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Responsabilità medica, la riforma è legge

Responsabilità medica
Responsabilità medica

Malasanità: il medico che segue le linee guida non è punibile

Novità in vista in campo sanitario con l’entrata in vigore del DDL GELLI,  che lo scorso 28 febbraio ha ottenuto il disco verde dalla Camera con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti.

Da oggi, in pratica, cambiano regole e prospettive per pazienti, ospedali, medici e assicurazioni. Dopo un iter piuttosto sofferto,  durato circa tre anni, via libera, dunque, alla norma che porta la firma di  Federico Gelli. Deputato pisano del Pd,  che dopo aver incassato l’ok del Parlamento, punta a  tracciare una nuova strada per il settore sanitario dopo il decreto Balduzzi,  riducendo il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva che, secondo alcune stime, costa al sistema sanitario nazionale intorno ai 10 miliardi di euro.

In sintesi, l’atto prevede che il medico che provoca un danno a un paziente per imperizia non sarà penalmente punibile per colpa se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche assistenziali. Da un lato, dunque,  si alleggerisce la pressione esercitata dal timore di conseguenze penali per i camici bianchi, puntando, appunto, a ridurre la medicina difensiva

Le vittime di malasanità avranno i risarcimenti più velocemente

 Dall’altro si apre la strada a risarcimenti più sicuri nei confronti dei pazienti vittime di malasanità ed errori vari in corsia. 

Queste, nel dettaglio, le sostanziali novità:

Ridimensionata la responsabilità del medico

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare i casi di medicina difensiva, nell’interesse generale del medico e del paziente con il disegno di legge che modifica il concetto di responsabilità civile del professionista. Da una parte resta invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l’assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre viene ridimensionata  la responsabilità del medico operante. L’articolo 7 specifica infatti che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Responsabilità penale

Il DDL GELLI alleggerisce la responsabilità penale del medico Solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall’Istituto superiore di sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali, dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose

Conciliazione

Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie. Viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica. Chi ha subito un danno può procedere alla richiesta di indennizzo diretto sia presso l’ente ospedaliero che presso il medico o in ultimo direttamente presso la compagnia assicuratrice della struttura o del professionista.

Altra importante novità riguarda l’introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice.

Con la riforma della responsabilità dei medici e degli infermieri per effetto della c.d. Legge Gelli ci sono delle importanti novità che riguarderanno anche le attività di ONA Malasanità e del Dipartimento finalizzato al risarcimento dei danni per malasanità.  Queste le dichiarazioni dell’Avv. Ezio Bonanni che fa luce sulla questione, analizzando i punti più importanti della nuova normativa: 

Responsabilità medica: che cosa è cambiato?

Con quella che da oggi chiameremo con il nome di Legge Gelli oltre a cambiare le norme sulla responsabilità dei medici, sono state introdotte delle maggiori tutele per i malati in casi di presunta malasanità, ed in ogni caso sono state recepite delle postulazioni giurisprudenziali, in particolare il c.d. doppio binario. Si tratta di un’integrale riforma della responsabilità professionale in ambito sanitario, sia penale che civile, sia per il personale medico e paramedico che per le strutture sanitarie. È una misura richiesta essenzialmente dai medici per evitare il rischio di condanne penali, in seguito a complicanze avvenute in sala operatoria. Però in questo modo la misura si traduce in un colpo di spugna in caso di negligenze ed imprudenze, ovvero sarà molto più difficile ottenere la condanna penale di coloro che, per inescusabile negligenza, imprudenza e imperizia, hanno determinato gravi danni ai loro pazienti. Infatti, costoro invocheranno la colpa lieve, ovvero di essersi attenuti ai protocolli medici, e chiederanno di essere assolti.

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Responsabilità medica: quali sono le altre novità della Legge Gelli? 

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità. Ciò è importante per avere un quadro della situazione. Inoltre, per ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. In questo modo verranno raccolti i dati sui rischi ed eventi negativi non solo sulle cause ma anche sulla frequenza e sui costi del contenzioso. Questi dati poi saranno inviati all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, organo che avrà il monitoraggio costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN. e sarà un importante strumento anche per il comitato ONA Malasanità e per il Dipartimento ONA Risarcimento dei Danni da Responsabilità Medica.

Come cambia la responsabilità professionale del medico?

La legge prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Quindi, l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave.

Responsabilità medica: cosa significa? 

L’articolo 6 della Legge Gelli, riguardante laresponsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” specifica questo aspetto: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. 

Con questa norma ci sarà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici. Questa misura non è condivisibile, specialmente ove si dovesse tradurre in un colpo di spugna. Ovvero in un onere probatorio eccessivo, tenendo presente che in sede penale vale già e per tutti i reati la regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, accompagnata dalla presunzione di non colpevolezza. In ogni caso, quindi al sanitario potranno essere contestati solamente i reati come omicidio colposo e lesioni personali, mentre al di fuori di queste due casistiche verrà sollevato da qualsiasi responsabilità qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

La responsabilità civile del medico diventa extracontrattuale

La nuova legge cambia anche la responsabilità del medico. Diviene extracontrattuale e quindi il paziente avrà l’onere della prova di dover dimostrare il danno e soprattutto la colpa. Mentre invece, in precedenza, a fronte della natura contrattuale della responsabilità, era il medico a dover dimostrare di aver adempiuto in modo esatto a tutte le sue obbligazioni. Una modifica che non è di poco conto. Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale, quindi sarà questa a dover dimostrare di non avere responsabilità. Se nel primo caso, in relazione all’azione di responsabilità extracontrattuale a carico del sanitario, l’onere della prova è a carico del paziente, nel secondo caso, e cioè nei confronti della struttura sanitaria, c’è un onere probatorio pregnante a carico dell’ospedale o della Asl

In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica. Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale. E non potrebbe essere altrimenti visto che questo instaura con il paziente un tipo di contratto differente. Il termine per la prescrizione di 10 anni per i profili di responsabilità contrattuale. Quindi nei confronti della struttura sanitaria, della ASL, ovvero del medico con cui è stipulato un vero e proprio contratto. Inizia a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico, secondo i principi già tracciati dalla giurisprudenza. Il risarcimento del paziente stabilito in base alle tabelle sul danno biologico del Tribunale di Milano. Anche se potrebbe essere applicate le nuove tabelle di cui al DDL Concorrenza, che però introducono delle novità abbattendo l’entità del risarcimento.

