Il tumore al colon o cancro al colon è una neoplasia che ha origine anche dalla esposizione a fibre di amianto, detto anche asbesto, e da altri cancerogeni. Per questo viene inserita tra le patologie asbesto correlate, proprio come mesotelioma, asbestosi, cancro alla faringe, ispessimenti pleurici. Può essere però prevenuta, curata e in molti casi guarita.
In molti, però, non sanno che in occidente il cancro al colon è secondo per mortalità femminile, solo al tumore al seno. Rappresenta, così, una delle patologie più diffuse nelle società occidentali.
L’Osservatorio Nazionale Amianto-ONA e l’Avvocato Bonanni da sempre salvaguardano la salute dei cittadini, tutelano l’ambiente e assistono i lavoratori nel riconoscimento dei propri diritti. Per questo è messo a disposizione un servizio di consulenza gratuita medica e legale.
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Terapia e trattamenti per il tumore al colon
La terapia per porre rimedio al tumore al colon è, innanzitutto, l’approccio chirurgico. Il paziente si sottoporrà a un intervento per asportare la massa tumorale. Nel corso dell’intervento alcuni linfonodi dell’addome vengono rimossi e sottoposti ad esame istologico, per capire se c’è o meno la diffusione della neoplasia.
All’intervento chirurgico sussegue poi la chemioterapia e nel caso di diffusione metastatica, è necessario anche un ciclo di radioterapia. In alcuni casi, la radioterapia anticipa l’intervento chirurgico con trattamenti radianti.
La chemioterapia viene praticata per via orale o per via endovenosa, ma sono molteplici gli effetti collaterali, tra i quali nausea, vomito e perdita dei capelli. Invece l’immediato trattamento chirurgico assicura maggiori chance di sopravvivenza.
All’intervento chirurgico precede un’accurata pulizia del colon retto, per evitare infezioni e questa operazione viene effettuata mediante lassativi e clisteri.
Tumore al colon come malattia professionale riconosciuta
Lo IARC, nella sua ultima monografia in materia di amianto, ha confermato che tra gli agenti eziologici del tumore al colon vi è l’amianto, detto anche asbesto. Per questo l’INAIL (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) lo ha inserito nella Lista II, la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Perciò tale neoplasia non è assistita dalla presunzione legale di origine. Ricade sulle vittime l’onere della prova.
Le vittime del tumore al colon possono chiedere e ottenere il riconoscimento di malattia professionale. In caso di riconoscimento della natura professionale della malattia, il paziente stesso oppure gli eredi, in caso di decesso, hanno diritto all’indennizzo INAIL o alla rendita, nel caso in cui il grado di inabilità sia almeno del 16%. Oltre alla rendita si può richiedere anche la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto.
Recentemente l’INAIL è stata condannata al pagamento dell’indennizzo dal Tribunale di Lucca che, nella sentenza del 22 febbraio 2023, ha riconosciuto la correlazione tra asbesto e tumore del colon.
Altre prestazioni per le vittime di tumore al colon
I lavoratori esposti amianto, che hanno ottenuto dall’INAIL il riconoscimento dell’origine professionale del tumore al colon, hanno diritto anche alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5. Grazie a questi benefici contributivi si può accedere al prepensionamento o avere una rivalutazione della propria pensione. Chi, nonostante questo, non matura il diritto a pensione, può richiedere la pensione d’invalidità amianto.
Chi è invece dipendente delle Forze Armate e Comparto Sicurezza può richiedere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere, con tutte le relative prestazioni.
Infine le vittime, oltre all’indennizzo del danno biologico e di quello per diminuite capacità di lavoro, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni.
Tumore al colon: approfondimento legale
La regola di giudizio è quella del “più probabile che non“ (SS.UU. 581/20089, confermata anche da Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 1477/2014). Questa regola è richiamata da Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2251 del 2012 ed ex multis.
Tutte le esposizioni e i maggiori livelli di intensità rilevano perché, oltre ad aumentare il rischio, abbreviano i tempi di latenza e, quindi, di sopravvivenza della vittima (Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 988/2003 ed ex multis).
