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Pensioni amianto: intervista all’avvocato Ezio Bonanni

INPS -pensioni esposizione amianto
INPS

L’amianto è un potente cancerogeno e provoca danni alla salute. Le vittime possono accedere al sistema delle pensioni amianto. Queste ultime individuano un coacervo di normative, tra le quali anche quella della pensione invalidità amianto, con termine al 31.03.2022. 

Quindi, è indispensabile che entro il prossimo 31 marzo, si proceda al deposito della domanda amministrativa. In caso contrario, si potrà allo stesso modo depositare, tuttavia, l’esame sarà differito al partire dal 01.04.2023.

Ne parliamo con l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, vero e proprio pioniere in Italia. Infatti, già dal gennaio 2020, ha intrapreso le prime azioni legali per la tutela dei lavoratori esposti amianto. Quindi, al fine di poter tutelare questi lavoratori e far ottenere loro le pensioni amianto, è stato istituito uno sportello di assistenza legale. In questo notiziario ci sono anche tutte le altre notizie: amianto news, pensioni news e pensioni amianto news.

Pensioni amianto assistenza legale gratuita

Scopri come poter accedere al diritto a pensione. In questa guida, con intervista all’avv. Ezio Bonanni, ci addentriamo nei meandri della burocrazia italiana. Certamente sarà difficile comprendere quali sono i diritti. Proprio per questo è prevista la consulenza legale gratuita per iscritto.

Scrivi alla nostra Associazione, e riceverai un parere legale totalmente gratuito. 

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Indice:

Tempo stimato di lettura: 14 minuti

Cos’è l’amianto e perché è dannoso?

L’asbesto provoca danni alla salute. Per questi motivi, l’ONA raccomanda di evitare ogni forma di esposizione. Purtroppo, molti lavoratori sono stati già esposti alla fibra killer. In questi casi, quindi, si può accedere al diritto al prepensionamento amianto.

Per poter scoprire quali sono i danni da amianto, consulta la Monografia IARC, così da poter attivare la tutela legale anche per l’indennizzo INAIL.

Quali sono gli effetti delle fibre di amianto sull’uomo?

Coloro che sono stati esposti ad amianto possono contrarre il mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe e delle ovaie. Queste malattie sono inserite nella LISTA I dell’INAIL con presunzione legale di origine

Poi, nella LISTA II dell’INAIL sono inserite altre neoplasie come il cancro allo stomaco, del colon retto e faringe. Invece nella LISTA III è inserito solo il tumore dell’esofago

Le altre malattie da infiammazione da fibre di amianto

L’esposizione all’amianto può anche aumentare il rischio di insorgenza di asbestosi. È una condizione infiammatoria che colpisce i polmoni e può causare respiro affannoso, tosse e danni polmonari permanenti.

Poi ci sono gli altri disturbi polmonari e pleurici non maligni, incluse placche pleuriche, ispessimento pleurico e versamenti pleurici benigni. Questi ultimi sono raccolte anormali di fluido tra i sottili strati di tessuto che rivestono i polmoni e la parete della cavità toracica.

Sebbene le placche pleuriche non siano precursori del cancro del polmone, le evidenze suggeriscono che le persone con malattia pleurica causate dall’esposizione all’amianto possono essere ad aumentato rischio di cancro del polmone.

Risarcimento contributivo pensioni esposizione amianto

I lavoratori esposti alle fibre killer, secondo l’avvocato Ezio Bonanni, hanno diritto ai benefici contributivi amianto (art. 13 comma 7 Legge 257 del 1992) e al risarcimento danni, se la loro esposizione è stata maggiore di 10 anni a una concentrazione più elevata delle 100 ff/l (articolo 13 comma 8 Legge 257/1992), oppure se hanno contratto una patologia, anche minima (compresi gli ispessimenti pleurici e le placche pleuriche, quasi sempre presenti).

Al di là del grado invalidante, hanno in ogni caso diritto a ottenere i benefici contributivi per esposizione amianto (benefici contributivi amianto e risarcimento danni) sulla base dell’art. 13 comma 7 L. 257/1992, sempre validi per il prepensionamento e sempre con il coefficiente 1,5, senza necessità di domanda all’INAIL e di prova della soglia delle 100 ff/l e senza decadenza nel caso di mancato deposito della domanda all’INAIL.

Maggiorazioni contributive per pensioni amianto

Come ampiamente esplicato dall’avvocato Bonanni, la rivalutazione contributiva per coloro che siano rimasti esposti all’amianto (non ammalati di patologie amianto) con concentrazioni pari o superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative per oltre 10 anni, ex art. 13 comma 8 legge 257 del 92, è di natura risarcitoria.

La Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 25000/2014, ne ha sancito, per ciò stesso, l’assoggettamento alla prescrizione decennale.

Maggiorazioni amianto anche senza malattia asbesto correlata

Il diritto alle rivalutazioni contributive ex art. 13, co. 8, L. 257/92 sono riconosciute a quei lavoratori che non si sono ancora ammalati, nonostante siano stati esposti ad elevate concentrazioni di amianto.

La Corte di Cassazione chiarisce che, le maggiorazioni amianto, sono riconosciute indipendentemente dalla diagnosi di malattia asbesto correlata, ‘in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata’ (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4913 del 2001 ed ex multis).

Regole cautelari di tutela amianto del diritto comunitario

L’avvocato Ezio Bonanni spiega con chiarezza che il richiamo alle norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277/91, doveva essere interpretato come presupposto di tutela dei diritti dei lavoratori rispetto ai rischi dell’amianto. Infatti, queste norme sono state adottate per recepire la direttiva 477/83/CEE, avente ad oggetto la tutela dei lavoratori esposti ad amianto.

La Corte di Giustizia: condanna per i ritardi sull’amianto

L’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea  (decisione del 13.12.90), a definizione della procedura n. 240 del 1989.

Questa procedura è stata promossa dalla Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, per la mancata adozione delle norme di tutela dei lavoratori esposti ad amianto di cui alla direttiva 477/83/CEE.

I lavoratori esposti ad amianto avevano diritto recepimento della direttiva entro il termine del 01.01.1987. Ci fu un ingiusto ritardo che ha creato un pregiudizio, a fronte del quale, è stata emanata la norma di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92.

In questo modo, si è giunto a un profilo di compensazione per il tardivo recepimento della direttiva comunitaria.

Corte Costituzionale, divieto di discriminazione

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 127 del 2002, intervenendo per chiarire le norme di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92, ha stabilito che nel riconoscimento del diritto non è ammessa alcuna selezione che si fondi sulla titolarità del rapporto e sulla categoria merceologica, in quanto ha una funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività svolta per via della presenza di amianto nell’ambiente lavorativo.

No alla selezione tra lavoratori esposti!

Continua Bonanni, presidente dell’ONA, spiegando che selezionare tra gli esposti all’amianto, per un periodo di oltre 10 anni, a concentrazioni oltre la soglia delle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, per escluderne una vasta platea (ferrovieri, militari, etc.) solo perché non erano dipendenti di imprese che producevano prodotti in amianto o lo lavorassero direttamente.

Risarcimento contributivo: pensioni esposizione amianto

Infatti, la norma di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92, ha lo scopo di “indennizzare i lavoratori che hanno una aspettativa di vita inferiore rispetto a quelli non esposti all’amianto” (Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 441 del 2008).

Tant’è vero che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 19.01.2007 n. 1179, nell’attribuire il diritto ai benefici amianto con il coefficiente 1,5 anche ai marittimi, lo ha ribadito, per cui, tutti i lavoratori, hanno lo stesso diritto.

Pensioni amianto marittimi: sì della Cassazione

Anche i marittimi, al pari dei ferrovieri, hanno diritto alle rivalutazioni contributive per esposizione ad amianto in base all’art. 13, co. 8, L. 257/92.

Il coefficiente loro riservato, in caso di applicazione della normativa pre-riforma, è quello dell’1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione.

La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 1179 del 19.01.2007, ha chiarito che sussiste il diritto dei lavoratori marittimi ai benefici amianto.

Pensioni esposizione amianto ai marittimi

Riguardo amianto marittimi ultime notizie, la Corte di Cassazione per pensione marittimi ha dichiarato:

ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva è la sussistenza di un rischio morbigeno (qualificato) e dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, e non pure la soggettività dell’ente – FS, poste casse marittime, IPSEMA (ipsema amianto marittimi) o INAIL – che gestisce l’assicurazione e ciò anche perché nel nostro Paese molte aziende di Stato hanno utilizzato l’amianto e perché gli enti pubblici non hanno dato applicazione al disposto di cui all’art. 32 della Costituzione e, pur consapevoli del fatto che il minerale determinasse danni alla salute e all’ambiente (come dimostra l’inserimento dell’asbestosi nelle tabelle delle malattie professionali utilizzate dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative fin con la legge 455 del 1943), ne hanno permesso un sempre maggior utilizzo, con un apice di ingerenza negli anni ’70 ed ’80, quando già se ne conosceva anche la natura di cancerogeno”.

Applicazione del principio del diritto a tutti i lavoratori

Si evidenzia che i benefici amianto sono un diritto universale di tutti i lavoratori. Ciò perché solo con l’arrivo della condanna in ambito europeo sono stati adottati (con il D.L.vo 277/91) limiti di soglia, ed è vietato l’impiego e la lavorazione dell’amianto (con la legge 257/92).

