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Toscana. L’ONA parla dell’angolo “bollente”

Toscana
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Livorno e Rosignano: l’angolo “bollente” della Toscana

Toscana. L’Osservatorio Nazionale Amianto torna a Rosignano Marittimo per fare il punto della situazione sui contenziosi previdenziali e civili pendenti presso il Tribunale di Livorno e sulle istanze di giustizia avanzate in sede penale.

La zona di Livorno è la ventisettesima città in Italia per numero di malati e di morti da amianto. Sei casi ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di 2 casi ogni 100mila abitanti. I dati sono quelli ufficiali pubblicati sui Quaderni della Salute del Ministero nel 2012.
Dati fermi a otto anni fa. Nel periodo successivo è andata ancora peggio: secondo uno studio della Asl di Cecina, condotto dal dottor Claudio Marabotti, tra il 2001 e il 2010, nell’area livornese si sono ammalati di mesotelioma pleurico 7 abitanti (di sesso maschile) ogni 100mila abitanti, tre volte e mezzo la media della Toscana che è di 2,11 casi ogni 100mila.

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Ancora più grave la situazione nella zona di Rosignano Marittimo: 25 i casi riscontrati di mesotelioma dal 1993 al 2008 su una popolazione di circa 30mila abitanti. Anche i questo caso la media è molto più alta di quella nazionale e di quella regionale, con 5 casi ogni 100mila abitanti.

Il presidente dell’Ona, l’avvocato Ezio Bonanni, che da tanti anni lotta contro la stage amianto e a tutela delle vittime, incontrerà tutti coloro che ne faranno richiesta attraverso gli organismi territoriali dell’associazione (Sig.ra Antonella Franchi cell. 328-4648451 – Sig. Massimiliano Posarelli cell. 327-5436055).
Il dottor Claudio Marabotti, della Asl di Cecina e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell’Ona, illustrerà i risultati delle sue ricerche e gli obiettivi del suo impegno. Il medico, sostenuto dall’associazione, si sta impegnando affinché le istituzioni locali assumano delle iniziative più concrete per la tutela della salute dei cittadini e lavoratori esposti ad amianto e altri cancerogeni.

Pensione ai lavoratori malati di amianto

Pensione ai lavoratori malati di amianto
Pensione ai lavoratori malati di amianto

Passato l’emendamento per i benefici contributivi amianto

Pensione ai lavoratori malati di amianto. Ovvero, a tutti coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate, la cui origine professionale è stata riconosciuta dall’Inail.

Finalmente è passato alla Camera l’emendamento alla legge di Stabilità che recepisce una delle più pressanti richieste che l’Osservatorio Nazionale Amianto ha formulato nell’interesse dei lavoratori malati di patologie asbesto correlate.

Nel complesso, se parliamo di patologie asbesto correlate tabellate dall’INAIL, facciamo riferimento al mesotelioma, al tumore ai polmoni e all’asbestosi. Ovvero, patologie mortali per le quali, in alcuni casi, per pastoie burocratiche si moltiplicano i disagi per le vittime e per le famiglie.

L’impegno dell’On.Le Boccuzzi per i lavoratori esposti

È una grande vittoria per i lavoratori e per l’ONA che da anni si batte per la loro tutela.

“Ringraziamo l’onorevole Antonio Boccuzzi. Firmatario dell’emendamento, e ci auguriamo che dopo l’approvazione della Camera arrivi anche quella definitiva del Senato”, dichiara il presidente dell’ONA, l’avvocato Ezio Bonanni.

Recita l’emendamento: “Il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive o sostitutive della medesima, affetto da mesotelioma pleurico, mesiotelioma periocardico, mesotelioma peritonale, mesoteliomadella tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ai fine del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell’assicurato almeno cinque anni dell’intera vita lavorativa”.

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Se l’emendamento dovesse essere definitivamente approvato anche al Senato, tutti i lavoratori con il riconoscimento INAIL, potrebbero accedere al prepensionamento a prescindere dal grado di inabilità.

Per lo stesso motivo, anche laddove operazioni chirurgiche e chemioterapia dovessero in qualche modo portare alla regressione della patologia, potrebbero accedere alla prestazione pensionistica. Il tutto, senza correre il rischio di eventuali successive revoche, ovvero quello di dover continuare a lavorare pur con gravi patologie.

