Causa di servizio: riconoscimento, indennizzo e tutela legale

La causa di servizio è quando i dipendenti pubblici contraggono una malattia sul luogo di lavoro. Il riconoscimento dell’origine professionale equivale a riconoscimento di causa di servizio. Sussiste quindi il diritto all’equo indennizzo, alla pensione privilegiata e al risarcimento di tutti i danni.

In determinate condizioni si può ottenere anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Questa procedura, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, si applica solo ai militari e ad altre limitate categorie del pubblico impiego. Per tutti gli altri dipendenti pubblici, invece, si applicano le norme assicurative INAIL.

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni hanno ottenuto significativi risultati nella tutela delle vittime e nell’ottenimento della causa di servizio. Quindi, coloro che nel pubblico impiego non privatizzato hanno subito infermità possono chiedere la tutela legale dell’ONA.

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Titolari del diritto al riconoscimento di causa di servizio

L’art. 6 del Decreto Legge 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

In questo modo è stato abolito anche il rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio, dell’equo indennizzo e pensione privilegiata. Rispetto a questi istituti rimane unicamente il diritto a richiedere l’aggravamento per patologie riconosciute come causa di servizio.

Infatti, il personale di pubblico impiego che ha subito infermità è ormai soggetto esclusivamente all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL. Si applica quindi la normativa di cui al Decreto Legislativo 38/2000 e del DPR 1124/65.

Per i titolari di causa di servizio, prima dell’entrata in vigore della Legge 201/2011, si applicano le norme in vigore precedentemente.

Causa di servizio per le Forze Armate e Comparto sicurezza

La modifica della normativa dell’art. 6, L. 201/2011 non si applica per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri).

Lo stesso vale per le Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Per queste categorie rimane in vigore la precedente normativa, perciò la riforma per causa di servizio non si applica.

Presupposti per il riconoscimento della causa di servizio

Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio (ambiente, condizioni di lavoro, esposizione a cancerogeni, etc.).

Sono cause di servizio riconosciute anche quelle in via concausale. Infatti, la concausa è sufficiente al riconoscimento se il servizio ha concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni. 

Procedimento per la domanda di causa di servizio

In caso la Pubblica Amministrazione non proceda d’ufficio per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, la vittima diretta o, in caso di decesso, i suoi familiari possono farne richiesta.

È sufficiente presentare la domanda amministrativa per ottenere l’invalidità di servizio e l’equo indennizzo causa di servizio e la pensione anticipata per pensione per causa di servizio

La domanda amministrativa deve essere presentata presso l’ufficio o il comando (in caso di causa di servizio militare) presso il quale si lavora o si presta servizio entro 6 mesi dall’infortunio o dall’evento dannoso. Il termine fa riferimento a quando si è stati consapevoli delle conseguenze invalidanti delle patologie riconosciute per causa di servizio.

Questo è importante soprattutto in caso di patologie asbesto correlate, perché hanno origine dopo una lunga latenza dall’esposizione all’amianto. Infatti, nonostante la messa al bando dell’asbesto con la Legge 257 del 1992, non vi è stato l’obbligo di bonifica. Perciò cittadini e lavoratori continuano a essere esposti e la strage non si arresta, come testimonia “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia (Ed. 2022)“.

In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio

Nella richiesta di riconoscimento di causa di servizio vanno allegati tutti i documenti medici rilevanti.

In questo modo si dimostra il nesso causale tra il servizio svolto e la lesione subita. Va indicato:

  • il tipo di infermità o lesione subita;
  • i fatti che l’hanno determinata durante lo svolgimento del servizio;
  • le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.

Gli accertamenti di una causa di servizio

In forza del D.P.R. 461/01, la domanda amministrativa è istruita dal comitato di verifica per le cause di servizio a istanza dell’Amministrazione di appartenenza.

Questo organo è deputato ad accertare il nesso causale, cioè la riconducibilità dell’infermità al servizio. È sufficiente anche la concausa, ma sia il rapporto causale sia quello concausale deve essere “efficiente e determinante” (art. 64, D.P.R. 1092/73).

L’amministrazione competente inoltra la domanda causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), comitato di verifica per le cause di servizio competente per territorio. Questa procede visitando la vittima e stabilendo:

  • idoneità al servizio;
  • entità della menomazione;
  • ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81 in base alla percentuale del danno, da consultare nelle tabelle delle cause di servizio.

La concausa e il riconoscimento della causa di servizio

Nell’accertamento della sola concausa, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una “predisposizione del dipendente alla patologia“.