Quindi, per molto tempo, è stato contraddetto il principio di tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. e, quindi, in base all’art. 38 Cost., questo diritto spetta a tutti i lavoratori.

Giova richiamare, sul punto, il principio di eguaglianza e i criteri di razionalità della interpretazione e applicazione della norma, ed in particolare dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, coordinati con i principi di cui agli artt. 35 e 36 della Costituzione,  della tutela del lavoro e della dignità del lavoratore e della sua famiglia.

Pensioni amianto: riduzione del beneficio

L’art. 13 comma 8 della legge 257/92 nella sua originaria formulazione riconosceva il diritto alla rivalutazione della posizione previdenziale con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione e ove percepita a vedersene maggiorato l’importo delle prestazioni.

Con l’art. 47, comma 1, del D.L. 269/03, convertito con legge 326 del 23.11.2003, il Legislatore è intervenuto per ridurre il coefficiente moltiplicatore ad 1,25, applicabile ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non più utile per maturare anticipatamente il diritto di accesso alle prestazioni previdenziali:

A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e’ ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.

Benefici pensioni esposizione amianto: termine domanda

Con il successivo 5° comma, il legislatore ha stabilito che gli aventi diritto avessero l’onere di inoltrare domanda di certificazione di esposizione all’INAIL, chiamata a rendere un parere tecnico attraverso le CONTARP regionali, e a rilasciare la certificazione, nel termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale.

Decadenza benefici contributivi amianto: le norme di legge

Con l’art. 47, co. 5, L. 326/03, il Legislatore ha dettato le norme sulla decadenza delle pensioni esposizione amianto, con l’art. 13, co. 8, L. 257/92 e, cioè, per i casi in cui non vi è una malattia professionale:

I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici contributivi”.

Questa norma, di fatto, ha determinato l’emissione del D.M. 27.10.04, che conteneva i termini per il deposito della domanda di certificazione all’INAIL, stabiliti, quindi, nel 15.06.2005.

Il termine del 15.06.2005 per il deposito domanda INAIL

Con D.M. del 27.10.04, adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministero delle finanze, è stato sancito il termine del 15.06.2005, entro il quale doveva essere depositata la domanda all’INAIL, pena la decadenza dal diritto.

Così, nel testo del decreto ministeriale: “La domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, predisposta secondo lo schema di cui all’allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici contributivi pensionistici di cui all’art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata”. (art. 3, comma 2, del D.M. 27.10.2004).

Come evitare la decadenza per assenza domanda INAIL

L’Avv. Ezio Bonanni è il veterano di lunghe battaglie per la tutela dei lavoratori esposti ad amianto, quando ancora molti di loro non si erano ammalati e, quindi, sono state utilizzate le norme dell’art. 13, co. 8, L. 257/92.

Art. 47, co. 6bis, L. 326/2003, la tutela dei benefici

L’art. 47, co. 6bis, L. 326/03, contiene uno specifico riferimento a tutti i casi in cui si applica la precedente normativa, il che rileva anche in termini di non applicabilità del termine di decadenza per la mancata presentazione della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, non imposta a coloro per i quali si applica la precedente normativa (Cass., Sez. Lav., n. 24998/2014 ed ex multis).

Infatti, nel testo normativo: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

Art. 3, co. 132, L. 350/03: altre tutele benefici amianto

Le maglie dell’applicazione della precedente e più favorevole normativa, si sono ampliate con l’art. 3, co. 132, L. 350/03, perché tale norma non fa più riferimento alla maturazione del diritto a pensione entro il 02.10.2003, per vedere applicata la vecchia normativa.

Così, nel testo normativo: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.

Applicazione art. 3, co. 132, L. 350/03 sui benefici amianto

L’art. 3, co. 132, L. 350/03, salva dalla decadenza anche coloro che alla data del 02.10.2003, avevano maturato il diritto di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92, essendo stati già esposti per oltre 10 anni.

Il testo normativo non fa più riferimento alla maturazione del diritto a pensione alla data del 02.10.2003, ma solo alla maturazione del diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto, e, cioè, al perfezionamento della fattispecie legale.

Cosa prevedeva l’art. 13, co.8, L. 257/92 sulla domanda INPS

Con il regime della vecchia normativa vi era solo un obbligo di domanda all’INPS anzi, prima neanche quello.

L’art. 13, co. 8, L. 257/92, non prevedeva alcuna domanda all’INAIL.

Infatti, a tutto voler concedere, doveva essere sollecitata all’INPS con una domanda amministrativa.