“E’ un giorno importante per le vittime dell’amianto. Un evento che segna una inversione di tendenza rispetto alle ultime iniziative. In questo modo i lavoratori malati per amianto potranno accedere immediatamente al pensionamento. Anche quando le loro condizioni di salute non fossero tali da lasciare presagire una morte immediata”, dichiara l’avvocato Ezio Bonanni.

Danno psicologico da esposizione amianto

Amianto nella Caserma Trullo
Capannone Amianto

Il danno psicologico da esposizione ad amianto come puo essere provato?

È importante chiarire in che consiste la prova documentale che il danneggiato deve consegnare al suo legale e quale è la figura professionale più idonea alla valutazione del danno non patrimoniale, con pregiudizi esistenziali.

Molto probabilmente non tutti sanno che nel lontano 1986 quando la figura del danno psicologico da esposizione amianto venne definitivamente affermata “ingiusta lesione all’integrità psico-fisica della persona, che incide sul valore uomo in tutta la sua dimensione concreta” (corte cost. 14/07/1986).

L’unica disciplina professionale riconosciuta che poteva svolgere valutazioni diagnostiche nell’accertamento del danno alla persona era quella Medica Legale.

Questo fino al 1989, anno in cui la legge n.56, istituendo l’Albo professionale degli Psicologi, affermava che tra le competenze dello psicologo vi era (e vi è tutt’ora) la diagnosi psicologica e psicopatologica.

Danno psicologico da amianto: lo Psicologo Forense

È giusto osservare che il medico legale è competente per l’accertamento a carattere clinico medico di lesioni fisiche e non psicologico del danno alla persona.

In particolare in presenza di evidenti patologie psichiatriche, lo psichiatra forense è la figura principale.

Ad oggi, nonostante la continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio italiano, per quanto concerne l’accertamento medico-legale, afferma che “si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre. Tuttavia la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario.

Quindi, persiste comunque una tradizione nel campo giuridico (Magistrati ed avvocati) a rivolgersi ai medici legali, ed un interesse di questi ultimi a sottolineare, anche utilitaristicamente, la loro competenza specifica in materia.

Il risultato di questo comportamento è una confusione e sovrapposizione di ruoli e competenze tra medico legale e Psicologo Forense.

Il rischio per il giurista è quello di allegare relazioni sul danno non patrimoniale (psichico o esistenziale), eseguite in modo incompleto, superficiale e che non si basano su presupposti metodologici e scientifici opportuni alla valutazione della lesione psichica.

Come per esempio, le “linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologica – giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale”. Una pubblicazione a cura dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Danno psicologico da esposizione amianto: consulenza

Per avere chiarimenti sulle procedure adottate nella valutazione del danno non patrimoniale, è importante richiedere una consulenza psicologica assicurativa.

La consulenza si occupa della tutela legale della salute psichica dell’individuo e per chiarire questioni di tipo Medico-legale e Assicurativo.

Può essere richiesta per valutare qualsiasi danno dovuto a comportamento ingiusto altrui che produca una lesione dell’integrità psicofisica, o una grave sofferenza morale o un sostanziale sconvolgimento delle abitudini e delle attività realizzatrici di un individuo.

È consigliato di munirsi di tutta la documentazione medica che fa riferimento:

  • all’evento lesivo (certificati di pronto soccorso, impegnative, prescrizioni di farmaci nel caso sono stati somministrati, ecc.);
  • al periodo della malattia (certificati dei diversi professionisti, se ad esempio si è ricorso alla psicoterapia e/o dallo psichiatra);
  • alla prognosi di guarigione (certificato del medico di base) che non sempre è un traguardo raggiunto.

Danno psicologico esposizione amianto

Valutazione del danno psicologico da esposizione amianto?

Per eseguire una corretta valutazione dell’entità del Danno, il danneggiato eseguirà un approfondito esame psicologico clinico e psicodiagnostico.

Considerando che il numero degli incontri varia da caso a caso, attraverso di essi viene valutato lo stato psicologico attuale e pregresso. Ma non solo.