La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 3304/2018, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 603/2015, a fronte di accertamenti inoppugnabili con la CTU della Dott.ssa Zannoni, resa nel procedimento n. 1160/2014 del Tribunale di Velletri, per il caso del tumore al colon del Sig. Tammone Carmine.
Le conclusioni della predetta CTU, non sono state scalfite dalla resistenza dell’INAIL, per effetto dei chiarimenti della Dott.ssa Zannoni, tanto è vero che anche il Prof. Fulvio D’Orsi, tra i massimi esperti in materia di amianto, ha confermato le condizioni di rischio amianto nel cantiere navale, già dimostrato per effetto di centinaia di sentenze dei diversi Tribunali. Perciò Tammone è stato attinto dal cancro al colon proprio in forza della sua esposizione ad amianto.
La direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 riguarda la “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”. Inoltre le “Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori” dichiarano che: “in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale“.
Il Piano Nazionale Amianto del Governo Italiano
Il Governo italiano, in “Il Piano Nazionale Amianto“, approvato e pubblicato nel marzo 2013, ha previsto che “prioritariamente vanno indagate le patologie correlate ad esposizione ad amianto, così come elencate nella monografia IARC e classificate nei gruppi I e II: tumore del polmone, della laringe, dell’ovaio, del colon retto, dell’esofago, dello stomaco”.
Un successivo studio prospettico di popolazione esposta in modo prolungato ad amianto, ha dimostrato una più alta incidenza dei casi di cancro al colon, totale e distale, e del cancro rettale (Occupational asbestos exposure and risk of esophageal, gastric and colorectal cancer in the prospective Netherlands Cohort Study).
Vittima tumore al colon: sentenze della Cassazione
La Corte di Cassazione, in funzione di Magistratura del Lavoro, con sentenza n. 17528 del 02.09.2016, ha confermato la decisione della Corte di Appello di condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita in favore di lavoratore esposto ad amianto affetto da tumore al colon.
È stato accertato “un nesso causale tra la patologia dalle quale era affetto il F. e l’esposizione lavorativa all’amianto, dopo aver appurato che l’ausiliare aveva constatato la ricorrenza dei seguenti elementi:
- elemento topografico (come da letteratura scientifica citata);
- cronologico (più di 22 anni di esposizione all’amianto);
- di efficienza lesiva (l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura);
- elemento di esclusione di altra causa (non erano stati individuati fattori extralavorativi per i quali potesse essere invocata una responsabilità eziopatogenetica in tal senso)”.
La stessa Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 17587 del 05.09.2016, ha confermato gli stessi principi.
Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 7922
Inoltre la stessa Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 28.03.2017, n. 7922, ha confermato il diritto alla rendita poiché è stato correttamente assunto “un giudizio di elevata probabilità circa l’efficacia patogenetica dell’ingestione inavvertita di fibre di amianto disperse nell’aria rispetto alla neoplasia denunciata (carcinoma del colon)”.
Risultano confermate le “conclusioni del CTU, esse, lungi dal risolversi in un criterio di verosimiglianza fondato sullo spirito assicurativo sociale che caratterizza l’INAIL”.
Il giudizio, nel caso specifico, deve essere attinto sulla base del ‘più probabile che non’ che, però, non può prescindere dal riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere. Quindi, anche dal fatto che il Ministero convenuto ha comunque riconosciuto il nesso causale, e in ogni caso, è sufficiente anche la concausa (Consiglio di Stato, sez. VI S. n. 6952/2018).
Il tutto è stabilito sulla base della “elevata probabilità” e sull’equivalenza causale art. 41 c.p. (Cass. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. 9.09.05 n. 17959; Cass., Sez. lav., n. 2251/2012).
Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 1477 del 2014
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la ripetuta sentenza n. 1477 del 2014, puntualizza che:
“la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del più probabile che non” (Cass. 16- 1-2009 n. 975, Cass. 16-10-2007 n. 21619, Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n. 15991).
È, quindi, sufficiente la “probabilità qualificata” (Corte di Cassazione Civile, 24.01.2014, n. 1477, che richiama Cass. 12.05.2004, n. 9057), come già in precedenza affermato da Cass. Sez. Lav., n. 5086/12.
