L’amianto è un potente cancerogeno e provoca danni alla salute. Le vittime possono accedere al sistema delle pensioni amianto. Queste ultime individuano un coacervo di normative, tra le quali anche quella della pensione invalidità amianto, con termine al 31.03.2022.
Quindi, è indispensabile che entro il prossimo 31 marzo, si proceda al deposito della domanda amministrativa. In caso contrario, si potrà allo stesso modo depositare, tuttavia, l’esame sarà differito al partire dal 01.04.2023.
Ne parliamo con l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, vero e proprio pioniere in Italia. Infatti, già dal gennaio 2020, ha intrapreso le prime azioni legali per la tutela dei lavoratori esposti amianto. Quindi, al fine di poter tutelare questi lavoratori e far ottenere loro le pensioni amianto, è stato istituito uno sportello di assistenza legale. In questo notiziario ci sono anche tutte le altre notizie: amianto news, pensioni news e pensioni amianto news.
Pensioni amianto assistenza legale gratuita
Scopri come poter accedere al diritto a pensione. In questa guida, con intervista all’avv. Ezio Bonanni, ci addentriamo nei meandri della burocrazia italiana. Certamente sarà difficile comprendere quali sono i diritti. Proprio per questo è prevista la consulenza legale gratuita per iscritto.
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Cos’è l’amianto e perché è dannoso?
L’asbesto provoca danni alla salute. Per questi motivi, l’ONA raccomanda di evitare ogni forma di esposizione. Purtroppo, molti lavoratori sono stati già esposti alla fibra killer. In questi casi, quindi, si può accedere al diritto al prepensionamento amianto.
Per poter scoprire quali sono i danni da amianto, consulta la Monografia IARC, così da poter attivare la tutela legale anche per l’indennizzo INAIL.
Quali sono gli effetti delle fibre di amianto sull’uomo?
Coloro che sono stati esposti ad amianto possono contrarre il mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe e delle ovaie. Queste malattie sono inserite nella LISTA I dell’INAIL con presunzione legale di origine.
Poi, nella LISTA II dell’INAIL sono inserite altre neoplasie come il cancro allo stomaco, del colon retto e faringe. Invece nella LISTA III è inserito solo il tumore dell’esofago.
Le altre malattie da infiammazione da fibre di amianto
L’esposizione all’amianto può anche aumentare il rischio di insorgenza di asbestosi. È una condizione infiammatoria che colpisce i polmoni e può causare respiro affannoso, tosse e danni polmonari permanenti.
Poi ci sono gli altri disturbi polmonari e pleurici non maligni, incluse placche pleuriche, ispessimento pleurico e versamenti pleurici benigni. Questi ultimi sono raccolte anormali di fluido tra i sottili strati di tessuto che rivestono i polmoni e la parete della cavità toracica.
Sebbene le placche pleuriche non siano precursori del cancro del polmone, le evidenze suggeriscono che le persone con malattia pleurica causate dall’esposizione all’amianto possono essere ad aumentato rischio di cancro del polmone.
Risarcimento contributivo pensioni esposizione amianto
I lavoratori esposti alle fibre killer, secondo l’avvocato Ezio Bonanni, hanno diritto ai benefici contributivi amianto (art. 13 comma 7 Legge 257 del 1992) e al risarcimento danni, se la loro esposizione è stata maggiore di 10 anni a una concentrazione più elevata delle 100 ff/l (articolo 13 comma 8 Legge 257/1992), oppure se hanno contratto una patologia, anche minima (compresi gli ispessimenti pleurici e le placche pleuriche, quasi sempre presenti).
Al di là del grado invalidante, hanno in ogni caso diritto a ottenere i benefici contributivi per esposizione amianto (benefici contributivi amianto e risarcimento danni) sulla base dell’art. 13 comma 7 L. 257/1992, sempre validi per il prepensionamento e sempre con il coefficiente 1,5, senza necessità di domanda all’INAIL e di prova della soglia delle 100 ff/l e senza decadenza nel caso di mancato deposito della domanda all’INAIL.
Maggiorazioni contributive per pensioni amianto
Come ampiamente esplicato dall’avvocato Bonanni, la rivalutazione contributiva per coloro che siano rimasti esposti all’amianto (non ammalati di patologie amianto) con concentrazioni pari o superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative per oltre 10 anni, ex art. 13 comma 8 legge 257 del 92, è di natura risarcitoria.
La Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 25000/2014, ne ha sancito, per ciò stesso, l’assoggettamento alla prescrizione decennale.
