Nel corso dell’incontro di studi che si è tenuto in data 01.03.2017 presso la sede centrale INAIL, in Roma, il Dott. Bruno Giordano, Consulente del Governo, ha dichiarato di voler tener conto delle indicazioni dell’ONA.
L’Osservatorio Nazionale Amianto conferma l’esame critico in relazione alla disposizione normativa di cui all’art. 54, n. 1, del disegno di legge governativo: “Il valore limite è fissato in 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore”. Questa norma deve essere contestata perché l’amianto è un agente cancerogeno, e non c’è un limite al di sotto del quale il rischio si annulla.
Le stesse direttive comunitarie (quarto considerando della direttiva 477/83/CEE e undicesimo considerando della direttiva 148/2009/CE) hanno recepito questo fondamentale principio della scienza oncologica.
E’ necessario quindi che tale norma sia modificata, per inverare il principio prima di tutto etico morale e poi giuridico di cui all’art. 32 della Costituzione, che peraltro affonda le sue radici nella nostra millenaria tradizione giuridica, ed è stato peraltro conclamato anche dalle Carte Internazionali e in sede comunitaria, ponendosi quindi al vertice della gerarchia delle fonti.
L’Osservatorio Nazionale Amianto dice forte e chiaro che l’impegno del Governo non è sufficiente, anche se con l’art. 1 co. 250 della L. 232/2016 sono state introdotte importanti modifiche nel sistema previdenziale.
Un unico disegno di legge anche in materia previdenziale
Il disegno di legge sul T.U. riordina anche la materia previdenziale. Riscrive le norme sui benefici contributivi per esposizione ad amianto.
Non sembrerebbe che le norme sulla decadenza, di cui all’art. 47 commi 1 e 5 della L. 326/03 siano abrogate: occorre maggiore chiarezza nella formulazione del testo.
E’ necessario per evitare il contenzioso che il Legislatore sia chiaro.
Inoltre, con l’art. 1 co. 250 della L. 232/2016, sono cambiate molte cose: i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento di patologie asbesto correlate (mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi), hanno diritto alla pensione di inabilità, senza limiti di età e di anzianità contributiva.
Queste nuove norme debbono essere armonizzate nel disegno di legge del T.U. in materia di amianto.
Come armonizzare le nuove norme?
Il disegno di legge non sembra tener conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione che salva, in alcuni casi, dall’applicazione delle norme sulla decadenza, coloro che non hanno depositato la domanda entro il 15.06.2005. Nel testo di legge questo è un nodo che non è stato sciolto.
Infatti la giurisprudenza, sulla scorta di alcune norme (art. 47 comma 6 bis Legge 326/03 e art. 3, comma 132, Legge 350/03) aveva accolto le tesi dell’Avvocato Ezio Bonanni e salvato dalla decadenza per mancanza di domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 quei lavoratori che, alla data del 02.10.2003, avessero già presentato la domanda all’INAIL (ovvero all’INPS), ovvero avessero comunque maturato il diritto a pensione con l’aggiunta dei contributi amianto e in altri casi.
Le nuove norme dell’art. 72 del Testo Unico annullano queste conquiste, ovvero sembrano annullare questi significativi passi avanti della giurisprudenza.
Per quanto riguarda il problema della prescrizione?
Il nuovo disegno di legge non dice nulla su un tema che è centrale. I lavoratori esposti ad amianto hanno per lungo tempo tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21862/2004, ed ex multis, in relazione a SS.UU. n. 10955 del 25.07.2002), che sanciva la imprescrittibilità dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
Invece la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 25000 del 2014, ha improvvisamente invertito il principio di diritto, affermandone la prescrittibilità perché li ha qualificati come risarcimenti.
Occorre, a nostro avviso, tutelare prima di tutto l’affidamento di questi sventurati lavoratori negli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, innanzi a repentine modifiche negli orientamenti giurisprudenziali, tanto più in una materia, come quella legata all’esposizione professionale ad amianto, in cui peraltro le fibre sono invisibili, e vi è inconsapevolezza anche dell’entità dell’esposizione, che deve essere superiore alle 100 ff/ll, per più di dieci anni, per poter permettere la maturazione del diritto in assenza di patologia.
E’ necessario che la legge su questo sia chiara. La giurisprudenza fa decorrere il termine decennale dalla data di pensionamento, oppure dalla data di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL (in tutti i casi quindi prima del 15.06.2005), ragione per cui tutti questi diritti sarebbero già prescritti.
Cambiamenti sul problema della decadenza?
C’è anche il problema della decadenza triennale. Anche in questo caso le SS.UU. 12718/2009 [1] e 12720/2009 avevano escluso che potesse essere applicata la norma di cui all’art. 47 del DPR 639/70, che sancisce la decadenza per i ratei maturati in periodo antecedente i 3 anni dalla definizione, ovvero dalla scadenza dei termini [2] del procedimento amministrativo per l’accredito delle prestazioni pensionistiche, in quanto, come per altre prestazioni, le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto determinano soltanto un maggiore importo dei ratei, ovvero l’accredito di contribuzioni, ovvero la maggiorazione dei periodi contributivi che per nulla sono identificabili con l’oggetto della norma in esame.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 11091 del 03.07.2012, inverte i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di decadenza triennale, in ordine ai benefici amianto, e stabilisce l’applicabilità dell’art. 47 del DPR 639/70 anche per i lavoratori esposti all’amianto, per di più con estinzione dell’intero diritto e non dei singoli ratei, maturati antecedentemente ai tre anni dalla definizione del procedimento amministrativo, rispetto alla proposizione del ricorso giudiziario.
Anche in questo caso la Sezione Lavoro ha formulato tale pronuncia auspicando che le SS.UU. modificassero il loro orientamento. Anzi, le medesime erano state invitate ad una nuova pronuncia. Le Sezioni Unite hanno poi evitato la pronuncia poiché nelle more il Legislatore aveva introdotto nell’ordinamento la norma di cui all’art. 38 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011.
Occorre porre rimedio a questa doppia decadenza (quella legata alla eventuale non presentazione della domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005; e quella tombale di cui all’art. 47 del DPR 639/70), anche per deflazione del contenzioso, e per evitare ricorsi in sede comunitaria.
Intervento del Dott. Bruno Giordano e dell’Avv. Bonanni
Si allega il video dell’intervento del Dott. Bruno Giordano quale relatore della seminario “Il lungo cammino verso il Testo Unico amianto: problematiche aperte e prospettive evolutive per combattere il ‘killer silenzioso’”, che si è tenuto in data 01.03.2017, nel quale peraltro è intervenuto anche l’Avv. Ezio Bonanni.
[1] “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”.
[2] La «scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell’azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo. La scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l’effetto dell’irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente.