Assistenza legale vittime amianto è una delle finalità dell’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni, legale delle vittime dell’amianto. Coordina i legali ONA per la tutela dei cittadini e dei lavoratori per la tutela dei loro diritti.
La tutela è, prima di tutto, preventiva, per evitare l’esposizione ad amianto e altri veleni. Poi, per chi è stato esposto, la tutela medica e giudiziaria. In caso di danni, si può ottenere la pensione amianto, l’indennizzo INAIL, rendite, riconoscimento causa di servizio, risarcimento danni.
In più, in questo notiziario (il Giornale sull’Amianto), è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie, anche sulle ultime ricerche scientifiche (tutela salute).
Assistenza on-line gratis tutela legale vittime amianto
L’ONA, in questo periodo di Covid-19, ha intensificato l’assistenza legale online vittime amianto. Infatti, le vittime amianto, sono soggetti fragili e, quindi, prima di tutto, è necessario evitare il rischio Covid-19 vittime amianto.
Per questi motivi, oltre al pool di legali, coordinati dall’Avv. Ezio Bonanni, è stato rafforzato anche il servizio di consulenza telefonica (consulenza telefonica vittime amianto gratis).
La consulenza online è fornita gratis a tutti coloro che compilano la richiesta, anche a coloro che non sono ancora iscritti all’associazione ONA. Infatti, non è necessario essere iscritti all’associazione per la tutela legale e assistenza legale vittime amianto.
L’Avv. Ezio Bonanni, presidente ONA e componente della Commissione Nazionale Amianto, fornirà la consulenza gratuita, anche attraverso collaboratori. Le informazioni sulle novità della tutela legale e sentenze amianto tutela diritti possono essere acquisite in questo notiziario.
Le informazioni amianto news sono fondamentali per ottenere i c.d. benefici contributivi amianto e tutela altri diritti. Ricordiamo il diritto alla rendita INAIL, e alla pensione INAIL (rendita) e pensione INPS.
Sintesi degli approfondimenti
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Assistenza legale vittime amianto: chi sono le vittime?
Sono vittime tutti coloro che subiscono dei danni, prima di tutto biologici, e poi, patrimoniali. Lo sono tanto di più se perdono la vita.
Sono, in ogni caso, vittime, le persone offese da reato, titolari del bene protetto dalla norma penale incriminatrice. In tale contesto, si valorizza il soggetto passivo del reato, cioè, la persona su cui ricade materialmente la condotta del reo.
Tale è colui che viola le norme e i precetti del Codice Penale e delle Leggi Speciali. Nel caso specifico, le norme sui reati ambientali di cui alla L. 68/2015, piuttosto che coloro che provocano danni alla salute. Coloro che subiscono una malattia professionale, sono vittime del reato di cui all’art. 590 c.p., con aggravanti specifiche. In caso di morte, il reato è quello di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p.
In questo caso le vittime si chiamano persone offese. Poi ci sono coloro, come i familiari, che sono parti danneggiate. Entrambe le vittime possono costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. Poi ci sono tutti i profili più specificamente previdenziali e civilistici, per i quali il concetto di vittima è più sfumato. Infatti, in questo ambito, rilevano principalmente i concetti giuridici di previdenza, assistenza e risarcimento.
In caso di malattia professionale, sia asbesto correlata che per altri agenti nocivi, si può chiedere l’indennizzo INAIL e poi il risarcimento del danno. Anche i familiari della vittima possono chiedere i c.d. danni iure proprio e in caso di morte, hanno diritto ad ottenere la liquidazione dei c.d. danni iure hereditario.
L’amianto cancerogeno e la tutela legale delle vittime
Tutte le fibre di amianto provocano danni alla salute, prima infiammazione, e poi, cancro. Per questo motivo, sono concessi i c.d. benefici contributivi, anche a coloro che non si sono ancora mai ammalati.
Infatti, le fibre di tutti questi minerali (crisotilo, che fa parte dei serpentini), ma anche gli anfiboli, nessuno escluso, provocano danni alla salute. Tant’è vero che, questi ultimi, tra i quali l’actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite, sono, ancora, più lesivi.
Assistenza legale vittime amianto: minerali cancerogeni
Nell’ultima monografia IARC (Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite), si ribadisce che l’amianto è cancerogeno.
Subito dopo la sua definizione: “Asbestos is the generic commercial designation for a group of naturally occurring mineral silicate fibres of the serpentine and amphibole series” lo si ribadisce.
Infatti, sul crisotilo la monografia è chiara:
“These include the serpentine mineral chrysotile (also known as ‘withe asbestos’), and the five amphibole minerals – actinolite, amosite (also known ad ‘brown asbestso’), anthophyllite, crocidolite (also known as ‘blue asbestos’), and tremolite (IARC, 1973; USGS, 2001)“.
Per cui si conclude:
“The conclusions reached in thism Monograph about asbestos and its carcinoegenic risks apply to these six types of fibres wherever they are found, and that includes talc containing asbestiform fibres. Erionite (fibrous aluminosilicate) is evaluated in a separate Monograph in this volume” (1.1, pag. 219).
Assistenza legale vittime amianto: prevenzione primaria
L’ONA si prefigge, prima di tutto, di evitare che il cittadino, compreso il cittadino lavoratore, diventi vittima. La tutela legale, previdenziale e risarcitoria, è solo l’ultima ratio. Infatti, l’assistenza legale vittime amianto fornita dall’ONA, supera il concetto solo risarcitorio.
Quindi, ci si deve rivolgere all’ONA in tutti i casi in cui si rischia di essere esposti alla fibra killer e ad altri veleni. Su questo notiziario amianto è possibile rinvenire la mappatura e le altre informazioni utili per evitare l’esposizione. In più, c’è tutto un servizio di segnalazione.
Prima di tutto, evitare le esposizione ad amianto e ad altri veleni, che provocano sempre danni alla salute. La lesione della salute si identifica nel c.d. danno biologico. Il danno alla salute è sempre un complesso meccanismo, che ha la sua origine dalla esposizione ai cancerogeni. Prima di tutto, nell’ambiente di lavoro, e, poi, in quelli di vita.
Con l’introduzione del Dlgs. 81/2008, e tenendo conto dell’art. 2087 del Codice Civile, molto già si è fatto, ma molto rimane, ancora, da fare. Ecco perché l’ONA chiama tutti ad aderire:
L’associazione svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione primaria.
Per questi motivi, come detto, l’azione dell’ONA è concentrata nell’interdire le condotte di rischio di esposizione, nella sorveglianza sanitaria e, solo in ultima fase, nell’azione di indennizzo e risarcimento (assistenza legale vittime amianto).
