Indennizzo INAIL malattie amianto e rendita

Indennizzo INAIL malattie amianto è una delle finalità dell’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni. Con la tutela legale è possibile ottenere l’indennizzo INAIL.

Nella tutela legale dei diritti delle vittime amianto, il riconoscimento della malattia professionale è il primo step. In questo caso, è possibile ottenere l’indennizzo dei danni, in seguito a uno specifico percorso, che può essere attivato grazie all’ONA e all’Avv. Ezio Bonanni.

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Indennizzo INAIL per le malattie amianto

Occorre, innanzitutto, richiamare i termini e le modalità con le quali è possibile ottenere l’accertamento dell’origine professionale delle malattie. Quelle asbesto correlate non fanno eccezione.

Con la tutela INAIL amianto è possibile, innanzitutto, ottenere l’indennizzo. Risarcimento danni amianto INAIL è una tantum di danni biologici amianto e rendita. Nel risarcimento amianto INAIL il discrimine è costituito dall’entità del danno biologico.

Tra i cancerogeni, oltre all’amianto ce ne sono molti altri, come già evidenziato in questo notiziario. L’esposizione ai minerali di amianto, provoca, di per sé, la c.d. infiammazione, che poi può evolvere nei tumori amianto. Tra questi ultimi quelli della pleura, il c.d. tumore della pleura o mesotelioma pleurico.

Le malattie asbesto correlate sono malattie infortunio, perché sono generate dalle fibre che, dall’esterno, colpiscono gli alveoli polmonari. Poi nella pleura, generano infiammazione (placche ed ispessimenti pleurici).

Nei polmoni, le fibre, generano infiammazione e, quindi, asbestosi. In molti altri casi, si generano dei tumori amianto.

Indice

Tempo di lettura: 41 minuti

L’indennizzo INAIL malattie amianto: danni differenziali

Il danno biologico, ovvero la lesione all’integrità psicofisica, lede le capacità lavorative del lavoratore e, quindi, provoca un danno anche patrimoniale. Per questi motivi, il sistema di sicurezza sociale, prevede l’indennizzo:

  • Danno biologico;
  • Minori capacità lavorative;

Quindi, il sistema di tutela è quello dell’assicurazione obbligatoria. Ciò è sancito dall’art. 38 comma 2 della Costituzione e disciplinata dal D.P.R. 1124/65 e dal D.L.vo 38/2000.

Indennizzo INAIL malattie amianto e risarcimento

Per rischio amianto INAIL indennizza i danni da malattia professionale e da infortunio sul lavoro. Nel caso di lesioni al di sotto del 6%, l’ente non eroga alcuna prestazione. Invece,  con la lesione pari almeno al 6%, l’INAIL liquida i danni biologici. Cosi, via via, fino a lesioni del 15% del punteggio INAIL per risarcimento danni biologici INAIL.

Infine, nel caso in cui il danno biologico è, almeno, del 16%, è erogata la rendita INAIL, che consiste in ratei mensili versati in favore del lavoratore.

La protezione sanitaria per malattie amianto

Il sistema di indennizzo INAIL garantisce la protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali. In caso di decesso tale protezione è estesa ai familiari superstiti.

Il costo di tale sistema di sicurezza sociale, esteso ai superstiti, grava esclusivamente sul datore di lavoro. Questi deve corrispondere i premi, in funzione transattiva anticipata rispetto alla lesione.

L’indennizzo INAIL malattie amianto: vittima e familiari

La nostra Costituzione (art. 32, ancorato sulle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4) sancisce il diritto alla salute, anche come interesse collettivo. In caso di lesione della salute che derivi dal lavoro, vi è prima di tutto la tutela economica e sociale.

Sono erogate prestazioni per il mantenimento del reddito (art. 38 della Cost.). Queste esigenze di tutela si trovano codificate anche negli artt. 153 e 156 del TFUE.

Indennizzo INAIL malattie amianto e tumori in aumento

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno determinato e determinano un numero considerevole di decessi. Solo per patologie asbesto correlate, nel 2019, sono venute a mancare più di 6000 persone. Poi ci sono tutte le altre malattie professionali, e l’alta incidenza di malattie professionali fortemente invalidanti.

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA, ha denunciato il fallimento del sistema pubblico di prevenzione in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“.

Purtroppo, il sistema dell’indennizzo non restituisce la salute e la vita lese dai cancerogeni tra i quali amianto.

Indennizzo INAIL malattie amianto: asbestosi

Infatti, fin dall’inizio del secolo scorso erano note le capacità lesive delle fibre di amianto. Tant’è vero che, già con la legge  455 del 1943,  tale patologia fu ricompresa tra quelle indennizzabili: asbestosi malattia professionale.

Ciò nonostante soltanto con l’art. 1 della L. 257/92, è stato previsto il divieto di estrazione, produzione e commercializzazione di amianto e materiali contenenti amianto.

In questi 50 anni ci fu un enorme produzione di materiali di amianto, e l’Italia fu seconda solo all’Unione Sovietica. Tant’è vero che ci sono ancora 40 mln di tonnellate di amianto, e altri materiali che lo contengono.

Sono stati almeno 3 mln i lavoratori italiani esposti ad amianto. Ancora a tutt’oggi ci sono lavoratori esposti perché i siti non sono stati bonificati e per l’assenza di divieto di utilizzo.

Questa situazione ha determinato l’esposizione ad asbesto di milioni di cittadini e lavoratori. Questa condizione di rischio è tutt’ora in corso. Le bonifiche sono scarse. Occorreranno ancora decenni per porre in sicurezza tutti i siti contaminati.

La prevenzione primaria: evitare l’esposizione

Una effettiva tutela della salute sui luoghi di lavoro non è stata possibile per la scarsa cultura della sicurezza. Ciò per la scarsa propensione del sistema industriale italiano a intervenire per la modernizzazione e per la prevenzione. In quanto  si regge su piccole e medie imprese, che spesso hanno difficoltà ad accedere al credito.

Inoltre il sistema sociale predilige gli esborsi per le prestazioni economiche in favore delle vittime. Si trascura così la bonifica e la prevenzione  primaria, che consiste nell’evitare utilizzo  di agenti patogeni.  In più nella rimozione, ovvero nella messa in sicurezza  di quelli già presenti  e la  rimozione di ogni situazione di pericolo.

In altre parole la presunzione di poter valutare il rischio e di potere evitare gli eventi lesivi della salute umana (che poi puntualmente si verificano) va a scapito dei mezzi e degli strumenti della prevenzione primaria.

