Il Fondo Vittime Amianto è un indennizzo dei danni di amianto. Infatti consiste in prestazioni previdenziali che l’INAIL aggiunge alla rendita nella misura del 15% in caso di riconoscimento di malattia asbesto correlata.
Per le vittime di mesotelioma, le prestazioni del Fondo Vittime Amianto, sono erogate anche alle vittime mesotelioma esposizione ambientale. Si tratta di coloro che sono stati esposti in famiglia, ovvero per contaminazione ambientale.
L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avvocato Ezio Bonanni mettono a disposizione delle vittime la consulenza legale gratuita, grazie al quale si possono richiedere gli indennizzi del Fondo Vittime Amianto.
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Fondo Vittime Amianto: cos’è e come funziona
L’associazione di vittime amianto (ONA), assiste gratuitamente tutti i cittadini, i pazienti ed i loro famigliari per indennizzo amianto.
Quindi l’assistenza legale gratuita è un servizio molto importante per tutti i cittadini per amianto risarcimento danni.
Le vittime di patologie asbesto correlate possono così ottenere il risarcimento amianto INAIL.
Ciò grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, con una più che ventennale esperienza, nelle risarcimento amianto INAIL. Con il suo staff assicura l’amianto risarcimento danni.
Quali sono patologie amianto che danno diritto al fondo?
I cittadini, che hanno ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di malattia professionale da asbesto, hanno diritto a questa prestazione aggiuntiva. Come detto questo indennizzo amianto è pari al 15% dell’importo della rendita.
Come è stato istituito il fondo vittime amianto?
Il Fondo Vittime Amianto (FVA), istituito con l’art. 1 commi 241/246 L. 244/2007, è gestito dall’INAIL.
Gli importi di questo fondo vengono erogati con due acconti ed il conguaglio. Il primo mese per mese. Invece il secondo acconto INAIL è corrisposto in una unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Come si quantifica il risarcimento amianto del Fondo?
Il contributo aggiuntivo del Fondo Vittime Amianto è stabilito in percentuale sulla rendita INAIL, in base ai fondi disponibili, considerata l’entità del primo acconto ottenuto (conguaglio INAIL).
Nel 2020, per le prestazioni del 2019, questi gli indennizzi del Fondo vittime amianto sono del 20% dell’importo della rendita INAIL, alla quale si aggiungono
Successivamente, con la Finanziaria 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss), l’importo è passato al 15% della rendita in godimento, erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente. I dettagli sono spiegati nella Circolare n.25 del 27 settembre 2021.
Il Fondo vittime amianto l’indennizzo INAIL del 2020
Infatti, il Decreto ministeriale 29 gennaio 2020 del Ministro del Lavoro con il Ministro dell’economia, ha elevato l’indennizzo del fondo vittime amianto.
Già dal 2019 l’importo di questa prestazione è stato elevato al 20% dell’importo della rendita Inail (vittime amianto risarcimenti).
Il Fondo vittime amianto 2023
All’interno del DL 34/2023, Decreto Energia, fisco e salute è stato istituito il Fondo per le vittime dell’amianto 2023. Questa volta con una dotazione raddoppiata: 20 milioni di euro.
Potranno beneficiarne i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Il Fondo opera a favore degli eredi in caso di decesso dei lavoratori.
I risarcimenti del Fondo vittime per danni da Fiberflax
Il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’INAIL dall’art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007, eroga la prestazione ai titolari di rendita INAIL. Oltre che alle vittime di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, anche a coloro che lo sono per la fibra “fiberfrax”.
Fondo vittime amianto eredi defunto
In caso di premorte, questa prestazione è liquidata agli eredi del defunto, unitamente ai ratei della rendita.
Gli stanziamenti del Fondo Vittime Amianto
L’art. 1, comma 189, L. 205/2017, ha stabilito un incremento del Fondo Vittime Amianto dell’importo di € 27.000.000, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
L’erogazione di questo indennizzo (risarcimento danni amianto inail) non ha oneri per i datori di lavoro che hanno utilizzato asbesto a titolo di addizionali sui premi assicurativi.
Esposizione ambientali: Sì indennizzi del fondo vittime amianto
L’art. 1, comma 116 L. 190/2014, ha ampliato la platea dei beneficiari del Fondo Vittime amianto, in favore delle vittime di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio è della tunica vaginale del testicolo per esposizione familiare e ambientale, con indennizzo una tantum ( risarcimento danni amianto INAIL).