La monografia IARC: prova dei danni e malattie amianto
Nella stessa monografia IARC sono elencate le malattie neoplastiche provocate dall’esposizione alle fibre di asbesto. Sulla base di tali rilevazioni, su cui sopra abbiamo già precisato, è possibile ottenere la tutela legale. Prima di tutto quella previdenziale (art. 38 Cost.), e poi, quella risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale.
Sulla base della prova scientifica, e dei fatti specifici sul singolo caso, è possibile chiedere la tutela legale vittime amianto ed altri veleni.
Infatti, l’assistenza legale vittime amianto ed altri veleni, non può prescindere dalle c.d. leggi scientifiche di copertura. In particolare, sul nesso causale, come per il caso del mesotelioma, per il quale vi è stata lunga disputa scientifica (mesotelioma rapporto di causalità).
Assistenza legale vittime amianto: nesso di causalità
Infatti, per poter tutelare le vittime, occorre, prima di tutto, la prova del nesso causale. Il danno, in particolare, quello alla salute, deve essere imputabile a qualcuno.
Sia esso il datore di lavoro, piuttosto che il dirigente, sia in sede civile, che in sede penale. Mentre, invece, in sede previdenziale, vigono particolari agevolazioni probatorie del nesso causale.
Per alcune patologie, con riferimento, in particolare, alle malattie asbesto correlate, vi è la presunzione legale di origine, se comprese nella lista I INAIL. Il sistema delle liste o tabelle INAIL è molto importante, e costituisce il presupposto della diversa modulazione dell’assistenza legale vittime amianto e di altri cancerogeni. Ottenuto l’indennizzo INAIL, è possibile chiedere il risarcimento del danno differenziale.
Infatti, il fatto stesso che l’origine professionale asbesto correlata sia confermata con certezza per il mesotelioma, il tumore del polmone, della laringe, delle ovaie, è molto importante. In questo caso, infatti, è sufficiente dimostrare la presenza della fibra, per ottenere l’indennizzo INAIL. Siamo di fronte, infatti, alla c.d. presunzione legale di origine. Cioè all’inversione dell’onere della prova, che è posto a carico dell’INAIL.
Poi ci sono i tumori della lista II: faringe, dello stomaco, del colon, che sono di limitata probabilità, e l’esofago, inserito nella lista III. Qui non c’è la presunzione legale di origine. Tuttavia, è possibile acquisire la prova del nesso causale ed ottenere l’indennizzo INAIL e anche il risarcimento del danno.
Prova documentale per l’assistenza legale vittime amianto
La difesa legale delle vittime amianto presuppone la ricerca delle prove. La prova è dimostrare l’esistenza di determinati fatti giuridici, che, con la dimostrazione di altri fatti, portano alla conclusione del giudizio di fatto. Cioè la ricostruzione dei fatti, il che, poi, permette di dimostrare, quindi, altri fatti, sui quali si applica la norma. Per le malattie asbesto correlate, la prova deve essere graduata.
Per il profilo previdenziale, la prova grava sulla vittima in ordine al danno biologico e alla presenza dell’agente eziologico (lista I). Nel caso di altre malattie non inserite nella lista I, occorre dare le prova, su base probabilistica.
In senso civilistico, oltre al nesso causale su base probabilistica, occorre dimostrare l’inadempimento (responsabilità contrattuale). L’onere dell’esatto adempimento è a carico del datore di lavoro (art. 2087 c.c., con riferimento all’art. 1223 c.c.). In tema di responsabilità extracontrattuale aquiliana, è la vittima a dover dimostrare l’illecito, oltre al nesso causale. Nel penale occorre dimostrare la colpa o il dolo, oltre al nesso causale, secondo il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Per questo è fondamentale la monografia IARC.
Assistenza legale vittime amianto: specificità prova IARC
L’ultima monografia IARC è fondamentale per l’assistenza legale vittime amianto, poiché, oltre a ribadire che tutte le fibre sono cancerogene. In questo modo, sul datore di lavoro, piomba una prova granitica.
Sulle c.d. “positive associations” anche per gli altri cancri è una prova fondamentale per l’assistenza legale. Cioè, per la tutela legale vittime asbesto e minerali asbestiformi.
“There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite)”.
La prova IARC per assistenza legale delle vittime asbesto e, cioè, di questi minerali asbestiformi, è decisiva:
“Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary”.
Tant’è vero che queste neoplasie sono inserite nella c.d. lista I dell’INAIL
Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum.
For cancer of the colorectum, the Working Group was evenly divided as to whether the evidence was strong enough to warrant classification as sufficient. There is sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite and anthophyllite). All forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite and anthophyllite) are carcinogenic to humans (Group 1). Talc containing asbestiform fibres is carcino- genic to humans (Group 1)“.
Assistenza legale vittime amianto: mesotelioma
L’evento sentinella e la malattia asbesto correlata per antonomasia è il mesotelioma, che è quella neoplasia che colpisce le diverse sierose, ed in modo particolare, la pleura, che è quella membrana che avvolge il polmone. Questa neoplasia ha esito infausto, poiché, le chance di sopravvivenza ai 5 anni sono minime.
Il mesotelioma, per il 90% dei casi, si sviluppa nella pleura (mesotelioma pleurico). Tuttavia, tale neoplasia si sviluppa anche nelle altre sierose, tra le quali il peritoneo, che avvolge lo stomaco (mesotelioma peritoneale), il pericardio, che è quella del cuore (mesotelioma pericardico), e poi, la tunica vaginale, che avvolge il testicolo (mesotelioma della tunica vaginale del testicolo).
Avv. Ezio Bonanni: tutela legale vittime del mesotelioma
Poiché il mesotelioma è la più aggressiva delle neoplasie che colpisce le vittime dell’amianto e, in molti casi, provoca la morte in un breve periodo di tempo tra immani sofferenze, l’azione di assistenza legale vittime amianto dell’ONA si è sviluppata nella prevenzione e nella terapia e cura di questa neoplasia.
La tutela legale, rispetto a questo rischio, deve essere parametrata alla capacità, anche di poche fibre, di poterla causare, e sulla difficoltà di diagnosi, terapia e cura del mesotelioma.
In più, in molti casi, sono state sviluppate delle teorie, come quella della trigger dose, ad uso e consumo dei responsabili delle morti di amianto per tentare di negare le loro responsabilità, ed è per questo che l’Avv. Ezio Bonanni si è impegnato affinché la ricerca scientifica ponesse la parola fine sulla legge scientifica alla base del mesotelioma.
Mesotelioma: malattia asbesto monofattoriale dose dipendente
La dose dipendenza del mesotelioma, come legge scientifica esplicativa anche della causalità individuale, è molto importante per il riconoscimento dell’origine professionale e la tutela previdenziale e risarcitoria.
Per questi motivi, dovevano essere smentite tutte le tesi della c.d. trigger dose, ovvero della presunta riconducibilità del mesotelioma alla esposizione ad una sola fibra, il che renderebbe impossibile stabilire la sua genesi e, quindi, tutelare i diritti delle vittime.
