Colpa medica: come ottenere il risarcimento

I pazienti che sono rimasti vittima di danni da colpa medica hanno diritto a ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti. Infatti la tutela della salute è un diritto fondamentale di ogni individuo.

Il diritto alla salute è il bene supremo di ogni essere umano, contemplato e protetto nell’art.32 della Costituzione della Repubblica italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Questo articolo ha avuto il merito di anticipare la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (art.2).

Per rendere la tutela del diritto alla salute concreta, essa è stata ancorata a norme specifiche, che rappresentano lo strumento tecnico, operativo e di specifica salvaguardia. In particolare, la L. 883/1978 ha dato origine al Servizio Sanitario Nazionale, i cui principi cardine sono: universalità, uguaglianza ed equità. La sua organizzazione, nel tempo, ha costituito la base giuridica della capacità d’azione del personale medico, sanitario e infermieristico.

La tutela delle vittime di colpa medica

La responsabilità medica contraddistingue quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari. Per stabilire le colpe mediche occorre valutare il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, il grado di colpa e l’effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto del sanitario.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni, hanno istituito un dipartimento che si occupa di tutelare i diritti di tutte le vittime di malasanità. Mette così a disposizione un servizio di consulenza gratuita.

consulenza colpa medica
Indice

  • Come si stabilisce la colpa medica?

  • Le modifiche della Legge Gelli responsabilità medica: colpa medica civile e penale

  • Procedura di richiesta di risarcimento danni da colpa medica

  • Servizi di assistenza ONA


  • Tempo di lettura: 11 minuti

    La responsabilità per colpa medica

    La salute, come abbiamo anticipato, è un bene, il più prezioso per gli esseri viventi. Lo stesso quadro normativo, e il suo riverbero nella vita, presente e futura, sono ancorati a questa tutela.

    La nostra sanità pubblica è tra le più avanzate, ed è universale, riservata a tutti, senza alcuna distinzione.

    Danno alla salute per colpa medica

    La salute è messa a rischio dall’inquinamento ed in ogni caso dalla lesione all’ambiente. Non a caso, proprio l’ambiente, recentemente è stato contemplato nella nostra Costituzione tra i beni tutelati. Così negli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione.

    Infatti, non si può pensare di tutelare la salute senza preservare l’ambiente e con esso la flora, la fauna e l’ecosistema.

    Il danno da colpa medica ed errore medico alla salute

    L’obbligazione medica deve essere esattamente adempiuta. Questo vuol dire che ogni paziente deve essere adeguatamente trattato dai sanitari e dalla struttura. Non solo con la opportuna prudenza e diligenza, ma anche con la necessaria perizia, in modo da ottenere il più elevato livello di assistenza medica.

    Nel caso in cui vi fosse inadempimento dell’obbligazione medica, evidentemente, verrebbe in essere il diritto al risarcimento del danno.

    In questo caso si tratterebbe del danno iatrogeno, ancorato sulla colpa medica, cioè sulla dissociazione dai protocolli e linee guida. In sostanza, non ci si deve dissociare da quanto raccomandato dall’arte e dalla scienza medica.

    Nel caso in cui le condotte attive ed omissive dei sanitari, dissociandosi dalle Leggi scientifiche, determinino dei danni alla salute, siamo nella colpa medica. Quindi, al c.d. pregiudizio da condotta sanitaria, quindi da colpa medica.

    Lesione alla salute per colpa medica

    Quando a ledere la salute è la colpa medica, siamo di fronte ad una deviazione dal sistema di tutela sanitaria. Si determina quindi la responsabilità sulla base di molteplici profili:

    • colpa del singolo medico;
    • carenza strumentale della struttura sanitaria;
    • mancanza di un valido consenso informato.

    Non costituisce, però, una categoria dogmatica a sé stante ma ha una sola funzione descrittiva. Infatti, in materia di risarcimento sanitario, è ascrivibile all’interno delle categorie di danno risarcibili.

    Nello specifico, il danno conseguente a una colpa sanitaria è un danno iatrogeno differenziale. Infatti il medico, di norma, interviene in una situazione in cui la salute del paziente è già compromessa. Perciò il danno effettivamente imputabile al medico è rappresentato dalla differenza tra la situazione in cui il paziente si trova per effetto della colpa e quella in cui si sarebbe trovato se il medico avesse agito diligentemente.

    Le diverse tipologie di colpa medica ed errori medici

    La rilevanza dell’interesse protetto, la salute, è così rilevante che è stato alimentato un elevato contenzioso. Quindi, sulla base delle diverse tipologie di errori, ovvero di profili colposi, è possibile fare diverse distinzioni.

