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Tumore al colon assistenza legale ONA

Tumore al colon
Tumore al colon

Il tumore al colon cancro al colon è una neoplasia che ha origine anche dalla esposizione a fibre di amianto, detto anche asbesto, e da altri cancerogeni. Per questo viene inserita tra le patologie asbesto correlate, proprio come mesotelioma, asbestosi, cancro alla faringe, ispessimenti pleurici. Può essere però prevenuta, curata e in molti casi guarita.

In molti, però, non sanno che in occidente il cancro al colon è secondo per mortalità femminile, solo al tumore al seno. Rappresenta, così, una delle patologie più diffuse nelle società occidentali.

L’Osservatorio Nazionale Amianto-ONA e l’Avvocato Bonanni da sempre salvaguardano la salute dei cittadini, tutelano l’ambiente e assistono i lavoratori nel riconoscimento dei propri diritti. Per questo è messo a disposizione un servizio di consulenza gratuita medica e legale.

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Indice

Tempo di lettura: 5 minuti

Terapia e trattamenti per il tumore al colon

La terapia per porre rimedio al tumore al colon è, innanzitutto, l’approccio chirurgico. Il paziente si sottoporrà a un intervento per asportare la massa tumorale. Nel corso dell’intervento alcuni linfonodi dell’addome vengono rimossi e sottoposti ad esame istologico, per capire se c’è o meno la diffusione della neoplasia.

All’intervento chirurgico sussegue poi la chemioterapia e nel caso di diffusione metastatica, è necessario anche un ciclo di radioterapia. In alcuni casi, la radioterapia anticipa l’intervento chirurgico con trattamenti radianti.

La chemioterapia viene praticata per via orale o per via endovenosa, ma sono molteplici gli effetti collaterali, tra i quali nausea, vomito e perdita dei capelli. Invece l’immediato trattamento chirurgico assicura maggiori chance di sopravvivenza.

All’intervento chirurgico precede un’accurata pulizia del colon retto, per evitare infezioni e questa operazione viene effettuata mediante lassativi e clisteri.

Tumore al colon come malattia professionale riconosciuta

Lo IARC, nella sua ultima monografia in materia di amianto, ha confermato che tra gli agenti eziologici del tumore al colon vi è l’amianto, detto anche asbesto. Per questo l’INAIL (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) lo ha inserito nella Lista II, la cui origine lavorativa è di limitata  probabilità. Perciò tale neoplasia non è assistita dalla presunzione legale di origine. Ricade sulle vittime l’onere della prova.

Le vittime del tumore al colon possono chiedere e ottenere il riconoscimento di malattia professionale. In caso di riconoscimento della natura professionale della malattia, il paziente stesso oppure gli eredi, in caso di decesso, hanno diritto all’indennizzo INAIL o alla rendita, nel caso in cui il grado di inabilità sia almeno del 16%. Oltre alla rendita si può richiedere anche la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto.

Recentemente l’INAIL è stata condannata al pagamento dell’indennizzo dal Tribunale di Lucca che, nella sentenza del 22 febbraio 2023, ha riconosciuto la correlazione tra asbesto e tumore del colon.

Altre prestazioni per le vittime di tumore al colon

I lavoratori esposti amianto, che hanno ottenuto dall’INAIL il riconoscimento dell’origine professionale del tumore al colon, hanno diritto anche alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5. Grazie a questi benefici contributivi si può accedere al prepensionamento o avere una rivalutazione della propria pensione. Chi, nonostante questo, non matura il diritto a pensione, può richiedere la pensione d’invalidità amianto.

Chi è invece dipendente delle Forze Armate e Comparto Sicurezza può richiedere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere, con tutte le relative prestazioni.

Infine le vittime, oltre all’indennizzo del danno biologico e di quello per diminuite capacità di lavoro, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni.

Tumore al colon: approfondimento legale

La regola di giudizio è quella del “più probabile che non (SS.UU. 581/20089, confermata anche da Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 1477/2014). Questa regola è richiamata da Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2251 del 2012 ed ex multis.

