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Eternit Bis: gli ultimi aggiornamenti da Torino

Eternit torino
Eternit torino

È stato rinviato al prossimo 21 settembre 2018 il maxi processo Eternit bis. La notizia arriva direttamente dalle aule giudiziarie di Torino dove l’avvocato Bonanni ha lottato per difendere le vittime di amianto che a causa degli stabilimenti Eternit in Italia.

Rinviato uno dei processi più imponenti dell’ultimo secolo

È stato categorizzato come uno dei processi più imponenti dell’ultimo secolo, ricco di colpi di scena e tessuto su una trama di tristezza, morte e desolazione. Da anni ormai i famigliari di migliaia di vittime cercano giustizia e il rispetto per i propri cari, morti barbaramente da chi assetato di potere ha creduto più opportuno scegliere i propri interessi piuttosto che scegliere di tutelare la vita dei propri operai.

Parliamo di Stephan Schmidheiny magnate svizzero e padrone delle 5 fabbriche della morte situate a: Bagnoli (Napoli), Casale Monferrato, Siracusa, Rubiera e Cavagnolo, chiamate fabbriche della morte perché al loro interno i lavoratori entravano sani per poi uscire spesso ammalati di patologie asbesto correlate oppure dopo aver perso la vita.

Gli stabilimenti Eternit e il loro amministratore sono al centro dei vari processi per aver ucciso migliaia di lavoratori a causa delle fibre di amianto contenute nei materiali che venivano lavorati nelle cinque aziende.

Eternit Bis: inizio delle azioni giudiziarie

Le azioni giudiziarie hanno avuto inizio nel 2009 in seguito alla presentazione di 2889 richieste di risarcimento danni, tra questi moltissimi erano familiari di operai stroncati dalle patologie insorte a causa della loro professione.

Passati quasi dieci anni la magistratura italiana non sembra ancora trovare il modo per incastrare il milionario svizzero che nonostante la condanna di 18 anni di carcere, avvenuta in II grado continua a restare a piede libero facendo crescere lo sconforto negli italiani che compiangono i loro cari.

Questo perché nel 2014 la Corte di Cassazione ha deciso di prescrivere il reato di disastro ambientale per il quale Schmidheiny era stato condannato, poiché il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di chiusura degli stabilimenti e non dalla fine del disastro.

Si spera che nella prossima sessione in Tribunale venga fatta giustizia e che soprattutto disastri di questo genere non capitino mai più, ne a Torino ne a Napoli e in nessun altro posto del mondo.

I servizi di assistenza ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni ti tutelano e assistono gratuitamente. Per accedere ai servizi gratuiti dell’associazione, basta consultare la pagina dei servizi di tutela legale e assistenza medica, oppure chiamare il numero gratuito 800 034 294.

Il mondo dice addio a Franco Mandelli

Franco Mandelli
Franco Mandelli

Morto il Prof. Franco Mandelli, la notizia che è stata diffusa negli scorsi giorni ha scosso tutta la comunità scientifica globale visto che il Prof. Mandelli era una delle menti più brillanti italiane mai conosciute.

Addio a Francesco Mandelli, tra le grandi menti italiane

L’ematologo italiano ha dato un grande contributo all’umanità grazie al suo lavoro di ricerca sulla leucemia, fondatore della AIL (Associazione Italiana contro la leucemia) e presidente dell’associazione onlus GIMEMA (Gruppo italiano malattie ematologiche dell’adulto), Mandelli è morto all’età di 87 anni a Roma.

Era famoso in tutto il mondo per aver pubblicato oltre 700 studi sulla leucemia e i linfomi. Il Prof. Mandelli ha vissuto una vita lunga e dedita allo studio con la speranza di riuscire a rendere la vita del prossimo migliore. Tra gli obiettivi di Mandelli c’era anche quello di riuscire a guarire tutti coloro che hanno contratto particolari patologie ematologiche.

Chi era il Prof. Franco Mandelli?