Assistenza legale vittime amianto: dose dipendenza
Il Ministero della Salute, nei quaderni “Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbestos-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012 (Quaderni del Ministero della Salute), ha confermato che il mesotelioma è dose dipendente, rispetto all’agente eziologico amianto.
Ministero della Salute: tutte le esposizioni provocano mesotelioma
Il Ministero della Salute conferma le tesi dell’ONA. Infatti, nel suo quaderno, già a pag. 41, si conferma la dose dipendenza, ovvero la proporzione tra l’esposizione e il danno:
“Sebbene alcune caratteristiche della relazione dose risposta siano tuttora imperfettamente note, non vi sono, tuttavia, dubbi sull’esistenza di una proporzionalità tra dose cumulativa e occorrenza di mesotelioma”.
Si fa riferimento alla letteratura scientifica:
Tale relazione è stata supportata da rassegne della letteratura scientifica e da revisioni sistematiche e metanalisi”.
Tant’è vero che, il Ministero della Salute, rimarca la proporzione tra l’entità dell’esposizione e il numero dei casi, ovvero la minore latenza:
“L’aumento dell’incidenza di mesotelioma dovuto a un periodo di esposizione ad asbesto è proporzionale all’ammontare di tale esposizione e a una potenza del tempo trascorso da quando l’esposizione è avvenuta.”
Il Ministero, nei suoi quaderni, così calcola l’incidenza:
“L’incidenza cresce con la terza/quarta potenza del tempo dalla prima esposizione. Il tempo trascorso dall’esposizione assegna dunque un peso maggiore alle esposizioni più remote, a parità di altre condizioni”.
Accelerazione e assenza di dosi minime di amianto innocue
Il fatto stesso che non ci sono dosi al di sotto delle quali il rischio amianto si annulla, conferma le responsabilità in solido. Infatti, tutti coloro che espongono ad amianto, sono responsabili dei danni biologici.
Si afferma il principio della responsabilità in solido, che si fonda scientificamente sulle seguenti conclusioni:
“L’aumento dell’incidenza e l’accelerazione del tempo all’evento sono fenomeni inestricabilmente connessi. In ambito strettamente scientifico, dopo il contributo metodologico di Berry nel 2007 la discussione in merito appare definita.
È importante ricordare che c’è accordo nella comunità scientifica sulla circostanza che non sia possibile fissare un livello soglia al di sotto del quale non vi sia rischio di mesotelioma“.
Per questi motivi, in caso di mesotelioma o di altra malattia amianto, sono responsabili tutti coloro che hanno esposto la vittima. Così, la stessa Corte di Cassazione, sez. lav., n. 5086/2012.
Assistenza legale vittime amianto: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato che tutte le esposizioni ad amianto abbreviano la latenza e accelerano il decorso del mesotelioma e anticipano la morte del panziente.
Tra le tante, Cass., IV Sez. Pen., n. 3615/2016: “la latenza diminuisce con l’incremento dell’esposizione.
Si tratta di una legge scientifica sufficientemente radicata nella comunità scientifica e di carattere universale. Non esiste una esposizione irrilevante.
Sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali che conducono inizialmente nel processo cancerogenetico, ma rilevano pure quelle successive fino all’induzione della patologia, dotate di effetto acceleratore, appunto e di abbreviazione, quindi, della latenza“.
Assistenza legale vittime amianto: malattie Lista I INAIL
L’ONA assicura il servizio dell’assistenza legale vittime amianto per ottenere il riconoscimento dell’eziologia professionale di tutte le malattie professionali, non solo quelle della lista I.
Sono inserite nella lista I dell’INAIL: asbestosi polmonare; placche pleuriche e ispessimenti pleurici; mesotelioma pleurico; pericardico; peritoneale; della tunica vaginale del testicolo; tumore del polmone; della laringe e delle ovaie.
Assistenza legale vittime amianto: malattie Lista II INAIL
Poi ci sono quelle della lista II, costituite dal tumore della faringe, tumore dello stomaco e tumore del colon retto.
Infine, nella lista III, troviamo il tumore dell’esofago.
Il servizio di assistenza medico legale, coordinato dal Dott. Arturo Cianciosi, permette la verifica del sospetto di origine professionale della patologia e, quindi, l’inoltro della prima certificazione medica come di origine professionale con il modello 5ss bis, e con la successiva assistenza medico legale in sede amministrativa ed, eventualmente, in sede giudiziaria.
Causa di servizio: assistenza legale vittime amianto ONA
La causa di servizio è la malattia professionale dei dipendenti pubblici. Il riconoscimento della causa di servizio, e il diritto all’indennizzo presuppone il nesso di causa tra il lavoro e l’insorgenza di una malattia o di una lesione, rispetto alla quale lo Stato garantisce un indennizzo.
In caso di riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, temporanee o permanenti (compresa la morte), contratte a causa del servizio alle dipendenze dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni.
La causa di servizio, ovvero il procedimento amministrativo specifico di riconoscimento della malattia professionale per i dipendenti pubblici, è uno strumento ormai residuale. Infatti, con l’art. 6 del Decreto Legge 201/2011, la previdenza, in caso di malattia professionale è assicurata dall’INAIL anche per i dipendenti pubblici, ad eccezione del pubblico impiego non privatizzato.
Per cui, tenendo conto che, per l’effetto dell’art. 6 del Decreto Legge 201/2011, non si applica per i dipendenti di quelle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali l’Esercito, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare e l’Arma dei Carabinieri.
In più, anche per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, tra cui la Polizia di Stato, il Corpo Forestale, ora Carabinieri, e Polizia Penitenziaria e militare, Guardia di finanza. Questa disciplina si applica, ancora, ai Vigili del Fuoco e soccorso pubblico.
Quindi, questo istituto ha ormai una portata limitata.
Assistenza legale vittime amianto: indennizzo INAIL
In caso di riconoscimento di malattia professionale con un grado invalidante dal 6 al 15%, si ha diritto al solo indennizzo del danno biologico, e poi, a partire dal 16%, il riconoscimento di una rendita mensile, in proporzione all’entità del danno biologico e dello stipendio mensile.
Benefici contributivi amianto e prepensionamento
Già la sola esposizione ad amianto provoca danni alla salute, perché le fibre provocano, prima di tutto, infiammazione, che è la prima fase dello stato patologico, come confermato dalla Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 45935/2019.
Il fatto stesso che le fibre, già di per sé, sono dannose, a prescindere dalla diagnosi o meno di una malattia asbesto correlata, legittima la richiesta di indennizzo/risarcimento, ed è questa la ratio dei c.d. benefici contributivi amianto.
