Equo indennizzo per causa di servizio

Il pagamento di un importo in favore di chi subisce un danno per causa di servizio si definisce equo indennizzo per causa di servizio.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avvocato Bonanni forniscono assistenza medica e legale gratuita a tutte le vittime che, per causa di servizio, hanno contratto malattie professionali.

CONSULENZA EQUO INDENNIZZO

Il giornale dell’amianto: equo indennizzo news

Il Giornale dell’amianto è l’organo di informazione. Quindi questo notiziario amianto diffonde tutte le notizie sui casi di malattia professionale e di causa di servizio, e delle tutele che spettano alle vittime e ai loro superstiti

Inoltre, per ulteriori approfondimenti e amianto news, è possibile consultare l’ultima pubblicazione a cura dell’avv. Ezio Bonanni Il libro bianco delle morti di amianto in Italia (Ed. 2022)“.

Indice

Tempo di lettura: 10 minuti

Che cos’è l’equo indennizzo per causa di servizio ?

Questo indennizzo è meno del risarcimento che è dovuto e deve essere integrale. Infatti, consiste in un pagamento – una tantum – in denaro, concessa al lavoratore, che poi ha diritto alla pensione privilegiata e al risarcimento. Quindi, questo risarcimento è a carico dell’Amministrazione, per effetto del riconoscimento della causa di servizio.

In sintesi, la Commissione Medica competente, per menomazioni deve riconoscere il nesso causale, e così si ha diritto all’equo indennizzo. La condizione è costituita dalla riconducibilità di queste infermità all’attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di sue amministrazioni.

Equo indennizzo: chi lo può chiedere?

La domanda può essere presentata dai dipendenti pubblici, non soggetti alla riforma di cui all’art. 6 della L. 214/2011.

Infatti, questa norma segna uno spartiacque nella disciplina dell’indennizzo del danno biologico per i pubblici dipendenti.

In definitiva, quando il pubblico dipendente ha subito un danno biologico in seguito ad infortunio o malattia professionale, può tutelare i suoi diritti .  Se rientra nelle categorie fatte salve dall’art. 6 della L. 214/2011 può chiedere l’indennizzo.

L’equo indennizzo: art. 6 L. 214/2011

Questa norma ha fatto salvi i diritti all’equo indennizzo causa di servizio per coloro che sono ancora regolati dalla disciplina del diritto pubblico.

Tra questi ultimi gli appartenenti alla Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Personale Militare.

Quindi, con la lesione, che sia infortunio o malattia professionale, possono ancora chiedere il pagamento. L’unica condizione è il nesso causale.

I dipendenti dello Stato e i loro diritti

L’istituto è stato introdotto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione, DPR 686/1986) e sino al 2011 era destinato a tutti i dipendenti dello stato.

Dal 6 dicembre 2011, per effetto della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), è erogabile solo a coloro che fanno parte del pubblico impiego non privatizzato. Quindi nel settore delle Forze Armate. Poi a quelle di Polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo forestale, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza e Vigili del fuoco.

Recentemente il decreto legge sulla sicurezza delle città, attualmente all’esame del Parlamento, sta disponendo il ripristino dell’istituto in favore del personale della polizia municipale.

Gli importi dell’equo indennizzo

Questa somma di denaro,  corrisposta una tantum dall’ Amministrazione al dipendente del pubblico impiego. Il pagamento di questa somma è l’indennizzo per chi ha subito un’invalidità permanente o sia deceduto per ragioni di servizio.

L’indennizzo si differenzia dal risarcimento perché è un importo inferiore, che si calcola sulla base dell’ultimo stipendio. Infatti, questo importo costituisce soltanto un indennizzo, e non il risarcimento integrale di tutti i danni.

La vittima ha, quindi, diritto a domandare il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della infermità per causa di servizio.

Le lesioni possono essere ascrivibili alle tabelle “A” o “B” di cui al DPR 915/1978 dopo la loro stabilizzazione.

Il calcolo equo indennizzo si esegue sulla base di equo indennizzo tabelle.

La misura dell’equo indennizzo è graduata in funzione della gravità della menomazione, secondo la tabella 1 allegata alla legge 662/1996 per calcolo indennizzo.

Equo indennizzo in caso di decesso per causa di servizio

In caso di decesso del lavoratore, che sia riconducibile a causa di servizio, gli importi maturati debbono essere liquidati in favore degli eredi.

La morte può giungere in seguito alla lesione per causa di servizio, compresa la malattia professionale.

Dunque, questi ultimi, dopo la morte del loro congiunto, dovranno depositare la domanda equo indennizzo.

Equo indennizzo: due stipendi per i casi più gravi

La tabella prevede, dopo la modifica dell’articolo 1, co. 210 della legge 266/05 dal 1° gennaio 2006.

Nei casi di lesioni ascritte alla prima categoria (cioè quelle più gravi) o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo è di due stipendi.

Infatti, la modalità di calcolo è molto semplice. In conclusione, è due volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, si escludono, nel conteggio, le altre voci della retribuzione che hanno carattere continuativo e fisso.

Per esempio, tra queste ultime la tredicesima.

Quantificazione degli importi per lesioni meno gravi

Per i danni biologici inferiori, si calcola in una percentuale che oscilla tra il 92 ed il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria per determinazione equo indennizzo.

Nel caso in cui la domanda di riconoscimento della causa di servizio equo indennizzo sia presentata dall’ex dipendente dopo il collocamento in quiescenza (pensione), si deve tener conto dello stipendio che la vittima ha percepito al momento della cessazione dal servizio.

L’art. 49 del DPR n. 686/1957 riduce la somma del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età. La riduzione è del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

Sempre l’art. 49 del DPR n. 686/1957, dispone che nell’applicare tale riduzione, si deve tener conto dell’età che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso. Quest’ultima si identifica con la data di conoscibilità dell’infermità, che risulta dal verbale di visita medica collegiale.

La quantificazione dell’equo indennizzo

Determinazione di cui all’art. 1, co. 2 del Dlgs 29/1993
Categoria di menomazione tabella A del DPR 30.12.1981Misura
PrimaDue volte lo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda
Seconda92% della prima categoria
Terza75% della somma della prima
Quarta61% dell’importo stabilito per la prima
Quinta44% dell’importo stabilito per la prima
Sesta27% dell’importo stabilito per la prima
Settima12 % dell’importo della prima
Ottava6% dell’importo stabilito per la prima
B allegata al DPR 834/1981Per tutte le menomazioni, 3% dell’importo stabilito per la prima categoria

Riduzione nel caso di pensione privilegiata

L’art. 50 del DPR n. 686/1957, stabilisce che l’equo indennizzo è ridotto del 50% se il dipendente è titolare della pensione privilegiata.

Se la pensione è riconosciuta successivamente, l’importo dell’equo indennizzo, oggetto di riduzione, è  recuperato. Infatti si esegue con la trattenuta mensile del 10% sulla pensione (art. 144 DPR n. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR n. 686/1957).

Ripetizione degli importi dopo calcolo pensione privilegiata

La restituzione del 50% dell’importo dell’equo indennizzo, così ridotto non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti. Ciò a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta.

Si sancisce che vada dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente o dai suoi superstiti in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. Il beneficio, pertanto, non è cumulabile con le somme corrisposte dall’INAIL a titolo di indennizzo o rendita nei confronti dell’assicurato o dei suoi superstiti.

Epidemia di cause di servizio nelle Forze Armate

In molte occasioni, le infermità per motivi di servizio, provocano la morte del lavoratore.

È il caso dei militari esposti a polveri e fibre di amianto, piuttosto che ad uranio impoverito e a pratiche vaccinali errate, condizioni di rischio più volte denunciate dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni.

Soltanto tra coloro che hanno svolto servizio imbarcati nelle unità navali della Marina Militare Italiana, fino al 2015 sono stati censiti 570 casi di mesotelioma, che costituiscono la punta dell’iceberg.

Anche i militari di leva sono stati oggetto di lesioni biologiche per esposizione ad amianto.

Quindi, la condizione di rischio legata alle fibre di asbesto è estesa a tutte le Forze Armate. L’Esercito, l’Aeronautica Militare, i Carabinieri e gli altri comparti, tra cui anche i Vigili del Fuoco, sono stati duramente colpiti dalla fibra killer.

In sintesi, il riconoscimento della causa di servizio, oltre alla liquidazione dell’equo indennizzo, da diritto alle prestazioni di vittima del dovere. Sia la vittima che i famigliari, hanno diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni.

Inoltre, resta aggiornato sulle vittime del dovere news.

Equo indennizzo: liquidazione agli eredi in caso di morte

Dunque, in caso di morte, trovano applicazione le normali norme del Codice Civile in tema di successione. Quella legittima, in assenza di testamento.

Solo per i superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, e’ concesso d’ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell’ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell’evento lesivo. Questo anticipo é reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo (art. 1883 Dlgs 66/2010).

Domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo

È preferibile che la domanda amministrativa di riconoscimento sia depositata contestualmente a quella di riconoscimento della causa di servizio.

Può essere depositata anche la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, nei casi di cui all’art. 1 co. 563, o 564 L. 266/05.

Visti gli stretti termini di decadenza (6 mesi), è preferibile che nella domanda amministrativa sia richiesto anche il riconoscimento del dovuto.

In questo modo, si evita la decadenza dal diritto il cui termine è di 6 mesi dal riconoscimento della causa di servizio.

Documentazione e termini per la domanda

Questa deve essere presentata all’amministrazione presso la quale la vittima presta o ha prestato servizio e presuppone quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Nell’ipotesi in cui quella di equo indennizzo sia contestuale alla richiesta di “riconoscimento” della dipendenza, il termine è di sei mesi decorrenti.

La decorrenza: a) dal decesso; b) dall’infortunio; c) dalla conoscenza dello stato di malattia, e della menomazione ascrivibile a categoria tabellare.

Domanda di equo indennizzo con la causa di servizio

La richiesta amministrativa di liquidazione di equo indennizzo può essere depositata nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Quest’ ultimo procedimento può essere avviato anche d’ufficio.

Inoltre, può essere presentata:

a) entro dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;

b) entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Istanza di equo indennizzo dopo la cessazione del servizio

Il termine per la presentazione della richiesta di equo indennizzo, è sempre di sei mesi, anche dopo la cessazione dal servizio.

Infatti, è di 6 mesi, decorsi i quali vi è decadenza. La decorrenza è dalla conoscibilità della menomazione dell’infermità, con cinque anni dal pensionamento.

In più questo termine è elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

Inoltre ai superstiti del lavoratore che intendano ottenere l’equo indennizzo è imposto lo stesso termine dei sei mesi.

In caso di concessione di equo indennizzo, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta. In questo caso il termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

Nuova liquidazione di equo indennizzo

Nel momento in cui ci sia una nuova liquidazione equo indennizzo, va detratto quanto oggetto di liquidazione in ordine al precedente indennizzo, se l’infermità è la medesima (art. 57, DPR 686/1957).

Equo indennizzo e prevenzione primaria

L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA svolge un ruolo centrale nella tutela della salute, con la prevenzione primaria.

Infatti, l’equo indennizzo, come pure il risarcimento del danno, non restituiscono la salute e la vita a chi l’ha persa.

Queste somme possono al più essere sufficiente ad acquistare un mazzo di fiori da portare sulla tomba del caro estinto, oppure all’obolo per permettere agli orfani di terminare gli studi.

Infatti, contro questa logica, si batte l’Avv. Ezio Bonanni, che afferma il principio della tutela della salute. Per i cancerogeni come per esempio l’amianto è necessario evitare tutte le esposizioni.

Cancri da amianto ed equo indennizzo

Uno dei killer responsabili del maggior numero di cause di servizio è proprio l’asbesto.

Quindi, l’asbesto deve essere rimosso dalle navi militare e dagli arsenali e da tutte le installazioni delle forze armate.

In questo modo si evita l’insorgenza del cancro e delle altre patologie asbesto correlate.

Infatti ricordiamo l’asbestosi, le placche pleuriche, gli ispessimenti pleurici.

Sono proprio queste patologie fibrotiche a costituire la prima fase dello sviluppo che porta al cancro.

La più aggressiva neoplasia asbesto correlata è il mesotelioma

Questo cancro del mesotelio, che avvolge i polmoni ( pleurico), cuore (pericardico), peritoneo ( peritoneale),  testicolo ( della tunica vaginale del testicolo), colpisce tutti coloro che sono esposti ad asbesto.

Quindi, è sufficiente evitare l’esposizione ad amianto, per preservare la salute e la vita: infatti, il mesotelioma è quasi sempre mortale.

Pertanto, gli sforzi dell’amministrazione dovrebbero essere indirizzati non tanto al pagamento  di questi importi minimi, piuttosto la tutela della salute.

Indennizzo e risarcimento danni: differenze

L’indennizzo nel pubblico impiego non privatizzato è soltanto una prestazione previdenziale. Infatti è definito equo indennizzo. Si lega ad una finalità di natura previdenziale, sulla base dell’articolo 38 della Costituzione. Ma la vittima ha anche diritto al risarcimento danni.

Si differenzia perciò dal risarcimento del danno biologico e degli altri pregiudizi non patrimoniali, legati all’infermità contratta a causa del servizio. Tra questi, prima di tutto i danni morali e poi quelli esistenziali. Questi danni non patrimoniali sono risarciti in base ai valori stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

In più, l’infermità, e cioè il danno biologico, causa anche dei pregiudizi economici, cioè danni patrimoniali. Primi fra tutti quelli per le diminuite capacità di lavoro, presenti e future. Tanto e vero che gli importi dell’equo indennizzo sono calcolati sugli stipendi. In più equo indennizzo militari è calcolato sugli ultimi due stipendi.

Nel caso di danno biologico, e quindi di altri pregiudizi non patrimoniali e patrimoniali, sussiste il diritto al risarcimento. Il principio è quello dell’ integrale ristoro di tutti i danni.

Oltre ai pregiudizi sofferti dalla vittima primaria, ci sono quelli dei familiari. Ancora, esiste il diritto al risarcimento del danno anche per coloro che avevano con la vittima un legame personale.

Gli eredi legittimi hanno diritto alla liquidazione di quanto maturato in vita dal defunto vittima di malattia professionale. In caso di decesso, la vittima ha diritto al risarcimento di tutti i danni.

In sostanza i familiari hanno il diritto al risarcimento del danno diretto. In più alla liquidazione di quanto maturato dal familiare defunto.

Parere legale gratuito per equo indennizzo

L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni forniscono tutela legale e medica. L’assistenza medica e l’assistenza legale sono erogate in modo gratuito ed è sufficiente farne richiesta.

L’Avv. Ezio Bonanni guida il pool dei legali dell’ONA per la consulenza legale gratuita. Rivolgiti all’ONA per la tutela dei diritti.

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