Tutte le esposizioni e i maggiori livelli di intensità rilevano perché, oltre ad aumentare il rischio, abbreviano i tempi di latenza e, quindi, di sopravvivenza della vittima (Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 988/2003 ed ex multis).

La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 3304/2018, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 603/2015, a fronte di accertamenti inoppugnabili con la CTU della Dott.ssa Zannoni, resa nel procedimento n. 1160/2014 del Tribunale di Velletri, per il caso del tumore al colon del Sig. Tammone Carmine.

Le conclusioni della predetta CTU, non sono state scalfite dalla resistenza dell’INAIL, per effetto dei chiarimenti della Dott.ssa Zannoni, tanto è vero che anche il Prof. Fulvio D’Orsi, tra i massimi esperti in materia di amianto, ha confermato le condizioni di rischio amianto nel cantiere navale, già dimostrato per effetto di centinaia di sentenze dei diversi Tribunali. Perciò Tammone è stato attinto dal cancro al colon proprio in forza della sua esposizione ad amianto.

La direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 riguarda la “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”. Inoltre le “Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori” dichiarano che: “in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale“.

Il Piano Nazionale Amianto del Governo Italiano

Il Governo italiano, in “Il Piano Nazionale Amianto“, approvato e pubblicato nel marzo 2013, ha previsto che “prioritariamente vanno indagate le patologie correlate ad esposizione ad amianto, così come elencate nella monografia IARC e classificate nei gruppi I e II: tumore del polmone, della laringe, dell’ovaio, del colon retto, dell’esofago, dello stomaco”.

Un successivo studio prospettico di popolazione esposta in modo prolungato ad amianto, ha dimostrato una più alta incidenza dei casi di cancro al colon, totale e distale, e del cancro rettale (Occupational asbestos exposure and risk of esophageal, gastric and colorectal cancer in the prospective Netherlands Cohort Study).

Vittima tumore al colon: sentenze della Cassazione

La Corte di Cassazione, in funzione di Magistratura del Lavoro, con sentenza n. 17528 del 02.09.2016, ha confermato la decisione della Corte di Appello di condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita in favore di lavoratore esposto ad amianto affetto da tumore al colon.

È stato accertato “un nesso causale tra la patologia dalle quale era affetto il F. e l’esposizione lavorativa all’amianto, dopo aver appurato che l’ausiliare aveva constatato la ricorrenza dei seguenti elementi:

  • elemento topografico (come da letteratura scientifica citata);
  • cronologico (più di 22 anni di esposizione all’amianto); 
  • di efficienza lesiva (l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura);
  • elemento di esclusione di altra causa (non erano stati individuati fattori extralavorativi per i quali potesse essere invocata una responsabilità eziopatogenetica in tal senso)”.

La stessa Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 17587 del 05.09.2016, ha confermato gli stessi principi.

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 7922

Inoltre la stessa Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 28.03.2017, n. 7922, ha confermato il diritto alla rendita poiché è stato correttamente assunto “un giudizio di elevata probabilità circa l’efficacia patogenetica dell’ingestione inavvertita di fibre di amianto disperse nell’aria rispetto alla neoplasia denunciata (carcinoma del colon)”.

Risultano confermate le “conclusioni del CTU, esse, lungi dal risolversi in un criterio di verosimiglianza fondato sullo spirito assicurativo sociale che caratterizza l’INAIL”.

Il giudizio, nel caso specifico, deve essere attinto sulla base del ‘più probabile che non’ che, però, non può prescindere dal riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere. Quindi, anche dal fatto che il Ministero convenuto ha comunque riconosciuto il nesso causale, e in ogni caso, è sufficiente anche la concausa (Consiglio di Stato, sez. VI S. n. 6952/2018).

Il tutto è stabilito sulla base della “elevata probabilità” e sull’equivalenza causale art. 41 c.p. (Cass. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. 9.09.05 n. 17959; Cass., Sez. lav., n. 2251/2012).

