Errore medico: risarcimento del danno

L’errore medico, qualora ricondotto a una sua possibile evitabilità, deve essere risarcito con il risarcimento integrale dei danni subiti dalla vittima e dai suoi familiari ed eredi legittimi.

In questa guida scopriamo cosa si intende per errore medico e quali sono i risarcimenti danni medici a cui hanno diritto le vittime di tali errori legati alla responsabilità medica.

Inoltre le vittime di errore medico possono rivolgersi all’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto per richiedere l’assistenza medica e l’assistenza legale. Infatti l’associazione, insieme al suo presidente, l’Avvocato Bonanni, ha istituito un dipartimento specifico per la tutela di vittime di malasanità.

Consulenza errore medico
Indice dei contenuti

Errore medico definizione
Frequenza e stima dell’errore medico
Errata diagnosi medica risarcimento
Prevenzione dell’errore medico
Posizione di garanzia
Risarcimento errore medico

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Errore medico: la definizione

Cosa si intende per malasanità ed errore medico? L’errore medico può essere definito come un’omissione di intervento o un intervento inappropriato, a cui consegue un evento avverso clinicamente significativo. Rientra nella definizione il concetto che non tutti gli eventi avversi sono dovuti ad errori, ma solo quelli evitabili. In altre parole si tratta di una deviazione da un giudizio (ad esempio la diagnosi) o da un atto medico (ad esempio la prescrizione terapeutica) generalmente ritenuti appropriati.

Siamo di fronte ad un errore medico quando vi è negligenza, imperizia o imprudenza nell’esecuzione degli obblighi del sanitario e del personale paramedico. Si pensi al farmaco somministrato per errore, che magari provoca la morte per errore medico del paziente. In molti casi, ci sono errori di interventi chirurgici che hanno un esito infausto, magari per una errata disinfezione.

Frequenza e stima dell’errore medico

Non è facile fare una stima della frequenza degli errori medici. È difficile anche stabilire il grado di colpa medica. Spesso chi ha commesso l’errore non lo comunica o lo nega per il timore delle conseguenze, ma non soprattutto non è sempre facile stabilire se un evento avverso sarebbe stato evitabile (e quindi definibile come errore medico) oppure no.

Gli studi maggiori per dimensioni e per accuratezza metodologica provengono dagli USA e dall’Australia ed evidenziano l’incidenza di eventi avversi evitabili attestandola intorno al 2,9% con una stima di mortalità annua negli Stati Uniti compresa fra 44.000 e 98.000.

Meno numerosi sono gli studi che stimano la frequenza degli errori medici nella pratica extraospedaliera, generalmente basati sull’incidenza di reazioni avverse evitabili a farmaci.

Conseguenze degli errori di diagnosi

Gli errori di diagnosi portano a eventi avversi in modo indiretto, per conseguenti interventi terapeutici sbagliati o per omissione o ritardo di interventi necessari. Per questo motivo sono più difficili da evidenziare e i dati relativi sono più scarsi.

Esemplare il caso di errata diagnosi per la quale l’ASL Roma H è stata condannata al risarcimento del danno. Dopo avere confuso i sintomi di una leucemia fulminante con quelli di una colica renale il paziente è morto a soli 26 anni. Anche in caso di perdita di chance sussiste quindi la responsabilità e l’obbligo risarcitorio.

Negligenza e imperizia medica non hanno consentito al paziente di avere un rallentamento nel decorso della malattia, privandolo dunque di avere una sopravvivenza più lunga e una migliore qualità della vita” – afferma l’Avvocato Ezio Bonanni che con il suo staff legale si è occupato della causa per errore medico.

