Le vittime del dovere: chi sono? quali sono le tutele? In questa guida, scopriamo chi sono le vittime del dovere e anche gli equiparati a vittime del dovere, quali sono i loro diritti. Questo Giornale ti tiene informato anche sulle novità normative e giurisprudenziali.
Sono vittime del dovere coloro che hanno svolto quelle attività di tutela della pubblica collettività indicati nell’ art. 1 co. 563 della Legge 266/2005. Mentre, invece, gli equiparati sono coloro che hanno contratto infermità in determinate condizioni. Tra queste le esposizioni a cancerogeni: amianto, radiazioni ionizzanti, uranio impoverito. Rientrano tra gli equiparati anche le vittime di infortunio e di sostanze chimiche (Consiglio di Stato, Sent. n. 5618 del 2021).
In questi casi, la procedura presuppone la richiesta di riconoscimento della causa di servizio, la tutela è riservata anche a coloro che hanno svolto il servizio militare di leva. Infatti, tra i risultati più importanti dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni deve essere annoverato questo riconoscimento.
Le vittime del dovere e la tutela legale
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni continuano a svolgere quel ruolo decisivo e fondamentale per la tutela dei diritti delle vittime del dovere e dei superstiti. Per questi motivi, anche questo giornale si occupa della problematica delle vittime del dovere. Tutti coloro che ritengono di aver subito un ingiusto pregiudizio, in ragione del servizio svolto, possono domandare la consulenza gratuita medica e legale.
Vittime del dovere: chi sono e le loro tutele
Sono vittime del dovere coloro che hanno svolto quelle attività di servizio specificate nell’art. 1, co. 563, L. 266/2005, e quindi, in particolare, le Forze dell’ordine, unitamente alle Forze Armate.
Infatti, la particolare situazione italiana di presenza di organizzate strutture criminali, pone la necessità di un contrasto, che è possibile grazie alle nostre Forze dell’ordine. Ci riferiamo, in particolare, a Polizia, Carabinieri e tutti gli altri Corpi dello Stato.
Equiparati a vittime del dovere: malattie professionali
In più, alla luce dell’art. 20 della L. 183/2010, di equiparazione delle vittime dell’amianto a vittime del dovere, l’ambito di tutela si è ampliato. Quindi, tutti coloro che per esposizione cancerogena subiscono un danno, possono chiedere il riconoscimento di equiparati a vittime del dovere.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 co. 564, L. 266/2005 e art. 1 del d.p.r. 243/2006, sono equiparati a vittime del dovere coloro che hanno subito l’infermità per esposizione a cancerogeni. In questo caso anche per esposizione ad amianto, ma non solo. Sono equiparati a vittime del dovere coloro che sono stati esposti anche ad altri cancerogeni.
Inoltre ci sono tutti i casi di equiparazione a vittima del dovere, se l’infermità è dovuta al servizio in condizioni ambientali e operative disagevoli.
I presupposti: le condizioni ambientali ed operative
In caso di infortunio e di infermità, e cioè a danno biologico, si deve procedere alla richiesta di riconoscimento. E’ necessaria la domanda amministrativa di riconoscimento i malattia Professionale (INAIL). Fa eccezione il pubblico impiego non privatizzato, per il quale si applicano ancora le vecchie norme sulla causa di servizio.
Il comune denominatore è che in caso di malattie professionali, se ne deve chiedere il riconoscimento e poi lo status. Quest’ultimo è legato alla particolarità del servizio oppure alle particolari condizioni già citate.
Riconoscimento equiparati per le Forze Armate
Tra coloro che quindi hanno le più ampie tutele, devono essere ricomprese le vittime di malattie asbesto correlate per le quali, peraltro, fu introdotta la prima disposizione normativa. Ci riferiamo, segnatamente, all’art. 20 della L. 183/2010 di tutela delle vittime dell’amianto in Marina Militare, e in generale nelle Forze Armate e al Comparto Sicurezza.
Equiparazione a vittime del dovere: amianto
Tra coloro che a tutti gli effetti debbono essere equiparati a vittime del dovere, vi rientrano anche le vittime dell’amianto. Infatti solo vittime del dovere coloro che contraggono infermità per esposizione ad asbesto, tanto più se si configurano violazioni di obblighi cautelari.
Perciò il rischio amianto è ritenuto a tutti gli effetti esorbitante rispetto alle funzioni e all’attività lavorativa e di servizio. Questo nel settore del rapporto di lavoro privato, come in quello pubblico. In quest’ultimo ambito, si ravvisano casi molteplici di infermità dovute alle esposizioni ai cancerogeni.
Nel più recente “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022“, è tracciato il quadro della situazione in Italia, che è allarmante.