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 1477 del 2014

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la ripetuta sentenza n. 1477 del 2014, puntualizza che:

la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del più probabile che non” (Cass. 16- 1-2009 n. 975, Cass. 16-10-2007 n. 21619, Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n. 15991).

È, quindi, sufficiente la “probabilità qualificata (Corte di Cassazione Civile, 24.01.2014, n. 1477, che richiama Cass. 12.05.2004, n. 9057), come già in precedenza affermato da Cass. Sez. Lav., n. 5086/12.

Pertanto, applicando i principi della “probabilità qualificata” e della “equivalenza causale” più volte affermati in materia da questa Corte (Cass. 11-6-2004 n. 11128, Cass. 12-5-2004 n. 9057, Cass. 21-6-2006 n. 14308, Cass. 8-10-2007 n. 21021, Cass. 26-6- 2009 n. 15080, Cass. 10-2-2011 n. 3227, nonché Cass. 3-5-2003 n. 6722, Cass. 9-9-2005 n. 17959, Cass. 4-6-2008 n. 14770, Cass. 17-6- 2011 n. 13361), la Corte di merito, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato, in particolare:

“la presenza di amianto nei rivestimenti della struttura dei forai di cottura, nei cui pressi il B. operava, nonché nelle sconnessure dei circa 1.000 carrelli sui quali il materiale refrattario veniva collocato e nei materassini usati dai fuochisti”.

Quindi, “l’inquinamento ambientale, provocato dallo sfarinamento delle guarnizioni delle porte dei forni e dalla presenza dei residui di amianto nell’ambiente di lavoro fino alle pulizie dei locali“.

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 2251 del 2012

In sede civilistica è rilevante quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 2251 del 2012, nella quale testualmente:

“Quanto all’incidenza del rapporto di casualità, nel caso di specie trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., per la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nessun eziologico è interrotto dalla sopravvivenza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.

Ogni esposizione morbigena contribuisce ad aggravare la condizione di rischio perché abbrevia i tempi di latenza e ha un effetto moltiplicatore e acceleratore del processo cancerogeno.

“Tale impostazione è frutto di una erronea configurazione della responsabilità che l’art. 2087 c.c. pone a carico dell’imprenditore. La responsabilità non ha nulla di oggettivo, ma dall’obbligo di predisporre tutte le misure e le cautele idonee a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

In ragione di tale obiettivo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la semplice rimozione dei residui della lavorazione dell’amianto non fosse sufficiente a rendere salubre l’ambiente di lavoro, in ragione della conosciuta nocività delle fibre volativi liberate dal materiale di amianto e che l’omissione di idonee misure di questo tipo (consistenti non solo nell’adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche nella diverso organizzazione delle operazioni di lavoro) costituisce violazione dell’obbligo di sicurezza“.

La Corte di Cassazione continua la sentenza

“Quanto alla eventualità che l’inalazione delle fibre di amianto da cui è derivata la malattia fosse avvenuta presso altre aziende del settore ove aveva prestato la sua opera, il giudice di merito ha ritenuto non provato che il lavoratore fosse stato esposto alle fibre presso altra azienda e, comunque, che avrebbe procurato un accumulo dell’effetto patogeno da cui sarebbe derivato il radicamento della malattia ancora allo stato latente e l’accelerazione del suo innesco.

Tale affermazione esclude tanto la carenza di motivazione, che il vizio di violazione di legge dedotti dalla parte ricorrente, atteso che punto essenziale del passaggio motivazionale è che non è stata acquistata prova dell’esposizione presso l’azienda in cui il Favero aveva lavorato tra il 1960 ed il 1969 (una sorta di finestra tra i due periodi di occupazione presso Breda cantieri, relativi agi anni 1955-60 e 1969-74) e che, in ogni caso, le valutazioni in punti di eziologia della malattia sono conformi al principio dell’equivalenza delle condizioni, sopra enunziato. La circostanza che in un inciso motivazionale il giudice di merito abbia ad abundantiam affermato che (anche) l’asbestosi si aggravava con il mantenimento dell’esposizione non altera la congruità e la correttezza della motivazione”.

Assistenza gratuita vittime tumore al colon

L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, che ne è il presidente, hanno ottenuto la tutela delle vittime di tumore al colon da esposizione amianto e altri cancerogeni.

Si offre un servizio di tutela medica e assistenza legale a chiunque abbia contratto il tumore al colon in seguito a un’esposizione professionale ad amianto.

Ricevere assistenza è semplicissimo, basta contattare il numero verde gratuito, oppure compilare il form.

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Eternit bis: attesa degli ultimi aggiornamenti

Eternit Bis
Eternit Bis

Il Processo Eternit bis di Torino si aggiornerà lunedì 2 luglio

Stephan Schmidheiny ha chiesto l’estromissione dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) e degli eredi del Sig. Testore Giulio (dipendente Eternit Cavagnolo) costituiti parte civile con l’Avv. Ezio Bonanni. Le richieste di Stephan Schmidheiny sono state rigettate dal Tribunale di Torino e il processo vede protagonista l’Avv. Ezio Bonanni, il quale nel corso dell’istruttoria ha delineato una strategia in grado di portare alla condanna per il reato di omicidio colposo.

In questa sede approfondiremo – in attesa degli ultimi aggiornamenti – la vicenda Eternit dalle origini fino alle ultime battaglie legali condotte dal tenace avvocato Ezio Bonanni, Presidente ONA, da sempre in prima linea sulla questione amianto.

Cos’è l’Eternit: un marchio, una fabbrica

Il termine Eternit indica un marchio registrato di fibrocemento, materiale ampiamente utilizzato in edilizia per le sue innumerevoli proprietà.

In Eternit si realizzavano tegole, tettoie, serbatoi, vasche, coperture, lastre piegate, ondulate, coibentazione di tubature ecc.

Il principale componente dell’Eternit era l’amianto, una sostanza le cui sottilissime fibre (aereodisperse) provocano il cancro ed altre patologie devastanti.

Il brevetto del 1901 fu realizzato dall’austriaco Ludwig Hatschek.

Fu lui a chiamare il materiale Eternit – con riferimento al latino aeternitas, «eternità», per rimarcarne la sua elevata resistenza.

Il brevetto venne acquistato nel 1903 dall’azienda svizzera Schweizerische Eternitwerke AG, che modificò il suo nome in Eternit negli anni ‘20.

L’azienda iniziò ad aprire una serie di stabilimenti in Italia fin dal 1906 specializzandosi sopratutto nella produzione di tubi.

Nel 1933 Eternit passò alla famiglia di imprenditori svizzeri Schmidheiny, che nel 1973 divenne responsabile anche degli stabilimenti italiani affiancata dai belgi De Cartier.

La prima fabbrica venne aperta a Casale Monferrato “la città bianca” (Alessandria), località tristemente nota per l’ecatombe provocata dall’agente killer.

Altri stabilimenti Eternit in Italia

Anche gli altri stabilimenti dell’Eternit in Italia (Bagnoli, Cavagnolo, Rubiera, Siracusa) registrarono migliaia di vittime di malattie asbesto correlate.

Oltre agli operai, si ammalarono e si ammalano familiari e abitanti delle zone limitrofe, un ottimo motivo per dire stop all’amianto, attraverso una serie di scioperi ed iniziative sindacali.

Nel 1986 Eternit finalmente chiuse i battenti: il ramo italiano dell’azienda era fallito.

Il 22 dicembre del 2004 venne presentata a Torino la prima denuncia contro i proprietari dell’azienda per inosservanza di qualsiasi disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.

Ad occuparsi dell’inchiesta fu il Procuratore Raffaele Guariniello, che iniziò indagini, perquisizioni ed i primi sequestri.

