La malattia professionale è quella provocata da agenti cancerogeni o da altri rischi di lavoro. Per questo è importante la sicurezza sul lavoro. In caso di malattia professionale INAIL è dovuto l’indennizzo, in proporzione ai punti INAIL danno biologico. L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni assistono tutte le vittime di malattia professionale.
Per esempio, in caso di malattie asbesto correlate, le vittime hanno anche il diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto. In questo modo possono accedere al prepensionamento amianto. Nel caso le maggiorazioni non fossero sufficienti, c’è il diritto alla pensione d’invalidità amianto.
INAIL malattia professionale: gli indennizzi
Il danno biologico INAIL deve essere sempre indennizzato, secondo la tabella INAIL degli indennizzi. Infatti occorre tener conto delle infermità che conseguono alla malattia di origine lavorativa.
A seconda del grado d’invalidità, cioè INAIL malattia professionale punteggio, si ha diritto a determinate prestazioni INAIL:
- fino al 6% di punti di invalidità INAIL il diritto all’indennizzo malattie professionali, perciò il risarcimento malattia professionale è totalmente a carico del datore di lavoro;
- infermità dal 6% al 15%, si ha diritto all’indennizzo del danno biologico;
- punteggio invalidità INAIL a partire dal 16% si ottiene la rendita malattia professionale.
Sulla base delle tabelle INAIL danno biologico, chiamate in generale delle tabelle risarcimento INAIL, si calcola l’entità delle prestazioni dovute a titolo di indennizzo INAIL danno biologico malattia professionale.
Prestazioni INAIL per malattia professionale
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale. Ha personalità giuridica e autonomia di gestione che si occupa di erogare prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Le prestazioni INAIL sono erogate sulla base dell’art. 38 Cost., che garantisce a tutti i cittadini di mantenere il reddito in caso di malattia professionale. Infatti, in caso di inabilità temporanea e di INAIL invalidità permanente, è possibile mantenere il livello di reddito.
L’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. Questa, ad eccezione dell’indennità di temporanea e dell’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. In altre parole non c’è la tassazione rendite INAIL.
Per la dipendenza pubblica non privatizzata, la disciplina è rimasta quella del riconoscimento di causa di servizio.
Tuttavia c’è differenza tra indennizzo e risarcimento. Il primo ha la finalità di mantenere il livello di reddito in seguito al riconoscimento malattia professionale INAIL, mentre il risarcimento è l’integrale ristoro del pregiudizio.
La malattia professionale: come si definisce
La malattia professionale si differenzia dall’infortunio sul lavoro in quanto contratta nell’esercizio dell’attività lavorativa, protratto nel tempo e a causa delle lavorazioni esercitate. L’infortunio sul lavoro invece avviene in seguito a un evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o in occasione di lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è un’assicurazione sociale con funzione indennitaria. Cosa significa? Significa che per malattia professionale indennizzo erogato dall’INAIL non può superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato.
A differenza delle assicurazioni private, l’assicurazione INAIL malattie professionali è caratterizzata dall’automaticità delle prestazioni. Significa che la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. Al contrario i lavoratori autonomi il diritto alle prestazioni resta sospeso, per le sole prestazioni economiche, fino al versamento del premio dovuto.
Inoltre l’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui abbia commesso reati in violazione delle norme sulla prevenzione, ovvero la violazione di regole cautelari. È sufficiente la violazione dell’art. 2087 c.c. per escludere l’esonero.
Per i danni non contemplati nelle rendita INAIL tabelle come, per i pregiudizi morali ed esistenziali, non si dà applicazione alla regola dell’esonero (Cass., Sez. Lav. n. 477/2015).
Malattia professionale: il quadro normativo e le sue evoluzioni
A partire dal decreto ministeriale del 9 aprile 2008, che conteneva le nuove tabelle INAIL malattia professionale nell’industria e nell’agricoltura, il quadro normativo che regolamenta le prestazioni erogate dall’INAIL in caso di malattia professionale ha subito una continua evoluzione.
