31.1 C
Rome
giovedì, Settembre 10, 2026
Home Blog Page 10

Ex Ilva di Taranto, se non si elimina amianto stop area a caldo entro 90 giorni

ILVA di Taranto
emissioni ILVA di Taranto immagine free Wikimedia commonso

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che l’attività dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto dovrà essere sospesa entro 90 giorni qualora non vengano eliminate le criticità legate alla presenza di amianto e non siano adottate misure efficaci per la riduzione delle emissioni.

La decisione arriva nell’ambito di un procedimento promosso da alcuni cittadini di Taranto e rappresenta un nuovo passaggio giudiziario nella complessa vicenda che riguarda uno dei più grandi poli siderurgici d’Europa.

La decisione della Corte d’Appello

Il provvedimento è stato adottato dalla sezione specializzata in materia d’impresa della Corte d’Appello di Milano, che ha accolto le richieste avanzate nel ricorso presentato da un gruppo di cittadini.

Secondo quanto disposto dai giudici, la prosecuzione delle attività nell’area a caldo è subordinata alla rimozione delle situazioni ritenute critiche. In particolare, la Corte ha individuato due aspetti prioritari: la bonifica dell’amianto presente nello stabilimento e la riduzione delle emissioni.

In assenza di interventi adeguati, l’attività produttiva dell’area interessata dovrà cessare entro il termine fissato di novanta giorni.

Le società coinvolte

La decisione è stata notificata alle società interessate dalla gestione del sito industriale.

Spetterà ora ai soggetti coinvolti valutare le iniziative da adottare per conformarsi alle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziario.

Amianto ed emissioni al centro del procedimento

Il pronunciamento della Corte richiama ancora una volta l’attenzione su due temi particolarmente rilevanti per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente: la presenza di materiali contenenti amianto e il controllo delle emissioni industriali.

L’amianto è infatti riconosciuto come agente cancerogeno e l’esposizione alle sue fibre è associata a gravi patologie, tra cui il mesotelioma e altre malattie asbesto-correlate. Parallelamente, la riduzione delle emissioni rappresenta uno degli aspetti centrali delle misure di prevenzione e tutela ambientale nei grandi impianti industriali.

Un nuovo capitolo nella vicenda dell’ex Ilva

La pronuncia della Corte d’Appello di Milano si inserisce nel lungo percorso giudiziario e amministrativo che negli anni ha interessato lo stabilimento siderurgico di Taranto.

L’effettiva prosecuzione delle attività dell’area a caldo sarà ora legata alla capacità di eliminare le criticità evidenziate dal provvedimento, attraverso interventi di bonifica e misure idonee a garantire il rispetto delle condizioni indicate dai giudici.

Il commento dell’Avv. Ezio Bonanni

“Accogliamo con favore questa pronuncia, che richiama con forza il principio di precauzione. La presenza di amianto e il contenimento delle emissioni costituiscono criticità importanti. Da anni facciamo presente come il ritardo nelle bonifiche abbia prodotto un tributo altissimo per la salute”. Ha affermato commentando la notizia l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. 

****

Eventuali successivi sviluppi processuali, impugnazioni o modifiche del quadro giuridico potranno essere riportati non appena resi noti.

Microcantieri e amianto, MASE chiarisce le regole: deposito, trasporto e tracciabilità

Amianto, microcantieri - immagine generata con CANVA
Amianto, microcantieri - immagine generata con CANVA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito nuovi chiarimenti sulla gestione dei microcantieri contenenti amianto. Rispondendo a un interpello. Il documento affronta alcuni dei principali dubbi interpretativi riguardanti il deposito temporaneo dei rifiuti, il trasbordo, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e la tracciabilità, offrendo indicazioni utili agli operatori del settore.

L’interpello sui microcantieri con amianto

La richiesta di chiarimento nasce dalla necessità di definire le corrette modalità di gestione dei rifiuti provenienti da microcantieri multipli di bonifica di amianto compatto. In particolare quando i quantitativi prodotti sono limitati.

Tra i quesiti posti al Ministero figuravano la possibilità di trasferire i rifiuti presso una sede dell’impresa diversa dal luogo in cui sono stati prodotti, la qualificazione del cambio di mezzo o di trasportatore come semplice trasbordo. Oppure come nuova fase di trasporto e le corrette modalità di registrazione delle operazioni nel sistema RENTRI.

Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Ossia il sistema digitale italiano che consente di monitorare il percorso dei rifiuti, dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento.

È stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sostituire gradualmente la gestione cartacea dei registri e dei formulari, rendendo la tracciabilità più efficiente e trasparente.

Deposito temporaneo: quando è consentito

Nel proprio riscontro il MASE richiama innanzitutto la disciplina prevista dagli articoli 183 e 185-bis del Decreto Legislativo 152/2006. Ricordando che il deposito temporaneo prima della raccolta rappresenta una forma di raggruppamento dei rifiuti effettuata nel luogo di produzione e che, se vengono rispettate tutte le condizioni previste dalla legge, non richiede un’autorizzazione specifica.