    • errori chirurgici per il 36,7%;
    • per il 19,8% errori diagnostici;
    • per il 12,0% errori terapeutici;
    • infezioni ospedaliere per il 7,4%.

    In generale nei Paesi ad alto reddito 1 paziente su 10 è danneggiato da responsabilità medica, mentre in quelli a basso reddito si verificano più di 134 milioni di eventi avversi in sanità e più di 2 milioni e mezzo di decessi causati da colpa professionale medica.

    Criteri di valutazione della colpa medica

    Per valutare la colpa medica e stabilire il grado di divergenza tra la condotta effettivamente tenuta dal sanitario e quella che era da attendersi esistono vari parametri su cui basarsi:

    • specifiche condizioni del soggetto agente;
    • grado di specializzazione;
    • situazione ambientale di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato a operare;
    • accuratezza nel gesto medico;
    • eventuali ragioni d’urgenza;
    • oscurità del quadro patologico;
    • difficoltà di raccogliere le informazioni cliniche;
    • grado di atipicità o novità della situazione data.

    Tutti questi elementi devono essere valutati attentamente al fine di identificare il “grado della colpa”.

    Definizione di colpa grave medica o lieve

    Una colpa medica grave si ha quando si è in presenza di una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento“.

    Perciò, per rendere la colpa penalmente rilevante, l’errore medico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente“.

    Al contrario, quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca, tanto maggiori sono le possibilità che si consideri una colpa medica lieve. In questi casi solitamente il professionista si è uniformato a una condotta accreditata dalla comunità scientifica. Ma non è stato in grado di produrre un trattamento adeguato o l’azione ha determinato la negativa evoluzione della patologia.

    Nesso causale: imputabilità dell’evento a colpa medica

    Uno dei temi più dibattuti è proprio quello della causalità. In altri termini, è rilevante il nesso causale, ovvero l’imputabilità dell’evento lesivo della salute alle condotte mediche.

    Inoltre, occorre distinguere tra responsabilità penale e responsabilità civile. Per il primo profilo, ai fini della ascrivibilità dell’evento a persona fisica, occorre raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio. È ben diverso, invece, in termini di responsabilità civile, lo standard di prova è quello del più probabile che non.

    Responsabilità penale e sentenza Franzese

    Con il caso Franzese, la Suprema Corte di Cassazione ha dettato specifiche linee guida in tema di causalità, in particolare per la responsabilità medica. Così le SS.UU. 30328/2002, hanno segnato uno spartiacque, anche rispetto alla responsabilità civile.

    Quindi, qualsiasi affermazione di responsabilità in sede penale, presuppone la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Così anche per i reati colposi.

    Nesso di causalità in sede civile per responsabilità medica

    In sede civile, lo standard di prova è quello del più probabile che non e cioè del 50%+1. Così le stesse SS.UU. 576/2008, e ancora 581/2008, e la stessa giurisprudenza è stata alimentata da successive pronunce per i medesimi profili.

    Perciò, in sede civile, è molto più agevole dimostrare il nesso causale, ovvero l’imputazione del danno alle condotte attive e omissive dei sanitari e delle strutture.

    Nesso causale: colpa medica e concausa

    Ai fini della ascrivibilità causale dei danni all’integrità psicofisica a colpa medica è sufficiente anche la sola concausa. Quindi, qualsiasi antecedente che abbia anche solo favorito, ovvero aggravato l’evento, integra il nesso causale, ai sensi dell’art. 41 c.p. Così, anche con la concausa è dovuto il risarcimento del danno.

    Colpa medica: cosa cambia dopo la Legge Gelli

    La responsabilità medica è stata riformata inizialmente dal Decreto Balduzzi. Successivamente, nel 2017, è entrata in vigore la Legge Gelli-Bianco.

    Conosciuta anche come Legge Gelli, essa ha introdotto importanti disposizioni riguardo il tema della colpa professionale medica. Rappresenta infatti una novità responsabilità medica. In particolare ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia medica laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate dall’Istituto Superiore di Sanità.

    Inoltre ha stabilito che, in sede civile, i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Invece le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

    Queste nuove diposizioni mirano a concentrare la responsabilità in capo alle strutture, agevolando i medici nel loro operare. Allo stesso tempo hanno costruito un sistema di tutela efficace dei danneggiati.

    Legge Gelli: responsabilità civile e penale

    L’art. 7 della Legge Gelli (legge 24/2017) prevede un doppio regime di responsabilità civile medica. Infatti assoggetta alla responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) soltanto le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e i medici liberi professionisti.

