Il danno biologico colpisce l’integrità fisica o psichica dell’uomo ed è la conseguenza di un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri.
È un pregiudizio di tipo non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Questa categoria comprende tutti i danni subiti dalla vittima che non sono suscettibili di valutazione economica. Oltre ai danni non patrimoniali, la vittima ha diritto all’integrale risarcimento dei danni, compresi quelli patrimoniali (danno emergente e lucro cessante).
Il danno non patrimoniale è risarcibile:
- per i reati previsti da ex art. 185 c. p., come lesioni e diffamazione;
- nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
- quando ricorre la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
L’ONA–Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutte le vittime nell’ottenere l’integrale risarcimento dei danni. La tutela si rivolge per esempio ai cittadini e lavoratori esposti a pericolosi agenti cancerogeni, come l’amianto.
Purtroppo l’asbesto è stato usato diffusamente nel campo dell’edilizia. Sono ancora molti gli edifici contaminati, come denuncia la pubblicazione dello stesso Avvocato Bonanni “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022“. Per evitare qualsiasi esposizione e il conseguente danno alla salute è necessario segnalare i siti contaminati, attraverso l’APP Amianto, e bonificare le aree.
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Cosa si intende per danno biologico?
La definizione di danno biologico è contenuta nel comma 2 dell’art 139 del Codice delle assicurazioni private, modificata successivamente dal Ddl 2085/2015:
“lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il diritto di ogni persona alla salute, intesa in senso ampio come integrità fisiopsichica, è riconosciuto e protetto in tutti gli ordinamenti giuridici. In particolare la salute è tutelata dall’art. 32 della Costituzione italiana. Inoltre ne fanno menzione gli artt. 2043 e 2059 del codice civile e gli artt. 581, 582, 590 del codice penale. Infine la L. 300/70 chiarisce le norme sulla tutela del lavoratore e la L. 833/78 ha istituito il servizio sanitario nazionale.
Affinché si possa identificare il pregiudizio subito come danno biologico o danno alla salute devono sussistere determinati elementi:
- lesione fisica o psichica della persona;
- compromissione delle attività vitali del soggetto;
- esistenza di un nesso causale tra la lesione subita e la compromissione della vita del danneggiato.
Danno alla salute: invalidità temporanea o permanente
Secondo danno biologico definizione, esso può essere dovuto a una invalidità temporanea o permanente. Quando il pregiudizio è dovuto a una inabilità temporanea, è costituito dal periodo di durata della malattia fino alla guarigione o alla stabilizzazione della menomazione. Corrisponde quindi al tempo trascorso dal verificarsi del danno al momento della guarigione oppure a quello in cui le terapie non sono più in grado di migliorare la situazione della vittima.
Invece, il danno biologico da invalidità permanente si ha quando le conseguenze non sono più eliminabili e che il danneggiato subirà per tutta la vita. Il grado dell’invalidità permanente viene valutato attribuendo un punteggio percentuale ai postumi permanenti. L’importo del danno quindi è stabilito per ogni giorno di invalidità temporanea, per ogni punto percentuale di invalidità e varia a seconda dell’età della vittima.
Tuttavia, in entrambi i casi, il danno biologico richiede sempre la prova da parte del danneggiato della sua entità, anche attraverso il ricorso a presunzioni. Va dimostrato mediante idonea certificazione medica. Solo successivamente al riconoscimento si potrà determinare il risarcimento dovuto alla vittima.
Come calcolare risarcimento per danno biologico?
Non è semplice determinare il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo. In merito ai criteri giudiziali di liquidazione del danno biologico permanente, infatti, occorre distinguere tra danni d’invalidità per lesioni micropermanenti e lesioni macropermanenti.
Quindi come calcolare il danno biologico? L’ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni private stabilisce criteri certi per la liquidazione del danno biologico in caso di lesioni micropermanenti, cioè che non superano i 9 punti di invalidità.
Invece, la quantificazione danno biologico delle lesioni macropermanenti, cioè quelle superiori al 9%, avviene ricorrendo alle Tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicazione è valida su tutto il territorio nazionale. Questo sistema permette di stabilire il valore del danno, rideterminando il quantum delle singole poste in relazione alle caratteristiche individuali del danneggiato, per la responsabilità contrattuale e per la responsabilità extracontrattuale.
Questa distinzione di calcolo danno biologico micropermanenti e macropermanenti, però, vale soprattutto in materia di circolazione stradale e responsabilità medica. Negli altri casi di responsabilità civile, invece, la liquidazione del danno per invalidità permanente avviene con l’applicazione delle Tabelle di Milano, senza distinzione riguardo l’entità della lesione.
Personalizzazione danno biologico: quando si applica
La somma del risarcimento viene stabilita dal giudice secondo criteri di valutazione equitativa, ma rispettando la sua discrezionalità. Infatti è consentita la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento, attraverso la personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., 26972/08).
Attraverso la personalizzazione, il giudice valuta la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Per esempio, per la liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea. Solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza.
La menomazione della capacità psicofisica può, quindi, essere valutata in relazione alla residua aspettativa di vita del soggetto. Perciò il calcolo risarcimento danni dovrà dunque avvenire tenendo conto della minore speranza di vita in concreto e non di quella media. In caso contrario, si rischia di liquidare il medesimo danno due volte.
Diritto risarcimento danno biologico per eredi della vittima
Il diritto della vittima a conseguire il risarcimento del danno biologico è trasmissibile agli eredi. Nel caso di danno iure hereditatis, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea.
Tuttavia la liquidazione danno biologico dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del pregiudizio alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità. Infatti la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass., 15491/2014; Cass., 23053/2009; Cass., 3549/2004; Cass., 35228/2022).
Sia per quanto riguarda il danno biologico iure hereditatis, sia iure proprio, una nuova sentenza della Cassazione (la n. 3528/2022), ha fatto un nuovo passo avanti. Ha, infatti, spiegato come l’accertamento del reato in sede civile risponde non alle regole del diritto penale, ma a quelle del civile. Basta quindi, per la prova, il principio del “più probabile che non“. Non solo per dimostrare la colpa, ma anche il nesso causale.
“L’accertamento incidentale in sede civile del fatto costituente reato – si legge nella sentenza del 30 novembre 2022 – sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso della azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa e del nesso causale tra fatto ed evento”.
La responsabilità civilistica – così provata – va valutata anche ai fini del riconoscimento del danno biologico differenziale non coperto dall’indennizzo Inail.
Servizi ONA di tutela legale e medica
L’ONA e l’Avvocato Bonanni assistono tutte le vittime e i lavoratori. Lo studio legale dell’Avv. Bonanni fornisce una consulenza legale al fine di ottenere il riconoscimento di tutti i diritti.
In particolare si preoccupano che le vittime ricevano le prestazioni assistenziali e previdenziali spettanti per la legge e l’integrale ristoro di tutti i danni. La materia risarcitoria è alquanto complessa. Per questo motivo l’Avvocato Bonanni ha chiarito gli aspetti più importanti nel suo libro “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.
Alle vittime è riservato, infine, un servizio di consulenza medica gratuita. Questo tipo di assistenza è fornita grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi.