Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

La sicurezza sul lavoro è il presupposto imprescindibile per la tutela sia della salute e della stessa economia.

La tragica vicenda dell’Ilva di Taranto, piuttosto che dell’Eternit di Casale Monferrato e degli altri stabilimenti Eternit in Italia, ne sono la prova. Infatti, nella città di Taranto e negli altri epicentri dei numerosi disastri ambientali, si riscontrano vere e proprie epidemie.

La stessa tragica vicenda del Covid-19 è la prova che la tutela dell’ambiente e della salute sono anche fattori dell’economia. Lo sviluppo, anche economico oltre che culturale e sociale, presuppone la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

Non a caso, la tutela della salute è un interesse anche della collettività. Il diritto alla salute è il presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti e della tutela della dignità della persona umana. Per questo l’ONA -Osservatorio Nazionale Amianto ha come scopo proteggere cittadini e lavoratori dai danni alla salute. Questi possono usufruire del servizio di consulenza gratuita medica e legale.

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Indice dei contenuti

  • La tutela della salute sul luogo di lavoro

  • Norme e principi sulla sicurezza dei lavoratori

  • Sviluppo delle tutele sui luoghi di lavoro

  • Caratteristiche e attori della sicurezza sul lavoro in Italia

  • Prestazioni INAIL in caso di infortunio o malattia professionale



  • Tempo di lettura: 15 minuti

    Salute e sicurezza sul lavoro

    In Italia, la tutela dell’incolumità psico fisica e della personalità morale di tutti i lavoratori è consacrata nell’art. 2087 c.c.. Già nel 1942, in pieno conflitto mondiale, la codificazione ribadiva questo fondamentale diritto, affermato già dalla giurisprudenza. Non a caso l’Italia è stata sempre la culla del diritto che ha illuminato il sapere e ha tradotto i valori più alti della nostra tradizione culturale.

    Successivamente, tutte le norme, anche quelle specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, hanno trovato un’unica sede nel Testo Unico.

    Il D. Lgs 81/08 ha ad oggetto la salute e sicurezza sul lavoro. In altri termini, la prevenzione nei luoghi di lavoro. Proprio il tema della prevenzione è oggetto di una specifica presa di posizione da parte dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA.

    La salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione sono ancorati alla “condizione per la quale tutti coloro che lavorano possono svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza“. Quindi, sempre secondo la disposizione normativa “senza essere esposti a rischio o a malattie professionali“.

    Le finalità della normativa sulla sicurezza sul lavoro

    Nell’impianto del D. Lgs 81/08 il tema della sicurezza sul lavoro si pone con riferimento alla riduzione del rischio, piuttosto che alla sua totale rimozione. In molti casi, purtroppo, il tema della prevenzione si è tradotto nella forte convinzione che il rischio si potesse valutare e controllare.

    In realtà, questa filosofia è in netto contrasto con il principio di precauzione e con l’esigenza di assicurare la massima tutela. Tanto è vero che l’enorme numero di casi di infortuni sul lavoro, molti mortali, e di malattie professionali dimostra che molto rimane ancora da fare. In primo luogo, è necessaria una nuova cultura, quella della sicurezza che si fonda sulla rimozione del rischio alla radice.

    Le finalità proprie delle norme, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono quelle di evitare e ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi insiti all’attività lavorativa, per poter evitare infortuni o malattie professionali.

    La tragica vicenda delle malattie amianto correlate, e del numero costante in aumento, è la prova del fallimento della cultura della limitazione del rischio. Ovvero del fatto che di fronte a cancerogeni mortali come l’amianto, detto anche asbesto, è fondamentale rimuovere, quindi smaltire.

    L’importanza delle varie forme di prevenzione

    La prevenzione primaria costituisce la più elevata espressione della tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro. La salute negli ambienti di lavoro e dei suoi prodotti, è il presupposto per tutelare la salute individuale e collettiva.