L’accordo approvato il 2 febbraio 2012 ha definito le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, nell’ottica della piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario e quelli a carico dell’Istituto. L’obiettivo è stato quello di garantire la migliore sinergia tra l’Istituto stesso e il Servizio sanitario nazionale.
L’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 ha attribuito all’Istituto competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. La finalità va realizzata con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione.
Lo sviluppo delle varie prestazioni INAIL
Per eventi fino al 24 luglio 2000 è corrisposta la rendita diretta per inabilità permanente. È un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base a malattia professionale tabelle allegate al t.u. 1124/1965. Il grado di inabilità permanente deve essere compreso tra l’11% e il 100%.
L’importo della rendita viene calcolato in base alla retribuzione percepita nell’anno precedente la manifestazione della malattia. Inoltre il calcolo rendita vitalizia INAIL avviene in base al grado di inabilità riconosciuto. Il calcolo liquidazione rendita INAIL è poi soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione dei prezzi di consumo.
Per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000 (decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) si ha invece diritto a malattia professionale INAIL indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica deve essere sempre compreso tra il 6% e il 100%.
Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale del danno biologico e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita e un indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali.
Rivalutazione dei danni biologici INAIL
Il decreto interministeriale di “Rivalutazione del danno biologico”, prevede un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68% degli indennizzi in capitale e rendita a titolo di rivalutazione dei danni biologici INAIL. L’aumento si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data.
Successivamente, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%. A questo aumento complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria si aggiungono gli incrementi annuali.
Quantificazione dell’indennizzo malattia professionale
Se al ricevimento del certificato medico, che attesta la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, non è ancora possibile accertare in via definitiva il grado di menomazione, ma è compreso tra il 6% e il 15%, si può procedere alla liquidazione di un indennizzo provvisorio in capitale. La liquidazione malattia professionale definitiva dovrà avvenire non prima dei sei mesi e non oltre un anno dal ricevimento del certificato medico, non inferiore al capitale liquidato provvisoriamente.
Invece, nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina del danno biologico, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi e alla liquidazione rendita INAIL in un’unica soluzione o di un indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo delle menomazioni secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo. La somma derivante dal calcolo rendita INAIL danno biologico, cioè l’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale, è decurtata dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
La richiesta di aggravamento comporta, se riconosciuta, l’erogazione dell’indennizzo in capitale o, nel caso in cui l’aggravamento del danno riconosciuto sia superiore al 15%, l’erogazione della rendita. Può comportare l’adeguamento solo una volta del precedente indennizzo in capitale.
Infine, nel caso in cui l’assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti e aggravanti la menomazione di origine lavorativa.
Se le menomazioni preesistenti sono indennizzate in rendita, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Il motivo è che l’assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuerà a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa.
Malattia professionale: liquidazione indennizzo agli eredi
In caso di decesso della vittima, avvenuta prima che sia stato corrisposto l’indennizzo in capitale, agli eredi è dovuta la liquidazione in misura proporzionale al periodo di tempo tra la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta e la morte.
Rendita vittime di infortunio o malattia professionale
In caso di morte del lavoratore causata dalla malattia professionale hanno diritto alla rendita ai superstiti coniuge o unito civilmente, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili o adottivi (fino al 18° anno di età non hanno bisogno di requisiti, fino al 21° anno di età se frequentano scuola media superiore o professionale, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito, fino al 26° anno di età, frequenza di corso normale di laurea, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito) ed in mancanza di coniuge e figli, i genitori naturali o adottivi, fratelli e sorelle (se vivono a carico o in convivenza).
In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, la rendita INAIL agli eredi viene calcolata in percentuale (50% al coniuge/unito civilmente; 20% a ciascun figlio; 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile. In mancanza di coniuge e figli 20% a ciascun genitore naturale o adottivo; 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle). La somma delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione.
