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sabato, Maggio 4, 2024

Caso Dal Cin: Ezio Bonanni ricorre al TAR

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“Sapevano che ero malato e non dovevano trasferirmi. L’hanno fatto e mi ci hanno lasciato, nonostante quanto da me evidenziato nel contenuto della relazione in allegato, con tanto di protocollo depositata alla Guardia di Finanza”. Così esordisce Antonio Dal Cin, militare della Guardia di Finanza in congedo.

All’uomo, malato di asbestosi per via della prolungata esposizione all’amianto (durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative), sono state riconosciute la dipendenza della causa di servizio e lo status di “Vttima del dovere”.

“Ci sono i doveri del militare che deve relazionare all’amministrazione ogni condizione di pericolo così come richiamato nell’art. 20. Peccato che loro già lo sapessero, (è documentato che nella Brigata di Sabaudia che ci fosse amianto a pochi metri dagli uffici) e ciononostante mi hanno lasciato in quella caserma dove non sarei dovuto permanere un solo giorno”, prosegue Dal Cin.

Dal Cin: una storia di mobbing o superficialità?

Antonio Dal Cin, malato di asbestosi, invece di essere allontanato dai luoghi contaminati dall’amianto, causa primaria della sua malattia, viene trasferito in ambienti altamente contaminati dalla fibra killer.

Analizzando i fatti, verrebbe da pensare a due ipotesi: mobbing o superficialità

1) Non è la prima volta che si sente parlare di mobbing all’interno delle Forze Armate. Del resto, si tratta di un’organizzazione gerarchica, rigida e schematica, che lascia poco margine di libertà e autonomia all’individuo. Se poi, detto individuo rivendica i diritti lesi, richiamando al contempo i doveri istituzionali relativi alla tutela lavorativa in relazione alla salute, quale bene garantito dalla Costituzione (art.32), non è difficile comprendere quali possano essere le conseguenze di tale irriverente emarginazione.

Di conseguenza, se i comportamenti della GdF sono stati premeditati, discriminatori e ripetuti nel tempo sono stati intenzionali e reiterati, non possiamo che considerare l’ipotesi del mobbing.

Il quadro clinico di Antonio Dal Cin non lascia spazio all’immaginazione: accanto alla diagnosi di asbestosi, si aggiungono una sintomatologia ansiosa e depressiva reattiva e altre gravi patologie insorte nel tempo con effetto a cascata, (delle quali risulta affetto, come accertato dalla stessa Sanità Militare, che lo ha sottoposto a indagini cliniche e strumentali, sia presso il Policlinico Celio di Roma, sia presso le varie Commissioni medico ospedaliere della medicina legale del ministero della Difesa).

2) Ammettere invece che si sia trattato di superficialità, significherebbe che le Istituzioni che hanno il compito di tutelare i cittadini non siano all’altezza di farlo e siano oltremodo pericolose.

Amianto: una fibra killer silenziosa

L’amianto è responsabile dell’asbestosi, una infiammazione ai polmoni che può degenerare in mesotelioma. Inoltre è responsabile di tumori gastrointestinali, al colon retto, alle ovaie, alla tunica vaginale, al testicolo, ma anche alla trachea, laringe, reni, fegato, milza, peritoneo, esofago e cistifellea.

Non esiste una soglia di rischio, può bastare una sola fibra di amianto per ammalarsi, ma il rischio aumenta quanto è maggiore il tempo di esposizione e la quantità inalata. Oltretutto, a causa dei lungi tempi di latenza, si può sviluppare la sintomatologia anche dopo 45-50 anni.

Caso Dal Cin: il ricorso del presidente ONA Ezio Bonanni

A difendere Antonio Dal Cin è il presidente ONA, avv. Ezio Bonanni, che ha presentato istanza di ricorso al TAR del Lazio, presso la Sez. II^ TER – R.G.N. 9826/2012. Pubblichiamo il testo integrarle della memoria difensiva presentata in vista dell’Udienza Pubblica del 5 giugno 2020.

“Nel riportarsi a quanto già ampiamente rappresentato nell’atto introduttivo del presente giudizio, visto il tempo intercorso, si impone ad oggi, un approfondimento dal punto di vista narrativo fattuale che, già da solo, sarebbe sufficiente per dichiarare illegittimo l’atto impugnato e di conseguenza concedere il risarcimento dei danni all’odierno ricorrente.