    Il benessere psico fisico presuppone una condizione di totale tranquillità e salubrità negli ambienti di vita e di lavoro. Sempre la tragica vicenda dell’amianto insegna che quando vi è esposizione alla fibra killer, anche se la malattia non si è manifestata, sussiste uno stato di preoccupazione.

    La diagnosi precoce, da molti definita come prevenzione secondaria, in realtà non lo è a tutti gli effetti. Infatti, diagnosticare precocemente un cancro, o magari un’asbestosi permette la cura tempestiva. Tuttavia, questo non garantisce la guarigione, anzi. Solo eventualmente di prolungare l’agonia.

    La vita è degna di essere vissuta in pieno benessere psico fisico, ed il diritto alla salute è fondamentale e principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano.

    Sicurezza sul posto di lavoro: perchè è importante

    Al di là delle dimensioni aziendali, la sicurezza sul lavoro va preservata. Perciò va affermata, prima di tutto, la cultura della sicurezza, che presuppone la prevenzione. Quest’ultima, si traduce nel rimuovere tutti i rischi alla radice.

    Il fatto stesso di utilizzare macchinari pericolosi o materiali dannosi, come nuove molecole chimiche non testate, mette in pericolo anche la stessa azienda. Tant’è vero che, in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali, vi è anche un grave danno di immagine per l’azienda. Le ultime politiche del Governo Draghi e del Ministro Orlando si muovono su un perimetro di inasprimento della vigilanza e delle pene. Dal 22 ottobre 2022 è al governo Giorgia Meloni. Il presidente si è impegnata a porre fine alla piaga delle morti sul lavoro, non con nuove leggi, ma garantendo la piena attuazione delle norme esistenti.

    Negli Stati Uniti la US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ha rimarcato questi aspetti. Tutti devono essere protagonisti della sicurezza sul lavoro, compresi i dipendenti. La formazione professionale è importante. In questo modo, lo stesso lavoratore può evitare di porsi nella condizione di rischio. Informare e formare è quindi un punto chiave nel rispetto della sicurezza sul lavoro.

    D. Lgs. 81/08 e sicurezza sul lavoro

    Secondo il D. Lgs. 81/18, debbono essere tutelati tutti i prestatori d’opera, a prescindere dal tipo di contratto o di datori di lavoro. In buona sostanza, la tutela sui luoghi di lavoro è estesa anche a quelli che sono dipendenti di ditte terze e agli artigiani. Tutti coloro che si trovano e interagiscono debbono essere tutelati per evitare di subire danni alla salute.

    Quindi, un luogo di lavoro sicuro e sano protegge tutti, abbassa i costi ed evita l’assenteismo. La protezione della salute e dei lavoratori è un interesse anche nell’impresa che evita, così, anche i contenziosi giudiziari.

    La spesa per la salute evita maggiori costi da 4 a 6 volte l’investimento, nel programma di sicurezza. Lo stesso costo per gli infortuni sul lavoro è ridotto dal 20 al 40% nel caso di un efficiente programma di sicurezza sul lavoro.

    Anche nelle imprese più piccole i costi che possono presentarsi, in caso di infortunio e o malattia di un lavoratore, sono:

    • Diminuzione della produzione;
    • Formazione di nuovi dipendenti;
    • Possibili danneggiamenti ad apparecchiature e macchinari;
    • Retribuzioni, comunque dovute al lavoratore, per il lavoro non svolto;
    • Aumento dei premi assicurativi;
    • Peggioramento della qualità del benessere collettivo sui luoghi di lavoro.

    I capisaldi della sicurezza sul lavoro

    Il Testo Unico del D.Lgs. 81/08 identifica gli ambiti dell’applicazione della normativa e le figure obbligatorie. Inoltre, stabilisce la formazione edì il sistema di prevenzione. Quest’ultimo è ancorato al Documento di Valutazione del Rischio e alle certificazioni ESGSSL

    I documenti necessari sono il DVR, quello semplificato per le aziende al di sotto dei 10 dipendenti e la verifica dell’idoneità professionale. È essenziale anche il documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI. In più, è rilevante il documento Valutazione Rischio Stress Lavoro e il piano di miglioramento e adeguamento. Infine, occorrono le procedure operative di sicurezza (PO).