Tumori di amianto: assenza di una soglia minima di sicurezza

La prevenzione è l’unico strumento con il quale proteggere effettivamente la salute nei luoghi di lavoro e la dignità della persona. Tant’è vero che, anche in ambito internazionale, la prevenzione primaria è l’unico strumento ritenuto efficace.

Si traduce in protezione sociale e, al tempo stesso, di realizzazione dell’equilibrio del bilancio dello Stato e degli organi periferici. Infatti, l’enorme numero di malattie professionali, tra cui quelle asbesto correlate, provoca un enorme aumento di spese.

Diverse politiche, decisioni e culture hanno invece determinato, oltre a un costo umano e sociale per le vittime e per i loro familiari, enormi costi economici. Così per prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie, a carico della collettività, che si sarebbero potute evitare. In modo da tutelare  tutte le parti (lavoratori, datori di lavoro, pubbliche istituzioni, etc.).

Infatti, è dimostrato che tutte le fibre di amianto sono cancerogene, compreso il crisotilo. Così gli anfiboli (tremoliteantofilliteamositeactinolitecrocidolite).

Per tali motivi, si conferma che l’unico strumento per combattere e vincere i tumori amianto e tutte le altre malattie asbesto correlate, consiste nella prevenzione primaria.

Rendita e indennizzo INAIL malattie amianto

Il nostro sistema previdenziale (caratterizzato dal rischio professionale ancorato sulle norme di cui all’art. 38) non può prescindere dalle altre norme della nostra Costituzione di cui è proiezione.

L’indennizzo del danno biologico INAIL e del danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro, sono i risarcimenti INAIL in caso di amianto malattia professionale. Cosi causata dall’attività lavorativa (anche nel caso in cui la responsabilità dell’evento sia imputabile a colpa del lavoratore).

Il tutto, quindi, con finalità solo transattive, accompagnate da una selezione rigorosa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In più  con accollo al datore di lavoro dell’onere finanziario dell’assicurazione.

Questo è il sistema dell’indennizzo INAIL malattie professionali, e cioè i risarcimenti danni INAIL.

L’assenza di misure di prevenzione nei luoghi di lavoro

La logica transattiva dell’indennizzo INAIL malattie professionali, ha, in qualche modo, limitato la prevenzione primaria.

L’indennizzo INAIL malattie amianto rientra, infatti, nella prevenzione terziaria. In questo modo non vi è tutela effettiva della salute umana. Prevale la logica transattiva del premio INAIL.

Inizialmente, l’indennizzo INAIL malattia professionale, realizzava l’impunità patrimoniale. Poi, questo principio si è attenuato perché sussiste, pur sempre, il diritto al risarcimento del danno differenziale.

Indennizzo INAIL malattie amianto prevale sulla prevenzione

Così per decenni nei luoghi di lavoro si è continuato l’uso di amianto e di altri agenti patogeni. La logica era sempre quella transattiva dell’indennizzo INAIL malattie amianto e professionali in generale.

Le lavorazioni nei diversi settori sono proseguite con l’uso dell’amianto fino all’entrata in vigore della L. 257/92.

Questa normativa non prevede un divieto di utilizzo di amianto già posto in opera, per cui, le esposizioni agli asbesti sono continuate. Contemporaneamente, si sono verificate ulteriori violazioni delle norme di cui all’art. 2087 c.c. e di altre norme di tutela dei lavoratori.

Doveva essere preferita, invece, la logica della prevenzione primaria, e della valorizzazione dell’art. 41 II comma della Costituzione.

Indennizzo INAIL malattie amianto: tutela dei lavoratori

I lavoratori del settore privato trovano tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso l’operato dell’INAIL. L’INAIL ha assorbito l’IPSEMA, nel quale a sua volta erano confluite le Casse Marittimi.

Per i dipendenti civili dello Stato provvedono in genere le stesse amministrazioni (oppure l’INAIL in forza di un contratto di mandato) con addebito dei costi alle amministrazioni interessate, tanto da assumere quasi un monopolio nel settore.

Indennizzo INAIL malattie amianto: impiego pubblico non privatizzato

In questi casi, si applica ancora la precedente normativa, che presuppone preliminarmente il riconoscimento della causa di servizio.

In caso di malattia asbesto correlata per imbarco nelle unità navali della Marina Militare, piuttosto che nelle altre attività, è previsto il riconoscimento dello status di Vittima del dovere.

Patologie asbesto e indennizzo INAIL malattie amianto

Le patologie asbesto correlate sono definite ‘malattie infortunio’. Sono sindromi morbose imputabili all’azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici. Infatti, le fibre, penetrano nell’organismo umano e determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomofisiologico (Cass. 28.10.2004, n. 20941).

Questo avviene anche attraverso l’indebolimento delle difese immunitarie (Cass. 26.05.06, n. 12559), e ‘insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, etc.), evitabili con determinati accorgimenti’.

In questi casi è comunque applicabile l’art. 437 c.p., proprio perché si tratta di malattie infortunio (Cass. sez. 1 n. 12367 del 14-9-1990, proc. Chili, rv. 185325).

Indennizzo INAIL malattie amianto e infortunio: che cos’è

Infatti, a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, “la malattia – infortunio” va intesa come “sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabile con determinati accorgimenti.

Ne consegue che correttamente nel caso di specie è stato applicato l’art. 437 c.p., atteso che la condotta contestata consisteva nella omessa predisposizione di impianti e nella omessa adozione di altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante da una causa esterna quale la elevata concentrazione di amianto nell’ambiente di lavoro”.

Indennizzo INAIL malattie amianto e malattie infortunio

Le malattie asbesto correlate sono considerate malattie infortunio. Ciò è stato sostenuto anche dal Tribunale Penale di Torino nel Processo Eternit. Infatti, se si legge la sentenza n. 565 del 13.2/14.5.2012 (da pag. 480),  si ha conferma di questo.

Infatti, sono richiamate le sentenze della Corte di Cassazione, che considerano queste malattie come infortunio, ovvero come malattie infortunio.

Così, Cass. – Sez. 1 – n. 12367 del 9 luglio 1990 ud. – dep. 14 settembre 1990 – imp. Chili – rv. 185325. Si tratta di un caso di inalazione di gas tossici.

Allo stesso modo, per ipoacusia legata ai tumori. In questo modo, Cass. – Sez. 1 – sentenza n. 10161 – dep. 26 novembre 1996 – imp. Martini + altri.

Specifica per l’esposizione ad amianto: Cass. – Sez. 1 – sentenza n. 350 del 20 novembre 1998 ud. – dep. 14 gennaio 1999 – imp. Mantovani ed altro – rv. 212203.