Con gli incontri viene valutato il nesso di causalità tra l’evento lesivo e le conseguenze psicologiche ed esistenziali riportate.

A differenza, dunque, delle figure professionali del medico legale, lo psicologo forense esegue le proprie valutazioni al fine di accertare, oltre, alla possibile presenza di un psicologico da esposizione amianto anche la presunta sofferenza “esistenziale”, indagando entro tre precisi ambiti:

a) quelle delle modificazioni peggiorative della personalità e dell’assetto psicologico della vittima (nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine) rispetto al periodo precedente all’evento traumatico.
b) Quello delle eventuali alterazioni in senso peggiorativo del funzionamento familiare della vittima;
c) Quello delle eventuali compromissioni delle attività realizzatrici della vittima (attività di riposo, ricreative, sociali, lavorative, sessuali).

La relazione Psicologica e Psicodiagnostica

Terminati gli incontri sarà consegnata una Relazione Psicologica e Psicodiagnostica, comprendente il punteggio di invalidità del danno subito sia a livello psichico che esistenziale.

La valutazione delle conseguenze psichiche ed esistenziali che l’illecito produce, in alcuni ambiti, terranno conto non solo delle condizioni soggettive, individuali della vittima, ma anche dei turbamenti psicologici che ricadono ai familiari.

Per questa ragione è possibile garantire un risarcimento integrale e personalizzato (Cas. Civ. SS.UU. 26972/2008) e che tenga conto del rispetto della vittima e la solidarietà verso la stessa (ex art. 2 Cost.).

L’Organizzazione Nazionale Amianto, ha istituito un Dipartimento di Psicodiagnostica Clinica e Psicopatologia, dove è possibile ricevere una consulenza gratuita alle problematiche che riscontrate.

Coloro che desiderano avere delucidazioni a riguardo possono contattarmi alla seguente email: studio.psiruta@yahoo.it.

* Psicoterapeuta – Psicologo Giuridico
Membro del Comitato Tecnico scientifico ONA

Riconoscimento di Vittima del Dovere, che cos’è?

Riconoscimento di vittima del dovere
Riconoscimento di vittima del dovere

Riconoscimento di vittima del dovere: parla la Cassazione

Riconoscimento di Vittima del Dovere. Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23300/16 del 16 novembre hanno definitivamente affermato la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria nella materia delle Vittime del dovere e soggetti equiparati.

La sentenza è stata emessa in riferimento al caso di un militare morto di una rarissima forma di tumore. Il militare ha partecipato ad una pericolosa missione in zona di guerra come quella dell’intervento in Bosnia alla fine degli anni Novanta.

Per la Suprema Corte, al fine di ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, è sufficiente la motivazione del giudice sul nesso causale fra malattia e agenti patogeni, oltremodo perché non è contestato l’impiego di uranio impoverito.

Il ministero della Difesa aveva sostenuto la tesi della giurisdizione amministrativa mentre la legge finanziaria del 2006 ha esteso a tutte le «vittime del dovere» i benefici previsti per le vittime della mafia e del terrorismo.

Così, si configura un diritto di natura prevalentemente assistenziale in capo ai congiunti che hanno perso una persona cara a causa di un servizio reso all’amministrazione pubblica.

Dunque, i destinatari dei benefici introdotti dalla Finanziaria 2006, oltre ad essere quegli del pubblico impiego sono anche i militari di leva.

Tuttavia potrebbero estendersi anche a forme regolate di volontariato. Per esempio le ONG, perché le provvidenze sono rivolte a coloro che abbiano subito un’infermità dipendenti da causa di servizio.

Le Sezioni Unite confermano le tesi dell’avv. Ezio Bonanni

Dunque, le Sezioni Unite affermando che la giurisdizione è del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Per lo stesso motivo vengono confermate le tesi dell’avvocato Ezio Bonanni

Difatti, secondo le stesse, anche in materia previdenziale e assistenziale (dunque di pertinenza del Giudice del Lavoro, Previdenza e Assistenza), in relazione ai diritti soggettivi conferiti dalle norme in tema di riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario.

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Si tratta infatti di diritti soggetti e per di più senza che ci sia alcun poter discrezionale della Pubblica Amministrazione.