    Sono previste anche figure e documentazioni accessorie obbligatorie. Per esempio bisogna designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). A questa figura si aggiungono gli addetti antincendio e quelli al Primo Soccorso. Infine è fondamentale anche il ruolo svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dal medico competente e da eventuali preposti e dirigenti.

    Per quanto riguarda i documenti accessori, devono essere stilati l’Organigramma sulla Sicurezza, verbali riguardanti le attività di Prevenzione e Protezione e quelli di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), e la documentazione che attesti l’avvenuta formazione obbligatoria.

    Organizzazione Mondiale della Sanità e sicurezza sul lavoro

    Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “la salute sul lavoro riguarda tutti gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro ed ha una elevata attenzione alla prevenzione primaria“. La salute è, quindi, uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non limitato ad una mera assenza di malattia o infermità“.

    Questo concetto è stato quindi, pienamente recepito nel D. Lgs. 81/08 e presuppone anche l’assistenza sanitaria in caso di infermità e di fallimento della prevenzione primaria.

    In molti casi, la diagnosi precoce e la stessa riabilitazione, limitano il danno alla salute. In questi termini, per salute si va oltre la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla prevenzione del danno.

    Sin dal 1950, infatti, la stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro ha condiviso con l’OMS questa definizione di salute.

    Questa tutela si prefigge:

    • mantenimento e la promozione della salute e della capacità operativa dei lavoratori;
    • miglioramento dell’ambiente di lavoro e del lavoro per favorire la sicurezza e la salute;
    • Lo sviluppo di organizzazioni lavorative e di culture del lavoro in una direzione che supporti salute e sicurezza sul lavoro e così facendo promuova un clima sociale positivo ed una agevole operatività e possa migliorare la produttività delle imprese.

    Il concetto di cultura del lavoro è inteso in questo contesto a significare un riflesso dei sistemi di valore essenziali adottati dall’impresa interessata. Tale cultura si riflette nella pratica nei sistemi manageriali, nella politica del personale, nei principi di partecipazione, nelle politiche di formazione e nella gestione della qualità dell’impresa.

    Le discipline e professioni per la tutela della salute

    Fin dal 1700, il medico italiano, Bernardino Ramazzini, aveva compiuto studi in materia di medicina del lavoro. Infatti, i suoi studi avevano dimostrato che proprio il lavoro potesse essere una fonte di malattia.

    Nel suo De morbis artificum diatriba raccomandava di evitare l’esposizione agli agenti nocivi, come le polveri. In sostanza, era necessaria l’anamnesi lavorativa come presupposto per una corretta diagnosi.

    Con la rivoluzione industriale e l’urbanesimo, si sono moltiplicate le condizioni di dislivello e di rischio per i lavoratori e, in particolare, gli operai.

    In Germania Otto Von Bismarck si rese protagonista della prima legge sulla previdenza sociale (1883) e, l’anno dopo, l’indennizzo in caso di infortunio o malattie.

    In Italia, grazie agli artt. 32, 35 e 36 della Costituzione, prese corpo la tutela della salute sui luoghi di lavoro. Queste norme furono poi enucleate con il DPR 547/1955 (norme contro gli infortuni sul lavoro) e il DPR 303/1956 (norme per l’igiene sul lavoro). In seguito, queste tutele sono state ampliate con la L. 300/70 (statuto dei lavoratori).

    Sicurezza sul lavoro e normativa comunitaria

    L’Unione Europea e gli Stati membri hanno come obiettivi “la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione“.

