Risarcimento danni vaccini

Il risarcimento danni vaccini è una delle azioni di tutela dell’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni. La maggiore incidenza dei danni provocati dai vaccini è quella delle Forze Armate. Perciò l’associazione ha istituito un servizio di consulenza gratuita per assistere le vittime dal punto di vista medico e legale.

Consulenza Risarcimento danni vaccini

Indice

La conferma della Commissione d’Inchiesta
Prova delle violazioni: atti della Commissione d’Inchiesta
Gli effetti delle vaccinazioni sui militari in missione
Danni da vaccini: conferma dell’evento e del nesso causale
Causa di servizio per danni da somministrazione dei vaccini
I danni da vaccinazione e da cancerogeni dei militari
L’obbligo di tutela della salute dei militari
I diritti delle vittime del dovere per danni da vaccinazione
Vaccini dannosi e onere della prova a carico del Ministero
Legge 210/1992: risarcimento danni vaccini
I termini per la presentazione della domanda per gli indennizzi
Risarcimento danni vaccini: differenziale rispetto agli indennizzi
Quantificazione equitativa risarcimento danni vaccini

Tempo di lettura: 12 minuti

La conferma della Commissione d’Inchiesta

Il problema dei vaccini è stato confermato dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati. Ma per ottenere il risarcimento danni vaccini è necessario dimostrare che c’è stata la violazione degli obblighi di tutela della salute nella somministrazione dei vaccini.

Queste prove risultano da numerose testimonianze, ivi comprese le dichiarazioni dell’Avv. Ezio Bonanni, audito dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’uranio impoverito. Infatti ha testimoniato l’utilizzo di pratiche vaccinali errate e dannose per i nostri militari. I militari in missione hanno subito vaccinazioni multiple fino a 12, 14 o 16, pochi giorni prima della partenza in missione (Bosnia nel 1995, Kosovo nel 1998 e, ancora, Iraq nel 1991).

Il risarcimento danni vaccini: la tutela legale

L’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA, nell’audizione del 06.12.2017, presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta, hanno contestato al Ministero della Difesa una serie di condotte:

  • vaccinazioni ai militari poco prima della partenza in missione;
  • almeno 5 vaccinazioni alla volta;
  • eccessiva quantità di farmaco, additivi e contaminanti;
  • omissione nella verifica delle condizioni di salute prima della vaccinazione;
  • verifica degli effetti delle vaccinazioni.

L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno già ottenuto significativi risultati nella tutela legale vittime delle vaccinazioni. Infatti l’ONA ha tutelato e tutela tutte le altre vittime in caso di vaccinazione al fine di richiedere il risarcimento danni vaccini. In molti casi il danno da vaccinazione è provocato dalle vaccinazioni obbligatorie. L’ONA tutela tutte le vittime delle vaccinazioni militari.

Prova delle violazioni: atti della Commissione d’Inchiesta

La Commissione Parlamentare d’Inchiesta nella relazione finale, fa riferimento a tutta una serie di violazioni, di cui sono rimasti vittime i nostri militari:

  • sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal
    successivo impiego del medesimo personale;
  • sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul
    monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto denominato “Studio sull’impatto genotossico nelle unità militari (SIGNUM)”;
  • sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli
    ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio.

Questa è la prova decisiva per il risarcimento danni vaccini. Inoltre la situazione di rischio per i militari è molteplice. I danni da vaccinazioni si sommano a quelli da amianto.

È il caso degli stessi finanzieri. Infatti Antonio Dal Cin è stato esposto per anni a polveri e fibre di amianto. L’essere sottoposto a pratiche vaccinali errate è un ulteriore danno da cui non si può prescindere, e che dovrà essere valutato per tutte le vittime. Antonio Dal Cin è uno dei fondatori dell’Osservatorio Vittime del Dovere, unitamente a Lorenzo Motta.

La prova delle vaccinazioni multiple dei militari

Risulta confermato che i nostri militari sono stati sottoposti a vaccinazioni multiple, dannose per la salute:

Nell’ambito delle sedute della Commissione finalizzate a scopi di testimonianza e di doveroso ascolto delle ragioni delle vittime, peraltro, hanno fornito un quadro illuminante le numerose audizioni di militari ammalati e di familiari di vittime di patologie connesse all’esposizione ad uranio impoverito e a vaccinazioni multiple“.