Maggiorazioni contributive amianto dei lavoratori esposti
La sola e semplice esposizione è, comunque, dannosa per la salute umana. Lo conferma la Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 4913/2001, che chiarisce la ‘funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata’, con riferimento all’art. 13, co. 8, L. 257/92, in coerenza con Corte Costituzionale, sent. n. 5/2000.
Tant’è vero che, la stessa Corte di Cassazione, lo ha confermato, ritenendo che il diritto all’indennizzo contributivo per esposizione ad amianto, risarcimento contributivo amianto, sia suscettibile a prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c. (Cass., Sez. Lav, n. 25000/2014).
Assistenza legale vittime amianto: la riforma con L. 326/03
Il coefficiente 1,5, di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92, è stato ridotto con l’art. 47, co. 1, L. 326/03, che, peraltro, ha imposto anche l’onere della preventiva domanda di certificazione INAIL entro il 15.06.2005, pena la decadenza (art. 47, co. 5, L. 326/03).
Sulla questione, con riferimento alla decadenza, ne è nato un dibattito giurisprudenziale, alimentato dall’Avv. Ezio Bonanni, circa la tutela dei diritti quesiti e l’applicabilità della precedente normativa, anche ai sensi dell’art. 47, co. 6bis, L. 326/03.
L’Avv. Ezio Bonanni ha poi alimentato le sue tesi giuridiche, tenendo conto dell’art. 3, co. 132, L. 350/03.
Maggiorazioni amianto per le vittime riconosciute
I benefici contributivi amianto, cioè, le maggiorazioni contributive, che consistono nella moltiplicazione della contribuzione con il coefficiente 1,5, permettono di maturare anticipatamente il diritto a pensione e, al tempo stesso, di rivalutare le prestazioni pensionistiche già in godimento, come stabilito dall’art. 13, co.7, L. 257/92.
Diversamente rispetto all’art.13, co. 8, L. 257/92, non è richiesto il termine minimo dell’esposizione decennale, né la prova di una determinata soglia di esposizione (100 ff/ll nella media delle 8h lavorative).
In più, si evita il problema della decadenza per coloro che non hanno presentato la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005, termine non richiesto per i benefici amianto art. 13, co. 7, L. 257/92.
Quindi, i benefici di cui all’art. 13, co. 7, L. 257/92, sono sempre pari al coefficiente 1,5, utile sia per il prepensionamento che per la riliquidazione della pensione, mentre, l’art. 13, co. 8, L. 257/92, ha subito la modifica con l’art. 47, L. 326/03, che se applicabile, impone la riduzione del coefficiente a 1,25, utile solo per rivalutare la prestazione, senza maturare il diritto al prepensionamento.
Benefici amianto per malattia senza invalidità minima
Per i benefici contributivi amianto ex art. 13, co. 7, L. 257/92, non è richiesta un’invalidità minima (Cass., Sez. Lav., n. 30438/2018), in questo modo, anche con un’invalidità dell’1% si ottengono le maggiorazioni amianto, utili anche per il prepensionamento.
Indennizzo INAIL malattie professionali asbesto correlate
Nel caso di diagnosi di malattie asbesto correlate della lista I, II o III dell’INAIL, e anche di altre patologie delle quali si riesca a risalire all’esposizione professionale ad amianto, si avvia il percorso di riconoscimento con l’assistenza ONA.
Il medico legale ONA, o anche qualsiasi altro sanitario, potrà certificare la sospetta origine professionale e avviare il percorso INAIL, all’esito del quale ottenere il riconoscimento e, quindi, l’indennizzo INAIL e la relativa certificazione utile per ottenere le maggiorazioni contributive amianto.
La causa di servizio: come ottenerne il riconoscimento
Una parte dei dipendenti pubblici, quelli per i quali non vi è stata la privatizzazione, tra i quali le Forze Armate e il Comparto Sicurezza, se manifestano una malattia professionale, debbono attivare il percorso di riconoscimento di causa di servizio.
Avviato il percorso, la valutazione medico legale è espressa dalla CMO (Commissione Medico Ospedaliera), e poi dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio e, in caso positivo, con il riconoscimento, si ha diritto all’equo indennizzo, alla pensione privilegiata e, in alcuni casi, al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Prepensionamento e pensione di invalidità amianto
Ne consegue che, con questo riconoscimento, se la malattia è asbesto correlata, oltre alle maggiorazioni amianto ex art. 13, co. 7, L. 257/92, si ha diritto alla pensione di invalidità amianto, ovvero all’immediato pensionamento della vittima.
Va rilevato che, in molti casi, in particolare con lavoratori molto giovani, già ammalati di patologie asbesto correlate riconosciute, gli anni che separano dal pensionamento possono essere anche molti, ed allora, è di giustizia l’immediato pensionamento.
Per le vittime di patologie asbesto correlate riconosciute, è prevista la pensione di invalidità amianto, ovvero quel trattamento di pensione di inabilità, che permette l’immediata collocazione in quiescenza secondo una precisa procedura stabilita dall’art. 1, co. 250, 250 bis e 250 ter della L. 232/2016.
In questo caso, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva, e con solo 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5, si può accedere al trattamento previdenziale della pensione di invalidità INPS amianto.
Circolare INPS e la pensione inabilità INAIL
Gli aventi diritto, perché riconosciuti vittime di malattie professionali asbesto correlate, possono chiedere di essere collocati in pensione con domanda da presentare all’INPS entro il 31.03.2022. Nel caso non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, cioè a partire da aprile 2023.
Inoltre va ricordato che questa prestazione non è cumulabile con la rendita INAIL. Perciò il riconoscimento della pensione d’inabilità preclude l’accesso alla rendita.
Il notiziario ONA ha, infatti, tempestivamente informato tutti i lavoratori di questa possibilità (ultime notizie su prepensionamento amianto – pensioni news), ed ha pubblicato anche la Circolare INPS, che detta le linee guida per poter beneficiare della pensione di invalidità amianto:
- Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020 (pensione inabilità amianto: ultime notizie su i prepensionamenti INPS)
Riconoscimento dello status di vittime del dovere
Coloro che nell’adempimento dei doveri di cui all’art. 1, co. 563, L. 266/05, piuttosto che per aver svolto servizio in condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, hanno subito infermità, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Con questo riconoscimento sono attribuiti una serie di diritti, tra i quali la speciale elargizione, l’assegno vitalizio, lo speciale assegno vitalizio, etc., reversibile ai superstiti.
Vittime del dovere: l’esposizione ad amianto
Una particolare attenzione è dedicata alle vittime del terrorismo, e ancora alle vittime del dovere, al fine di permettere loro di ottenere il riconoscimento e la tutela di tutti i diritti, anche quello al risarcimento del danno (assistenza legale vittime amianto).
Tra le vittime del dovere, anche per equiparazione, coloro che pur non essendo dipendenti pubblici, hanno comunque assolto un ruolo riconducibile a quello di cui all’art.1, co.563, L. 266/2005, come chiarito dalla Cassazione SS.UU., n. 22753/2018.
