni eventualmente già in godimento, anche senza patologia asbesto correlata.
È necessario, quindi, dimostrare l’esposizione ultradecennale e superiore alle 100 ff/ll, nella media delle 8h lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni. Questo è per esposizione amianto quanto tempo occorre.
Benefici contributivi amianto: art. 47, L. 326/03
L’art. 13, co. 8, L. 257/92, ha subito nel tempo, diverse modificazioni. Con l’art. 47, L. 326/03, le maggiorazioni contributive sono state ridotte con il coefficiente 1,25, valido solo ai fini dell’adeguamento dell’entità della prestazione, e con il termine di decadenza per coloro che non hanno depositato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, salvi i casi di cui all’art. 47, co. 6bis, L. 326/03, e di cui all’art. 3, co. 132, L. 350/03.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2243/2023 ha stabilito la non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 nel caso in esame che coinvolge pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Inoltre stabilisce che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL.
Amianto benefici pensionistici: art.13 co.8, L.257/92
I benefici contributivi si distinguono in quelli dovuti per la sola e semplice esposizione, anche in assenza di malattia asbesto correlata, hanno diritto alle maggiorazioni contributive e, cioè, ai benefici contributivi amianto sulla base dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, purché dimostrino 10 anni di esposizione oltre la soglia delle 100 ff/ll (esposizione amianto meno di 10 anni); da coloro che, invece, hanno già contratto una malattia asbesto correlata, per cui, invece, non sussiste il limite minimo di esposizione dei 10 anni, ovvero l’onere di dimostrare il superamento delle 100 ff/ll (art. 13 comma 7 L. 257/92).
Benefici contributivi ex art. 13, co. 7, L. 257/92
Nel caso di lavoratori affetti da malattie asbesto correlate, riconosciute dall’INAIL, anche con un grado invalidante inferiore al 6%, sussiste, quindi, il diritto alle rivalutazioni contributive con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione, e per coloro che sono già in pensione, per adeguare l’entità della prestazione.
Ulteriori indicazioni riguardo le disposizioni per il censimento dell’amianto e l’accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti sono contenute nell’art.32 bis del DDL n. 2448.
Chi ha diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto?
L’art. 13 della Legge 257/1992, per far fronte alla crisi occupazionale legale alla dismissione dell’utilizzo dei minerali di amianto, e per indennizzare i lavoratori esposti anche nel caso di assenza del danno biologico amianto (Cassazione Sez. Lav. 25000/2014), ha riconosciuto degli indennizzi contributivi (maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto) distinguendo le diverse fattispecie:
- lavoratori delle miniere (comma 6);
- vittime patologie asbesto correlate (comma 7);
- lavoratori esposti ad asbesto non malati (comma 8);
- lavoratori esposti ad asbesto nei siti oggetto ad atto di indirizzo ministeriale (art. 1, co. 20, 21, 22, L. 257/92).
Le condizioni per la rivalutazione contributiva
La rivalutazione contributiva per coloro che siano rimasti esposti all’amianto (non ammalati di patologie amianto) è valida solo in caso di concentrazioni pari o superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative per oltre 10 anni (ex art. 13 comma 8 legge 257/92), riconosciuta indipendentemente dalla diagnosi di malattia asbesto correlata, ‘in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata’ (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4913 del 2001 ed ex multis).
L’avente diritto deve riuscire a renderne la prova, pur con elevato grado di probabilità.
Il coefficiente 1,5, per i benefici contributivi amianto
I benefici contributivi con il coefficiente 1,5, quindi, permettono di raggiungere anticipatamente l’età pensionabile e/o di aumentare l’importo economico della pensione (pensione netta anticipata sc). Per esempio, se si ha lavorato per 20 anni di cui 12 anni in esposizione ad asbesto, il periodo utile ai fini del diritto alla pensione sarà di 26 anni (12 x 1,5 + 8 anni).
Quando i benefici amianto hanno il coefficiente 1,5%
Inoltre, i benefici contributivi prevedono una maggiorazione dell’1,5% in caso di:
- malattia professionale riconosciuta dall’INAIL(certificato art. 13, comma 7, Legge 257/1992);
- attività lavorativa svolta nelle miniere o nelle cave di amianto (art. 13, comma 6, Legge 257/1992);
- esposizione qualificata pari a 100 fibre/litro per oltre dieci anni (art. 13, comma 8, Legge 257/1992) per i lavoratori assicurati presso l’INAIL che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 (riconoscimento esposizione amianto).
Coefficiente 1,25 benefici amianto: quando si applica
Per coloro che sono stati soltanto esposti a polveri e fibre di amianto, per più di 10 anni, e per i quali non trova applicazione la precedente e più favorevole normativa (art. 13 comma 8 L. 257/92), il coefficiente di maggiorazione amianto è ridotto ad 1,25, rispetto al coefficiente originario di 1,5 (esposizione amianto meno di 10 anni).
In questo caso il coefficiente è utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione, senza possibilità di prepensionamento per amianto (art. 47 co. 1 della L. 326 del 2003), con l’onere di depositare presso l’INAIL la domanda di certificazione di esposizione entro e non oltre il 15.06.2005 e di dimostrare il superamento della soglia di esposizione delle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni (esposizione amianto quanto tempo).