Con riferimento all’ipotesi dell’art. 437 c.p.: Cass. – Sez. 1 – sentenza n. 11894 del 6 febbraio 2002 ud. – dep. 23 marzo 2002 – imp. Capogrosso e altri – rv. 221072.

Sentenza eternit e definizione di malattie infortunio

Così nella sentenza eternit:

a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni – la malattia infortunio va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabile con determinati accorgimenti”.

Applicabilità dell’art. 437 c.p. per le malattie amianto

Sulla base di queste osservazioni, peraltro, confermate anche dalla recente Cass., IV Sez. Pen., n. 45935/2019, è applicabile la fattispecie di cui all’art. 437 c.p.

Tant’è vero che, nella stessa sentenza eternit si legge:

“è stato applicato l’art. 437 c.p., atteso che la condotta contestata… consisteva nella omessa predisposizione di impianti e nella omessa adozione di altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante da una causa esterna quale la elevata concentrazione di amianto nell’ambiente di lavoro“.

Indennizzo INAIL malattie amianto e infortunio: quali sono

L’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le patologie asbesto correlate sono malattie-infortunio, ha trovato, quindi, unanime consenso.

Infatti, sono malattie infortunio “tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni”.

Tant’è vero che si applica la definizione di “sindrome morbosa imputabile all’azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanicofisici, purché insorte in esecuzione di lavoro“.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio è l’alterazione da causa violenta, cui segue la malattia o la morte. Purché l’astensione dal lavoro si protragga per almeno tre giorni. Così, l’art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali).

Vi si ricomprende anche la malattia infortunio. Questi concetti sono ancora chiariti dal Tribunale di Torino, nella sentenza n. 565 del 2012:

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 12367/90) … ha subito chiarito che il concetto di “causa violenta” deve essere comprensivo di tutte quelle forme di lesività … un danno al lavoratore”. La stessa Corte fa riferimento a cause violente, quelle legate alle bariche, elettriche, radioattive, chimiche”.

La malattia professionale, invece, è a causa lenta e non violenta. Le malattie infortunio, sono quelle legate al lavoro, però, con causa violenta.

Così: “sindromi morbose che, pur correlate all’attività lavorativa … risultando prodotte invece da agenti meccanico-fisici”.

Tabelle malattie professionali: indennizzo INAIL malattie amianto

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:

  • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
  • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle

denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). In tema di patologie asbesto correlate, non vi è tale limite di tempo.

Le malattie asbesto correlate della lista I

L’asbestosi INAIL è stata la prima malattia asbesto correlata ad essere inserita nelle tabelle delle malattie professionali, già con la L. 455 del 1943. Soltanto con il D.P.R. 336 del 1994, sono state inserite nella Lista I dell’INAIL il mesotelioma (pleurico, pericardico e peritoneale) e il carcinoma polmonare (con D.M. 27 Aprile 2004, G.U. n.134 del 10 Giugno 2004).

Sono, quindi, state inserite nella Lista I le seguenti malattie asbesto correlate:

Il sistema delle tabelle e la presunzione legale di origine

Queste patologie, essendo ognuna una malattia professionale tabellata nella Lista I, sono assistite dalla presunzione legale di origine. Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore non ha l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Quest’ultimo deve provare di essere stato adibito a lavorazione tabellata, cioè l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione e dunque ad amianto.

Non è necessario dimostrare una soglia di esposizione (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16). L’esistenza della malattia, attiva il diritto all’indennizzo Inail malattie amianto, perché si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.

È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”. L’INAIL può superare questa presunzione, solo con una prova della causa esclusivamente extraprofessionale.

Il sistema misto: indennizzo INAIL malattie amianto

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”.

Questo è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Così, anche in questi casi, si ha diritto all’indennizzo INAIL malattie amianto.

LISTA II malattie amianto: limitata probabilità

Appartengono alle tabelle INAIL malattia professionale anche le patologie inserite nella  LISTA II malattie professionali tabellate INAIL.

Le altre malattie tabellate INAIL sono:

L’elenco delle malattie professionali riconosciute nella tabella risarcimento INAIL II (tabella inail malattie professionali) non si presumono di origine professionale. Tuttavia, è possibile ottenere l’indennizzo INAIL malattie amianto, ove il lavoratore fornisca la prova del nesso causale.

In questo caso, ha un valore il fatto che tali malattie siano inserite nella lista II elenco malattie professionali INAIL.

Lista III: il tumore dell’esofago

Le patologie amianto correlate della LISTA II, così come quelle inserite nella LISTA III, sono riconosciute se il lavoratore malato è nelle condizioni di dimostrare la loro origine professionale, con l’esposizione all’asbesto nelle condizioni e nel luogo di lavoro ed il nesso causale.

Nel caso della Lista III, l’origine professionale è solo possibile e comprende solamente il tumore dell’esofago amianto correlato.

Liste dell’INAIL ed indennizzo delle patologie tabellate

Originariamente erano indennizzabili solamente quelle patologie che rientravano nelle tabelle. Queste ultime consistono in elenchi di malattie tipiche. Per l’amianto, erano inizialmente solo l’asbestosi, con L. 455/1943, poi sono state inserite tutte le altre.

Così, per tutti gli altri agenti cancerogeni e tossico nocivi.

In più, c’è il limite entro il quale la patologia avrebbe dovuto manifestarsi per essere riconosciuta in rapporto causale con l’attività professionale, che poteva ritenersi presunto iuris et de iure.

In questo caso, come per esempio, il mesotelioma, tumore del polmone e le altre patologie della Lista I dell’INAIL, per il riconoscimento, era sufficiente dimostrare la presenza della noxa.

L’onere di deduzione e prova di un decorso alternativo, era a carico dell’INAIL. Tuttavia, il punto debole di questo sistema, era quello di circoscrivere gli agenti eziologici, oppure il tipo di malattia.

In molti altri casi e per tante altre malattie, per esempio, anche il tumore del colon per l’amianto, era impossibile ottenere l’indennizzo. È in questo contesto che è stato superato il concetto di perimetro delle tabelle, con il diritto all’indennizzo INAIL malattie amianto.

Superamento delle tabelle: Commissione Comunità Europea

La Commissione della Comunità Europea fin dal 1962, sulla base dei risultati della ricerca scientifica, aveva messo in dubbio il sistema delle tabelle e ne aveva auspicato il superamento con il sistema misto. Il che, per quanto riguarda l’asbestosi, aveva trovato un primo riscontro nella legge 780 del 1975.

Infatti, in questo caso, era stato ritenuto indennizzabile anche il pregiudizio cardiaco o cardiovascolare.

