Mesotelioma: quali sono i diritti delle vittime

Il mesotelioma è il tumore dell’amianto. Si sviluppa sulle sierose, che sono i tessuti che avvolgono alcuni degli organi del corpo umano. In base alla localizzazione, queste neoplasie si distinguono in:

  • pleurico, tumore della pleura, membrana che avvolge i polmoni;
  • peritoneale o tumore addominale;
  • pericardico, quando colpisce il pericardio, la membrana che avvolge il cuore;
  • testicolare o della tunica vaginale del testicolo, membrana che riveste i testicoli.

Le vittime di mesotelioma sono assistite gratuitamente dall’Osservatorio Nazionale Amianto.

consulenza Mesotelioma

Il servizio di assistenza, medica e legale, dell’ONA, ha permesso di conseguire eccellenti risultati. I pazienti hanno ottenuto maggiori aspettative di vita e, in alcuni casi, anche la guarigione. Tutte le vittime e i loro familiari hanno ottenuto la tutela legale dei loro diritti, compreso il risarcimento danni mesotelioma.

Tutti coloro che sono stati esposti ad amianto e temono di aver contratto mesotelioma oppure, purtroppo, hanno ricevuto la diagnosi, possono chiedere la consulenza medica e legale all’ONA. L’assistenza legale è coordinata dall’Avv. Ezio Bonanni, che presiede l’associazione.

Indice

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Mesotelioma: tutela e assistenza legale

L’ONA ha istituito il servizio di assistenza medica e legale per le vittime mesotelioma esposizione amianto.

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, associazione vittime amianto, guida il gruppo di legali che tutela le vittime dell’amianto, che provoca questi tumori del mesotelio. Coloro che hanno ricevuto la diagnosi di mesotelioma, si debbono rivolgere al servizio sanitario nazionale e ai centri specializzati cura mesotelioma.

Sono da evitare cliniche ed istituti privati, se non consigliati dai medici del servizio sanitario nazionale, i quali operano gratuitamente, al pari dei sanitari dell’ONA. Il servizio sanitario istituito dall’ONA per la prevenzione e la cura del mesotelioma  è gratuito. Fornisce un servizio di assistenza a costo 0. Per questo motivo, occorre diffidare da coloro che consigliano di rivolgersi a strutture private. I servizi di assistenza sono gratuiti

I legali ONA forniscono consulenza legale gratuita alle vittime mesotelioma e per tutti coloro che ne fanno richiesta. La consulenza può essere richiesta anche per iscritto con lo sportello amianto on-line. L’Avv. Ezio Bonanni risponderà personalmente a tutte le richieste di consulenza legale. In molti casi ci sarà poi il successivo intervento dei legali dell’ONA in qualità di ufficio legale assistenza vittime amianto.

Tutelare la salute: prevenzione e cura del mesotelioma

L’Avv. Ezio Bonanni è il pioniere della tutela delle vittime dell’amianto in Italia. Alla fine degli anni ’90, quando in Italia poche erano le azioni legali a tutela delle vittime, proprio grazie all’intervento dell’ Avv. Ezio Bonanni è stato possibile far emergere il fenomeno epidemico delle patologie asbesto correlate.

In quel contesto, e negli anni successivi, fino ad ora (2020), sono migliaia le vittime che sono state assiste dall’ Avv. Ezio Bonanni. Grazie all’impegno dell’ONA (dall’agosto 2008), è stata costruita una rete capillare, in tutta Italia, per la tutela delle vittime dell’amianto. Sono stati assistiti tutti coloro che, purtroppo, hanno ricevuto la diagnosi di mesotelioma, e i loro familiari.

Per evitare o limitare il numero dei mesoteliomi che sono in costante aumento, sono state diramate le linee guida dell’ONA, finalizzate ad evitare la fibra killer. La diffusione di tutte le informazioni, sui siti contaminati e sui settori coinvolti (dai rotabili ferroviari, al settore della navigazione e alle Forze Armate) aiuta la prevenzione.

L’ONA, presentando le sue linee guida, che sono state recepite anche nella revisione del Consenso di Helsinki, ha ribadito che l’unico strumento per vincere il mesotelioma è evitare l’esposizione alle fibre di asbesto.

Si impone, dunque, la bonifica di tutti i siti contaminati e la rimozione di tutti i materiali di amianto e contenenti amianto.

In più l’Avvocato Bonanni delinea anche gli aspetti delle nuove cure per il cancro amianto, in particolare per il mesotelioma.

Amianto e il rischio d’emergenza ambientale

L’amianto è stato posto al bando in Italia con l’art. 1 della L. 257/92 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto). Tuttavia, poiché è stato utilizzato in modo abnorme, in Italia ci sono, ancora, 40mln di tonnellate di amianto e materiali contenenti amianto, in più di 1.000.000 di siti e micrositi.

Tra le condizioni inaccettabili, vi sono i rischi amianto nelle scuole. L’ Avv. Ezio Bonanni e l’ONA hanno pubblicato “il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed.2022” che costituisce un vero e proprio atto di accusa contro tutte le forme di ritardo nelle bonifiche e nella ricerca scientifica e nella tutela delle vittime dell’amianto.

Questa pubblicazione costituisce il vero e proprio dossier della presenza di amianto in Italia: 2.292 scuole e non meno di 250 ospedali, centinaia di palestre, etc. Le stesse unità navali della Marina Militare Italiana, costruite prima del 1992, perfino l’Incrociatore Vittorio Veneto erano e sono imbottite di amianto.

Per segnalare la presenza di aree a rischio l’ONA ha istituito l’App Amianto.

La prevenzione primaria: evitare l’esposizione

La tutela della salute presuppone di evitare l’esposizione a tutti i cancerogeni e alle altre sostanze nocive. L’organismo umano è formidabile nel preservare la salute da qualsiasi insulto esterno. Le esposizioni alle sostanze cancerogene, se limitate, sono fronteggiate con gli enzimi riparatori e con il sistema immunitario.

In questo tiro alla fune, se si supera il limite, il processo infiammatorio degenera in quello cancerogeno.

Per molte, troppe volte, abbiamo assistito ad un compromesso tra profitto e salute e formule compromissorie. Questo modo di fare, con l’applicazione delle soglie, ha determinato dei gravi guasti.

In caso di mesotelioma, anche poche fibre di amianto, possono determinare l’insorgenza di questa neoplasia, che è mortale nella stragrande maggioranza dei casi.

Pur essendo una patologia dose dipendente, il mesotelioma non ha un limite di soglia al di sotto della quale il rischio si annulla, e tutte le esposizioni a questo minerale fibroso sono dannose per la salute.

Per questi motivi, l’ONA ribadisce che l’unico strumento di tutela della salute è quello di evitare le esposizioni, anche quelle minime. Lo strumento giuridico di tutela della salute è, quindi, preventivo.

È necessaria la prevenzione primaria. Gli strumenti giuridici debbono essere, quindi, elaborati in chiave preventiva e dissuasiva delle condotte dannose e pericolose per la salute. L’azione legale deve essere intrapresa già prima dell’esposizione, per evitarla.

In caso di situazioni pericolose, nei luoghi di vita e di lavoro, occorre azionare tutte le tutele di cui alla L. 257/92, piuttosto che del Dlgs. 81/2008, per ottenere la bonifica e messa in sicurezza dei siti.

Cosa dice il Consensus Report di Helsinki?

Per prevenzione primaria si intende l’evitare qualsiasi tipo di esposizione amianto, così da prevenire i conseguenti danni da amianto e quindi il mesotelioma.

Infatti, lo stesso Consensus Report di Helsinki, nella sua revisione del 2014, ha stabilito che il mesotelioma e le altre patologie asbesto correlate possono essere debellate solo evitando l’esposizione ad amianto: è necessario bloccare la produzione e bonificare i siti contaminati, rimuovendo l’amianto.

Perciò, è contestato il concetto di soglia o di limite di soglia e si sostiene la necessità della bonifica amianto e messa in sicurezza dei siti ancora oggi contaminati, nonostante la messa al bando del cancerogeno entrata in vigore nel 1992.

Per evitare tutte le forme di esposizione ad amianto, che è sinonimo di asbesto ed indica quei minerali di amianto capaci di indurre il mesotelioma pleurico, del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo.

Si conferma che lo strumento  di tutela della salute rispetto al rischio di mesotelioma è quello di evitare le esposizioni ad amianto.

Diagnosi precoce mesotelioma: maggiori aspettative di vita

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (I numeri del cancro in Italia 2016), ha sostenuto che la sopravvivenza dei pazienti di mesotelioma è circa del 10% a 10 anni. Questa probabilità aumenta al 12% negli uomini e al 17% per le donne se vi è una diagnosi allo stadio iniziale.

La diagnosi precoce è fondamentale per l’efficacia dei risultati del trattamento medico. Tutte le neoplasie, comprese quelle mesoteliali, se identificate nelle fasi precoci e senza interessamento dei linfonodi, hanno fatto registrare un tasso di guarigione dal 75 al 100% dei casi. Nel caso di diagnosi è importante seguire una dieta e nutrizione sana.

amianto e uranio convegno

Un riscontro sui dati di sopravvivenza del mesotelioma è dato dal Prof. Marcello Migliore di chirurgia toracica, che è intevenuto durante il convegno del 23.11.2023 “Amianto e Uranio, in guerra e in pace: ricchezza e povertà dall’energia alla salute”.

Pubblicazioni internazionali in materia di mesotelioma

In sede internazionale queste conclusioni trovano conferma: secondo l’Office for National Statistic britannico (Cancer Survival in England: patients diagnosed between 2010 and 2014 and follone up to 2015), per la malattia localizzata il 35% dei pazienti sopravvivono oltre un anno dalla diagnosi e il 5% oltre cinque anni. In caso di mesotelioma pleurico non localizzato il 15% dei pazienti sopravvive almeno un anno e solo nell’1% dei pazienti la sopravvivenza raggiunge cinque anni.