Giova rimarcare che il sig. Dal Cin, già all’epoca dell’introduzione di tale giudizio, era affetto da patologia asbestotica (poi riconosciuta come causa di servizio, con lo status di vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1 co. 563 e/o co. 564 della L. 266/05, ovvero ex art. 1 lett. c del DPR 243/06, come da allegati 6, 7 e 8 nota di deposito prot. n. 2020233260, tanto che tali atti integrano perciò stesso la confessione della violazione delle regole cautelari, come precisato da Cassazione, sezione lavoro, 4238/2019 e/o 20446/2019).

Per tale ragione, era stato già trasferito a domanda dal Comando sede di Castelporziano (RM) alla dipendente sede del III Nucleo Atleti di Sabaudia (LT), con decorrenza 16 maggio 2006, nell’ambito delle “situazioni straordinarie connotate da ragioni di salute gravi”, per le quali l’Amministrazione gli ha concesso il trasferimento riconoscendo “le particolari problematiche connesse allo stato di salute del richiedente, degne della massima considerazione e tali da giustificare la concessione del richiesto provvedimento definitivo che ponga il graduato nelle migliori condizioni da ovviare alle gravi situazioni prospettate”.

Dal Cin: trasferimento per gravi motivi di salute

E ancora, l’Amministrazione precisa che “non appare risolvibile attraverso alternative forme di mobilità e che non ostano esigenze di servizio (cfr. determinazione nr. 246.000 del 28 luglio 2005 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, afferente la delega di funzioni alle Autorità Gerarchiche del Corpo – doc. 3 atto introduttivo).

Nonostante tale trasferimento fosse stato dichiarato definitivo per gravi motivi di salute, nonché disposto su delega dell’autorità verticistica della GdF., con atto notificato in data 30 agosto 2012 (atto impugnato) il Comandante del III Nucleo Atleti di Sabaudia (LT), segnalava l’appuntato scelto Antonio Dal Cin, che fu così trasferito presso la Brigata della GdF di Sabaudia (LT) per adempiere a mansioni operative, che poi di fatto non ha mai svolto.

Dal Cin non è stato, infatti, mai impiegato, proprio per i problemi di salute di cui sopra, in operazioni di servizio operativo e ha svolto servizio solo in caserma. Non si comprende, dunque, come sia stato possibile che il Comandante del III Nucleo Atleti di Sabaudia (LT), che avrebbe potuto benissimo segnalare altri militari, abbia disatteso quanto espressamente richiamato nel predetto ordine di trasferimento definitivo concesso dall’Amministrazione a tutela dell’app. sc. Antonio Dal Cin.

Atteso e considerato che non era venuto meno quel requisito di attenzione alla salute oggetto di doverosa valutazione da parte dell’Amministrazione della Guardia di Finanza, abbia, invece, collocato una persona malata a svolgere mansioni operative che non avrebbe potuto svolgere proprio a causa delle descritte precarie condizioni di salute.

Dal Cin e il trasferimento in un reparto operativo

In pratica, dal momento che le gravi condizioni di salute del ricorrente fossero ben note all’amministrazione resistente, tanto da imporre un trasferimento definitivo a un reparto non operativo (cfr. doc.3 atto introduttivo), ci si chiede perché sia stato, invece, trasferito in un reparto operativo per assolvere a mansioni che non poteva svolgere (e che di fatto non ha poi svolto) visto che le gravi condizioni di salute che affliggevano il ricorrente erano rimaste immutate.

Ciò, oltre che ad essere contraddittorio in sé e stato perpetrato dall’Amministrazione resistente in palese contrasto con le esigenze sottese alle motivazioni dell’atto impugnato, nel quale si parlava di sopperire ad una “situazione di deficit” del personale operativo!

Antonio Dal Cin, prigioniero in una caserma di amianto

Ma vi è di più. Il sig. Dal Cin, costretto tutto il giorno all’interno della caserma in cui era stato illegittimamente trasferito, all’inizio dell’anno 2013 si rendeva conto che proprio lui che inizialmente affetto da patologia asbestotica collegata all’esposizione all’amianto durante il servizio svolto per l’amministrazione stessa, era stato collocato a lavorare in una caserma con una tettoia in eternit (amianto cemento) a pochi metri dagli uffici.

Nella Brigata di Sabaudia della GdF, dove era stato trasferito un militare affetto patologia asbestotica, vi era, infatti, presenza di amianto. Per tale ragione, il 23 gennaio 2013 (cfr. doc.2 nota di deposito prot. n.202033651), il ricorrente ha depositato una relazione alla G.d.F. Brigata di Sabaudia.

Attraverso la relazione il ricorrente ha segnalato che vi era una condizione di non sicurezza per presenza di amianto, ovvero di materiali contenenti amianto, che hanno comunque un indice di friabilità, per effetto della sottoposizione agli agenti atmosferici, ovvero a stress, con rilascio di polveri e fibre che il sig. Antonio Dal Cin ha inalato, benchè già affetto da asbestosi e/o stato infiammatorio con complicazioni cardiache, indotte sempre dall’esposizione all’amianto (la Legge n. 780 del 27/12/1975 estende la valutazione globale del danno, in pazienti affetti da pneumoconiosi, anche a tutte le forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio ad esse associate.