Nei casi di errore di diagnosi rientrano anche quelli di diagnosi tardiva. Nei casi di mesotelioma essi sono purtroppo molto frequenti e causati dalla mancanza di un’adeguata sorveglianza sanitaria agli esposti all’amianto, unico agente patologico in grado di causare il mesotelioma. Mancando un’accurata anamnesi della vita lavorativa del paziente e quindi senza conoscere il ruolo dell’amianto nella patologia da diagnosticare è possibile confondere la malattia. Lo stesso vale per le pericolose infiammazioni causate dall’esposizione all’asbesto che precedono l’insorgere di mesoteliomi e altre neoplasie (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici).

Prevenzione dell’errore medico

Per la prevenzione dell’errore medico sono necessarie strategie pluridirezionali. Al fine metterle a punto è fondamentale una migliore conoscenza della tipologia degli errori medici. Per ottenerla sarebbe necessario istituire sistemi che consentano ai medici di riportare i propri errori in anonimo e con la garanzia della riservatezza.

Errori comuni agli operatori at the sharp end del sistema sanitario possono essere evitati con accorgimenti e attenzioni assai semplici. Per esempio scrivere le ricette con grafia leggibile, stare attenti al politrattamento di pazienti seguiti da più specialisti, informare i pazienti comprensibilmente e adeguatamente.

Sono stati introdotti, per ora, solo in singole strutture sanitarie, sistemi computerizzati di prescrizione medica, che potrebbero ovviare a molti degli inconvenienti della prescrizione.

Posizione di garanzia del medico

Sia il medico che la struttura sanitaria hanno la posizione di garanzia, ovvero il ruolo di prendere in carico la tutela della salute del paziente. Infatti, oltre ai normali obblighi terapeutici, ci sono anche quelli di informazione e di ospedalità e l’obbligo dell’esatto adempimento. Quest’ultimo deve garantire la tempestività della diagnosi e prognosi e l’esatto percorso terapeutico con le diverse opzioni e rischi.

I garanti, la struttura e il sanitario hanno un ruolo decisivo. Infatti, entrambi, hanno l’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, in forza del rapporto di protezione che si instaura tra il paziente e il garante. Il tutto è stabilito sulla base dell’art. 40, co. 2, Codice Penale.

L’art. 40, secondo comma, c.p. prevede specificamente che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Il fondamento di questa disposizione si rinviene negli artt. 2, 32, 41 comma II Cost., che impongono una tutela privilegiata di determinati beni.

La posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, a due categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in capo ai garanti.

La prima categoria concerne la posizione di garanzia di protezione che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità. Per cui, sono tipici gli obblighi che gravano, ad esempio, sui genitori e sui medici in relazione ai beni della vita e dell’incolumità personale. Tuttavia, l’obbligo di protezione può derivare anche dall’assunzione volontaria di un obbligo di protezione. Il medico per esempio prende in carico il paziente in stato di incoscienza.

La seconda categoria riguarda la posizione di garanzia di controllo che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.

Posizione garantista: esempio di applicazione

La posizione di garanzia è stata, in maniera esaustiva, messa in evidenza nella sentenza n. 7483 del 2000 della Corte di Cassazione.

La causa errore medico in esame, riguardava una signora, la quale a seguito di un ricovero d’urgenza in ospedale, veniva sottoposta (al fine diagnostico) a un esame T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata), su indicazione del primario ospedaliero. L’esito di tale indagine diagnostica, spingeva il primario stesso a informare i parenti sulla necessità di eseguire improrogabilmente un altro esame diagnostico-strumentale a livello cerebrale, più approfondito, ciò al fine di delineare il quadro clinico.

Il primario, dopo aver dato disposizione sulla procedura diagnostica da eseguirsi sulla paziente ai sottoposti, si allontanava dalla struttura sanitaria, conservando il proposito di farvi rientro il giorno successivo per eseguire l’intervento chirurgico che si era proposto di effettuare.

Il primario, recandosi in ospedale diverse ore dopo l’accertamento diagnostico, non riusciva, a causa del ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, a trattare adeguatamente la patologia sofferta dalla paziente, la quale nel frattempo era clinicamente progressivamente peggiorata, sino all’exitus che avveniva nelle ore successive.