Superamento della soglia di esposizione ad amianto a 100ff/l
Come calcolare la soglia di esposizione ad amianto a 100ff/l per calcolo ottenere la condanna dell’INPS all’accredito dei benefici contributivi amianto? Per dimostrare un’esposizione ad una soglia maggiore di 100 fibre/litro di polveri e fibre di amianto si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL, cui vanno aggiunti i valori della banca dati Amyant INAIL. Così facendo si può effettuare il calcolo complessivo dell’esposizione con cui dimostrare il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per oltre 10 anni (INPS amianto).
Benefici contributivi amianto: ne parla l’Avv. Ezio Bonanni
Nel corso del seminario “Esposizione all’amianto: responsabilità civile e penale” che si è tenuto il 17 dicembre 2016 presso il Tribunale di Taranto, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni, con l’Ordine degli Avvocati di Taranto e la Scuola Forense di Taranto, sono state illustrate le modalità per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, con l’art. 13, co. 8, L. 257/92.
Come calcolare il livello di esposizione lavorativa amianto
Nell’intervento in video, l’Avv. Ezio Bonanni ha chiarito che l’accertamento dei livelli espositivi a polveri e fibre di amianto, è sempre presuntivo. Gli ha fatto eco l’intervento dell’ingegner Giulio Pinto, CTU del Tribunale di Taranto.
Rilevanza dei valori della banca dati Amyant per il calcolo
Nella sua relazione dal titolo “Modalità di accertamento dell’esposizione ad amianto e ad altri agenti tossico-nocivi e cancerogeni”, è stato confermato che i livelli espositivi a polveri e fibre di amianto sono ricostruiti da ciò che risulta dalla banca dati Amyant e con l’utilizzo dell’algoritmo dell’ente tedesco Berufsgenossenschaften.
Malattie da asbesto: i benefici contributivi amianto
L’avvocato Ezio Bonanni, nella relazione “Malattie professionali e da esposizione ambientale, ad agenti tossico nocivi, e accertamento del nesso causale, in materia penale, civile e previdenziale. Quantificazione dei danni”, ha, comunque, trattato del tema della rivalutazione amianto, ovvero dei benefici contributivi sulla base dell’art. 13, co. 7, L. 257/92 e dei danni da amianto.
Benefici amianto e il diniego dell’INAIL
La L.257/92 ha messo al bando i minerali di amianto ed ha indennizzato i lavoratori esposti con le cosiddette maggiorazioni contributive. Non sempre l’INAIL ha riconosciuto questi diritti e ne è nato un enorme contenzioso.
Gli atti di indirizzo per i benefici contributivi amianto
Per risolvere questo contenzioso, e per il riconoscimento dei giusti diritti dei lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto, il Ministero del Lavoro ha emanato gli atti di indirizzo ministeriali. Con questi atti, il Ministro del Lavoro ha conferito delle linee guida all’INAIL per permetterne il rilascio della certificazione di esposizione per i lavoratori, in modo tale che tale certificazione potesse essere depositata all’INPS per ottenere le maggiorazioni contributive ex art. 13, co. 8, L. 257/92.
Gli atti di indirizzo: la prova del superamento della soglia
Il problema della prova del superamento o meno della soglia delle 100 ff/ll, con l’utilizzo della legge scientifica/algoritmo: E= Σ(cᵢ * hᵢ)/hanno tratta dall’ente tedesco Hauptverband der Berufsgenossenschaften, e l’applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017, ha determinato un enorme contenzioso giudiziario.
L’ONA e la tutela dei diritti dei lavoratori esposti amianto
Infatti, l’INAIL, il più delle volte, ha rilasciato certificazione negativa, ovvero ha rigettato la domanda amministrativa di certificazione di esposizione ad amianto, e, quindi, l’avente diritto, ha dovuto ricorrere al Giudice del Lavoro.
Invece, con l’atto di indirizzo ministeriale, ha assunto il valore giuridico anche di prova in sede giurisdizionale (art. 18, co. 8, L. 179/2002).
Siti degli atti di indirizzo: il diritto fino al 02.10.2003
Con l’art. 1, commi 20, 21 e 22, L. 247/2007, il Legislatore è intervenuto sull’impianto normativo, delle norme di cui all’art. 13, comma 8, L. 257/92, ed è stata sancita una vera e propria presunzione di superamento della soglia di esposizione delle 100 ff/ll, fino all’inizio delle bonifiche, ovvero fino al 02.10.2003, con diritto alla rivalutazione con il coefficietne 1,5, utile per il prepensionamento.
Gli atti di indirizzo: cosa sono e come funzionano
Gli atti di indirizzo non contengono rilievi tecnici e non risultano formulati sulla base di accertamenti, né contengono delle prescrizioni specifiche, limitandosi a dettare le linee cui l’INAIL avrebbe dovuto attenersi (e alle quali non si è attenuta, come dimostrano le numerose sentenze di condanna degli enti previdenziali emesse in seguito ai numerosi ricorsi con i quali i lavoratori hanno dovuto domandare tutela giurisdizionale dei loro diritti). Restano inoltre esclusi dai riconoscimenti gli addetti alle aree amministrative ed ai servizi di supporto logistico.