Dal Cin e l’insorgere della malattia asbesto correlata

La proposta di Legge n. 793/C del 20/09/72, Estensione dei benefici previsti dalla L.27/07/62 n. 1115 ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio, – Proposta di Legge n. 245/C del 12/06/72, Modifica alle norme sulla prevenzione e l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi – Disegno di Legge n. 886/S del 21/02/73, Miglioramento al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia – Commissione 13/C, seduta 19/11/75 – 530° seduta pubblica/S del 17/12/75 – Legge n. 780 del 27/12/75, Norme concernenti la silicosi e l’asbestosi, nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale, G.U. 22/01/76 n. 19).

Il sig. Antonio Dal Cin aveva quindi rappresentato di essere già affetto da malattia asbesto correlata (asbestosi), con complicazioni cardiocircolatorie e che pertanto il proseguire dell’esposizione gli avrebbe aggravato le lesioni con il rischio di degenerazioni neoplastiche, come chiarito dalla Corte di Cassazione, IV sezione penale, 45935/2019, che a partire da pag. 26 fa riferimento alle esposizioni come l’inizio della patologia anche di natura tumorale.

In tale contesto, nonostante la segnalazione e quindi la precisa sollecitazione circa il fatto che le continue esposizioni avrebbero accelerato l’insorgenza del cancro, compreso quello alla pleura, e/o aggravato la complicazione cardiaca, l’amministrazione ha proseguito nella condotta violativa degli obblighi di sicurezza.

Numero Verde Assistenza ONA

Dal Cin: aggravarsi delle condizioni di salute

Ebbene, questa segnalazione non ha avuto riscontro dall’amministrazione resistente ed il Dal Cin è dovuto rimanere a lavorare in quell’ambiente altamente malsano per la propria salute.

In data 08.01.2014, a causa dell’aggravarsi delle sue condizione di salute è stato posto in congedo assoluto, perché dichiarato non idoneo al Servizio per le infermità di cui è tutt’ora affetto “diffusi ispessimenti pleurici, bilaterali millimetrici sia a placca che a gettone, sporadicamente anche calcificati e con interessamento della pleura diaframmatica a sinistra” (cfr. doc.12 nota di deposito prot. n. 202033620).

In data 3.06.2014, la Commissione Medico Ospedaliera di Roma sulla base dell’esame e degli accertamenti clinici strumentali ha poi valutato la menomazione dell’integrità fisica giudicando l’interessato Appuntato Dal Cin affetto da “asbestosi pleurica” con classificazione della patologia ai fini dell’equo indennizzo nella VII categoria.

Nel verbale del Ministero della Difesa, Dipartimento Medicina Legale di Roma, Seconda Commissione Medico Ospedaliera, riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza da cause di servizio ai fini E.I. e PPO, ha giudicato la menomazione dell’integrità fisico-psichica sensoriale del ricorrente ascrivibile alla Tabella A categoria 5 delle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. doc. ti 11-12 nota di deposito prot.n. 202033620).

Asbestosi dipendente dalla causa di servizio

In seguito a tali pareri, il Ministero ha effettuato le proprie verifiche attraverso l’ente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale esaminata la posizione dell’App. Scl. Dal Cin (posizione n. 12606/2015) ha reso il parere  n. 354/2015 nell’adunanza del 23.12.2015, nel quale,  pur sostenendo che l’infermità da disturbo ansioso disadattivo non possa essere asseritamente riconducibile all’attività svolta servizio, ha constatato che: “l’infermità “asbestosi pleurica” PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto dall’esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è dato ravvisare, il nesso di causalità utile tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza  e la evoluzione della predetta affezione” (cfr. doc. 6 nota di deposito prot. n. 202033620).

La delibera del Ministero dell’Economia e delle Finanze

In data 24.01.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (posizione n. F3921044, parer n. 825582017) ha deliberato quindi:

“di esprimere il richiesto parere così come specificato nel considerato a parziale modifica del parere 027112016 del 26.10.2016 sul presupposto del seguente considerato: “che l’infermità: opacità del domo pleurico bilaterale di lieve entità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio da questo comitato come “asbestosi pleurica” con il parere n. 126062015 del 23.12.2015 può altresì ritenersi RICONDUCIBILE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI ED OPERATIVI DI MISSIONE, previste dall’art. 1 comma 1, lettera C del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto ponendosi quali causa ovvero quanto meno con causa efficiente e determinante della patologia suddetta.