Rafforzato obbligo del tentativo di conciliazione

Ci sono anche delle ulteriori novità. In particolare, viene rafforzato l’obbligo del tentativo di conciliazione. Al quale debbono essere chiamate a partecipare entrambe le parti, unitamente alle compagnie di assicurazioni, oppure dovrà essere istituito un accertamento tecnico preventivo. Un’altra novità riguarda l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale. In questo modo i tempi per l’ottenimento del risarcimento sarebbero più rapidi, mentre tutte le strutture sanitarie hanno l’obbligo di assicurarsi. Nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale, a questo punto l’azione può essere intrapresa già direttamente a carico delle compagnie assicurative, mentre in precedenza erano le strutture sanitarie o il medico a doverle citare, con allungamento dei tempi e soprattutto in più di qualche occasione con la scelta della strategia di non farle comparire in giudizio. La nuova legge ribadisce l’obbligo assicurativo per tutti i medici, compresi i liberi professionisti, oltre all’introduzione del fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

Quali saranno le azioni del comitato ONA Malasanità?

Il comitato ONA Malasanità e il dipartimento per il risarcimento dei danni da malasanità (istituiti presso l’Osservatorio Nazionale Amianto inizialmente in riferimento ai danni subiti dai lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto. In relazione a casi di ritardo diagnostico e di errori nelle terapie rispetto alle patologie asbesto correlate e al mancato rispetto dell’obbligo della sorveglianza sanitaria). Si è ora allargato anche a tutti gli altri casi di malasanità. Per tali ragioni, questa riforma, anche se da noi non condivisa in tutti gli aspetti. (Per esempio per l’attenuazione della responsabilità penale e per la trasformazione della responsabilità del sanitario da contrattuale a extracontrattuale). Evidentemente contiene degli elementi positivi. Sarà nostro compito quello di utilizzare e mettere in luce gli strumenti positivi. Di attenuare gli effetti negativi dei profili non condivisibili e non condivisi.

 Leggi il testo del DDL GELLI

Leonardo Da Vinci: l’ONA pronta ad avviare forme di tutela

Istituto Industriale Da Vinci
Istituto Industriale Da Vinci

Finalmente via l’amianto dalla Leonardo Da Vinci di Firenze: una battaglia storica dell’Osservatorio Nazionale Amianto, fino ad ora contrastato dall’amministrazione comunale di Firenze, che ora invece gli dà ragione.

«Occorre però recuperare il tempo perduto: innanzitutto la preoccupazione del Sindaco e dell’intera amministrazione comunale e delle autorità sanitaria dovrebbe essere quella di verificare le condizioni di salute di chi, in quella scuola, è stato esposto ad amianto fino ai tempi più recenti ed anzi a chi ne è potenzialmente esposto perché l’amianto verrà rimosso solo nei prossimi mesi» dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

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I numeri dell’emergenza amianto nelle scuole in Italia

L’amianto, largamente utilizzato nell’edilizia e nell’impiantistica fino alla sua messa al bando per effetto della Legge 257/1992, è a tutt’oggi presente in 2.400 scuole, con il rischio esposizione per circa 350.000 allievi e 50.000 tra docenti e non docenti.

Per tali ragioni, l’Osservatorio Nazionale Amianto, ormai dal febbraio del 2012, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che ha portato a diverse bonifiche. Misure non sufficienti, anche perché dovrebbe essere accompagnate anche da uno screening sanitario sugli alunni dei diversi istituti dove è stato utilizzato e/o erano presenti questi minerali cancerogeni.

Lo stesso Registro Mesoteliomi, nel V Rapporto, ha reso pubblici i dati fino al 2011 che certificano di 63 casi di mesotelioma tra il personale docente e non docente.

Essendo il mesotelioma la punta dell’iceberg ed essendo detti dati riferiti ai soli docenti e non docenti e non agli alunni, sono intuibili le dimensioni dell’impatto dell’uso dell’amianto in tale settore.

Leonardo Da Vinci e le richieste dell’Osservatorio amianto

L’associazione, attraverso la Sig.ra Antonella Franchi del coordinamento nazionale e responsabile del Dipartimento Tutela Personale Docente e non Docente esposto ad Amianto, avanza la seguente piattaforma propositiva:

  • necessità di totale messa in sicurezza di tutte le scuole attraverso la rimozione dei materiali di amianto;
  • screening/sorveglianza sanitaria del personale docente e non docente che ha lavorato nelle scuole con presenza di amianto;
  • verifica epidemiologica dei casi di patologie asbesto correlate tra gli alunni e il personale docente e non docente della scuola Leonardo Da Vinci di Firenze e di tutte le altre scuole con presenza di amianto.

«L’Osservatorio Nazionale Amianto continuerà a perseguire innanzitutto la sua azione per la prevenzione primaria (evitare ogni forma di esposizione) e poi quella secondaria (diagnosi precoce, migliori terapie delle patologie asbesto correlate -mesotelioma, tumore polmonare, altri cancri causati dall’amianto e asbestosi, placche pleuriche ed ispessimenti pleurici – ricerca scientifica per debellarle) e poi quella terziaria, e cioè l’epidemiologia e il risarcimento dei danni, ed è per tale ragione che noi, che siamo prima di tutto mamme, dobbiamo ringraziare l’Avv. Ezio Bonanni che in Toscana come in Sicilia, in Calabria come in Trentino Alto Adige rappresenta e tutela le vittime dell’amianto e i loro famigliari» dichiara la Sig.ra Antonella Franchi del Coordinamento nazionale ONA e coordinatore dello specifico Dipartimento.

L’ONA annuncia battaglia: come mai solo ora è stata accolta la richiesta dell’associazione di rimuovere l’amianto dalla scuola Leonardo Da Vinci?

Testo Unico Amianto: Più luci che ombre nel disegno di legge

Istituto Industriale Da Vinci
Istituto Industriale Da Vinci

Nel corso dell’incontro di studi che si è tenuto in data 01.03.2017 presso la sede centrale INAIL, in Roma, il Dott. Bruno Giordano, Consulente del Governo, ha dichiarato di voler tener conto delle indicazioni dell’ONA.

