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ONA: bonifica ex Snia Bpd, primo passo contro il degrado

Ceccano, ona
Ceccano

Riunione operativa sulla situazione di degrado ex Snia-Bpd

In merito alla riunione operativa sulla situazione di degrado dell’area ex Snia Bpd tenutasi nei giorni scorsi interviene anche l’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso il suo Presidente, Avv. Ezio Bonanni il quale plaude l’iniziativa considerandola un primo passo fondamentale. “Prendo atto dell’impegno delle istituzioni – in primis del Comune di Ceccano – e dei responsabili dell’area in relazione al rischio amianto nella Valle del Sacco – dichiara Bonanni – augurandomi che dalle parole si passi ai fatti ed il prima possibile. La piattaforma rivendicativa dell’ONA è ben più ampia: ho sempre affermato, infatti, che occorrerebbe innanzitutto bonificare per evitare altre esposizioni ad amianto ed altri cancerogeni. Nel territorio ciociaro sono presenti altri agenti che tuttora contaminano l’area della Valle del Sacco come il lindano.

Solo con un intervento mirato ed efficace si possono infatti evitare altre esposizioni, salvaguardando la salute umana. L’Osservatorio Nazionale Amianto – prosegue il presidente ONA – ha rilevato la segnalazione di nuovi casi di mesotelioma e di altre patologie, riconducibili alla esposizione professionale a polveri e fibre di amianto.

Per questo motivo – conclude Bonanni – ci auguriamo che tale lodevole iniziativa costituisca solo il primo step di una incisiva azione di decontaminazione e bonifica di tutto il territorio del frusinate, come strumento di eccellenza di prevenzione, perciò stesso definita primaria.

Infatti soltanto evitando ogni forma di esposizione all’agente killer è possibile evitare il rischio di insorgenza di queste patologie”.

Per l’ONA gli effetti cancerogeni amianto oltre le tabelle

L’Osservatorio Nazionale Amianto ribadisce che sussiste la prova scientifica in base alla quale l’amianto, oltre ad avere effetti fibrogeni, capaci di provocare l’insorgenza di asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici, con complicazioni cardiovascolari [1], ha effetti cancerogeni ben oltre quanto presupposto dalle tabelle INAIL, perché provoca, oltre al mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo e del polmone, anche altre neoplasie, quali il cancro alla laringe e alle ovaie, ed inoltre, è stata confermata l’associazione tra esposizione ad amianto e una maggiore incidenza di cancro alla laringe, allo stomaco e al colon-retto (IARC 2012. Asbestos. Actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, tremolite. IARC Monogr Evaluation Carcinog Risk Chem Man, Vol. 100C [2]).

Al momento l’INAIL ha inserito nella tabella delle malattie ad eziologia professionale certa, come riconducibili all’esposizione professionale ad amianto, solo mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo, carcinoma polmonare (tra le patologie tumorali) e le placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda e l’asbestosi, tra quelle non neoplastiche, e l’ONA da tempo auspica che le tabelle vengano aggiornate con l’integrazione con tutte le patologie, quantomeno quelle che la monografia IARC contempla tra quelle provocate dall’amianto.

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Tutti i numeri della strage in Italia:

6000 decessi per patologie asbesto correlate. Infatti ai più 1500 decessi a causa del mesotelioma, vanno aggiunti almeno 3000 decessi in seguito a tumori polmonari causati dall’amianto, e a questa drammatica contabilità debbono essere poi aggiunte tutte le altre patologie, che portano l’Associazione a tale stima.

Nel COR Lazio risultano censiti 32 casi di mesotelioma, nel periodo che va dal 2001 al 2015, per le sole città di Frosinone (8), Cassino (7), Ceccano (3), Ferentino (5), Anagni (3), Castrocielo (3) e Piedimonte San Germano (3).