La decisiva testimonianza di Rinaldelli Andrea

È stata decisiva per il risarcimento danni vaccini, la testimonianza del Sig. Andrea Rinaldelli. Questi è il rappresentante del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV (24.2.16) e padre del caporal maggiore Francesco Rinaldelli. Francesco Rinaldelli è deceduto anche a causa della somministrazioni di vaccini multipli.

La stessa Commissione d’Inchiesta, nella sua relazione finale, richiama la rilevanza dello stress della missione, in sinergia con queste pratiche vaccinali:

“assieme alla sottoposizione ad un elevato livello di stress e alla massiccia somministrazione di vaccini”.

Le vittime dei vaccini sono tutelate anche dall’art. 1079, comma 1, del DPR n. 90/2010 e già lo erano con l’abrogato art. 2 DPR n. 37/2009. infatti l’emendatio è in attuazione dell’art. 2, commi 78 e 79, della legge 244 del 2007. Questa norma tutela le vittime dei vaccini.

Corte Costituzionale e illegittimità dell’obbligo vaccinale

La Corte Costituzionale, nella sentenza 25 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale “profilassi vaccinali”.

La motivazione risiede nel fatto che, per imporre un obbligo vaccinale, la legge non può limitarsi a indicazioni generiche ma deve specificare le patologie che si intendano contrastare. Ciò è stabilito dall’articolo 32 della Costituzione.

Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.

Gli effetti delle vaccinazioni sui militari in missione

I militari cui sono state somministrate le vaccinazioni multiple, poco prima della partenza, e con contaminanti e additivi, hanno subito i seguenti danni:

  • autoimmunità;
  • immunodepressione, cioè abbattimento delle capacità del sistema immunitario;
  • iper-immunizzazione;
  • ipersensibilità;
  • predisposizione corporea all’insorgenza di neoplasie;

militari italiani hanno diritto al risarcimento danni vaccini. Lo stress cui erano sottoposti ha amplificato il danno dei vaccini.

Le prove delle condizioni di rischio a fronte delle quali è dimostrato il nesso causale tra la somministrazione errata di vaccini e l’insorgenza di tumori e altre patologie, in coloro che sono stati impiegati nelle missioni estere, è stato conclamato dalla Commissione d’Inchiesta sull’uranio impoverito.

Danni da vaccini: conferma dell’evento e del nesso causale

I militari in missione, come Lorenzo Motta e tanti altri, erano in perfette condizioni di salute. Circa 8.000 si sono ammalati dopo essere rientrati dalle missioni. 400 militari sono già deceduti.

Questa epidemia non ha una ragione logica, ovvero una causa differente, rispetto ai rischi e ai danni per i vaccini, per l’uranio impoverito, il radon e l’amianto.

La somministrazione di quantità eccessiva di vaccino e di vaccini multipli, di analisi prevaccinali e di verifica post vaccinale, le modalità di somministrazione poco prima della partenza e l’esposizione successiva ad altri cancerogeni sono quegli antecedenti per i quali si giustifica il nesso causale.

La prova della imputabilità dell’evento malattia e morte, rispettivamente di 8.000 e 4.000 militari, è proprio in queste condotte.

Causa di servizio per danni da somministrazione dei vaccini

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha dimostrato che coloro impiegati nelle missioni in Bosnia (1995) e Kosovo (1998) e, ancora, Iraq (1991 e 2003), poco prima della partenza, ha subito delle vaccinazioni multiple.

I danni da vaccinazione si sommano anche ad altri fattori di rischio:

I danni da vaccinazione e da cancerogeni dei militari

Le missioni dei nostri militari, nei luoghi in cui erano stati utilizzati proiettili a uranio impoverito, ha causato la loro esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti.

Le nanoparticelle di metalli pesanti, mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb) e le polveri e fibre di amianto, hanno agito con effetto sinergico ed in seguito all’indebolimento delle difese immunitarie causato dalla somministrazione multipla di vaccini, a loro volta, con gli stessi contaminanti.

Ciò è stato denunciato dall’Avv. Ezio Bonanni nel corso della sua audizione per la Commissione Parlamentare d’Inchiesta (06.12.2017).