Il Ministero evidenzia inoltre che, per le attività di manutenzione e i piccoli interventi edili, la normativa introduce una particolare disciplina che considera i rifiuti prodotti presso la sede o l’unità locale dell’impresa che esegue i lavori. Nei casi in cui le quantità siano ridotte e non sia giustificato l’allestimento di un deposito direttamente sul luogo dell’intervento, il trasporto verso la sede può avvenire accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT). Ciò in alternativa al formulario, purché siano riportati il luogo di produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, oltre alla destinazione.

Il luogo di produzione dei rifiuti

Nelle proprie considerazioni il Ministero richiama anche precedenti orientamenti interpretativi e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ribadendo che il concetto di luogo di produzione dei rifiuti può comprendere non soltanto il sito in cui i rifiuti vengono materialmente generati. Ma anche un’area nella disponibilità dell’impresa produttrice, purché esista un collegamento funzionale con il luogo di produzione e siano presenti adeguate condizioni di sicurezza.

Alla luce di tali principi, il Ministero conclude che il deposito temporaneo può essere effettuato nelle modalità previste dalla normativa. Qualora, però, venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dalla legge, il deposito non può più essere considerato temporaneo ma assume la natura di stoccaggio. Attività che necessita della relativa autorizzazione ambientale.

Trasbordo e cambio del trasportatore

Vediamo ora per quanto riguarda il tema del trasbordo totale e dell’eventuale sostituzione del mezzo o del trasportatore. In questi casi il MASE rinvia alle disposizioni dell’articolo 193 del Testo Unico Ambientale e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, contenute nell’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 251/2023. E’ qui che  sono illustrate le modalità operative applicabili anche ai casi disciplinati dal comma 19 dello stesso articolo.

Tracciabilità RENTRI

Anche sul fronte della tracciabilità elettronica dei rifiuti, il Ministero precisa che le modalità di registrazione dei movimenti di carico e scarico devono essere effettuate secondo quanto previsto dalle Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico, contenute nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 251/2023, alle quali gli operatori sono invitati a fare riferimento per la corretta gestione delle annotazioni nel sistema RENTRI.

Le conclusioni del MASE

Il documento ministeriale precisa infine che le valutazioni espresse costituiscono risposta all’interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e sono riferite esclusivamente ai quesiti formulati, senza incidere su eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari relativi a casi specifici. L’interpello e il relativo riscontro sono stati pubblicati nell’apposita sezione dedicata agli interpelli ambientali del Ministero.

Fonte: Riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interpello ambientale dello Sportello Amianto Nazionale sulla gestione dei microcantieri contenenti amianto nel luglio 2026.

Bonifica amianto in Friuli Venezia Giulia: contributi regionali al 70% dal 2027

Bonifica amianto - immagine AI generata con Canva free
Bonifica amianto - immagine AI generata con Canva free

Approvato un emendamento all’Assestamento di bilancio che aumenta il sostegno economico della Regione Friuli Venezia Giulia agli interventi di rimozione e bonifica dell’amianto.

Dal 1° gennaio 2027 la Regione Friuli Venezia Giulia potrà coprire fino al 70% dei costi per gli interventi di bonifica dell‘amianto. La novità è contenuta in un emendamento approvato nell’ambito dell’Assestamento di bilancio regionale, che prevede la riprogrammazione del fondo già esistente destinato a finanziare la rimozione dei materiali contenenti amianto.

L’obiettivo della misura è rafforzare il sostegno economico a favore di cittadini, imprese ed enti locali chiamati ad affrontare interventi di bonifica spesso complessi e costosi.

La proposta approvata dal Consiglio regionale

L’emendamento è stato presentato dal consigliere regionale Massimo Mentil (Partito Democratico), primo firmatario del testo, insieme ai consiglieri Igor Treleani e Mauro Di Bert, ed è stato approvato dall‘Assemblea legislativa.

Secondo quanto dichiarato da Mentil, l’aumento della quota di finanziamento regionale dal 50% al 70% rappresenta un intervento significativo per affrontare una delle principali criticità ambientali e sanitarie ancora presenti sul territorio.

Il consigliere ha evidenziato come il maggiore contributo pubblico possa favorire la rimozione dell’amianto e sostenere concretamente chi deve realizzare lavori di bonifica.

Maggiore sostegno per edifici pubblici e privati

L’incremento del contributo regionale è destinato a rendere più accessibili gli interventi di bonifica sia negli edifici pubblici sia in quelli privati. La disponibilità di risorse aggiuntive potrà infatti ridurre il peso economico delle operazioni di rimozione e smaltimento dell’amianto, incoraggiando un numero maggiore di interventi sul territorio.

Bonifica amianto: un investimento per salute e ambiente

“La rimozione dell’amianto rappresenta una delle principali azioni di prevenzione per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Sebbene l’utilizzo dell’amianto sia vietato in Italia dal 1992, numerosi edifici conservano ancora coperture, tubazioni o altri manufatti realizzati con materiali contenenti fibre di amianto. L’aumento dei contributi regionali può rappresentare un incentivo importante per programmare interventi di bonifica, favorendo la messa in sicurezza degli immobili e contribuendo alla riduzione dei rischi connessi alla presenza di questo materiale.” Ha affermato l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dellOsservatorio Nazionale sull’Amianto.