Importi dell’indennizzi per danni da esposizioni ambientali
Con due decreti del 9 agosto 2018, il governo ha stabilito che questa prestazione previdenziale, per gli anni 2016 e 2017, è pari al 14,7% della rendita INAIL, con un conguaglio in favore dei beneficiari. Questo indennizzo spetta a tutti coloro che abbiano contratto la patologia per motivi non legati all’esposizione lavorativa a partire dal 2015.
Come ottenere le prestazioni del Fondo Vittime Amianto?
Tutti i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l’indennizzo INAIL in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate, hanno a questo risarcimento amianto.
Indennizzi: esclusi coloro con invalidità inferiore al 16%
Sono esclusi coloro che non hanno ottenuto la liquidazione della rendita, ovvero il cui grado invalidante è inferiore al 16%. Le vittime ambientali, ovvero coloro che abbiano contratto la patologia per motivi non legati all’esposizione lavorativa a partire dal 2015, hanno diritto ad un una tantum.
Come si alimenta il Fondo Vittime Amianto?
Gli stanziamenti a favore del FVA provengono per tre quarti dal Bilancio dello Stato e per un quarto dai contributi di aziende i cui lavoratori abbiano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa amianto.
La gestione del Fondo vittime amianto
Il Fondo Vittime Amianto è gestito da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti di tutte le istituzioni e le figure coinvolte nella problematica dell’amianto:
- Ministero del Lavoro;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- INAIL;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- imprese;
- associazioni delle vittime dell’amianto.
Chi ha diritto al Fondo Vittime Amianto?
Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto i titolari di rendita INAIL, per il riconoscimento di malattia professionale correlata all’amianto. I famigliari dei lavoratori e gli esposti ambientali che hanno contratto il mesotelioma hanno diritto al FVA una tantum.
L’ONA e la tutela risarcitoria del Fondo vittime amianto
L’ONA offre tutela legale gratuita per ottenere il certificato di esposizione ad amianto che ha causato la malattia, utile per il riconoscimento INAIL della malattia professionale e successivo indennizzo. In caso di decesso, la rendita INAIL è reversibile. La rendita INAIL reversibile è liquidata al coniuge ed agli orfani.
Come si ottiene il riconoscimento malattia professionale?
L’assicurazione INAIL è un obbligo per i datori di lavoro che abbiano personale dipendente che svolga le proprie funzioni nell’ambito di lavorazioni rischiose.
In più, l’iscrizione all’assicurazione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli eventuali danni subiti dai propri dipendenti. Infatti, oltre all’indennizzo INAIL, e in caso di rendita anche la prestazione aggiuntiva del fondo vittime amianto, la vittima ha diritto al risarcimento di tutti i danni. Quelli differenziali (danno biologico e patrimoniale per diminuite capacità di lavoro) e complementari.
Che cosa sono le malattie professionali
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, considera malattia professionale (o “tecnopatia”) la “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo)”.
La malattia professionale è quindi una patologia, con una causa diretta ed efficiente (cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente), contratta nell’esercizio e/o insorta a causa delle lavorazioni rischiose.
Come farsi riconoscere la malattia professionale asbesto
Ai fini del riconoscimento di malattia professionale è necessario che esista un nesso causale diretto fra la malattia contratta e l’esercizio di lavorazioni rischiose. I requisiti di una malattia per essere classificata come professionale sono:
- Essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro (quantificazione danno biologico INAIL), come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
- il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.
Esposizione all’amianto in Italia
Le polveri e fibre di asbesto, respirate ed ingerite, causano infiammazione e cancro. Gli organi colpiti sono, prima di tutto, quelli dell’apparato respiratorio e poi quelli gastrointestinali.
I minerali di amianto infatti hanno la capacità di suddividersi longitudinalmente in fibre sempre più sottili, che vengono inalate e, attraverso gli alveoli polmonari provocano danni biologici.
Causano prima di tutto le cosiddette malattie infiammatorie da asbesto (asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche) che possono evolvere fino a provocare tumore del polmone e delle sierose, cioè il mesotelioma
Vi sono il mesotelioma pleurico, del peritoneo, cioè il mesotelioma peritoneale, e del pericardio (mesotelioma pericardico). Inoltre anche la tunica vaginale del testicolo può essere colpita dalle fibre di amianto scatenando il mesotelioma testicolare.