L’Avv. Ezio Bonanni, nel corso della sua audizione, ha fatto riferimento al caso di Lorenzo Motta. Infatti il Consiglio di Stato, decisione n. 837/2016, ha confermato la responsabilità del Ministero della Difesa per i danni che ha subito Lorenzo Motta in seguito a vaccinazioni servizio militare sconsiderate e per l’esposizione a uranio impoverito.

Vaccini dannosi e onere della prova a carico del Ministero

Lorenzo Motta era un giovane in ottime condizioni di salute quando si è arruolato nella Marina Militare Italiana. Ha subito l’errata pratica vaccinale e gli sono stati somministrati vaccini contaminati da metalli pesanti e a dosi eccessive e multiple. Ha subito pure l’esposizione ad uranio impoverito e a polveri e fibre di amianto.

L’onere della prova dell’esatto adempimento delle obbligazioni di tutela della salute è a carico del Ministero.

Infatti, nella motivazione, il Consiglio di Stato: per contro, nei casi come quelli in esame, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio la P.A. procedente ed i suoi organi tecnici sono gravati da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività.

Non considerano le appellanti che, nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare.

Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata”.

L’obbligo di tutela della salute dei militari

Sussistevano e sussistono precisi obblighi giuridici di tutela di questo personale impiegato nelle missioni fuori d’Italia e in Italia.

L’art. 2087 c.c. impone la tutela della salute e della personalità morale di tutti i prestatori d’opera, ivi compresi i militari (Cass. IV Sez. Pen., sent. n. 3615/2016).

Infatti, con la Legge del 11.07.1978 n. 382, “Norme di principio sulla disciplina militare”,  conferma questi principi, che sono stati ribaditi con il D.P.R. 18.07.1986 n. 545 (approvazione del regolamento di disciplina militare), all’art. 21, co. 2, stabilisce che i superiori debbono:

  • curare le condizioni di vita e di benessere del personale;
  • assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti.

Danni da vaccinazione e status di vittima del dovere

Hanno diritto a determinate prestazioni coloro che hanno subito lesione della loro salute, compresa la morte, per la somministrazione dei vaccini, e che, allo stesso tempo, sono stati impiegati nelle attività di cui all”art. 1, co. 563, L. 266/05 oppure in missioni in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.

Ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, si può chiedere e ottenere anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.

I diritti delle vittime del dovere per danni da vaccinazione

Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento per la causa di servizio e dimostrano di essere stati adibiti ad attività con particolari condizioni ambientali e operative che eccedono quelle ordinarie, hanno diritto al riconoscimento delle seguenti prestazioni previdenziali:

  • speciale elargizione;
  • assegno vitalizio, con l’importo di €500,00 (mensili);
  • speciale assegno vitalizio con l’importo di €1.033.00 (oltre perequazioni);
  • assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie;
  • aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi;
  • incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%;
  • collocamento obbligatorio con precedenza;
  • esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • borse di studio senza imposizione fiscale.

Si afferma, quindi, il principio di vicinanza della prova.

Quindi, nel caso di specie, il dato probabilistico, è rilevante e decisivo, in assenza di un decorso alternativo e, soprattutto, per la giovane età della vittima, che era in ottime condizioni di salute prima della partenza in missione.

Legge 210/1992: risarcimento danni vaccini

L’art.1 della Legge 210/92 sancisce il riconoscimento di prestazioni economiche di natura previdenziale, per coloro che, in seguito a vaccinazioni hanno subito dei danni o complicazioni. Questa tutela è riservata a coloro che hanno subito danni da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni di sangue o emoderivati.

Queste prestazioni previdenziali sono un indennizzo rispetto al risarcimento danni vaccini, che deve essere integrale.

Sono tutelati dalle disposizioni normative della L. 210/92 tutte le vittime delle vaccinazioni e in particolare:

  • vittime di lesioni o infermità in grado di compromettere l’integrità psicofisica del soggetto, a causa di vaccini obbligatori e non, effettuati negli ambienti di lavoro e nel settore militare, soprattutto per le missioni estere;
  • vaccinazioni non obbligatorie effettuate in soggetti a rischio;
  • vaccino antipoliomielitico non obbligatorio nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);
  • soggetti non vaccinati che, a contatto con una persona vaccinata, hanno riportato danni;
  • persone che hanno contratto HIV o altre patologie come l’epatite, in seguito alla somministrazione di sangue o emoderivati o a contatti con il coniuge (art. 2, comma 7, L. 210/92);
  • personale sanitario che abbia contratto il virus HIV durante il servizio, in seguito a contatto diretto con sangue contaminati;
  • eredi di vittima, deceduta dopo la presentazione della domanda e prima di aver percepito l’indennizzo;
  • parenti aventi diritto ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 210/92, dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni derivi l’infermità o decesso del danneggiato.