L’art. 13, co. 8, L. 179/2002: gli atti di indirizzo
I dubbi ed i contrasti insorti in dottrina e in larga parte della giurisprudenza circa il valore legale e la legittimità degli atti di indirizzo ministeriali, sono stati definitivamente superati con l’approvazione dell’art. 18, comma 8, della l. 179 del 2002.
La legge sugli atti di indirizzo ministeriali 2020
Con l’art. 13 co.8 L. 179 del 2002 (‘disposizioni in materia di tutela ambientale‘), sono stati tutelati i lavoratori dei siti più contaminati per i quali il Ministero del Lavoro ha accertato gli elevati livelli di esposizione ad amianto.
Valore dei certificati INAIL per siti di atti di indirizzo
In questa legge, che ha ad oggetto ‘disposizioni in materia di tutela ambientale’ il legislatore ha ritenuto di dover sancire la legittimità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL in seguito agli atti di indirizzo ministeriali:
“le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’Inail sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni” (art. 18, comma 8, legge 179/02).
Il prepensionamento per i lavoratori degli atti di indirizzo
Con l’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, il Legislatore è intervenuto ancora in materia di benefici contributivi per esposizione ad amianto per i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, per stabilire che, per coloro che non fossero stati ancora collocati in pensione al momento dell’approvazione della legge, per attribuirgli il diritto al loro conseguimento fino al 02.10.03.
Il testo di legge sul prepensionamento atti di indirizzo
Con l’art.1 co.20,21 e 22 della L. 247 del 2007, il legislatore è intervenuto ancora al fine di attribuire il diritto dei benefici amianto fino al 02.10.2003, ovvero all’inizio delle bonifiche, per cui i lavoratori che sono stati impiegati nei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale.
“20. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale“.
Esclusione dei benefici amianto per lavoratori pensionati
Con l’art.1 co. 21 della L. 247 del 2007, sono stati esclusi dall’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, i lavoratori già pensionati dopo essere stati impiegati nei siti di oggetto di atti di indirizzo ministeriali:
“21. Il diritto ai benefìci previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge“.
L’attuazione della legge benefici amianto atto di indirizzo
Come stabilito dall’art. 1, co. 22, della legge 247 del 2007, il Ministero del Lavoro aveva la podestà di emanare il decreto attuativo:
“22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il decreto ministeriale che limita il diritto dei lavoratori
Il Ministro del Lavoro, con decreto del 12 marzo del 2008, ha cercato di circoscrivere l’applicabilità della normativa di cui all’art.1, co. 20, 21 e 22, della legge 247 del 2007, ai soli siti per i quali l’atto di indirizzo faceva riferimento all’esposizione fino al 31.12.1992, e di escludere tutti gli altri siti oggetto di atto di indirizzo.
Il decreto è stato impugnato dall’Avv. Ezio Bonanni come legale di una serie di lavoratori e di associazioni, e il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell’Avv. Ezio Bonanni. Il contenuto del ricorso al TAR è speculare a quello presentato alla Corte Europea per i diritti dell’uomo.
Benefici contributivi amianto per lavoratori malati
Coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate, per esposizione professionale ad amianto, hanno diritto all’accredito delle maggiorazioni contributive ex art. 13, co. 7, L. 257/92. Prima di tutto, però, debbono ottenere il riconoscimento dell’origine professionale della loro infermità (riconoscimento esposizione amianto).
Il riconoscimento della malattia asbesto correlata
Per il riconoscimento delle malattie professionali l’eventuale concorso di cause extraprofessionali non esclude il nesso causale ai fini dell’indennizzo INAIL, e per il risarcimento di tutti i danni (amianto risarcimento danni prescrizione). Ne consegue che i lavoratori esposti amianto, vittime di patologie asbesto correlate, hanno diritto anche ai benefici contributivi per esposizione ad amianto.
Che cos’è la malattia professionale asbesto correlata?
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) definisce malattia professionale (o “tecnopatia”) una “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo)”. La malattia professionale è quindi una patologia, con una causa diretta ed efficiente (cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente), contratta nell’esercizio e/o insorta a causa delle lavorazioni rischiose, così come riportato nel Testo Unico.
La distinzione tra malattia professionale e malattia comune
La malattia professionale si differenzia dalla comune malattia, in quanto quest’ultima di solito non correlata al lavoro e va distinta dall’infortunio, che è un evento traumatico che si verifica durante l’orario di lavoro, in maniera violenta e concentrata nel tempo.
I requisiti della malattia asbesto correlata
L’infermità, per essere classificata come professionale, richiede dei requisiti:
- essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
- il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.
È questo il caso delle malattie provocate dalla inalazione a polveri e fibre di asbesto, potente agente cancerogeno che agisce sull’organismo umano con tempi di latenza che possono arrivare anche a 30/40 anni.
Riconoscimento INAIL: diritto ex art. 13, co. 7, L. 257/92
Le infermità, anche fossero inferiori per grado invalidante al 6%, danno, comunque, diritto a prestazioni INAIL, come chiarito da Cass., sez. lav., 30438/2018 e, quindi, l’avente diritto, può chiedere all’INAIL la certificazione ex art. 13, co. 7, L. 257/92.