Gli altri tumori provocati dall’amianto sono quelli della laringe, delle ovaie, con certezza scientifica assoluta. Poi ci sono altri tumori tra i quali quello della faringe, dello stomaco, del colon e della trachea, per per i quali non vi è unanime con consenso scientifico sulla loro riconducibilità all’esposizione ad amianto.
Le fibre asbestiformi e i danni alla salute
Altri minerali asbestiformi non rientrano nelle classificazioni dell’asbesto ma, avendo una capacità lesiva identica a quella dell’amianto propriamente detto, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni si battono perché tutti i danni da minerali asbestiformi debbano essere risarciti.
In questo video girato durante la conferenza “Amianto e mesotelioma” (Regione Lazio del 07.07.2017 ) l’Avv. Ezio Bonanni fa riferimento ai siti in Italia ancora a rischio (scuole, ospedali, treni, navi, aerei e tutti gli stabilimenti produttivi) e di come sia necessario evitare le esposizioni ad amianto per evitare le patologie asbesto correlate.
Quindi, vi é un rischio concreto anche per coloro che sono stati esposti in famiglia alle polveri e fibre di amianto. Questa situazione si è verificata perché i lavoratori esposti tornavano a casa con le tute e gli abiti contaminati. Perciò le fibre sono state inalate anche dai familiari dei lavoratori esposti amianto.
I dati effettivi delle vittime dell’amianto e i siti amianto in Italia sono disponibili presso il REPAC dell’ONA. Ciò aiuta a rispettare il principio di precauzione. È possibile anche segnalare le aree contaminate attraverso l’APP Amianto.
Modernizzazione e bonifica per rimuovere l’amianto
Tra le finalità dell’ONA è dello stesso avvocato Ezio Bonanni vi è quella di coniugare la bonifica con l’ammodernamento delle infrastrutture ed industriali, utilizzare i fondi strutturali europei, la leva fiscale, risolvendo il conflitto di interesse dell’INAIL come ente accettatore e pagatore.
In questo modo si può risolvere il problema impellente dell’asbesto in Italia non con i procedimenti penali e civili ma in un lavoro congiunto e propositivo.
Epidemiologia del mesotelioma: casi in continuo aumento
Il numero dei casi di mesotelioma è in continuo aumento, così di tutte le altre patologie asbesto correlate con conseguente emergenza epidemiologica.
Per denunciare questa emergenza l’avv. Ezio Bonanni ha pubblicato “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed.2022“, ed è intervenuto anche presso la Camera dei Deputati il 27.03.2017, nel convegno organizzato sulla tematica amianto.
Patologie asbesto correlate nelle liste dell’INAIL
L’INAIL ha ricompreso alcune malattie da amianto di origine professionale in 3 Liste. Nella lista malattia professionale INAIL I sono contemplate le malattie asbesto correlate la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità“.
Queste malattie si presumono di origine professionale e quindi l’INAIL deve fornire l’indennizzo danno biologico ed erogare la rendita in quanto è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcune valore limite o alcuna soglia.
Malattie da asbesto nella Lista I dell’INAIL
Le patologie amianto correlate, che rientrano nella Lista I dell’INAIL, sono tutte quelle patologie che danno diritto alla rendita INAIL senza che il lavoratore della provarne il nesso.
- asbestosi (I.4.03);
- placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
- Mesotelioma pleurico (I.4.03);
- cancro del pericardico (I.6.03);
- Mesotelioma peritoneale (I.6.03);
- cancro della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
- Cancro alle ovaie, (I.6.03).
- Tumore della laringe (I.6.03);
- Tumore al polmone (I.4.03);
Le malattie della lista IIe III dell’INAIL
Nella Lista II sono comprese le malattie da amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Quindi per le malattie professionali amianto della Lista II, la vittima deve dimostrare il nesso causale per poter ottenere le prestazioni INAIL (rendita e/o indennizzo, se il grado di invalidità riconosciuto è inferiore al 16%).
- Tumore alla faringe (c10-c13)
- Cancro gastrointestinale (c16)
- Cancro del colon retto (c18-c20).
La lista III comprende solo il tumore all’esofago la cui origine lavorativa è ritenuta possibile.
Fondi Vittime Amianto per le vittime ambientali
Con l’art. 1, comma 116, della Legge 190/2014, il Fondo Vittime Amianto è stato esteso anche alle vittime ambientali.
Il Ministero del Lavoro ha disposto prima in via sperimentale nel 2015 che l’INAIL eroghi ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare (familiari di lavoratori impiegati nella lavorazione dell’asbesto che hanno contaminato l’ambiente domestico con polveri e fibre di amianto) o per esposizione ambientale comprovata, una prestazione assistenziale.