Quindi, questi lavoratori, avevano diritto all’accredito, e l’hanno maturato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Aggiornamenti sui benefici contributivi amianto

Recentemente Cassazione, sez. lav., sent. 2243/2023 ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005. In questo caso si tratta di lavoratori collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Inoltre stabilisce anche che non è necessaria la domanda all’INAIL.

L’impegno dell’ONA per salvaguardare i diritti quesiti

L’ONA si è fatta promotore di una poderosa azione di legalità e di giustizia. Calogero Vicario e l’ONA Sicilia hanno in corso un’azione di protesta.

Calogero Vicario e i suoi colleghi, avevano maturato i benefici amianto, proprio alla luce dell’art. 3, co. 132, L. 350/03, ed avevano ottenuto la sentenza favorevole del Tribunale di Siracusa, mentre poi la Corte di Appello, ha annullato sul presupposto che, la vecchia normativa si applicherebbe solo a quelli che, alla data del 02.10.2003, hanno maturato il diritto a pensione, contraddicendo il testo della legge.

L’ONA ha chiesto che il Ministro intervenga per l’esatta interpretazione dell’art. 47, L. 326/03, con riferimento all’art. 13, co. 8, L. 257/92.

Pensione invalidità INPS malattie professionali

I lavoratori affetti da malattie professionali asbesto correlate, hanno diritto ai benefici ex art. 13, co. 7, L. 257/92 (prepensionamento amianto).

Tuttavia, l’art.1, co. 250, L. 232 del 2016, è stato integrato con l’art. 41bis del D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, per cui c’è diritto al prepensionamento anche per coloro che non hanno ancora maturato il diritto per età o anzianità. In questo modo si permette la pensione anticipata per malattia (pensioni amianto).

L’INPS ha dettato le regole con la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020. È stato dato corso ad applicare il diritto a tutte le vittime amianto malattie professionali asbesto correlate, non c’è più, infatti, la limitazione ai soli casi di mesotelioma, tumore del polmone e asbestosi.

Pensioni esposizione amianto: news prepensionamento

Tutti i lavoratori esposti ad amianto che, nel frattempo, si sono ammalati, superano tutti i problemi legati agli ostacoli dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, compreso quello della prescrizione, e possono accedere ai benefici amianto art. 13, co. 7, L. 257/92.

Se non maturano il diritto a pensione, con il riconoscimento della patologia asbesto correlata, compreso il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, etc., hanno diritto a presentare la domanda di pensione invalidità amianto entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non sia rispettato questo termine la domanda verrà esaminata l’anno successivo, quindi a partire dall’aprile del 2023.

Occorre però chiarire che la pensione d’inabilità amianto non è cumulabile con la rendita INAIL. Perciò il riconoscimento della pensione esclude che la vittima riceva il diritto alla rendita.

Prepensionamenti ultime notizie: il ruolo dell’ONA

Oltre a pensione amianto anticipata, la testata riporta news amianto e ultime notizie amianto INAIL. Inoltre le novità prepensionamenti sono sempre presenti e ci sono aggiornamenti su tutte le ultime normative per andare in pensione, cioè le pensioni amianto news.

Questo notiziario amianto fornisce le ultime notizie amianto oggi per INPS prepensionamenti. Inoltre amianto ultime notizie, ultime notizie prepensionamenti e prepensionamenti novità sono riportati anche nel canale ONA News.

Ultime notizie pensioni amianto: le news

L’Osservatorio Nazionale Amianto informa tutti i lavoratori esposti ad amianto, che hanno ricevuto la diagnosi di malattia professionale e il relativo riconoscimento, che è possibile ottenere la pensione invalidità amianto facendone domanda entro il 31 marzo 2022.

Chiedi la tua consulenza gratuita per poter beneficiare del prepensionamento amianto e anche della pensione invalidità amianto. Così in questo modo, si può depositare la domanda all’INPS entro il 31 marzo 2022. In caso contrario, le domande potranno essere comunque depositate. Tuttavia, saranno esaminate e poste in pagamento dal 2023.

Per ottenere la consulenza e assistenza gratuita è sufficiente chiamare il numero verde o compilare il form.

Numero ONA pensioni amianto
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    Pensione invalidità amianto, ancora pochi giorni per la domanda

    pensione invalidità amianto
    uomini con tute protettive

    Ci sono ancora 3 giorni per presentare la domanda per la pensione invalidità da amianto nel 2022. L’Ona – Osservatorio nazionale amianto ha informato ed informa tutti i lavoratori esposti ad amianto dei loro diritti. In caso di malattia professionale asbesto correlata, si può chiedere la pensione amianto.

