Prevenzione, tutela della salute e i diritti delle vittime

La finalità dell’ONA è, prima di tutto, la prevenzione.  Solo così si può tutelare la salute e, allo stesso tempo, i diritti delle vittime. Ci sono diverse forme di tutela: prevenzione primaria secondaria e terziaria. 

Questo notiziario amianto è uno strumento di informazione: il primo stadio di qualsiasi forma di prevenzione. Inoltre, qui, è possibile richiedere una consulenza gratuita di tipo legale e medico.

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La tutela dell’essere umano con la prevenzione

L’ONA – Osservatorio nazionale amianto e l’Avv. Ezio Bonanni si prefiggono la tutela della salute, rispetto a tutti i rischi cancerogeni, tra i quali l’amianto.

La più importante forma di prevenzione è quella primaria, che si sostanzia nell’evitare alla radice ogni forma di rischio, sia nei luoghi di vita, che di lavoro. La prevenzione secondaria, invece, è quella che presuppone la ricerca scientifica per una diagnosi precoce. Una costante sorveglianza sanitaria, terapie più efficaci e maggiori chance di sopravvivenza. Quella terziaria, infine, si fonda sull’epidemiologia, e poi, sull’accertamento del nesso causale e le tutele previdenziali e risarcitorie.

L’ONA agisce sotto tutti questi profili, innanzitutto, per la tutela della salute in chiave preventiva. Questo notiziario amianto è lo strumento di informazione fondamentale a servizio dei cittadini (prevenzione per la tutela della salute e i diritti delle vittime).

Inoltre, l’Osservatorio Nazionale Amianto oltre a mettere a disposizione un’apposita APP per la segnalazione dei siti contaminati. Ha inserito anche una mappa interattiva dove è possibile verificare regione per regione i luoghi che andrebbero sottoposti a bonifica. 

La tutela della salute con la prevenzione primaria

Nel solco della prevenzione primaria l’ONA chiede anche maggiore attenzione per una verifica preventiva della lesività, in particolare di nuove molecole chimiche. Infatti occorre evitare il rischio che si è corso con l’amianto. Anzi, se ne conoscevano le capacità lesive e c’è stata una congiura del silenzio.

L’ONA contrasta anche il concetto di soglia di una determinata sostanza o elemento, che presuppone la legittimità dell’esposizione, fino ad un certo livello. Non esiste, infatti, una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla. Questo vale per l’asbesto, come per tutti gli altri cancerogeni.

Per questi motivi, occorre verificare preventivamente la cancerogenicità dei materiali delle molecole chimiche e della loro composizione, ed evitare ogni forma di rischio. Solo in via subordinata è possibile studiare per i luoghi di lavoro strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale.

Anche la stessa normativa di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 81/2008 va, quindi, resa più efficace. I rischi vanno sradicati, i cancerogeni del tutto rimossi con la bonifica e messa in sicurezza. Lo stesso obiettivo ha anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021, che mira ad avviare una serie di iniziative volte alla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto.

Infatti, quando c’è stata già l’esposizione, si attiva il processo infiammatorio e, spesso, in sinergia con altri agenti tossico nocivi, che si potenziano negli effetti negativi.

La salute deve prevalere sul profitto e, comunque, sull’utile, e non vi può essere il dilemma salute o lavoro. Come, più volte, ribadito, non si può porre il lavoratore di fronte al dilemma morire di lavoro o di fame.

Diagnosi, terapia e cura (prevenzione secondaria)

Evitare i rischi, in particolare, quelli cancerogeni, pone al riparo dal rischio di cancro. Per coloro che, purtroppo, sono stati già esposti ai cancerogeni, si pone solo il problema di verificare se ci siano dei danni alla salute (diagnosi precoce). 

Infatti, con la diagnosi precoce, attraverso la sorveglianza sanitaria, è possibile avere più opzioni terapeutiche. Solo i tumori allo stadio iniziale e privi di metastasi possono essere asportati chirurgicamente. La chirurgia è l’unico strumento che permette maggiori chance di guarigione completa, che sono invece rari con la chemioterapia radioterapia.

Tutela previdenziale e risarcitoria (prevenzione terziaria)

In molti casi, l’esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni, provoca, oltre all’infiammazione, anche il cancro, che risponde a varie fasi. Prima di tutto, c’è l’iniziazione, che è il primo stadio di qualsiasi neoplasia, poi la promozione e, cioè, l’evoluzione del processo cancerogeno. Infine, la progressione e, quindi, l’induzione e la diagnosi.

Come abbiamo spiegato in precedenza, è necessario, innanzitutto, evitare alla radice i rischi, in particolare, quelli cancerogeni e, poi, per coloro che sono stati già esposti, dei controlli stringenti e ripetuti.

Nel caso in cui ci siano dei danni biologici, come, per esempio, le infiammazioni, come possono essere quelle della pleura, tra cui le placche e gli ispessimenti pleurici, c’è già un danno. Il pregiudizio è biologico, ma anche morale ed esistenziale (Cass., Sez. Lav., n. 24217/2017).

Le lesioni infiammatorie, però, sono anche il primo stadio del processo cancerogeno, ed in molti casi, dopo lunghi periodi di latenza, è diagnosticato il cancro. Quelle più insidiose, sono le malattie asbesto correlate:

Poi ci sono anche gli altri cancri (stomaco, faringe, colon retto, etc.), che si aggiungono all’asbestosi.

Per questi motivi, è fondamentale la prevenzione primaria, soprattutto, per alcuni cancerogeni, come l’amianto, che sono molto insidiosi, e il cui effetto è letale.

Infatti, in Italia, perdono la vita non meno di 7.000 persone l’anno per malattie asbesto correlate, come dimostrato dall’Avv. Ezio Bonanni.

L’ONA ha pubblicato anche il II Rapporto Mesoteliomi ONA, i cui dati sono stati confermati dall’INAIL:

In ogni caso, per coloro che sono stati esposti e che hanno subito dei danni, l’ONA ha istituito il servizio di assistenza:

La previdenza INAIL e vittime del dovere

Coloro che hanno subito dei danni per motivi professionali e nell’espletamento di determinate attività, hanno diritto all’indennizzo.

Benefici contributivi e prepensionamento (prevenzione)

Questi c.d. benefici amianto sono, in realtà, dei risarcimenti di natura previdenziale, che permettono il prepensionamento e la rivalutazione della pensione.

Ci sono diversi benefici contributivi amianto, quelli di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92, per i lavoratori esposti, e poi, per coloro che si sono ammalati, si applica l’art. 13, co. 7, L. 257/92. Per questi ultimi, se con l’accredito delle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,5, non hanno maturato il diritto a pensione, sussiste la possibilità di chiedere la pensione amianto, con l’art. 1, commi 250, 250 bis e 250 ter L. 232/2016.

Risarcimento danni a causa dell’amianto

Nel caso in cui ci sia un danno, in particolare, per esposizione a fibre di asbesto, sussiste inoltre il diritto al risarcimento dei danni.

Questo diritto al risarcimento sussiste sempre quale sia il danno, ed il calcolo è su base equitativa. Per il danno biologico, trovano applicazione le tabelle:

Consulenza gratuita per le vittime e gli eredi

L’Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA fornisce un servizio di assistenza gratuita per le vittime amianto. Non vi è solo la tutela giuridica, con la consulenza legale gratuita, ma anche l’assistenza medica e tecnica.

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