Esposizione cancerogena: vittime del dovere
Le condizioni di lavoro (servizio) in esposizione cancerogena e tossico nociva non può essere considerata ordinaria.
La tutela è quindi estesa a tutti gli altri ambiti e settori, in caso di danno alla salute per motivi di servizio.
Perciò la giurisprudenza è ora univoca nell’attribuire lo status di equiparato a vittima del dovere a tutti coloro che hanno subito infermità per esposizione cancerogena. Così nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in particolare Cassazione Sez. L Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/01/2021, n. 823.
Vittime del dovere e la tutela previdenziale e risarcitoria
Tutti coloro che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere, possono chiedere la tutela legale. Questo servizio è fornito dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni.
L’attività dell’associazione, coordinata con quella dell’Osservatorio Vittime del Dovere, garantisce prima di tutto l’assistenza medica e poi l’assistenza legale. Quindi, in questo modo, tutti coloro che ritengono di aver subito un ingiusto danno alla salute, per dovere, possono chiedere una consulenza gratuita, prima di tutto medica e poi legale.
In ogni caso, la tutela medica e legale, indennitaria e risarcitoria, è assicurata anche dall’Osservatorio Vittime del Dovere. Queste vittime, e i loro familiari, oltre alla tutela indennitaria, hanno diritto al risarcimento del danno. In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi. Inoltre questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto anche al risarcimento del danno iure proprio.
In più, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018).
Vittime del dovere news: le informazioni per le vittime
L’ONA Notiziario – Il Giornale Sull’Amianto è lo strumento di informazione fondamentale per tutti i cittadini. Tutte le informazioni sulle vittime del dovere e i loro diritti sono raccolte nella categoria vittime del dovere news.
Queste informazioni del notiziario amianto sono molto importanti ed estese anche agli altri cancerogeni, cui sono esposti coloro che svolgono le attività che danno diritto al riconoscimento di vittima del dovere.
Vittime del dovere ed equiparati a vittime del dovere
I dipendenti pubblici, ma anche coloro che non lo sono, se hanno svolto un servizio per la collettività, eventuali infermità debbono essere riconosciute come tali. Cioè, oltre che con la causa di servizio, anche con le ulteriori prestazioni dovute alle vittime del dovere.
Nel corso dell’evoluzione normativa, per effetto dell’art. 1 comma 562 della L. 266/2005, vi è stato un allineamento con le vittime del terrorismo. Queste ultime, in verità, sono coloro che hanno subito infermità in seguito alle attività delle mafie e della criminalità organizzata.
Tuttavia, tenendo conto che i danni che la mafia può provocare sono gli stessi della delinquenza comune. Comunque se c’è un danno alla salute la lesione è della medesima gravità, non sono ammissibili delle discriminazioni.
Perciò l’ONA e l’Osservatorio Vittime del Dovere, che tutela anche le vittime della criminalità organizzata, insistono nella eguale tutela di tutte le vittime.
Per questi motivi, sulla base di SS.UU. 7761/2017, si reitera l’esigenza di evitare qualsiasi discriminazioni, in altri termini di equiparazione a vittima del dovere.
Le vittime del dovere: art. 1 comma 563, L. 266/2005
L’art. 1 comma 563, L. 266/2005, qualifica la fattispecie: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento del servizio di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.
Malattia professionale: equiparati a vittime del dovere
Nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, sussiste il diritto al riconoscimento dello status di equiparati a vittime del dovere. L’introduzione normativa è dovuta all’intervento dell’allora Presidente della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano.
Grazie all’art. 20 della L. 183/2010, coloro che sono stati esposti ad amianto e altri cancerogeni hanno ottenuto la tutela normativa. Tuttavia, negli anni, i diversi apparati dello Stato hanno disatteso l’esigenza di assicurare tutela alle vittime.
Tra queste, quindi, coloro che hanno subito infermità per aver svolto servizio in particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà. Così, testualmente, l’art. 1, co. 564, L. 266/2005 e l’art. 1 del d.p.r. 243/2006, e quindi anche coloro che sono stati esposti a cancerogeni.
Questi ultimi hanno un ruolo eziologico decisivo nell’insorgenza dei diversi tipi di cancro, come le malattie asbesto correlate, tra le quali il mesotelioma. In questi casi, quindi, vi è la piena tutela delle vittime. In seguito, con il DPR 7 luglio 2006, n. 243 (in Gazzetta ufficiale, 8 agosto, n. 183), è stato emanato il relativo regolamento.
Quindi si assicura la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005 n. 266″.
Forze Armate, Comparto Sicurezza: vittime del dovere
Proprio con riferimento alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, sono state confermate le condizioni di rischio.
Non solo attentati, azioni di forze nemiche, ma anche esposizioni cancerogene senza cautela, con la violazione dell’art. 2087 c.c. Infatti, proprio la violazione delle norme della sicurezza sul lavoro costituisce il banco di prova della necessaria tutela estesa anche ai familiari.