A tal fine è necessario che:

  • senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa;
  • rispetto ad altri fattori (predisposizione, colpa lieve) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante;
  • l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Obbligo di esaustività della disamina e della  pronuncia

L’Amministrazione ha l’obbligo di una disamina completa dei fatti. Purtroppo, non di rado, in caso di malattia professionale asbesto correlata di militari di leva, il Ministero della Difesa dichiara direttamente l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento di causa di servizio e dello status di vittima del dovere.

Questo modus operandi è contestato dall’Avv. Ezio Bonanni. La Pubblica Amministrazione, in particolare il Ministero della Difesa, quando dichiara direttamente l’inammissibilità della domanda amministrativa, senza alcuna istruttoria, viola il principio di legalità, oltre a ledere i diritti soggettivi delle vittime e dei familiari.

Il Consiglio di Stato, decisione n. 3418/2019, pubblicata il 24.05.2019, ha precisato che in caso di mancata disamina dei fatti, in sede giudiziaria, si ha diritto al riconoscimento di quanto oggetto di richiesta amministrativa.

In questo caso, l’assenza di motivazione, in sede giudiziaria, si traduce con la conferma del nesso causale e quindi il riconoscimento della causa di servizio. Tale accertamento è rilevante anche per la liquidazione dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata, del riconoscimento della qualità di vittima del dovere e del risarcimento del danno.

In altre parole il nesso causale trova conferma se il Ministero non rende la prova di un decorso alternativo, che sia extraprofessionale.

Inoltre il Consiglio di Stato, n. 837/2016, ha affermato il principio secondo il quale “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare“.

Le tabelle di causa di servizio: A e B

Ci sono diverse tabelle con riferimento alla causa di servizio. C’è la tabella A causa di servizio e poi c’è tabella B causa di servizio. 

Tabella causa di servizio A comprende le infermità con una percentuale di grado invalidante tra il 100% e il 20%:

  • 1° categoria (100-80%);
  • 2° categoria (80-75%);
  • 3° categoria (75-70%);
  • 4° categoria (70-60%);
  • 5° categoria (60-50%);
  • 6° categoria (50-40%);
  • 7° categoria (40-30%);
  • 8° categoria (30-20%).

Tabella causa di servizio B contiene infermità e lesioni che comportano una invalidità per causa di servizio del 20-10%.

Per quanto riguarda le infermità di causa di servizio tabella b, se la dipendenza viene riconosciuta, si costituisce l’accertamento definitivo. Il parere espresso dalle commissioni mediche competenti viene poi eventualmente confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio e, infine, ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente.

In caso di parere negativo, il decreto potrà essere impugnato dalla vittima in sede giurisdizionale. 

Prestazioni per causa di servizio: pensione d’invalidità

La vittima di causa di servizio ha diritto alla pensione d’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5%. L’aumento è dell’1,25% se l’invalidità rientra nelle prime sei o nelle ultime due categorie stabilite dalla legge.

Gli invalidi per servizio che rientrano nelle prime quattro categorie possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, fino al limite massimo di 5 anni.

Equo indennizzo per causa di servizio

Il dipendente, vittima di infortunio o malattia professionale, ha diritto ad ottenere gli importi che gli sono dovuti a titolo di equo indennizzo e agli altri causa di servizio benefici.

L’equo indennizzo causa di servizio è una prestazione una tantum corrisposta dal datore di lavoro di entità variabile a seconda della gravità delle malattie riconosciute per causa di servizio, cioè malattie riconosciute invalidanti, alle funzioni e al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per ottenere questa prestazione è necessario presentare una domanda contestuale a quella di causa di servizio entro 6 mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso. In caso di domanda “non tempestiva” viene meno il diritto all’ equo indennizzo anche se viene riconosciuta la causa di servizio.

Per ottenere la liquidazione del causa di servizio equo indennizzo e altri benefici causa di servizio è necessario che siano accertati:

  • il nesso con-casuale tra infermità e fatti di servizio;
  • l’invalidità permanente;
  • una menomazione che rientri in una delle categorie delle tabelle causa di servizio di legge.

Se viene riconosciuta la pensione causa di servizio, l’equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. L’equo indennizzo viene invece corrisposto per intero in caso di riconoscimento del solo diritto all’indennità una tantum.

Causa di servizio e domanda di aggravamento

In caso di aggravamento della lesione per la quale è stato concesso il causa di servizio equo indennizzo, è possibile presentare domanda di causa di servizio aggravamento.

La domanda aggravamento causa di servizio per richiedere la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461) va inoltrata entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Pensione privilegiata per causa di servizio

Il dipendente pubblico, a causa della lesione subita per fatti di servizio, può diventare inabile assoluto o permanente. In  caso di malattia per causa di servizio dipendenti pubblici hanno diritto all’erogazione della pensione privilegiata per causa di servizio.

Per ottenere la pensione di privilegio non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.