Fonte: Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

Bonifica amianto a Bagnolo in Piano: rimossi 180 quintali dal tetto di un condominio

amianto foto generica (immagine free ai esclusivamente decorativa)
amianto foto generica (immagine free ai esclusivamente decorativa)

Prosegue l’attività di bonifica dell’amianto sul territorio italiano. A Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, è stato completato un intervento di rimozione del cemento-amianto dal tetto di un Condominiosituato in via Roma.

L’operazione ha riguardato circa 900 metri quadrati di copertura in cemento-amianto. Per un quantitativo complessivo di circa 180 quintali di materiale. Successivamente avviato alle procedure di smaltimento previste dalla normativa vigente.

Al posto della vecchia copertura è stato realizzato un nuovo tetto con pannelli sandwich. Completato con nuove lattonerie e con l’installazione di una linea vita certificata, destinata a garantire la sicurezza durante gli interventi di manutenzione.

Un intervento di prevenzione per salute e ambiente

L’intervento è stato possibile grazie all’impegno dei residenti del condominio, che hanno sostenuto i costi necessari per la rimozione della copertura e per la successiva riqualificazione dell’edificio.

Il sindaco Pietro Cortenova ha affermato che  la rimozione del materiale costituisca un obiettivo di interesse collettivo, precisando che i lavori non sono stati eseguiti in presenza di una situazione di pericolo imminente, ma nell’ambito di una scelta preventiva finalizzata a eliminare un materiale potenzialmente pericoloso e a migliorare la sicurezza dell’immobile.

Nuove bonifiche in programma

L’Amministrazione comunale ha inoltre reso noto che un intervento analogo è attualmente in fase di valutazione per un altro condominio.

L’iniziativa conferma l’attenzione crescente verso la progressiva eliminazione delle coperture in cemento-amianto ancora presenti sul territorio, attraverso interventi programmati che consentono di ridurre nel tempo la presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

Perché è importante rimuovere il cemento-amianto

“Il cemento-amianto, comunemente conosciuto come eternit, è stato largamente utilizzato in edilizia fino al divieto introdotto in Italia con la legge n. 257 del 1992. Quando il materiale si deteriora o viene danneggiato, può rilasciare fibre di amianto nell’ambiente, che, se inalate, rappresentano un rischio per la salute. Per questo gli interventi di bonifica eseguiti secondo le procedure previste dalla normativa costituiscono uno strumento fondamentale di prevenzione, contribuendo a ridurre l’esposizione alle fibre di amianto e a migliorare la sicurezza degli edifici e dell’ambiente circostante.” Ha commentato la notizia l‘Avv. Ezio Bonanni, presidente dellOsservatorio Nazionale Amianto.

Fonte: Reggionline

Amianto, Marina Militare: condanna definitiva, risarcimento morte militare

amianto, avv. Ezio Bonanni
amianto, avv. Ezio Bonanni

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto al risarcimento per i familiari di un militare della Marina Militare deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, patologia correlata all’esposizione all’amianto. La sentenza, divenuta definitiva dopo il passaggio in giudicato, riguarda una vicenda iniziata oltre quindici anni fa e rappresenta un importante riconoscimento per la famiglia coinvolta.

La storia del militare e della sua famiglia

Secondo quanto reso noto dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), presieduto dall’Avv. Ezio Bonanni il protagonista della vicenda era un militare, identificato con le iniziali S.C., che aveva prestato servizio dal 7 luglio al 10 novembre 1972 anche a bordo della nave Amerigo Vespucci durante il periodo di leva. Il veliero della scuola della marina era considerato “il più bello del mondo”.

Al momento della scomparsa aveva circa quarant’anni e lasciò la moglie e una figlia di dieci anni.

“Questa sentenza restituisce dignità a un uomo che aveva servito il proprio paese e che ha pagato quel servizio con la vita – dichiara Ezio Bonanni– Nessun risarcimento potrà colmare il vuoto lasciato a una moglie e a una figlia così giovani, ma il riconoscimento delle responsabilità rappresenta un atto di giustizia che arriva dopo un’attesa troppo lunga”. 

La sentenza del Tribunale di Torino

In base alla sentenza, il Ministero della Difesa è stato condannato a risarcire la moglie e la figlia del militare con un importo stimato secondo ONA complessivo di 187.745 euro, oltre agli interessi maturati.

Amianto e tutela dei militari

Il tema dell’esposizione all’amianto nelle Forze Armate è stato al centro di numerosi procedimenti giudiziari e iniziative di sensibilizzazione negli ultimi anni. L’Osservatorio Nazionale Amianto, continua a seguire casi relativi a patologie asbesto-correlate e alle richieste di riconoscimento dei diritti delle vittime e dei loro familiari.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Torino evidenzia l’importanza della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai contesti in cui vi sia stata una possibile esposizione a materiali contenenti asbesto.