L’American Cancer Society riporta i seguenti valori medi di sopravvivenza (calcolati sulla base di casistiche internazionali comprendenti pazienti affetti da mesotelioma trattati chirurgicamente nel periodo 1995-2009), distinti in base allo stadio, con una sopravvivenza media di 21 mesi se il mesotelioma è al primo stadio ed una sopravvivenza media pari a 12 mesi se il tumore è al IV stadio.

I dati statunitensi sono stati superati dai più recenti pattern riportati in Letteratura. Nelle diverse pubblicazioni (Weiquan Zhang, Xinshu Wu et al. Advances in the diagnosis, treatment and prognosis of malignant pleural mesothelioma. Ann Transl Med. 2015 Aug; 3(13): 182), si registra un aumento di sopravvivenza in proporzione alla precocità della diagnosi.

Nello studio di J. Faig (J. Faig, S. Howard, et al. Changing Pattern in Malignant Mesothelioma Survival, Transl Oncol 2015), sono analizzati 380 casi di mesotelioma, diagnosticati dal 1992 al 2012, la percentuale di sopravvivenza a 1, 3, 5 e 10 anni era pari rispettivamente al 73,1%, 22,9%, 12% e 4,7%.

Pubblicazioni ancora più recenti indicano percentuali del 15% per una sopravvivenza a 5 anni (Brit J Ind Med 1960; 17: 260-271. WAGNER J.C., Epidemiology of diffuse mesothelial tumors: Evidence of an association from studies in South Africa and the United Kingdom, Ann NY Acad Sci 1965; 132: 575-578).

Sconfiggere il mesotelioma con la bonifica e con la ricerca

Le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni (USA 2011), sono coerenti con le risultanze della letteratura scientifica. Le soglie, tra cui quella delle 100 ff/ll nella media delle 8h lavorative, originariamente contemplate negli artt. 24 e 31 del Dlgs 277/91, e nell’art. 254 del Dlgs 81/2008, sono prive di valore scientifico.

Infatti, l’art. 254 del Dlgs 81/2008, nell’epigrafe valore limite” indica che “il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite”. 

In questi casi, oltre alle misure cautelari, debbono essere istituite iniziative di sorveglianza sanitaria, ovvero dei controlli periodici, per verificare se dalla fase infiammatoria, si passi a quella displasica e di induzione neoplastica. L’esordio clinico del mesotelioma rende meno efficace l’intervento sanitario, già di per se molto complicato.

Consensus di Helsinki: prevenzione primaria unica soluzione

Nel 2014, il Consenso dei medici del lavoro riuniti ad Helsinki  nell’aggiornamento/revisione dei criteri di Helsinki già dettati nel 1997, ha chiarito che non esiste una soglia di sicurezza e che l’unico sistema per evitare il rischio, è di evitare l’esposizione.

Il testo cita: “The Consensus Report Asbestos, Asbestosis, and Cancer: Helsinki Criteria update 2014 (6) summarizes up-to-date information on methods for the management and elimination of asbestos-related diseases. We recommend using the updates in programs and practices for the detection, diagnosis and attribution of asbestos-related diseases”.

Si traduce: “La prevenzione primaria è l’unica via effettiva per eliminare le patologie asbesto-correlate. Noi confermiamo il nostro sostegno per l’eliminazione globale dell’estrazione, della lavorazione, della manifattura, dell’inclusione in qualunque materiale o prodotto, uso e commercio, così come la circolazione di tutti i tipi di amianto esistenti.

Noi richiediamo un’azione internazionale per l’implementazione del divieto globale. L’informazione sulla disponibilità e fattibilità di materiali sicuri come sostituti dell’asbesto dovrebbe essere accessibile per tutti all’occorrenza”.

Assistenza medica: diagnosi, terapia e cura del mesotelioma

L’ONA fornisce il servizio di assistenza medica per coloro che sono stati esposti ad amianto e sono a rischio di mesotelioma. Le vittime dell’esposizione ai minerali di asbesto debbono essere sottoposte a continui controlli sanitari.

Sorveglianza sanitaria: prevenzione secondaria

Coloro che sono stati esposti ad amianto debbono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

In caso di esposizione ad amianto, è necessaria l’anamnesi lavorativa e la visita di medicina del lavoro. Tra i centri specializzati nella medicina del lavoro vi è quello di Siena. L’unità operativa di medicina del lavoro dell’Università di Siena è guidata dal Prof. Pietro Sartorelli, che fa parte del comitato tecnico-scientifico nazionale dell’ONA.

Placche ed ispessimenti pleurici: esordio e rischio cancro

Il mesotelioma della pleura è preceduto dall’infiammazione, e da placche ed ispessimenti pleurici. Queste manifestazioni (patologie fibrotiche asbesto-correlate) sono contenute nella lista I dell’INAIL e, quindi, indennizzate come malattie professionali asbesto-correlate.

In questo caso, la tutela legale inizia già con la manifestazione infiammatoria, provocata dalle fibre di amianto ed è molto importante. In molti casi, l’INAIL riconosce un grado invalidante inferiore al 6%, senza indennizzo del danno biologico.

Tuttavia, questo riconoscimento è fondamentale per ottenere l’accredito delle maggiorazioni amianto ex art. 13, co. 7, L. 257/92, utile ai fini del prepensionamento. Nel caso in cui le maggiorazioni del periodo di esposizione con il coefficiente 1,5, che aumentano del 50% il periodo contributivo, ai fini di anticipare la maturazione del diritto a pensione non sono sufficienti, si può accedere immediatamente alla pensione (pensione inabilità amianto).

Questo strumento di tutela è fondamentale

Infatti, non solo in questo modo si ottiene il diritto a pensione, ma, soprattutto, si evita di essere ancora esposti ad amianto, e ciò è importante poiché, anche il mesotelioma è patologia asbesto-correlata dose dipendente e, quindi, più sono elevate le esposizioni e maggiori sono i rischi.

Inoltre, con tale riconoscimento, si dimostrano le condizioni di rischio, e, quindi, si impone un programma di sorveglianza sanitaria, con diversi protocolli. Il livello di guardia del controllo sanitario periodico, si innalza proprio in forza di questa diagnosi.

L’importanza della sorveglianza sanitaria secondo l’ONA

Per coloro che sono stati già esposti, l’unico strumento di tutela è quindi il controllo sanitario. La diagnosi precoce di mesotelioma permette cure tempestive e maggiori chance di sopravvivenza, ancorché sempre limitate, poiché il mesotelioma è un cancro aggressivo.

La diagnosi e le terapie del mesotelioma, in pazienti ancora al primo stadio, permettono di verificare anche l’efficacia di nuovi strumenti terapeutici, che combinano la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia.

L’ONA, anche grazie alla consulenza del Prof. Pietro Sartorelli, ha elaborato un programma di sorveglianza sanitaria per la diagnosi precoce del mesotelioma. Infatti, non c’è un programma unitario tra le diverse regioni e sono state, quindi, emanate le linee guida del Ministero.

In caso di mesotelioma, le vittime sono asintomatiche. L’emersione dei sintomi identifica, già, una neoplasia allo stadio avanzato. Il mesotelioma pleurico presenta determinati sintomi. I sintomi sono diversi  a seconda del tipo. Nel mesotelioma pleurico, la forma più frequente, sono presenti: affanno dovuto al versamento  pleurico, tosse e dolore toracico, deglutizione difficile, gonfiore del collo e del viso, cui si associano stato generale di malessere e perdita di peso.

Quelli del mesotelioma peritoneale non sono specifici e comprendono: perdita di peso, cachessia, gonfiore e dolore addominale a causa dell’ascite, ostruzione intestinale, anomalie della coagulazione del sangue, anemia e febbre. Se il tumore si estende oltre il mesotelio anche ad altri organi, i sintomi dipendono dal livello di coinvolgimento dell’organo compromesso.

Il programma di sorveglianza sanitaria ONA

Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni è necessario costituire un programma generalizzato di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all’asbesto. Il tutto al fine di informarli circa il rischio di esposizione ad asbesto ed informare tutti i loro famigliari dei rischi per la salute legati all’esposizione domestica (fibre di asbesto presenti negli abiti da lavoro).

Necessaria anche l’anamnesi lavorativa per la valutazione dell’entità dell’esposizione, eventualmente con l’utilizzo dei valori della banca dati Amyant, per fornire informazioni circa la diagnosi, le terapie e le prospettive medico legali.

Questo vale sia per i benefici contributivi, sia per l’indennizzo INAIL, oppure il riconoscimento della causa di servizio in caso di danni alla salute (ad esempio, l’insorgenza del mesotelioma). Sarebbe il caso anche di fornire un counselling circa l’abbandono dell’abitudine tabagica e altri stili di vita pericolosi per la salute.

Le considerazioni di Emilio Sartorelli

Secondo Emilio Sartorelli, Manuale di medicina del lavoro, Piccin-Nuova Libraria, 1998:

particolare importanza…, oltre ad un’accurata anamnesi lavorativa e ad uno studio approfondito dei luoghi di lavoro e delle mansioni eseguite, anche la identificazione delle fibre presenti nei materiali utilizzati durante le varie lavorazioni, nelle polveri sedimentate e soprattutto nei liquidi di lavaggio bronco-alveolare; infatti l’identificazione della natura mineralogica delle fibre di asbesto è determinante perchè, come è noto, l’azione patogena è maggiore per gli asbesti di anfibolo rispetto all’asbesto di serpentino (crisotilo)”.