Nato a Bergamo nel 1931 una volta cresciuto ha intrapreso gli studi fino a laurearsi all’Università Statale di Milano, successivamente ha continuato i suoi studi a Parigi, esperienza che lo ha fortemente segnato, fino al ritorno in Italia nel 1970, anno in cui è riuscito a riportare all’eccellenza il reparto di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma con l’iniziativa day hospital per la prima volta dedicata all’ematologia.

Era descritto come un uomo dal cuore grande e con una forte tenacia, era proprio la stessa a guidarlo nelle sue ricerche e a fargli credere che tutte le malattie con il tempo e il duro lavoro dei ricercatori, sarebbero riuscite ad essere guarite.

L’umanità piangerà sicuro un luminare del calibro di Franco Mandelli, perché spesso gli studiosi vengono presi così tanto dalle proprie ricerche da mostrare sempre un velo di cinismo nei confronti dei pazienti, ma questo non era il caso di Mandelli che pur di aiutare le vittime di leucemia ha ideato nel corso degli anni numerose iniziative per la raccolta fondi, ricordiamo ad esempio: Angeli sotto le stelle, Trenta ore per la vita, Partita del Cuore e le Stelle di Natale oppure le Uova di Pasqua dell’Ail.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, associazione che difende le vittime di patologie asbesto correlate, ha sempre stimato e ammirato il lavoro del prof. Mandelli per questo ha deciso di ricordare con questo umile articolo una personalità italiana così importante.

Amianto in Johnson & Johnson: condannata la multinazionale

talco amianto Johnson & Johnson
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson è un’azienda multinazionale statunitense che si occupa della produzione di prodotti farmaceutici e per la cura personale. La società ha catturato l’attenzione mediatica globale a causa della presenza di amianto accertata all’interno dei loro prodotti.

L’amianto contenuto soprattutto nel talco, ha favorito l’insorgenza del cancro alle ovaie in ben 22 donne che hanno denunciato l’accaduto e hanno ottenuto la condanna al pagamento del risarcimento danni della società farmaceutica.

La Corte di St. Louis, Missouri, USA, ha infatti condannato la multinazionale al pagamento di 4,7 miliardi di dollari, come risarcimento del danno subito dalle 22 donne che affermano di essersi ammalate di cancro alle ovaie a causa dell’uso prolungato di talco Johnson & Johnson.

La condanna statunitense conferma le tesi dell’ONA

Questa condanna conferma le tesi sostenute da anni dall’Osservatorio Nazionale Amianto, l’associazione che tutela le vittime amianto ha infatti segnalato da tempo il pericolo celato all’interno della polvere bianca che ricordiamo viene usata anche per trattare la cute degli infanti.

L’atteggiamento assunto dai vertici della Johnson & Johnson è stato definito riprovevole perché secondo le indagini, la società ha per anni insabbiato il fatto che all’interno dei loro prodotti fosse contenuta una percentuale di asbesto, minerale cancerogeno, giustificando il silenzio come una manovra per evitare il calo delle vendite.

Come se la vendita di un prodotto potenzialmente pericoloso per la salute umana, potesse valere più della vita stessa dell’uomo, la società infatti continua a difendersi e rinnegare le accuse, affermando addirittura di essere al centro di un processo ingiusto.

La condanna di Johnson & Johnson

La giuria ha condannato la Johnson & Johnson a pagare 550 milioni di dollari di danni compensativi, circa 25.000.000 per ciascuna delle donne che si sono ammalate di cancro alle ovaie a causa del borotalco contaminato da amianto.

Molti hanno contestato duramente il verdetto. La portavoce dell’azienda americana, la sig.ra Carol Goodrich, ha negato la presenza di amianto nel talco e ha dichiarato che l’azienda confida di ribaltare la decisione in appello.

L’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ha ribadito con forza la sua posizione:

«L’Osservatorio Nazionale Amianto da tempo propone che anche in Italia il legislatore introduca il criterio del danno punitivo, in alternativa al solo profilo penale, così da scoraggiare situazioni analoghe»

Il tumore al colon è infatti catalogato tra le patologie asbesto correlate della lista II, proprio perché sono moltissimi i casi di tumori al colon sorti a causa dell’esposizione a polveri e fibre di amianto, per saperne di più basta consultare la sezione dedicata ai servizi gratuiti ONA, oppure contattare il numero verde gratuito 800 034 294.