Utile precisare che nella sola città di Casale Monferrato, tra il 2009 e il 2011, sono stati registrati 128 nuovi casi di mesotelioma, che è solo una delle tante patologie provocate dall’amianto.

Ancora oggi nella “città bianca” si registrano ogni anno circa 40 nuovi casi di mesotelioma e molte altre patologie tumorali provocate dalla contaminazione di polveri e fibre di amianto.

I processi

Eternit bis è solo uno dei tre procedimenti processuali avviati nei confronti della fabbrica della morte, il primo processo ebbe inizio il 6 aprile del 2009.

Per l’occasione vennero presentate 2889 richieste di risarcimento danni: una per ogni vittima di amianto.

In primo grado, il13 febbraio del 2012: Louis De Cartier e Stephan Schmidheiny, i due proprietari della multinazionale dell’amianto, vennero condannati a 16 anni per disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (il procuratore generale Guariniello aveva chiesto 20 anni).

Il processo di secondo grado si concluse nel giugno del 2013.

Stavolta  Stephan Schmidheiny venne condannato a 18 anni di carcere, due in più della sentenza di primo grado.

(Il barone belga Louis De Cartier nel frattempo morì a 92 anni).

La sentenza stabilì le responsabilità penali non solo per i siti di Casale Monferrato e Cavagnolo, ma anche per Bagnoli (Napoli) e Rubiera (Reggio Emilia). Vennero anche stabiliti risarcimenti danni per circa 90 milioni di euro destinati al comune di Casale Monferrato, alla regione Piemonte, a sindacati e varie associazioni e 30 mila euro agli ammalati di patologie legate all’amianto e alle famiglie

La Corte di Cassazione (sentenza 19 novembre 2014, n. 7941) dichiarò tuttavia la prescrizione del reato di disastro ambientale per il quale il magnate svizzero Stephan Schmidheiny era stato condannato in primo e secondo grado, sostenendo che il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di chiusura degli stabilimenti e non dalla fine del disastro (ovvero del fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate) tutt’ora in corso tra gli ex dipendenti, i loro famigliari e gli abitanti delle città presso le quali erano ubicati gli stabilimenti Eternit Italia (Bagnoli, Rubiera, Cavagnolo, Siracusa e Casale Monferrato).

Le novità processuali

Subito dopo la prescrizione per l’ipotesi di reato di cui all’art. 434 c.p., la Procura della Repubblica di Torino contestò a Stephan Schmidheiny il reato di omicidio volontario, per la morte di 258 persone per mesotelioma e altre patologie asbesto correlate.

Dopo un iter travagliato, la Corte di Cassazione, in seguito all’udienza del 13 dicembre 2017, ha dichiarato l’inammissibilità dei due ricorsi per Cassazione.

Nel corso dell’udienza, l’Avv. Ezio Bonanni ha chiesto con insistenza che i due ricorsi trovassero accoglimento. Infatti, con la trasformazione del capo di imputazione da omicidio volontario a omicidio colposo, la gran parte dei casi di decessi per patologie amianto correlate (mesotelioma, cancro polmonare, tumore della laringe, faringe, asbestosi, etc.),  sono stati dichiarati prescritti.

I dati

Purtroppo però i dati che vengono forniti oggi sono sempre approssimativi e sottostimati.

L’Avv. Ezio Bonanni, durante la conferenza del 19 giugno 2018 presso L’istituto dell’enciclopedia italiana a Roma, titolata “Come la ricerca può sconfiggere i tumori da amianto: le ultime scoperte scientifiche”, ha reso pubblici i dati epidemiologici sull’incidenza delle patologie asbesto correlate e ha sollecitato le bonifiche amianto.

“È necessaria la bonifica dell’Eternit e/o degli altri materiali di amianto e/o contenenti amianto per porre fine alla strage di cittadini e lavoratori che purtroppo è in corso in tutto il pianeta”.”- ha ribadito l’avvocato.