L’indennizzo dal fondo vittime amianto per esposizione ambientale
L’art. 1, comma 186 della Finanziaria 2018, ha stabilito il rifinanziamento del Fondo Vittime Amianto per l’erogazione dell’importo di €5.600 in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione di origine ambientale.
La legge sull’indennizzo dal Fondo per esposizioni ambientali
L’art. 1, comma 186 della Finanziaria 2018, ha stabilito che “la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto.
La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare su proposta dell’INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività“.
La battaglia di ONA per elevare l’entità del FVA
L’Osservatorio Nazionale Amianto, con l’avv. Ezio Bonanni, aveva chiesto di elevare l’importo di €5.600 e di riconoscerlo a tutte le vittime dell’asbesto e non soltanto a quelle di mesotelioma. Il Governo non ha approvato questa richiesta.
L’indennizzo del Fondo vittime amianto si somma al risarcimento
L’accredito dell’importo una tantum di €5.600 nasconde in sé una insidia, ovvero la rinuncia a tutti gli altri diritti, a partire dalla rendita INAIL e al risarcimento dei danni subiti.
Per questo motivo l’ONA, con l’Avv. Ezio Bonanni, offre consulenza legale gratuita e ha predisposto un modello scaricabile gratuitamente per chiedere all’Inail l’accredito dell’importo una tantum senza rinunciare agli altri diritti previsti per le vittime.
Adeguamento dell’indennizzo del Fondo vittime amianto
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno sollecitato un adeguamento degli importi di cui al finanziamento del Fondo che tenga conto dell’aumentato numero dei prossimi malati di patologie asbesto correlate e loro congiunti titolari di prestazioni di reversibilità, al fine di evitare una eccessiva riduzione degli importi erogati.
Indennizzo del fondo: Sì alla verifica giudiziale
Nel caso in cui l’avente diritto contesti l’entità, ovvero ritenga che ci sia un errore di calcolo, si potrà impugnare il provvedimento prima in sede amministrativa e poi giudiziaria usufruendo dell’assistenza legale dell’Avv. Bonanni e di ONA.
Il Ministero del Lavoro, lo scorso 9 agosto 2018, ha emesso i decreti per la rivalutazione della prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto Inail:
- decreto n. 3068/2018 (misura prestazione aggiuntiva e conguaglio anno 2016);
- decreto n. 3069/2018 (misura prestazione aggiuntiva e conguaglio anno 2017).
Indennizzi negati alle vittime con lesione inferiore al 16%
L’atto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato impugnato presso il TAR del Lazio dall’Avv. Ezio Bonanni e successivamente le prestazioni sono state estese alle vittime di mesotelioma per esposizione ambientale (all’art. 1, comma 116, della Legge 190/2014, come era nell’originaria formulazione, che faceva espresso riferimento a “tutte le vittime di patologie asbesto correlate”).
Fondo Vittime Amianto: l’ONA e i risultati ottenuti
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha reso pubblica la proroga in merito alla normativa delle prestazioni del Fondo. Ciò, in favore di coloro che hanno attinto mesotelioma per i periodi tra il 2015 e il 2017.
Ad oggi, nel 2020, la prestazione ha subito un aumento nella misura corrispondente al 20% dell’indennizzo e/o della rendita. Per approfondimenti:
Gli aggiornamenti sulle prestazioni del FVA
Il Decreto del 10 dicembre 2020 emanato da Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito la prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, relativa all’anno 2020. Essa è pari al 20% della rendita INAIL percepita.
Inoltre la legge del 30 dicembre 2020 (n. 178 punto 356 e ss) prevede l’introduzione da parte dell’INAIL di alcune novità sui risarcimenti amianto, a decorrere dal 1 gennaio 2021.
- prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita;
- prestazione “una tantum” di 10.000 euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale;
- estensione delle prestazioni anche alle Unioni Civili;
- maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
La prestazione aggiuntiva del 15% verrà erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente. Essa è poi cumulabile con le altre prestazioni spettanti alla vittima a qualsiasi titolo, sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.
Per quanto riguarda la prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, essa verrà corrisposta in un’unica soluzione. La domanda dovrà essere presentata entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia. Potranno fare richiesta le vittime o, in caso di decesso, gli eredi, attraverso il nuovo modulo INAIL 190/E.