I servizi di assistenza ONA, la tutela

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni ti tutelano e assistono gratuitamente. Per accedere ai servizi gratuiti dell’associazione, basta consultare la pagina dei servizi di tutela legale e assistenza medica, oppure chiamare il numero gratuito 800 034 294.

Fibre amianto pericolosità amiantifere minerali

Minerali -campionamento
(c) Gennaro Giovatore - www.gemmologiaolistica.it

Fibre amianto pericolosità per dispersione. Il rilascio delle fibre è dovuto anche al tempo, alla pioggia e ad altri fenomeni atmosferici. Nel tempo, anche il potere aggrappante del cemento viene meno. 

Per questi motivi, è necessaria la bonifica, ovvero la messa in sicurezza.

Fibre amianto pericolosità di tutti questi minerali

Già alla fine dell’800, sono iniziate le estrazioni dei minerali di amianto, che sono proseguite nel tempo. È dopo la fine della II Guerra Mondiale che la produzione di fibre di amianto, in Italia e nel mondo, è aumentata (fibre amianto pericolosità).

L. 257/1992: divieto estrazione e lavorazione degli amianti

La Legge 257/1992 ha posto il divieto di estrazione, commercializzazione e lavorazione dei materiali di amianto e contenenti amianto, perché altamente cancerogeno. Questi minerali si distinguono in serpentini, di cui il crisotilo è quello più rilevante, poi ci sono gli anfiboli (antofillite, crocidolite, tremolite, amosite, actinolite).

Fibre amianto pericolosità: cos’ha comportato 

Queste norme hanno sancito il veto di utilizzo e immissione sul mercato di cinque minerali del gruppo degli anfiboli ed un minerale del gruppo dei serpentini sono la Direttiva della Commissione CEE del 1991 e la legge n°257 del 27/03/1992.

Principalmente collegato all’esposizione professionale, il pericolo amianto ha comportato complessi risvolti ambientali dovuti allo smaltimento di rifiuti e alla dismissione di siti di produzione e di estrazione di minerali asbestiformi.

A causa di ciò si è resa necessaria la valutazione della pericolosità di siti minerari dismessi e affioramenti rocciosi rappresentati da litotipi potenzialmente dannosi  evidenziati nel D.C.R. n°105 del 20/12/1996 della regione Liguria (anfiboliti, metabasiti, serpentiniti, serpertinoscisti e brecce ofiolitiche).

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Serpentinite (www.flickr.com)
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Ofioliti di Campotrera (RE) (http://geo.regione.emilia-romagna.it) 

Fibre amianto pericolosità: natura cancerogena delle rocce

La natura cancerogena di queste rocce è data dalla struttura fibrosa e dalla tendenza a separarsi longitudinalmente in fibre sottili dei minerali costituenti gli anfiboli.

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Crisotilo rinvenuto nella cava di San Vittore (mineralidelpiemonte.com)
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Actinolite (commons.wikimedia.org)

Dai primi anni ‘90, alcuni dei quali effettivamente realizzati, molti siti contaminati sono rimasti abbandonati per anni.

Amiantifera di Balangero: la più grande cava amianto europea

Tra questi troviamo la famosa cava amiantifera di Balangero (TO) che dall’inizio del XX secolo al 1990 fu la più grande cava di amianto d’Europa e una tra le prime al mondo;  la cava “Piano di Carlo” (GE), la cui attività estrattiva fu interrotta decenni fa per la presenza d’amianto, oggi discarica per terre di scavo; la cava di talco della Valmalenco che per anni ha contribuito alla produzione di materiale ferrifero e amiantifero.

Biancavilla: cessazione attività sul Monte Calvario

Un altro infelice esempio ricade sul territorio siciliano, più precisamente nel comune catanese di Biancavilla dove l’attività estrattiva e la distribuzione di un minerale di origine vulcanica, la fluoro-edenite, molto simile ai minerali costituenti dell’amianto per modalità di cristallizazione e stato di aggregazione, ha contaminato l’intero paese (fibre amianto pericolosità).

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Fluoro-edenite (www.internazionale.it).

