Il danno non patrimoniale comprende tutti quei pregiudizi subiti dalla vittima che non sono suscettibili di valutazione economica.
La Corte di Cassazione ha, infatti, definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass., Sez. Un., sentenza 26972/2008).
Una vittima che ha subito un pregiudizio può richiedere il risarcimento danni non patrimoniali. Il risarcimento del danno è previsto dall’articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Si può richiedere il ristoro dei danni se sussiste un nesso causale tra la condotta illecita e il danno provocato. Perciò il pregiudizio subito deve essere diretta conseguenza dell’illecito.
La vittima ha diritto sia ai danni patrimoniali sia a quelli non patrimoniali, cioè quelli che ledono la persona stessa.
L’ONA–Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono le vittime nell’ottenere l’integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Inoltre la loro azione di tutela si rivolge anche ai cittadini e lavoratori esposti a pericolosi agenti cancerogeni, come l’amianto. Inalare o ingerire fibre di asbesto può provocare gravi patologie asbesto correlate. Per questo è importante evitare ogni esposizione e segnalare i siti contaminati attraverso l’APP Amianto. In questo modo è più facile identificare le aree da bonificare, data l’ancora diffusa presenza di amianto sul territorio nazionale. Questa emergenza è denunciata dalla pubblicazione dello stesso Avvocato Bonanni “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022“.
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Cosa significa danno non patrimoniale?
Il danno non patrimoniale è un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile. Questo valore deve essere costituzionalmente garantito, come la libertà, la salute, la riservatezza e la famiglia. È sempre legittima la richiesta di risarcimento dei danni quando questi diritti vengono lesi o compromessi.
In altre parole questo tipo di danno può essere definito come la lesione di un interesse protetto dall’ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato.
Perciò un danno non patrimoniale diventa risarcibile quando:
- deriva da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (art. 185 c.p.);
- è espressamente previsto dalla legge (per esempio nei casi previsti da art. 89 c.p.c., legge 89/2001, d.lgs 209/2005, legge 633/1941);
- è stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito (art. 2059 c.c.).
Inoltre un danno è considerato giuridicamente rilevante quando si verifica la lesione di un interesse a un bene della vita, cioè un bene che arreca un’utilità atta a soddisfare un bisogno. Inoltre vale anche quando la lesione dell’interesse giuridicamente protetto determina una perdita apprezzabile o il mancato conseguimento dell’utilità attesa o goduta.
Accertamento del danno e onere della prova
L’accertamento del danno non patrimoniale prevede necessariamente che sia provata l’esistenza della lesione dell’interesse giuridicamente protetto e la perdita che ne è derivata.
Perciò il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità. Tale onere probatorio può essere assolto facendo ricorso a tutti i consueti mezzi di prova previsti dall’ordinamento (documenti, prova testimoniale, confessione, giuramento, presunzioni, C.T.U.). Inoltre la vittima, nel formulare la richiesta risarcitoria, dovrà descrivere necessariamente:
- condotta che ha determinato la lesione dell’interesse giuridicamente protetto;
- perdita di tutte le utilità e le rinunce e le sofferenze che sono derivate dalla lesione dell’interesse protetto;
- valore del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale.
L’unitarietà del risarcimento danno non patrimoniale
La categoria del danno non patrimoniale è unitaria. Tuttavia esistono più forme di manifestazione e diverse componenti che la costituiscono.
Infatti il pregiudizio non patrimoniale può concretarsi in vari ambiti dell’esistenza umana ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese o godute. Seppur ci sia una pluralità di manifestazione di questo danno, ciò non incide sull’essenza ontologica e sull’unitarietà della categoria.
Le sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), hanno chiarito definitivamente quali sono le voci risarcibili di cui è possibile chiedere il ristoro in caso di danno alla persona.
“La categoria del danno non patrimoniale attiene a ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.)“.
Inoltre un altro aspetto importante che viene ribadito è: “ove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale”.
I diversi tipi di danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale comprende varie categorie descrittive che, però, non rappresentano voci distinte e autonome. Il pregiudizio può essere considerato:
- biologico, cioè una lesione al bene salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 della Costituzione, che consiste nell’infermità temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;
- morale, ossia la perturbatio dell’animo e la sofferenza interiore patita;
- da perdita del rapporto parentale, inteso come privazione del rapporto affettivo con il congiunto in cui viene meno un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti;
- esistenziale, detto anche danno alla vita di relazione, che consiste nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo all’interno e all’esterno del nucleo familiare;
- estetico, cioè la compromissione dell’aspetto esteriore.
Esistono poi il danno catastrofale e il danno tanatologico che, però, non è universalmente accettato tra i danni risarcibili. In particolare il pregiudizio catastrofale rappresenta la sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi. Sussiste questo danno solo nel caso in cui non ci sia un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte della vittima. In questo modo si può presumere che il decesso sia esclusivamente effetto della lesione subita.
Calcolo danno non patrimoniale e le sentenze di San Martino
Per la quantificazione del danno non patrimoniale di lieve entità, i tribunali prendono in considerazione le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano, al fine di creare uniformità nelle liquidazioni. Esse devono avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.) e devono:
- essere integrali, cioè rappresentare un’effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima, evitando, però, duplicazioni risarcitorie attraverso la liquidazione di più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
- garantire uniformità di trattamento a parità di conseguenze lesive;
- dare rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzate nella monetizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
Infatti, tanto più l’evento ha inciso in modo significativo sulla sofferenza, tanto più la somma risarcitoria può essere aumentata attraverso la personalizzazione (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 5691/2016).
Per il calcolo del danno non patrimoniale, in particolare per quanto riguarda il danno morale, si sono espresse le sentenze gemelle di San Martino. Hanno stabilito che il pregiudizio morale sia incluso nella quantificazione prevista per il danno biologico dalle Tabelle del Tribunale di Milano, con la possibilità di personalizzarne il valore percentualmente considerando il caso concreto. La stessa procedura si applica anche al danno esistenziale.
Tutela legale e assistenza ONA per le vittime
La materia risarcitoria è alquanto complessa. Per questo motivo l’Avvocato Bonanni ha chiarito gli aspetti più importanti nel suo libro “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“. Questo testo riguarda anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
In più l’ONA e l’Avvocato Ezio Bonanni assistono tutte le vittime. È possibile usufruire della consulenza legale al fine di ottenere il riconoscimento di tutti i diritti e delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Le vittime possono rivolgersi all’ONA anche per avere una consulenza medica gratuita, fornita grazie a medici volontari coordinati dal Dott. Cianciosi.