Così sussiste il diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5, utile per prolungare del 50% il periodo contributivo in esposizione ad amianto, utile ai fini del prepensionamento, e della rivalutazione del diritto a pensione, ai sensi dell’art. 13 comma 7 L. 257/92.
Per approfondire sull’entità dei danni provocati dall’amianto: il libro bianco delle morti di amianto in Italia ed.2022.
Quali sono le malattie asbesto correlate?
Le polveri e le fibre di asbesto, definite fibre killer, se respirate ed ingerite, causano infiammazione e cancro. Gli organi colpiti sono quelli dell’apparato respiratorio e poi quelli gastrointestinali in prima istanza.
Le fibre longitudinali di amianto provocano prima di tutto le cosiddette malattie infiammatorie da asbesto (asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche) e in seguito possono provocare tumore del polmone, mesotelioma (pleurico, ma anche cancro del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo) cancro della laringe, della faringe, dell’esofago, dello stomaco, del colon e delle ovaie, nonché altri tipi di neoplasie.
Le malattie asbesto correlate nelle liste dell’INAIL
L’INAIL ha inserito alcune malattie da amianto di origine professionale in 3 Liste.
Nella lista I figurano le malattie asbesto correlate la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità“. Queste malattie si presumono di origine professionale e quindi l’INAIL deve fornire l’indennizzo danno biologico ed erogare la rendita INAIL in quanto è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcune valore limite o alcuna soglia.
Per approfondire: Patologie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL
Patologie asbesto-correlate nella Lista I dell’INAIL
Le patologie inserite nella lista I dell’INAIL sono assistite da presunzione legale di origine e la sola presenza nell’ambiente lavorativo ne sancisce l’indennizzabilità, a prescindere dalla soglia (Cass. Sez. Lav. 23653/2016), con certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, e dunque la rivalutazione amianto dall’INPS, anche in caso di danno biologico che fosse valutato inferiore al 6% (Cass., Sez. lav., n. 30438/2018).
Ci sono delle malattie asbesto correlate che sono inserite nella lista I dell’INAIL:
- Asbestosi (I.4.03);
- Placche pleuriche ispessimenti pleurici (I.4.03);
- Mesotelioma pleurico (I.4.03);
- Cancro alle ovaie, (I.6.03).
- Mesotelioma pericardico (I.6.03);
- Tumore della laringe (I.6.03);
- Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
- Tumore al polmone (I.4.03);
- Mesotelioma peritoneale (I.6.03);
La presunzione legale di origine delle malattie lista I
Nel caso in cui un lavoratore sia affetto da una delle malattie inserite nella lista I INAIL, sussiste il diritto all’indennizzo.
Infatti, queste malattie proprio perché inserite nella lista I, hanno la presunzione legale di origine. In altre parole, è necessario dimostrare la malattia, e l’esposizione anche indiretta e per contaminazione dell’ambiente di lavoro per il riconoscimento del diritto all’indennizzo INAIL.
L’onere della prova è a carico dell’INAIL se vuole negare questo riconoscimento.
Patologie asbesto-correlate nella Lista II dell’INAIL
Nella Lista II ci sono le malattie da amianto la cui origine lavorativa è definita dall’INAIL di limitata probabilità.
- Tumore alla faringe (c10-c13)
- Cancro gastrointestinale (c16)
- Cancro del colon retto (c18-c20).
Per queste patologie, il lavoratore non è agevolato dalla presunzione legale di origine e quindi deve rendere la prova della loro riconducibilità ad esposizione ad amianto, con il criterio della rilevante probabilità ovvero dell’equivalenza causale.
Lista III dell’INAIL: il tumore dell’esofago
La lista III comprende esclusivamente il tumore all’esofago la cui origine lavorativa viene considerata dall’INAIL come ritenuta possibile.
Anche per il tumore all’esofago l’onere della prova è a carico del lavoratore in quanto solo le malattie inserite nella lista I sono assistite dalla presunzione legale di origine.
Benefici amianto per lavoratori vittime malattie amianto
Con il riconoscimento della malattia per esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, da parte dell’INAIL, il lavoratore ha diritto all’indennizzo INAIL e alle prestazioni del Fondo Vittime Amianto.
Con tale riconoscimento, l’INAIL deve pure rilasciare la certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13, co.7, legge 257 del 1992, con conseguente diritto alla rivalutazione con il coefficiente 1,5%, valido, prima di tutto per il prepensionamento e poi per l’adeguamento dei ratei di pensione (riconoscimento amianto).
Benefici contributivi amianto per danni alla salute
Tutte le vittime amianto, le cui malattie sono riconosciute conseguenza dell’esposizione professionale ad amianto, hanno diritto al rilascio della certificazione Inail di esposizione amianto ex art. 13 comma 7 L. 257 del 1992, per ottenere dall’Inps l’accredito delle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5, utile a maturare anticipatamente il diritto ad amianto pensione per un periodo pari al 50 % di quello di esposizione, e a rivalutare la prestazione pensionistica eventualmente in godimento.
La domanda amministrativa INPS per le maggiorazioni amianto
I lavoratori vittime amianto, piuttosto che quelli esposti ad amianto, per poter ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive amianto, debbono depositare la domanda amministrativa all’INPS.
