Tumori amianto: tutele per le vittime

Diversi sono i tumori amianto causati dall’esposizione a questo pericoloso cancerogeno. L’amianto innesca, infatti, il meccanismo della cancerogenesi e la trasmissione per via linfatica delle fibre di asbesto che può provocare il cancro in diversi organi, principalmente in quelli dell’apparato respiratorio.

L’Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni, sono in prima linea per tutelare le vittime di amianto, sia attraverso l’assistenza medica sia attraverso l’assistenza legale.

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Indice

  • Lo sviluppo del cancro

  • Amianto come agente cancerogeno

  • Malattie professionali riconosciute

  • Diritti delle vittime: prestazioni INAIL, benefici contributivi e risarcimento danni


  • Tempo di lettura: 10 minuti

    Cancro: definizione e fattori di rischio

    Il cancro è una condizione patologica che si manifesta con la proliferazione incontrollata di alcune cellule. Queste cellule hanno la capacità di invadere i tessuti circostanti, compromettendone le funzioni. Inoltre i tumori maligni possono estendersi ad altri organi, oltre quello di origine, e sviluppare metastasi, mettendo ancora più a rischio la salute e la vita della vittima.

    Secondo la comunità scientifica l’insorgenza di una neoplasia è dovuta principalmente a un fattore genetico. Tuttavia, in alcune circostanze, il tumore può svilupparsi a causa dell’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di vita e di lavoro, come l’amianto.

    In quest’ultimo caso il meccanismo della cancerogenesi si articola in tre fasi principali:

    • iniziazione, quando l’organismo viene a contatto con un agente cancerogeno e inizia la mutazione nelle cellule;
    • promozione, cioè la fase in cui le cellule mutate iniziano a moltiplicarsi in modo incontrollato, dando origine a un raggruppamento di cellule con genoma modificato;
    • progressione, quando il raggruppamento di cellule si trasforma in maligno in seguito all’intervento di altri promotori o altre mutazioni.

    Quali sono gli agenti cancerogeni riconosciuti?

    L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha identificato 102 agenti cancerogeni certi per l’uomo, di cui 44 cancerogeni professionali.

    Inoltre, sulla base del meccanismo di azione, si distinguono cancerogeni genotossici (o mutageni) e cancerogeni epigenetici. I primi sono in grado di provocare danni al DNA delle singole cellule, generando modifiche ereditabili dalle cellule figlie. Invece i cancerogeni epigenetici non danno luogo a mutazioni ma causano degli squilibri omeostatici tissutali che provocano la formazione della neoplasia.

    I cancerogeni professionali sono sostanze chimiche, agenti fisici, biologici, o processi produttivi che possono causare un aumento significativo di tumori professionali. Questa tipologia di cancerogeni comprende:

    • 32 agenti chimici, fisici e miscele, a cui si può essere esposti solamente sul luogo di lavoro;
    • 12 processi industriali o professioni.

    I principali cancerogeni chimici professionali sono benzene, diossine, pesticidi, cloruro di vinile e idrocarburi aromatici policiclici. Altre sostanze potenzialmente cancerogene sono anche l’amianto e alcuni metalli, tra cui l’arsenico, il berillio, il cadmio, il cromo, il piombo, il nichel e l’uranio.

    Tumori da amianto e altri danni alla salute

    L’asbesto è un pericoloso cancerogeno, che causa gravi danni alla salute e può provocare il cancro da amianto. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’amianto è la causa di morte di più di 107.000 persone nel mondo.

    Tutti i minerali di amianto sono cancerogeni, compreso il crisotilo, come conferma anche l’ultima monografia IARC. Tra i più dannosi vi sono tremolite, actinolite, amosite, antofillite e crocidolite.

    Le fibre di asbesto, una volta inalate o ingerite, penetrano nell’organismo e arrivano agli alveoli polmonari. Provocano inizialmente fenomeni infiammatori (asbestosi, ispessimenti pleurici e placche pleuriche), poi possono dar vita a varie neoplasie, che colpiscono principalmente le vie respiratorie, come la laringe, i polmoni e la pleura, e il tratto gastrointestinale.

    Tra le diverse malattie asbesto correlate vi è il mesotelioma, una neoplasia quasi sempre fatale, che colpisce nel 93% dei casi la pleura (mesotelioma pleurico). Gli altri tipi di mesotelioma sono quello del peritoneo, che si manifesta nel 5% dei casi, quello del pericardio e quello della tunica vaginale del testicolo, che rappresentano circa l’1% dei casi ciascuno. Invece, altri tumori amianto sono il cancro della laringe, dei polmoni e delle ovaie. Ci sono poi anche altre neoplasie che però non sono universalmente riconosciute come correlate all’amianto nella comunità scientifica (cancro allo stomaco, alla faringe e al colon-retto).