La pensione privilegiata è erogata dall’INPS. Per il personale militare o per i settori in cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

La pensione privilegiata causa di servizio è erogata su domanda dell’interessato o degli eredi. Va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non ci sono limiti di tempo per la richiesta per le pensioni privilegiate per causa di servizio se si è già fatta richiesta e si è già ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio. 

Per la pensione di invalidità a differenza delle pensioni privilegiate per causa di servizio è rilevata una sola condizione fisica di inabilità all’attività lavorativa. Mentre per la pensioni privilegiate per causa di servizio è necessario che l’infermità dipenda dal servizio prestato, quale causa o concausa preponderante per l’insorgere della malattia causa di servizio o della lesione.

Per causa di servizio pensione privilegiata ed equo indennizzo possono essere ottenuti contemporaneamente. 

Assenze per causa di servizio dipendenti pubblici

In caso di riconoscimento di causa di servizio, la vittima ha diritto ad alcuni benefici come assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria. 

I dipendenti pubblici dei ministeri mantengono il posto di lavoro fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio per dipendenti pubblici.

I diritti dei militari per lesioni da servizio

Il militare che riporti lesioni o infermità, ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio ha diritto:

  • alla pensione, se le lesioni non siano suscettibili di miglioramento, in ordine al danno biologico, cioè la lesione dell’integrità psicofisica (art. 67, d.p.r. 1092/1973);
  • all’assegno rinnovabile, nel caso in cui le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (art. 68, d.p.r. 1092/73).

Se invece le lesioni sono ascrivibili alla tabella B, annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., il militare vittima di causa di servizio ha diritto a un’indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria. Si ha fino a un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del Testo Unico 1092/1973 e art. 4, comma 2, legge 9/1980).

Questi fatti devono essere causa o concausa efficiente e determinante.

Causa di servizio nel settore scolastico ed enti locali

I dipendenti pubblici della scuola hanno diritto alla causa di servizio scuola se hanno contratto malattia sul luogo di lavoro. Inoltre mantengono il posto di lavoro e percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi.

Questo settore è uno dei più colpiti per quanto riguarda l’insorgenza di malattie asbesto correlate, come dimostra il VII Rapporto ReNaM.

Anche i dipendenti degli enti locali, della sanità e degli enti pubblici non economici conservano il posto e percepiscono l’intera retribuzione fino a guarigione avvenuta da una delle malattie riconosciute causa di servizio, entro i 36 mesi.

Causa di servizio e vittima del dovere

Il riconoscimento della causa di servizio dà diritto poi al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, nei casi di cui all’art. 1 co. 563/2005.

Le prestazioni di vittima del dovere devono essere riconosciute in relazione alle infermità occasionate dalla prestazione di quelle particolari attività di dovere indicate nel testo normativo, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, come è stato peraltro ribadito nel capitolo 20 della SS.UU. 22753/2018.

Anche quando le attività di servizio siano state svolte in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, sussiste lo stesso diritto. In questo caso si ha il riconoscimento a equiparati vittime del dovere (art. 1, co. 564, L. 266/2005 e art. 1 del d.p.r. 243/2006).

Infermità con riconoscimento status di vittima del dovere

Con la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con il D.P.R. 243/2006) e in riferimento all’art. 1 commi 562, 563, 564 e 565, il legislatore ha inteso ridisegnare retroattivamente, ampliando la nozione preesistente di Vittime del dovere.

Il riconoscimento è stato esteso ai dipendenti pubblici, ampliando la platea già prevista dall’art. 3, L. 13 agosto 1980, n. 466. Sono vittime del dovere coloro che hanno subito lesioni per causa di servizio, compreso quelle mortali, in alcune attività specifiche.

L’art. 1, co. 563, L. 266/2005 ha esteso il diritto non più ai soli soggetti di cui all’art. 3, L. 466/1980, ma a tutto il pubblico impiego. Sono state aggiunte anche fattispecie tipiche, prima limitate solo a operazioni di soccorso, repressione della criminalità, ordine pubblico.

“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento del servizio di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 20446/2019

La Corte di Cassazione ha stabilito che essere esposti ad amianto non può essere considerata una normale attività di servizio. In questo caso, ciò che rileva è proprio l’eccezionalità della lesione che giustifica, oltre al riconoscimento della causa di servizio, anche quello dello status di vittima del dovere.

“per missione deve essere inteso lo svolgimento dei compiti di istituto e che la straordinarietà consiste nella sussistenza di circostanze e fatti che abbiano esposto il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Su queste basi la stessa Corte territoriale ha poi sostenuto che: “la prolungata esposizione ad amianto di un dipendente all’interno di navi o nello svolgimento di attività lavorative costituisce un fatto che espone il dipendente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; atteso che lo svolgimento delle ordinarie mansioni di aggiustatore meccanico e motorista non implica affatto l’esposizione all’amianto”.