    Per potere ottenere consulenza e assistenza gratuita dell’Osservatorio è sufficiente chiamare il numero verde 800 034 294 o scrivere attraverso lo sportello on-line dell’Ona. Sul sito e a questo link è possibile trovare tutte le informazioni.

    L’associazione, anche grazie all’ausilio legale dell’avv. Ezio Bonanni, svolge la funzione sussidiaria di assistenza legale gratis pensione invalidità amianto.

    Scopri in caso di riconoscimenti INAIL e di altri enti, come si può aver diritto alla pensione amianto. Così il modulo Inps con cui ogni cittadino potrà inoltrare la domanda.

    Consulenza pensione invalidità amianto

    Le linee guida INPS per la pensione amianto invalidità

    L’INPS sulla base della modifica normativa che ha ampliato la platea di coloro che hanno diritto alla pensione amianto, ha adottato la circolare n. 34 del 2020, che detta le linee per ottenere la pensione di invalidità amianto, detta anche pensione inabilità amianto.

    Quindi con la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020 (pensione inabilità amianto news), sono state date tutte le indicazioni

    Per poter presentare domanda presso INPS occorre utilizzare piattaforme specifiche con domande online con enti di patronato oppure con servizio ONA.

    La pensione di invalidità amianto

    Le vittime dell’amianto che con la maggiorazione contributiva non riescono ancora ad arrivare al pensionamento, possono scegliere se andare in pensione subito con la pensione invalidità amianto.

    In questo caso rinunciano alla rendita Inail che non è cumulabile. Per le domande per il prepensionamento vi è una cadenza regolare: vanno depositate entro il 31 marzo di ogni anno e poi sono istruite a partire da quella data. Le altre richieste, che saranno presentate dal 1 aprile 2022 in poi, saranno istruite l’anno successivo, a partire dal 1 aprile 2023. Chi invece rispetta il termine del 31 marzo, il settembre successivo può ottenere già la pensione.

    Il prepensionamento implica la rinuncia alla rendita Inail

    Poiché il prepensionamento prevede la rinuncia alla rendita Inail è necessario fare una valutazione. Se siamo di fronte a placche o ispessimenti pleurici, oppure ad altre patologie asbesto correlate per le quali è riconosciuto un basso indennizzo e magari il lavoratore è ancora giovane, è preferibile il collocamento in pensione. Potrà godere così di anni in cui si sente ancora relativamente bene e fare ciò che più gli piace, senza preoccuparsi di doversi recare ogni giorno al lavoro. Una sorta di risarcimento in termini di tempo per chi, a causa dell’amianto, ha un’aspettativa di vita minore.

    Se invece si hanno già molti contributi, si è vicini alla pensione, a questo punto è meglio ottenere i benefici contribuiti amianto, e a questo punto maturare direttamente il diritto alla pensione e non rinunciare alla rendita Inail.

    Ona ha contribuito al riconoscimento dei diritti vittime amianto

    Nel gennaio 2000 l’avvocato Ezio Bonanni (presidente Ona), ha depositato le prime domande di accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto presso l’Inps competente. Questo per permettere ai lavoratori esposti, di ottenere la maggiorazione dell’anzianità contributiva, utile per il prepensionamento e per la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche. L’associazione è da anni, quindi, al fianco dei lavoratori, che hanno ottenuto, anche grazie al suo impegno, il riconoscimento di ulteriori diritti. Questo sulla base dell’esposizione a un minerale altamente cancerogeno che causa purtroppo asbestosi, ma anche il mesotelioma, il tumore del polmone e altri tipi di cancro.

    Secondo i dati dell’Ona soltanto nel 2021 sono state 7000 le vittime di amianto, come riportato nella pubblicazione dell’avvocato Bonanni “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“. A causa della lunga latenza della malattia e delle mancate bonifiche questo numero è destinato a crescere. I dati relativi al solo mesotelioma sono disponibili nel VII Rapporto ReNaM dell’Inail.

    In Italia purtroppo ancora manca una mappatura e le bonifiche sono in ritardo. Per questo l’associazione ha ideato e realizzato una App per le segnalazioni dei siti contaminati.

    Chiedi la pensione invalidità amianto: consulenza gratuita

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      Peso: la prova costume inizia con la distribuzione oraria dei pasti

      peso
      donna si misura con il metro

      Come mantenere il giusto peso in vista dell’estate? 

      Peso. Una delle ragioni per cui in inverno si ingrassa maggiormente, può dipendere dalla minore esposizione alla luce solare

      La luce influisce sugli ormoni e incide sul cosiddetto “tessuto adiposo bianco sottocutaneo” (SCWAT), deposito grasso che svolge un ruolo centrale nel regolamento del metabolismo del corpo.