Come si evince dalla Relazione finale della Commissione D’Inchiesta Uranio Impoverito (07.02.2018), tutti coloro che hanno svolto queste attività di servizio hanno subito dei pregiudizi.
Purtroppo vi è stata scarsa attenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per questi motivi, e per la specificità delle esigenze di tutela, è stato costituito l’Osservatorio Vittime Del Dovere.
Diritti degli equiparati a vittime del dovere
L’art. 1 del DPR 243/06, in base all’art. 1 del comma 564, L. 266/2005, identifica tra i soggetti tutelati, coloro che hanno subito tali infermità o la morte, per alcune delle attività che meritano tutele.
In questo modo, anche a queste vittime e ai superstiti, sono attribuiti i benefici vittima del dovere.
Nel dettaglio, questi benefici vittime del dovere sono le “provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 204″.
A tal proposito, va ricordato che ci sono delle fattispecie specifiche che rientrano nelle tutele delle vittime del dovere benefici.
Missioni e particolari condizioni ambientali
L’art. 1 del regolamento precisa:
- per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 204;
- missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinate al dipendente;
- per particolari condizioni ambientali od operative, implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
I soggetti tutelati: Forze Armate e Forze dell’ordine
La Legge 466/1980 identifica i destinatari delle tutele. Queste norme sono ormai superate. Infatti nel corso dei decenni successivi la tutela è stata ampliata. Per questi motivi, aldilà dell’elenco, sono tutelate tutte le vittime.
Sono tutelati gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso e:
- magistrati ordinari;
- militari dell’Arma dei Carabinieri;
- Corpo di finanza;
- Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- agenti di custodia;
- personale del Corpo forestale dello Stato;
- funzionari di pubblica sicurezza;
- Corpo di polizia femminile;
- personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- Vigili del Fuoco.
Quindi, nelle tutele sono ricompresi anche coloro che non sono dipendenti pubblici come chiarito da SS.UU. 22753/2018. In più lo sono anche i “soggetti equiparati“, tra i quali anche le vittime amianto. Rientrano, quindi, in queste tutele, coloro che hanno svolto servizio in esposizione a cancerogeni (Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4238/2019; Cass., sez. lav., n. 20446/2019).
Le tutele dei danneggiati equiparati a vittime del dovere
Gli equiparati vittime del dovere, compresi i militari di leva, hanno gli stessi diritti delle vittime del dovere. Dunque si prescinde dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Quindi innanzitutto rientrano nelle tutele le vittime dovere che hanno subito le infermità nello svolgere servizio nelle attività proprie di cui all’art. 1 comma 563 L. 266/2005. Poi ci sono anche coloro che hanno subito un danno biologico e quindi delle infermità nello svolgere servizio in condizioni ambientali lesive (art. 1, comma 564, L. 266/2005).
Infatti, i “soggetti equiparati a vittime del dovere”, hanno gli identici diritti delle vittime del dovere e sono rappresentate e tutelate dall’ONA.
Vittime del dovere e prevenzione primaria
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno a più riprese denunciato l’assenza di effettiva tutela del cittadino dipendente delle Amministrazioni e anche militare. Infatti, tenendo conto che questi dipendenti pubblici sono sottoposti a molti rischi, è importante rimuovere almeno quelli cancerogeni.
In buona sostanza, di fronte all’epidemia di infermità, tra cui quelli di mesotelioma, è necessario estirpare il rischio alla radice. Per questi motivi l’ONA persegue salute e prevenzione nei luoghi di lavoro.
Quindi è fondamentale la sicurezza sul lavoro che riguarda anche il Comparto Sicurezza e quello delle Forze Armate. In questo modo, si tutela anche il diritto alla salute. Infatti, la salute si tutela con l’ambiente salubre, sulla base dell’equazione: ambiente pulito = salute; ambiente contaminato = malattia.
Secondo le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, serve a poco indennizzare le vittime e i familiari. La cosa importante, infatti, è la prevenzione primaria che è l’unico strumento di tutela della salute e si sostanzia nell’evitare ogni esposizione cancerogena.
È in corso, quindi, una dura disputa giudiziaria, nella quale Antonio è sostenuto legalmente dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA. Quello di Antonio Dal Cin è uno dei casi più emblematici.
Gli altri diritti delle vittime del dovere
Oltre alle prestazioni previdenziali legate allo status di vittima del dovere, ci sono anche altri diritti. Tra questi ci sono la pensione privilegiata e l’equo indennizzo. Perciò, è necessario chiedere ed ottenere la tutela legale.
In questo modo, il riconoscimento dello status di vittima del dovere è lo strumento tecnico per ottenere il risarcimento dei danni.