Qualificazione e quantificazione esposizione: studio del BAL

Per qualificare e quantificare l’esposizione personale, è decisivo lo studio del BAL, attraverso il quale si possono ricavare dati scientificamente apprezzabili, sui quali modulare il programma di sorveglianza sanitaria, e come prova documentale per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive e il riconoscimento di eventuali patologie asbesto-correlate che dovessero insorgere:

Il risultato derivante dallo studio mediante microscopia ottica del BAL è sicuramente un indicatore dell’esposizione passata ad asbesto, in quanto documenta la presenza o meno dei corpuscoli di asbesto; tale presenza fa sicuramente da discriminante tra la popolazione esposta e quella non esposta, anche se è noto che possono essere rilevati corpuscoli dell’asbesto nell’escreato e nel BAL di soggetti non esposti abitanti in aree urbane, ma anche in zone rurali.

Tuttavia, mentre si possono osservare corpuscoli dell’asbesto occasionali (concentrazioni < 1 per ml) anche in non esposti, la presenza di corpi dell’asbesto in concentrazioni superiori a 1 per ml dimostra una forte correlazione con il carico polmonare di fibre e quindi anche un’esposizione professionale significativa.

Studio BAL: l’importanza della microscopia ottica

I corpuscoli dell’asbesto rappresentano una reazione dell’organismo alle fibre di asbesto penetrate nei tessuto polmonare e possono essere osservati nei preparati istologici in sede interstiziale od endoalveolare donde possono essere espulsi con l’escreato. Essi sono costituiti da una fibra di asbesto della lunghezza di 15-100 micron avvolta da un mantello proteico ricco di ferro, con meccanismo di formazione extracellulare per quelli originati dalle fibre lunghe ed intracellulare (nei macrofagi) per quelli originati dalle fibre corte che possono essere interamente fagocitate.

Quindi l’analisi del lavaggio broncoalveolare eseguita mediante microscopia ottica a contrasto di fase per la determinazione della concentrazione dei corpuscoli di asbesto è importante perché fornisce un’indicazione dell’entità della passata esposizione; tuttavia tale tecnica analitica non consente di individuare la natura mineralogica né delle fibre nude, né del “core” dei corpuscoli di asbesto parzialmente ricoperti da ferro-proteine; pertanto, per utilizzare al massimo le informazioni che ci possono derivare dal lavaggio broncoalveolare al fine di confermare l’esposizione occupazionale ad asbesto è necessario eseguire un’analisi delle fibre nel BAL mediante microscopia elettronica a scansione o a trasmissione con sonda per la microanalisi dei raggi X in dispersione di energia.

Tale tecnica analitica consente inoltre di rilevare (a causa del maggior potere risolutivo) anche le fibre ultrasottili che con la microscopia ottica risultano non visibili”.

Su questa base, e dopo la visita di medicina del lavoro, e di alcuni esami strumentali come la TAC torace ed addome, è possibile verificare lo stato di salute del paziente e stabilire, in caso di assenza di diagnosi di mesotelioma, quale siano i successivi step della sorveglianza sanitaria.

Il percorso legale successivo alla diagnosi di mesotelioma

La diagnosi di mesotelioma deve essere sempre segnalata ai registri mesoteliomi dal medico che la effettua. Inoltre i mesoteliomi maligni debbono essere segnalati alle ASL (Servizi di Prevenzione o Servizi di Prevenzione sul luogo di lavoro).

I pazienti ed i loro familiari devono essere informati sul loro diritto di chiedere il riconoscimento e l’indennizzo all’INAIL, siano essi ad origine professionale o dovuti ad esposizione fuori dal luogo di lavoro. Anche per questi ultimi, infatti, è previsto un indennizzo.

II rapporto sui mesoteliomi dell’ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha pubblicato il II Rapporto Mesoteliomi ONA ApS. In questa pubblicazione sono accuratamente riportati i dati e le statistiche relative al mesotelioma in Italia.

In più, il VII Rapporto ReNaM conferma che il trend del numero dei casi di mesotelioma è in continuo aumento.

ONA e la sua piattaforma: ONA Repac

La piattaforma ONA REPAC è uno strumento ideato per segnalare i casi di patologie asbesto correlate e quindi aggiornare costantemente sia i dati epidemiologici, che la mappatura della presenza dell’asbesto nei luoghi di vita e di lavoro.

A cosa serve segnalare i casi di malattie malattie amianto correlate? Segnalare i casi di patologie asbesto correlate permette l’integrazione e l’aggiornamento delle tabelle INAIL malattie professionali.

Pubblicazioni dell’Avv. Ezio Bonanni

L’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, è l’autore di diverse pubblicazioni in materia di amianto e di mesotelioma.

Come Curare il Mesotelioma

Fino ad oggi gli sforzi dell’ONA hanno permesso di ottenere significativi risultati della cura del mesotelioma, e per la tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari.

Tra le più significative pubblicazioni c’è anche quella riportata da Pubmed: What can independent research for mesothelioma achieve to treat this orphan disease?.

L’avv. Ezio Bonanni ha messo a disposizione “Come curare e sconfiggere il mesotelioma ed ottenere le tutele previdenziali ed il risarcimento danni“.

Uno strumento esplicativo e divulgativo sulla prevenzione, terapia e cura del mesotelioma e la tutela legale delle vittime e dei familiari. Grazie alla disponibilità dell’Avv. Ezio Bonanni, questa pubblicazione sul mesotelioma, fondamentale anche per la cura mesotelioma e per ottenere maggiori aspettative di vita mesotelioma, è a tua disposizione gratuitamente e si può consultare cliccando sulla copertina.

I diritti delle vittime di mesotelioma

In caso di insorgenza di mesotelioma, sia esso di origine ambientale o di origine lavorativa, le vittime hanno diritto ad una serie di prestazioni sanitarie ed economiche. È importante però dimostrare il nesso causale.

Mesotelioma per esposizione ambientale

Coloro che contraggono mesotelioma per esposizione ambientale, hanno diritto ad accedere alla prestazione una tantum dall’INAIL.

Se il lavoratore è affetto da mesotelioma, la vittima ha diritto all’indennizzo INAIL.

Nel caso di decesso, i familiari del lavoratore venuto a mancare per mesotelioma, hanno diritto a tutta una serie di prestazioni (rendita di reversibilità).

L’ONA assiste tutti coloro che hanno contratto mesotelioma per esposizione ambientale. In caso di decesso, questo diritto può essere esercitato dai familiari. Occorre inoltrare la domanda all’INAIL ed ottenere l’erogazione della prestazione.

Mesotelioma: come ottenere l’indennizzo INAIL

Il pool di legali dell’ONA assistono gratuitamente tutti coloro che sono vittime di mesotelioma. Il primo step è quello di ottenere il riconoscimento INAIL della malattia professionale e le relative prestazioni.

In caso di decesso, il coniuge, i figli, oppure gli altri superstiti, hanno diritto alle prestazioni INAIL. L’ONA guida gli aventi diritto al riconoscimento delle prestazioni INAIL: 

  • Denuncia malattia professionale: certificazione indispensabile per avviare la procedura di riconoscimento dell’origine professionale per il risarcimento INAIL, rendita diretta / in reversibilità per il coniuge e i figli;
  • Accertamento del danno biologico permanente: per ottenere il riconoscimento dell’origine professionale del cancro del mesotelio e quantificare il grado invalidante, utile nell’eventuale giudizio per il risarcimento danni a carico del datore di lavoro e altri responsabili;
  • Revisione danno permanente: sia l’INAIL che la vittima possono chiedere di riesaminare la quantificazione del danno biologico in caso di aggravamento;
  • Ricorso amministrativo e giudiziario: in caso di mancato riconoscimento della rendita o di riconoscimento grado invalidante inferiore, la vittima ha il diritto a ricorrere in via amministrativa per far fissare la visita collegiale INAIL;
  • Prestazioni INAIL / Risarcimento INAIL: la vittima ha diritto all’indennizzo del danno biologico e al risarcimento dei danni da diminuite capacità di lavoro con una rendita mensile.

L’entità della rendita mensile / risarcimento INAIL tiene conto della retribuzione e del grado invalidante (pari almeno al 16%). In caso di grado invalidante tra il 6% e il 15% è dovuto il solo indennizzo del danno biologico.

Rendita di reversibilità al coniuge e agli orfani

In caso di decesso del lavoratore per malattia professionale, il risarcimento INAIL o rendita INAIL viene liquidata al coniuge superstite nella misura del 50% della prestazione spettante alla vittima (rendita di reversibilità).

I figli minorenni e fino a 26 anni se proseguono gli studi, hanno diritto alla reversibilità nella misura del 20%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% della prestazione previdenziale, originariamente spettante al deceduto.

In caso di decesso, sia se il lavoratore fosse titolare o meno, il coniuge e i figli hanno diritto alla rendita INAIL di reversibilità. Gli importi non devono essere calcolati nella determinazione degli importi dovuti quale risarcimento del danno iure proprio (Cass., sez. lav., n. 30857/2017).

Oltre al risarcimento malattia professionale amianto, i congiunti hanno diritto alla liquidazione delle somme risarcitorie dovute alla vittima primaria (risarcimento danni differenziali e complementari) e al danno iure proprio direttamente subito direttamente per la perdita del loro congiunto defunto per mesotelioma.

Il risarcimento INAIL o rendita INAIL viene liquidata al coniuge superstite nella misura del 50% della prestazione spettante alla vittima (rendita di reversibilità) e ai figli nella misura del 20% per ognuno, a condizione che non superi l’iniziale 100%. 

Prescrizione delle rendite dell’INAIL

Le prestazioni INAIL hanno un termine di prescrizione di 3 anni, che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), in linea di massima, dalla emissione del primo certificato di malattia professionale.

In caso di decesso, se la rendita/pensione INAIL è stata già costituita, il coniuge sopravvissuto ha un termine di 90 giorni nel caso di comunicazione INAIL, oppure, nel caso in cui la rendita non sia stata costituita, ovvero in caso di assenza di comunicazione INAIL, il termine di prescrizione rendita INAIL rimane di 3 anni, cui deve essere aggiunto il termine del procedimento amministrativo (150 giorni).