Gli aventi diritto possono optare fra un assegno una tantum o la reversibilità dell’indennizzo percepito in vita dal danneggiato per 15 anni.

I termini per la presentazione della domanda per gli indennizzi

Nel caso di lesioni dovute a vaccinazioni oppure alle trasfusioni e agli emoderivati, sussistono dei termini per poter chiedere l’accredito delle prestazioni di cui alla L. 210/92:

  • 3 anni per le vaccinazioni o l’epatite post-trasfusionale;
  • 10 anni in caso di infezione da HIV;
  • 10 anni dalla data del decesso, per domanda di una tantum o assegno reversibile.

I termini per chiedere gli indennizzi da vaccinazione, ai sensi della L. 210/92, decorrono dal momento in cui la vittima ha assunto conoscenza dell’evento e del nesso causale.

Questo termine è di 4 anni nel caso di danni permanenti per le vaccinazioni contro la poliomielite (L. 362/99).

Risarcimento danni vaccini differenziale degli indennizzi

I danni provocati dai vaccini militari debbono essere integralmente risarciti, al netto delle prestazioni previdenziali. Per il risarcimento danni si applica, quindi, il principio della compensatio lucri cum damno.

Per tali motivi, nel caso di prova dell’evento e del nesso causale, la vittima ha diritto all’integrale risarcimento. I danni risarcibili sono costituiti, prima di tutto, dai danni alla salute, cioè biologici, e poi, i pregiudizi morali ed esistenziali (danni non patrimoniali). Sono, altresì, risarcibili i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante).

Risarcimento danni vaccini: i pregiudizi dei familiari

In caso di decesso, le somme maturate dalla vittima primaria debbono essere liquidate in favore degli eredi.

Sia nel caso di decesso sia nel caso di pregiudizi altamente invalidanti, sussiste il diritto al risarcimento anche in favore dei familiari della vittima primaria. in più, nel caso di morte della vittima primaria, i familiari hanno diritto al risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale.

Nel caso di macrolesione e, comunque, di un danno significativo, sussiste, comunque, il diritto al risarcimento del danno iure proprio subito dai famigliari.

Quantificazione equitativa risarcimento danni vaccini

Il criterio di quantificazione è sempre equitativo, sul principio dell’integrale risarcimento. L’entità del danno deve essere personalizzato, secondo i più recenti criteri sanciti da Cass., Civ., III sez., 11.11.2019, n. 28987.

Il criterio di personalizzazione è stato ribadito anche da Cass., Civ., III sez., 11.11.2019, n. 28988. Con questa sentenza si stabilisce il decalogo in materia di danno non patrimoniale. Il danno dinamico relazionale è compreso nel calcolo delle tabelle, anche se il tutto, deve essere personalizzato sulla base del danno effettivo. È fondamentale il peso che la lesione determina nella sfera esistenziale della vittima.

Per quanto riguarda il danno parentale, è rilevante ciò che è ribadito da Cass. Civ., III sez., 11.11.2019, n. 2899. La giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, risarcibile agli eredi della vittima deceduta a causa di fatto illecito come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno.

Perciò è l’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non più poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass., civ., sez. III, ord., n. 9196/2018).

Risarcimento danni vaccini: consulenza gratuita

L’ONA e l’Avvocato Bonanni mettono a disposizione la loro esperienza al servizio delle vittime. Infatti l’Avv. Ezio Bonanni guida il pool dei legali dell’ONA nella tutela delle vittime dei vaccini, in particolare di coloro che sono stati impiegati in missione.

Coloro che hanno subito danni da vaccino e i loro familiari possono richiedere l’assistenza medica e l’assistenza legale chiamando il numero verde o compilando il form.

Numero ONA Risarcimento danni vaccini
Whatsapp ONA Risarcimento danni vaccini