Il collegio è giunto alle predette conclusioni, tenuto, altresì conto del rapporto informativo redatto dal Comando Guardia di Finanza – Compagnia Prosecco n. 022480/2017 del 06.12.25017 e del parere Consiglio di Stato n. 02526/2010 del 01.06.2010.”(cfr. doc. 7 nota di deposito prot. n.202033620).

Riconoscimento di Dal Cin di vittima del dovere

Tali circostanze, ivi comprese quelle dedotte nel ricorso, e risultanti dalla documentazione allegata, e lo stesso riconoscimento di causa di servizio con lo status di vittima del dovere ottenuto per le patologie sofferte a causa del servizio prestato dal 20.09.1991 al 08.01.2014 (cfr. doc. ti 1,2,6,7,8 nota di deposito), che comprova, oltre all’origine professionale delle patologie, la violazione delle regole cautelari, ovvero costituisce atto confessorio della loro violazione (la Corte di Cassazione ha chiarito che il riconoscimento dello status di vittima del dovere implica l’accertamento della natura professionale della patologia, ovvero la violazione dell’art. 2087 c.c., così Cassazione, sez. lav., n. 4238/2019, e Cassazione, sez. lav., n. 20446/2019 e perciò stesso dimostra l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza, ovvero l’illecito).

È dimostrato pertanto che il ricorrente fu sempre a contatto con materiali e fibre di amianto a causa del colpevole agire dell’amministrazione resistente (e senza che la stessa gli fornisse mezzi di protezione individuale), hanno, infatti, imposto un autonomo ricorso presso Codesto Ecc.mo TAR, Sez. II Ter, per ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (R.G. n. 2958/2019), procedimento per il quale si auspica la fissazione dell’udienza in tempi più brevi, stante il comprovato aggravamento del ricorrente come da documentazione allegata ad apposita istanza di prelievo.

Esaurita la dinamica prettamente fattuale, necessaria per illustrare il caso di specie che ci occupa, ci si chiede per quale motivo, l’odierno ricorrente sia stato trasferito in un posto in cui fosse presente dell’amianto quando erano ben note le problematiche di salute dallo stesso sofferte.

Violazione della salubrità dell’ambiente lavorativo

Integra inadempimento e/o illecito con colpa grave il fatto che l’amministrazione resistente, anche dopo che il ricorrente aveva rimarcato la violazione delle condizioni di salubrità dell’ambiente di lavoro (si ricorda che ai sensi del DM 06.09.1994, anche l’amianto c.d. compatto, dopo alcuni anni dà rilascio di fibre, e che non vi è soglia al di sotto della quale il rischio si annulla, così come chiarito dalle direttive n. 477/83/CEE -quarto considerando- e n. 148/2009/CE -undicesimo considerando-, che richiamano la legge scientifica della rilevanza di tutte le esposizioni), sicché, evidentemente, il fatto di trasferirlo nel luogo con presenza di amianto, nella Brigata Sabaudia (cfr. doc. 2 nota di deposito n. 202033651), presupponga, non solo l’assenza di valutazione del rischio, nei termini sanciti dal D.L.vo 81/2008, ma anche la violazione dell’art. 2087 c.c., e 32 Cost., per il fatto che le fibre hanno comunque alimentato l’infiammazione, e per di più vi era un concreto rischio che con il proseguire di tale esposizione, che si era già verificata negli anni pregressi di servizio, poteva insorgere il mesotelioma pleurico, e quindi di rivedere le “ragioni” del trasferimento.

Ma vi è di più. Tale situazione è stata posta in essere nonostante ci sia stata l’interrogazione parlamentare, dai cui poteri ispettivi del Parlamento è emerso che l’amministrazione resistente, già prima di emettere il trasferimento oggi impugnato, era a conoscenza del fatto che nella caserma Brigata Sabaudia ci fosse dell’amianto.

I risultati del censimento delle caserme

Tale caserma, infatti, dopo un censimento avviato nel 2012 era risultata essere stata inserita tra le 111 caserme della G.d.F. da bonificare, come di evince anche dagli atti dell’interrogazione parlamentare sul caso di specie. Sul punto, cfr. link Question time On. Alessio Villarosa ed altri:

Inlibertà.it

Pontiniaecologia.com

H24Notizie

IlFattoQuotidiano.it

Quanto richiamato in questa sede, che l’amministrazione certamente non può smentire, né contestare, dimostra che ci fosse evidente violazione delle norme di cui all’art. 2087 c.c., che si applica anche per i militari, e a maggior ragione per quanto riguarda il rischio amianto per le capacità di accelerazione di qualsiasi processo tumorale, come chiarito da Cassazione, IV sezione penale, 3615/2016.