La Cassazione fa chiarezza sulla normativa

La Cassazione ha anche chiarito che i benefici in questione non attengono al rapporto di pubblico impiego.

Questo accade poiché spettano in relazione all’evento in sé e non alla qualità professionale in occasione della quale l’evento si sia verificato, tanto è vero che possono spettare anche ai privati cittadini.

Termina così ingloriosamente per l’Avvocatura dello Stato la lunga querelle sulla giurisdizione in materia di riconoscimento di vittima del dovere.

Si conclude con l’attribuzione della questioine al Giudice ordinario e non già al Giudice amministrativo.

Le conseguenze non sono di poco conto, sussistendo così un termine decennale rispetto al provvedimento, invece che di 60 giorni di cui al Tribunale Amministrativo Regionale.

Tuttavia, a causa dell’utilizzo di amiantoin assenza di cautela e quindi per condotte colpose di alti ufficiali delle diverse Forze Armate, ivi compresa la Marina Militare.

Con la legislazione di inizio millennio, le vittime amianto sono state equiparate alle Vittime del dovere. Come se questi lavoratori si fossero ammalati e fossero deceduti per ragioni legate alla mansione e al servizio svolti.

In realtà, sono stati vittime dell’incuria e dell’imperdonabile superficialità con la quale gli alti comandi hanno permesso l’utilizzo di amianto anche in matrice friabile, privando i dipendenti delle normali cautele.

Decreto Salva Ammiragli, di cosa si tratta!

Poi ci fu il c.d. Decreto Salva Ammiragli. Lo stesso che salvaguardava almeno il diritto delle vittime a ottenere un indennizzo. Poi ci sono coloro che ottengono il riconoscimento di Vittima del dovere che soccombono proprio per le particolari condizioni ambientali e lavorative, che possono non essere legate all’amianto.

Ricordiamo le vittime dell’uranio impoverito, ovvero tutte le altre cause che hanno provocato, provocano e provocheranno ancora lutti e tragedie.

L’estenuante battaglia condotta dall’ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto reagisce a questa condizione e continuerà a chiedere la tutela della salute come bene primario, con la prevenzione di ogni patologia, piuttosto che con l’indennizzo.

Solo che lo Stato e i Ministeri ce la mettono tutta per rendere più difficile anche l’indennizzo e oppongono sempre una resistenza sulla linea del Piave, e una delle eccezioni più efficaci, anche per dilungare i tempi delle cause, è quella di sostenere che ci sarebbe la giurisdizione del TAR, che impone poi un ricorso entro 60 giorni, rispetto ai 10 anni che invece costituiscono la regola relativa alla tutela dei diritti soggettivi.

Primi passi per la tutela dei dipendenti pubblici

dipendenti pubblici, lavoratori
Protocollo d'intesa Ona e Federazione Funzione Pubblica

Pronta azione di tutela per lavoratori del settore pubblico

La prima azione congiunta è l’avvio di una vertenza a favore di tutti i lavoratori che hanno svolto attività di servizio “insalubri” ed esposti alle polveri, comprese quelle di amianto.

L’obiettivo dei lavoratori del settore pubblico è quello di ottenere una maggiorazione della posizione contributiva, il prepensionamento e la rivalutazione delle prestazioni, sulla base dell’articolo 25 del Dpr 1092/73.

La legge è dei primi anni Settanta, tuttavia solo nei tempi più recenti, per effetto dell’evoluzione giurisprudenziale, può trovare concreta attuazione.

Infatti, recenti sentenze raccolte dal Centro Studi dell’Osservatorio Nazionale Amianto, diretto dall’avvocato Ezio Bonanni, hanno interpretato automaticamente queste norme, rendendole applicabili anche a coloro che non avevano la qualifica di operaio, tra l’altro abolita nel riordino delle carriere del Pubblico Impiego.

Cosa dice il testo normativo di tanto importante?

Il testo normativo (art. 25 DPR 1092/73) prevede una maggiorazione della posizione contributiva in favore di coloro che hanno prestato attività di lavoro insalubre.

Ovvero polverosi, con il coefficiente di ¼ per tutto il periodo di lavoro, e con il diritto al prepensionamento, ovvero alla rivalutazione delle prestazioni.