Molto emblematico sul punto è quanto affermato dal TAR Liguria, sentenza n. 204/2021. Infatti, con questa sentenza si è affermato il principio che gli atti di riconoscimento costituiscono confessione (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 11985/2018) e al tempo stesso “riconoscimento di debito”.
Tanto è vero che in quella sentenza si legge: “Tale provvedimento costituisce riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione per la ricognizione di debito” non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto alla quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso”.
Questi principi sono stati affermati già dalla Corte di Cassazione Civile, VI sezione, n. 13897 del 06.07.2020.
Vittime dell’amianto e vittime del dovere
L’esposizione ad amianto tra i dipendenti pubblici, in particolare quelli della difesa e del Comparto Sicurezza, è stata sempre molto elevata, anche dopo l’introduzione del divieto di cui alla L. 257/92.
L’asbesto è stato utilizzato in tutti i sistemi d’arma, nelle installazioni e perfino nelle unità navali, negli aeromobili e negli elicotteri. Quindi ne sono stati esposti i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza).
Amianto/asbesto: epidemia in Marina Militare
L’utilizzo di amianto, in particolare nelle unità navali della Marina Militare Italiana, e nelle basi a terra, da quella di Taranto a quella di La Maddalena, a quella di La Spezia e a quella di Augusta e in tutte le altre basi ed arsenali, e perfino negli alloggi, ha provocato un fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate.
In particolare, sono stati registrati 530 mesoteliomi solo tra coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina. L’amianto è causa di mesotelioma, il tumore del polmone, della laringe, della faringe, del colon, oltre ad altre neoplasie del tratto gastrointestinale, asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici.
Processo Marina bis: tutela dei diritti delle vittime
Si è quasi concluso il processo Marina bis. Sul banco degli imputati, per la morte di 11 militari per mesotelioma da amianto, sono stati seduti Guido Venturoni Agostino Di Donna, Angelo Mariani, Sergio Natalicchio, Mario Di Martino e Umberto Guarnieri, accusati di omicidio colposo.
I familiari delle vittime (già riconosciute vittime del dovere), si sono costituiti parte civile e sono assistiti, tra gli altri, dall’Avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’ONA. Nel corso del processo, è stato accertato che nella Marina Militare sono state violate tutte le regole cautelari.
Il Tribunale di Padova, nel processo Marina Bis, aveva assolto gli imputati (Tribunale di Padova sent. n. 68/2019). Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sent. n. 1329/2023, ha confermato Corte di Appello di Venezia, sent. n. 2512/2022. Perciò, si è giunti alla condanna penale, con il Ministero della Difesa quale responsabile civile.
Le vittime delle missioni: vittime del terrorismo
Il personale civile e militare delle Forze Armate è stato impiegato in diverse missioni, tra cui quelle in Afghanistan, Libano, Kosovo, nel Mediterraneo e in Libia. Nel corso di queste missioni, si sono verificati diversi attacchi terroristici, come nel caso degli attentati di Nassiriya, dal 2003 al 2006 nel corso della guerra d’Iraq. La missione italiana denominata “Operazione Antica Babilonia” ha provocato un totale di 50 vittime, tra cui 25 italiani.
Tra le vittime anche Matteo Vanzan. Questi, primo caporal maggiore dei Lagunari, è deceduto in combattimento in Iraq. Egli era impegnato in missione di protezione della sede CPA di Nasiriya (presso la Base Libeccio) durante gli scontri del maggio 2004 contro le milizie sciite di Muqtada al-Sadr. Queste vittime hanno diritto al riconoscimento di vittima del terrorismo.
Uranio impoverito e vittime del dovere
Nel corso delle diverse missioni italiane all’estero, e anche in quelle in Italia, si è verificata la condizione di rischio del personale civile e militare delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, e Carabinieri), in seguito ad esposizione ai diversi agenti cancerogeni e all’uso di proiettili all’uranio impoverito (in particolare in quelle balcaniche, tra cui il Kosovo).
Questa situazione ha determinato quella condizione di rischio che è alla base dell’epidemia che ha colpito i nostri militari al rientro dalle missioni. Casi di linfoma di Hodgkin, leucemie e altri tumori del sistema emolinfopoietico, oltre a quelle asbesto correlate. Le vittime dell’uranio impoverito sono anch’esse equiparate alle vittime del dovere, con diritto alle relative prestazioni.
Diritto al risarcimento dei danni della vittima del dovere
Le vittime del dovere e i loro familiari hanno diritto a ottenerne il riconoscimento, cui consegue oltre alle prestazioni proprie per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, anche le prestazioni previdenziali di vittima del dovere, con gli stessi importi riconosciuti alle vittime del terrorismo, e il risarcimento dei danni.