L’Osservatorio Nazionale Amianto conferma l’esame critico in relazione alla disposizione normativa di cui all’art. 54, n. 1, del disegno di legge governativo: “Il valore limite è fissato in 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore”. Questa norma deve essere contestata perché l’amianto è un agente cancerogeno, e non c’è un limite al di sotto del quale il rischio si annulla.

Le stesse direttive comunitarie (quarto considerando della direttiva 477/83/CEE e undicesimo considerando della direttiva 148/2009/CE) hanno recepito questo fondamentale principio della scienza oncologica.

E’ necessario quindi che tale norma sia modificata, per inverare il principio prima di tutto etico morale e poi giuridico di cui all’art. 32 della Costituzione, che peraltro affonda le sue radici nella nostra millenaria tradizione giuridica, ed è stato peraltro conclamato anche dalle Carte Internazionali e in sede comunitaria, ponendosi quindi al vertice della gerarchia delle fonti.

L’Osservatorio Nazionale Amianto dice forte e chiaro che l’impegno del Governo non è sufficiente, anche se con l’art. 1 co. 250 della L. 232/2016 sono state introdotte importanti modifiche nel sistema previdenziale.

Un unico disegno di legge anche in materia previdenziale

Il disegno di legge sul T.U. riordina anche la materia previdenziale. Riscrive le norme sui benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Non sembrerebbe che le norme sulla decadenza, di cui all’art. 47 commi 1 e 5 della L. 326/03 siano abrogate: occorre maggiore chiarezza nella formulazione del testo.

E’ necessario per evitare il contenzioso che il Legislatore sia chiaro.

Inoltre, con l’art. 1 co. 250 della L. 232/2016, sono cambiate molte cose: i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento di patologie asbesto correlate (mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi), hanno diritto alla pensione di inabilità, senza limiti di età e di anzianità contributiva.

Queste nuove norme debbono essere armonizzate nel disegno di legge del T.U. in materia di amianto.

Come armonizzare le nuove norme?

Il disegno di legge non sembra tener conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione che salva, in alcuni casi, dall’applicazione delle norme sulla decadenza, coloro che non hanno depositato la domanda entro il 15.06.2005. Nel testo di legge questo è un nodo che non è stato sciolto.

Infatti la giurisprudenza, sulla scorta di alcune norme (art. 47 comma 6 bis Legge 326/03 e art. 3, comma 132, Legge 350/03) aveva accolto le tesi dell’Avvocato Ezio Bonanni e salvato dalla decadenza per mancanza di domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 quei lavoratori che, alla data del 02.10.2003, avessero già presentato la domanda all’INAIL (ovvero all’INPS), ovvero avessero comunque maturato il diritto a pensione con l’aggiunta dei contributi amianto e in altri casi.

Le nuove norme dell’art. 72 del Testo Unico annullano queste conquiste, ovvero sembrano annullare questi significativi passi avanti della giurisprudenza.

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Per quanto riguarda il problema della prescrizione?

Il nuovo disegno di legge non dice nulla su un tema che è centrale. I lavoratori esposti ad amianto hanno per lungo tempo tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21862/2004, ed ex multis, in relazione a SS.UU. n. 10955 del 25.07.2002), che sanciva la imprescrittibilità dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Invece la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 25000 del 2014, ha improvvisamente invertito il principio di diritto, affermandone la prescrittibilità perché li ha qualificati come risarcimenti.

Occorre, a nostro avviso, tutelare prima di tutto l’affidamento di questi sventurati lavoratori negli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, innanzi a repentine modifiche negli orientamenti giurisprudenziali, tanto più in una materia, come quella legata all’esposizione professionale ad amianto, in cui peraltro le fibre sono invisibili, e vi è inconsapevolezza anche dell’entità dell’esposizione, che deve essere superiore alle 100 ff/ll, per più di dieci anni, per poter permettere la maturazione del diritto in assenza di patologia.

E’ necessario che la legge su questo sia chiara. La giurisprudenza fa decorrere il termine decennale dalla data di pensionamento, oppure dalla data di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL (in tutti i casi quindi prima del 15.06.2005), ragione per cui tutti questi diritti sarebbero già prescritti.

Cambiamenti sul problema della decadenza?

C’è anche il problema della decadenza triennale. Anche in questo caso le SS.UU. 12718/2009 [1] e 12720/2009 avevano escluso che potesse essere applicata la norma di cui all’art. 47 del DPR 639/70, che sancisce la decadenza per i ratei maturati in periodo antecedente i 3 anni dalla definizione, ovvero dalla scadenza dei termini [2] del procedimento amministrativo per l’accredito delle prestazioni pensionistiche, in quanto, come per altre prestazioni, le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto determinano soltanto un maggiore importo dei ratei, ovvero l’accredito di contribuzioni, ovvero la maggiorazione dei periodi contributivi che per nulla sono identificabili con l’oggetto della norma in esame.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 11091 del 03.07.2012, inverte i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di decadenza triennale, in ordine ai benefici amianto, e stabilisce l’applicabilità dell’art. 47 del DPR 639/70 anche per i lavoratori esposti all’amianto, per di più con estinzione dell’intero diritto e non dei singoli ratei, maturati antecedentemente ai tre anni dalla definizione del procedimento amministrativo, rispetto alla proposizione del ricorso giudiziario.

Anche in questo caso la Sezione Lavoro ha formulato tale pronuncia auspicando che le SS.UU. modificassero il loro orientamento. Anzi, le medesime erano state invitate ad una nuova pronuncia. Le Sezioni Unite hanno poi evitato la pronuncia poiché nelle more il Legislatore aveva introdotto nell’ordinamento la norma di cui all’art. 38 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011.

Occorre porre rimedio a questa doppia decadenza (quella legata alla eventuale non presentazione della domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005; e quella tombale di cui all’art. 47 del DPR 639/70), anche per deflazione del contenzioso, e per evitare ricorsi in sede comunitaria.

Intervento del Dott. Bruno Giordano e dell’Avv. Bonanni

Si allega il video dell’intervento del Dott. Bruno Giordano quale relatore della seminario “Il lungo cammino verso il Testo Unico amianto: problematiche aperte e prospettive evolutive per combattere il ‘killer silenzioso’”, che si è tenuto in data 01.03.2017, nel quale peraltro è intervenuto anche l’Avv. Ezio Bonanni.

[1] “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” –

la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”.

[2] La «scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell’azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo. La scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l’effetto dell’irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente.