      Inoltre, il freddo ci induce ad assumere cibi ricchi di calorie. Cosa che non ci aiuta a restare in forma.

      Peso e salute 

      Quando arriva la primavera e iniziamo a toglierci gli indumenti, ci rendiamo improvvisamente conto dei chili di troppo. Cosa possiamo fare?

      A parte la questione estetica, che comunque ha una certa valenza psicologica ed emotiva, dovremmo preoccuparci soprattutto della salute

      A lungo andare, il sovrappeso può causare patologie cardiovascolari, infiammazioni diffuse nel corpo, tra cui l’insulino-resistenza (anticipatrice della sindrome metabolica), diabete, colesterolo, ipertensione e alcuni tipi di tumore.

      E ancora può portare ad avere trigliceridi alti, glicemia a digiuno elevata, pressione sanguigna alta e bassi livelli di colesterolo HDL “buono”. L’American Heart Association ritiene che questi fattori di rischio di malattie cardiache colpisca quasi un adulto su quattro, e aumenti il rischio di infarto e diabete di tipo 2.

      Attenti all’orario e alla distribuzione dei pasti

      stiPeso: quanto è importante la distribuzione oraria del pa

      Salvo qualche eccezione, controllare il peso attraverso una corretta alimentazione e uno stile di vita salutare, è possibile.

      Soprattutto bisognerebbe prestare attenzione alla distribuzione oraria dei pasti.

      A sostenerlo, uno studio condotto nel 2017 dall’Adventist Health Study 2 (AHS-2) del Loma Linda University, Canada. 

      La ricerca, pubblicata sul The Journal of Nutrition, ha osservato il nesso tra peso e indice di massa corporea, orario e distribuzione dei pasti

      Basandosi su un’analisi alimentare durata 7 anni (condotta su 50.000 adulti), gli scienziati hanno constatato che il peso corporeo, misurato dall’indice di massa corporea, corrisponde a quando mangiamo e quanto spesso mangiamo. 

      In particolare, è stato osservato che chi assumeva più calorie la mattina, e la sera effettuava un digiuno notturno prolungato, aveva un peso corporeo più basso rispetto agli altri. 

      In poche parole, i digiuni notturni prolungati riavvierebbero il nostro metabolismo, aiutandoci a bruciare calorie in modo efficiente.

      Attenzione agli attacchi di fame serale

      L’autrice principale dello studio, la dott.ssa Hana Kahleova, direttrice della ricerca clinica no-profit Physicians Committee ha spiegato il fenomeno.

      In pratica, i pasti consumati la sera, provocano una risposta iperglicemica o un aumento della glicemia, che si verifica quando l’insulina non può trasformare il glucosio in energia. 

      Il glucosio in eccesso rallenta il processo metabolico del nostro corpo. Viene quindi immagazzinato come glicogeno nei muscoli, o come lipidi nel tessuto adiposo. Non potendosi trasformare in energia, le molecole di zucchero iniziano a depositarsi al di fuori delle cellule muscolari, facendoci ingrassare.

      Distribuire i pasti in modo da consumare più calorie al mattino (quando la funzione dell’insulina è più efficiente), o alleggerire la cena, sarebbe una buona abitudine.

      Un aiuto dagli integratori

      Per ridurre la fame serale, si può ricorrere a degli integratori in grado di bilanciare la glicemia. Favorendo il senso di sazietà, gli integratori  portano allo svuotamento delle riserve di glicogeno. In questa maniera si riduce la “voglia” improvvisa di cibo, data dal calo di zuccheri. 

      Quali integratori scegliere per controllare il peso

      Fra gli integratori consigliabili, meglio optare per quelli che contengono inulina, gomma d’acacia, glucommannano, estratti secchi di ulivo e betulla, ashwagandha, cromo picolinato e altri ingredienti naturali.

      • Inulina e Gomma d’Acacia: assicurano l’equilibrio della flora intestinale. Sostengono la funzionalità del microbiota intestinale che popola l’apparato gastrointestinale. L’inulina aumenta i Bifidobatteri nell’intestino, cioè i probiotici in grado di regolare il metabolismo degli zuccheri e il colesterolo. Potenzia altresì il sistema immunitario, contrasta  le patologie infiammatorie intestinali, le intolleranze alimentari e il sovrappeso. A livello psichico invece migliora l’umore;
      • La gomma d’acacia aumenta il senso di sazietà;
      • Glucomannano: stimola l’assorbimento dei nutrienti, fa sentire sazi, abbassa il colesterolo LDL e riduce i picchi glicemici.
      • Estratti secchi di ulivo e betulla: ottimi per l’attività cardiovascolare, contrastano la sindrome metabolica, sono degli ottimi drenanti, aiutano a bruciare i grassi e migliorano la digestione. Le foglie di ulivo regolano la pressione, depurano gli organi interni, proteggono il cuore, riducono le infiammazioni, abbassano la glicemia, potenziano il sistema immunitario e svolgono un’azione antivirale e antitumorale;