Maggiorazioni amianto anche senza malattia asbesto correlata
Il diritto alle rivalutazioni contributive ex art. 13, co. 8, L. 257/92 sono riconosciute a quei lavoratori che non si sono ancora ammalati, nonostante siano stati esposti ad elevate concentrazioni di amianto.
La Corte di Cassazione chiarisce che, le maggiorazioni amianto, sono riconosciute indipendentemente dalla diagnosi di malattia asbesto correlata, ‘in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata’ (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4913 del 2001 ed ex multis).
Regole cautelari di tutela amianto del diritto comunitario
L’avvocato Ezio Bonanni spiega con chiarezza che il richiamo alle norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277/91, doveva essere interpretato come presupposto di tutela dei diritti dei lavoratori rispetto ai rischi dell’amianto. Infatti, queste norme sono state adottate per recepire la direttiva 477/83/CEE, avente ad oggetto la tutela dei lavoratori esposti ad amianto.
La Corte di Giustizia: condanna per i ritardi sull’amianto
L’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione del 13.12.90), a definizione della procedura n. 240 del 1989.
Questa procedura è stata promossa dalla Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, per la mancata adozione delle norme di tutela dei lavoratori esposti ad amianto di cui alla direttiva 477/83/CEE.
I lavoratori esposti ad amianto avevano diritto recepimento della direttiva entro il termine del 01.01.1987. Ci fu un ingiusto ritardo che ha creato un pregiudizio, a fronte del quale, è stata emanata la norma di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92.
In questo modo, si è giunto a un profilo di compensazione per il tardivo recepimento della direttiva comunitaria.
Corte Costituzionale, divieto di discriminazione
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 127 del 2002, intervenendo per chiarire le norme di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92, ha stabilito che nel riconoscimento del diritto non è ammessa alcuna selezione che si fondi sulla titolarità del rapporto e sulla categoria merceologica, in quanto ha una funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività svolta per via della presenza di amianto nell’ambiente lavorativo.
No alla selezione tra lavoratori esposti!
Continua Bonanni, presidente dell’ONA, spiegando che selezionare tra gli esposti all’amianto, per un periodo di oltre 10 anni, a concentrazioni oltre la soglia delle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, per escluderne una vasta platea (ferrovieri, militari, etc.) solo perché non erano dipendenti di imprese che producevano prodotti in amianto o lo lavorassero direttamente.
Risarcimento contributivo: pensioni esposizione amianto
Infatti, la norma di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92, ha lo scopo di “indennizzare i lavoratori che hanno una aspettativa di vita inferiore rispetto a quelli non esposti all’amianto” (Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 441 del 2008).
Tant’è vero che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 19.01.2007 n. 1179, nell’attribuire il diritto ai benefici amianto con il coefficiente 1,5 anche ai marittimi, lo ha ribadito, per cui, tutti i lavoratori, hanno lo stesso diritto.
Pensioni amianto marittimi: sì della Cassazione
Anche i marittimi, al pari dei ferrovieri, hanno diritto alle rivalutazioni contributive per esposizione ad amianto in base all’art. 13, co. 8, L. 257/92.
Il coefficiente loro riservato, in caso di applicazione della normativa pre-riforma, è quello dell’1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione.
La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 1179 del 19.01.2007, ha chiarito che sussiste il diritto dei lavoratori marittimi ai benefici amianto.
Pensioni esposizione amianto ai marittimi
Riguardo amianto marittimi ultime notizie, la Corte di Cassazione per pensione marittimi ha dichiarato:
“ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva è la sussistenza di un rischio morbigeno (qualificato) e dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, e non pure la soggettività dell’ente – FS, poste casse marittime, IPSEMA (ipsema amianto marittimi) o INAIL – che gestisce l’assicurazione e ciò anche perché nel nostro Paese molte aziende di Stato hanno utilizzato l’amianto e perché gli enti pubblici non hanno dato applicazione al disposto di cui all’art. 32 della Costituzione e, pur consapevoli del fatto che il minerale determinasse danni alla salute e all’ambiente (come dimostra l’inserimento dell’asbestosi nelle tabelle delle malattie professionali utilizzate dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative fin con la legge 455 del 1943), ne hanno permesso un sempre maggior utilizzo, con un apice di ingerenza negli anni ’70 ed ’80, quando già se ne conosceva anche la natura di cancerogeno”.