La Corte Costituzionale demolisce il perimetro delle tabelle

La Corte Costituzionale aveva già demolito il sistema delle tabelle, ovvero, il perimetro delle tabelle.

Così, Corte Costituzionale, Sentenza n. 179 del 18.02.88 e Sentenza n. 206 del 25.02.88.

In questo modo, in Italia, è stato superato il sistema delle tabelle, e sono indennizzabili tutte le forme morbose ‘per le quali sia comunque provata la causa di lavoro’. Così, l’art. 3 e 211 del D.P.R. 1124/65.

Tant’è vero che, questo principio è stato codificato con l’art. 10, co. 4, Dlgs. 38/2000.

La nocività dell’ambiente lavorativo

Il concetto di causa lavorativa, presuppone la nocività del sito e dell’organizzazione lavorativa. Il tutto, a prescindere dalle tabelle e anche dal periodo massimo.

Le norme sul periodo massimo sono caducate, quantomeno, con riferimento al rischio amianto.

Per quanto riguarda il tumore alla faringe, e degli altri cancri della lista n. II dell’INAIL, è evidente che l’attestazione di ‘limitata probabilità’ , può essere decisiva. Infatti, se ne può ottenere più facilmente l’indennizzo INAIL malattie amianto.

Così, per quanto riguarda il tumore dell’esofago della lista III, cioè della “possibile” origine lavorativa. L’INAIL potrà negare l’indennizzo ma, se il lavoratore dimostri di aver lavorato l’amianto e adduca altri elementi, ci sarà l’indennizzo INAIL malattie amianto.

Per questi ultimi fini, sarà importante richiamare la pubblicazione IARC e di altre agenzie.

Asbestosi: Indennizzo INAIL malattie amianto

Con la legge 455 entrata in vigore il 22.04.1943, anche l’asbestosi è stata contemplata nell’elenco delle malattie professionali che figurano nelle tabelle dell’INAIL.

Successivamente, il testo normativo è confluito negli artt. 142 e seguenti del D.P.R. 1124/65, che è stato successivamente modificato con la legge 780 del 27.12.75, che ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. 142 e 143, cosicché sono rimaste in vigore soltanto quelle degli artt. 144 fino a 177.

Così è stata abrogata, con la definizione legale di asbestosi, anche ogni restrizione in ordine ai termini e facendo assumere momento centrale all’esercizio dei lavori morbigeni.

Indennizzo in caso di complicazioni asbestosi

L’art. 144 stabilisce che le prestazioni assicurative sono dovute sia nei casi in cui la malattia determini diretta inabilità, sia nei casi in cui ne è concausa, con altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio e l’art. 145 prevede provvidenze ulteriori in favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato.

Le lavorazioni tabellate per l’asbestosi e silicosi

L’allegato 8 del D.P.R. 1124/65 indica le lavorazioni tabellate, ai fini del riconoscimento della silicosi e asbestosi:

indennizzo INAIL malattie amianto

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L’insufficienza respiratoria ingravescente

La patologia determina una insufficienza respiratoria ingravescente, nella quale si osserva la riduzione prevalente dell’indice FVC, per la cui valutazione ai fini della determinazione del grado di invalidità ci si deve riportare all’all. 2 delle tabelle del D.M. 12.07.2000:

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Il riferimento all’indice di capacità respiratoria

In riferimento all’indice DLCO, si deve far riferimento alla tabella relativa alle interstiziopatie. La riduzione di questo indice è molto importante per stabilire la gravità dell’asbestosi e di altre malattie da asbesto:

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Altre patologie asbesto-correlate nelle tabelle dell’INAIL

Nelle tabelle INAIL, come abbiamo visto, figurano anche tutti i mesoteliomi, il tumore polmonare, le placche e gli ispessimenti pleurici, e la fibrosi polmonare, e anche qui, per quanto abbiamo già evidenziato, non ci possono essere dubbi sul diritto del paziente ad ottenere l’indennizzo e l’erogazione di tutte le prestazioni, ove dimostri di aver svolto lavorazioni in esposizione all’amianto.

Prova di presunzione di origine professionale nelle tabelle

Ai fini del rischio ambientale e della conseguente indennizzabilità delle malattie professionali ad esso collegate, assume rilievo l’esecuzione di un attività lavorativa che, per esigenze obiettive, debba costantemente e normalmente, anche se non quotidianamente, svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione protetta, tale da determinare l’esposizione del lavoratore al rischio cui è esposto l’addetto di queste lavorazioni (Cass. Sez. Lav., 08.10.92, n. 10949).

L’INAIL, per poter superare la presunzione legale di origine professionale della patologia, ha l’onere di eccepire e dimostrare che la patologia insorta per altre cause, le uniche e sole sufficienti ad averla determinata, e la maniera sporadica ed occasionale della lavorazione tabellare, tale da renderla insufficiente a determinare la patologia, che ha, per ciò stesso, esclusiva origine extralavorativa.

Indennizzo INAIL malattie amianto: onere della prova

Quest’onere di esclusiva origine extraprofessionale è molto rigoroso. Ciò è confermato da Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 21.12.2009, n. 26893; Cassazione, Sezione Lavoro, 26.07.2004, n. 14023.

Così, nella circolare Inail, 24.07.2008, n. 47.

Infatti, si osserva che, ove ciò non risulti incontrovertibilmente dimostrato il decorso extraprofessionale, l’INAIL soccombe.

Infatti, nella circolare si valorizza la concausa:

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni”.

Nella stessa circolare si fa riferimento a cause anche remote:

“…secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 04.11.2010, n. 22441).

Il sistema misto: come sostituisce il sistema tabellare?

L’INAIL, per le patologie che figurano nelle tabelle, deve solo provvedere a erogare le prestazioni, a meno che neghi la loro origine professionale e lo dimostri.

Per tutte le altre, comunque cagionate da agenti patogeni nell’ambiente lavorativo, l’intervento della Corte Costituzionale, prima con la sentenza n. 179 del 18.02.88 e poi con la Sentenza n. 206 del 25.02.88, ha determinato il definito superamento del sistema delle tabelle, e ha sancito, con il sistema misto, l’indennizzabilità ‘anche per le malattie per le quali sia comunque provata la causa di lavoro’.

Il sistema misto introduce un ‘doppio metodo’ di definizione della domanda di prestazione previdenziale, che incide unicamente sul piano probatorio, poiché, per patologie tabellate, sussiste la presunzione legale di origine.