Pertanto, applicando i principi della “probabilità qualificata” e della “equivalenza causale” più volte affermati in materia da questa Corte (Cass. 11-6-2004 n. 11128, Cass. 12-5-2004 n. 9057, Cass. 21-6-2006 n. 14308, Cass. 8-10-2007 n. 21021, Cass. 26-6- 2009 n. 15080, Cass. 10-2-2011 n. 3227, nonché Cass. 3-5-2003 n. 6722, Cass. 9-9-2005 n. 17959, Cass. 4-6-2008 n. 14770, Cass. 17-6- 2011 n. 13361), la Corte di merito, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato, in particolare:
“la presenza di amianto nei rivestimenti della struttura dei forai di cottura, nei cui pressi il B. operava, nonché nelle sconnessure dei circa 1.000 carrelli sui quali il materiale refrattario veniva collocato e nei materassini usati dai fuochisti”.
Quindi, “l’inquinamento ambientale, provocato dallo sfarinamento delle guarnizioni delle porte dei forni e dalla presenza dei residui di amianto nell’ambiente di lavoro fino alle pulizie dei locali“.
Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 2251 del 2012
In sede civilistica è rilevante quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 2251 del 2012, nella quale testualmente:
“Quanto all’incidenza del rapporto di casualità, nel caso di specie trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., per la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nessun eziologico è interrotto dalla sopravvivenza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.
Ogni esposizione morbigena contribuisce ad aggravare la condizione di rischio perché abbrevia i tempi di latenza e ha un effetto moltiplicatore e acceleratore del processo cancerogeno.
“Tale impostazione è frutto di una erronea configurazione della responsabilità che l’art. 2087 c.c. pone a carico dell’imprenditore. La responsabilità non ha nulla di oggettivo, ma dall’obbligo di predisporre tutte le misure e le cautele idonee a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
In ragione di tale obiettivo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la semplice rimozione dei residui della lavorazione dell’amianto non fosse sufficiente a rendere salubre l’ambiente di lavoro, in ragione della conosciuta nocività delle fibre volativi liberate dal materiale di amianto e che l’omissione di idonee misure di questo tipo (consistenti non solo nell’adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche nella diverso organizzazione delle operazioni di lavoro) costituisce violazione dell’obbligo di sicurezza“.
La Corte di Cassazione continua la sentenza
“Quanto alla eventualità che l’inalazione delle fibre di amianto da cui è derivata la malattia fosse avvenuta presso altre aziende del settore ove aveva prestato la sua opera, il giudice di merito ha ritenuto non provato che il lavoratore fosse stato esposto alle fibre presso altra azienda e, comunque, che avrebbe procurato un accumulo dell’effetto patogeno da cui sarebbe derivato il radicamento della malattia ancora allo stato latente e l’accelerazione del suo innesco.
Tale affermazione esclude tanto la carenza di motivazione, che il vizio di violazione di legge dedotti dalla parte ricorrente, atteso che punto essenziale del passaggio motivazionale è che non è stata acquistata prova dell’esposizione presso l’azienda in cui il Favero aveva lavorato tra il 1960 ed il 1969 (una sorta di finestra tra i due periodi di occupazione presso Breda cantieri, relativi agi anni 1955-60 e 1969-74) e che, in ogni caso, le valutazioni in punti di eziologia della malattia sono conformi al principio dell’equivalenza delle condizioni, sopra enunziato. La circostanza che in un inciso motivazionale il giudice di merito abbia ad abundantiam affermato che (anche) l’asbestosi si aggravava con il mantenimento dell’esposizione non altera la congruità e la correttezza della motivazione”.
Assistenza gratuita vittime tumore al colon
L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, che ne è il presidente, hanno ottenuto la tutela delle vittime di tumore al colon da esposizione amianto e altri cancerogeni.
Si offre un servizio di tutela medica e assistenza legale a chiunque abbia contratto il tumore al colon in seguito a un’esposizione professionale ad amianto.
Ricevere assistenza è semplicissimo, basta contattare il numero verde gratuito, oppure compilare il form.