Nel dettaglio, si legge: “Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell’aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 11001”.

dipendenti pubblici

Note giuridiche utili per la tutela dei dipendenti pubblici

La norma fa riferimento al “servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto”.

Emergono problematiche interpretative, per la non esatta tecnica legislativa, perché non si fa riferimento alla funzione e all’inquadramento, quanto piuttosto al “servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto”.

Si rileva che (i) la non salubrità del servizio può afferire anche a quei dipendenti pubblici che non erano inquadrati con la qualifica di operai; (ii) che è “superata per effetto della riunificazione delle carriere”2; (iii) ci sono anche le esposizioni indirette, e per contaminazione dell’ambiente lavorativo; (iv) possono essere adibiti al servizio in luoghi e per attività insalubri anche coloro che sono inquadrati in modo diverso rispetto alla qualifica di operaio; (v) rilevanza della funzione (esercizio delle potestà amministrative per le finalità stabilite dalla legge) nell’ambito dell’impiego pubblico.
Tale diritto spetta a tutti coloro che hanno svolto servizio in “continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’incolumità personale …”.

Un diritto che spetta a tutti i dipendenti pubblici

In sostanza il diritto spetta a tutti i dipendenti pubblici. Ovvero, i lavoratori del settore pubblico che hanno svolto mansioni: “comportanti continua a diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’incolumità personale, cui sono applicati, in modo diretto e continuo, le sottocitate categorie di impiegati e operai…” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 331/15).
Rientrano nelle categorie indicate nell’allegato 1 de DLgs.vo 1100/19, come richiamato dall’art. 24 DPR 1092/73, per esempio, i litografi e anche coloro che hanno svolto attività di restauratore presso la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.

Le qualifiche non rilevano, hanno mera qualità descrittiva, mentre il beneficio in esame si collega alle effettive mansioni, ovvero alla concreta attività di servizio svolta e in particolare alla lesione del bene salute, contemplato, tutelato e protetto dall’art. 32, di cui l’art. 38 Cost. è proiezione.
Risulta così non meritevole di accoglimento il precedente indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Corte dei Conti n. 545/12, che si fondava su una precedente risalente pronuncia del Consiglio di Stato.

Cosa dichiara il Presidente ONA

«È di fondamentale importanza riaffermare il principio di tutela della salute e della dignità della vita umana e quindi la assoluta necessità della prevenzione primaria che attraverso la salubrità degli ambienti lavorativi eviti qualsiasi lesione di questo bene fondamentale e inalienabile. Nondimeno per il passato e quindi per le situazioni di servizio insalubre e in situazioni polverose, anche i pubblici dipendenti hanno diritto al prepensionamento nella misura di ¼ del periodo di lavoro in condizioni insalubri e polverose. Questa norma ci permette di recuperare anche il prepensionamento per esposizione a polveri di amianto, che sono pur sempre delle polveri. Ben venga quindi la sinergia di azione tra ONA e Federazione INTESA Funzione Pubblica», dichiara Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Nazionale Amianto.

Le dichiarazioni a cura della Confederazione sindacale

“La Federazione INTESA Funzione Pubblica, impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la piena volontà di tutelare il lavoratore sia sul luogo di lavoro attraverso una tutela sindacale diretta, sia mettendo a sua disposizione ogni strumento per la piena tutela di tutti i diritti, ivi compreso l’irrinunciabile diritto alla salute. Si vuole garantire e sostenere il lavoratore con ogni azione, giudiziale e stragiudiziale mediante un’analisi preventiva dei casi che verranno sottoposti all’attenzione della Federazione”, spiega la confederazione sindacale.

“Purtroppo i lavoratori sono costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri e contraggono, con un’esposizione e con un’assunzione continua e costante, polveri sottili spesso impercettibili che nel tempo danneggiano la salute. I casi che potrebbero esser riscontrati sono molteplici… dalle officine ma non solo, anche depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori ecc ecc.
La Federazione garantisce pieno appoggio all’ONA, anche attraverso le proprie strutture nazionali e periferiche, con il fine ultimo di salvaguardare la salute dei lavoratori”.