L’Avv. Ezio Bonanni, è stato difensore di parte civile nel processo Eternit 1 fin ed attualmente è parte civile nel processo Eternit 2.

A lui il merito di aver denunciato le lobby dell’amianto che ad oggi vedono come protagonista Stephan Schmidheiny, erede dell’omonima famiglia che fin dall’inizio del ‘900 si è arricchita sulla salute e sulla vita di migliaia di esseri umani provocando lutti e tragedie.

La salute umana non può essere sacrificata al profitto di pochi” (cit. Avv. Ezio Bonanni).

Eternit bis: l’ONA parte civile

Purtroppo la vicenda Eternit è sempre avvolta nelle spire misteriose della giustizia, tanto che L’Osservatorio Nazionale Amianto – si è costituito parte civile nel processo Eternit bis, in corso a Torino e a Napoli.

Sono in corso altre indagini, in seguito allo spacchettamento del processo disposto dal GUP di Torino. La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso dell’ONA, dell’Avv. Ezio Bonanni e del Procuratore della Repubblica di Torino e della Procura Generale di Torino contro le sentenze del GUP di Torino. C’è attesa per gli ultimi aggiornamenti.

L’avvocato Bonanni come di consueto non arretra di un passo ed esige a gran voce il riconoscimento danni per le vittime di amianto Eternit, diventando così uno dei protagonisti del processo Eternit bis.

La richiesta risarcitoria si estende anche ai famigliari delle vittime e quanti abitavano nelle zone limitrofe, fosse solo per semplice esposizione (anche perché la sentenza della Corte di Cassazione, I Sezione Penale, n. 7941/14, che ha dichiarato la prescrizione, non ha assolto nel merito il Dott. Stephan Schmidheiny).

Leggi il testo integrale delle sentenze Eternit di I° e di II° di condanna di Stephan Schmidheiny…

Ricordiamo che migliaia di persone si sono ammalate di mesotelioma, tumore del polmone, asbestosi, placche pleuriche e altre patologie che ne hanno provocato il decesso.

https://www.osservatorioamianto.com/

Rimaniamo in attesa degli ultimi aggiornamenti e sviluppi Eternit bis.

I servizi di assistenza ONA

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Eternit: una fonte di morte

Eternit
Eternit

Eternit è il nome dell’azienda produttrice di un tipo particolare di cemento composto in buona parte da amianto. L’azienda ha iniziato il suo percorso all’interno della penisola italiana nel lontano 1907 quando nacque il primo stabilimento in Piemonte. Casale Monferrato è la città che è rimasta segnata proprio dalle tantissime morti conseguenti all’operato dell’azienda.

La storia di un materiale molto utilizzato e molto pericoloso

Il materiale è stato adoperato per quasi un secolo nel settore dell’edilizia grazie alla sua struttura isolante. È resistente al calore ed è capace di essere in grado di agire da rinforzo e supporto a qualsiasi cosa.

In Italia l’industria Eternit ha avuto sede in cinque città diverse: Bagnoli (NA), Cavagnolo (TO), Rubiera (RE), Siracusa (SR), Casale Monferrato (AL). Nel corso dei suoi anni di attività, sono stati prodotti tonnellate di fibrocemento killer e gli operai assunti nei cinque stabilimenti erano ignari del pericolo in cui incorrevano.

È ben noto che le fibre di amianto sono cancerogene e che grazie alla loro dimensione estremamente piccola e sottile, riescono ad essere inalate facilmente. Queste infiammano il nostro organismo e ne favoriscono l’insorgenza di patologie asbesto correlate. Sono sostanzialmente una fonte di problemi gravissimi per persone e ambiente.

Il fibrocemento fabbricato nei cinque stabilimenti continuava ad avvelenare gli operai e i loro cari che rischiavano di ammalarsi nel compiere le azioni più semplici come abbracciare un padre che tornava da lavoro con la polvere di amianto ancora impressa fra i capelli, oppure lavare le tute dei propri mariti impegnati in turni di lunghe ore nelle cosiddette fabbriche della morte.