Assegno funerario per malattia professionale
Ne hanno diritto i superstiti di lavoratori deceduti a causa di malattia professionale oppure chiunque dimostri di averne sostenuto le spese funerarie. L’assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal 1° luglio 2017 l’importo è di euro 2.136,50.
Assegno per assistenza personale continuativa
Corrisposto per inabilità permanente non inferiore al 65% e, per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le menomazioni elencate nelle tabelle malattie professionali INAIL. Hanno diritto alla prestazione coniuge e figli a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.
La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non può superare l’importo della rendita diretta. In caso contrario gli assegni vengono proporzionalmente adeguati. Nel caso di redditi di importo inferiore all’assegno, l’Inail corrisponde la differenza fra l’importo dei redditi e l’importo inizialmente calcolato.
Prestazione ai marittimi inidonei alla navigazione
Indennizzo per mancata retribuzione ai lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare dichiarati inidonei alla navigazione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’indennità è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall’Inail che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
La durata massima è di un anno.
Dal 1° gennaio 2014 l’Inps eroga la prestazione limitatamente ai marittimi che sono dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da malattia non professionale, comune o fondamentale. L’inidoneità è attestata dalla visita della Commissione medica permanente di I grado (costituita presso ciascuna Capitaneria di porto).
Rimborsi e altre prestazioni e benefici
Per le vittime dell’amianto a favore degli eredi dei lavoratori portuali si ha diritto alla prestazione a carico del Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale e servizi portuali quali prestazioni specialistiche, complementari e accessorie a ciclo di operazioni portuali) nei porti.
È destinata a concorrere al pagamento in favore dei beneficiari della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione. Non è soggetta a tassazione Irpef, cumulabile con altri benefici previsti dall’ordinamento.
Poi si ottiene il rimborso per cure idrofangotermali e pagamento diretto per soggiorni climatici. Infine si ha diritto al risarcimento delle spese per l’acquisto dei farmaci necessari al reinserimento sociolavorativo e al miglioramento dello stato psicofisico.
Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per malattia professionale
I soggetti che hanno contratto malattia professionale hanno diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche, erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione, della stabilizzazione dei postumi e/o del miglior recupero possibile dell’integrità psico-fisica.
Rientrano tra le prestazioni:
- Attività medico-legali
- Cure ambulatoriali
- Visite specialistiche e accertamenti diagnostici clinici e/o strumentali che possono essere richiesti anche con finalità medico-legale oltre che curativa; prescrizioni terapeutiche; vaccinazione e sieroprofilassi antitetanica.
- Cure integrative
- Prestazioni riabilitative non ospedaliere erogate nel periodo di inabilità temporanea assoluta e finalizzate al miglior recupero possibile dell’integrità psicofisica, nonché al tempestivo reinserimento nell’ambiente sociale e lavorativo.
- Assistenza protesica
- Prestazioni finalizzate al massimo recupero delle funzioni lese e alla valorizzazione delle capacità residue dei lavoratori infortunati/tecnopatici, nonché al reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa (protesi, ortesi e ausili).
- Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione
- Interventi per il reinserimento e integrazione lavorativa;
- Servizio sociale;
- Altri servizi per il reinserimento nella vita di relazione.
Prestazioni integrative in caso di malattia professionale
Le prestazioni integrative, dette anche assistenziali, comprendono:
- assegno di incollocabilità, erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo (per i soggetti di età non superiore a 65 anni e grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% secondo le rendite INAIL tabelle allegate al t.u., per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle INAIL malattie professionali allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007). Dal 1° luglio 2017 l’importo è di euro 256.39.
- Erogazione integrativa di fine anno, dovuta ai grandi invalidi con inabilità compresa tra l’80% e il 100% e per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007 con grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 60% e il 100%;
- Brevetto e distintivo d’onore, di natura onorifica ed economica, fornita per una sola volta ai Grandi Invalidi o Mutilati del Lavoro.
