Riconoscimento di vittima del dovere: parla la Cassazione
Riconoscimento di Vittima del Dovere. Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23300/16 del 16 novembre hanno definitivamente affermato la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria nella materia delle Vittime del dovere e soggetti equiparati.
La sentenza è stata emessa in riferimento al caso di un militare morto di una rarissima forma di tumore. Il militare ha partecipato ad una pericolosa missione in zona di guerra come quella dell’intervento in Bosnia alla fine degli anni Novanta.
Per la Suprema Corte, al fine di ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, è sufficiente la motivazione del giudice sul nesso causale fra malattia e agenti patogeni, oltremodo perché non è contestato l’impiego di uranio impoverito.
Il ministero della Difesa aveva sostenuto la tesi della giurisdizione amministrativa mentre la legge finanziaria del 2006 ha esteso a tutte le «vittime del dovere» i benefici previsti per le vittime della mafia e del terrorismo.
Così, si configura un diritto di natura prevalentemente assistenziale in capo ai congiunti che hanno perso una persona cara a causa di un servizio reso all’amministrazione pubblica.
Dunque, i destinatari dei benefici introdotti dalla Finanziaria 2006, oltre ad essere quegli del pubblico impiego sono anche i militari di leva.
Tuttavia potrebbero estendersi anche a forme regolate di volontariato. Per esempio le ONG, perché le provvidenze sono rivolte a coloro che abbiano subito un’infermità dipendenti da causa di servizio.
Le Sezioni Unite confermano le tesi dell’avv. Ezio Bonanni
Dunque, le Sezioni Unite affermando che la giurisdizione è del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Per lo stesso motivo vengono confermate le tesi dell’avvocato Ezio Bonanni.
Difatti, secondo le stesse, anche in materia previdenziale e assistenziale (dunque di pertinenza del Giudice del Lavoro, Previdenza e Assistenza), in relazione ai diritti soggettivi conferiti dalle norme in tema di riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario.
Si tratta infatti di diritti soggetti e per di più senza che ci sia alcun poter discrezionale della Pubblica Amministrazione.
La Cassazione fa chiarezza sulla normativa
La Cassazione ha anche chiarito che i benefici in questione non attengono al rapporto di pubblico impiego.
Questo accade poiché spettano in relazione all’evento in sé e non alla qualità professionale in occasione della quale l’evento si sia verificato, tanto è vero che possono spettare anche ai privati cittadini.
Termina così ingloriosamente per l’Avvocatura dello Stato la lunga querelle sulla giurisdizione in materia di riconoscimento di vittima del dovere.
Si conclude con l’attribuzione della questioine al Giudice ordinario e non già al Giudice amministrativo.
Le conseguenze non sono di poco conto, sussistendo così un termine decennale rispetto al provvedimento, invece che di 60 giorni di cui al Tribunale Amministrativo Regionale.
Tuttavia, a causa dell’utilizzo di amiantoin assenza di cautela e quindi per condotte colpose di alti ufficiali delle diverse Forze Armate, ivi compresa la Marina Militare.
Con la legislazione di inizio millennio, le vittime amianto sono state equiparate alle Vittime del dovere. Come se questi lavoratori si fossero ammalati e fossero deceduti per ragioni legate alla mansione e al servizio svolti.
In realtà, sono stati vittime dell’incuria e dell’imperdonabile superficialità con la quale gli alti comandi hanno permesso l’utilizzo di amianto anche in matrice friabile, privando i dipendenti delle normali cautele.
Decreto Salva Ammiragli, di cosa si tratta!
Poi ci fu il c.d. Decreto Salva Ammiragli. Lo stesso che salvaguardava almeno il diritto delle vittime a ottenere un indennizzo. Poi ci sono coloro che ottengono il riconoscimento di Vittima del dovere che soccombono proprio per le particolari condizioni ambientali e lavorative, che possono non essere legate all’amianto.
Ricordiamo le vittime dell’uranio impoverito, ovvero tutte le altre cause che hanno provocato, provocano e provocheranno ancora lutti e tragedie.
L’estenuante battaglia condotta dall’ONA
L’Osservatorio Nazionale Amianto reagisce a questa condizione e continuerà a chiedere la tutela della salute come bene primario, con la prevenzione di ogni patologia, piuttosto che con l’indennizzo.
Solo che lo Stato e i Ministeri ce la mettono tutta per rendere più difficile anche l’indennizzo e oppongono sempre una resistenza sulla linea del Piave, e una delle eccezioni più efficaci, anche per dilungare i tempi delle cause, è quella di sostenere che ci sarebbe la giurisdizione del TAR, che impone poi un ricorso entro 60 giorni, rispetto ai 10 anni che invece costituiscono la regola relativa alla tutela dei diritti soggettivi.