Eternit è stato un incubo che ad oggi conta quasi 300 vittime ed un numero non ancora ben definito di persone ammalate. Le patologie più comuni per gli esposti all’eternit sono: asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici. Una vita trascorsa tra le mura di una fabbrica a lavorare per poi rischiare di essere uccisi dalla propria professione, è questa la rabbia che accomuna.

Ad oggi non è stata ancora fatta giustizia ma continuano i processi a carico dell’amministratore delegato Eternit, Stephan Ernest Schmidheiny facoltoso imprenditore svizzero che da anni riesce a sfuggire dalle grinfie della giustizia italiana.

I servizi di assistenza ONA

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Incendio con amianto a Lentini

Incendio a Lentini
Incendio a Lentini

Incendio a Lentini, sospetta presenza di amianto nel rogo

Nel pomeriggio del 27 giugno è divampato un incendio a Lentini, piccola cittadina in provincia di Siracusa. La popolazione locale manifesta preoccupazione in quanto nel luogo del rogo c’era una massiccia presenza di amianto.

L’incendio è scoppiato all’interno di un vecchio stabilimento appartenente all’ex Alba sud di Lentini, dismesso ormai da tempo e nel quale c’era presenza di almeno 25000 metri quadri di pannelli d’amianto, è stata proprio la presenza del materiale cancerogeno ad allarmare gli abitanti della zona, spaventati dall’enorme nube nera innalzatasi in seguito alla catastrofe.

L’incendio domato in poche ore grazie alla tempestività dei vigili del fuoco, è stato dichiarato di origine dolosa e secondo le autorità competenti ha avuto inizio nelle campagne circostanti, le fiamme hanno raggiunto in pochissimo tempo il rudere dove un tempo sorgeva lo stabilimento, inghiottendo tutto ciò che incontravano sul loro cammino, oltre alle lastre di amianto infatti sono stati bruciati sacchi di plastica e rifiuti vari presenti sul luogo.

È intervenuto a riguardo anche il Sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che oltre a confermare la dolosità dell’incendio ha anche cercato di tranquillizzare i cittadini affermando che «L’amianto presente su parte della copertura della fabbrica e presente all’interno della stessa non è stato interessato dall’incendio», come riportato sul suo profilo social.

Nonostante le parole del Sindaco, l’incendio a Lentini ha sollevato non poche polemiche sui rischi ambientali conseguenti alla mancata bonifica dei siti che ad oggi presentano ancora amianto e altri cancerogeni, la situazione è allarmante soprattutto nella regione Sicilia, in cui ogni anno perdono la vita moltissime persone proprio a causa di patologie asbesto correlate.

L’intervento dell’ONA Onlus

L’Osservatorio Nazionale Amianto, associazione Onlus che tutela le vittime di amianto e altri cancerogeni, è da anni cimentata in questa lunga battaglia per ottenere una mappatura completa dei siti contaminati e soprattutto la bonifica di essi.

Anche a Siracusa l’associazione onlus ha fatto pesare la sua parola facendo appelli alle istituzioni e organizzando eventi e numerose iniziative come quella avvenuta lo scorso 19 aprile, in cui è stato presentato “Sicilia, il libro delle morti bianche. Cause, eventi e testimonianze”, scritto a cura dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente ONA.

La città di Lentini nutre ancora qualche dubbio riguardo le conseguenze della presenza di amianto nel luogo dell’incendio, intanto il Comune ha deciso di presentare un esposto in procuro contro ignoti anche se in un quartiere poco distante dal disastro avvenuto, sono stati trovati cartoni e legna accatastati, indizi che potrebbero rivelarsi molto importanti per le indagini.

I servizi di assistenza ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni ti tutelano e assistono gratuitamente. Per accedere ai servizi gratuiti dell’associazione, basta consultare la pagina dei servizi di tutela legale e assistenza medica, oppure chiamare il numero gratuito 800 034 294.