Equiparazione tra le vittime di malattia professionale

Per quelle che non lo sono deve essere ‘comunque provata la causa di lavoro’ (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88), e le prestazioni sono del tutto identiche, né si poteva né si doveva intravedere nessuna differenza (Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con Sentenza 1919 del 09.03.1990).

Inapplicabilità delle tabelle per via analogica

Le tabelle non possono essere applicate in via analogica, perché deve essere rispettato l’art. 3, D.P.R. 1124/65 e, cioè, la loro specificità. Così quella dell’elenco: in tal modo, Corte Costituzionale n. 179 del 1988.

A tale ultimo riguardo, le elencazioni contenute nelle indicate tabelle hanno carattere tassativo”.

Tuttavia, così prosegue la Corte, le tabelle debbono essere interpretate estensivamente, con riferimento alle lavorazioni. Quelle implicitamente incluse, comportano la presunzione legale di origine. Sotto questo profilo, rileva “l’identità dei connotati essenziali” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1919 del 09.03.90).

Quando si afferma la presunzione legale di origine

È possibile affermare la presunzione legale di origine professionale della malattia, soltanto nel caso in cui sussista una implicita inclusione nelle tabelle, e/o identità di connotati essenziali, e/o piena somiglianza con la fattispecie inclusa nella lista (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 1919 del 09.03.90).

il Giudice può fare una applicazione estensiva di tali previsioni (in caso di) infermità del tutto identica a quella cagionata o derivata da una lavorazione tabellata (vedi Corte Costituzionale n. 179 del 1988)” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5254 del 19.11.89).

Riconoscimento delle prestazioni previdenziali

In caso di insorgenza di patologie diverse da quelle indicate nelle tabelle e comunque causate e/o concausate dall’esposizione a polveri e fibre di amianto, il lavoratore ha diritto ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali erogate dall’INAIL purché renda la prova del nesso di causalità:

In tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, la sentenza della corte costituzionale n. 179 del 1988, dichiarativa (fra l’altro) della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 3 e dell’art. 134, primo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ha comportato l’istituzione di un sistema cosiddetto misto, nell’ambito del quale va distinto il caso del lavoratore colpito da una delle tecnopatie tabellate, nel quale, nel concorso delle altre condizioni di legge, vale la presunzione legale dell’origine professionale della malattia, dall’ipotesi del lavoratore colpito da malattia non riferibile a lavorazioni tabellate, ancorchè insorta fuori del periodo massimo d’indennizzabilità, nella quale il lavoratore medesimo ha l’onere di provare la derivazione causale della malattia dall’attività lavorativa”.
(Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 6808 del 3/7/1990)

Poiché  “per conseguire il diritto a una rendita da malattia professionale ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 – la quale, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 179 del 1988, è configurabile relativamente ad ogni infermità, di cui sia provata l’origine lavorativa, e cioè la connessione eziologica con un rischio specifico o anche soltanto generico aggravato dall’attività lavorativa protetta – il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata è tenuto a dimostrare, in base ai principi in tema di onere probatorio fissati dall’art. 2697 cod. civ., l’avvenuta esposizione a rischio nonché, le particolari caratteristiche dell’affezione che la distinguano dalle altre patologie di natura comune”.
(Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 2500 del 21/3/1997).

L’onere della prova e il nesso di causalità

L’onere della prova può considerarsi assolto ove sussista ‘certezza allo stato’, sulla base del criterio probabilistico fondato su base epidemiologica. Ciò rileva per le patologie multifattoriali, per cui l’epidemiologia rafforza le risultanze della letteratura (C. Cass. Sezione Lavoro n. 8310 del 24/7/1991).

Eventuali concause non escludono il nesso causale, che è integrato anche dalla concausa.

Così, Corte Costituzionale n. 179 del 1988:

la concorrenza di fattori causali professionali e non professionali, implica l’applicazione del principio dell’equivalenza delle condizioni recepito dall’art. 41 c.p., per cui va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito – anche in maniera indiretta e remota – alla produzione dell’evento…

Indennizzo INAIL malattie amianto e il ‘più probabile che non’

Per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, l’accertamento del nesso di causalità risiede nella regola della preponderanza dell’evidenza o «del più probabile che non».

Per la ‘diversità’  del profilo previdenziale da quello penale. Ciò è stato ribadito da Cass. Sez. Unite, Sent. 581/08 ed ex multis Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass. 18 aprile 2007, n. 9238; Cass. 5 settembre 2006, n. 19047; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 21 gennaio 2000, n. 632.

In tale ambito, è sufficiente la ‘probabilità qualificata’ (Cass., Sentenza 6388/98). Un ruolo essenziale è, quindi, quello dell’epidemiologia.

Il grado di probabilità per il riconoscimento

È di tutta evidenza che per ritenere un evento probabile si richiede che il grado di probabilità sia per lo meno superiore al 50%: criterio che può essere in linea di massima accettato in sede previdenziale, come causalità debole, ancora più debole della causalità civile.

Ma di fatto non esiste alcun metodo, in questo ambiti per formulare una elevata stima percentuale. Chi utilizza queste formulazioni… esprime una convinzione soggettiva… mediante varie formule ‘serie ed apprezzabili probabilità’, ‘molto probabile’, ‘notevoli probabilità’, ‘elevata probabilità’” (Cass., Sentenza 3602/98).

La differenza appare solo di natura quantitativa e può racchiudersi nei concetti di causalità forte (in sede penale) e di causalità debole negli altri due ambiti forse con ulteriore qualificazione di causalità ultradebole in sede previdenziale”.

In tema di responsabilità professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta lesiva si può (e si deve, occorrendo) sostituire il criterio della probabilità, anche limitata, di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; ne consegue che il rapporto di causalità sussiste anche quando l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con una certa probabilità, salvata (nella specie trattasi di omicidio colposo per tardiva diagnosi di infezione tetanica in donna sottoposta a taglio cesareo; i giudici di merito avevano ritenuto il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e l’evento letale, sussistendo la probabilità del 30% che un corretto e tempestivo intervento terapeutico avrebbe avuto esito positivo”.
(Cass. Pen. Sez. IV, 17 gennaio 1992, Silvestri e altro, in Dir. Famiglia, 1992, 580; ID in Nuova Giur. Civ. commentata, 1992, I, 358).

La valutazione causale degli agenti patogeni

Per la valutazione causale degli agenti patogeni, è necessario tener conto, in concreto, anche delle condizioni fisiche del singolo e, ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra i fattori di rischio e la patologia denunciata, è sufficiente la ragionevole certezza dell’origine professionale della malattia (Cass. 10.02.2011, n. 3227; Cass. 05.08.2010, n. 18270; Cass. 21.12.2009, n. 26893).

che deve ritenersi sussistente in presenza di un grado di probabilità (cosiddetta qualificata) desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica (nota Inail 16.02.2006 n. 7876 bis), sulla base della constatazione che ‘non si poteva escludere che’ le attività nell’ambiente lavorativo hanno comunque determinato una influenza negativa sull’insorgenza o sul più grave decorso dell’infermità denunciata, secondo i principi del ‘più probabile che non’.