Le norme che regolano l’ordinamento militare impongono la tutela della salute, anche in termini di regolamento di disciplina militare, come obbligo di tutela che è a carico del Superiore (Legge 11 luglio 1978 n. 382 “Norme di principio sulla disciplina militare” -Supplemento Ordinario alla G.U. n. 203 del 21 Luglio 1978-  e dell’art. 21 c. 2 lett. e) ed f) del D.P.R. 545/86 “Regolamento applicativo” [Approvazione del Regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’Art. 5, primo comma, della legge 11 Luglio 1978 n. 382] -G.U. n. 214 del 15 Settembre 2014).

L’illegittimità dell’atto di trasferimento

Risulta quindi che l’atto di trasferimento, che è stato impugnato, è illegittimo, non solo perché adottato in violazione delle norme di cui agli artt. 1 e ss. della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, ma anche nel merito specifico, poiché è stato trasferito in un luogo con presenza di amianto un militare che era già colpito dalla fibra killer, e le cui ulteriori esposizioni avrebbero aggravato il decorso clinico della patologia, e anzi, accelerato l’insorgenza del mesotelioma della pleura.

Si rimarca il fatto che tali lesioni biologiche, subite dal militare, erano state accertate e riconosciute per causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.

In riferimento alle memorie depositate dall’Avv. Maurizio Greco, avvocato dello Stato, è doveroso osservare che nel messaggio della Guardia di Finanza avente Protocollo di Partenza nr.  0084813/12 – 20/03/2012, al Punto 3 è letteralmente scritto: “Per quanto sopra, entro un mese dal ricevimento della presente codesti Comandi invieranno una comunicazione contenente esclusivamente i nominati del personale da avvicendare“.  Questo, sta chiaramente ad intendere che ogni Comando, ovvero, ogni Comandante deve segnalare i militari da trasferire sulla base delle esigenze rappresentate nel messaggio meglio richiamato sopra.

Un trasferimento ingiusto quello di Antonio Dal Cin

Quindi il Comandante III° nucleo Atleti ha coscientemente trasferito un dipendente con patologia asbestotica da contatto con amianto a lavorare in una caserma in cui c’era dell’amianto, si riduceva allo stato pulverulento, per effetto della perdita del potere aggrappante del cemento, e quindi con rilascio di fibre, che il Sig. Dal Cin Antonio ha inalato, ovvero avrebbe potuto inalare, alimentando quel processo infiammatorio (“Aspirin delays mesothelioma growth by inhibiting HMGB1-mediated tumor progression”), con rischio non solo di alimentare il cancro, ma anche di accentuare quelle complicazioni cardiache, che avrebbero potuto portare il militare all’immediato decesso per arresto cardiaco: infatti all’asbestosi subentra la cardiopatia e infine la morte.

Ciò posto, tutta l’autorevole giurisprudenza citata nella memoria di costituzione di parte resistente sull’inoppugnabilità in sé dei trasferimenti dei militari non può senz’altro superare e/o eludere il diritto alla tutela della salute, fondamentale baluardo a difesa dell’essere umano e Costituzionalmente garantito (art.32), che con il trasferimento impugnato è stato sicuramente violato: occorre tutelare la salute, rispetto al rischio cancerogeno per il quale non sussiste una soglia minima di salvaguardia, come accertato e dichiarato dallo stesso Legislatore comunitario, e peraltro fatto proprio anche nella legislazione e giurisprudenza della Suprema Corte, con divieto assoluto di esposizione, qualsiasi sia il suo livello (Cassazione, IV sezione penale, 49215/2012).

Il modus operandi dell’amministrazione

Le c.d. soglie sono di maggiore attenzione, come già ribadito da Cassazione, IV sezione penale, 38991/2012, sicché, in caso di evento, sussiste il profilo di responsabilità, e anche in sede civile con Cassazione, sezione lavoro, 18503/2016, ragione per la quale, come detto, il modus operandi dell’amministrazione di allocare il Dal Cin con rischio di esposizione ad amianto, determina l’inadempimento/illecito e perciò stesso l’illegittimità dell’atto impugnato.