    Per questo la Comunità ha adottato la direttiva quadro n. 89/391, del 12 giugno 1989, avente a oggetto misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Furono così emanate diverse direttive, tra cui:

    • n. 89/654 del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro;
    • n. 89/656, riguardante le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte di lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro;
    • direttiva del 3 novembre 1992, n. 92/91, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;
    • n. 92/104 del 3 dicembre 1992, riguardante le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori in superficie e sotterranee industrie estrattive;
    • direttiva del 23 novembre 1993, n. 93/103 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo dei pescherecci.

    Tutele dei lavoratori dagli agenti nocivi e cancerogeni

    I lavoratori sono stati tutelati anche dall’esposizione ad agenti che possono essere rischiosi per la salute. Per esempio ci sono:

    • direttiva del 29 aprile 2004, n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
    • n. 2000/54 del 18 settembre 2000 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro individuale;
    • direttiva del 7 aprile 1998, n. 98/24 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
    • n. 1999/92 del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;
    • direttive del 25 giugno 2002, n. 2002/44/CE e del 29 aprile 2004, n. 2004/40/CE, sulla sicurezza dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni o xcampi elettromagnetici);
    • n. 96/82 del 9 dicembre 1996, riguardo il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

    Aggiornamento per la protezione dei lavoratori

    L’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 ha avviato una serie di iniziative volte alla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto.

    Il primo passo è aggiornare la direttiva 2009/148/CE, al fine di rafforzare le misure volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell’amianto e prevenire una nuova ondata di vittime.

    Inoltre l’European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA) mira a definire le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l’amianto negli Stati membri, che dovranno includere norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l’amianto.

    Ad approfondire le ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro è stato il convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, insieme all’ONA e alla Cassa Forense il 12 dicembre 2023: “La Sicurezza sul Lavoro alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione“.

    convegno sicurezza sul lavoro

    Sicurezza sul lavoro: prevenzione dei rischi alla fonte

    La direttiva quadro n. 89/391 contempla prescrizioni minime di tutela delle condizioni e della sicurezza sul lavoro. In questo modo si previene alla fonte qualsiasi occasione di rischio per la salute e l’incolumità psicofisica dei prestatori d’opera, attraverso una nuova cultura della organizzazione dei sistemi di produzione, con la sola eccezione delle Forze Armate, della Polizia, dei servizi di protezione civile, degli addetti ai servizi domestici (art. 2, III comma, lettera a).

    Questo principio si deduce dall’obbligo posto a carico dei soggetti esterni all’impresa di rispettare le misure di prevenzione, fin dal momento delle scelte progettuali e tecniche degli impianti e dei posti di lavoro.

    Anche il datore di lavoro è obbligato a una valutazione preventiva di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di predisposizione di un programma di attuazione delle misure preventive (art. 4, 1° comma del d.lgs. n. 626 del 1994).

    La sicurezza sul lavoro: gli attori

    Si creano nuove figure protagoniste della prevenzione:

    • medico competente, designato dal datore di lavoro tra i sanitari in possesso della relativa specializzazione;
    • responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale, nelle aziende che hanno un limitato numero di dipendenti, può coincidere con il datore di lavoro, purché in possesso di attitudini e capacità adeguate;
    • rappresentante per la sicurezza, eletto o designato dai lavoratori;
    • lavoratori, chiamati a collaborare con gli altri attori della prevenzione.

    Infatti anche i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di “controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”(art. 9, L.300/1970 – Statuto dei lavoratori).

    Garanzia della massima sicurezza tecnologicamente fattibile

    Con l’art. 2087 c.c., si pone la tutela della personalità morale e dell’incolumità del lavoratore, adeguate alla “particolarità del lavoro, esperienza e tecnica’”. La norma sancisce l’emersione di un diritto soggettivo del lavoratore alla sicurezza, che trova la sua fonte anche nelle norme di cui agli artt. 2, 32, I° comma, 35, 36, 38 e 41 II comma della Costituzione.