Le prestazioni del Fondo Vittime Amianto

Il Fondo vittime amianto è la prestazione aggiuntiva alla rendita INAIL, destinata a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia asbesto correlata, tra cui il mesotelioma.

Con l’art. 1, commi 241-246 L. 244/2007, è stato stabilito che le vittime di mesotelioma e delle altre malattie asbesto correlate avessero il diritto alla prestazione aggiuntiva pari al 20% della rendita INAIL.

Il decreto interministeriale del 18/12/2018, che ha approvato la determina del presidente n. 381/2018, ha fissato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva al 20%. Questa determinazione è stata confermata con ulteriore atto del presidente INAIL n. 12 del 2 dicembre 2019.

Il Decreto ministeriale 29 gennaio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha confermato che le prestazioni del Fondo Vittime Amianto da aggiungere alla rendita INAIL per l’anno 2019 saranno pari al 20% della rendita INAIL percepita.

Le prestazioni del Fondo Vittime Amianto sono degli indennizzi amianto danni subiti dal lavoratore ammalato o deceduto e dai suoi familiari e stretti congiunti. Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi famigliari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.).

Queste prestazioni sono erogate per tutte le vittime di mesotelioma e delle malattie professionali amianto correlate. Sono destinate anche a tutti coloro che hanno contratto un mesotelioma a causa di un’esposizione ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari).

Fondo Vittime Amianto: aggiornamenti 2021

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss ha stabilito, riguardo il Fondo Vittime amianto, che la prestazione erogata dall’INAIL dovrà essere del 15% della rendita in godimento e sarà corrisposta mensilmente.

Inoltre la Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021 prevede che le vittime di mesotelioma per esposizione ambientale avranno diritto a una prestazione una tantum di 10.000 euro. L’istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

Prepensionamento dovuto a mesotelioma

La vittima di mesotelioma ha diritto ai benefici contributivi con rivalutazione del periodo di esposizione amianto con il coefficiente 1,5. Il coefficiente 1,5 è utile sia per il prepensionamento, sia per la rivalutazione dell’entità delle prestazioni in godimento.

Il prepensionamento è una misura per collocare in pensione il lavoratore esposto ad asbesto e quindi per evitare che lo stesso sia sottoposto ad ulteriori esposizioni.

Nel caso in cui, pur con l’attribuzione delle maggiorazioni contributive ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, il lavoratore non abbia conseguito il diritto a pensione, potrà chiedere la pensione di inabilità amianto con l’art. 1, comma 250 L. 232/2016.

Fino al 15.06.2005, tutti i lavoratori che per via delle caratteristiche del loro lavoro avevano subito un’esposizione superiore alle 100 ff/ll durante le otto ore lavorative, avevano la possibilità di inoltrare richiesta presso l’INAIL per l’ottenimento del certificato ai sensi dell’art. 13 co. 8 L. 257/92.

Domanda di prepensionamento benefici amianto

Tale certificazione una volta rilasciato indicava i periodi lavorativi caratterizzati da esposizione ad amianto, e nel caso di esposizione per un periodo di dieci anni ogni beneficiario con apposita domanda che veniva inoltrata presso l’INPS, aveva la possibilità di ottenere i benefici contributivi amianto, ossia delle maggiorazioni contributive che permettevano il prepensionamento per la semplice esposizione all’asbesto.

Dopo il 15.06.2005, la procedura per l’ottenimento dei benefici contributivi amianto è cambiata, perché ci sono tutta una serie di ostacoli che hanno complicato la vita dei lavoratori esposti ad amianto, che hanno già subito un danno alla salute.

Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, IV Sez. pen., sent. n. 45935/2019, la sola e semplice esposizione costituisce già un danno. Infatti, le fibre di amianto attivano l’infiammazione, che è alla base del fenomeno displasico da cui ha origine il mesotelioma, in particolare quello della pleura.

In più, con questa evidenza, è stata introdotta la regola della prescrizione decennale del diritto al beneficio amianto, che si somma alla riduzione con il coefficiente 1,25, solo ai fini dell’entità della prestazione.

Domanda INPS maggiorazione previdenziale amianto mesotelioma

Con il danno biologico, anche per le placche pleuriche, ovvero per gli ispessimenti pleurici, oltre che per le altre malattie asbesto-correlate, si ottiene il diritto alle rivalutazioni contributive con l’art. 13, co. 7, L. 257/92. Con una domanda amministrativa all’INPS, si ottiene la ricostituzione della posizione contributiva, e, quindi, il prepensionamento, oppure la riliquidazione della pensione.

Per i lavoratori vittime di mesotelioma che sono già in pensione, sussiste il diritto alla ricostituzione della posizione contributiva e alla riliquidazione della prestazione pensionistica con adeguamento dei ratei, maggiorati in base al maggior valore della contribuzione e alla liquidazione delle differenze sui ratei già maturati ed erogati.

Ricorso giudiziario rivalutazione pensionistica

Ove l’INPS dovesse respingere la domanda amministrativa di accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto (cui è equiparato il silenzio rigetto), pure in presenza di riconoscimento INAIL di malattia professionale asbesto-correlata, è necessario proporre ricorso amministrativo al comitato provinciale INPS.

In caso di rigetto anche del ricorso amministrativo, la vittima di mesotelioma, ovvero i superstiti titolari del diritto a pensione di reversibilità, possono agire in giudizio, con ricorso da depositare al Giudice del lavoro competente territorialmente (ricorso all’autorità giudiziaria, ex art. 442 c.p.c.).

In questo modo, le vittime di mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma pericardico e mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, possono far valere nei confronti dell’INPS il diritto all’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, con il coefficiente 1,5, con condanna dell’INPS, e godere del prepensionamento, ovvero dell’aumento della pensione.

Queste maggiorazioni contributive sono un risarcimento solo parziale dei pregiudizi alla salute causati dalle fibre di asbesto per i lavoratori esposti e/o per quelli vittima di mesotelioma. Le fibre di amianto sono cancerogene e permangono nell’organismo, generando un fenomeno infiammatorio che rappresenta la prima fase del meccanismo displasico che dà origine al mesotelioma, come confermato da: Cass., IV Sez. pen., n. 45935/2019.

Quando parliamo di processi infiammatori, si fa riferimento ad alcune malattie asbesto correlate molto comuni tra i lavori, come asbestosi, placche pleuriche ed ispessimenti pleurici.

Per ottenere la tutela legale, con l’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13, co. 7, L. 257/92, si può chiedere l’assistenza legale dell’ONA.

Pensione di inabilità a causa dell’amianto

L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 (legge amianto), ha garantito il diritto alla pensione di inabilità per quei lavoratori che hanno contratto mesotelioma, al pari di altre patologie asbesto correlate.

Infatti, Il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito successivamente con modificazioni in Legge 58/2019), ha introdotto l’art. 41-bis, il quale ha aggiunto i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016. Questa normativa è stata inserita nell’ordinamento anche grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni e dell’ONA che hanno trovato onorevole sostegno nell’On.le Boccuzzi.

Queste norme sulla pensione di inabilità amianto permettono l’immediato pensionamento per quei lavoratori che pur con l’accredito delle maggiorazioni amianto pari all’1,5 del periodo di esposizione e quindi con una maggiorazione del periodo pari al 50%, non raggiungono i requisiti pensionistici.

Questi lavoratori che sono sprovvisti dei requisiti per il pensionamento vittime di mesotelioma, al pari delle altre patologie asbesto correlate di origine professionale, hanno diritto ad essere immediatamente collocate in pensione.

Procedura pensionamento immediato: pensione invalidità amianto

L’ONA assiste le vittime di mesotelioma per l’accredito dei benefici con il coefficiente 1,5. Nel caso in cui, dopo l’accredito delle maggiorazioni contributive amianto, la vittime di mesotelioma non ha ancora maturato il diritto a pensione, perché di giovane età, ovvero per insufficienza della contribuzione, si può procedere con la richiesta con l’art. 1, commi 250bis e 250ter della L. 232/2016.

Solo nel caso in cui i benefici amianto dell’art. 13, co. 7, L. 257/92, non siano sufficienti ad ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive, si può procedere con questo tipo di richiesta all’INPS. Sulla base delle norme di attuazione, l’INPS ritiene che la pensione di invalidità amianto non sia cumulabile con la rendita INAIL.

Ciò pone un grosso problema, poiché per i casi di mesotelioma il danno è elevato e in molti casi le aspettative di vita limitate. Con tale prestazione INPS, di fatto si rinuncia a quella INAIL. In caso di decesso della vittima di mesotelioma, i superstiti hanno, comunque, diritto alla prestazione INPS di reversibilità e, in questo caso, hanno diritto anche alla rendita di reversibilità INAIL.

Circolare INPS pensione inabilità amianto (n. 34/09.03.2020)

L’INPS, anche sulla base di recenti modifiche legislative, che hanno esteso il diritto a pensionamento di inabilità, anche a tutti coloro che sono affetti da altre patologie asbesto-correlate, mentre originariamente solo in caso di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi, si aveva diritto al pensionamento immediato, ha dettato nuove norme.

Per poter accedere al pensionamento immediato con la pensione di inabilità amianto, occorre depositare la domanda amministrativa all’INPS entro termini perentori. La Circolare INPS numero 34 del 09-03-2020 detta le norme per il percorso legale per conseguire il diritto a pensionamento per la vittima di mesotelioma e di altre patologie asbesto-correlate.

Occorre ottenere il riconoscimento da parte dell’INAIL o di altro ente deputato dell’origine professionale della malattia e poi depositare la domanda all’INPS.

Nel caso di superamento del termine per la domanda, stabilito il 31 marzo di ogni anno, si ha diritto a depositare la domanda che sarà esaminata per l’anno successivo. Il termine per quest’anno è il 31 marzo 2022. Se non si rispettasse questo termine la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. La pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL.