Ricorso al Comitato Provinciale accredito beneficio amianto
L’ente previdenziale, ha 120 giorni di tempo, ed in caso di silenzio, la domanda si ha per rigettata e, quindi, può essere proposto il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS (ricorso amministrativo Inps al Comitato Provinciale), ai sensi dell’art. 443 c.p.c.
Il ricorso Inps al Comitato Provinciale Inps deve essere depositato entro 90 giorni in caso di rigetto o silenzio/rigetto (dopo 120 giorni dalla domanda senza una pronuncia dall’Ente Previdenziale).
All’esito, decorsi 90 giorni e, quindi, con un termine massimo di 300 giorni, il procedimento amministrativo ha termine, e risultano soddisfatte le condizioni di procedibilità per il ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro, ex art. 442 c.p.c.
Ricorso giudiziario per accredito maggiorazioni amianto
Con il ricorso giudiziario, si chiede la condanna dell’INPS all’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, sia per i lavoratori non ancora malati (art. 13, co. 8, L. 257/92), sia per coloro che hanno già contratto la patologia asbesto correlata.
Decadenza triennale dei benefici amianto: come evitarla
Il termine massimo per proporre ricorso all’INAIL prima della decadenza è di 3 anni dalla fine del procedimento amministrativo che in tutto può durare al massimo 300 giorni.
La decadenza comporta l’estinzione totale del diritto e la perdita prepensionamento e aumento ratei pensione. Per questo motivo è preferibile iniziare il più presto possibile l’azione giudiziaria dopo il rigetto da parte dell’Inps e comunque entro i tre anni dalla fine del procedimento amministrativo (nel massimo 3 anni e 300 giorni e comunque non oltre 3 anni e 300 giorni dal deposito della domanda amministrativa, come sancito dall’art. 47 del DPR 639 del 1970).
I termini per la decadenza triennale beneficio amianto
L’art. 47, comma 2, del DPR 30.04.1970 n. 639, nel testo originario, stabiliva che nelle controversie pensionistiche l’avente diritto dovesse proporre azione giudiziaria immediata entro il termine di 10 anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso da parte dei competenti organi dell’Istituto (o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione), pena la decadenza dal diritto. Questo termine è stato successivamente ridotto a 3 anni, trascorsi i quali avviene l’estinzione al diritto a percepire i ratei pregressi e l’inammissibilità della domanda giudiziale.
Decorrenza termine triennale dalla domanda accredito amianto
La giurisprudenza della Sezione Lavoro tende ad affermare la decadenza dal diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. 257/92, anche per coloro che sono in pensione, facendo decorrere il relativo termine dei 3 anni e 300 giorni dal deposito della domanda amministrativa. Da questo momento inizia a decorrere il termine triennale, in seguito al quale vi è la dichiarazione di decadenza e la perdita totale del diritto.
Prescrizione dei benefici contributivi
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, a partire dalla sentenza amianto n. 25000 del 2014, ha radicalmente modificato la sua giurisprudenza ed ha ritenuto che anche i benefici contributivi, in quanto indennizzi per l’esposizione ad amianto fossero assoggettati alla prescrizione decennale di cui all’ articolo 2946 c.c. (prescrizione amianto).
La decorrenza del termine di prescrizione benefici amianto
Il termine di prescrizione decennale del diritto ai benefici amianto, secondo l’originaria interpretazione della Corte di Cassazione, decorreva dal momento del pensionamento (decorrenza termina prescrizione decennale benefici amianto).
Successivamente il termine iniziale di prescrizione del diritto ai benefici amianto fu fatto decorrere dalla domanda all’INAIL, che doveva essere presentata entro il 15 giugno 2005 (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017).
Come superare il problema della prescrizione
In molti casi, le eccezioni di prescrizioni dell’Inps hanno trovato accoglimento, e pertanto i lavoratori esposti ad amianto hanno subito la declaratoria giudiziale di estinzione del loro diritto per prescrizione. L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno sostenuto l’illegittimità costituzionale delle norme di prescrizione di benefici amianto sulla base del cosiddetto “diritto vivente” per tutelare i diritti dei lavoratori esposti ad amianto, di cui si assume la natura previdenziale (amianto risarcimento danni prescrizione).
Se questi diritti sono ancorati all’art. 38 della Costituzione, è evidente la loro non assoggettabilità a prescrizione.
Come ottenere l’accredito dei benefici contributivi amianto
Per ottenere tutela legale per l’accredito dei benefici contributivi in favore dei lavoratori esposti ad amianto e il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, il lavoratore deve chiedere l’ammissione della prova testimoniale, attraverso cui replicare all’INPS e dimostrare che la consapevolezza della violazione del diritto è avvenuta successivamente (INPS amianto).
Se all’esito del procedimento amministrativo Inps, anche dopo aver proposto il ricorso amministrativo al Comitato provinciale Inps, non lo ottiene, può ricorrere al Giudice del Lavoro, e se dipendente pubblico, alla Corte dei Conti, e chiedere la condanna giudiziale dell’Inps alla maggiorazione contributiva.