Tra gli agenti cancerogeni che hanno provocato una più alta incidenza di vittime ci sono anche l’uranio impoverito, i vaccini contaminati, le onde ionizzanti, oltre alle polveri e fibre di amianto.
Risultati dell’ONA per riconoscimento vittima del dovere
L’Avv. Ezio Bonanni guida il pool di legali che stanno ottenendo plurime condanne del Ministero della Difesa e di altri Ministeri per il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere del personale civile e militare delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Carabinieri) e Comparto Sicurezza, tra i quali coloro che appartengono alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e agli altri corpi.
In caso di morte, la tutela previdenziale è estesa anche ai coniugi, agli orfani e ai fratelli ed altri famigliari, ovvero i superstiti delle vittime.
Risarcimento danni vittime e familiari: tutela legale ONA
Le vittime che hanno ottenuto il riconoscimento della malattia professionale dall’INAIL, ovvero per causa di servizio, e, quindi, le prestazioni previdenziali, hanno, comunque, diritto al risarcimento di tutti i danni.
La malattia invalidante per causa di servizio, ovvero di origine professionale, provoca, comunque, oltre al danno biologico, delle conseguenze morali, ovvero delle sofferenze anche interiori e la lesione della dignità della persona umana e anche delle ulteriori conseguenze sui programmi e progetti di vita.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha, più volte, riaffermato il principio dell’obbligo di integrare il risarcimento di tutti i danni (SS.UU. 26972/2008 ed ex multis).
Svolgono un ruolo fondamentale nella prova del nesso causale e nell’entità dei danni le figure del CTP, il consulente tecnico di parte, e del CTU, il consulente tecnico d’ufficio.
Risarcimento danni iure proprio dei congiunti della vittima
La malattia e la morte della vittima primaria provocano dei danni anche a coloro che sono suoi stretti congiunti, e tali pregiudizi debbono essere integralmente risarciti (SS. UU. 15350/2005).
Risarcimento danno iure proprio: cos’è e come ottenerlo
La Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015, ribadisce il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni sofferti anche dai famigliari, sia per le “perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi ” (sulla base delle norme di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. – Sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 , ribadito da SS.UU., Sentenza 6572/2006 e SS.UU. Sentenza 26972/2008).
Servizio di assistenza legale per risarcimento danni amianto
L’ONA ha istituito il servizio di assistenza legale vittime amianto anche al fine di assistere le vittime nella tutela legale dei loro diritti, in particolare, per il risarcimento dei danni, sia quelli subiti dalla vittima diretta, sia quelli subiti dai familiari.
Se vuoi informarti su tutte le news sull’assistenza legale vittime amianto e sul risarcimento dei danni, consulta tutti gli articoli di questo giornale.
Per approfondire è sufficiente proseguire la lettura sulla pagina specifica della assistenza legale gratuita vittime amianto ONA.
Assistenza legale Fondo vittime amianto
Il Fondo Vittime Amianto (FVA), è stato istituito con l’art. 1 commi 241/246 L. 244/2007. Questa prestazione è un indennizzo per le vittime dell’amianto, che aggiunge alla rendita INAIL. Inizialmente questa prestazione previdenziale era pari al 10% della rendita INAIL. Successivamente, questa prestazione, è stata aumentata nella misura del 14,7%.
La Finanziaria 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss) ha introdotto ulteriori modifiche. Secondo la Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021, l’INAIL deve erogare una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento, unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente.
Già con l’art. 1, co. 116 L. 190/2014, la platea dei beneficiari, considerati titolari del diritto al fondo, è stata ampliata. Infatti, sono stati riconosciuti i diritti delle vittime di mesotelioma per esposizione famigliare e ambientale.
Per queste vittime è stato riconosciuto l’una tantum. Questa prestazione per le vittime di mesotelioma di origine ambientale, consiste nell’importo di €10.000.
Originariamente, tale importo era di €5.600, che ora l’INAIL eroga nella misura di €10.000.
Ne sono beneficiari e titolari gli ammalati di mesotelioma ambientale e/o familiare e dei loro eredi. L’indennizzo sarà dovuto a tutti coloro che abbiano contratto la patologia per esposizione ambientale ad amianto, quindi, per motivi non legati all’esposizione lavorativa a partire dal 2015 (assistenza gratuita vittime amianto).
Fondo Vittime Amianto per mesoteliomi esposizione ambientale
Sono esclusi coloro che non hanno ottenuto la liquidazione della rendita, ovvero il cui grado invalidante è inferiore al 16%. Le vittime ambientali, ovvero coloro che abbiano contratto la patologia per motivi non legati all’esposizione lavorativa a partire dal 2015, hanno diritto ad un una tantum.
L’accredito dell’importo una tantum nasconde in sé una insidia, ovvero la rinuncia a tutti gli altri diritti, a partire dalla rendita INAIL e al risarcimento dei danni subiti.
Per questo motivo l’ONA, con l’Avv. Ezio Bonanni, offre consulenza legale gratuita e ha predisposto un modello scaricabile gratuitamente per chiedere all’INAIL l’accredito dell’importo una tantum senza rinunciare agli altri diritti previsti per le vittime.
Assistenza legale vittime amianto e altri cancerogeni
L’amianto (o asbesto) è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti. Rappresenta un rischio per la salute se le sue fibre sono rilasciate o se sono presenti nell’aria e vengono respirate.
L’Italia è stato uno dei maggiori produttori di amianto. Questo minerale cancerogeno, in particolare il crisotilo, è stato utilizzato in circa 3000 applicazioni. Solo con la L. 257/92 c’è stato il divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione.
La messa in sicurezza è ancora in corso. Ce ne sono ancora 40mln di tonnellate, tra compatto e friabile.
L’insorgenza di patologie tumorali non è sempre legata ad una lunga esposizione a fibre di amianto.
È provato, però, che è possibile contrarre malattie correlate all’asbesto anche con basse esposizioni, per questo vanno evitate sempre e comunque.
Il rischio di esposizione, non interessa solamente i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti.
Solitamente trascorre un lungo periodo di tempo fra la prima esposizione all’amianto e l’inizio della malattia vera e propria. Ciò può variare in un intervallo compreso fra 15 e 60 anni. Soltanto impedendo o minimizzando tale esposizione le malattie correlate all’amianto potranno essere finalmente eliminate.
Prevenzione primaria: cos’è ed in cosa consiste
Tra le finalità proprie dell’Osservatorio Nazionale Amianto vi è la tutela dell’essere umano a 360°. Una delle modalità di prima scelta di tutela dell’individuo consiste nel perseguimento della prevenzione primaria.