Causa di servizio e status di vittima del dovere

Per i dipendenti pubblici non assicurati INAIL, non compresi nelle disposizioni di cui all’art. 6, L. 201/2011, trova applicazione il meccanismo di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

Parliamo, quindi, di Forze Armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Comparto Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, per i quali rimane in vigore la precedente normativa. Nel caso in cui il mesotelioma sia la conseguenza di esposizione ad amianto, le vittime hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ovvero equiparato a vittima del dovere per l’ottenimento delle relative prestazioni previdenziali.

In caso di decesso della vittima, è possibile ottenere il riconoscimento di vedovo/a e orfani di Vittima del Dovere con i relativi diritti e benefici e prestazioni previdenziali e assistenziali:

  • speciale elargizione (€200.000,00);
  • assegno vitalizio (€500 mensili);
  • assegno vitalizio (€1.033,00 mensili).

Queste prestazioni costituiscono solo degli indennizzi. Le vittime di mesotelioma hanno diritto anche all’integrale risarcimento di tutti i danni.

Mesotelioma: i danni del lavoratore ammalato

Il lavoratore malato (o gli eredi di quello deceduto) ha diritto al totale risarcimento mesotelioma di tutti i danni.

Ci sono i danni non patrimoniali:

  • biologico (lesione all’integrità psicofisica mesotelioma);
  • morale (sofferenza fisica e interiore);
  • esistenziale (per il peggioramento qualità della vita).

A questi si aggiungono i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante).

Il mesotelioma provoca innanzitutto dei danni alla salute (danno biologico mesotelioma), che hanno delle ricadute, per l’imponenza della sintomatologia, e per il suo esito infausto. Il paziente e i suoi familiari subiscono lo shock della diagnosi e della prognosi infausta e poi del decesso. Al mesotelioma si accompagna anche un rilevante danno patrimoniale, sia della vittima primaria che dei suoi familiari.

Risarcimento danni differenziali e complementari

Gli indennizzi INAIL sono prestazioni previdenziali erogate alla vittima di infortunio e di malattia professionale. In caso di decesso, gli indennizzi INAIL sono erogati ai familiari. La finalità delle prestazioni INAIL, è quella di assicurare il mantenimento della condizione reddituale per coloro che sono vittime di malattie professionali, tra i quali il mesotelioma. 

Il mesotelioma è inserito nella lista I dell’INAIL per l’agente eziologico amianto, che ne costituisce la causa di insorgenza.

Le prestazioni INAIL  costituiscono indennizzo del danno patrimoniale per diminuire capacità di lavoro e del danno biologico della vittima diretta (indennizzo amianto tabelle inail danno biologico).

Sia il lavoratore ammalato, ed eventualmente deceduto, sia i suoi familiari possono quindi chiedere il risarcimento integrale di tutti i danni, con la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di imputati di omicidio colposo, e con un ricorso al Giudice del lavoro, per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le somme loro dovute, quale integrale ristoro dei danni.

La quantificazione dei danni del mesotelioma

La quantificazione dei danni subiti dal lavoratore vittima di mesotelioma, malattia professionale, deve essere personalizzata. Ciò è possibile con la liquidazione del differenziale del danno patrimoniale e del danno biologico, e il risarcimento danni morali ed esistenziali.

Questi ultimi non sono coperti dall’assicurazione INAIL. Per questi motivi, il lavoratore vittima di mesotelioma, ha diritto a vedersi liquidato l’ulteriore importo che gli è dovuto quale integrale risarcimento dei danni e quindi del differenziale, quantitativo e qualitativo.

Il tutto deve essere calcolato nel rispetto dell’omogeneità e comparabilità dei titoli risarcitori (Cass., sez. Lav., sent. n. 777 del 2005) (risarcimento danno morale quantificazione).

La tutela giuridica della vittima di mesotelioma

Le somme maturate e dovute al lavoratore ammalato di tumore alle sierose, in caso di morte, debbono essere liquidate agli eredi (mesotelioma risarcimento danni eredi). Sono eredi legittimi del lavoratore deceduto per mesotelioma, il coniuge e i figli. In assenza, lo sono gli ascendenti (genitori e nonni) e i germani (fratelli).

Il lavoratore vittima di tumore del mesotelio ha diritto al risarcimento dei danni cosiddetti differenziali. Equivalgono alla differenza tra l’indennizzo INAIL del danno patrimoniale e del danno biologico e il dovuto, cioè differenziale quantitativo e i danni complementari amianto, tra i quali i danni morali e quelli esistenziali, non coperti dall’assicurazione INAIL.

Sia il lavoratore ammalato, ed eventualmente deceduto, sia i suoi familiari possono quindi chiedere il risarcimento integrale di tutti i danni.

L’azione civile in un processo penale

L’azione di risarcimento dei danni, sia quelli iure hereditario, sia quelli iure proprio, può essere promossa con l’esercizio dell’azione civile nel processo penale. Il lavoratore ed eventualmente i suoi eredi, possono costituirsi parte civile.

In questo modo, potranno ottenere, con la condanna degli imputati, il risarcimento di tutti i danni. In sede di costituzione di parte civile, si potrà chiedere la citazione del datore di lavoro quale responsabile civile, per i danni da reato, e chiederne, quindi, la condanna in solido con gli imputati, al risarcimento di tutti i danni.

Ricorso al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni

Il lavoratore vittima di mesotelioma, ovvero di altra patologia asbesto-correlata, ed in ogni caso, tutti coloro che hanno subito infermità, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli differenziali e complementari.

Gli indennizzi INAIL possono, al più, essere scomputati per poste omogenee, e, quindi, defalcati dalle poste risarcitorie. L’azione in sede civile può essere proposta con un ricorso al giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.).

Il ricorso giudiziario è promosso dal lavoratore vittima di mesotelioma o di altra patologia asbesto-correlata. In caso di decesso, il ricorso al Giudice del lavoro è promosso dagli eredi, legittimi o testamentari.

Gli eredi possono chiedere la liquidazione di quanto la vittima avesse maturato in vita a titolo di danni non patrimoniali e patrimoniali.

Le somme maturate dal lavoratore deceduto, debbono essere, quindi, essere liquidate ai suoi eredi (liquidazione danni iure hereditario) erogate ai suoi eredi, risarcimento danni amianto eredi defunto.

Il lavoratore vittima di tumore del mesotelio ha diritto dunque al risarcimento dei danni cosiddetti differenziali, cioè differenziale quantitativo e qualitativo (danni complementari amianto, tra i quali i danni morali e quelli esistenziali).

I pregiudizi risarcibili e la prova del danno

La prova dei danni subiti e della loro entità è sempre su base presuntiva. La sofferenza fisica e morale del lavoratore malato di mesotelioma, dalla diagnosi alla prognosi, fino alla lucida consapevolezza di dover morire, piuttosto che quella dei famigliari, essendo un modo interiore dell’animo, difficilmente può essere misurata con il parametro economico/patrimoniale.

Queste sofferenze, indicibili, debbono, però, essere tradotte in sede giudiziaria nell’equivalente economico. In molti casi, ci si affida allo psicologo, per il sostegno delle vittime e anche per obiettivare la loro condizione personale e clinica.

Il consulente tecnico d’ufficio, anche sulla base della documentazione medica, oltre che per l’acquisizione di ulteriori elementi, potrà portare all’attenzione ulteriori elementi utili che permettono al giudice di rilevare e quantificare i danni non patrimoniali, nella voce del pregiudizio biologico, esistenziale, ovvero personalizzare l’entità del danno biologico, partendo dal criterio tabellare (Cass. 16471/09; 21728/06 e 1901/2010 ed ex multis).

Il criterio equitativo della quantificazione dei danni

Sulla base di quanto risulta dalla giurisprudenza, il criterio equitativo della quantificazione dei danni tiene conto, e l’importo dovuto dalle vittime, considera:

  • lo sconvolgimento che i fatti lesivi provocano nella vittima primaria e nei familiari;
  • la tipologia ed entità degli stati, temporanei e permanenti, di invalidità riportati dal danneggiato, parametri dai quali già di per sé si può dedurre il livello “minimo presuntivo” di incidenza delle lesioni sul piano della “sfera morale” del danneggiato;
  • dell’età e del sesso della vittima;
  • attività lavorativa o gli hobby svolti dal danneggiato, cui ha dovuto rinunciare a causa della patologia contratta;
  • essere la vittima stata oggetto di un’ingiusta lesione della propria persona e della propria dignità umana;
  • i disagi ed i fastidi patiti in relazione allo svolgimento delle attività quotidiane, modificate a causa dell’insorgere della malattia;
  • la necessità di affrontare operazioni chirurgiche riparatrici, esami invasivi o terapie riabilitative, con i relativi costi e stress;
  • le perdite di tempo e le frustrazioni incorse in visite mediche, sedute riabilitative, accertamenti medico-legali, sessioni con i propri avvocati;
  • essersi trovati costretti ad affrontare un iter stragiudiziale e giudiziale, con tutti i relativi stress.

Il diritto all’integrale risarcimento

I danni subiti dal lavoratore defunto per mesotelioma debbono essere liquidati ai suoi eredi, legittimi o testamentari.

I familiari e coloro che avevano con la vittima un significativo rapporto, hanno subito dei pregiudizi morali e dinamico-relazionali e spesso anche economici ed hanno diritto anche loro all’integrale risarcimento di tutti i danni asbesto, con quantificazione equitativa.

Le fonti normative del diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni (SS.UU. 26972/08), sono costituite prima di tutto  dalle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 II co. della Costituzione e poi dalle norme dei Trattati Internazionali – art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in relazione alla tutela della «integrità morale quale massima espressione della dignità umana», e a tutti i diritti ivi contemplati e a quelli che lo sono nella CEDU e nei protocolli allegati, a pieno titolo norme di diritto comunitario, in base all’art. 6 del Trattato di Lisbona; come confermato dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 2352 del 2010, in quanto rientrante nel catalogo dei diritti della persona umana).