Benefici contributivi amianto: ricorso al Giudice del Lavoro
Per i lavoratori che non hanno ancora contratto patologia asbesto correlata, il corredo documentale deve contenere anche consulenza tecnica di parte che certifichi il superamento della soglia dell 100 ff/ll nella media dell 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni, in assenza di certificazione INAIL ex art. 13 comma 8 L. 257/92.
Il ricorso giudiziario a carico di Inps deve essere specifico (414 c.p.c.), con descrizione dell’ambiente lavorativo, delle attività e mansioni, con riferimento all’aerodispersione delle polveri e fibre di amianto e della loro inalazione, e quindi esposizione diretta, indiretta e per contaminazione dell’ambiente lavorativo, al fine di rendere la prova anche su base presuntiva del superamento della soglia.
Ricorso contro INPS per malattia professionale riconosciuta
Nel ricorso giudiziario ex artt. 414 e 442 c.p.c., oltre al corredo documentale, il lavoratore deve aggiungere i documenti medici comprovanti il danno biologico, gli atti INAIL di riconoscimento di malattia professionale e il certificato di esposizione ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (riconoscimento amianto).
Non occorre dimostrare un’esposizione ultra decennale amianto, nè il superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative. Questi diritti non sono assoggettati alla disciplina della decadenza per il mancato deposito per la domanda Inail entro il 15 giugno 2005, e la prescrizione inizia a decorrere solo dal riconoscimento della malattia da parte dell’Inail (prescrizione amianto).
Come scongiurare la decadenza, dimostrando un danno amianto
Per tali ragioni, nel caso di decadenza triennale, di decadenza per mancato deposito della domanda all’Inail entro il 15 giugno 2005, e di prescrizione decennale del diritto ex art. 13 comma 8 L. 257/92, il lavoratore vittima di amianto può ottenere le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto con l’accredito ex art. 13 comma 7 L. 257/92.
I lavoratori esposti ad asbesto sani
I lavoratori esposti ad amianto che non sono stati colpiti da malattia professionale asbesto correlata, hanno diritto ai benefici contributivi con coefficiente 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione, senza prepensionamento per amianto (art. 47 co. 1 della L. 326 del 2003 – legge pensione anticipata), con l’onere di depositare la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005, pena la decadenza.
Essi devono dimostrare il superamento dell’esposizione ad amianto ad una soglia maggiore alle 100 fibre/litro di polveri e fibre di asbesto, nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni. In caso contrario i lavoratori esposti non possono accedere ai benefici contributivi amianto con la legge per pensione (art. 13, co. 8, legge amianto 257 del 1992, legge sull amianto modificata con l’art. 47 della legge 326 del 2003, nuova legge sulla pensione).
Le attività lavorative con esposizione ad amianto
Il DM 27.10.2004 ha ricompreso tra le attività lavorative che comportano esposizione ad asbesto:
- coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- produzione di manufatti contenenti amianto;
- fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto;
- distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
Cumulo dei benefici contributivi per esposizione ad asbesto
L’art. 4 del DM 27.10.2004 prevede il divieto di cumulo.
Ciò significa che in caso di svolgimento delle attività di cui al punto c), non è possibile cumulare i benefici del DM 27.10.2004 con altri che anticipino il diritto a pensione, come per esempio quelli spettanti per i lavori usuranti, per servizi di confine e per i servizi prestati dai lavoratori portuali.
Conseguentemente, al momento del pensionamento il lavoratore dovrà scegliere se usufruire dei benefici di cui al DM 27.10.2004 o ad altri benefici.
Non rientrano nel divieto di cumulo i benefici previdenziali dovuti ad un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto) o derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale.
Riforma pensione ferrovieri: come funziona?
Tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato vi è un’altissima incidenza di casi di patologie asbesto correlate. Ciò è causato dall’imponente utilizzo di amianto nelle carrozze ferroviarie, che sono state scoibentate e bonificate soltanto a partire dalla fine degli anni ’80 e fino a tempi piuttosto recenti.
Le Ferrovie dello Stato hanno fatto uso di amianto non solo nelle vetture ferroviarie e nelle locomotive, ma anche nelle massicciate ferroviarie. In più l’amianto è presente anche nei freni. Qui è ancora più pericoloso perché nei materiali di attrito l’amianto è in forma dinamica. Perciò, ogni qualvolta i freni entrano in funzione, si polverizzano pulviscoli di amianto che, inspirati, provocano gravi forme tumorali.
Per gli esposti ad asbesto nel settore della produzione dei rotabili ferroviari sono state introdotte norme specifiche, tra cui l’art. 1, comma 246 Legge 205 del 2017 (legge sull’amianto), oltre ai benefici contributivi cui hanno comunque diritto vittime ed esposti.
I benefici contributivi amianto dei ferrovieri deceduti
Molti ferrovieri e i famigliari dei deceduti sono stati assistiti dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni, che ha ottenuto risarcimenti record in loro favore.
L’Ona assiste i lavoratori ferrovieri esposti all’amianto per:
- il prepensionamento/pensione amianto, tra i quali coloro che rientrano nella Legge speciale pensionamento ferrovieri amianto (pensione ferrovieri)
- domanda pensione amianto Inps, con dichiarazione del datore di lavoro circa la presenza di amianto/effettuazione di bonifica amianto;
documentazione attestante il periodo di bonifica asbesto;
documentazione attestante la durata dell’attività del lavoratore interessato presso il sito specifico.