Anche qui, dopo il riscontro di un elevato numero di casi di mesotelioma pleurico (la patologia polmonare tipicamente dovuta alle esalazioni di fibra d’amianto) si è giunti alla cessazione di tutte le attività minerarie nei pressi del monte Calvario.

Gli interventi di messa in sicurezza dell’area sono iniziati nel 2001 con la recinzione del perimetro. Il fronte della cava è stato invece coperto con gittate di calcestruzzo tramite una tecnica chiamata spritz beton. Dopo questi interventi, la quantità di amianto atmosferico si è ridotta.

Le variazioni dal 2000 ad oggi

Dal 2000 ad oggi si è registrata una variazione da una media di 1,76 fibre per litro d’aria ad una media inferiore ad una fibra per litro d’aria.

Fibre amianto pericolosità
Formazione vulcanica del monte Calvario parzialmente bonificata (www.internazionale.it)

Il pericolo però non deriva unicamente dal risultato di un’azione antropica bensì la natura stessa contribuisce alla dispersione dei silicati cancerogeni.

Azione degli agenti atmosferici e amianto: le conseguenze

In tal senso, oltre possibili eventi sismici o frane limitrofe ad aree contaminate, l’azione del vento e delle acque meteoriche e superficiali agisce meccanicamente erodendo le porzioni esterne dei materiali amiantiferi esposti.

Le fibre così asportate vengono immesse nell’ambiente e trasportate in aria e in acqua. Un’eventuale evaporazione delle acque inquinate porterebbe alla dispersione aerea delle fibre così come quelle residue nella fase liquida potrebbero portare alla contaminazione delle falde e di conseguenza dell’acqua che arriva nelle nostre case.

Fibre amianto pericolosità
Miniera di Balangero (http://www.zeroamianto.it).

Le considerazioni dell’OMS del 1994

Nel 1994, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pubblicato il documento “Linee guida per la qualità dell’acqua potabile”, che testualmente, enuncia: «Non esiste dunque alcuna prova seria che l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell’acqua potabile».

Recenti studi hanno dichiarato “l’ingestione” un’esposizione primaria all’amianto al pari dell’inalazione e hanno correlato ad essa l’insorgenza di cancro dello stomaco e del colon retto. Ad oggi però non esiste una legge o un decreto che regoli la quantità di amianto contenuta nell’acqua potabile.

Calore: l’incremento dell’effetto inquinante dell’amianto

Considerato in questo caso come l’effetto di processi puramente naturali (esposizione al sole, incendi, ecc.), il calore contribuisce ad incrementare l’effetto inquinante dei prodotti edili a base di asbesto.

Uno studio realizzato dal Dott. Antonio Mignosa nel 2007 ha infatti dimostrato come le temperature raggiunte durante le condizioni di esercizio (110°, 250°, 550°, 750°) di teli d’amianto provenienti da impianti petrolchimici, determinino un incremento della capacità di rilascio di fibre proporzionale alla temperatura a cui sono stati sottoposti.

Prove a trazione e prove a strappo, hanno evidenziato rispettivamente un decrescente grado di resistenza alle sollecitazioni applicate dai macchinari su frammenti di teli e una diminuzione del grado  di coesione delle fibre al variare della temperatura a cui veniva effettuato il test (da temperatura ambiente fino a 750°).

Fibre amianto pericolosità    Fibre amianto pericolosità

[A: punto di rottura del campione di telo d’amianto nuovo; B: punto di rottura del campione di telo d’amianto a 110°. Si osserva un forte decremento della resistenza alla trazione da A (26.39 N/mm2) a B (4.27 N/mm2).]

Nonostante le numerose opere di risanamento ambientale realizzate a distanza di ventisei anni per eliminare i rischi di derivazione industriale e naturale, il dato riguardante il numero di bonifiche effettuate rimane allarmante, circa 800 siti bonificati su 33610 censiti su territorio italiano tra strutture pubbliche e private.