Riconoscimento di malattia professionale: la procedura
Occorre una complessa procedura per l’accertamento della malattia professionale, e quindi l’indennizzo per malattia professionale INAIL.
Le malattie professionali INAIL sono quindi indennizzate sempre e comunque. Infatti, anche se al di sotto del 6%, c’è l’indennizzo INAIL della inabilità temporanea. Anche in caso di pensione INAIL, erogabile a partire dal 16%, comunque il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno differenziale.
Indennizzo INAIL malattia professionale: obblighi lavoratore
La vittima di malattia professionale per poter ottenere il risarcimento INAIL, ed eventualmente anche la pensione malattia professionale INAIL, è obbligato a compiere una serie di attività:
- denunciare la malattia al proprio datore di lavoro entro 15 giorni da quando si è manifestata;
- presentare al datore di lavoro i riferimenti del certificato di malattia professionale e, in caso di prosecuzione delle cure, i riferimenti dei certificati compilati dal medico curante e già trasmessi telematicamente all’Inail.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al datore di lavoro copia cartacea del certificato medico.
Se il lavoratore non svolge attività lavorativa, può presentare direttamente all’Inail la domanda di riconoscimento della malattia professionale. A questo punto occorre aspettare i tempi per riconoscimento malattia professionale.
Obblighi del datore di lavoro malattia professionale
In questi casi, il datore di lavoro ha precisi obblighi:
- pagare per intero la giornata in cui si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro;
- retribuire il 60% della stipendio, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro;
- presentare la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni da quando il lavoratore ne ha dato a lui comunicazione, indicando i riferimenti del certificato.
Se la malattia professionale non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail entro 3 anni e 150 giorni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.
In più, per malattia professionale datore di lavoro ha l’obbligo di risarcire integralmente tutti i pregiudizi subiti dal lavoratore vittima. Il tutto in proporzione all’entità del pregiudizio.
Con riferimento ai danni da malattia professionale, sussiste il diritto della vittima ad ottenere il risarcimento integrale del danno biologico, e anche quelli morali ed esistenziali (danno non patrimoniale malattia professionale).
L’indennizzo INAIL del danno economico non copre tutti i pregiudizi patrimoniali subiti dalla vittima, per cui c’è diritto anche al ristoro di tutti i danni patrimoniali per differenziale.
Accertamento del danno biologico nella malattia professionale
Come funziona l’accertamento del danno biologico INAIL?
Al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta, l’Inail può invitare il lavoratore a sottoporsi a visita medico legale INAIL. Con visita INAIL per malattia professionale, si accerta e quantifica il danno permanente derivante dall’infortunio o dalla malattia professionale (punti invalidità INAIL indennizzo).
In questo modo è possibile stabilire qual è il danno biologico INAIL, e procedere al risarcimento INAIL danno biologico.
Gli indennizzi INAIL fino al 25 luglio 2000
Per eventi antecedenti il 25 luglio 2000, se la diminuita o perduta attitudine al lavoro, espressa come inabilità permanente, è di grado accertato:
compreso fra l’11% e il 100%, il lavoratore ha diritto alla rendita diretta Inail;
inferiore all’11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita Inail malattia professionale.
Aggravamento del danno biologico
La procedura di aggravamento INAIL consiste nella verifica delle ulteriori conseguenze della malattia professionale. Per calcolare il danno biologico INAIL bisogna tener conto della gravità delle lesioni.
In caso di successivo INAIL aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede Inail di appartenenza la revisione del grado di inabilità entro i seguenti termini:
- 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro;
- 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Nei casi di malattie professionali causate da inalazione di polvere di silicio (silicosi) o da inalazione di polvere di amianto (asbestosi), o da radiazioni ionizzanti, la revisione può essere chiesta senza alcun limite di tempo.