Che cosa si intende per prevenzione primaria? Attraverso la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, con lo smaltimento/rimozione dell’amianto/Eternit e degli altri cancerogeni, si può evitare ogni forma di esposizione ad agenti tossico nocivi e cancerogeni, garantire la salubrità dell’acqua, dell’aria e della terra (anche con riferimento ai prodotti alimentari).
Il 95% dei tumori è provocato dalle esposizioni ambientali e lavorative ad agenti tossico-nocivi e cancerogeni. L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni sostengono che soltanto il rischio zero possa tutelare effettivamente la salute umana secondo l’equazione ambiente pulito : salute = ambiente contaminato : malattia.
Il danno da esposizione a cancerogeni: come prevenirlo
L’esposizione ad agenti patogeni e cancerogeni è di per sé dannosa per la salute umana e l’unica tutela è quella di evitare tutte le esposizioni per inalazione ed ingestione. A questo proposito l’Avv. Ezio Bonanni è autore, con il Prof. Giancarlo Ugazio, della pubblicazione “Patologie ambientali e lavorative – MCS – Amianto & Giustizia” (Minerva Medica, Torino 2011).
Il danno psichico e morale per esposizione ad amianto
La sola esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni e tossico-nocivi dà diritto al risarcimento dei danni (in materia di risarcimento dei danni da sola esposizione ad amianto si ricorda Cass., Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24217, e in caso di malattia professionale le vittime hanno diritto alla costituzione della rendita, e per coloro che sono dipendenti dell’amministrazione pubblica anche il riconoscimento di vittime del dovere).
- Intervista al Dott. Alessandro Ruta sul danno psichico amianto
- ll libro bianco delle morti di amianto in Italia ed.2022
IARC: amianto, il cancerogeno perfetto
L’amianto è un cancerogeno perfetto (definizione IARC di cancerogeno). L’asbesto, che è sinonimo di amianto, induce fenomeni infiammatori e cancerogeni.
È ormai pacifico che le fibre di asbesto provocano le cosiddette malattie asbesto correlate per le capacità cancerogene e fibrogene dell’amianto.
I mesoteliomi (della pleura, del peritoneo, della tunica vaginale del testicolo, del pericardio) hanno quale loro unico agente eziologico, unitamente all’asbestosi (che è patologia infiammatoria autoimmune), l’amianto. Questo cancerogeno, poi, ha un effetto moltiplicatore del rischio con gli altri agenti cancerogeni, con i quali agisce in sinergia.
Patologie asbesto correlate secondo lo IARC
Sono asbesto correlate tutte le neoplasie del sistema respiratorio e gastro intestinale. Il carcinoma polmonare, il tumore della laringe e il tumore delle ovaie sono neoplasie asbesto correlate, anche se non monofattoriali (ovvero possono essere causate anche da altri cancerogeni oltre all’amianto).
Lo IARC ritiene tali patologie cancerogene riconnesse sempre e comunque ad esposizione ad amianto. Ci sono poi altre patologie, come il tumore del colon (Cause del tumore al Colon-retto, ovvero dello stomaco e del retto, per le quali nella monografia si richiama la più alta incidenza epidemiologica, pur escludendo l’unanime consenso scientifico sull’agente eziologico amianto (patologie asbesto correlate).
Nell’ultima monografia IARC 2012: Asbestos. Actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, tremolite. IARC Monogr Evaluation Carcinog Risk Chem Man, Vol. 100C:“There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos [..]. Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, –stomach, and colorectum”.
Assistenza legale vittime amianto malattia professionale
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, considera malattia professionale (o “tecnopatia”) la “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo)”. La malattia professionale è quindi una patologia, con una causa diretta ed efficiente (cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente), contratta nell’esercizio e/o insorta a causa delle lavorazioni rischiose.
I requisiti di una malattia per essere classificata come professionale sono:
- essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro (quantificazione danno biologico INAIL), come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
- il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.
Altre patologie asbesto-correlate
L’esposizione ad amianto causa, oltre al mesotelioma, anche il cancro al polmone, alle ovaie e il tumore alla laringe, che sono inserite, unitamente all’asbestosi, alle placche pleuriche ed agli ispessimenti pleurici, nella lista I dell’INAIL (elevata probabilità).
Chi contrae queste malattie può ottenerne il riconoscimento della malattia professionale, e quindi, automaticamente, l’indennizzo INAIL.
Per le altre patologie (tumore della faringe, tumore dello stomaco, tumore del colon retto), che sono inserite nella lista II dell’INAIL (limitata probabilità), non vi è la presunzione legale di origine.
Quindi il paziente che è affetto da una di queste patologie, deve dimostrare la loro eziologia professionale. Così per quanto riguarda il tumore dell’esofago, che appartiene alla lista III (la cui origine lavorativa è ritenuta possibile).
Malattie lista II e III INAIL: come ottenerne l’indennizzo
Per le malattie asbesto correlate della lista II e III dell’INAIL, è dunque più complicato ottenere il riconoscimento di malattia professionale, ed è quindi, necessaria l’assistenza medico legale dell’ONA, che si occupa di fornire al paziente la prima certificazione utile al riconoscimento di malattia professionale, e l’interlocuzione medico legale.
In molte occasioni infatti l’INAIL rigetta le richieste di riconoscimento di malattia professionale, e, quindi, si pone la necessità dell’assistenza legale e del medico legale.
Come certificare l’esposizione in caso di malattia amianto
I medici volontari dell’ONA rilasciano una prima certificazione utile al rilascio della certificazione di esposizione ad amianto sulla base dell’articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992 e all’indennizzo da parte dell’INAIL.
Essa permette di ottenere dall’Inps la rivalutazione dell’intero periodo lavorativo in esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5 utile per maturare il diritto a pensione anticipata o per rivalutare le relative prestazioni pensionistiche eventualmente in godimento.
Riconoscimento prestazioni del Fondo delle malattie amianto
Queste certificazioni sono fondamentali anche per ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal lavoratore e, in caso di decesso, per la loro liquidazione in favore degli eredi.
Permettono anche di accedere al Fondo Vittime Amianto, prestazione aggiuntiva alla rendita INAIL (recentemente tale prestazione è riconosciuta anche a coloro che sono vittime ambientali).
Patologie asbesto correlate lista I dell’INAIL
Qui di seguito trovate tutte le patologie asbesto correlate inserite nella lista I dell’INAIL e considerate di elevata probabilità lavorativa. Si distinguono tra infiammazioni da asbesto e vere e proprie neoplasie.
Asbestosi: indennizzo INAIL, prepensionamento e risarcimento
L’asbestosi polmonare è una malattia respiratoria cronica che è causata esclusivamente dalle fibre di amianto. Ha un decorso progressivo, con complicazioni cardiache ed evolve in tumore polmonare o mesotelioma pleurico. I lavoratori esposti ad asbesto o amianto devono essere sottoposti a controlli sanitari periodici per favorire la diagnosi precoce dell’asbestosi, permettendo una terapia e cura tempestiva e più efficace.