Dott. Giuseppe Bosco

Tumore al colon assistenza legale ONA

Tumore al colon
Tumore al colon

Il tumore al colon cancro al colon è una neoplasia che ha origine anche dalla esposizione a fibre di amianto, detto anche asbesto, e da altri cancerogeni. Per questo viene inserita tra le patologie asbesto correlate, proprio come mesotelioma, asbestosi, cancro alla faringe, ispessimenti pleurici. Può essere però prevenuta, curata e in molti casi guarita.

In molti, però, non sanno che in occidente il cancro al colon è secondo per mortalità femminile, solo al tumore al seno. Rappresenta, così, una delle patologie più diffuse nelle società occidentali.

L’Osservatorio Nazionale Amianto-ONA e l’Avvocato Bonanni da sempre salvaguardano la salute dei cittadini, tutelano l’ambiente e assistono i lavoratori nel riconoscimento dei propri diritti. Per questo è messo a disposizione un servizio di consulenza gratuita medica e legale.

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Indice

Tempo di lettura: 5 minuti

Terapia e trattamenti per il tumore al colon

La terapia per porre rimedio al tumore al colon è, innanzitutto, l’approccio chirurgico. Il paziente si sottoporrà a un intervento per asportare la massa tumorale. Nel corso dell’intervento alcuni linfonodi dell’addome vengono rimossi e sottoposti ad esame istologico, per capire se c’è o meno la diffusione della neoplasia.

All’intervento chirurgico sussegue poi la chemioterapia e nel caso di diffusione metastatica, è necessario anche un ciclo di radioterapia. In alcuni casi, la radioterapia anticipa l’intervento chirurgico con trattamenti radianti.

La chemioterapia viene praticata per via orale o per via endovenosa, ma sono molteplici gli effetti collaterali, tra i quali nausea, vomito e perdita dei capelli. Invece l’immediato trattamento chirurgico assicura maggiori chance di sopravvivenza.

All’intervento chirurgico precede un’accurata pulizia del colon retto, per evitare infezioni e questa operazione viene effettuata mediante lassativi e clisteri.

Tumore al colon come malattia professionale riconosciuta

Lo IARC, nella sua ultima monografia in materia di amianto, ha confermato che tra gli agenti eziologici del tumore al colon vi è l’amianto, detto anche asbesto. Per questo l’INAIL (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) lo ha inserito nella Lista II, la cui origine lavorativa è di limitata  probabilità. Perciò tale neoplasia non è assistita dalla presunzione legale di origine. Ricade sulle vittime l’onere della prova.

Le vittime del tumore al colon possono chiedere e ottenere il riconoscimento di malattia professionale. In caso di riconoscimento della natura professionale della malattia, il paziente stesso oppure gli eredi, in caso di decesso, hanno diritto all’indennizzo INAIL o alla rendita, nel caso in cui il grado di inabilità sia almeno del 16%. Oltre alla rendita si può richiedere anche la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto.

Recentemente l’INAIL è stata condannata al pagamento dell’indennizzo dal Tribunale di Lucca che, nella sentenza del 22 febbraio 2023, ha riconosciuto la correlazione tra asbesto e tumore del colon.

Altre prestazioni per le vittime di tumore al colon

I lavoratori esposti amianto, che hanno ottenuto dall’INAIL il riconoscimento dell’origine professionale del tumore al colon, hanno diritto anche alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5. Grazie a questi benefici contributivi si può accedere al prepensionamento o avere una rivalutazione della propria pensione. Chi, nonostante questo, non matura il diritto a pensione, può richiedere la pensione d’invalidità amianto.

Chi è invece dipendente delle Forze Armate e Comparto Sicurezza può richiedere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere, con tutte le relative prestazioni.

Infine le vittime, oltre all’indennizzo del danno biologico e di quello per diminuite capacità di lavoro, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni.

Tumore al colon: approfondimento legale

La regola di giudizio è quella del “più probabile che non (SS.UU. 581/20089, confermata anche da Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 1477/2014). Questa regola è richiamata da Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2251 del 2012 ed ex multis.

Tutte le esposizioni e i maggiori livelli di intensità rilevano perché, oltre ad aumentare il rischio, abbreviano i tempi di latenza e, quindi, di sopravvivenza della vittima (Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 988/2003 ed ex multis).