Inoltre, si consideri che, sempre nelle sue memorie difensive, l’amministrazione asserisce che basterebbe tale circostanza per ritenere valide le motivazioni del trasferimento e respingere il ricorso proposto “ove si consideri che il trasferimento di autorità per esigenze di servizio dell’App. Scelto Dal Cin dal III Nucleo Atleti di Sabaudia alla locale Brigata è stato disposto nell’ambito di una peculiare procedura di impiego volta ad ottimizzare – mediante il recupero di risorse in eccedenza presso reparti non operativi – l’apparato organizzativo del Corpo nel contrasto degli illeciti di natura economico-finanziaria in aderenza agli indirizzi delle Autorità di Governo”: queste esigenze di servizio non risultano essere confermate, e anzi smentite, e per di più, in tal guisa, si aggravava la lesione biologica, ma anche morale ed esistenziale, di cui il militare è stato e continuava ad essere vittima, ribadita peraltro dal contenuto della relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018.

I risultati raggiunti dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta

Proprio nella relazione finale della Commissione d’Inchiesta della Camera dei Deputati emerge la condotta dell’amministrazione di violazione di tutte le regole cautelari e di poca attenzione per la tutela della salute e dell’incolumità psicofisica, con riferimento al rischio amianto, e altri rischi.

La Commissione ha quindi ultimato i suoi lavori con un duro atto di accusa nei confronti dell’amministrazione, e ne sono testimoni i numerosi casi di riconoscimento anche dello status di vittima del dovere, ovvero i dati epidemiologici circa le malattie asbesto correlate nel comparto delle Forze Armate e/o nel comparto Sicurezza (pagg. 33/35 della relazione finale della Camera dei Deputati).

A questo punto, posta l’illegittimità del provvedimento impugnato che ha di fatto trasferito una persona affetta da patologia asbestotica in una caserma dove vi era dell’amianto, si rimarca la totale contraddittorietà della motivazione asserita nel provvedimento impugnato, in quanto, come anticipato, il Dal Cin non è stato mai impiegato in nessuna delle attività indicate nelle motivazioni del trasferimento, ma anche la sua illegittimità proprio perché nonostante il ricorrente fosse affetto da patologia asbestosica, patologia per la quale tra l’altro, come noto, era stato già trasferito in via definitiva al III° Nucleo Atleti con il compito di svolgere mansioni non operative, ovvero unicamente mansioni di sorveglianza dei beni dello Stato, proprio in forza delle sue condizioni precarie di salute (cfr, doc. 3 atto introduttivo).

Risulta a questo punto difficilmente comprensibile in qual modo l’Amministrazione resistente abbia aderito agli indirizzi di Governo per rafforzare il controllo operativo economico-finanziario impiegando il ricorrente.

La necessità di segnalazione e bonifica

Di contro, tale operato ha di certo violato i principi di economicità, efficacia ed efficienza di cui alla L.241/90 che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell’azione amministrativa (consacrato dall’art. 97 Cost.), che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, e soprattutto di tutela della salute e della incolumità psicofisica, per la quale risulta costituito il sistema sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 1 e ss. della L. 392/1978.

Si consideri che l’Amministrazione ben avrebbe potuto prima di tutto bonificare, come è stato poi fatto, in seguito alle segnalazioni dello stesso Dal Cin, anche se con colpevole ritardo, in modo da evitare che qualsiasi militare fosse esposto alla fibra killer, e quindi trasferire il Dal Cin dopo la bonificazione, in questo modo salvaguardando la salute di tutti i suoi militari, poiché l’amianto è sempre dannoso, ed è dannoso per tutti (Cassazione, IV sezione penale, 45935/2019), come detto a prescindere dalla soglia, anche perché pure le c.d. esposizioni basse sono dannose, se non altro perché impediscono la clearance polmonare, e poi eventualmente trasferire il Dal Cin.

Solo in ribasso sulle esigenze di tutela della salute, rispetto ad un killer quale è la fibra di amianto, il Ministero avrebbe potuto trasferire altro militare di pari grado, perfettamente in salute, fermo restando che sia questo ipotetico militare che tutti quanti coloro che erano in servizio, avrebbero subito il danno alla salute da esposizione, e a maggior ragione l’amministrazione avrebbe dovuto preoccuparsi anche di effettuare la sorveglianza sanitaria per tutto il personale esposto, ai sensi dell’art. 259 del D.L.vo 81/2008, potendo essere tale caserma un focolaio di malattie asbesto correlate che per anni rimangono asintomatiche.

Questi aspetti pongono in evidenza la fondatezza delle ragioni poste dal Sig. Antonio Dal Cin nel suo ricorso.

Il trasferimento alla Guardia di Finanza

Il Sig. Dal Cin Antonio fu trasferito dal III Nucleo Atleti della Guardia di Finanza di Sabaudia (LT), unitamente ad altro militare di pari grado che successivamente presentava domanda Ordinaria di trasferimento, che l’Amministrazione, dopo una attenta valutazione e analisi di tutte le esigenze di servizio (oltre al conteggio dei posti disponibili presso ogni Reparto del Corpo) accoglieva, ricollocando così il militare in questione nello stesso posto dove era prima, ovvero, presso il III Nucleo Atleti della Guardia di Finanza di Sabaudia (LT).  Sicuramente questa opportunità sarebbe dovuta essere accordata al ricorrente, viste le sue precarie condizioni di salute.