    Invece i medici, che svolgono la loro attività all’interno di una struttura, rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

    Le principali differenze tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale riguardano:

    • onere della prova, che è a carico del debitore-danneggiante nella responsabilità contrattuale, mentre spetta al danneggiato nella responsabilità extracontrattuale;
    • prescrizione dell’azione risarcitoria è decennale in caso di prescrizione responsabilità medica contrattuale, invece per extracontrattuale responsabilità medica prescrizione diventa quinquennale;
    • danno risarcibile, limitato a quello prevedibile nella responsabilità contrattuale, mentre potenzialmente illimitato nella responsabilità extracontrattuale.

    Infine l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla Legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria. Tuttavia questa responsabilità è esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alla buona prassi clinico-assistenziale.

    Risarcimento danni responsabilità medica: assicurazione

    La Legge Gelli ha anche introdotto l’obbligo per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private e per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

    Se tale polizza manca, i pazienti possono ricorrere al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Esso serve a risarcire i danni da responsabilità medica ed è alimentato da un contributo annuale versato dalle imprese di assicurazione. Il Fondo opera anche nel caso in cui i massimali assicurativi siano inferiori rispetto al risarcimento responsabilità medica dovuto alla vittima. In più interviene se l’impresa presso la quale la struttura sanitaria o il medico sono assicurati si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.

    Risarcimento per colpa medica: fase stragiudiziale

    La vittima che vuole richiedere il risarcimento del danno da colpa medica deve prima cercare di trovare un accordo bonario tra le parti (paziente, sanitario, struttura e relative assicurazioni).

    Infatti la procedura giudiziale, a seguito della riforma del 2017, è sempre subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva. L’accertamento tecnico preventivo affida a un C.T.U., nominato dal tribunale competente, il compito di accertare in via preliminare l’an e il quantum della responsabilità medica, nel rispetto del contraddittorio delle parti.

    In alternativa ci si può avvalere del procedimento di mediazione, da condurre con l’assistenza obbligatoria di un avvocato e volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. La mediazione va chiesta rivolgendosi a un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.

    Richiesta risarcimento danni per colpa medica

    Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. L’azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

    Il soggetto leso o i superstiti, in caso di decesso, possono proporre la domanda giudiziale, volta a ottenere il risarcimento dei danni, nei confronti di:

    • struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che “risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (art.7, comma 1, legge 24/2017);
    • esercente la professione sanitaria, il quale “risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile” (art.7, comma 2, legge 24/2017);
    • esercente, nell’ipotesi in cui “abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” (art.7, comma 3, legge 24/2017);
    • impresa di assicurazione della struttura o dell’esercente “entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione” (art.12, comma 1, legge 24/2017).

    Si precisa che l’azione diretta prevede il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’esercente la professione sanitaria.

    Riconoscimento colpa medica: onere della prova

    Per accertare eventuali responsabilità medico-sanitarie, occorre fare luce sulla vicenda clinica. È necessario presentare la documentazione del ricovero, le cartelle cliniche, eventuali documenti che attestino le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero e la presenza di eventuali comorbilità.

    Per quanto riguarda l’onere della prova, esso si differenzia se si agisce nell’ambito contrattuale o extracontrattuale.

    Nella responsabilità contrattuale, il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto con la struttura sanitaria e l’inadempimento dell’azienda sanitaria. In più deve provare il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del sanitario e l’evento indesiderato. Invece la struttura sanitaria, per liberarsi dalla presunzione di inadempimento che grava su di essa, deve provare, con supporto scientifico e medico-legale, che nessuna negli­genza, imprudenza o imperizia sia riferibile al proprio operato in via diretta o per effetto dell’at­tività dei soggetti dei quali debba rispondere. In caso contrario, invece, causa risarcimento danni per negligenza medica.

    La struttura sanitaria deve anche dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa medica non imputabile alla struttura stessa.

    Al contrario, nella responsabilità extracontrattuale, la vittima deve dar prova di tutti gli elementi costitutivi (ex art. 2043 c.c.). In altre parole deve dimostrare di aver subito un danno, provando la natura, l’entità della lesione subita, il nesso causale tra la condotta e il danno e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

    La causalità dovrà essere accertata alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”. Ciò significa che un evento si pone come antecedente causale con maggiore probabilità rispetto ad altre possibili cause.

    Risarcimento colpa medica: rivalsa sul medico

    In caso di risarcimento, la struttura sanitaria può rivalersi sul medico responsabile, con la possibilità di farsi rimborsare quanto versato alla vittima.

    Se si tratta di struttura pubblica, l’azione di rivalsa da parte del Pubblico Ministero dovrà essere esercitata davanti alla Corte dei Conti. Entro 45 giorni dall’avvio del contenzioso col paziente, la struttura deve, però, darne avviso al medico. Poi dovrà promuovere l’azione, pena la decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

    Tuttavia il medico sarà tenuto a restituire la metà dell’importo del risarcimento alla struttura solo in caso di dolo o colpa grave medico. Infatti la Suprema Corte ha precisato che l’obbligo risarcitorio si deve dividere in pari quota tra medico e struttura sanitaria. Il recupero dell’intera cifra potrà aver luogo solo se si dimostrerà una gravissima e straordinaria malpractice del medico.