La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 3304/2018, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 603/2015, a fronte di accertamenti inoppugnabili con la CTU della Dott.ssa Zannoni, resa nel procedimento n. 1160/2014 del Tribunale di Velletri, per il caso del tumore al colon del Sig. Tammone Carmine.

Le conclusioni della predetta CTU, non sono state scalfite dalla resistenza dell’INAIL, per effetto dei chiarimenti della Dott.ssa Zannoni, tanto è vero che anche il Prof. Fulvio D’Orsi, tra i massimi esperti in materia di amianto, ha confermato le condizioni di rischio amianto nel cantiere navale, già dimostrato per effetto di centinaia di sentenze dei diversi Tribunali. Perciò Tammone è stato attinto dal cancro al colon proprio in forza della sua esposizione ad amianto.

La direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 riguarda la “protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”. Inoltre le “Raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori” dichiarano che: “in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale“.

Il Piano Nazionale Amianto del Governo Italiano

Il Governo italiano, in “Il Piano Nazionale Amianto“, approvato e pubblicato nel marzo 2013, ha previsto che “prioritariamente vanno indagate le patologie correlate ad esposizione ad amianto, così come elencate nella monografia IARC e classificate nei gruppi I e II: tumore del polmone, della laringe, dell’ovaio, del colon retto, dell’esofago, dello stomaco”.

Un successivo studio prospettico di popolazione esposta in modo prolungato ad amianto, ha dimostrato una più alta incidenza dei casi di cancro al colon, totale e distale, e del cancro rettale (Occupational asbestos exposure and risk of esophageal, gastric and colorectal cancer in the prospective Netherlands Cohort Study).

Vittima tumore al colon: sentenze della Cassazione

La Corte di Cassazione, in funzione di Magistratura del Lavoro, con sentenza n. 17528 del 02.09.2016, ha confermato la decisione della Corte di Appello di condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita in favore di lavoratore esposto ad amianto affetto da tumore al colon.

È stato accertato “un nesso causale tra la patologia dalle quale era affetto il F. e l’esposizione lavorativa all’amianto, dopo aver appurato che l’ausiliare aveva constatato la ricorrenza dei seguenti elementi:

  • elemento topografico (come da letteratura scientifica citata);
  • cronologico (più di 22 anni di esposizione all’amianto); 
  • di efficienza lesiva (l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura);
  • elemento di esclusione di altra causa (non erano stati individuati fattori extralavorativi per i quali potesse essere invocata una responsabilità eziopatogenetica in tal senso)”.

La stessa Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 17587 del 05.09.2016, ha confermato gli stessi principi.

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 7922

Inoltre la stessa Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 28.03.2017, n. 7922, ha confermato il diritto alla rendita poiché è stato correttamente assunto “un giudizio di elevata probabilità circa l’efficacia patogenetica dell’ingestione inavvertita di fibre di amianto disperse nell’aria rispetto alla neoplasia denunciata (carcinoma del colon)”.

Risultano confermate le “conclusioni del CTU, esse, lungi dal risolversi in un criterio di verosimiglianza fondato sullo spirito assicurativo sociale che caratterizza l’INAIL”.

Il giudizio, nel caso specifico, deve essere attinto sulla base del ‘più probabile che non’ che, però, non può prescindere dal riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere. Quindi, anche dal fatto che il Ministero convenuto ha comunque riconosciuto il nesso causale, e in ogni caso, è sufficiente anche la concausa (Consiglio di Stato, sez. VI S. n. 6952/2018).

Il tutto è stabilito sulla base della “elevata probabilità” e sull’equivalenza causale art. 41 c.p. (Cass. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. 9.09.05 n. 17959; Cass., Sez. lav., n. 2251/2012).

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 1477 del 2014

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la ripetuta sentenza n. 1477 del 2014, puntualizza che:

la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del più probabile che non” (Cass. 16- 1-2009 n. 975, Cass. 16-10-2007 n. 21619, Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n. 15991).

È, quindi, sufficiente la “probabilità qualificata (Corte di Cassazione Civile, 24.01.2014, n. 1477, che richiama Cass. 12.05.2004, n. 9057), come già in precedenza affermato da Cass. Sez. Lav., n. 5086/12.