Calcolo degli indennizzi INAIL
Sulla base di INAIL tabelle indennizzo, per eventi occorsi a decorrere dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) è di grado:
- inferiore al 6%, assenza del diritto all’indennizzo;
- dal 6% al 15%, indennizzo in capitale del solo danno biologico (l’adeguamento dell’indennizzo in capitale può avvenire una sola volta);
- dal 16% al 100%: rendita INAIL. Si compone di due quote. Una per il danno biologico INAIL, secondo le tabelle rendita INAIL, e poi la quota aggiuntiva per il danno patrimoniale. Si tratta sempre di indennizzo, e quindi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno differenziale.
La revisione del danno permanente in caso di malattia professionale
La revisione può essere disposta dall’Inail o richiesta dall’interessato entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.
La prima visita può essere effettuata:
- dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
- un anno dopo la data di presentazione della denuncia della malattia, nei casi in cui non vi sia stata astensione dal lavoro;
- le successive revisioni non possono essere effettuate a distanza inferiore a un anno dalla precedente.
L’ultima visita deve essere effettuata allo scadere dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.
Malattie amianto ed indennizzo INAIL
L’amianto provoca infiammazione e cancro (tumori amianto).
Le capacità cancerogene dei minerali di asbesto sono state universalmente riconosciute.
La soluzione proposta dall’ONA è quella di evitare l’esposizione a questa fibra (prevenzione primaria). Ciò è stato confermato anche dalla revisione del Consensus di Helsinki del 2014.
Tuttavia, nel caso in cui vi sia stata l’esposizione a questi amianti, è necessario indennizzare le vittime.
L’avv. Ezio Bonanni, nel corso del 2021 ha pubblicato la seconda edizione della pubblicazione “Libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed.2022”. Nella pubblicazione vengono portati all’attenzione del pubblico i dati acquisiti dall’associazione in merito alle patologie asbesto correlate in Italia.
Le malattie asbesto correlate lista I INAIL
Sono inserite nella lista INAIL delle malattie, innanzitutto, quelle fibrotiche:
Poi ci sono tutti i tumori amianto, prima di tutto i mesoteliomi, e cioè quei tumori che colpiscono il mesotelio e, cioè, le membrane che avvolgono alcuni organi:
- pleurico e cioè della pleura, che avvolge i polmoni;
- peritoneale e cioè del peritoneo, che riveste lo stomaco;
- pericardico e cioè del pericardio, membrana del cuore;
- tunica vaginale del testicolo, e cioè, il mesotelioma del testicolo.
Poi ci sono:
Questi tumori amianto sono inseriti nella lista I dell’INAIL. In questo caso, c’è la presunzione legale di origine. L’INAIL, quindi, deve indennizzare tutti coloro che hanno queste patologie.
Le malattie amianto della lista II e III
Ci sono poi altre malattie che sono inserite nella lista II, e consistono in una serie di tumori amianto per i quali c’è, comunque, una più alta incidenza epidemiologica:
Poi nella lista III c’è il tumore dell’esofago.
Per queste malattie, come per le altre che non sono inserite nelle tabelle INAIL della lista I, l’onere della prova è a carico del lavoratore malato. Quindi, in questi casi, è molto importante la relazione medico legale, e, quindi, l’assistenza dell’ONA o di altro ente qualificato.
Asbestosi e silicosi: rendita di passaggio
Queste pneumoconiosi hanno la specificità della loro ingravescenza. È, infatti, necessario evitare che prosegua l’esposizione. Infatti, ove non ci siano misure di allontanamento, si rischia anche l’evoluzione infausta. In ogni caso, gravi danni.
Per questi motivi, per tutelare questi lavoratori, sono state adottate particolari misure:
È, quindi, opportuno che questi lavoratori si allontanino, ed è, dunque, prevista la c.d. rendita di passaggio, cui hanno diritto colore che hanno un’inabilità non superiore al 60%.