    Rischio amianto: l’importanza della prevenzione

    Per non rischiare di subire danni alla salute è importante evitare qualsiasi esposizione. Infatti la prevenzione primaria è l’unico modo per evitare il rischio amianto. Questo principio è sostenuto dal presidente dell’ONA, l’Avv. Ezio Bonanni, ed è confermato dal Consensus Report di Helsinki del 2014 (Commento del Prof. Philip J. Landrigan).

    Quindi è importante che tutti i cittadini segnalino i siti contaminati attraverso la pagina “Segnalazioni amianto” del sito o grazie all’App Amianto. In questo modo si facilita la bonifica delle aree contaminate e si salvaguardano salute e ambiente.

    Quando però si è esposti sul luogo di lavoro, il lavoratore a rischio si deve sottoporre a periodici controlli sanitari (prevenzione secondaria). Infatti solo attraverso la sorveglianza sanitaria è possibile arrivare a una diagnosi precoce e prescrivere terapie tempestive. Infine ogni vittima ha determinati diritti che devono essere tutelati (prevenzione terziaria).

    Tumori professionali: i tumori amianto riconosciuti

    I tumori professionali nei Paesi industrializzati sono la prima causa di morte tra i lavoratori dai 45 ai 64 anni e la seconda, dopo le malattie cardiovascolari, nell’Unione Europea.

    L’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, definisce malattie professionali le patologie: “la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo. La causa deve essere diluita e non violenta e concentrata nel tempo“.

    Si identifica come malattia professionale una patologia che ha una causa diretta ed efficiente, cioè è in grado di produrre infermità in modo esclusivo o prevalente. Inoltre deve essere contratta a causa di lavorazioni rischiose o nell’esercizio delle proprie funzioni.

    Perciò una malattia, per essere classificata come professionale, deve rispettare determinati requisiti:

    • deve essere causata dall’esposizione a determinati fattori di rischio correlati al tipo di lavoro, come ad esempio il contatto con polveri e sostanze nocive, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, vibrazioni e rumori, che agiscono negativamente sulla salute;
    • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo.

    Tra i tumori professionali, si stima che quelli dovuti all’amianto siano tra 2% e il 20% di tutti i casi. I tumori da amianto professionali provocano quindi almeno 200.000 decessi ogni anno nel mondo. Fra i lavoratori che sono più a rischio di essere vittima di malattie asbesto correlate, ci sono coloro che sono impiegati nei cantieri navali, nell’industria tessile e nell’edilizia. La pubblicazione dell’Avv. Ezio Bonanni, “Il libro bianco delle morti d’amianto in Italia – Ed.2022”, riporta tutti i settori in cui vi è un più elevato rischio amianto.

    Malattie professionali riconosciute dall’INAIL

    Le malattie professionali devono essere riconosciute e indennizzate dall’INAIL. Sono suddivise dall’ente in due gruppi principali:

    • tabellate;
    • non tabellate.

    Le malattie tabellate sono quelle incluse in apposite tabelle legislative e comprendono sia quelle specifiche del settore dell’industria (85 malattie riconosciute) sia quelle del settore dell’agricoltura (24 malattie riconosciute).

    Riguardo le malattie asbesto correlate di origine professionale, l’INAIL le ha suddivise in tre liste. La Lista I comprende le patologie correlate all’amianto la cui origine lavorativa è ritenuta di “elevata probabilità“. Queste hanno quindi la presunzione legale di origine. In altre parole è sufficiente la presenza delle fibre di amianto nel luogo di lavoro per ottenere il riconoscimento di malattia professionale. La Lista I include:

    • asbestosi polmonare (I.4.03);
    • placche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
    • mesotelioma pleurico (I.4.03), pericardico (I.6.03), peritoneale (I.6.03) e della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
    • tumore polmonare (I.4.03);
    • cancro della laringe (I.6.03);
    • tumore alle ovaie (I.6.03)

    Invece, nella Lista II dell’INAIL sono inserite le malattie che, pur essendo riconducibili all’esposizione all’amianto, hanno una limitata probabilità di essere di origine professionale. In questo caso non è prevista la presunzione legale d’origine. Perciò sarà la vittima a dover dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni INAIL. La Lista II comprende:

    Infine la Lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Anche in questo caso non è prevista la presunzione legale d’origine.

    Altre patologie asbesto correlate non riconosciute

    Oltre alle malattie riconosciute ufficialmente dall’INAIL, ci sono molte altre patologie che possono essere ricondotte all’esposizione all’amianto. La letteratura scientifica è infatti in continuo aggiornamento, dato che gli effetti dannosi dell’asbesto possono manifestarsi anche a distanza di 40 anni dall’esposizione.

    Nello specifico, queste malattie dovute all’amianto coinvolgono spesso organi come il cervello, la colecisti, la mammella, il pancreas, la prostata, i reni, la tiroide, la vagina-vulva e la vescica. Inoltre questo agente cancerogeno provoca anche malattie degenerative non tumorali. Per esempio ci sono la miocardiopatia, il morbo di Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica, la fibromialgia e vari problemi cardiovascolari.