    L’obbligo di prevenzione si lega anche al progresso tecnologico. La norma impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore“. Perciò è introdotto l’obbligo di utilizzo di ogni misura suggerita dalla tecnica più progredita per rimuovere i rischi alla radice, con costante adeguamento degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature.

    La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme di diritto oggettivo esistenti o di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate. Ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro. Si deve tener conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico”.

    L’art. 2087 c.c.: la tutela risarcitoria

    Qualora si verifichi un infortunio per l’inosservanza del precetto, sussiste responsabilità contrattuale e, in via alternativa, extracontrattuale. In questo modo il dipendente ha il diritto di ottenere l’integrale risarcimento dei danni.

    La norma di cui all’art. 2087 c.c. integra i precetti penali posti a presidio della pubblica incolumità e della tutela della persona rispetto al rischio di una lesione di beni fondamentali, che trovano nella Carta Costituzionale la loro prima garanzia. Dunque costituisce il dovere dell’imprenditore, anche penalmente rilevante, come garante dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

    Inoltre definisce, insieme all’interesse oggetto della garanzia, il contenuto della garanzia stessa e il criterio di determinazione della garanzia dovuta. In tal modo l’art. 2087 c.c. delinea un “modello di buon imprenditore“, che è direttamente rilevante ai fini del giudizio di colpa.

    Le norme dell’art. 2087 c.c. sanciscono ulteriori obblighi del datore di lavoro rispetto a quelli di “prudenza, perizia e diligenza” propri  di ogni contratto, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.

    La particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica

    I parametri direttivi per l’individuazione delle misure che garantiscano l’effettività della tutela sono tre:

    1. particolarità del lavoro, cioè il complesso degli elementi che caratterizzano il lavoro e nella quale rientrano i processi usati per la produzione, le tecniche lavorative adottate, le sostanze impiegate (tossiche, asfissianti, esplodenti, specificamente nocive alla salute), le condizioni dell’ambiente lavorativo;
    2. esperienza;
    3. tecnica, i cui dati sono da aggiornare in relazione al progresso e alle conquiste della scienza.

    Tuttavia l’imprenditore non deve limitarsi solo a predisporre tutte le misure di prevenzione, ma deve controllare che esse siano appropriamente utlizzate.Le misure di sicurezza devono essere adottate con riferimento non solo alle caratteristiche oggettive dell’organizzazione di lavoro, ma anche alle condizioni soggettive di salute di ciascun lavoratore.

    A tal fine la direttiva richiede di effettuare nelle lavorazioni a rischio per il tramite del medico competente una sorveglianza sanitaria di carattere preventivo e periodico per controllare lo stato di salute dei lavoratori. Inoltre, il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla loro sicurezza. Il lavoratore deve poi essere allontanato dall’esposizione a rischio se si presentassero problemi di salute personali.

    Indennizzo INAIL malattie e infortuni

    L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale. Ha personalità giuridica e autonomia di gestione. Si occupa di erogare le prestazioni dovute ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali.

    Infatti, quando un dipendente subisce un’ infermità sul luogo di lavoro, ha diritto all’indennizzo INAIL del danno biologico. Se si ha un’invalidità riconosciuta dal 6% al 15% si ha diritto all’indennizzo, mentre se la percentuale è superiore, si può richiedere la rendita INAIL.

    Assistenza ONA: tutelare i lavoratori

    L’ONA e l’Avvocato Bonanni tutelano i diritti di tutti i lavoratori che subiscono un danno alla salute sul luogo di lavoro.

    La loro lotta si estende soprattutto a coloro che sono esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto. La sicurezza sul lavoro è infatti fondamentale per preservare la salute.

    Tra i servizi offerti, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita, grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi. Inoltre, lo studio legale dell’Avv. Bonanni fornisce una consulenza legale per salvaguardare il lavoratore e richiedere tutte le prestazioni assistenziali, previdenziali e risarcitorie previste dalla legge.

    Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde o compilare il form.

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