In ultimo, le Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350), pur negando il risarcimento del danno per perdita della vita quale diritto autonomo, hanno in ogni caso confermato il principio del diritto al ristoro integrale di tutti i danni (SS.UU. n. 26972 e n. 26973 del 2008, a loro volta ricollegabili a SS.UU. 6572/2006), anche quelli sofferti dai familiari (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenze 8827 e 8828 del 2003).

Mesotelioma: i danni non patrimoniali

I pregiudizi non patrimoniali comprendono dalla lesione biologica e psicobiologica (art. 32 Cost.) alla modificazione dell’identità personale e della personalità, alla lesione della dignità morale, alle sofferenze fisiche ed interiori (danno morale  – art. 2 e 3 cost.), fino alla sostanziale modificazione dei rapporti interpersonali, all’interno della famiglia e nella società e nei progetti di vita futura ( danno esistenziale). Devono essere tenuti in considerazione in sede di quantificazione dei danni (calcolo danno differenziale), con calcolo del danno biologico tabelle Milano, con personalizzazione che tiene conto dei danni morali ed esistenziali, oppure con criterio equitativo puro, in ogni caso ex artt. 432 c.p.c., 1226 c.c. e 2056 c.c.

In cosa consisto i danni non patrimoniali?

Il danno biologico è il pregiudizio per lesione della integrità fisica o psichica, permanente o temporaneo (reversibili). Questo è risarcibile poiché l’art. 32 Costituzione stabilisce espressamente che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

La giurisprudenza ha stabilito che il danno non patrimoniale è unico e costituisce la sintesi dei vari pregiudizi (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e altri pregiudizi per lesione dei diritti costituzionali). Il calcolo danno non patrimoniale che tenga conto della lesione biologica, della sofferenza fisica e morale e del cambiamento dei programmi e progetti di vita della vittima e dei suoi famigliari, deve essere unitario, caso per caso (personalizzazione del danno non patrimoniale – richiesta danni morali).

Il danno biologico è del 100% già con al momento della diagnosi mesotelioma. Tutte le neoplasie del mesotelio (sia alla pleura, che al peritoneo, ancora al pericardio e alla tunica vaginale del testicolo) provocano i seguenti sintomi: perdita di peso, debolezza, le difficoltà respiratorie, i dolori lancinanti nel torace e negli altri organi (sintomi iniziali mesotelioma).

Le terapie mesotelioma provocano degli effetti collaterali, da quelle chirurgiche, a quelle farmacologiche (chemioterapia: con più grave astenia e debolezza, dimagrimento, secchezza delle fauci, caduta dei capelli, diarrea ect), che hanno ripercussioni e conseguenze ulteriori, morali ed esistenziali.

Danno morale della vittima di mesotelioma

Il danno morale è “il patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo” (SS.UU. 26972/2008). Il danno morale, secondo le Sezioni Unite, è l’effetto penoso del danno, e quindi la lesione della dignità e la sofferenza (intensa e prolungata, interiore e fisica) legata all’inadempimento e all’illecito, conseguenza del danno biologico.

Nel calcolo danni non patrimoniali si deve tener conto, quindi, anche di questi pregiudizi, oltre che del turbamento transitorio, che si lega all’evento (malattia amianto).

Subito dopo la diagnosi mesotelioma e comunque a causa dei sintomi mesotelioma, fortemente invalidanti, sussiste già un danno morale, che si aggrava a seguito della terapia e cura mesotelioma, spesso invasiva e con effetti collaterali:

  • gli interventi chirurgici sono a rischio di complicazioni, anche gravi, In molti casi mortali;
  • la chemioterapia ha imponenti effetti collaterali ed è poco efficace;
  • la radioterapia è solo palliativa, etc.).

Le vittime di tumore della pleura e del mesotelio hanno una lucida consapevolezza dell’inevitabilità della morte, come decorso clinico della neoplasia, con rari casi di guarigione e scarse aspettative di vita. Il trauma della diagnosi di mesotelioma.

Sia il lavoratore ammalato che i suoi familiari subiscono lo shock della diagnosi di mesotelioma, accompagnata dalle scarse possibilità di guarigione e dalle limitate aspettative di vita, qui fa seguito una lunga agonia della vittima, cui i familiari assistono impotenti e da cui subiscono l’ulteriore shock del decesso del loro congiunto, dopo un lunga agonia e atroci sofferenze, cui assistono, impotenti, sia i sanitari che i familiari, il tutto nell’impossibilità di poter scongiurare l’esito fatale della morte amianto.

Le consapevolezze del lavoratore malato di mesotelioma

Il lavoratore malato di mesotelioma, perché esposto professionalmente alle fibre di asbesto, già prima di ricevere la diagnosi di questa neoplasia, è pienamente consapevole del rischio, perché è stato già sottoposto a sorveglianza sanitaria e con la diagnosi della neoplasia pleurica o di una delle altre sierose (peritoneo, pericardio o tunica vaginale del testicolo) lo è dell’esito infausto, e lucidamente del fatto che ha poche possibilità di guarire dal mesotelioma e della probabile condanna a morte.

Questi lavoratori subiscono ancor prima della diagnosi di mesotelioma, dei pregiudizi morali, tra i quali preoccupazione e incertezza futura, rimorso per aver inconsapevolmente esposto alla fibra killer anche i familiari con il rischio anche per loro di insorgenza di patologie asbesto correlate, oltre alla necessità di sottoporsi a controlli sanitari, con ansia ed ulteriori sofferenze, fisiche e morali, che perciò stesso debbono essere sempre risarcite, anche nel caso in cui non ci fosse ancora una diagnosi di danno biologico, ovvero di malattia asbesto correlata.

I danni sono tanto più maggiori nel caso in cui, in seguito a sorveglianza sanitaria, questi lavoratori dovessero ricevere la diagnosi di una delle classiche patologie asbesto correlate di origine fibrotica (placche pleuriche, ispessimenti pleurici asbestosi) che preludono alla diagnosi mesotelioma pleurico, oppure di tumore dei polmoni.

In cosa consiste il danno biologico-terminale

Il lavoratore malato di mesotelioma, nelle fasi finali, subisce il danno biologico terminale. Contestualmente, sussiste la consapevolezza che di lì a breve, la persona cesserà di vivere a causa del mesotelioma. Il diritto alla vita non può essere oggetto di diritto risarcitorio autonomo.

Infatti, l’orientamento inaugurato da Cass., n. 1361/2014,  è stato poi immediatamente attinto dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015, che hanno sostenuto che il diritto alla vita non costituisce un autonomo diritto che debba essere risarcito. Tuttavia, in caso di malattia professionale, ovvero infortunio o altro inadempimento o illecito, che provochi la malattia mortale, sono risarciti tutti i danni subiti, sia dalla vittima primaria che dai suoi familiari.

Sia la vittima primaria affetta dal mesotelioma, che i suoi familiari, hanno diritto all’integrale risarcimento di questi danni. Il criterio di quantificazione di questi danni non può che essere quello equitativo, ex art. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c. Il danno biologico, sia esso come tale, ovvero come danno biologico terminale, subito dalla vittima mesotelioma, deve essere dunque risarcito.

Quantificazione dell’entità del danno biologico

Per quantificare l’entità del danno biologico, debbono essere utilizzate le tabelle danno biologico del Tribunale di Milano, con personalizzazione che tenga conto del caso concreto (SS.UU. 26972/2008). Sussiste il diritto al risarcimento del “danno biologico terminale” , anche nel caso in cui il lasso di tempo di sopravvivenza sia limitato.

Si applica sempre e comunque il principio dell’integrale ristoro del danno: Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011.

Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011), ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno, con un importo pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell’agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598). 

Il danno catastrofale: la sofferenza della vittima

Il danno catastrofale è la sofferenza della vittima, lucidamente consapevole di dover morire. Questa consapevolezza della morte, a causa del mesotelioma, determina un forte trauma nella vittima, ovvero nel malato di mesotelioma.

Questo cancro delle sierose, provocato esclusivamente dall’esposizione alle fibre di amianto, purtroppo è quasi sempre ad esito infausto. Le aspettative di vita di colui che risulta affetto da mesotelioma sono limitate. In alcuni casi sopravvive solo alcuni mesi.

Soltanto una limitata frazione, dal 5 al 10% dei malati di mesotelioma, sopravvive ai 5 anni (aspettative di vita mesotelioma). La vittima di mesotelioma che sia affetta da tumore della pleura o del peritoneo o del pericardio o della tunica vaginale del testicolo è quindi consapevole di dover morire.

Nell’agonia che in molti casi si protrae per mesi ed anzi per anni, la vittima è lucidamente consapevole di dover morire per mesotelioma. Questo pregiudizio di notevole entità, deve essere tradotto in termini monetari e liquidato alla vittima o ai suoi familiari in caso di decesso. Il danno catastrofale è una componente del danno morale.

Si pone il problema del calcolo del danno morale/catastrofale in colui che si avvia alla dipartita della lucida consapevolezza delle sue reali condizioni di salute.

Danno catastrofale: giurisprudenza di legittimità

L’ ONA ha stabilito che il danno “catastrofale” può avere natura giuridica di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014).Secondo altre pronunce, il danno catastrofale corrisponde al danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011).

Sono voci di danno pienamente risarcibili, nell’ottica dell’integrale ristoro di tutti i pregiudizi subiti dal lavoratore malato di mesotelioma (SS.UU. 26972/2008 ed ex multis: risarcimento per danni morali).

Le SS.UU. hanno ribadito che il risarcimento subito dalla vittima c.d. primaria (lavoratore malato di mesotelioma asbesto correlato), deve sempre e comunque essere integrale, sia con riferimento al pregiudizio patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), che a quello non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale). Il pregiudizio è unico, al di là delle voci e delle opzioni terminologiche.

Cassazione SS. UU. sentenza n. 26972/2008

Le SS. UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26972/2008, hanno stabilito che debbono essere applicate le tabelle del Tribunale di Milano del danno biologico. Infatti, il danno catastrofale può essere considerato danno biologico psichico, quindi componente del danno biologico.