Si tratta soltanto della punta dell’iceberg. Infatti non risultano censite tutte le patologie asbesto correlate, ma soltanto il mesotelioma che è una patologia relativamente rara rispetto alle altre, anche se pur sempre riconducibile all’esposizione ad amianto, ed è per questa ragione che l’Osservatorio Nazionale Amianto sta realizzando un’indagine epidemiologica che attinga dai dati dei COR regionali e dalle segnalazioni e che si avvalga, allo stesso tempo, della piattaforma web REPAC ONA, alla quale tutti i cittadini possono accedere, segnalando, in modo anonimo, casi di patologie asbesto correlate e avere quindi una fotografia dell’impatto dell’amianto sulla salute umana, ben oltre la rilevazione dei soli casi di mesotelioma.

Le rivendicazioni dell’Osservatorio:

  • Pensionamento anticipato dei lavoratori, tra i quali quelli della Videocolor, già esposti ad amianto e per cui ci sono state sentenze di riconoscimento però per casi limitati, senza che ci sia uniformità e per tutti gli altri siti industriali del frusinate (con lo strumento delle norme di cui alla L. 257/92, e con particolare riferimento all’art. 1 co. 115 L. 190/2014);
  • Applicazione per i lavoratori cui sono state riconosciute le patologie asbesto correlate di immediato pensionamento, ai sensi dell’art. 1 co. 250 della 232/16, con riconoscimento della pensione di inabilità, senza alcun limite di anzianità contributiva e anagrafica;
  • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti;
  • Costituzione di un Fondo regionale in favore delle vittime amianto per i lavoratori malati e/o deceduti nel frusinate, cui si possa attingere in caso di fallimento e/o chiusura;
  • Risarcimento dei danni in favore delle vittime e dei loro familiari.

L’attività dell’ONA in provincia di Frosinone

L’associazione ha in programma di intensificare la sua attività nel frusinate e di affiancare allo Sportello Nazionale e all’attività sui territori anche uno sportello presso la città di Frosinone che sarà di prossima istituzione.

Nel frattempo i lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto potranno continuare a chiedere assistenza all’associazione. Attraverso lo sportello on line, con richiesta da inoltrare con email all’indirizzo: osservatorioamianto@gmail.com

[1] La presenza di placche pleuriche è marcatissima in soggetti con malattia coronarica (Korhola, 2001). Un modello sperimentale (esposizione ad amianto di ratti) ha evidenziato l’insorgenza di lesioni della parete arteriosa mediati da effetto infiammatorio, stress ossidativo, effetti pro trombotici (Shannahan 2012). In popolazione esposta ad asbesto c’è evidenza di aumentata incidenza di ictus. (Harding 2009) (NB l’ictus è a tutti gli effetti una patologia cardiovascolare, non neurologica). La Letter to the Editor di Sjogren del 2009 commenta sui possibili legami fisiopatologici tra amianto e malattie cardiovascolari.

[2] IARC 2012. Asbestos. Actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, tremolite. IARC Monogr Evaluation Carcinog Risk Chem Man, Vol. 100C, pag. 294: “There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary. Also positive associations have been observed between exposure to all forms of asbestos and cancer of the pharynx, stomach, and colorectum”.

Rischio Amianto: “quali soluzioni?”

Lavoratori di Rosignano, sconfiggere
ONA Rosignano

Rischio Amianto: anche la Calabria si mobilita

Il Comitato dell’Osservatorio Nazionale Amianto di Cosenza, di intesa con ONA Nazionale e con l’Avv. Ezio Bonanni, ha organizzato un ulteriore momento di confronto, per valorizzare le proposte che ormai da anni sono state avanzate dall’associazione nello spirito di sussidiarietà con tutte le istituzioni, locali, regionali e nazionali, costituito dall’incontro che si terrà con i cittadini e le associazioni di Cerisano (CS) il prossimo 22 marzo alle ore 18.00 presso il Circolo Ricreativo Be Different, in via San Pietro 33, dal titolo “Rischio Amianto: quali soluzioni?” Interverranno l’Ingegnere Giuseppe Infusini, coordinatore provinciale Ona Cosenza, e il geologo Beniamino Falvio, commissario regionale Ona Cosenza.