Placche ed ispessimenti pleurici
Le placche pleuriche sono lesioni della pleura (la membrana sottilissima che riveste i nostri polmoni). Queste lesioni di natura cicatriziale vengono diagnosticate attraverso RX e TC del torace.
Non necessariamente esse evolvono, nel corso degli anni, in lesioni pericolose per la vita, ma devono essere tenute sotto controllo, anche quando asintomatiche, per scongiurare l’evoluzione in mesotelioma (tumore maligno della pleura).
La presenza delle placche pleuriche e ispessimenti pleurici segnala incontrovertibilmente l’esposizione prolungata alle fibre di amianto.
Tra le malattie non neoplastiche da esposizione all’asbesto le placche pleuriche sono tra le più diffuse.
Tumore al polmone
Il tumore al polmone è una neoplasia che si sviluppa a livello dei polmoni. Il tumore del polmone è nella Lista I dell’INAIL delle malattie asbesto correlate, la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità sia nella sua forma di adenocarcinoma che di microcitoma.
L’esposizione all’amianto può agire in sinergia e potenzia gli effetti del fumo di tabacco (sinergismo).
Tumore della laringe
Iltumore della laringe è un tumore della gola, ovvero una neoplasia che si sviluppa nella gola e precisamente a livello della laringe.
L‘amianto può essere una delle cause di tumore alla laringe. Il tumore della gola è una neoplasia considerata dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tra le neoplasie causate dall’asbesto. Esso non è riscontrabile solo nei pazienti che hanno lavorato nel corso della vita a diretto e consapevole contatto con l’amianto, ma anche in tutte quelle situazioni in cui il paziente non ne è stato consapevole come nei casi di esposizione ambientale ed esposizione professionale inconsapevole.
Mesotelioma: il tumore maligno amianto
Il mesotelioma è il tumore maligno provocato solo dall’esposizione ad amianto. Colpisce le sierose.Nella quasi totalità dei casi, questa neoplasia si verifica soprattutto a causa di un’esposizione professionale prolungata alle sottilissime fibre di amianto. Respirare la fibra killer, non solo può essere letale per i lavoratori ma anche per i membri della famiglia che vengono a contatto con gli indumenti utilizzati degli stessi e persino con i capelli.
Il carcinoma ovarico
Il carcinoma ovarico è una neoplasia che si sviluppa a livello delle ovaie. Secondo l’ultima monografia rilasciata dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) l’amianto è un agente eziologico in grado di provocare non solo il cancro alle ovaie, ma anche altri tipi di tumore ginecologico in seguito all’esposizione a polveri di asbesto per motivi professionali e non. Il tumore alle ovaie figura nella Lista I dell’INAIL con altre malattie asbesto correlate la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità“.
Patologie asbesto correlate lista II e III dell’INAIL
Nella LISTA II sono comprese le malattie causate dall’amianto la cui origine lavorativa è considerata di limitata probabilità. Significa che la vittima deve dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni (rendita e/o indennizzo INAIL amianto, se il grado di invalidità riconosciuto è inferiore al 16% – malattia professionale INAIL punteggio).
La lista III comprende solo il Tumore all’esofago la cui origine lavorativa è ritenuta possibile.
Malattia professionale tabellata e non tabellata
L’INAIL distingue la malattia professionale in malattia tabellata e malattia non tabellata, a seconda della presenza della patologia in apposite tabelle pubbliche (tali tabelle costituiscono gli allegati al Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124).
Una malattia tabellata solleva il lavoratore dell’onere della dimostrazione dell’origine professionale della malattia stessa. Ciò consente all’ammalato di ottenere il riconoscimento di malattia professionale per il solo fatto di aver presentato denuncia all’Ente nei termini di indennizzabilità. La malattia deve essere denunciata all’INAIL entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività a rischio (il periodo massimo di indennizzabilità è riportato nelle tabelle stesse).
Per quanto riguarda invece le malattie professionali non tabellate, cioè quelle non presenti nelle tabelle INAIL, sussiste un “sistema misto” (consolidato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988) per il quale il lavoratore ha la possibilità di dimostrare l’origine professionale della malattia.
Esposizione ad agenti patogeni e cancerogeni
Le fibre di asbesto non sono le uniche sostanze cancerogene che possono causare malattie lavorative che danno diritto al risarcimento dei danni.
Gli inquinanti dell’ambiente sono patogeni per la qualità intrinseca oppure per la quantità con cui vengono a contatto con l’essere umano. Alcuni di essi sono naturali, ovvero presenti in concentrazioni esigue nella crosta terrestre o nei vegetali e nelle derrate alimentari animali. Essi possono essere però concentrati dall’uomo (nell’ambiente o nelle bevande e negli alimenti) fino a raggiungere dosi eccessive. Altri inquinanti sono invece esclusivamente di origine antropogena.
Esposizione ai patogeni: come avviene
L’esposizione ai patogeni avviene in modo surrettizio (dall’espressione latina subrepere che significa strisciare), vale a dire che avviene in modo subdolo e senza manifestarsi apertamente, caratteristica che rende difficile il lavoro dei sanitari e la prevenzione primaria. Esposizioni ripetute allo stesso agente possono cumulare il carico del composto nocivo.
Dopo l’ingresso degli agenti patogeni e cancerogeni nell’organismo, con una latenza la cui durata dipende da diversi fattori, quali l’accumulo, il sinergismo, e/o il potenziamento tossicologico, oppure dall’efficienza delle difese del paziente e, al contrario, dalla sua meiopragia intrinseca, il soggetto esposto, può avvertire i primi sintomi che lo disturbano e lo spingono a chiedere aiuto al sanitario.
A ciascun composto nocivo può essere attribuita prevalentemente un’azione patogena per un determinato tessuto-organo, ma ciò non esclude la presenza di effetti collaterali minori su bersagli diversi, talora decisamente pre-clinici e quindi non rilevati facilmente.
Prevenzione primaria, secondaria e terziaria
La prevenzione primaria, come nel caso dell’asbesto, consiste nell’evitare del tutto o nel ridurre drasticamente l’entità dell’esposizione prima ancora della comparsa degli indicatori biologici di danno.
La prevenzione secondaria avviene quando i sintomi del danno biologico sono già comparsi. Si interviene in questo caso con l’interrompere l’esposizione ed impedire l’accumulo che aggraverebbe il sinergismo ed il potenziamento tossicologico.
La prevenzione terziaria consiste nel ricavare la sicurezza di responsabilità per i diversi agenti patogeni, chimici o fisici, affinché ad essi non debba più venire esposto alcun essere umano.
In questo caso il paziente ed i sanitari non hanno più un ruolo decisivo nella prevenzione, lo hanno invece gli organismi regolamentatori, di concerto coi medici dalle più estese specialità e con gli igienisti, in modo da formulare in modo competente e razionale le precauzioni necessarie.