Oltre alla responsabilità del primario, in sede giudiziaria, è stata riconosciuta anche una responsabilità a carico degli altri sanitari, i quali in sua assenza si sarebbero comunque dovuti attivare per salvare la vita alla paziente, essendo gli stessi co-detentori appunto dell’”obbligo di garanzia” sia solidalmente che singolarmente.

Chi ha diritto al risarcimento errore medico?

Il danno biologico è una lesione subita da una persona fisica nel corpo o nella mente. Tutti possono ottenere il risarcimento danno medico in quanto l’integrità fisica è un diritto garantito dalla Costituzione italiana. Ad esso si aggiungono il danno morale, esistenziale e patrimoniale. Quest’ultimo riguarda le spese mediche subite a causa dell’errore sanitario o da lucro cessante in seguito al danno biologico riportato a causa dell’errore medico.

I danni morali sono quelli causati dalle sofferenze psicofisiche conseguenti all’evento. Quelli esistenziali coinvolgono invece la sfera dell’esistenza che sarà pesantemente affetta a lungo termine dal danno medico subito.

Perciò i pazienti vittime di errore medico hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali (risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale e, in alcuni casi, tanatologico e catastrofale). Anche i familiari del paziente vittima di errore medico hanno diritto al risarcimento dei danni.

Termine per esercitare il diritto al risarcimento da errore medico

Il termine per esercitare il diritto al risarcimento da errore medico è di dieci anni dalla scoperta del danno stesso (art. 2946 c.c.). Mentre per i profili di responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione errore medico è quinquennale.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento errore medico inizia dal momento in cui la vittima di malasanità era o poteva essere a conoscenza dell’evento (lesione alla sua salute) e del nesso causale, ovvero della reale portata giuridica del danno biologico subito.

Il paziente che ritiene di essere vittima di errore sanitario invoca la responsabilità contrattuale del medico e della casa di cura e deve dimostrare il danno e il nesso causale. Sarà la controparte a dover dimostrare l’esatto adempimento.

Errore medico risarcimento danni e quadro normativo

Come ottenere un risarcimento per errore medico? Con la Legge n. 24/2017 (legge Gelli) tutta la materia della responsabilità medica è stata codificata con un nuovo sistema di norme che meglio garantiscono il diritto del paziente ad ottenere la migliore assistenza medica, per la tutela della sua salute.

Il personale medico e paramedico ha l’obbligo di assistere il paziente con diligenza prudenza e perizia (art. 1176 II comma c.c.). Solo in questo modo può essere tutelata la salute del paziente nel migliore dei modi, con la guarigione, o quantomeno con un significativo miglioramento delle sue condizioni di salute ed in ogni caso senza che ci sia un peggioramento legato ad errore medico.

Le strutture sanitarie sono responsabili per l’errore medico e per le condotte negligenti, imperite ed incapaci, dei loro sanitari, ed hanno perciò stesso l’obbligo, in solido, di risarcire tutti i danni di malasanità.

Errore medico e assistenza legale

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, ha acquisito in più di 25 anni di attività professionale una notevole esperienza nella tutela dei diritti dei pazienti vittime di errori sanitari e nell’ottenere il dovuto risarcimento danni medici. Ha acquisito esperienza anche nella tutela delle vittime di emotrasfusione e di somministrazioni di emoderivati contaminati da sangue infetto.

Attraverso l’Osservatorio Nazionale Amianto si occupa di prevenzione a 360°. Oltre alla prevenzione primaria del rischio, promuove e si batte per la prevenzione secondaria e per la sorveglianza sanitaria e la diagnosi precoce delle malattie, a favore di cure efficaci e tempestive.

In caso di errore medico cosa fare? L’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto hanno istituito uno specifico servizio di assistenza per tutte le vittime di malasanità ed errore medico. Per accedere a questo servizio di consulenza gratuita legale e medica si può chiamare il numero verde o compilare il form.

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