Con riferimento alla particolarità del caso, in ordine al decesso per mesotelioma, si dovrà modellare il criterio di quantificazione su base equitativa, con “massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale”. 

È fondamentale, innanzitutto, il supporto psicologico per la vittima di mesotelioma, e ciò per essere accompagnato in tali momenti cruenti, e poi ancora per attingere elementi probatori utili in sede di giudizio, ai fini della prova e quantificazione dell’entità dei danni.

Tutela giuridica familiari del lavoratore esposto ad amianto

L’ONA tutela anche i familiari di coloro che, in quanto esposti ad amianto, possono contrarre mesotelioma. In caso di diagnosi di mesotelioma, e conseguente prognosi infausta, i familiari hanno subito dei danni, che debbono essere risarciti.

In caso di decesso i danni sono maggiori. In più, in molte occasioni, vi è stata esposizione domestica a polveri e fibre di amianto.

Il rischio dei familiari di ammalarsi

Il lavoratore malato acquisisce la consapevolezza di aver esposto i suoi familiari a polveri e fibre di asbesto e del loro rischio di ammalarsi di una delle tante patologie asbesto correlate: dal mesotelioma al cancro del polmone, dall’asbestosi ai tumori del tratto gastrointestinale.

Alla lucida consapevolezza della gravità dei danni biologici e morali già subiti, il malato di mesotelioma somma la preoccupazione per la salute dei suoi familiari e il terribile rimorso di averli esposti a questo rischio, con l’incertezza per il loro futuro, anche dopo la sua morte.

Le patologie asbesto correlate hanno tempi di latenza molto lunghi, senza soglia minima al di sotto della quale rischio si annulla, per cui anche esposizioni poco intense possono letali, fino a 50 anni dopo le prime esposizioni.

Gli stessi familiari, in quanto esposti  alle fibre di asbesto, per il fatto stesso che i lavoratori rientrassero in casa con gli abiti e le tute con le fibre di amianto, e lavati dalle mogli,  con contaminazione degli ambienti domestici e quindi di esposizione indiretta, hanno diritto al risarcimento di questi ulteriori danni.

Per questi motivi i familiari dei lavoratori esposti ad amianto, e a maggior ragione di coloro che purtroppo si sono ammalati di mesotelioma, hanno diritto al risarcimento dei danni per esposizione familiare a polveri e fibre di asbesto, per lesione del loro diritto di quella articolo 32 della Costituzione e al risarcimento danni morali.

Il mesotelioma: i danni dei congiunti

I congiunti di colui che è affetto da mesotelioma sono loro stessi vittime, ed hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali:

  • Sofferenza fisica e morale sia all’atto della diagnosi e della prognosi di mesotelioma e nel proseguo dell’agonia della vittima, fino al decesso;
  • Shock per il decesso del congiunto in seguito al mesotelioma;
  • Modificazione dei rapporti famigliari già al momento della diagnosi di mesotelioma del congiunto;
  • Radicale modificazione dei programmi e progetti di vita già al momento della diagnosi di mesotelioma, e, ancora di più, in seguito alla morte del congiunto;
  • Perdita del rapporto parentale e del rapporto affettivo, in seguito alla morte per mesotelioma;
  • Esposizione domestica a polveri e fibre di amianto, per contaminazione degli abiti da lavoro, con conseguente rischio di insorgenza di mesotelioma anche a carico dei famigliari;
  • Danno economico per la malattia e la morte del congiunto (fonte di reddito da lavoro o di pensione per la morte da mesotelioma);

Fondamento giuridico diritto risarcimento danno iure proprio

I familiari della vittima di mesotelioma, sia per la perdita del rapporto parentale, che per l’esposizione domestica, hanno diritto al risarcimento dei danni, poiché la malattia e la morte del congiunto ledono i loro diritti fondamentali.

Il richiamo al diritto all’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, nell’art. 36 Cost., piuttosto che alla tutela del lavoro (art. 35) e della tutela del rapporto parentale, nei termini di cui agli artt. 29,30 e 31 della Costituzione, disegnano un complesso quadro di tutela dei diritti della famiglia e del lavoratore nella famiglia e dei famigliari stessi.

L’insorgenza del mesotelioma, e l’esito quasi sempre infausto, lede il rapporto parentale, il legame affettivo e la serenità famigliare, e in molti casi, privano il nucleo familiare dell’unica fonte di reddito.

Già la malattia provoca la radicale modificazione dei progetti e programmi di vita della vittima di mesotelioma e dei suoi familiari. La morte del congiunto sconvolge la vita del coniuge e dei figli, a maggior ragione se gli orfani sono minorenni.

La condizione di stress dovuta alla malattia e poi alla morte, conseguenza dei tumori del mesotelio, sia che siano alla pleura che al peritoneo, piuttosto che al pericardio che alla tunica vaginale del testicolo, sconvolge la vita dei familiari. Si determinano dei traumi che difficilmente possono essere considerati reversibili.

Danni da esposizione ad amianto in famiglia

Con la diagnosi di mesotelioma sia la vittima, che i congiunti, debbono essere informati che ci sono condizioni di rischio legate alla contaminazione dei capelli e del corpo e degli stessi abiti da lavoro della vittima.

In molti casi, erano le mogli a lavare gli abiti del marito contaminati da amianto. Ci sono, quindi, le esposizioni ad amianto in famiglia, per gli abiti contaminati da amianto.

Ci sono molti casi di mesotelioma che hanno colpito i familiari dei lavoratori. Queste esposizioni ad amianto subite sia dal coniuge che dagli altri familiari, costituiscono, già di per se, un danno biologico, poiché le fibre di asbesto inducono infiammazione (Cass. IV Sez. Pen. n. 45935/2019).

Inoltre, con l’avvio dell’infiammazione, si da origine al mesotelioma, che non sempre costituisce l’epilogo di tali situazioni. In questo contesto, c’è il rischio dei familiari, in particolare del coniuge e dei figli. I tempi di latenza, dai 15 ai 50 anni, e con una media di 38 anni dalla prima esposizione non aiutano.

Quali sono i danni subiti dai familiari?

I familiari subiscono i seguenti danni:

  • Infiammazione da amianto;
  • Paura di ammalarsi;
  • Necessità di controlli sanitari.

Questi danni sono, prima di tutto, biologici, poi psichici e poi morali. I familiari di coloro che sono stati esposti ad amianto, e a maggior ragione di coloro che sono vittime di mesotelioma, debbono sottoporsi a continui controlli sanitari.

Il danno sussiste pur sempre, poiché nessuna esposizione è priva di danno per la salute. Oltre al danno da infiammazione, i familiari subiscono sofferenze fisiche e morali per essere esposti alle fibre di asbesto in famiglia. Le preoccupazioni sono molto più elevate nelle famiglie che hanno già subito una morte per patologie asbesto correlate.

I familiari, oltre al lavoratore malato, sono costretti a modificare completamente i loro progetti e stile di vita, annullare tutti gli impegni lavorativi e sociali, modificare completamente le abitudini e anche la loro stessa personalità.

Sviluppo della malattia e influenza sulla vita delle vittime

Le vittime e i loro familiari sono assaliti da un senso di rabbia e di impotenza, vedono modificata la loro personalità, la loro identità personale, il loro ruolo nella famiglia e nella società, e questo già al momento della diagnosi.

Tale condizione si accentua man mano che i sintomi diventano sempre più imponenti, fino alla morte, spesso dopo atroci sofferenze che si prolungano per mesi o addirittura anni. Lo sfinimento coglie anche i familiari e seppure resistono durante l’agonia del congiunto, crollano subito dopo.

Per non parlare poi dei lunghi pellegrinaggi della speranza, tra un ospedale e un altro, inseguendo una speranza di cura o quantomeno di ritardare l’inevitabile. In questo percorso non esiste più alcuna intimità, alcuna possibilità di poter vivere una vita normale, nella lucida consapevolezza, della vittima e di tutti i suoi familiari, dell’esito ineluttabile  di queste patologie. 

Anche ogni rapporto con il resto dei familiari e degli amici viene meno, o quantomeno si trasforma. Le sofferenze fisiche e morali sono quindi imponenti.

Casale Monferrato, Broni e La Spezia: l’epidemia amianto

In alcuni contesti, come per esempio quello di Casale Monferrato, di Broni, di La Spezia e di altre città, l’epidemia è divenuta un vero e proprio olocausto, con l’incapacità delle istituzioni di supportare e sostenere le famiglie, che quindi troppo spesso sono lasciate sole a combattere, oltre che contro questi lutti, anche contro gli enti previdenziali, i datori di lavoro e la burocrazia.

I familiari del lavoratore ammalato ed eventualmente deceduto per mesotelioma hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, lesione del diritto alla serenità personale e familiare e per la radicale modificazione della loro esistenza e dei loro progetti di vita, con lesione grave dei diritti garantiti dalla Carta costituzionale e dalla Cedu e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Nella quantificazione  di tutti i danni subiti sia dal lavoratore, sia dei suoi familiari, i quali hanno diritto, altresì, a vedersi liquidate le somme spettanti a loro congiunto, nel caso di decesso, si deve tener conto di tutti i diritti lesi, compresi quelli contemplati nelle Carte internazionali, con personalizzazione della quantificazione del pregiudizio sofferto (Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 2352 del 2010).

Gli stretti congiunti e tutti coloro che hanno avuto un significativo rapporto personale con la vittima di mesotelioma hanno diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per la malattia e per la morte del lavoratore vittima di mesotelioma (SS.UU., n. 26972 e 26973 del 2008).