I danni possono essere non patrimoniali (danno biologico, danno morale e danno esistenziale e per lesione dei diritti costituzionali subiti dalla vittima del dovere). Lo strumento di calcolo del danno non patrimoniale è costituito dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Abbiamo poi i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), legati alle diminuite capacità di lavoro.
In caso di decesso, i familiari delle vittime del dovere, il coniuge e i figli, hanno diritto anche al risarcimento dei danni. Il risarcimento ai familiari della vittima prevede i pregiudizi iure proprio e quelli iure hereditatis.
Prestazioni per le vittime del dovere e familiari superstiti
Le vittime del dovere hanno diritto alla tutela legale. In questo modo, con il loro riconoscimento, hanno diritto alle prestazioni previdenziali:
- Speciale elargizione da € 200.000, oltre la rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80% (negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria).
- Assegno vitalizio mensile di € 500,00, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.
- Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.
- Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità.
- Esenzione Irpef sulle pensioni.
- Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria.
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
- Accesso alle Borse di studio.
- Assistenza psicologica.
In caso di decesso, le prestazioni maturate dalla vittima debbono essere erogate ai suoi eredi legittimi. Inoltre, essendo anche superstiti, hanno diritto alla costituzione delle relative prestazioni previdenziali.
Le prestazioni di vittima del dovere sono costituite rispettivamente in favore del coniuge e degli orfani, e, in loro assenza, dei genitori e dei fratelli, cui debbono essere liquidate le stesse prestazioni inizialmente erogate o cui avrebbe avuto diritto il deceduto, con decorrenza dalla data della morte.
I diritti negati agli orfani di vittima del dovere
In alcuni casi gli orfani di vittima del dovere non vedono riconosciuti i propri diritti, se, quando è avvenuto il decesso del familiare, non erano a carico fiscale.
Perciò i ministeri, tra cui il Ministero della Difesa, possono rigettare la richiesta in questo caso, se la prestazione è erogata già al coniuge della vittima. Il rigetto si basa sull’art. 6 della L. 466/1980 e su SS.UU. 22753/2018.
L’Avvocato valuta, però, entrambi questi appigli irrilevanti e ha ottenuto un significativo successo in ambito giuridico con l’ordinanza emanata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimetto gli atti alle Sezioni Unite, al fine e nell’interesse dell’Osservatorio Nazionale Amianto, di ottenere una maggiore tutela nei confronti degli orfani non a carico.
Vittime del dovere e la giurisdizione risarcimento danni
La giurisdizione distingue i militari di carriera dai dipendenti civili oppure i militari di leva. La giurisdizione del TAR riguarda i militari, tutti coloro il cui rapporto non è privatizzato, e, in caso di decesso, per i danni iure hereditario. Se invece si vuole far valere altro profilo di responsabilità, per esempio quella extracontrattuale, la giurisdizione è del tribunale civile. Per i diritti previdenziali la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti, ad eccezione delle prestazioni di vittime del dovere, per le quali è il Tribunale civile, in funzione di magistratura del lavoro.
Inoltre la giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario per il caso di militari di leva e per i danni iure proprio dei familiari.
Azione civile per il risarcimento danni
La vittima del dovere oppure i familiari, in caso di decesso, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi.
Per ottenere tali risarcimenti, le vittime del dovere possono intraprendere diverse azioni:
- costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia e omicidio colposo in caso di decesso);
- esercitare l’azione civile presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza;
- esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.
In particolare i militari possono rivolgersi al TAR per la responsabilità contrattuale e al Giudice civile per la responsabilità extracontrattuale (SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014 in precedenza SS.UU. 3183/2012).
Compensatio lucri: sottrazione degli indennizzi dal credito
L’Avvocatura dello Stato difende il Ministero della Difesa e degli altri Ministeri convenuti, in caso di azione di risarcimento danni. L’eccezione principale sollevata dall’avvocatura dello Stato è sempre quella di negare , anche quando c’è stato il riconoscimento. Poi in subordine eccepisce la compensatio lucri cum damno.
L’Avvocatura dello Stato sostiene che dall’importo dovuto alla vittima primaria, deve essere portato in detrazione. Lo stesso sostiene per i superstiti di vittime del dovere, cioè i familiari in caso di decesso. Diventano titolari delle prestazioni rispettivamente di coniuge e orfani di vittima del dovere, in assenza dei genitori o dei fratelli.
In questi casi, secondo l’avvocatura dello Stato, deve essere sottratto quanto liquidato a titolo di prestazione di vittima del dovere. Quindi nel cosiddetto danno iure hereditario deve essere sottratto l’importo già liquidato ovvero già maturato dal defunto. Inoltre questo stesso principio si applica anche per i danni iure proprio dei familiari. Dunque nell’azione di risarcimento danni di questi ultimi l’avvocatura eccepisce la compensatio nel caso siano titolari delle prestazioni di equiparati a vittime del dovere.