Come si determina il più probabile che non?

Per poter stabilire il nesso causale sulla base del ‘più probabile che non‘, occorre tener conto della:

…la presenza nell’ambiente lavorativo dei fattori di nocività, quando non sia possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all’epoca della dedotta esposizione al rischio, può essere desunta con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa.

A tale scopo ci si dovrà avvalere dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, dalle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza…”.

La giurisprudenza sul tumore del polmone da amianto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la Sentenza n. 2002 del 02.02.2005, riconosceva la natura professionale del tumore polmonare diagnosticato a due lavoratori.

prima che questa patologia fosse contemplata nelle nuove tabelle, integrate con notevole ritardo, rispetto ai dati della ricerca scientifica, con il D.P.R. n. 336 dell’aprile 1994, alle quali fa esplicito riferimento nella motivazione, e per il loro decesso ha accolto la domanda delle vedove e condannato l’INAIL, il cui ricorso incidentale veniva rigettato, a costituire le relative rendite, e ad erogare ogni altra prestazione dovuta:

“…il nesso causale tra il decesso del lavoratore e l’attività lavorativa è da reputare sussistente ogni volta che, secondo le leggi scientifiche in materia risulti altamente probabile – secondo criteri di prove statistiche – che il lavoratore deceduto, avendo operato in ambiente inquinato, abbia potuto contrarre la patologia letale riscontrata”.

L’importanza delle leggi scientifiche

La legge scientifica è quella della dose dipendenza per tutte le patologie asbesto correlate.

Inizialmente, si dubitava per quanto riguarda il mesotelioma, ma vi erano certezze per quanto riguarda l’asbestosi e tutti i tumori amianto. Così, Cassazione, IV Sez. Pen., n. 38991/2010. In seguito, invece, anche per quanto riguarda il mesotelioma, è stata confermata la dose dipendenza.

Tant’è vero che ciò risulta riaffermato da Cass., IV Sez. Pen., n. 45935/2019 e da tutto il resto della giurisprudenza.

Rilevanza del c.d. nesso di causalità debole

Il principio di diritto, dell’alta probabilità, secondo criteri statistici, della possibilità di contrarre la patologia, ai fini del riconoscimento del nesso causale. Tant’è vero che è stato riaffermato questo principio:

il nesso causale tra il decesso del lavoratore e l’attività lavorativa è da reputare sussistente ogni volta che, secondo le leggi scientifiche in materia risulti altamente probabile – secondo criteri di prove statistiche – che il lavoratore deceduto, avendo operato in ambiente inquinato, abbia potuto contrarre la patologia letale riscontrata”.

Come funzionano le prestazioni INAIL?

L’art. 66 del D.P.R. 1124/65 specifica le prestazioni assicurative in favore di lavoratori vittime di infortunio o di malattia professionale:

    1. un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
    2. una rendita per l’inabilità permanente;
    3. un assegno per l’assistenza personale continuativa;
    4. una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
    5. le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
    6. la fornitura degli apparecchi di protesi.

Queste prestazioni sono dovute dall’istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto gli obblighi stabiliti dalla legge (art. 67 del D.P.R. 1124/65), secondo il principio di automaticità.

Le prestazioni sanitarie a carico dell’INAIL

L’INAIL assicura le cure mediche e chirurgiche, i soccorsi di urgenza, gli accertamenti clinici e la fornitura di apparecchi di protesi, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a suo carico, mentre sono di sua competenza gli accertamenti e le prestazioni medico legali (art. 12, comma I, legge 67/88), per tutto il tempo della inabilità temporanea (art. 86 del D.P.R. 1124/65) e senza che l’infortunato possa rifiutarsi.

Assicura cure ambulatoriali, protesi e cure termali e soggiorni climatici, durante i quali l’assicurato ha diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta o integrazione della rendita e al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno e del soggiorno in albergo convenzionato.

Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL

L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali, ivi comprese quelle asbesto correlate, sono indennizzabili nel caso in cui provochino al lavoratore, oltre alla inabilità temporanea assoluta, la morte o la lesione personale, purché con postumi non inferiori al 6%, per quanto riguarda il danno biologico, e al 16% per quanto riguarda la riduzione della capacità generica di lavoro, e in assenza di questi requisiti e presupposti la patologia non è indennizzabile.

Quindi, l’indennizzo INAIL malattie amianto, sussiste già con il riconoscimento del 6% e, poi, con la rendita a partire dal 16%.

Non c’è indennizzo economico per quanto riguarda i danni biologici al di sotto del 6%. In quest’ultimo caso, infatti, si ritiene che non ci sia un danno biologico suscettibile di tali prestazioni. Tuttavia, rimane il diritto al risarcimento del danno.

Malattia asbesto e inabilità temporanea assoluta

Le norme di cui agli artt. 68 e 73 del D.P.R. 1124/65 stabiliscono che in caso di inabilità temporanea assoluta in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla retribuzione che è posta a carico del datore di lavoro per i primi 4 giorni. Mentre, è  carico dell’Inail per il periodo successivo.

Prestazioni per inabilità permanente dell’assicurato

L’art. 13 del D.L.vo 38/2000 ha integrato l’originario sistema ed ha stabilito che in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del D.P.R. 1124/65, fosse erogato l’indennizzo del danno biologico.  Ciò ove la malttia abbia causato una invalidità di natura permanente.

In particolare, capace di menomare l’integrità psicofisica del soggetto e di ripercuotersi su tutte le sue attività e capacità.

Specifiche Indennizzo INAIL malattie amianto

Inoltre l’art. 13, co. 2, del D.L. 38/2000 stabilisce che:

In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo”.

Infatti, nella norma si fa riferimento, nella lettera a) al tipo di indennizzo INAIL malattia amianto e di tutte le altre malattie.

“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica ‘tabella delle menomazioni’, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita ‘tabella indennizzo danno biologico’. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico;

Rendita INAIL malattia amianto a partire dal 16%

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita ‘tabella dei coefficienti’, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla ‘tabella dei coefficienti’. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del testo unico.