      Altri integratori

      • Fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris): blocca l’assorbimento dei carboidrati nel tratto gastrointestinale, favorendo il drenaggio dei liquidi corporei e il dimagrimento. Ciò si deve ai suoi inibitori dell’alfa-amilasi;
      • Ashwagandha: questa pianta ayurvedica ha proprietà antinfiammatorie, neuroprotettive e ansiolitiche. Del resto, è ormai appurato che lo stress contribuisce all’aumento di peso e alla fame nervosa;
      • Fico d’India (cladodio): garantisce a mantenere il peso corporeo costante, grazie alle sue proprietà diuretiche e antiossidanti. Inoltre contiene delle fibre che riducono l’assorbimento intestinale dei grassi;
      • Cromo picolinato: migliora il metabolismo dei macronutrienti e contribuisce al mantenimento di corretti livelli di glucosio nel sangue. 

      Fonti

      The Journal of Nutrition, Volume 147, 9, September 2017, Pagina 1722–1728,

      “Strategie sane per la perdita di peso di successo e la manutenzione del peso: una revisione sistematica. Fisiologia applicata, nutrizione e metabolismo”. Slavin Jl et Coll. (2008).

      Posizione dell’American Dietetic Association: implicazioni sanitarie della fibra alimentare. Tremblay, A. e Bellisle, F. (2015).

      Nutrienti, sazietà e controllo dell’assunzione di energia. Fisiologia applicata, nutrizione e metabolismo. Zanchi, D. Et Coll. (2017).

      Cambiamenti climatici, temperature più alte e meno piogge

      cambiamenti climatici
      terra secca e arida

      Temperatura media in aumento nelle grandi città e meno precipitazioni. È la fotografia del rapporto dell’Istat “I cambiamenti climatici” pubblicata oggi, 28 marzo 2022, e basata su dati del 2020.

      Nei capoluoghi di regione italiani la temperatura media annua segna un’anomalia di +1,2°C sul valore climatico 1971-2000. In crescita anche alcuni estremi di caldo: aumenta di 15 giorni la stagione estiva e sono 18 in più le notti di caldo tropicale.

      La precipitazione totale scende in media di 132 mm sul corrispondente valore del periodo 2006-2015.

      Una nota positiva è quella dell’aumento degli interventi di forestazione urbana, utili per la mitigazione, presenti in 47 capoluoghi (31 nel 2011).

      Nelle tre maggiori città l’inquinamento atmosferico è in lieve miglioramento. Milano, però, è penalizzata dalla scarsa presenza di aree verdi, Roma ha il tasso di motorizzazione più elevato e Napoli il parco circolante più obsoleto.

      Cambiamenti climatici: gli obiettivi da raggiungere

      Nell’ultima Conferenza della Nazioni Unite sul Clima COP26 (novembre 2021), 197 Paesi hanno adottato il Glasgow Climate Pact, indicando in +1,5°C l’obiettivo per contenere la temperatura media sotto la soglia critica. Questo perché con temperature più alte gli effetti sarebbero devastanti, dai fenomeni atmosferici senza controllo, alla perdita del 99% della barriera corallina, all’innalzamento dei mari.

      Nel pacchetto clima ed energia Fit for 55 di luglio 2021 l’Unione europea ha adottato strategie di policy per raggiungere entro il 2030, nell’ambito del Green Deal, la riduzione delle emissioni di gas serra del 55%.

      Le statistiche prese in considerazione dall’Istat nello studio comprendono tutti quei dati ambientali, sociali, economici che misurano le cause antropiche dei cambiamenti climatici, gli impatti sui sistemi naturali e antropici, gli sforzi per contrastarne le conseguenze e per adattarsi a queste.

      I 44 indicatori coprono le aree connesse alle cause antropiche, distinte tra determinanti (9 indicatori) ed emissioni di gas climalteranti (9), agli impatti sui sistemi antropici e naturali (13), alle risposte del sistema socio-economico per ridurre le cause dei CC attraverso azioni di mitigazione (8) o per reagire alle loro conseguenze medianti azioni di adattamento (5).

      In 50 anni la temperatura è salita di 1,2 gradi

      I dati del 2020 non sono incoraggianti. L’Italia è infatti troppo vicino alla soglia di 1,5 gradi di global warming che con il Paris agreement si è impegnata a non superare.