RASSEGNA STAMPA MARZO 2017

Rassegna Stampa
Rassegna Stampa

Rassegna stampa del marzo 2017

Ambient&Ambienti – 28 marzo – Amianto nelle scuole, M5S: il rischio è alto

http://www.ambienteambienti.com/amianto-nelle-scuole-m5s-rischio-alto/

Today – 28 marzo – Amianto, l’eterno killer silenzioso: “Mappatura nelle scuole italiane, anche con i droni”

http://www.today.it/cronaca/amianto-scuole-droni.html

Corriere della Sera – 27 marzo – «Amianto, 2.400 scuole a rischio e 350 mila studenti esposti»

http://www.corriere.it/scuola/primaria/17_marzo_27/amianto-2400-scuole-rischio-350mila-studenti-esposti-c7a9e226-12ee-11e7-be9a-6ca09ed8307d.shtml?refresh_ce-cp

Il Fatto Quotidiano – 25 marzo – Amianto a scuola, Osservatorio nazionale: “A 25 anni dalla messa al bando 2400 edifici contaminati”

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/25/amianto-a-scuola-osservatorio-nazionale-a-25-anni-dalla-messa-al-bando-2400-edifici-contaminati/3470647/

Inside Roma – 18 marzo – Amianto a Rosignano, il figlio di una vittima:”Mio padre firmò un contratto di lavoro, non di morte”

http://www.insideroma.com/rubrica/cool-tura/amianto-a-rosignano,-il-figlio-di-una-vittima:-id.1374

Inside Roma – 18 marzo – Sabaudia, amianto killer: Dal Cin (ONA) chiede intervento immediato per avviare operazioni di bonifica sul territorio

http://www.insideroma.com/rubrica/cool-tura/-sabaudia,-amianto-killer:-dal-cin-(ona)-chiede-intervento-immediato-per-avviare-operazioni-di-bonifica-sul-territorio-id.1375

Il Corriere delle Donne – 16 marzo – BOMBA AMIANTO AL TRULLO

BOMBA AMIANTO AL TRULLO

Rassegna Stampa Approfondimento

Minerva – 15 marzo – AREA EX SNIA-BPD – INTERVENTO ONA (OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO): “Bene l’iniziativa intrapresa dal Comune di Ceccano, ma la nostra piattaforma rivendicativa è ben più ampia!”.

http://www.minervaonline.it/2017/03/15/ona-osservatorio-nazionale-sullamianto/

Inside Roma – 14 marzo – ONA: “Bene l’iniziativa intrapresa dal Comune di Ceccano, ma la nostra piattaforma rivendicativa è ben più ampia”

http://www.insideroma.com/rubrica/cool-tura/ona:-bene-l%E2%80%99iniziativa-intrapresa-dal-comune-di-ceccano,-ma-la-nostra-piattaforma-rivendicativa-e-ben-piu-ampia-id.1370

Maninfatti – 14 marzo – Osservatorio amianto: Inail ampli elenco patologie correlate su base IARC

http://www.mainfatti.it/amianto/Osservatorio-amianto-Inail-ampli-elenco-patologie-correlate-su-base-IARC_0199755033.htm

Italia News – 14 marzo – Amianto. Emergono nuove patologie asbesto correlate. L’ONA chiede di incontrare l’INAIL

http://www.italia-news.it/amianto-emergono-nuove-patologie-asbesto-correlate-lona-chiede-di-incontrare-linail-14974.html

Uno e tre – 14 marzo – L’amianto nell’area ex Snia-Bpd – Intervento dell’ONA

https://www.unoetre.it/diritti/del-cittadino/item/4294-l-amianto-nell-area-ex-snia-bpd-intervento-dell-ona.html

Uno e tre – 13 marzo – Via l’amianto. Ma chi tutela coloro che sono stati esposti?

https://www.unoetre.it/diritti/del-cittadino/item/4290-via-l-amianto-ma-chi-tutela-coloro-che-sono-stati-esposti.html

Ansa – 13 marzo – Amianto, Ona: ancora 2.400 scuole a rischio

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/13/amianto-ona-ancora-2.400-scuole-a-rischio_5814f9d2-e845-4c6f-940e-1bdf855b53ca.html

Inside Roma – 13 marzo – Amianto, la bonifica più lenta della storia: gli interventi insufficienti dei Governi e i passi fondamentali secondo ONA

http://www.insideroma.com/rubrica/cool-tura/amianto,-la-bonifica-piu-lenta-della-storia:-gli-interventi-insufficienti-dei-governi-e-i-passi-fondamentali-secondo-ona-id.1369

Teleborsa – 11 marzo – Amianto, il killer silenzioso che solo in Italia miete 6mila vittime l’anno

http://www.teleborsa.it/News/2017/03/11/amianto-il-killer-silenzioso-che-solo-in-italia-miete-6mila-vittime-l-anno-3.html#.WMZWfm818dX

Inside Roma – 11 marzo – Leonardo Da Vinci: finalmente via l’amianto. Ma chi tutela coloro che sono stati esposti?

http://www.insideroma.com/rubrica/cool-tura/leonardo-da-vinci:-finalmente-via-l%E2%80%99amianto-ma-chi-tutela-coloro-che-sono-stati-esposti-id.1365

La Spia Press – 5 marzo – ONA : LOTTA ALL’AMIANTO WORKSHOP A MASSA E PIOMBINO.

Il grido di battaglia dell’ONA Malasanità

exsarom
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LOsservatorio Nazionale AmiantoONA Onlus, di cui è Presidente l’Avv. Ezio Bonanni, grazie all’adesione delle vittime, dei loro familiari, ma anche di “comuni” cittadini, lavoratori appartenenti ad ogni categoria, studenti e professori, costituisce il momento di aggregazione, culturale e sociale, materiale ed ideale, in tutto il Territorio Nazionale con uno sguardo in Europa.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, oltre che essere articolato in tutte le Regioni d’Italia, è operativo online sui principali Social Network (Facebook, Twitter e su YouTube), nonché con il Notiziario sull’Amianto ed il Notiziario “ONA Malasanità”. Quest’ultimo costituisce lo strumento informativo del Comitato ONA Malasanità e del Dipartimento Malasanità dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Infatti, il notiziario costituisce il complemento dell’Osservatorio giurisprudenziale della responsabilità medica e realizza un servizio informativo di news.