Tornando all’aspetto riguardante le patologie sofferte dal Dal Cin, ben conosciute dell’Amministrazione resistente, oltre ai principi Costituzionali citati (artt. 32 – 97 Cost.), l’atto impugnato ha violato sia l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro, e quindi in questo caso al Ministero resistente, di adottare tutte le cautele necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica del dipendente, sia l’art. 31 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea secondo cui “ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”, principio che è coerente con l’art. 32 Cost., nonché con gli artt. 35. 36 e 41 II° co. della Costituzione.

L’effetto sommatoria dell’amianto

Si consideri, inoltre, che anche a causa dell’impiego in ambiente insalubre per la presenza di amianto, il ricorrente si è aggravato, a tal punto che in data 08/01/2014, il Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, Prima Commissione Medica Ospedaliera, dopo aver esperito accertamenti clinici e strumentali nei confronti del prefato militare, accertandone l’aggravamento delle condizioni di salute, come meglio descritto nel giudizio medico legale pronunciato all’unanimità nel verbale n. A11306725 del 08.01.2014, lo riconosce “NON idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto” (cfr. doc.12 nota di deposito n. 202033620).

Le polveri e fibre di amianto, infatti, inducono dei processi chimici, di reazione di superficie, meccanici, che moltiplicano l’infiammazione, e si crea il c.d. effetto di sommatoria. Anche pochissime fibrille assunte quotidianamente, col tempo, si sommano nel nostro organismo, raggiungendo il carico (body burden dei ricercatori anglosassoni) di rottura del tiro-alla-fune tra cancerogeni e difese dell’organismo contro il cancro.

Giova ribadire a questo punto che per la patologia asbesto correlata “diffusi ispessimenti pleurici, bilaterali millimetrici sia a placca che a gettone, sporadicamente anche calcificati e con interessamento della pleura diaframmatica a sinistra” riconosciuta come causa di servizio, il Sig. Dal Cin è stato riconosciuto vittima del dovere (cfr. doc. ti 1,2,6,7,8 nota di deposito prot.n202033620).

Dal Cin, privato del suo lavoro a causa della fibra killer

Ma c’è ancora un’altra considerazione da fare. Se il Dal Cin, avesse continuato a fare il lavoro non operativo presso il III° nucleo atleti Sabaudia e quindi non fosse stato esposto a quelle fibre di amianto che a causa dell’effetto sommatoria sono state causa di aggravamento, avrebbe sicuramente prestato servizio più a lungo presso l’amministrazione resistente con tutti i benefici economici che ne sarebbero conseguiti (cfr. doc.9, 10 nota di deposito prot.n202033620).

Il trasferimento è, quindi, illegittimo anche per quanto attiene al risarcimento dai danni da perdita di chance e di pregiudizio che ha sofferto la stessa amministrazione, oltre che, evidentemente la lesione dei diritti costituzionali tutti del ricorrente, non solo quello alla salute, ma anche quelli di cui agli artt. 2 e 3, e ripercussioni sulla famiglia e quindi lesione di tutti i diritti di cui agli artt. 29, 30 e 31, piuttosto che 35 e 36 Cost.

Il rischio alla salute dell’esposizione ad amianto

In conclusione, non vi è chi non veda quanto l’atto impugnato sia immotivato e contraddittorio, in sviamento di potere, in quanto emesso per assolvere a finalità le quali non ha poi perseguito, dal momento che il ricorrente non ha prestato quel servizio operativo la cui carenza imponeva necessario il trasferimento del Dal Cin.

L’amministrazione resistente ha messo a serio repentaglio la salute del ricorrente, in quanto a causa del trasferimento dal III Nucleo Atleti di Sabaudia (LT) alla Brigata della Guardia di Finanza di Sabaudia (LT), inevitabilmente, l’App. Sc. Antonio Dal Cin ha subito l’ennesima, perdurante, esposizione ad amianto che è un cancerogeno completo, e, oltre ai fenomeni infiammatori, provoca anche tutta una serie di cancri delle sierose (mesotelioma), e dell’apparato respiratorio (cancro del polmone) e del tratto gastrointestinale, e perfino alle ovaie, come ribadito dalla IARC nell’ultima monografia, e rispetto alla quale tutte le esposizioni debbono essere evitate, e nessuna è innocua: nel Quaderno n.15 del Ministero della Salute “Stato dell’Arte e prospettive in materia di contrasto alle malattie asbesto-correlate maggio-giugno 2012, risulta a pag. 41, testualmente.