Indennizzo danno biologico INAIL

L’indennizzo del danno biologico (art. 13, comma 2, n°1, D. Lgs. 38/00) è svincolato dal reddito. Non rileva tanto la retribuzione quanto, piuttosto, l’entità della lesione. L’importo è erogato per gradi di invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16% (indennizzo INAIL malattie amianto una tantum).

Indennizzo danno a partire dal 16%

Nel caso di menomazione pari o superiore viene corrisposta una quota aggiuntiva di rendita per le conseguenze patrimoniali che derivano dalla menomazione. (ex art. 13, comma 2, n. 2, D. Lgs. 38/00).

In questo caso, il calcolo è effettuato sulla base dei criteri dell’art. 74 del D.P.R. 1164/2005. Quindi, in base al grado di inabilità e delle aliquote di retribuzione.

Per gradi di inabilità dal 16% al 64%, con aliquota crescente con il grado di inabilità, dal 50% al 98% e per inabilità dal 65% al 100%, aliquota pari al 100%.

La rendita diretta è liquidata sulla base della retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore nei 12 mesi antecedenti l’infortunio o la malattia professionale.

Mentre, invece, in caso contrario, si valuta la retribuzione annua, tenendo conto di quella giornaliera moltiplicata per 300.

Così, in questo caso, l’indennizzo INAIL malattie amianto consiste in una rendita.

La liquidazione dell’indennizzo per asbestosi

Per la liquidazione delle rendite relative ai postumi per asbestosi, così come stabilisce l’art. 147 del D.P.R. 1124/65, la retribuzione annua è quella percepita dal lavoratore negli ultimi 12 mesi antecedenti la diagnosi di asbestosi, lavorati nel sito contaminato.

Nel caso il sito fosse differente, la retribuzione è quella percepita dai lavoratori nella stessa località, ovvero lavorazione, alla quale era adibito il lavoratore quando si è risolto il rapporto.

Invece, nel caso di occupazione con obbligo di assicurazione, rileva la liquidazione della retribuzione, che sarebbe servita per la determinazione della rendita.

Quindi, l’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 per il danno biologico ‘lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona’, è indennizzabile. L’indennizzo INAIL malattie amianto, è in base all’entità del danno.

I requisiti dell’indennizzo INAIL malattie amianto

Le menomazioni conseguenti vengono indennizzate in termini di danno biologico e danno patrimoniale, secondo i seguenti requisiti:

  • causa lavorativa dell’infortunio o della malattia;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcun riferimento alla retribuzione, in base a:

    • tabella delle menomazioni;
    • tabella dell’indennizzo danno biologico.

Le prestazioni consistono nell’indennizzo:

    • in capitale: se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
    • in rendita: se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%.

Nel caso di indennizzo in capitale, oggetto dell’indennizzo è il solo danno biologico. Nel caso di indennizzo in rendita, la rendita stessa viene integrata, per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, di una ulteriore quota commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione percepita ed al coefficiente individuato nell’apposita ‘tabella dei coefficienti’.

Indennizzo INAIL malattie amianto: altre prestazioni

Ci sono altre prestazioni oltre all’indennizzo INAIL malattie amianto dell’una tantum e della rendita.

Assegno di incollocabilità

Le norme di cui agli artt. 180 del D.P.R. 1124/65 e 10 della legge 246/76, stabiliscono il diritto all’assegno mensile pagato con la rendita diretta. Questa prestazione svolge una funzione sostitutiva dell’avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi.

Rientrano in questa categoria, coloro che hanno perso ogni capacità lavorativa o che per il grado o per la natura della invalidità.

In particolare, nel caso in cui ci potrebbe essere rischio per altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti (Corte di Cassazione 03.03.1986, n. 1338).

L’assegno di incollocabilità

Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, i requisiti per avere diritto all’assegno di incollocabilità sono costituiti dalla sussistenza di un grado di riduzione dell’integrità psicofisica (danno biologico) di grado superiore al 20%, secondo le tabelle per il calcolo biologico; l’età non superiore ai limiti pensionistici stabiliti dalla legge, la incollocabilità riconosciuta dalla DPL.

Questo assegno viene concesso dopo un mese dalla presentazione della richiesta all’Inail e viene pagato fino al compimento dell’età pensionabile, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni sui requisiti di accesso, ed è di importo pari ad €239,16 (come rivalutato in seguito al D.M. 20.05.2011; Circolare Inail del 19.09.2011, n. 46).

Asbestosi e rendita di passaggio

La rendita di passaggio è una prestazione economica particolare che viene riconosciuta in favore dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi. Ciò in forza degli artt. 150 e 151 del D.P.R. 1124/65 (nota Inail 11.01.2007, n. 264).

La rendita di passaggio è finalizzata ad incentivarne l’abbandono delle attività pericolose e che viene concessa dall’INAIL. Ne sono titolari chi ha ottenuto il riconoscimento dell’asbestosi, purché, con un danno biologico non superiore al 60%.

L’ulteriore requisito richiesto è l’occupazione nelle attività morbigene, e, cioè, in quelle nelle quali c’è stata l’esposizione. Con questo strumento di profilassi, si permette al lavoratore di abbandonare il sito contaminato, almeno, per un anno.

La rendita è pari a 2/3 della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione a rischio e quella percepita nella nuova occupazione e nel caso in cui rimanga temporaneamente disoccupato è pari a 2/3 della retribuzione giornaliera percepita negli ultimi 30 giorni.

Comunque, senza poter superare tenendo conto delle altre indennità la retribuzione percepita dall’assicurato nella lavorazione nel corso della quale è stato causato l’insorgere della malattia professionale.

Rendita INAIL: quote integrative

L’articolo 77 del TU 1124/1965 prevede che se l’infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell`art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.

Questo diritto sussiste in caso di infortunio ad una donna, e per il coniuge valgono le norme dell’art. 85 del D.P.R. 1124/65. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite.

Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all’infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell`infortunato stesso.

Quantificazione della quota integrativa

La rendita è aumentata di 1/20 per il coniuge e per i figli fino a 18 anni; per i figli inabili, senza limiti di età, finché dura l`inabilità; per i figli viventi a carico fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore e e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

In questi ultimi due casi, peraltro, e necessario fornire la prova della vivenza a carico del lavoratore infortunato, vivenza a carico che e invece presunta/iuris et dejure per la moglie e per i figli inabili o di eta non superiore ai diciotto anni.

La Corte cost. 12 maggio 1988 n. 529 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 77, II c, T.U. 1965 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. nella parte in cui, per il periodo di tempo anteriore all’entrata in vigore della L. 9 dicembre 1977, n. 903, riconosceva il diritto della moglie infortunata alla quota integrativa della rendita solo nell’ipotesi di riduzione dell’attitudine al lavoro del marito a meno di un terzo, anziché per il semplice fatto della vivenza a carico della moglie, che è situazione considerata invece sufficiente per 1’ipotesi in cui l’infortunato sia il marito.

