Danno tanatologico: riconoscimento del risarcimento

Il danno tanatologico è il pregiudizio patito dalla vittima prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi. Può essere definito anche danno da perdita del bene vita.

Si tratta di un danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) del quale diversi giuristi richiedono il riconoscimento. Infatti questa tipologia di pregiudizio non è universalmente accettata nel suo principio costitutivo e nei suoi effetti civili, soprattutto ai fini del risarcimento.

Inoltre la Suprema Corte, con le sentenze San Martino del 2008, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (danno biologico, morale ed esistenziale).

In più la vittima che subisce un illecito ha diritto all’integrale risarcimento danni, in cui sono compresi anche quelli patrimoniali (danno emergente e lucro cessante).

L’ONA–Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni, assistono tutti i cittadini e i lavoratori per far sì che ottengano il riconoscimento di tutti i loro diritti.

consulenza danno tanatologico

Nello specifico della materia risarcitoria, chiarisce gli aspetti più complessi la pubblicazione dello stesso Avvocato Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.

Indice dei contenuti

  • Definizione di danno tanatologico

  • Riconoscimento non unanime del pregiudizio

  • Danno tanatologico: a chi spetta?

  • Come calcolare il danno tanatologico?

  • Tempo di lettura: 8 minuti

    Che cosa vuol dire danno tanatologico?

    Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute. Facendo parte del danno di natura non patrimoniale, trova fondamento negli artt. 2 e 32 della Costituzione italiana, nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena” (art. 2 della CEDU).

    Inoltre il pregiudizio tanatologico sussiste in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte. In questo modo si può presumere che il decesso sia esclusivamente effetto della lesione subita.

    Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni, tranne nel caso di sentenza penale passata in giudicato. Il termine di prescrizione diventa 36 anni se si tratta di omicidio stradale plurimo, aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

    Il problema del riconoscimento del danno tanatologico

    Non esiste una normativa unitaria che riconosce il danno tanatologico e la sua risarcibilità. Infatti ci sono state diverse sentenze discordanti.

    Tuttavia l’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico, in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte. Infatti il soggetto leso è deceduto e il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi.

    La vittima può ottenere il risarcimento di un bene non patrimoniale, se questa è ancora in vita. Il presupposto per acquisire il diritto alla reintegrazione della perdita subita è la capacità giuridica individuabile soltanto in un soggetto esistente (art. 2 c.c). Deve perciò escludersi la risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis, in ragione dell’assenza del soggetto al quale è collegabile la perdita del bene.

    Inoltre le Sezioni Unite hanno precisato che esso non è rimborsabile se il decesso si verifica immediatamente o dopo breve tempo dalle lesioni personali.

    Perciò, attualmente, il quadro giurisprudenziale prevalente è orientato a riconoscere l’autonoma risarcibilità del danno catastrofale e del danno biologico terminale trasmissibili iure hereditario, ma a negare la risarcibilità del danno tanatologico in sé.

    Recentemente, nella sentenza 35228/2022, la Cassazione ha anche precisato va escluso a carico dell’INAIL l’indennizzo per il danno “da perdita del diritto alla vita”, il quale deve essere invece risarcito dal datore di lavoro.

    Riconoscimento del risarcimento: le diverse sentenze

    Negli anni la giurisprudenza ha affrontato in diverse occasioni il problema del riconoscimento e del risarcimento del danno tanatologico.

    Per esempio Cassazione civile, sentenza 15706/2010 dichiara che la lesione dell’integrità fisica con esito letale è configurabile come danno risarcibile agli eredi solo se sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte.

    Anche la Cassazione civile, Sez. III, 20292/2012 ha stabilito che: “è da escludere la configurabilità del danno tanatologico (o da morte) qualora il decesso coincida sostanzialmente con il momento della lesione personale“.

    Inoltre si è in conflitto per quanto riguarda la risarcibilità del danno tanatologico, cioè il danno derivante dalla perdita in sé del bene della vita. Infatti esso è relativo alla vittima primaria, ma deve essere fatto valere come danno iure hereditatis dai congiunti.

    In generale la giurisprudenza sembra escludere la risarcibilità del danno tanatologico. Essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo breve tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.

    Invece la Corte di Cassazione, nella sentenza 1361/2014, per la prima volta, ha riconosciuto il diritto al risarcimento danno da morte della vittima trasmissibile iure hereditatis agli eredi. Ciò è ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza 5056/2014, precisando che: “nel nostro ordinamento, risarcibile è non già la lesione in sé di un interesse giuridicamente tutelato (danno evento), quanto piuttosto solo il pregiudizio concretamente sofferto dalla vittima in conseguenza di detta lesione (danno conseguenza). Quello della perdita della vita costituirebbe danno risarcibile ex sé nella sua oggettività a favore della persona offesa“.