Legge Fornero: pensione con quota 100
L’art. 24 della Legge Fornero stabiliva la non applicabilità per i lavoratori esposti ad amianto che, alla data del 31.12.2011, avevano già maturato il diritto a pensione.
In seguito agli ultimi interventi del Governo su iniziativa Ministro Salvini la legge Fornero ha subito sostanziali modificazioni per permettere il pensionamento quota 100 (riforma legge Fornero amianto). In esso rientrano anche i lavoratori esposti ad amianto. La pensione quota 100 è la prestazione economica che l’Inps eroga a domanda dei lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti di legge sulla pensione con la cosiddetta quota 100 nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
La prestazione pensionistica spetta a tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) che comprende il fondo pensioni lavoratori dipendenti e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e le forme sostitutive ed esclusive che gestisce l’Inps, ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
Riforma della Legge Fornero e pensione di invalidità
Lavoratori colpiti da malattie asbesto correlate. Nel caso di insorgenza di malattie asbesto correlate, riconosciute dall’INAIL, con la riforma legge pensioni sussiste il diritto alla moltiplicazione delle contribuzioni per il periodo di esposizione con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente diritto a pensione e per aumentare l’entità dei ratei della pensione amianto (leggi sulle pensioni come l’art. 13 comma 7 Legge 257/1992).
Pensioni invalidità amianto – prepensionamento amianto
Coloro che, per esposizione alle polveri e fibre asbesto si sono ammalati di malattie asbesto-correlate, riconosciute dall’INAIL come malattie professionali, hanno diritto, nel caso in cui con l’accredito delle maggiorazione amianto con l’articolo 13 comma 7 della leggi amianto 257 del 1992, non avessero maturato i contributi amianto necessari per il prepensionamento amianto, proprio a causa della legge Fornero, possono ottenere il prepensionamento, ovvero la pensione di invalidità amianto.
L’ONA e l’avv. Ezio Bonanni assistono gratuitamente i lavoratori per il prepensionamento legge Fornero riforma Governo Di Maio Salvini.
Le vittime di malattie asbesto-correlate, dopo aver ricevuto l’accredito delle maggiorazioni contributive ex art. 13 comma 7 L. 257/92, con il coefficiente 1,5, utile a maggiorare del 50% il periodo contributivo, per maturare anticipatamente il diritto a pensione (prepensionamento amianto), e per rivalutare la prestazione pensionistica, possono chiedere l’immediato pensionamento ovvero il prepensionamento per patologia con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016.
La norma non fa riferimento ad alcun limite del grado invalidante e non contiene limiti di soglia, a differenza del riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13 co. 8 l. 257/92 (dichiarazione benefici contributivi).
Chi sono i titolari del prepensionamento amianto?
Possono richiedere il prepensionamento amianto con effetto immediato i lavoratori:
con riconoscimento INAIL e/o causa di servizio per asbestosi, tumore dei polmoni e mesotelioma e (comma 250-bis dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016) tutti i soggetti ai quali è riconosciuta una qualunque malattia professionale asbesto-correlata da parte di INAIL, ora esteso per tutti i casi di patologie asbesto correlate.
anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 negli ultimi 5.
Per i lavoratori esposti amianto vittime di patologie asbesto correlate che, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per il periodo riconosciuto di esposizione, maturano il diritto a pensione immediata, non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016 (pensioni amianto 2015).
La domanda di pensionamento amianto può essere depositata presso l’INPS, entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non si rispettasse questo termine la domanda verrà esaminata direttamente l’anno successivo, cioè a partire da aprile 2023.
Inoltre è bene precisare che la pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL.
Interventi dell’Avv. Bonanni sulle tutele legali
In questo video tratto dal seminario “Esposizione all’amianto: responsabilità civile e penale” del 17 dicembre 2016 presso il Tribunale di Taranto (organizzato dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni) l’avvocato, Presidente dell’ONA, ha ripercorso l’iter storico della giurisprudenza in materia di amianto spiegando i passi necessari per ottenere le tutele previdenziali e contributive in caso di esposizione professionale.
La situazione asbesto oggi in Italia
In questo video trovate l’intervento dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, al convegno “Amianto, Stato dell’arte a 25 anni dalla legge 257/92” del 2017, presso Palazzo Montecitorio. Si fa il punto sulla situazione attuale della fibra killer in Italia con i dati effettivi delle vittime dell’esposizione all’amianto, i siti amianto in Italia, la possibilità per i cittadini di segnalare casi e siti presso il REPAC dell’ONA e la necessità di rispettare il principio di precauzione.
Come affrontare e risolvere il problema amianto in Italia
L’Avv. Ezio Bonanni, nel corso del suo intervento presso la Camera dei Deputati, ha ribadito che il ruolo fondamentale, è quello della prevenzione primaria.
Infatti, serve a poco l’indennizzo e il risarcimento, se poi ci sono i danni biologici, e anzi, la morte della vittima.
I benefici contributivi sono solo una misura preventiva e, in qualche caso, indennitaria, per chi è stato già esposto alla fibra killer.
Infatti, i benefici servono per il prepensionamento dei lavoratori ancora in attività dopo essere stati esposti ad amianto. In altri casi, per chi é già in pensione, per rivalutare la prestazione. Così, l’art. 13, co. 8, L. 257/92.
Art. 13, co. 7, L. 257/1992 e art. 1, co. 250, bis e ter L. 232/2016
Tuttavia, in altri casi, quando c’è la malattia riconosciuta dall’INAIL, allora, c’è l’art. 13, co. 7, L. 257/92, che ha lo stesso meccanismo, e un coefficiente che è sempre 1,5.
In altri casi, quando non si raggiunge il diritto a pensione, si può far valere quello di cui all’art. 1, co. 250, 250 bis e 250 ter, L. 232/2016.
Tuttavia, lo strumento effettivamente risolutivo è quello della bonifica. Utilizzare la leva fiscale, piuttosto che i fondi strutturali europei, significa rimuovere l’amianto, tutelare la salute, ammodernare le strutture e le attività produttive.
Così che, si può coniugare salute e lavoro.
Dopo alcuni decenni dalla legge 257/92 e dopo l’intervento di denuncia di ONA presso la Camera dei Deputati nulla è cambiato.
In questo video girato durante la conferenza “Amianto e mesotelioma” (Regione Lazio del 07.07.2017 ) l’Avv. Ezio Bonanni parla di siti ancora a rischio in Italia (scuole, ospedali, treni, navi, aerei e tutti gli stabilimenti produttivi) e di come sia necessario evitare le esposizioni ad amianto per evitare le patologie asbesto correlate.
Si parla del reale rischio anche per i famigliari dei lavoratori esposti ad amianto e di quanto la prevenzione primaria e secondaria sia ancora insufficiente.
Le ragioni del pensionamento per i malati di mesotelioma
L’avv. Ezio Bonanni è stato il curatore del II rapporto Mesoteliomi. Questa pubblicazione costituisce una precisa identificazione delle lavorazioni a rischio amianto.
I casi più numerosi sono quelli di tumore alla pleura. Quindi, tutti gli altri mesoteliomi: quello del peritoneo (mesotelioma peritoneale), al pericardio (mesotelioma pericardico), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, costituiscono una frazione inferiore.
L’esito infausto delle patologie asbesto correlate
Queste patologie sono quasi sempre ad esito infausto. Per questo motivo l’avv. Ezio Bonanni ha insistito perché coloro che ne fossero colpiti potessero accedere alla pensione di inabilità, nel caso in cui i benefici contributivi con l’art. 13 co. 7 legge 257/92, non permettessero di raggiungere i requisiti per la pensione.
Le nuove pensioni di inabilità amianto
In precedenza solo coloro che avevano ottenuto il riconoscimento del mesotelioma, del tumore del polmone e dell’asbestosi, potevano accedere al pensionamento immediato (pensione di inabilità amianto).
Importanza della pensione di inabilità amianto
Ora, tutti coloro che si ammalano di patologie asbesto correlate riconosciute, possono ottenere l’immediato pensionamento (art. 1, co. 250, L. 232/2016, come modificata 41-bis del decreto legge 34/2019 convertito con la legge 58/2019).
Il II Rapporto Mesoteliomi dell’ONA Onlus
In questo video girato nel 2017 durante la conferenza stampa “Italia la Repubblica dell’amianto“, l’avv. Ezio Bonanni presidente dell’ONA ha presentato presso la Sala del Carroccio, Palazzo del Campidoglio, a Roma, il Secondo Rapporto Mesoteliomi e ha reso pubbliche le segnalazioni di mesotelioma che la popolazione ha inoltrato alle piattaforme ONA.
I dati sul mesotelioma sono importanti perché costituiscono anche una base epidemiologica delle categorie a rischio per dimostrare il nesso causale anche per altre patologie asbesto correlate. In altre parole, se in una lavorazione si registrano dei mesoteliomi, evidentemente c’è la prova che c’è stata un’esposizione ad amianto e quindi anche quando ci sono altre patologie, come per esempio il tumore del polmone, oppure della laringe, oppure faringe etc., si può, quindi, dimostrare il nesso causale ed ottenere il riconoscimento.
Il diritto al risarcimento dei danni
Il fatto stesso di ottenere i benefici contributivi non vuol dire che i danni siano stati risarciti, anche quelli da sola esposizione.
Anche i famigliari delle vittime hanno diritto al risarcimento dei danni, in particolare il coniuge e i figli della vittima, anche per lesione del vincolo parentale.
La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con la Sentenza 19.02.2013, n. 4033, ha puntualizzato che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”.
Il risarcimento dei danni iure proprio
La Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015, ribadisce il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni sofferti anche dai famigliari, sia per le “perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi” (sulla base delle norme di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. – Sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 , ribadito da SS.UU., Sentenza 6572/2006 e SS.UU. Sentenza 26972/2008).
Servizio di consulenza gratuita ONA
L’Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA fornisce un servizio di assistenza gratuita per le vittime amianto. Non vi è solo la tutela giuridica, con la consulenza legale gratuita, ma anche l’assistenza medica e tecnica.