Sul notiziario si possono reperire preziose informazioni (acquisite da fonti esterne) relative alla “tematica sulla responsabilità medica”, materia quanto mai attuale visto l’exploit dei casi di malasanità.

Per accedere in maniera veloce ai contenuti specifici, inclusi quelli indennitario/risarcitori e per usufruire gratuitamente di un parere medico-legale e giuridico circa le eventuali responsabilità mediche, basta collegarsi con il sito istituzionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto e seguire le copiose  pubblicazioni dell’Avv. Ezio Bonanni (responsabilità medica: responsabilità medico sanitaria; osservatorio giurisprudenziale sulla responsabilità medica; risarcimento danni per utilizzo di sangue contaminato; adeguata retribuzione per gli specializzandi medici)..

L’ONA costituisce il suo dipartimento di malasanità

Per meglio tutelare i diritti dei malati di patologie asbesto correlate ed anche tutti gli altri pazienti è nato il Dipartimento ONA Malasanità, coordinato dal Dott. Stefano Gulminelli

Inoltre, più nello specifico, avendo constatato che ogni ritardo nella ricerca scientifica e nei casi specifici nella diagnosi, terapia e cura del mesotelioma, può vanificare o rendere persino inutile ed invasive le terapie mediche, l’associazione ha costituito un dipartimento, attraverso il quale le vittime e i loro familiari possono richiedere all’assistenza legale e medico legale

Per lavorare in maniera quanto mai sinergica, è stato costituito l’Osservatorio Giurisprudenziale della Responsabilità Medica e relativo notiziario.

Obiettivi

Poiché appare chiaro che la tempestività di diagnosi e cura costituiscano i requisiti fondamentali per evitare ulteriori morti, l’associazione si è prefissata di coinvolgere capillarmente le istituzioni per la ricerca scientifica (garantendo trasparenza nell’assegnazione dei fondi) istituendo un programma di sorveglianza sanitaria uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di far fronte all’emergenza amianto e all’aumento di incidenza delle patologie ad esso collegate.

Il notiziario ONA Malasanità

Senza voler essere un organo di stampa, il notiziario consente ai cittadini di reperire utili informazioni su casi di malasanità, e sulle conseguenti azioni intraprese dall’Osservatorio Nazionale Amianto

Da una parte scienza e politica si genuflettono sempre di più al volere di alcune multinazionali senza scrupoli che ci vogliono perennemente malati, dall’altra la Sanità è sempre più incapace di arginare le nuove emergenze.

Ecco perché è raro imbattersi in professionisti nel campo scientifico, medico e sanitario che possano affrontare prima di tutto l’impegno della tutela della salute, in particolar modo con riferimento al mesotelioma, e l’ONA annovera tra i suoi soci onorari e componenti del Comitato tecnico scientifico nazionale il Prof. Giancarlo Ugazio, già ordinario di Patologia generale presso la Facoltà di Medicina dell’Università  di Torino, medico non pentito e scienziato non in vendita, ed altri eminenti autorità, in prima linea per la tutela della salute, con la ricerca e la clinica.

La conseguenza è che in molti casi, l’errore umano relativo ad errori diagnostici, ritardi e situazioni si trasformano in tragedie irrimediabili che meritano l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.

L’ONA non intende criminalizzare la classe medica, quanto piuttosto mobilitarsi per migliorare sempre di più quella che è una vera e propria missione: la tutela dell’essere umano attraverso il perseguimento delle migliori condizioni di salute, fisica e psichica, e la repressione di eventuali abusi perpetrati da pochi e che danneggiano anche l’azione onesta dell’assoluta stragrande maggioranza dei sanitari.

Necessità d’informazione per i cittadini

È pertanto indispensabile uno strumento informativo per tutti i cittadini, anche quelli non associati all’ONA, che intendono ottenere un’informazione tempestiva, aggiornata e veritiera sui casi di malasanità.

A tal fine l’avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, ha esposto temi e profili di responsabilità medica e realizzato una sintesi della giurisprudenza, con particolare attenzione anche al rischio dovuto ai prodotti emoderivati realizzati con sangue infetto, che permette di essere aggiornati in tempo reale sulle più rilevanti pronunce di merito e di legittimità in questa materia, con particolare riferimento ai profili indennitario/risarcitori, ivi compresi quelli legati all’utilizzo di sangue infetto.

Tale problematica rileva in modo particolare per quanto riguarda la ricerca scientifica in materia di mesotelioma e l’approccio diagnostico-terapeutico di queste patologie, come dimostrano i numerosi casi già oggetto di esame da parte dell’Osservatorio.

Il Dott. Gulminelli, coordinatore del dipartimento ONA malasanità, è tra coloro che hanno subito sulla loro pelle i ritardi e le incongruenze del sistema per quanto riguarda la questione amianto e in particolare la diagnosi, terapia e cura del mesotelioma.

Dottore potrebbe raccontarci brevemente la sua storia?

Nell’estate del 2014 mio padre Valentino ha iniziato a manifestare i primi sintomi quali dolore toracico, polmoniti ricorrenti e versamenti pleurici.

I medici, nonostante fosse a loro noto che il babbo era stato esposto all’amianto durante la sua carriera lavorativa e la presenza di sintomi specifici, hanno intrapreso cure per una polmonite autoimmune. Solo nel mese di ottobre del 2015 arriva la diagnosi infausta di mesotelioma pleurico.

Inizia un periodo di grande sofferenza e incertezza su quale percorso terapeutico intraprendere. Non vogliamo arrenderci e tentiamo di fare tutto il possibile per salvare o allungare la vita del babbo.

Il babbo aveva lavorato tutta la vita senza mai risparmiarsi nella Raffineria Sarom-Agip Petroli Raffineria di Ravenna. Era fiero del suo lavoro come le persone che sono cresciute nel periodo della rinascita economia degli anni ’60. Il suo lavoro ha permesso alla nostra famiglia di vivere dignitosamente e di laurearmi e quindi aprire le porte della carriera professionale.

Abbiamo tentato di fare tutto il possibile fra difficoltà e ostacoli che i medici, rassegnati dalla prognosi infausta, creavano più o meno inconsciamente a cominciare dal ritardo della diagnosi. In questo contesto e dopo tante sofferenze indicibili la malattia ha vinto.

Il 23 luglio dello scorso anno, durante un ricovero all’Ospedale Civile di Ravenna, il babbo ci ha lasciato prematuramente all’età di 77 anni.