In questo caso, sarà necessario dimostrare le effettive entità del pregiudizio prima di tutto non patrimoniale e poi patrimoniale subito dalla vittima primaria, e, in caso di decesso, anche degli stretti congiunti, ancorché titolari delle prestazioni di coniuge ed orfani di vittima del dovere.
Responsabilità civile e l’obbligo del risarcimento dei danni
La salute è il diritto più importante (art. 32 della Costituzione), la cui lesione determina gravi pregiudizi anche nell’esercizio degli altri diritti della vittima e dei suoi familiari, e, in molti casi, il decesso, che ha ulteriori più gravi ripercussioni, sia nei periodi appena antecedenti il trapasso sia per il proseguo nei confronti dei familiari.
L’art. 2087 c.c. e tutte le altre norme di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica, trovano applicazione anche in favore di coloro che sono dipendenti pubblici e privati delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito, Aeronautica Militare, Carabinieri) e del Comparto sicurezza, del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di Finanza) e del Ministero della Giustizia (Polizia Penitenziaria), come risulta da Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 3615/2016.
Vittime del dovere: iniziative dell’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni
Le esigenze di tutela in chiave preventiva e delle vittime e dei familiari, hanno indotto l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni a chiedere un più elevato standard di sicurezza sul lavoro. Finalmente anche per il personale civile e militare delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza debbono essere assicurate le tutele dell’art. 2087 c.c.
Così, nel corso dell’audizione del 06.12.2017, dell’Avv. Ezio Bonanni, presso la Commissione, sono state fornite prove dirimenti del rischio amianto nelle Forze Armate.
Quindi, la Relazione Finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018, conferma quanto dichiarato dall’Avv. Ezio Bonanni. Per cui, sia le vittime, che i superstiti, debbono veder riconosciuti i loro diritti. Prima di tutto quelli previdenziali e poi quelli risarcitori.
Vaccini contaminati, uranio impoverito: vittime del dovere
In questi ultimi anni, una delle maggiori emergenze, è costituita dall’epidemia che ha colpito coloro che sono stati impiegati nelle missioni all’estero. Tra questi, infatti, più di 400, sono deceduti per tumori emolinfopoietici, dopo le missioni all’estero.
Per questi motivi, l’ONA ha evidenziato le pratiche vaccinali dei militari, tali per le quali ci sono stati dei rischi.
Infatti, questi militari sono stati sottoposti a vaccinazioni multiple poco prima della partenza in queste missioni, tra le quali quelle Bosnia (1995), Kosovo (1998) e Iraq (1991 e 2003).
Questi militari, dopo questa pratica vaccinale, sono stati impiegati in territori presso i quali erano esplosi proiettili ad uranio impoverito.
Quindi sono stati esposti a nanoparticelle di metalli pesanti e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Vaccini, uranio impoverito e amianto: epidemia
Nelle Forze Armate, e quindi tra coloro che hanno svolto servizio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, vi è in corso una epidemia. Quest’ultima riguarda non solo le malattie asbesto correlate, ma anche molti altri tumori, tra i quali quelli emolinfopoietici.
Nella tragica contabilità di queste vittime del dovere:
- leucemia, per 236 ammalati e 97 deceduti;
- tumori del sistema linfatico, per 27 ammalati e 3 morti;
- linfomi, per 846 ammalati e 91 deceduti;
- neoplasie del sangue, per 22 ammalati di cui 3 deceduti;
- neoplasie dei tessuti molli, per 118 ammalati di cui 21 deceduti.
Lorenzo Motta: vaccini e uranio impoverito
Lorenzo Motta è il coordinatore del dipartimento per la tutela delle vittime dell’uranio impoverito e dei vaccini contaminati. Questo ex Sottoufficiale della Marina Militare Italiana, nel periodo di servizio è stato esposto a tutti questi cancerogeni.
Per questi motivi, in seguito all’azione giudiziaria, è stato ottenuto l’accertamento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere. Tuttavia, a tutt’oggi, il Ministero della Difesa nega i diritti di questa vittima, come di molti altri. Per questi motivi è fondamentale l’azione sinergica dell’Osservatorio Vittime dell’Amianto e dell’Osservatorio Vittime del Dovere.
Marina Militare: migliaia di vittime del dovere
Nella relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018, si fa riferimento alle numerose indagini, tra cui quelle della Procura della Repubblica di Padova, che avevano già certificato 1.101 casi di vittime tra gli appartenenti alla Marina Militare Italiana.