Malattie tabellate ed altre sostanze nocive
Le malattie professionali tabellate, come dicevamo più su, sono contenute in un elenco allegato al DPR n. 1124/1965, aggiornate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2014.
Esse sono divise in tre liste (Lista I, in cui sono riportate le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e Lista III che racchiude le malattie la cui origine lavorativa è possibile). Qui di seguito riportiamo l’elenco completo delle malattie tabellate dell’INAIL causate da sostanze cancerogene e tossiche.
Nella Lista I oltre alle malattie asbesto correlate, ci sono altri agenti eziologici.
Agenti chimici cancerogeni e malattia professionale
In questo notiziario amianto è possibile acquisire altre informazioni, oltre alle amianto news. Infatti, sulla base delle ultime notizie, ci sono anche altri agenti cancerogeni di cui bisogna tener conto.
In particolare, agenti chimici contemplati nella lista I INAIL, come quelli derivanti da piombo, con l’anemia e l’encefalopatia, il rame con congiuntivite e asma bronchiale, anidride solforosa con la tracheobronchite.
In più, il cloruro di vinile è in grado di causare fibrosi polmonare ed epatopatia fibrotica. La silice libera cristallina provoca silicosi polmonare, gli ossidi di ferro la siderosi, così come lo stagno provoca stannosi.
Abbiamo, poi, l’alluminio, agente causale della c.d. alluminosi, il cotone con la bissinosi, le fibre vetrose e minerali e la tracheobronchite, quelle provocate da olii minerali, ovvero dermatite follicolare.
Non potevano mancare le radiazioni ionizzanti con le c.d. radiodermiti, le radiazioni solari con cheratosi attiniche, le infrarosse che causano eritema permanente, l’arsenico, responsabile di tumore della cute, del polmone e della vescica.
In ultimo, troviamo il cromo, causa del tumore del polmone, composti del nichel, responsabili di varie neoplasie tumorali tra cui quella polmonare, della cavità nasale e dei seni paranasali, la fuliggine, con tumore del polmone e della cute e la pece di catrame e catrame di carbone, cause del tumore della cute e del polmone.
Agenti cancerogeni lista II e III INAIL
La Lista II, oltre alle patologie asbesto correlate, contempla anche agenti chimici come l’anidride trimellitica, causante alveoliti allergiche estrinseche, il clorurlo di polivinile, responsabile di granulosi polmonare.
Inoltre, troviamo la formaldeide, conosciuta come causa del tumore delle cavità nasali e dei seni paranasali ed, infine, il rinomato benzene, causa di leucemia linfoide, linfoma non hodgkin e mieloma multiplo.
Nella Lista III ci sono le malattie provocate da agenti chimici come la silice libera cristallina, che, presente anche nella lista I, causa poliangite microscopica, le fibre ceramiche che provocano fibrosi polmonare.
In ultimo, troviamo il cloruro di vinile con tumore del polmone, cerebrale, del sistema emolinfopoietico e il cobalto e suoi Sali causanti il tumore del polmone).
Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali
Le vittime di danni per esposizione ad amianto negli ambienti lavorativi e di vita, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali). Indispensabile è l’accertamento medico legale per il riconoscimento della rendita INAIL, o della qualità di vittima del dovere, con il risarcimento dei danni complementari, differenziali e/o all’integrale risarcimento dei danni al netto delle prestazioni previdenziali già ricevute.
Anche i famigliari delle vittime hanno diritto al risarcimento dei danni, in particolare il coniuge e i figli della vittima, anche per lesione del vincolo parentale.
Corte di Cassazione: sentenze in merito al risarcimento danni
La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con la Sentenza 19.02.2013, n. 4033, ha puntualizzato che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”.
La Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015, ribadisce il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni sofferti anche dai famigliari, sia per le “perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi” (sulla base delle norme di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. – Sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 , ribadito da SS.UU., Sentenza 6572/2006 e SS.UU. Sentenza 26972/2008).
Come si calcola il risarcimento danni?
Il lavoratore malato (o i suoi famigliari in caso di decesso) di patologia asbesto correlata o altre malattie professionali (cioè che hanno origine dell’attività lavorativa) ha diritto all’integrale risarcimento danni biologici INAIL al netto della rendita INAIL o delle prestazioni di Vittima del Dovere (se appartenente alle Forze Armate o al Comparto Sicurezza).
I danni biologici e morali risarcibili sono:
- Danni non patrimoniali
- Danni patrimoniali (emergenti e per lucro cessante).
I pregiudizi non patrimoniali consistono nel danno biologico per lesione all’integrità psicofisica (per sofferenza fisica ed interiore) ed esistenziale (per il peggioramento qualità della vita). Le vittime di danni amianto subiscono un danno biologico del 100% (percentuale danno biologico), già al momento della diagnosi. Tutte le malattie amianto provocano infatti sintomi gravi che impongono chirurgia, chemioterapia e farmaci che provocano effetti collaterali pesanti.
Assistenza legale vittime amianto: risarcimento danni
Sotto la coordinazione dell’Osservatorio milanese, un pool di 120 esperti del settore, tra avvocati, giudici togati e onorari, medici legali, professori universitari e cultori della materia, si è riunito per oltre una decina di incontri con l’obiettivo di confrontarsi e trovare una risposta concreta sul risarcimento con calcolo del danno biologico o calcolo danno biologico tabelle Milano.
In questo modo sono stati individuati i valori monetari della liquidazione rendita INAIL, con riferimento al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, e con attenzione particolare alla personalizzazione del caso, dove sono presenti peculiarità provate del danneggiato.
L’Osservatorio ONA ha proposto anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo, proponendo una liquidazione congiunta dell’intero danno temporaneo derivante da lesione alla persona. In particolare per il risarcimento danno INAIL il valore monetario di liquidazione è corrispondente ad un giorno di inabilità assoluta.
Nella previsione di liquidazione danno biologico per il decesso di un congiunto, è posto in essere il grado di parentela tra vittima e familiare della vittima, con un tetto massimo di 331.920,00 per la liquidazione in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio.
Anche nell’ipotesi di danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale (calcolo danno patrimoniale morte congiunto) l’Osservatorio ribadisce che la liquidazione del risarcimento danni amianto inail è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima primaria.
Rivolgendosi al numero verde dell’ONA sarete informati sui danni amianto risarcibili, sulle modalità di risarcimento e sull’entità del danno non patrimoniale secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Chiedo la consulenza legale gratuita per la mia tutela
Per richiedere l’assistenza legale vittime amianto dell’ONA basta chiamare il numero verde 800 034 294 o contattare l’Osservatorio Nazionale Amianto attraverso il form e consultare la pagina dei servizi gratuiti ONA.