Diritti degli equiparati alle vittime del dovere

L’art. 1, comma 564, L. 266/2005 ha creato la categoria soggetti equiparati alle vittime del dovere“. Sono coloro che hanno perso l’integrità fisica in casi diversi da quelli contemplati dal comma 563. Così è considerato ogni tipo di missione, purché comandata o autorizzata, che si riveli o diventi più pericolosa della norma, per la sussistenza o la sopravvenienza di particolari condizioni di maggior rischio.

“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

La legge, al comma 564, prefigurava l’emissione di successivo decreto, che è venuto alla luce con il DPR 7 luglio 2006, n. 243 (in Gazzetta ufficiale, 8 agosto, n. 183):

“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005 n. 266″.

Chi sono i soggetti equiparati alle vittime del dovere?

Tra i potenziali destinatari della disciplina ci sono, oltre alle categorie già elencate nella 1. 466/1980, tutti gli altri dipendenti pubblici, incorsi in una di quelle situazioni disciplinate o considerate idonee. Questi sono i soggetti equiparati“.

Questi hanno riportato lesioni o morte in altre attività pericolose per circostanze occasionali (occasione di lavoro). Hanno diritto agli stessi benefici delle vittime del dovere.

Forze Armate: equiparati alle vittime del dovere

Con l’art. 20, L. 183/2010, coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate nelle unità navali della Marina Militare Italiana hanno diritto al riconoscimento di equiparati a vittime del dovere.

La procedura prevede, prima di tutto, il riconoscimento della causa di servizio, cui consegue, per effetto dell’art. 20, L. 183/2010, il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle relative prestazioni.

Infatti la vittima ha contratto infermità, permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali, che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

L’esposizione ad amianto si è verificata anche nell’Esercito, nell’Aeronautica Militare e nei Carabinieri. Anche in questo caso, sussiste il diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e delle relative prestazioni.

Vittime uranio impoverito: riconoscimento vittima del dovere

La Commissione Parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito e sugli altri cancerogeni, con la relazione finale del 07.02.2018, ha descritto la tragica condizione dei nostri militari.

La Commissione Parlamentare di Inchiesta ha emesso un duro atto di accusa nei confronti dei vertici delle nostre Forze Armate. I nostri militari sono stati esposti non solo ad amianto, ma anche uranio impoverito, pratiche vaccinali errate, radiazioni, benzene e altri cancerogeni.

In particolare le munizioni all’uranio impoverito sono state utilizzate dagli aerei americani anticarro A10 nei conflitti in Bosnia (1995), Kosovo (1998) e Iraq (1991 e 2003). Tra i militari esposti, c’erano anche tantissimi italiani ed erano privi di adeguate protezioni.  A oggi sono 369 i deceduti e 7.500 i malati.

L’uranio impoverito, dall’inglese di Depleted Uranium (uranio depleto), è lo scarto del procedimento di arricchimento dell’uranio nelle centrali nucleari. L’UI è molto usato per il basso costo e per l’enorme stock. È utilizzato sia nelle munizioni anticarro sia nelle corazze dei cingolati.

Grazie alle sue qualità piroforiche, cioè si accende spontaneamente al contatto con l’aria, quando un proiettile all’UI penetra all’interno di un carro armato, produce una fiammata che supera i 3mila gradi centigradi. Le nanoparticelle di metalli pesanti, se ingerite o inalate, sono causa di patologie cancerogene.

Risarcimento danni in caso di causa di servizio

In caso di riconoscimento di causa di servizio, sussiste il diritto al risarcimento dei danni che la vittima ha subito.

Ci sono i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e i danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale, catastrofale e tanatologico). Per la liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali trovano applicazione le tabelle del Tribunale di Milano

In caso di decesso, gli eredi hanno diritto a vedersi liquidate le prestazioni maturate dalla vittima, prima della sua morte. Devono essere risarciti i danni iure proprio e iure hereditatis.

Pronunciandosi su questo tema, la Corte d’Appello di Genova, Sez. Lav., Sent. n. 575/2019 ha accolto le richieste dell’orfana di vittima del dovere. Si è così ottenuto il riconoscimento delle prestazioni di vittima del dovere agli orfani non nel carico fiscale.

Questa sentenza è molto importante perché è successiva a Cass. Sez. Lav., n. 22753/2018, che rischiava di ledere i diritti di questi orfani. Successivamente la Corte di Cassazione, VI Sez. Civ. ord. n. 15224/2021, ha chiarito che la materia non ha trovato un assetto definitivo. 

Per questi motivi, l’azione dell’ONA prosegue nelle tutele anche dei figli non a carico.

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