Pensione privilegiata: assistenza gratuita

La pensione privilegiata è una prestazione erogata al lavoratore dipendente che ha subito un danno biologico per effetto dello svolgimento dell’attività di servizio. 

In caso di riconoscimento di causa di servizio, il dipendente pubblico ha diritto alla pensione privilegiata. È il trattamento previdenziale, cui ha diritto qualsiasi lavoratore dipendente a prescindere dall’età anagrafica o ulteriori requisiti contributivi.

L’art. 6 della Legge 222/1984 regola la prima di queste prestazioni, per quanto riguarda però, i lavoratori settore privato. Purché questi ultimi siano iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria. Tuttavia la Legge Fornero del 2011 ha annullato questo trattamento privilegiato, riservandolo solo agli appartenenti delle Forze Armate e Comparto Sicurezza.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, forniscono assistenza legale a coloro che hanno diritto alla pensione privilegiata.

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Indice

Pensione privilegiata requisiti e tutela legale
Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità
Assegno privilegiato di invalidità e pensione di inabilità
Requisiti per la pensione di inabilità nel settore privato
Incompatibilità con altre prestazioni
Indennizzo INAIL e differenza con la pensione privilegiata
Lavoratori del pubblico impiego e pensione privilegiata
Categorie escluse dai trattamenti privilegiati
Eccezione prevista dalla Circolare INPS 37/2012
Pensione privilegiata Forze Armate
Causa di servizio: presupposto pensione privilegiata
Trattamenti privilegiati ordinari
Pensioni privilegiati ordinarie: casi di infermità multiple
Trattamenti privilegiati tabellari
Pensione privilegiata di guerra
Modalità di presentazione della domanda
Pensione privilegiata: cumulabilità e reversibilità
Ulteriori prestazioni della causa di servizio
Equo indennizzo e pensione privilegiata
Il risarcimento danni per le vittime

Tempo di lettura: 10 minuti

Pensione privilegiata: tutela legale

Per poter accedere a questo particolare trattamento pensionistico, è necessario ottenere prima di tutto il riconoscimento di causa di servizio. Per questi motivi, occorre raccogliere tutte le prove per dimostrare il nesso causale.

Quindi, è importante l’assistenza medico legale con l’anamnesi e la ricostruzione delle funzioni. Successivamente, occorre ottenere il riconoscimento della causa di servizio e chiedere la pensionistica privilegiata.

Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità

Chi ha diritto alla pensione di inabilità e all’assegno ordinario di invalidità?

Hanno diritto alla pensione di inabilità e all’assegno ordinario di invalidità i soggetti che presentano particolari condizioni fisiche. Queste determinate condizioni debbono essere state causate dall’attività lavorativa. Siamo di fronte, quindi, all’indispensabile del presupposto del rapporto di causalità materiale tra il lavoro e il verificarsi del danno.

Assegno privilegiato di invalidità e pensione di inabilità

In questi casi le due prestazioni vengono denominate: assegno privilegiato di invalidità pensione privilegiata di inabilità. Naturalmente questo accade laddove l’invalidità abbia comportato nel soggetto, un’importante riduzione della capacità lavorativa (superiore a 2/3).

Hanno diritto a queste prestazioni i dipendenti assicurati presso l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). I lavoratori autonomi sono, invece, contemplati nella gestione separata dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Requisiti per la pensione di inabilità nel settore privato

La pensione di inabilità si matura a condizione che il lavoratore abbia la costituzione della posizione previdenziale. In particolare, è necessaria:

  • anzianità di iscrizione di 5 anni;
  • versamento di 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5 anni dalla presentazione della domanda.

In questo modo, il lavoratore ha diritto alla pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità.

Il trattamento “privilegiato“, ha come unica condizione la sussistenza del versamento anche di un solo contributo IVS (contributo invalidità vecchiaia superstiti, versato presso l’INPS). Infatti, il trattamento privilegiato presuppone il nesso causale.

Il rapporto di causalità consiste nella riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa. In caso di decesso del soggetto, ai superstiti spetta la cosiddetta pensione privilegiata indiretta.