    La correlazione tra queste patologie e neoplasie con l’esposizione all’amianto è dimostrata dal professor Giancarlo Ugazio e da altri studi scientifici:

    Tumori amianto: i diritti delle vittime

    Tutte le vittime di tumori amianto, che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia professionale, hanno diritto alle prestazioni INAIL, a seconda del grado d’invalidità riconosciuto:

    • se è inferiore al 6% il risarcimento è totalmente a carico del datore di lavoro;
    • indennizzo INAIL se è tra il 6 e il 15%, che comprende l’indennizzo del danno biologico, mentre tutte le altre componenti sono risarcite dal datore di lavoro;
    • rendita INAIL dal 16%, che prevede l’indennizzo del danno biologico e del danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro.

    Per fare richiesta delle prestazioni INAIL occorre seguire il percorso amministrativo, che prevede varie fasi. Innanzitutto bisogna denunciare la malattia professionale. La denuncia è una certificazione necessaria per dare inizio alla procedura di riconoscimento dell’origine professionale del cancro da amianto. In seguito si sarà sottoposti all’accertamento del danno biologico permanente, necessario per ottenere il riconoscimento dell’origine professionale del cancro da amianto e quantificare il grado invalidante.

    Una volta concluso il procedimento, sia l’INAIL sia la vittima possono chiedere di riesaminare la quantificazione del danno biologico in caso di aggravamento, attraverso la revisione del danno permanente. Invece, in caso di mancato riconoscimento della rendita o di riconoscimento di grado invalidante inferiore, si può fare ricorso amministrativo, poi anche giudiziario. In questo modo la vittima ha il diritto a ricorrere in via amministrativa per far fissare una visita collegiale.

    Le vittime di patologie asbesto correlate hanno diritto anche alla prestazione aggiuntiva del Fondo vittime amianto (art.1, co. 241/246, L.244/2007). Questa prestazione è erogata direttamente dall’INAIL e viene sommata alla rendita mensile o, in caso di decesso, alla rendita in reversibilità in favore del coniuge e dei figli minorenni.

    Benefici contributivi e riconoscimento di Vittima del Dovere

    Tutti i lavoratori affetti da tumori amianto, una volta ottenuto il riconoscimento di malattia professionale dall’INAIL, hanno diritto ai benefici contributivi (ex art. 13, co. 7, L. 257/1992). Grazie a queste maggiorazioni contributive del 50% del periodo di esposizione nel luogo lavorativo, le vittime potranno accedere al prepensionamento. Se, invece, si è già in pensione, si avrà diritto alla rivalutazione dei contributi, utilizzando sempre il coefficiente 1,5.

    Chi invece, nonostante l’accredito dei contributi, non matura ugualmente il diritto pensionistico, può avvalersi della pensione d’invalidità amianto, dettata dall’art.1, comma 250, L.232/2016.

    Le vittime appartenenti al personale civile e militare delle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie particolari giurate) possono richiedere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere. In questo modo si possono ottenere ulteriori prestazioni assistenziali e previdenziali (art.20 L.183/2010), come l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.

    Tumori amianto e diritto al risarcimento danni

    La vittima di tumori amianto ha diritto all’integrale risarcimento dei danni. L’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Invece l’integrale ristoro dei danni comprende tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti. Si ottengono facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

    La categoria dei pregiudizi patrimoniali fa riferimento al danno emergente e al lucro cessante. Mentre sono danni non patrimoniali il danno biologico, quello morale e quello esistenziale. In più ci sono anche il danno tanatologico e quello catastrofale.

    Per la quantificazione del danno non patrimoniale, i tribunali prendono in considerazione le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano, al fine di creare uniformità nelle liquidazioni. Il metodo è quello equitativo (art. 1226 c.c.). Inoltre è prevista la personalizzazione del risarcimento in base al caso specifico (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 5691/2016).

    Anche gli eredi della vittima possono agire per ottenere il risarcimento per i danni subiti personalmente (iure proprio) e per quelli subiti in seguito alla morte del congiunto (iure hereditario).

    Consulenza gratuita per le vittime di tumori amianto

    Chi ha contratto neoplasie correlate all’amianto o altre patologie può richiedere la consulenza gratuita dell’ONA. Grazie ai medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, si assiste la vittima dal punto di vista medico, dandole tutte le informazioni sulle terapie più recenti e innovative e i centri specializzati.

    Inoltre, grazie all’Avvocato Ezio Bonanni e al suo team di legali, si salvaguardano i diritti della vittima e dei suoi familiari. Per richiedere la propria consulenza gratuita medica e legale occorre chiamare il numero verde o compilare il form.

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