Risultano censiti 530 casi di mesotelioma già fino al 2015, e il numero di casi è in costante aumento. I casi di mesotelioma, nel personale civile e militare della Marina Militare, sono solo la punta dell’iceberg della strage silenziosa di vittime dell’amianto tra coloro che hanno svolto servizio imbarcati oppure a terra.
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha censito, con riferimento a tutte le vittime di patologie asbesto correlate nella Marina Militare, compresi i familiari dei militari, circa 3000 decessi, con un progressivo aumento del numero dei casi. Con l’art. 20, L. 183/2010, c’è stata l’equiparazione delle vittime dell’amianto in Marina Militare alle vittime del dovere, e tale processo di equiparazione si è poi esteso a tutte le altre Forze Armate.
Il Consiglio di Stato (01.06.2010, n. 02526/2010) ha stabilito che “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere (vittime del dovere equiparazione), è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della attività di servizio a bordo di unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documenta la presenza di amianto”.
Vittime del dovere: diritto anche ai non dipendenti pubblici
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sent. n. 22753/2018, ha confermato le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni circa la sussistenza del diritto a ottenere la costituzione delle prestazioni di vittima del dovere anche per coloro che non sono dipendenti pubblici, che però hanno subito lesione all’integrità psicofisica, e per i loro familiari in caso di decesso, nello svolgere un servizio per la Pubblica Amministrazione:
“Questa Corte (cfr. SU n. 233000/2016) ha riconosciuto la natura assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un’infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi“.
La richiamata pronuncia precisa ulteriormente che “tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l’amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio“.
La tendenziale equiparazione con le vittime del terrorismo
L’Avv. Ezio Bonanni è il pioniere della tutela delle vittime dell’amianto in Italia e delle vittime del dovere. Si tratta di coloro che hanno contratto infermità o sono deceduti per motivi di servizio. Infatti, l’origine di queste infermità è per esposizione ad amianto ed altri cancerogeni, che perciò sono equiparati.
L’azione di rappresentanza e difesa dell’Avv. Ezio Bonanni e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ha permesso di tutelare tutte le vittime. Il Legislatore ha iniziato, da tempo, un percorso di equiparazione delle vittime del dovere con le vittime del terrorismo, come chiarito dalla Corte di Cassazione.
Infatti, “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata“.
Così prosegue la Corte di Cassazione:
“Essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cosi., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
Questi principi della Corte di Cassazione, SS. UU. Sentenza n. 7761/17, sono chiari. L’assegno vitalizio è dovuto nella misura di € 500,00, cioè lo stesso importo erogato alle vittime del terrorismo.
Orfani non a carico fiscale: quali tutele?
L’Avvocatura Generale dello Stato eccepisce che i familiari che non erano nel carico fiscale della vittima, in caso di decesso, non hanno diritti. In particolare ci si riferisce alle prestazioni connesse al riconoscimento di vittima del dovere.
Ne sono seguite una serie di controversie giudiziarie. In un significativo numero di procedimenti, anche gli orfani non a carico hanno ottenuto il riconoscimento del diritto, con la condanna dei Ministeri. I casi più significativi riguardano gli orfani nella Marina Militare, che hanno ottenuto gli stessi importi riconosciuti alle vittime del terrorismo.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017 del 30.08.2017, ha condannato il Ministero della Difesa con diritto alle prestazioni di orfano di vittima del dovere. In particolare sono riconosciuti gli stessi importi riconosciuti alle vittime del terrorismo. In base all’art. 2 L. 407/1998 “l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere (vittime del dovere assegno vitalizio), dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso“.
Vittime del dovere: necessario un intervento normativo
L’Avv. Ezio Bonanni ha sempre sostenuto che le vittime del dovere non possano essere discriminate. Le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni erano state già accolte dal Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 917/2016.
La sentenza, impugnata dal Ministero della Difesa, è stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, Sez. Lavoro 345/17. Il tutto è coerente con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 7761/2017).
In questo contesto, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni si sono sempre battuti e si battono perchè tra le categorie delle vittime non ci siano discriminazioni. Tant’è vero che l’Avv. Ezio Bonanni, audito dalla 1° Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica (29.10.2019), lo ha ribadito. Una sostanziale prima vittoria c’è quindi stata con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024 che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
Orfani non a carico: vittime del dovere le news
Rispetto alle sentenze precedenti, che riconoscono i diritti degli orfani non a carico, la sentenza della Corte di Cassazione del 06.04.2022 ha segnato una battuta di arresto.
Infatti la sentenza 11181/2022 ha ribadito come l’espansione del diritto ai figli non conviventi sia dovuta solo in caso di assenza del coniuge superstite o del suo mancato godimento della pensione.