Incompatibilità con altre prestazioni

Come è noto, le suddette prestazioni, quindi la pensione privilegiata di inabilità INPS e l’assegno privilegiato di invalidità, non hanno compatibilità con altre prestazioni:

Indennizzo INAIL e differenza con la pensione privilegiata

Le prestazioni INAIL spettano ai lavoratori del settore privato e del pubblico impiego privatizzato.

Invece, per il pubblico impiego non privatizzato, rimane la regolamentazione specifica del riconoscimento della causa di servizio. Nonché il trattamento privilegiato.

Lavoratori del pubblico impiego e pensione privilegiata

Il trattamento dei lavoratori impiegati nel pubblico, se non privatizzati, trovano, ancora, l’originaria regolamentazione. Infatti, il passaggio all’INAIL si è verificato solo per alcune categorie, quelle del c.d. lavoro pubblico privatizzato.

Infatti, i dipendenti pubblici hanno la tutela INAIL in seguito alla privatizzazione, salvo alcune eccezioni. Va ribadito che, per alcune categorie, rimane in vigore la precedente regolamentazione. 

Tant’è vero che la Legge Fornero (dal 6.12.2011), ha annullato il trattamento privilegiato. Soltanto per le Forze Armate (Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare e l’Arma dei Carabinieri) e per altri Comparti di Sicurezza rimane in vigore la regolamentazione precedente.

Tant’è vero che, anche per la Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria si applica, ancora, la precedente regolamentazione. Hanno, inoltre, diritto ai trattamenti privilegiati, coloro che hanno svolto servizio nella Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Categorie escluse dai trattamenti privilegiati

Vengono esclusi dai trattamenti privilegiati i dipendenti civili assicurati presso la Cassa Stato, Cps, Cpi, Cpdel, Cpug, Fondo Ferrovie e Fondo Poste.

Quindi dal 6.12.2011 il personale dello stato è tutelato solo dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tuttavia, in base alla normativa vigente, anche gli impiegati pubblici hanno diritto ad accedere ad un trattamento pensionistico privilegiato, purché svolgano attività lavorative considerate dalla stessa INAIL come: pericolose.

Eccezione prevista dalla Circolare INPS 37/2012

In ogni caso, l’INPS ha dettato una specifica circolare per i casi nei quali si applica, ancora, la precedente disciplina della pensione privilegiata. Infatti, la Legge 201/2011, contiene altre deroghe:

  • ove la procedura di riconoscimento sia stata avviata prima del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della Legge Fornero);
  • se prima del 6 dicembre 2011 non fossero già scaduti i termini per la presentazione della domanda;
  • procedimenti avviabili d’ufficio prima del 6 dicembre 2011.

Per approfondimenti: Circolare Inps 37/2012

Pensione privilegiata per causa di servizio: Forze Armate

Il trattamento privilegiato della pensione per gli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza, ricevono l’applicazione applicabili due tipologie di trattamento pensionistico privilegiato:

  • pensione tabellare;
  • pensione ordinaria.

Secondo il disposto dell’art. 67 co.1 DPR n. 1092/1973, il presupposto comune per poter accedere a tale tipo di trattamento consiste nelle infermità dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento”.

Causa di servizio: presupposto pensione privilegiata

Per poter ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata militare, è necessario ottenere il riconoscimento della causa di servizio. Va, quindi, avviato un complesso iter, che può essere espletato con l’assistenza di ONA. Sia attraverso questo notiziario amianto che dello sportello amianto ONA, è possibile ottenere la certificazione e avviare la procedura.

La CMO è deputata a certificare la causa di servizio, con i successivi passaggi. Ottenuto tale riconoscimento, in sede previdenziale, si può ottenere dall’INPS l’accredito di tale prestazione. Questo iter si applica anche per i danni da malattie asbesto correlate, uranio impoveritovaccini contaminati.

Per esempio l’amianto in Italia miete ogni anno tantissime vittime. I dati delle morti causate dalle patologie asbesto correlate sono stati raccolti dall’Avvocato Bonanni in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia (Ed. 2022).

Per il prepensionamento Forze Armate privilegiato, non è necessaria la totale inabilità. Infatti, è sufficiente anche un’infermità che non sia totale. 