Pertanto, applicando i principi della “probabilità qualificata” e della “equivalenza causale” più volte affermati in materia da questa Corte (Cass. 11-6-2004 n. 11128, Cass. 12-5-2004 n. 9057, Cass. 21-6-2006 n. 14308, Cass. 8-10-2007 n. 21021, Cass. 26-6- 2009 n. 15080, Cass. 10-2-2011 n. 3227, nonché Cass. 3-5-2003 n. 6722, Cass. 9-9-2005 n. 17959, Cass. 4-6-2008 n. 14770, Cass. 17-6- 2011 n. 13361), la Corte di merito, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha accertato, in particolare:

“la presenza di amianto nei rivestimenti della struttura dei forai di cottura, nei cui pressi il B. operava, nonché nelle sconnessure dei circa 1.000 carrelli sui quali il materiale refrattario veniva collocato e nei materassini usati dai fuochisti”.

Quindi, “l’inquinamento ambientale, provocato dallo sfarinamento delle guarnizioni delle porte dei forni e dalla presenza dei residui di amianto nell’ambiente di lavoro fino alle pulizie dei locali“.

Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 2251 del 2012

In sede civilistica è rilevante quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 2251 del 2012, nella quale testualmente:

“Quanto all’incidenza del rapporto di casualità, nel caso di specie trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., per la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nessun eziologico è interrotto dalla sopravvivenza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.

Ogni esposizione morbigena contribuisce ad aggravare la condizione di rischio perché abbrevia i tempi di latenza e ha un effetto moltiplicatore e acceleratore del processo cancerogeno.

“Tale impostazione è frutto di una erronea configurazione della responsabilità che l’art. 2087 c.c. pone a carico dell’imprenditore. La responsabilità non ha nulla di oggettivo, ma dall’obbligo di predisporre tutte le misure e le cautele idonee a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

In ragione di tale obiettivo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la semplice rimozione dei residui della lavorazione dell’amianto non fosse sufficiente a rendere salubre l’ambiente di lavoro, in ragione della conosciuta nocività delle fibre volativi liberate dal materiale di amianto e che l’omissione di idonee misure di questo tipo (consistenti non solo nell’adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche nella diverso organizzazione delle operazioni di lavoro) costituisce violazione dell’obbligo di sicurezza“.

La Corte di Cassazione continua la sentenza

“Quanto alla eventualità che l’inalazione delle fibre di amianto da cui è derivata la malattia fosse avvenuta presso altre aziende del settore ove aveva prestato la sua opera, il giudice di merito ha ritenuto non provato che il lavoratore fosse stato esposto alle fibre presso altra azienda e, comunque, che avrebbe procurato un accumulo dell’effetto patogeno da cui sarebbe derivato il radicamento della malattia ancora allo stato latente e l’accelerazione del suo innesco.

Tale affermazione esclude tanto la carenza di motivazione, che il vizio di violazione di legge dedotti dalla parte ricorrente, atteso che punto essenziale del passaggio motivazionale è che non è stata acquistata prova dell’esposizione presso l’azienda in cui il Favero aveva lavorato tra il 1960 ed il 1969 (una sorta di finestra tra i due periodi di occupazione presso Breda cantieri, relativi agi anni 1955-60 e 1969-74) e che, in ogni caso, le valutazioni in punti di eziologia della malattia sono conformi al principio dell’equivalenza delle condizioni, sopra enunziato. La circostanza che in un inciso motivazionale il giudice di merito abbia ad abundantiam affermato che (anche) l’asbestosi si aggravava con il mantenimento dell’esposizione non altera la congruità e la correttezza della motivazione”.

Assistenza gratuita vittime tumore al colon

L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, che ne è il presidente, hanno ottenuto la tutela delle vittime di tumore al colon da esposizione amianto e altri cancerogeni.

Si offre un servizio di tutela medica e assistenza legale a chiunque abbia contratto il tumore al colon in seguito a un’esposizione professionale ad amianto.

Ricevere assistenza è semplicissimo, basta contattare il numero verde gratuito, oppure compilare il form.

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