Tuttavia, l’impegno portato avanti dall’ONA non è venuto meno nel corso degli anni. Una sostanziale svolta c’è stata, infatti, con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
Imprescrittibile lo status di vittima del dovere
In molti casi, le diverse Amministrazioni dello Stato, hanno negato il riconoscimento dei diritti, sulla base della prescrizione decennale. In realtà, gli status sono non prescrittibili. Lo stabilisce, infatti, l’art. 2934 c.c., a maggior ragione per le vittime del dovere e gli equiparati, in ragione degli artt. 2 e 38 Cost.
Tuttavia, questa dura, lunga battaglia processuale, animata a più livelli, è stato l’ulteriore banco di prova. Finalmente, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 17440/2022, ha confermato questi principi.
Vittime del dovere: Cassazione, sezione lavoro, 17440/2022
Quindi, la questione è ora definita con la non soggezione a prescrizione dello status di vittima del dovere. La non prescrittibilità degli status è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento alle vittime del dovere.
Così la Corte di Cassazione: “l’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Così perchè questi benefici debbono essere considerati “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.
La ratio è ancorata sulle “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività”. In relazione al fatto che siano stati “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati“.
Ciò “rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021)”, perciò stesso con la relativa tutela. Infatti, questo stato di cose li ha ricompresi nella “categoria di vittima del dovere“.
Così “a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4, d.P.R. n. 243/2006”. Per questi motivi, l’Osservatorio Nazionale Amianto ha intrapreso e continua la sua azione in difesa delle vittime del dovere, nel caso di dichiarazione di prescrizione.
Vittime del dovere: le tutele delle SS.UU. 6215/2022
Le recenti iniziative giudiziarie hanno permesso di ottenere significativi risultati. Innanzitutto in termini di riconoscimento e poi di adeguamento nella quantificazione dell’entità del danno non patrimoniale vittime del dovere.
Infatti, non si può non tener conto, oltre che del danno biologico, anche dei danni morali ed esistenziali. Per questi motivi, già in sede giudiziaria l’Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto che le modalità di calcolo tengano conto del Danno Biologico, Danno Morale e differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Con questa formula, in ordine al danno morale, ai sensi dell’art.4 del DRP 181/2009, occorre tener conto della sofferenza fisica e morale, e del turbamento dello stato d’animo. Inoltre è rilevante la lesione alla dignità della persona, con riferimento all’evento morboso, quindi con un adeguamento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.
Questa importante tutela è stata confermata dalle SS.UU. 6215/22, anche per le vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere. Infatti, con il raggiungimento del 25% queste vittime hanno diritto allo speciale assegno vitalizio e all’assegno vitalizio mensile.
Danno non patrimoniale con l’applicazione del DPR 181/2009
Con l’applicazione di questa normativa, anche in favore delle vittime del dovere, le tutele sono estese perché si deve tener conto anche delle ripercussioni morali ed esistenziali. Queste ultime vanno ben oltre la lesione all’integrità psicofisica.
Quindi, fermo il criterio equitativo, si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009. Infatti, le SS.UU. 6215/2022, nel capo 3.28, ribadiscono questo principio.
Infatti “Come già sopra evidenziato, inoltre, il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità“. Tanto è vero che le stesse SS.UU 6215/2022, confermano che nel caso in cui ci sia stata una sottovalutazione le commissioni debbano provvedere alla correzione.
Dunque “i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004“.
Insistono le SS.UU. 6215/2022, tenendo conto del “dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso“.
Quindi, si applica il seguente principio di diritto:“alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”.
“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.
News vittime del dovere Graduatoria Nazionale
ONA news TV è lo strumento di informazione e comunicazione istituito dall’Osservatorio Nazionale Amianto. Con questa trasmissione, l’associazione intende informare e formare tutti i cittadini in merito alle problematiche ambientali e sanitarie che affliggono il nostro Paese. In particolare la puntata “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione” pone l’attenzione su questa tematica specifica.
Inoltre, per rimanere aggiornato sulle ultime novità vittime del dovere occorre consultare l’elenco vittime del dovere e la graduatoria vittime del dovere. La graduatoria nazionale vittime del dovere è in continuo aggiornamento.
Consulenza vittime del dovere: tutela legale e medica
L’Avv. Ezio Bonanni, presidente ONA, assiste, tutela e difende il personale civile e militare esposto ad amianto e altri veleni, per il riconoscimento di vittima del dovere.
L’ONA ha costituito il dipartimento delle vittime del dovere, per ottenere il riconoscimento dei diritti di coloro che hanno sacrificato la vita per gli altri. In più, la tutela è estesa anche alle vittime dell’amianto e degli altri cancerogeni. Infatti, lo svolgimento del servizio in Marina Militare, nell’Esercito e nel Comparto Sicurezza ha determinato l’esposizione ad amianto.
Tutte le vittime e i loro familiari possono chiedere assistenza gratuita, chiamando il numero verde gratuito o compilando il form.