    Il tetto massimo della rivalsa sarà pari al triplo della retribuzione annua del sanitario.

    Tipologie e calcolo risarcimento danni per colpa medica

    Un paziente vittima di colpa medica ha diritto a responsabilità medica risarcimento danni delle varie tipologie. Per esempio il risarcimento danni colpa medica può riguardare l’errore diagnostico, l’errore terapeutico o l’omessa vigilanza.

    I danni risarcibili possono essere di natura patrimoniale, cioè hanno una connotazione prettamente economica. Per esempio si può avere un danno emergente, che configura una perdita patrimoniale dovuta al costo di farmaci o delle terapie oppure riguarda le spese funerarie in caso di decesso. In più, si può verificare una perdita delle entrate durante il periodo di invalidità temporanea o una complessiva diminuzione reddituale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato (lucro cessante).

    Il danno subito può essere, però, anche di natura non patrimoniale. Questa categoria racchiude al suo interno vari tipi di pregiudizi specifici:

    • biologico, cioè il danno alla salute;
    • morale, che indica la sofferenza interiormente patita dal soggetto;
    • esistenziale, quando il soggetto ha subito uno sconvolgimento delle abitudini di vita;
    • estetico, quando si verifica una lesione dell’aspetto esteriore;
    • catastrofale, se il paziente è in grado di percepire consapevolmente il proprio destino infausto;
    • tanatologico, definito anche danno da perdita del bene vita;
    • da perdita del rapporto parentale, in caso di morte del congiunto;
    • lesione del diritto all’autodeterminazione, in caso di violazione del consenso informato;
    • da perdita di chances.

    Il danno da responsabilità medica va risarcito, se si tratta di lesioni “micropermanenti“, cioè di entità lieve inferiore al 9%, sulla base delle tabelle previste dal Codice delle assicurazioni private. Invece, in caso di lesioni “macropermanenti“, cioè un danno biologico permanente superiore al 9%, si applicano come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano. Queste permettono il calcolo risarcimento danni per errore medico.

    Assistenza legale per le vittime di malasanità

    Grazie al dipartimento specifico costituito dall’ONA è possibile fornire l’assistenza medica e la tutela legale alle vittime di errore medico e malasanità. In particolare, l’azione dell’associazione è rivolta a coloro che si sono ammalati perché esposti ad agenti cancerogeni. Tra questi vi è l’amianto, come conferma l’ultima monografia IARC.

    I minerali di asbesto, infatti, se inalati o ingeriti, possono causare gravi fenomeni infiammatori (asbestosi, placche e ispessimenti pleurici), che possono portare allo sviluppo di patologie asbesto correlate, come il mesotelioma.

    Purtroppo, nonostante la messa al bando con la Legge 257/92, sono ancora molti gli edifici, anche pubblici, in cui è presente questo materiale. Denuncia, infatti, la presenza di eternit in scuole o ospedali l’Avvocato Bonanni in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia- Ed.2022“.

    Proprio l’ospedale è uno dei luoghi in cui i pazienti possono essere inconsapevolmente esposti. Approfondisce l’argomento anche il terzo episodio di ONA News: “Amianto negli ospedali: ammalarsi dove ci si cura“.

    Per evitare ogni danno alla propria salute è necessario evitare qualsiasi forma di esposizione. Questa è la prevenzione primaria. Perciò è importante segnalare i siti contaminati, anche attraverso l’App Amianto ideata dall’ONA, e accelerare le bonifiche. Rendere l’ambiente salubre e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro è il primo passo per fermare la strage causata dalla fibra killer.

    Servizio di consulenza gratuita ONA per le vittime

    In caso si subiscano dei danni dovuti all’amianto negli ospedali o in altri edifici pubblici, è possibile contattare l’ONA attraverso il numero verde o il form per ricevere una consulenza gratuita.

    Sarà così possibile ricevere tutte le informazioni riguardo le prestazioni assistenziali e previdenziali a cui si ha diritto. Per esempio le vittime di amianto possono richiedere l’indennizzo INAIL, il Fondo Vittime Amianto e i benefici contributivi. Possono accedere al prepensionamento o ottenere la pensione d’inabilità amianto. Infine, se appartenenti alle Forze Armate o al Comparto Sicurezza, possono richiedere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere.

    Al servizio di consulenza gratuita possono accedere anche chi è vittima di colpa medica e malasanità per richiedere per responsabilità medica risarcimento danni.

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