Quali sono i rischi relativi ad una diagnosi tardiva?

È vero che in certi casi intervenire con l’abusatisssima chemioterapia può peggiorare il quadro clinico del paziente?

I rischi di una diagnosi tardiva sono enormi e possono fare la differenza tra la vita e la morte. Nel senso che se la malattia viene presa ancora quando non è estesa, la vita del paziente può prolungarsi anche con un miglioramento della qualità accettabile nel suo complesso.

Se si iniziano adeguate cure ancora quando il paziente è in buone condizioni generali egli può sopportare meglio gli effetti collaterali delle terapie oncologiche, se invece queste iniziano quando le condizioni di salute generali sono scadute gli effetti collaterali possono essere molto pesanti e il paziente è costretto ad interrompere le cure e la malattia avanza.

In buona sostanza si viene intrappolati in un circolo vizioso dove, mi passi il paragone, è come essere rinchiuso in un braccio della morte di un penitenziario in attesa dell’esecuzione e senza aver fatto nulla di male.

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Perché ed i quali casi le terapie possono accelerare il male?

La chemioterapia, come noto, consiste nella somministrazione di farmaci detti citotossici con lo scopo di distruggere le cellule tumorali. Il trattamento può prevedere la somministrazione di un solo farmaco o di più farmaci scelti tra i prodotti disponibili ed usati in tutto il mondo. La scelta su quale sia il trattamento più indicato dipende da molti fattori quali il tipo di tumore, lo stadio, le caratteristiche istologiche, le caratteristiche cliniche generali del paziente.

Il meccanismo di azione dei farmaci consiste nell’impedire la crescita delle cellule tumorali. Essi raggiungono le cellule tumorali in tutto il corpo, al tempo stesso agiscono anche su una parte di cellule sane con possibili e spiacevoli effetti collaterali molto seri e debilitanti.

Tra questi i più comuni sono la riduzione delle cellule del sangue, malessere, vomito e diarrea, lesioni ulcerose del cavo orale, perdita di capelli e peli, spossatezza.

In realtà restano comunque ancora molte incognite sulla chemioterapia legate a quando iniziarla, quale farmaco somministrare nel rapporto tra efficacia ed effetti collaterali, sul numero dei cicli da effettuare. Questo perché non esiste ancora una terapia in grado di curare il mesotelioma ed è possibile solo ottenere la riduzione della massa tumorale e di conseguenza prolungare la sopravvivenza.

Le azioni terapeutiche di maggior successo negli stadi iniziali della malattia, allo stato attuale delle conoscenza, potrebbero essere quelle che combinano chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Tale approccio può essere eventualmente proposto solo a pazienti selezionati e giovani, in ottime condizioni generali, senza malattie concomitanti. Non sono ancora disponibili studi che dimostrino un valido beneficio in termini di prolungamento della sopravvivenza rispetto alla sola chemioterapia.

Tenuto conto della situazione sopra descritta e del periodo di latenza della malattia, che può raggiungere anche i 40 anni dall’inizio dell’esposizione, spesso i pazienti hanno circa 70 anni e quindi l’azione terapeutica è spesso limitata per effetto delle condizioni cliniche generali non perfette e patologie concomitanti. Se a questo si aggiunge che allo stato attuale non esiste una vera e propria cura, lo scenario è veramente drammatico.

Il tutto può diventare ancora più grave perché, per effetto dell’impiego massiccio dell’amianto nell’industria ed anche in situazioni meno prevedibili di vita, gli studi epidemiologici prevedono il picco di mesoteliomi intorno al 2020.

Il trattamento più indicato, è quello che nasce da una valutazione clinica che coinvolga più specialisti e si inserisce all’interno di protocolli di studio condivisi da più centri. I problemi nella scoperta di farmaci derivano dal fatto che gli studi clinici sono limitati, complessi e costosi e dalla difficoltà di coinvolgere un adeguato numero di centri che spesso sono ancora purtroppo autoreferenziali.

La prevenzione eviterebbe inutili e costose spese sanitarie a carico dei cittadini, eppure la politica non solo sembra non capire questo evidente assunto, ma procede in direzione opposta e contraria. Perché?

La questione è molto complessa, nel senso che ci sono tanti aspetti estremamente interconnessi e sistemici. Tutto ciò fa si che il paziente subisca un processo di vittimizzazione secondaria molto forte, vale a dire un insieme di ulteriori conseguenze negative derivanti dal contatto con il sistema delle istituzioni in generale (strutture sanitarie, istituti previdenziali, giustizia civile e penale).

Non dimentichiamo che il malato di mesotelioma è prima di tutto di una vittima di reato, per effetto di azioni ed omissioni di altri che inseguivano solo il profitto, e quindi subisce tutte le conseguenze direttamente connesse al reato stesso e intrinseche alle fattispecie criminose.

Dopo l’esposizione, il lungo periodo di latenza e la diagnosi inizia la vittimizzazione secondaria. Tale rischio è più elevato quanto più si tratta di vittime particolarmente deboli quale può essere il malato oncologico e i suoi familiari.

Gli Istituti di previdenza e assicurativi, quali Inps e Inail, sono vincolati da una rigida burocrazia che rallenta i procedimenti, da un orientamento alla funzione e non al risultato degli impiegati che trattano con la stessa sensibilità il malato oncologico e gli altri infortunati con patologie guaribili, fermo restando l’imparzialità ai cui pubblici dipendenti devono attenersi. E’ evidente che lottare contro questi aspetti burocratici e di indifferenza è molto complicato quando ci si trova in una situazione di sofferenza che inevitabilmente la malattia produce.

I datori di lavoro rifiutano qualsiasi addebito e responsabilità e l’instaurazione di processi, sia civili che penali, è un percorso lungo, tortuoso, costoso e dagli esiti incerti con mille ostacoli formali e procedurali.

In tutto il sistema vi è scarsa empatia nei confronti dei malati di mesotelioma che se vogliono vedere riconosciuti i propri diritti fino in fondo devono perseverare nelle istanze.

Tutto questo viene a frustrare le aspettative di tutela e assistenza che la il paziente vanta, legittimamente, nei confronti delle istituzioni che in teoria sarebbero deputate a difenderlo poiché si tratta di un contesto di diritti violati fin dal primo momento dell’esposizione all’amianto.

Quanto può incidere la prevenzione sull’evoluzione e decorso della malattia?