Augusta: occorre ripristinare l’eccellenza del Muscatello

Ospedale Muscatello
Ospedale Muscatello

La Sicilia è una delle regioni italiane maggiormente costrette ad affrontare le conseguenze della problematica amianto, sono tantissime le persone che ad oggi continuano ad ammalarsi di malattie correlate all’esposizione alle fibre di asbesto, per questo l’Osservatorio Nazionale Amianto continua a sollecitare il ripristino del Muscatello di Augusta, struttura finalizzata alla cura e diagnosi delle patologie asbesto correlate.

Una storia controversa quella del Muscatello

La storia della struttura sanitaria destinata a rappresentare l’eccellenza della medicina siciliana è complicata e tortuosa, inizia nel 2014 quando grazie all’intervento dell’on.le Pippo Gianni, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, componente del comitato tecnico scientifico dell’ONA e attualmente sindaco di Priolo Gargallo, la Sicilia era riuscita ad ottenere il mezzo legislativo che avrebbe poi concesso la fondazione di un centro specializzato proprio per le patologie da amianto per merito di un finanziamento di circa 21milioni di euro.

La notizia rassicurò i siciliani ma ciò che è stato impresso nero su bianco non ha poi trovato modo di concretizzarsi nella realtà dei fatti, per questo i rappresentati dell’ONA, ovvero il presidente dell’associazione l’avvocato Ezio Bonanni e Calogero Vicario coordinatore regionale ONA, sono tornati a sollecitare la Regione con una lettera diretta al presidente regionale Nello Musumeci.

Le richieste esposte nella lettera sono precise e giuste, occorre un rifinanziamento in grado di poter permettere l’acquisto di nuovi strumenti e macchinari che aiutino a diagnosticare anche in tempistiche precoci le patologie derivanti dall’amianto, l’ospedale ha bisogno di nuove attrezzature per effettuare la sorveglianza sanitaria a tutti coloro che ne hanno bisogno perché purtroppo le malattie asbesto correlate hanno tempi di latenza lunghissimi, possono presentarsi anche a distanza di 30 e più anni dall’avvenuta esposizione alla fibra killer.

La necessità di bonifica dei siti contaminati

Naturalmente l’associazione onlus ha cercato di riportare l’attenzione anche sull’esigenza di mappare tutti i siti che risultano ad oggi ancora contaminati da amianto perché solo con una mappatura precisa e dettagliata si potranno dare inizio a lavori di bonifica.

Il ripristino corretto del Muscatello è ormai una necessità per la popolazione locale, come raccontato infatti dall’avv. Ezio Bonanni all’interno del suo libroSicilia, il libro delle morti bianche. Cause, eventi e testimonianze”, presentato proprio lo scorso 19 aprile presso il Palazzo dei Normanni (sede dell’antico parlamento siciliano),  le morti riconducibili alle malattie correlate all’asbesto sono in continuo aumento, lo scorso anno sono stati censiti oltre 600 decessi e la situazione è destinata a peggiorare.

Le zone più esposte ad un elevato rischio sono naturalmente quelle in cui c’è una massiccia presenza di industrie, parliamo quindi di Gela, Priolo, Melilli, Augusta, Gela e Biancavilla ma altrettanto preoccupante risulta anche la posizione di altre città come Siracusa, Palermo, Messina e Catania.

Alla luce proprio di questo quadro inquietante speriamo che la Regione Sicilia ascolti l’appello dell’ONA e che istituisca quanto prima possibile il finanziamento necessario per ripristinare tutti i servizi del Muscatello e per garantire a tutti i lavoratori siciliani la possibilità di poter guarire da questo incubo chiamato amianto.

I servizi di assistenza dell’Osservatorio Nazionale Amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni ti tutelano e assistono gratuitamente. Per accedere ai servizi gratuiti dell’associazione, basta consultare la pagina dei servizi di tutela legale e assistenza medica, oppure chiamare il numero gratuito 800 034 294.