Nel 2023 è fatto ancora un passo avanti. Grazie alla legge 197/2022, la percentuale equivalente al Fondo Vittime Amianto da aggiungere alla rendita sale al 17% dal 1 gennaio 2023. Inoltre anche la prestazione una tantum rivolta a coloro che hanno contratto il mesotelioma per esposizione ambientale o familiare diventa di 15mila euro.
Fondo Vittime Amianto e i lavoratori delle ferrovie
Il comma 360 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. Essi devono aver svolto la loro attività senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.
In base all’art. 13, comma 8 della legge 257/1992 la maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici è pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto. Inoltre viene previsto anche un iter più veloce per il riconoscimento di questo diritto.
Nella diciottesima puntata di ONA News è stato affrontato il problema della tutela della salute nelle Ferrovie dello Stato (L’amianto corre sui binari).
Consulenza legale di ONA per l’accesso al FVA
Gli avvocati dell’assistenza legale ONA forniscono un primo consulto legale online ai cittadini, ai pazienti e lavoratori, e ai loro familiari che nel corso della loro vita e/o della loro professione sono stati esposti ad amianto attraverso una consulenza medico legale gratuita.
In seguito ad una prima consulenza ONA vi assisterà nella richiesta di riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL, nella richiesta di risarcimento danni e nell’ottenimento dell’indennizzo del Fondo Vittime Amianto.
Prestazioni e diritti vittime amianto
Già con l’esposizione si ha diritto ai benefici contributivi con l’articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992 che hanno già di per sé natura indennitaria e risarcitoria.
Poi ci sono coloro che hanno subito un vero e proprio danno biologico a causa dell’esposizione alle fibre di questi minerali, detti amianti. Questi hanno diritto a determinate prestazioni aggiuntive:
- riconoscimento della causa di servizio (equo indennizzo e pensione privilegiata) e riconoscimento di vittima del dovere (nel caso dei lavoratori pubblici);
- prepensionamento amianto.
Risarcimento danni per le vittime amianto
Le vittime di danni per esposizione ai minerali asbestiformi negli ambienti lavorativi e di vita, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali).
In questo caso è indispensabile l’accertamento medico legale danno biologico amianto per lesione o morte del lavoratore assicurato. Così da presentare la domanda amministrativa per il riconoscimento INAIL malattia professionale.
Fermo il percorso per il pubblico impiego non privatizzato, per il quale la domanda si propone con l’oggetto della causa di servizio, in caso di origine occupazionale per esposizione a cancerogeni, la vittima ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, per ottenere che ulteriori prestazioni previdenziali.
Nel primo, come nel secondo caso, la vittima pur avendo percepito l’indennizzo previdenziale, ha diritto al risarcimento integrale dei danni. Questi pregiudizi, si classificano come danni complementari e differenziali quantitativi.
I primi sono quelli che non rientrano nell’oggetto di quantificazione della prestazione previdenziale , come l’indennizzo INAIL. Per questi motivi, queste voci di danno sono considerate complementari.
Poi ci sono quelli più propriamente i differenziali. Cioè la differenza tra il dovuto, al netto della rendita diretta, o degli indennizzi per causa di servizio.
In questo modo si realizza la più ampia tutela con risarcimento dei danni, tutti nessuno escluso. Chiaramente al netto delle prestazioni previdenziali erogate: indennizzo INAIL diretto, ma non della rendita di reversibilità, né del Fondo vittime amianto.
Anche i familiari delle vittime hanno diritto al risarcimento dei danni, in particolare il coniuge e i figli della vittima, anche per lesione del vincolo parentale.
Le sezioni unite: Sì al risarcimento del danno dei congiunti
La Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015, ribadisce il principio di diritto al risarcimento di tutti i danni, sia della vittima che dei familiari. La tutela risarcitoria:
“perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi ”.
I bene protetti sono quelli di cui gli artt. 29, 30 e 31 Cost. e prima di tutto i rapporti affettivi e parentali. Cosi in giurisprudenza: Cass. Sent. n. 8827 ed 8828 del 2003. Cosi ribadito da SS.UU., Sentenza 6572/2006 e SS.UU. 26972/2008).
Come richiedere l’assistenza legale gratuita
Chiedi l’assistenza medico legale dell’ONA e contatta il numero verde 800 034 294. Per ottenere un parere legale online gratis formula il quesito nel form. Per maggiori informazioni consultate la pagina dei servizi gratuiti ONA.