      Le città sono una cartina di tornasole per capire quanto sia aumentato il riscaldamento globale. Solo nei capoluoghi della penisola, in 50 anni la colonnina di mercurio è salita di 1,2 gradi arrivando a 15,8°C, confrontando le temperature medie di oggi con quelle del periodo 1971-2000.

      Gli estremi nelle temperature anche danno il senso di quanto stia accadendo. Nel 2020 i giorni estivi – quelli con temperatura massima maggiore di 25°C – in media sono stati 112, mentre salgono a 56 le notti tropicali ovvero quelle con temperatura che non scende sotto i 20°C.

      Piovosità, indicatore non incoraggiante

      Anche la piovosità è un indicatore che ci sta avvisando da tempo. Il 2020 è stato l’anno con meno pioggia dell’ultimo decennio, alla pari con il 2011. In città in media la diminuzione di piogge è arrivata a -132 mm sul corrispondente valore medio del periodo 2006-2015. Qui ancor più che con la temperatura gli scostamenti dalla media sono corposi. Napoli resta a secco con -423,5 mm, seguita da Catanzaro (-416) e Catania (-359,7). E rispetto al 2006-2015 ci sono stati 11 giorni senza pioggia in più.

      Cambiamenti climatici, l’Ona tutela l’ambiente

      L’Ona – Osservatorio nazionale amianto e il suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, sono impegnati nella lotta all’amianto. Si tratta di un minerale altamente cancerogeno che contamina ancora il nostro territorio. Nonostante sia stato bandito nel 1992 con la Legge 257, le bonifiche sono in ritardo e le fibre killer sono ancora presenti nell’ambiente a causa di vecchi edifici in cui ancora non è stato rimosso.

      L’Ona ha nella sua missione la tutela dell’ambiente in generale. Il presidente dell’Ona ritiene, infatti, come è ormai assodato, che sia strettamente legata alla tutela della salute di tutti gli esseri umani.

      Morti per coronavirus, Crisanti: “I più tra le persone fragili”

      morti per coronavirus
      donna su un letto di ospedale

      “Se continuiamo con circa 100-150 morti al giorno, arriveremo in un anno a 60.000 decessi, collocando il Covid come prima causa di morte in Italia“. Lo ha dichiarato Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, ospite della trasmissione di rai 3, Agorà, parlando dei morti per coronavirus.

      Le persone decedute, ha specificato Crisanti, “non sono giovani non vaccinati, ma per lo più anziani su cui il vaccino non ha avuto efficacia”. L’unico modo per porvi rimedio, secondo il suo parere, è quello di “proteggere i più fragili dal contagio”.

      Crisanti ha aggiunto che il vaccino ha permesso che gli anziani sviluppassero una forma grave della malattia, ma la copertura della trasmissione è molto bassa e dopo tre mesi diminuisce ancora. Il virus però, soprattutto nella sua variante Omicron, è molto contagioso. C’è già l’idea di una quarta dose per fragili e anziani, ma anche questa non sarebbe sufficiente.

      Morti per coronavirus, l’importanza dello smart working

      Questo ha aperto anche una riflessione sullo smart working. Revocarlo per tutti è sbagliato, perché i fragili potendo lavorare ancora a casa sarebbero, ovviamente più protetti. Questo eviterebbe altri morti per coronavirus.

      La speranza è che, andando verso l’estate il virus possa in qualche modo perdere di efficacia, ma la situazione contrasta con la fine dello stato di emergenza che scatta oggi, 28 marzo.

      Coronavirus, resta la quarantena per i positivi

      Intanto cambiano, ma non di molto, le regole. Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un positivo inizierà l’autosorveglianza. Dovrà utilizzare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

      Chi risulta positivo deve obbligatoriamente restare in casa fino all’accertamento della guarigione con un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. L’esito dovrà essere comunicato al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

      L’Ona al fianco delle vittime del Covid 19

      L’Ona – Osservatorio nazionale amianto, attraverso il suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, da anni lotta con le vittime dell’asbesto o fibra killer, ma anche al fianco delle vittime del dovere e delle loro famiglie.

      In questi 2 anni di pandemia gli avvocati e i professionisti dell’associazione si sono avvicinati anche al dramma del Covid 19. Tantissime sono state le vittime, anche tra i medici e gli operatori sanitari (ora riconosciuti vittime del dovere), e le loro famiglie. L’Ona è ora pronta a fornire una prima assistenza legale gratuita (come fa per le altre tematiche che segue), alle persone che credono di essere state lese nei loro diritti, anche a causa del coronavirus.

      I cittadini possono richiedere l’assistenza dell’Ona attraverso lo sportello on-line e contattando direttamente il numero verde 800 034 294.