Danno da paura di ammalarsi di mesotelioma amianto

Sia per i lavoratori esposti, ancora privi di patologia asbesto-correlata, che in caso dei congiunti esposti ad amianto e, a maggior ragione, per coloro che hanno già in casa una vittima di mesotelioma, sussiste la giusta preoccupazione di poter contrarre mesotelioma, a fronte di un processo infiammatorio già in corso (Cass. IV Sez. Pen. n. 45935/2019).

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 24217/2017, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Venezia di condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno da paura di ammalarsi:

“La sentenza della Corte d’appello di Venezia ha commisurato il danno morale spettante all’appellante precisamente al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi).

Perciò questa Corte ritiene che la quantificazione del danno morale, lungi dal conseguire da meccanismi semplificati di liquidazione automatica, sia scaturito da un’adeguata e circostanziata “personalizzazione” del pregiudizio subito e, pertanto, sia adeguata ai criteri generalmente accolti. Conclusivamente il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza”.

Altre pronunce che affermano il diritto a risarcimento danni

Sulla base di questo principio, anche in assenza di malattia, sia i lavoratori esposti ad amianto e non ancora affetti da mesotelioma o da altra patologia asbesto-correlata, sia i loro familiari, a maggior ragione, quelli che sono congiunti di una vittima di mesotelioma, hanno diritto  ad essere risarciti di tutti i danni. Il danno subito per l’esposizione è anche il danno morale.

La Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., si è mossa nel solco inaugurato dal Tribunale di Torino, Sez. Pen. sentenza n. 565/2012 (caso Eternit), e riformata in Cassazione, I Sez. Pen., sentenza n. 7941/2015, solo per prescrizione. Con tali pronunce, si è affermato il diritto al risarcimento del danno da esposizione ad amianto per tutti i danni subiti dagli abitanti di Casale Monferrato, e delle altre città presso le quali hanno avuto sede gli stabilimenti Eternit.

Come calcolare il danno scomputando l’indennizzo INAIL

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: «il danno biologico non si esaurisce nell’indennizzo INAIL» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5437/2011).

La vittima primaria ha diritto ai c.d. danni differenziali, con scomputo della rendita per poste omogenee. Con l’art. 1, comma 1126, lettera a), L. 145/2018, per effetto dell’art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha abrogato la  lettera a) del comma 1126 della ultima legge di bilancio (che aveva stabilito che l’indennizzo INAIL si dovesse sottrarre dalla somma del danno), e ha stabilito che le disposizioni ivi indicate riacquistino efficacia nel testo vigente prima del 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018, in modo da risolvere, anche dal punto di vista legislativo, ogni equivoco, nel senso che lo scomputo dovrà avvenire, sempre e comunque, per poste omogenee.

La Corte di Cassazione sentenza n. 8580/2019, aveva stabilito che per gli infortuni/malattie che si fossero verificate in precedenza, dovesse essere applicato, comunque, il principio dello scorporo per poste omogenee, ragione per la quale, con tale ulteriore modifica legislativa, non vi è dubbio che gli importi dell’indennizzo INAIL possano essere defalcati solo dalle poste di riferimento.

L’indennizzo del danno biologico è defalcato dal quantum del danno biologico, con integrale ristoro di tutti gli altri danni non patrimoniali. In caso di rendita, lo scorporo è circoscritto al danno biologico, piuttosto che al danno patrimoniale per diminuite capacità lavorative.

La quantificazione dei danni non patrimoniali non consente di appiattire o livellare le distinte voci di danno risarcibile all’interno dei singoli valori di punto, con raffronto degli addendi, così da pervenire alla riparazione del danno nella sua interezza, in conformità alla direttiva costituzionale.

Rendita di reversibilità: non si sottrae dalla somma del risarcimento danni

La rendita di reversibilità non è sottratta al montante creditorio, con riferimento ai danni iure proprio (Cassazione, sezione lavoro, 30857/2017).Questo principio risulta ribadito da tutta la giurisprudenza.

Le SS.UU. 15350/2015 hanno confermato che “il lavoratore e, in caso di decesso, i familiari e le eredi legittimi hanno diritto al risarcimento di tutti i danni cui va scorporato l’importo già eventualmente liquidato dall’INAIL a titolo di rendita: risarcimento dei c.d. danni differenziali, ivi compresi i c.d. danni complementari.

Gli stretti congiunti, ivi compresa la vedova  anche nel caso in cui gli sia stata liquidata la rendita di reversibilità  con nelle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni iure proprio sofferti, senza che alla vedova possano essere sottratte somme in relazione alla erogazione della rendita di reversibilità, il cui titolo consiste non già nell’eredità della rendita del congiunto quanto piuttosto del titolo autonomo costituito dal rapporto di coniugio con la vittima”.

Danni da mesotelioma: giurisprudenza della Cassazione

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sent. n. 15350/2015, hanno stabilito che ai fini della quantificazione dei danni, con criterio equitativo rileva la «gravità delle conseguenze del non poter più avere capacità di procreazione e di vita sessuale, di fare sport e/o altre analoghe attività e, in sintesi, di avere una normale vita di relazione così come gli altri (…) coetanei».

Sotto questo profilo, sono importanti «di massime di comune esperienza a fini di riconoscimento del danno non patrimoniale (…) perfettamente conforme all’insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08» (Cass. SS.UU., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015)».

Sentenze della Cassazione sul risarcimento dei congiunti

I familiari della vittima subiscono la lesione dei diritti di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. (Cass., sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003, e SS.UU., sentenza n. 6572 del 2006 e ancora n. 26972 del 2008, che fa esplicito riferimento al risarcimento dei diritti per lesione del vincolo famigliare).

«In particolare viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali tutelabili ex articolo 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento all’effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003; Cass. n. 28407/2008)» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9238 del 21.04.2011).

Mesotelioma: quantificazione danni familiari del lavoratore

Anche i familiari del lavoratore malato oppure defunto per mesotelioma e altre patologie asbesto correlate hanno diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, ivi compresi i danni biologici, psicobiologici e psichici sofferti, di cui si deve tener conto nella quantificazione del pregiudizio per la lesione e/o perdita del rapporto parentale e familiare.

Un primo parametro per quantificare l’entità del pregiudizio è costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione che tenga conto della reale e concreta fattispecie e di eventuali danni ulteriori che i famigliari hanno subito.

I danni biologici, psicobiologici e psichici possono essere dimostrati con certificazioni mediche e relazioni psicologiche, meglio di strutture pubbliche e ospedaliere, e con l’applicazione del criterio equitativo (artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c.).

I familiari del lavoratore malato e/o deceduto hanno diritto anche alla liquidazione delle somme spettanti al loro congiunto, di cui sono eredi legittimi.

Risarcimento danni da mesotelioma: ultimi orientamenti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015 (sentenza risarcimento danni), hanno negato la risarcibilità del diritto alla vita (in contrasto con Cass., n. 1361/2014).

Il danno da lesione del diritto alla vita non è risarcibile iure hereditatis, però sono risarcibili tutte i pregiudizi e le sofferenze del lavoratore defunto con devoluzione del diritto mortis causa al risarcimento danni, a condizione che il decesso del lavoratore vittima di malattia asbesto segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (sebbene parte della giurisprudenza si riferisca ad un danno biologico terminale, mentre altra ad un danno catastrofale), con diritto degli eredi ad ottenere l’integrale risarcimento danni.

La Corte specifica che una eventuale non risarcibilità di tali pregiudizi sofferti dalla vittima, nel momento della sua agonia, contrasterebbe con la coscienza sociale e con l’ordinamento penale e la Carte Internazionali, che codificano e consacrano il diritto alla vita e alla salute come il bene più prezioso e fondamentale dell’essere umano, che è un tutt’uno con gli altri diritti. 

Tutte le lesioni dei diritti dell’essere umano e del lavoratore debbono essere risarciti anche a titolo di responsabilità extracontrattuale da reato, ai sensi dell’art. 589 c.p. (omicidio colposo), oppure ex art. 590 c.p. (lesioni colpose) ed ex artt. 185 c.p. e 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con tutte le norme costituzionali.

Risarcimenti danni amianto prescrizione

La prescrizione del danno differenziale è decennale (art. 2946 c.c.: danno differenziale prescrizione), se si fa valere la responsabilità contrattuale sulla base delle norme di cui agli artt. 1218,1223 e 1453 c.c. in combinato disposto con l’art. 2087 c.c.

Il termine di prescrizione danno differenziale decorre dalla data della morte. Gli eredi legittimi o testamentari hanno diritto alla liquidazione dei danni differenziali, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Se il fatto costituisce reato (morte lavoratore ammalato mesotelioma), il termine di prescrizione risarcimento danni amianto mesotelioma, è quello del reato e cioè di 7 anni, che si raddoppiano, per cui il termine è di 14 anni (lo stesso previsto per effetto dell’art. 589 c.p., in combinato disposto con l’art. 157 c.p. del codice penale). Vi è quindi un più lungo termine di danno differenziale prescrizione.

I danni subiti direttamente dai familiari, ovvero da chi aveva con il defunto un rapporto significativo, (danno iure proprio) si prescrivono anch’essi nei termini di cui all’art. 589 c.p., in combinato disposto con l’art. 2947, II e III comma, c.c.. 

È preferibile, tuttavia, spedire la messa in mora (per interrompere l’amianto risarcimento danni prescrizione), oppure in giudizio in modo tempestivo, entro i 5 anni dalla morte, ovvero dalla malattia del congiunto (nel caso non ne abbia determinato la morte), al fine di evitare qualsiasi eccezione di prescrizione risarcimento danni, ovvero la prescrizione per quanto riguarda ulteriori profili che possono essere fatti valere al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quali quelli della responsabilità aquiliana (art. 2043 e 2059 c.c.), ovvero della responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), ovvero, per la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c..

Assistenza gratuita per le vittime di mesotelioma

L’ONA offre servizi di tutela medica e legale gratuita a tutte le vittime di mesotelioma.

Per accedere ai servizi basta inviare una richiesta attraverso il formulario oppure chiamare il numero verde gratuito.

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