E’ fondamentale e può fare la differenza tra la vita e la morte per le ragioni che ho spiegato prima. Si potrebbe dire che la prevenzione, ovvero l’evitare l’esposizione, è l’unica vera cura al momento.

Il fattore di rischio più importante per il mesotelioma è l’esposizione all’amianto, infatti la maggior parte delle persone colpite dalla malattia ha una storia di esposizione a polveri o particelle di amianto. Anche il semplice contatto con indumenti contaminati da amianto rappresenta un fattore di rischio.

Le fibre di amianto sono praticamente invisibili a occhio nudo. Secondo gli organismi di controllo americani e britannici non esiste un limite di esposizione all’amianto privo di rischi. Esiste un rapporto tra esposizione ed incidenza della malattia. Maggiore è la dose cui si è stati esposti maggiore è la probabilità di ammalarsi.

In conclusione se una persona esposta all’amianto si ammala di mesotelioma, la relazione tra esposizione alle fibre e sviluppo della malattia è indiscutibile.

E’ presumibile secondo lei che la sanità e la politica abbiano subito un’influenza di alcune multinazionali che hanno forse poco a cuore la salute e più il business?

Anche questo argomento è molto complesso e si ricollega a quanto detto sopra.

A mio avviso la questione può trovare una possibile spiegazione con un approccio sistemico. Niklas Luman, uno dei più grandi sociologici del nostro tempo, per sistema intende una realtà complessa i cui elementi interagiscono reciprocamente, secondo una circolarità in base al quale ogni elemento condiziona l’altro ed è da esso condizionato. Le nuove istanze che si presentano danno origine a variazioni dinamiche che tendono a riportare l’insieme a una situazione di nuovo equilibrio.

Nel nostro contesto i sistemi sono la politica, le strutture sanitarie, le case farmaceutiche, i sistemi giudiziari che interagiscono tra loro e si influenzano reciprocamente, con referenzialità, con un grado di complessità interna elevata, che varia a seconda dello sviluppo e la capacità di selezione e organizzazione dei sistemi stessi.

In altre parole nel mondo dell’industria, in nome del profitto, si accettava più o meno consciamente che la salute dei lavoratori aveva una importanza relativa, nelle strutture ospedaliere la qualità della cura può essere minata da insidie che non hanno niente a che vedere con aspetti clinici, a scapito della salute del malato, nei processi la vittima è oggetto di scarsa attenzione, per retaggio del passato in cui era ridotta a mera condizione dell’azione delittuosa, e i gli unici protagonisti sono l’accusa e la difesa (solo recentemente la posizione delle vittima sta iniziando ad essere vista con un rinnovato interesse anche se la strada da fare è ancora tanta specie per le vittime dell’amianto).

Lo sviluppo industriale ha causato molte vittime fra i lavoratori esposti a molteplici agenti cancerogeni. Spesso sento dire, da addetti ai lavori, una frase che si commenta da sola che a mio avvia sintetizza molto chiaramente come funzionano veramente le cose: il poli chimici hanno dato tanto alle famiglie, ma hanno tolto altrettanto. In pratica un sistema che perpetua se stesso.

Malasanità: che ne pensa della furbesca e pilatesca decisione di lavarsi le mani dalle patologie scatenate grazie alla compiacenza stessa dello Stato e dei monopolisti, consistente nello scrivere  “il fumo fa male” o “la carne rossa provoca il cancro”?

Anche qui si può tentare una semplificazione della complessità, attraverso un approccio sistemico, che tuteli la salute e l’ambiente attraverso la prevenzione primaria.

La prevenzione secondaria e cioè la diagnosi precoce è una misura non sempre efficace. Non può essere condivisibile l’idea ipocrita, dominante in molti sistemi sociali i quali per sopravvivere devono necessariamente mettere in secondo piano alcuni aspetti quali la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E’ sicuramente importante informare e diffondere messaggi che colpiscano le persone tuttavia è necessario da parte dei sistemi sociali fare di più in modo fattivo e concreto.

Per quanto riguarda l’amianto, nonostante sia stato messo al bando dal 1992, non tutti sanno che può dare origine a neoplasie con esito infausto e i rischi dell’esposizione sono spesso sottovalutati o nascosti. Infatti in molti luoghi di lavoro è ancora presente l’amianto anche in modo visibile come coperture in eternit più o meno integre. In nome del profitto è stato considerato, per anni, un materiale estremamente versatile ed impiegato, non solo nella grande industria, ma nelle navi, treni, auto, materiale per l’edilizia (quali tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie), plastica, cartoni, plastica e via dicendo.

Quali sono i casi più eclatanti di malasanità da lei riscontrati?

Prima di tutto è importante chiarire di cosa stiamo parlando, perché non si vuole giudicare i professionisti delle nostre strutture ospedaliere e non si vuole essere stigmatizzati come lamentosi. Per malasanità si intende un insieme di carenze e negligenze nella prestazione professionale sanitaria che provoca un danno alla persona che usufruisce della prestazione stessa.

I casi sono tanti, riconosciuti e non riconosciuti ma anche non ravvisati dalle persone stesse che hanno subito il danno. Alla luce di questo appare chiaro come i dati ufficiali variano a seconda delle fonti di riferimento.

Il vero problema, oggetto di accesi confronti a suon di perizie nelle arene dei tribunale, è collegare la morte e/o la lesione del paziente al trattamento praticato dai medici.

Cosa possono e debbono fare le Istituzioni per evitare la silente ecatombe generata dalle patologie asbesto correlate?

Purtroppo questa silente ecatombe è già iniziata e sulla base dei dati epidemiologici non siamo ancora arrivati al picco. Quindi solo la ricerca scientifica, libera, indirizzata alla tutela di tutti i pazienti, tra i quali quelli affetti da mesotelioma e da altre patologie asbesto correlate, che hanno, purtroppo, quasi sempre esito infausto, può portare a perseguire la piena attuazione del precetto di cui all’art. 32 Cost. I malati di mesotelioma hanno solo il 10% di possibilità di sopravvivere più di cinque anni dalla prima diagnosi. Tutto dipende anche da quanto sia stata tempestiva e dalle dosi di esposizione ad amianto, che provoca quasi il 100% dei mesoteliomi.