Con riferimento ai diversi agenti di rischio, l’ONA ha ottenuto una specifica specializzazione. Molte vittime hanno aderito all’ONA. Anche con riferimento all’uranio impoverito e ai vaccini, sono stati ottenuti significativi risultati.

La situazione è particolarmente critica per quanto riguarda le prestazioni INPS. Infatti, come chiarito dal Colonnello Carlo Calcagni nel corso della quinta puntata di ONA TV, l’INPS ha una certa ostilità nei confronti delle vittime del dovere.

Poi c’è stato il tema della sesta puntata, quello relativo agli orfani delle vittime del dovere

Le prestazioni legate allo status di vittima del dovere, si sommano a quelle della pensione di privilegio. Sia per la pensione privilegiata diretta, che per la pensione privilegiata di reversibilità. 

Inoltre, se vuoi consultare in tempo reale le news vittime del dovere.

Trattamenti privilegiati ordinari

La pensione privilegiata ordinaria è un trattamento previdenziale che va a sostituire la normale pensione. 

Nella tabella A, annessa al DPR 915/1978, prevede diverse categorie di infermità. Sulla base di tale sistema tabellare, l’aumento in percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio svolto, ha come requisito il compimento del servizio effettivo di almeno 5 anni. In questo caso, non è necessario che il dipendente abbia maturato il requisito dell’anzianità per la pensione normale.

Tuttavia, in alcuni contesti, si applicano dei limiti. Infatti, le pensioni aumentate sulla base di tali percentuali non possono superare la misura del 44%. 

Nel caso in cui ci sia la maturazione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario e, allo stesso tempo, il trattamento pensionistico ordinario, la pensione è aumentata di 1/10 se il trattamento pensionistico privilegiato è più favorevole. 

Tale trattamento però, può essere applicato soltanto ai soggetti appartenenti alle forze dell’ordine che abbiano maturato 15 anni di servizio utile tra i quali: 12 anni di servizio effettivamente svolto.

Pensione privilegiata ordinaria militare: infermità multiple

Nel caso in cui al lavoratore siano riconosciute due o più infermità, si applicano criteri differenti per stabilire l’importo pensione privilegiata. Nel caso di coesistenza di due o più lesioni, rientranti nella categoria tabellare 1 e 2 della tabella A, il soggetto ha diritto a percepire un assegno di cumulo per infermità previsto dall’art. 109 del DPR 1092/1973.

Invece, per le infermità indicate dalla 3 all’8 categoria tabellare, il trattamento di pensione si basa sul cumulo delle infermità.

Nel caso in cui le infermità riscontrate nel soggetto siano superiori a 2, il risultato complessivo si ottiene sommando alla categoria nella quale è individuata l’invalidità più grave, a quella che risulta dal complesso delle altre infermità. È possibile anche procedere per la richiesta di pensione privilegiata aggravamento.

Cumuli II categoria: Tab F-1 DPR 915/1978 e Art. 17 DPR 915/1978

Pensione privilegiata
Pensione privilegiata

Nota bene: M = Mese  A= Anno

Pensioni privilegiate tabellari

La pensione privilegiata tabellare è una prestazione a cui possono accedere i militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva.

Medesima pensione privilegiata militari spetta anche ai soggetti militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso, che abbiano riscontrato a causa del servizio, un danno all’integrità fisica.

La somma liquidata non viene erogata in base alla paga percepita dal soggetto, durante l’attività lavorativa, ma bensì, essa viene regolata da tabelle già stabilite.

Pensioni privilegiate di guerra

Sia per la pensione privilegiata tabellare che per le pensioni di guerra, vengono individuate 8 categorie, distinte in base alla gravità delle lesioni e infermità.

Per entrambi tali meccanismi pensionistici è possibile nel tempo chiedere una revisione qualora ci siano aggravamenti che consentano al passaggio ad una differente categoria. Tale passaggio comporta anche la riliquidazione pensionistica

Modalità di presentazione della domanda

La domanda volta al fine di ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata viene fatta automaticamente d’ufficio laddove vi sia un’infermità riconosciuta che dipenda da una causa di servizio (art. 167 DPR 1092/1978).