Applicazione del principio del diritto a tutti i lavoratori
Si evidenzia che i benefici amianto sono un diritto universale di tutti i lavoratori. Ciò perché solo con l’arrivo della condanna in ambito europeo sono stati adottati (con il D.L.vo 277/91) limiti di soglia, ed è vietato l’impiego e la lavorazione dell’amianto (con la legge 257/92).
Quindi, per molto tempo, è stato contraddetto il principio di tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. e, quindi, in base all’art. 38 Cost., questo diritto spetta a tutti i lavoratori.
Giova richiamare, sul punto, il principio di eguaglianza e i criteri di razionalità della interpretazione e applicazione della norma, ed in particolare dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, coordinati con i principi di cui agli artt. 35 e 36 della Costituzione, della tutela del lavoro e della dignità del lavoratore e della sua famiglia.
Pensioni amianto: riduzione del beneficio
L’art. 13 comma 8 della legge 257/92 nella sua originaria formulazione riconosceva il diritto alla rivalutazione della posizione previdenziale con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione e ove percepita a vedersene maggiorato l’importo delle prestazioni.
Con l’art. 47, comma 1, del D.L. 269/03, convertito con legge 326 del 23.11.2003, il Legislatore è intervenuto per ridurre il coefficiente moltiplicatore ad 1,25, applicabile ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non più utile per maturare anticipatamente il diritto di accesso alle prestazioni previdenziali:
“A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e’ ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
Benefici pensioni esposizione amianto: termine domanda
Con il successivo 5° comma, il legislatore ha stabilito che gli aventi diritto avessero l’onere di inoltrare domanda di certificazione di esposizione all’INAIL, chiamata a rendere un parere tecnico attraverso le CONTARP regionali, e a rilasciare la certificazione, nel termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale.
Decadenza benefici contributivi amianto: le norme di legge
Con l’art. 47, co. 5, L. 326/03, il Legislatore ha dettato le norme sulla decadenza delle pensioni esposizione amianto, con l’art. 13, co. 8, L. 257/92 e, cioè, per i casi in cui non vi è una malattia professionale:
“I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici contributivi”.
Questa norma, di fatto, ha determinato l’emissione del D.M. 27.10.04, che conteneva i termini per il deposito della domanda di certificazione all’INAIL, stabiliti, quindi, nel 15.06.2005.
Il termine del 15.06.2005 per il deposito domanda INAIL
Con D.M. del 27.10.04, adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministero delle finanze, è stato sancito il termine del 15.06.2005, entro il quale doveva essere depositata la domanda all’INAIL, pena la decadenza dal diritto.
Così, nel testo del decreto ministeriale: “La domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, predisposta secondo lo schema di cui all’allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici contributivi pensionistici di cui all’art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata”. (art. 3, comma 2, del D.M. 27.10.2004).
Come evitare la decadenza per assenza domanda INAIL
L’Avv. Ezio Bonanni è il veterano di lunghe battaglie per la tutela dei lavoratori esposti ad amianto, quando ancora molti di loro non si erano ammalati e, quindi, sono state utilizzate le norme dell’art. 13, co. 8, L. 257/92.
Art. 47, co. 6bis, L. 326/2003, la tutela dei benefici
L’art. 47, co. 6bis, L. 326/03, contiene uno specifico riferimento a tutti i casi in cui si applica la precedente normativa, il che rileva anche in termini di non applicabilità del termine di decadenza per la mancata presentazione della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, non imposta a coloro per i quali si applica la precedente normativa (Cass., Sez. Lav., n. 24998/2014 ed ex multis).
Infatti, nel testo normativo: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Art. 3, co. 132, L. 350/03: altre tutele benefici amianto
Le maglie dell’applicazione della precedente e più favorevole normativa, si sono ampliate con l’art. 3, co. 132, L. 350/03, perché tale norma non fa più riferimento alla maturazione del diritto a pensione entro il 02.10.2003, per vedere applicata la vecchia normativa.
Così, nel testo normativo: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.
Applicazione art. 3, co. 132, L. 350/03 sui benefici amianto
L’art. 3, co. 132, L. 350/03, salva dalla decadenza anche coloro che alla data del 02.10.2003, avevano maturato il diritto di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/92, essendo stati già esposti per oltre 10 anni.
Il testo normativo non fa più riferimento alla maturazione del diritto a pensione alla data del 02.10.2003, ma solo alla maturazione del diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto, e, cioè, al perfezionamento della fattispecie legale.