L’unica cosa che può impedire ulteriori danni potrebbe essere la rimozione dell’amianto ancora presente in molto luoghi, anche impensabili, in quanto fino alla messa al bando era stato utilizzato in maniera massiva come detto. Le istituzioni, preposte alla sorveglianza in materia, dovrebbero programmare una intensa attività di controllo del territorio e una volta individuati i siti, intervenire con provvedimenti coattivi di messa in sicurezza. Su questo fronte qualcosa è cambiato e gli enti locali si stanno già muovendo ma siamo ancora molto indietro per una questione culturale e sistemica. Come dicevamo un sistema che perpetua se stesso e una diffusa mancanza di consapevolezza che l’amianto uccide ed anche in modo terribile e con atroci sofferenze.

Il sistema rimarrà tale se continueremo ad accettare silenziosamente queste cose, come se fossero ineluttabili.

Perché si continua a sbagliare in ambente medico: dal semplice inserimento di un ago-cannula, al catetere messo male ecc. E’ disaffezione o mancanza di professionalità?

La questione è molto complessa perché gli ambiti interessati sono tanti. I principali sono la conoscenza medica e la cultura organizzativa. Due aspetti che sembrano riguardare ambiti lontani in realtà si condizionano l’uno con l’altro.

Il primo, in genere, è di buon livello però può succedere che la qualità della prestazione erogata, risenta di una serie di motivi legati al secondo, la cultura organizzativa. Stiamo parlando di un qualcosa di molto complesso che si avvicina di più alla disaffezione. Ovviamente non si vuole fare del populismo ma si vuole affrontare la questione degli errori in campo sanitario con serietà e in modo costruttivo.

Come noto le grandi strutture ospedaliere si sono dotate di sistemi di controllo della qualità e di valutazione dei servizi attraverso la definizione di indicatori e standard minimi. Tuttavia la possibilità di errore non è mai completamente eliminabile in un contesto in cui si trovano a operare diverse figure professionali, attrezzature e unità operative eterogenee. Si ritiene che la chiave di volta debba essere ricercata nella gestione delle risorse e più in generale nella clinical governance come sostiene il Professore Luciano Mutti.

In queste direzione, per meglio comprendere quali sono gli aspetti che portano ad una prestazione sanitaria non di qualità, a mio avviso, dobbiamo renderci conto che le strutture ospedaliere sono prima di tutto delle organizzazioni, costituite per far fronte alla complessità dell’ambiente (nel caso in esame la diagnosi, la cura e l’assistenza dei pazienti) al fine di raggiungere determinati risultati realizzabili soltanto mediante l’impiego di risorse adeguate e l’apporto congiunto, coordinato e protratto nel tempo di più partecipanti, i cui compiti sono diversi e integrati.

La criticità sta proprio in questi ultimi aspetti. Il Professore Emerito di management alla Sloan School Of Management del Massachusetts Institute of Technology Edgar Schein sosteneva che la cultura all’interno di una organizzazione non costituisce un aspetto collaterale, che resta sul fondo, bensì ne rappresenta l’aspetto principale. In pratica essa determina strategie, obiettivi e modi di agire.

Per Schein la cultura di una organizzazione può essere studiata analizzando tre livelli in cui essa si esprime: gli artefatti (più superficiale perché decifra le cose visibili e tangibili), valori espliciti (trasmessi dalla direzione per cercare senso di appartenenza e di solidarietà all’interno dell’organizzazione), gli assunti impliciti (livello più profondo di cultura, che si concreta in valori inespressi che vengono dati per scontati, ma si tratta di valori fondamentali perché in grado di condizionare sia i comportamenti quotidiani dei singoli e condizionare l’organizzazione nel suo complesso). E’ tuttavia difficile individuarli perché essi sono per lo più inconsci, invisibili, e non sono oggetto di discussione oppure lo divengono sotto mentite spoglie e veicoli su altre tematiche.

Laddove manchi un integrazione armoniosa di questi tre livelli si producono periodi di crisi, tensioni, sfiducia, scetticismo, cinismo.

In conclusione si capisce come aspetti che non sono propriamente legati alla diagnosi e cura possano incidere, in modo determinante, sulla qualità della prestazione erogata.

Questa è la vera sfida per il management delle strutture sanitarie. La presenza frequente di aspetti estranei alla medicina toglie energie per concentrarsi in modo efficace sulla clinical governarce.

Perché è nata la sezione malasanità e che obiettivi si prefigge?

La sezione è nata per fronteggiare e tentare, in concreto e senza ipocrisie, di ridurre i danni psico-fisici e morali per tutti i pazienti oncologici.

La diagnosi di una neoplasia determina, a qualsiasi età, una reazione in grado di influenzare pesantemente i diversi ambiti della vita. La persona può lasciarsi andare a reazioni emotive o chiudersi in se stesso, per esempio provando rassegnazione, rabbia, reazioni di tipo depressivo ed anche accettazione, in una fase successiva, in alcuni casi.

In particolare per il paziente affetto da malattie amianto correlate lo scenario che si prospetta è tutt’altro che rassicurante. La persona subisce tutti i processi di vittimizzazione primaria e secondaria.

E’ vittima di reato dal momento che inizia l’esposizione e la malattia si manifesta. Poco dopo inizia la vittimizzazione secondaria con il ritardo della diagnosi, le strutture ospedaliere faticano ad intraprendere, per diverse ragioni, un percorso di cura, gli istituti previdenziali devono essere sollecitati e spesso tendono a riconoscere il minino possibile in termini di indennizzo, il sistema giudiziario, cercando di celebrare giusti processi secondo i principi del diritto processuale penale, in molti casi non riconosce il nesso di causalità fra l’esposizione (iniziata circa 30 anni prima e quindi difficile da provare) e la malattia.

Questo sono solo alcune delle problematiche che il malato, sofferente e indebolito dalla malattia, deve fronteggiare.

La Sezione, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Amianto, tenta di aiutare il malato e i suoi familiari ad affrontare questo dramma fornendo informazioni e l’assistenza medico-legale necessaria. La fragilità, prodotta dalla malattia, comporta ulteriori esigenze di supporto sociale ed economico. Per evitare che le leggi non rimangano inattuate è fondamentale che il malato sia consapevole dei suoi diritti.

In altre parole si cerca di offrire alle vittime quell’assistenza che i sistemi sanitari e giudiziari, per varie ragioni, non riescono a garantire, aprendo le porte per l’accesso a tutti i rimedi, tutele giuridiche e benefici economici che lo stato di diritto ha previsto in materia.