Quaderno n.15 del Ministero della Salute

Sebbene alcune caratteristiche della relazione doserisposta siano tuttora imperfettamente note, non vi sono, tuttavia, dubbi sull’esistenza di una proporzionalità tra dose cumulativa e occorrenza di mesotelioma. Tale relazione è stata supportata da rassegne della letteratura scientifica e da revisioni sistematiche e metanalisi.

L’aumento dell’incidenza di mesotelioma dovuto a un periodo di esposizione ad asbesto è proporzionale all’ammontare di tale esposizione e a una potenza del tempo trascorso da quando l’esposizione è avvenuta.  L’incidenza cresce con la terza/quarta potenza del tempo dalla prima esposizione. Il tempo trascorso dall’esposizione assegna dunque un peso maggiore alle esposizioni più remote, a parità di altre condizioni.

A tale riguardo, Berry ed al., in un recente studio di follow-up effettuato su una popolazione di soggetti esposti ad asbesto in una miniera dell’Australia Occidentale, hanno dimostrato come l’incidenza di mesoteliomi, pleurici e peritoneali, presentasse una correlazione positiva con il tempo trascorso dalla prima esposizione, raggiungendo un plateau dopo 40-50 anni e con l’entità dell’esposizione complessiva all’asbesto.

L’aumento dell’incidenza e l’accelerazione del tempo all’evento sono fenomeni inestricabilmente connessi. In ambito strettamente scientifico, dopo il contributo metodologico di Berry nel 2007 la discussione in merito appare definita. È importante ricordare che c’è accordo nella comunità scientifica sulla circostanza che non sia possibile fissare un livello soglia al di sotto del quale non vi sia rischio di mesotelioma’.

Curare le condizioni di vita e di benessere del personale

Ebbene, oltre alle norme costituzionali ed europee citate, è necessario richiamare il contenuto dell’articolo 725 del D.P.R. 90 del 15 marzo 2010, inerente i doveri dei superiori in materia di ordinamento militare il quale avrebbe dovuto imporre all’amministrazione resistente di “Curare le condizioni di vita e di benessere del personale; assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti”, ragione per la quale l’atto impugnato è comunque ed in ogni caso illegittimo.

***

Tanto rappresentato e dedotto, si rimarca anche attraverso le presenti memorie la totale carenza e il difetto di motivazione dell’atto impugnato per la contraddittorietà in sé dello stesso e di conseguenza la sua illegittimità, anche per la violazione di tutte le norme citate in atti.

PQM

Voglia l’Ecc.mo Collegio adito:

 annullare l’atto impugnato e per l’effetto risarcire il ricorrente per tutti i danni subiti, da stabilirsi in via equitativa anche per effetto di verificazione ex art 66 cpa e/o CTU ex art 67 cpa”.

Roma, lì 5.5.2020

Avv. Ezio Bonanni

In merito alla vicenda dell’agente di GdF Antonio Dal Cin, l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ Mi batterò in prima linea per assistere Antonio Dal Cin al fine di fargli ottenere la giusta forma di risarcimento per tutti i danni subiti dal comportamento negligente, imprudente ed imperito della sua Amministrazione. La vittoria che raggiungeremo per il caso di Antonio Dal Cin sarà il punto di partenza per ottenere Giustizia per tutti i casi simili al suo”.

Vale di piu la vita umana o gli interessi speculativi?

Tutto ciò impone  una riflessione sui problemi che svelano parecchi nodi critici del nostro Paese: la sudditanza della politica ai poteri forti, l’atteggiamento passivo dell’opinione pubblica, l’omertà colpevole di una certa parte dei media, che spesso tacciono i temi scottanti o li strumentalizzano a vantaggio della casta.

Insomma vale di più una vita umana o essa deve essere subordinata agli interessi speculativi o come in questo caso ad una presunta Ragion di Stato?

Articolo 20

L’Osservatorio Vittime del Dovere- ONA

L’ONA ha dato vita ad una nuova associazione per tutelare le vittime del dovere: l’Osservatorio Vittime del Dovere.

La nuova associazione è di promozione sociale, apartitica e senza fini di lucro. Tra i suoi principali obiettivi troviamo la tutela della salute, in particolare del personale Civile e Militare delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza.

Vittime del dovere: RICHIEDI ASSISTENZA GRATUITA

Per ricevere assistenza gratuita consulta il Dipartimento dell’ONA dedicato alla tutela delle Vittime del Dovere oppure chiama il numero gratuito 800 034 294.

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