Così, con l’abbandono della lavorazione nociva, è erogata questa rendita di passaggio, calcolata su i 2/3 di quanto percepito negli ultimi 30 giorni.
In caso di occupazione in lavorazione diversa l’importo è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione e quella percepita per la nuova lavorazione.
Esposizione non professionale: la prestazione
Prestazione una tantum per le vittime dell’amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o in caso di morte per gli eredi, fissata nella misura massima di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum.
A carico del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’Inail, è riconosciuta per il triennio 2018-2020 a favore dei malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale all’amianto o, in caso di morte, dei loro eredi.
Non cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale.
La prestazione del Fondo Vittime Amianto
Questa prestazione del Fondo Vittime Amianto è erogata a tutti coloro che sono stati colpiti da malattia professionale asbesto correlata. Infatti, in caso di riconoscimento per esposizione ad amianto o alla fibra fiberfrax, chi è già titolare di rendita, ovvero di superstiti, ha diritto a questa prestazione (art. 1, commi 241-246 L. 244/2007).
I titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all’INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il Fondo Vittime Amianto per i mesoteliomi ambientali
L’esposizione familiare è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia, in particolare, deve essere compatibile con i periodi della convivenza.
In assenza di esposizione familiare, invece, l’esposizione ambientale è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma. Viene erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.
Fondo Vittime Amianto: aggiornamenti 2021
La Finanziaria 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss) ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2021, per gli indennizzi per danni biologici da amianto.
per quanto riguarda il Fondo Vittime amianto, l’INAIL dovrà erogare una prestazione aggiuntiva nella misura percentuali INAIL del 15% della rendita in godimento. Essa si sommerà al rateo di rendita corrisposto mensilmente. È inoltre cumulabile con le altre prestazioni.
In più la Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021 prevede:
- prestazione una tantum di 10.000 euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale;
- estensione delle prestazioni anche alle Unioni Civili;
- maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
La procedura per l’erogazione della rendita di passaggio
Il lavoratore, entro 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva, deve presentare all’Inail richiesta di rendita di passaggio, dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’abbandono della lavorazione e la misura dell’ultima retribuzione, certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia.
La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di un anno, entro il termine di 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.
Benefici contributivi e prepensionamento INPS amianto
Nel caso di riconoscimento di malattie per esposizione professionale ad asbesto, sussiste il diritto alle maggiorazioni contributive INPS. La norma di riferimento è quella dell’art. 13, co. 7, L. 257/1992 e permette di accedere a pensione per malattia professionale.
Questa norma stabilisce che i lavoratori affetti da malattia professionale asbesto correlata hanno diritto alla rivalutazione INPS con il coefficiente 1,5.
Questo maggior coefficiente, pari al 50% di aumento, si applica per il periodo di esposizione ad amianto. È valido sia per il prepensionamento, ovvero per la pensione INPS, che per la rivalutazione della prestazione.
Risarcimento del danno differenziale
L’indennizzo INAIL, compresa la rendita, non costituisce malattia professionale risarcimento danni.
Infatti, si tratta di una misura di sostegno, che non esclude il diritto all’integrale ristoro di tutte le voci di danno, prime fra tutte quelle che non sono contemplate nel regime INAIL.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, si applicano le c.d. tabelle del Tribunale di Milano. Per quelli patrimoniali, si tiene conto del danno economico subito dalla vittima.
Consulenza legale gratuita per le vittime
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni assicurano un elevato standard di assistenza per tutti coloro che hanno subito infermità per causa di servizio o nell’adempimento della prestazione lavorativa.
La difesa di tutte le vittime è un punto chiave dell’attività dell’Avv. Ezio Bonanni. Il team di legali da lui coordinato fornirà assistenza legale per la salvaguardia dei diritti delle vittime e dei loro familiari.
Inoltre è possibile richiedere l’assistenza medica per avere aggiornamenti sulle ultime terapie mediche e indicazioni sui centri specializzati.
È possibile richiedere la propria consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.