La natura giuridica delle quote integrative

Le quote integrative hanno natura indennitaria e costituiscono parte integrante della rendita, giacché perseguono la funzione di risarcire i familiari dell’infortunato che, vivendo con quest’ultimo, risentono anch`essi della conseguenza dell`infortunio.

Pertanto, tali maggiorazioni non rappresentano un’erogazione assimilabile agli assegni familiari, e quindi, per essi non opera il divieto di cumulo sancito in generale dall’art. 16, 1 c, D.L. 2 marzo 1974 n. 30 fra i suddetti assegni e gli altri trattamenti di famiglia comunque denominati. Il tutto purche`, per quanto concerne la moglie, non vi sia stata sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lei o di entrambi i coniugi.

Come funzionano le prestazioni ai superstiti?

La rendita in favore del coniuge, dei figli e degli altri familiari sono dettate da artt. 85, 105 e 106 del D.P.R. 1124/65. Stabiliscono che qualora l’infortunio o la malattia professionale abbiano cagionato la morte dell’assicurato, ai superstiti spetta, dal giorno successivo, una rendita proporzionata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, senza che possa superare l’importo dell’intera retribuzione e con l’obbligo dell’INAIL di avvertire i superstiti della necessità di proporre domanda entro i termini, senza alcun indennizzo del danno biologico.

Assegno continuativo mensile

In caso di morte del titolare della rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65% per diversa patologia rispetto a quella riconosciuta come quella professionale, spetta al coniuge e ai figli superstiti uno speciale assegno continuativo mensile, pari ad una quota parte della predetta rendita.

Assegno funerario per i superstiti

Ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale spetta un assegno a rivalutazione monetaria periodica, come la rendita, e qualora non ci fossero eredi a coloro che dimostrino di avere sostenuto le spese in occasione dell’evento, così come stabilisce l’art. 86 comma 3 del D.P.R. 1124/65.

Prestazioni del Fondo Gravi Infortuni

Ai familiari dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro verificatosi dopo il 1° gennaio 2007, sono erogati benefici economici, tra i quali una prestazione una tantum di importo stabilito ogni anno con D.M., commisurata al numero dei familiari superstiti ed erogata dall’INAIL e una anticipazione della rendita ai superstiti pari a 3 mensilità, in favore di coloro cui spetta la rendita e alle medesime condizioni.

La disposizione in esame rileva poiché, come abbiamo già prima evidenziato, l’insorgenza delle patologie asbesto-correlate deve essere considerata un infortunio sul lavoro, per la causa violenta che la determina, e come tale dà luogo al diritto di cui all’art. 1, comma 1187, Legge 296/06 e di cui all’art. 9, comma 4, letta d, D. Lgs. 81/08; e del D.M. 19.11.2008.

Riconoscimento dell’indennizzo INAIL malattie amianto

Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro, il quale a sua volta deve fare denuncia dell’evento all’INAIL, la quale avvia il procedimento di accertamento.

L’avente diritto deve proporre domanda amianto INAIL indennizzo, specificando la prestazione richiesta, rendita, indennità, etc. e su di lui incombe l’onere della prova (art. 2697 c.c.).

Indennizzo INAIL malattie amianto: termini per la prescrizione

L’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno dell’infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale (art. 112 del D.P.R. n°1124/65) e rimane sospeso durante la liquidazione amministrativa, per 150 giorni, per il procedimento previsto dall’art. 104, e per 210 per quello indicato nell’art. 83, del D.P.R. n°1124/65, decorsi i quali l’interessato ha facoltà di proporre l’azione giudiziaria.

Come funziona la decorrenza della prescrizione?

La prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, ovvero da quando si siano verificate tutte le condizioni di legge, e quindi per quanto riguarda le patologie asbesto-correlate, da quando si sono manifestate, sussistendo inabilità indennizzabile e consapevolezza della loro natura professionale.

Inizio prescrizione tumori amianto multifattoriali

Nel caso di patologie multifattoriali, come alcune tra le quali il tumore polmonare, etc., la prescrizione inizia a decorrere dalla diagnosi della malattia e dei suoi profili tecnopatici, della sua origine professionale e il raggiungimento della misura minima indennizzabile (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21.11.2001, n°14665).

Indennizzo INAIL malattie amianto: prescrizione dalla conoscibilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 8257 del 2003 ha precisato:

La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all’art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, l’origine professionale ed il grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice)”.

Infatti, la Cassazione prosegue sulla rilevanza della data della certificazione medica che attesta “…l’esistenza della malattia al momento della certificazione, od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell’assicurato”.

Quindi “Non corrisponde a tali requisiti un giudizio peritale posteriore, che desuma la consapevolezza anteriore unicamente dalla gravità della malattia, dal medesimo accertata in sede peritale”.

Ancora sull’inizio della prescrizione dalla domanda

Ancora più recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 2002 del 2005, proprio riferendosi al tumore polmonare di origine professionale per esposizione ad amianto, ha chiarito:

L’INAIL, come già rilevato, ha eccepito la prescrizione sul solo rilievo che le domande di rendita sono state proposte, con ricorso al giudice del lavoro, dopo il decorso dei tre anni dalla morte dei rispettivi coniugi.
Una volta stabilito, tuttavia, che la morte, di per sè, non è sufficiente a legittimare l’esercizio del diritto al conseguimento del diritto alla prestazione INAIL, ne deriva che la morte non può neppure rappresentare il momento iniziale del termine di prescrizione”.

Decorrenza della prescrizione dalla domanda

La Cassazione ha chiarito che non è il momento della morte che sancisce l’inizio della prescrizione triennale.

L’onere della prova è a carico dell’INAIL, perché quella di prescrizione, è un’eccezione in senso stretto. Si applica, quindi, l’art. 2697, co. 2, c.c.

L’INAIL, ove ritenga che si sia maturata la prescrizione, oltre a doverlo eccepire, deve dimostrare lo stato di soggettiva consapevolezza dell’assicurato ovvero dei suoi eredi circa la natura professionale della patologia.

Il termine è quello di 3 anni e 150 giorni, ovvero i 3 anni e 210 giorni, rispetto a quando è stata inoltrata la domanda.

Indennizzo INAIL malattie amianto e Fondo Vittime Amianto

Nel caso di indennizzo INAIL malattie amianto, sussiste il diritto alle prestazioni del Fondo Vittime Amianto.

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