Cosa prevedeva l’art. 13, co.8, L. 257/92 sulla domanda INPS
Con il regime della vecchia normativa vi era solo un obbligo di domanda all’INPS anzi, prima neanche quello.
L’art. 13, co. 8, L. 257/92, non prevedeva alcuna domanda all’INAIL.
Infatti, a tutto voler concedere, doveva essere sollecitata all’INPS con una domanda amministrativa.
Quindi, questi lavoratori, avevano diritto all’accredito, e l’hanno maturato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Aggiornamenti sui benefici contributivi amianto
Recentemente Cassazione, sez. lav., sent. 2243/2023 ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005. In questo caso si tratta di lavoratori collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Inoltre stabilisce anche che non è necessaria la domanda all’INAIL.
L’impegno dell’ONA per salvaguardare i diritti quesiti
L’ONA si è fatta promotore di una poderosa azione di legalità e di giustizia. Calogero Vicario e l’ONA Sicilia hanno in corso un’azione di protesta.
Calogero Vicario e i suoi colleghi, avevano maturato i benefici amianto, proprio alla luce dell’art. 3, co. 132, L. 350/03, ed avevano ottenuto la sentenza favorevole del Tribunale di Siracusa, mentre poi la Corte di Appello, ha annullato sul presupposto che, la vecchia normativa si applicherebbe solo a quelli che, alla data del 02.10.2003, hanno maturato il diritto a pensione, contraddicendo il testo della legge.
L’ONA ha chiesto che il Ministro intervenga per l’esatta interpretazione dell’art. 47, L. 326/03, con riferimento all’art. 13, co. 8, L. 257/92.
Pensione invalidità INPS malattie professionali
I lavoratori affetti da malattie professionali asbesto correlate, hanno diritto ai benefici ex art. 13, co. 7, L. 257/92 (prepensionamento amianto).
Tuttavia, l’art.1, co. 250, L. 232 del 2016, è stato integrato con l’art. 41bis del D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, per cui c’è diritto al prepensionamento anche per coloro che non hanno ancora maturato il diritto per età o anzianità. In questo modo si permette la pensione anticipata per malattia (pensioni amianto).
L’INPS ha dettato le regole con la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020. È stato dato corso ad applicare il diritto a tutte le vittime amianto malattie professionali asbesto correlate, non c’è più, infatti, la limitazione ai soli casi di mesotelioma, tumore del polmone e asbestosi.
Pensioni esposizione amianto: news prepensionamento
Tutti i lavoratori esposti ad amianto che, nel frattempo, si sono ammalati, superano tutti i problemi legati agli ostacoli dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, compreso quello della prescrizione, e possono accedere ai benefici amianto art. 13, co. 7, L. 257/92.
Se non maturano il diritto a pensione, con il riconoscimento della patologia asbesto correlata, compreso il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, etc., hanno diritto a presentare la domanda di pensione invalidità amianto entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non sia rispettato questo termine la domanda verrà esaminata l’anno successivo, quindi a partire dall’aprile del 2023.
Occorre però chiarire che la pensione d’inabilità amianto non è cumulabile con la rendita INAIL. Perciò il riconoscimento della pensione esclude che la vittima riceva il diritto alla rendita.
Prepensionamenti ultime notizie: il ruolo dell’ONA
Oltre a pensione amianto anticipata, la testata riporta news amianto e ultime notizie amianto INAIL. Inoltre le novità prepensionamenti sono sempre presenti e ci sono aggiornamenti su tutte le ultime normative per andare in pensione, cioè le pensioni amianto news.
Questo notiziario amianto fornisce le ultime notizie amianto oggi per INPS prepensionamenti. Inoltre amianto ultime notizie, ultime notizie prepensionamenti e prepensionamenti novità sono riportati anche nel canale ONA News.
Ultime notizie pensioni amianto: le news
L’Osservatorio Nazionale Amianto informa tutti i lavoratori esposti ad amianto, che hanno ricevuto la diagnosi di malattia professionale e il relativo riconoscimento, che è possibile ottenere la pensione invalidità amianto facendone domanda entro il 31 marzo 2022.
Chiedi la tua consulenza gratuita per poter beneficiare del prepensionamento amianto e anche della pensione invalidità amianto. Così in questo modo, si può depositare la domanda all’INPS entro il 31 marzo 2022. In caso contrario, le domande potranno essere comunque depositate. Tuttavia, saranno esaminate e poste in pagamento dal 2023.
Per ottenere la consulenza e assistenza gratuita è sufficiente chiamare il numero verde o compilare il form.