Nel caso in cui non vi siano le su indicate condizioni,  la domanda deve essere presentata entro 5 anni dalla cessazione del servizio.

La Corte Costituzionale peraltro stabilisce che l’istanza per accedere al trattamento pensionistico privilegiato, sia ammessa ove non siano ancora trascorsi 5 anni dalla manifestazione della patologia / infermità.

Ma ciò, solo nel caso in cui l’infermità insorga nei 5 anni successivi alla cessazione del servizio. 

Inoltre, il trattamento privilegiato possa essere riconosciuto già dal momento della cessazione del servizio, il termine di presentazione della domanda è di 2 anni. Se la domanda viene presentata dopo tale termine il pagamento della pensione partirà dal mese successivo e le somme precedenti risultano prescritte.

Pensione privilegiata: cumulabilità e reversibilità

La pensione privilegiata ordinaria tabellare è cumulabile. Infatti, tali somme vengono aggiunte alle retribuzioni provenienti dallo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché con qualsiasi altro trattamento latente, purché dipendano da un rapporto di lavoro differente da quello per cui è viene riconosciuto tale trattamento speciale.

La cumulabilità delle diverse retribuzioni avviene secondo le regole comuni in materia di cumulo dei redditi da lavoro con le pensioni. 

Altresì, per tali regimi trovano applicazione i principi della reversibilità, ovvero il coniuge e i figli minorenni, in caso di decesso, hanno diritto all’accredito della c.d. pensione privilegiata di reversibilità.

Quando alle vittime spetta l’esenzione IRPEF?

Per stabilire se spetti l’esenzione IRPEF occorre valutare la natura della pensione corrisposta alla vittima. Infatti Corte di Cassazione, Ord. 26912 del 2021, riprendendo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che la pensione privilegiata ordinaria, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF.

Questa è invece prevista per le pensioni di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.

Ulteriori prestazioni della causa di servizio

Nel caso in cui le patologie possano migliorare o non rientrino nella tabella A sopra indicata, hanno diritto ad ulteriori prestazioni:

  • assegno rinnovabile, nel caso in cui le patologie vengano considerate “suscettibili di miglioramento” (art. 68 DPR 1092/1973);
  • indennità una tantum la quale viene riconosciuta per le infermità indicate nella tabella B annessa al DPR 915/1978. Tale indennità è quantificata sulla base del valore delle pensioni rientranti dell’8 categoria e può essere percepita per non più di 5 anni;
  • equo indennizzo;
  • rimborso delle spese mediche;
  • assegno accessori (tra questi hanno diritto al cumulo per l’infermità, l’assegno di superinvalidità, l’assegno di integrazione per i familiari a carico etc…);

Equo indennizzo e pensione privilegiata

L’equo indennizzo consiste in un pagamento – una tantum – erogato al lavoratore, che poi, successivamente ha diritto anche alla pensione privilegiata e al risarcimento. 

Nel caso in cui venga riconosciuto in un primo momento l’equo indennizzo e in un secondo momento la pensione privilegiata per la medesima lesione, la metà del valore attribuito all’equo indennizzo viene detratta dal totale della pensione privilegiata militari.

Possono accedere alla domanda tutti i dipendenti pubblici, non soggetti alla riforma di cui all’art. 6 della L. 201/2011.

Il risarcimento danni per le vittime

In caso di riconoscimento di causa di servizio, certamente, oltre all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, vi è il diritto al risarcimento di tutti i danni.

Questi aspetti sono particolarmente importanti. Infatti, la pensione privilegiata assicura un trattamento previdenziale che nulla ha a che vedere con il risarcimento.

Per tali motivi, ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, occorre mettere in mora l’amministrazione, per ottenere la liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale).

Il diritto al risarcimento del danno spetta anche agli stretti congiunti. Ci si può rivolgere all’ONA e chiedere la tutela legale.

Consulenza gratuita per riconoscimento pensione privilegiata

L’Osservatorio Nazionale Amianto fornisce un servizio di assistenza gratuita per le vittime amianto. Si può richiedere la consulenza legale e l’assistenza medica e tecnica.

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