    Non risarcibilità del danno tanatologico

    Infine le Sezioni Unite, con la sentenza 15350/2015, hanno disposto che il presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe la “capacità giuridica riconoscibile soltanto a un soggetto esistente” (ex art. 2, c.c.).

    Perciò il calcolo danno da morte prevede un’entità in sé non risarcibile. “In caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente“.

    Inoltre la sentenza chiarisce che, quando il decesso si verifica immediatamente o dopo breve tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis perché:

    • il soggetto al quale è collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio è assente;
    • vi è la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

    In altre parole, se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo e fin quando il medesimo è in vita. Una volta deceduto, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l’esistenza di un soggetto di diritto.

    Risarcimento danno tanatologico agli eredi

    L’evento morte causato da una condotta illecita di terzi è generalmente idoneo ad arrecare un danno alla sfera giuridica di due tipi di soggetti: la vittima e i familiari.

    Ognuno di questi soggetti può subire due tipologie di pregiudizio:

    • danno da morte iure proprio, che deriva dalla violazione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci;
    • danno da morte iure hereditatis, che consiste nel danno subito dalla vittima primaria dell’illecito e che può essere chiesto dai suoi eredi.

    I superstiti del defunto potranno quindi agire in giudizio non solo il danno iure proprio per i pregiudizi direttamente sofferti, ma anche iure hereditatis per quelli patiti dal coniuge in vita, poi trasmessi agli eredi con la morte. Nei danni iure hereditatis sono compresi anche il danno biologico terminale e il danno catastrofale.

    In particolare il danno biologico terminale, riferito ai giorni intercorsi tra la data delle lesioni e quella del decesso, è trasmissibile iure successionis. Ma ciò è possibile solo quando la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore. Questa è la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell’invalidità temporanea.

    Invece il danno morale terminale o danno catastrofale consiste nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire. Perciò è risarcibile solo se la vittima è in grado di comprendere che la propria fine è imminente.

    Per quanto riguarda il danno tanatologico, questo è un tipo di pregiudizio non patrimoniale la cui configurabilità e trasmissibilità agli eredi è stata particolarmente discussa.

    Infatti le Sezioni Unite hanno più volte escluso la possibilità del risarcimento di questo danno iure hereditatis, perché questo fa parte del patrimonio del lesionato solo fino a quando la vittima è in vita. Dunque con la morte cessa l’esistenza di un soggetto di diritto.

    Calcolo danno tanatologico e personalizzazione

    Per la quantificazione del danno tanatologico è possibile far riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano. Queste, infatti, stabiliscono il risarcimento del danno non patrimoniale.

    Gli importi devono poi essere integrati con un’opportuna personalizzazione dell’ammontare del danno, in base al caso concreto. Si deve quindi tener conto delle effettive sofferenze patite dalla vittima del danno, compresa la dimensione temporale e la gravità dell’illecito da cui deriva la morte.

    I parametri principali presi in considerazione per stabilire il risarcimento sono:

    • rapporto di parentela con la vittima;
    • età della vittima al momento del decesso;
    • età del congiunto superstite;
    • rapporto di convivenza;
    • composizione del nucleo familiare.

    Rapporto di parentelaValore minimoValore massimoValore medio
    Ogni genitore165.960 euro331.920 euro248.940 euro
    Per ogni figlio165.960 euro331.920 euro248.940 euro
    Ciascun fratello24.020 euro144.130 euro84.075 euro
    Per ogni coniuge165.960 euro331.920 euro248.940 euro
    Ogni nonno24.020 euro144.130 euro84.075 euro

    Assistenza legale e medica per le vittime

    L’ONA e l’Avvocato Ezio Bonanni forniscono a tutte le vittime un servizio di consulenza legale gratuita.

    In particolare si occupano di tutelare cittadini e lavoratori esposti ad agenti cancerogeni pericolosi. Tra questi emerge l’azione dannosa per la salute provocata dall’inalazione o ingerimento delle fibre di amianto. L’asbesto infatti provoca infiammazioni e gravi patologie, tra cui il mesotelioma, come testimonia anche l’ultima monografia IARC.

    L’unico modo per non subire le terribili conseguenze provocate dall’amianto è evitare qualsiasi esposizione e bonificare i siti contaminati. L’ONA è in prima linea per portare avanti la prevenzione primaria. Infatti ha istituito l’APP Amianto per far sì che i cittadini possano segnalare i siti a rischio e per realizzare una mappatura. Denuncia la persistente presenza di materiali contenenti asbesto in edifici pubblici e privati la pubblicazione dell’Avvocato Bonanni “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022“.

    Infine alle vittime è riservato anche un servizio di consulenza medica gratuita. Questo tipo di assistenza è fornita grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi.

    Numero danno tanatologico
    Whatsapp danno tanatologico