Modera il Consigliere Comunale Rosario Belmonte, introduce la giornalista Maria Assunta Veneziano e gli atti verranno poi veicolati a tutti gli associati e ai cittadini attraverso i canali di informazione dell’associazione (Ona Notiziario Amianto e Osservatorio Nazionale Amianto).

Per info:onacosenza@gmail.com

Responsabilità medica, la riforma è legge

Responsabilità medica
Responsabilità medica

Malasanità: il medico che segue le linee guida non è punibile

Novità in vista in campo sanitario con l’entrata in vigore del DDL GELLI,  che lo scorso 28 febbraio ha ottenuto il disco verde dalla Camera con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti.

Da oggi, in pratica, cambiano regole e prospettive per pazienti, ospedali, medici e assicurazioni. Dopo un iter piuttosto sofferto,  durato circa tre anni, via libera, dunque, alla norma che porta la firma di  Federico Gelli. Deputato pisano del Pd,  che dopo aver incassato l’ok del Parlamento, punta a  tracciare una nuova strada per il settore sanitario dopo il decreto Balduzzi,  riducendo il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva che, secondo alcune stime, costa al sistema sanitario nazionale intorno ai 10 miliardi di euro.

In sintesi, l’atto prevede che il medico che provoca un danno a un paziente per imperizia non sarà penalmente punibile per colpa se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche assistenziali. Da un lato, dunque,  si alleggerisce la pressione esercitata dal timore di conseguenze penali per i camici bianchi, puntando, appunto, a ridurre la medicina difensiva

Le vittime di malasanità avranno i risarcimenti più velocemente

 Dall’altro si apre la strada a risarcimenti più sicuri nei confronti dei pazienti vittime di malasanità ed errori vari in corsia. 

Queste, nel dettaglio, le sostanziali novità:

Ridimensionata la responsabilità del medico

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare i casi di medicina difensiva, nell’interesse generale del medico e del paziente con il disegno di legge che modifica il concetto di responsabilità civile del professionista. Da una parte resta invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l’assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre viene ridimensionata  la responsabilità del medico operante. L’articolo 7 specifica infatti che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Responsabilità penale

Il DDL GELLI alleggerisce la responsabilità penale del medico Solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall’Istituto superiore di sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali, dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose

Conciliazione

Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie. Viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica. Chi ha subito un danno può procedere alla richiesta di indennizzo diretto sia presso l’ente ospedaliero che presso il medico o in ultimo direttamente presso la compagnia assicuratrice della struttura o del professionista.

Altra importante novità riguarda l’introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice.

Con la riforma della responsabilità dei medici e degli infermieri per effetto della c.d. Legge Gelli ci sono delle importanti novità che riguarderanno anche le attività di ONA Malasanità e del Dipartimento finalizzato al risarcimento dei danni per malasanità.  Queste le dichiarazioni dell’Avv. Ezio Bonanni che fa luce sulla questione, analizzando i punti più importanti della nuova normativa: 

Responsabilità medica: che cosa è cambiato?

Con quella che da oggi chiameremo con il nome di Legge Gelli oltre a cambiare le norme sulla responsabilità dei medici, sono state introdotte delle maggiori tutele per i malati in casi di presunta malasanità, ed in ogni caso sono state recepite delle postulazioni giurisprudenziali, in particolare il c.d. doppio binario. Si tratta di un’integrale riforma della responsabilità professionale in ambito sanitario, sia penale che civile, sia per il personale medico e paramedico che per le strutture sanitarie. È una misura richiesta essenzialmente dai medici per evitare il rischio di condanne penali, in seguito a complicanze avvenute in sala operatoria. Però in questo modo la misura si traduce in un colpo di spugna in caso di negligenze ed imprudenze, ovvero sarà molto più difficile ottenere la condanna penale di coloro che, per inescusabile negligenza, imprudenza e imperizia, hanno determinato gravi danni ai loro pazienti. Infatti, costoro invocheranno la colpa lieve, ovvero di essersi attenuti ai protocolli medici, e chiederanno di essere assolti.

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Responsabilità medica: quali sono le altre novità della Legge Gelli? 

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità. Ciò è importante per avere un quadro della situazione. Inoltre, per ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. In questo modo verranno raccolti i dati sui rischi ed eventi negativi non solo sulle cause ma anche sulla frequenza e sui costi del contenzioso. Questi dati poi saranno inviati all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, organo che avrà il monitoraggio costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN. e sarà un importante strumento anche per il comitato ONA Malasanità e per il Dipartimento ONA Risarcimento dei Danni da Responsabilità Medica.

Come cambia la responsabilità professionale del medico?

La legge prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Quindi, l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave.

Responsabilità medica: cosa significa? 

L’articolo 6 della Legge Gelli, riguardante laresponsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” specifica questo aspetto: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. 

Con questa norma ci sarà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici. Questa misura non è condivisibile, specialmente ove si dovesse tradurre in un colpo di spugna. Ovvero in un onere probatorio eccessivo, tenendo presente che in sede penale vale già e per tutti i reati la regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, accompagnata dalla presunzione di non colpevolezza. In ogni caso, quindi al sanitario potranno essere contestati solamente i reati come omicidio colposo e lesioni personali, mentre al di fuori di queste due casistiche verrà sollevato da qualsiasi responsabilità qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

La responsabilità civile del medico diventa extracontrattuale

La nuova legge cambia anche la responsabilità del medico. Diviene extracontrattuale e quindi il paziente avrà l’onere della prova di dover dimostrare il danno e soprattutto la colpa. Mentre invece, in precedenza, a fronte della natura contrattuale della responsabilità, era il medico a dover dimostrare di aver adempiuto in modo esatto a tutte le sue obbligazioni. Una modifica che non è di poco conto. Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale, quindi sarà questa a dover dimostrare di non avere responsabilità. Se nel primo caso, in relazione all’azione di responsabilità extracontrattuale a carico del sanitario, l’onere della prova è a carico del paziente, nel secondo caso, e cioè nei confronti della struttura sanitaria, c’è un onere probatorio pregnante a carico dell’ospedale o della Asl

In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica. Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale. E non potrebbe essere altrimenti visto che questo instaura con il paziente un tipo di contratto differente. Il termine per la prescrizione di 10 anni per i profili di responsabilità contrattuale. Quindi nei confronti della struttura sanitaria, della ASL, ovvero del medico con cui è stipulato un vero e proprio contratto. Inizia a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico, secondo i principi già tracciati dalla giurisprudenza. Il risarcimento del paziente stabilito in base alle tabelle sul danno biologico del Tribunale di Milano. Anche se potrebbe essere applicate le nuove tabelle di cui al DDL Concorrenza, che però introducono delle novità abbattendo l’entità del risarcimento.

Rafforzato obbligo del tentativo di conciliazione

Ci sono anche delle ulteriori novità. In particolare, viene rafforzato l’obbligo del tentativo di conciliazione. Al quale debbono essere chiamate a partecipare entrambe le parti, unitamente alle compagnie di assicurazioni, oppure dovrà essere istituito un accertamento tecnico preventivo. Un’altra novità riguarda l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale. In questo modo i tempi per l’ottenimento del risarcimento sarebbero più rapidi, mentre tutte le strutture sanitarie hanno l’obbligo di assicurarsi. Nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale, a questo punto l’azione può essere intrapresa già direttamente a carico delle compagnie assicurative, mentre in precedenza erano le strutture sanitarie o il medico a doverle citare, con allungamento dei tempi e soprattutto in più di qualche occasione con la scelta della strategia di non farle comparire in giudizio. La nuova legge ribadisce l’obbligo assicurativo per tutti i medici, compresi i liberi professionisti, oltre all’introduzione del fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

Quali saranno le azioni del comitato ONA Malasanità?

Il comitato ONA Malasanità e il dipartimento per il risarcimento dei danni da malasanità (istituiti presso l’Osservatorio Nazionale Amianto inizialmente in riferimento ai danni subiti dai lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto. In relazione a casi di ritardo diagnostico e di errori nelle terapie rispetto alle patologie asbesto correlate e al mancato rispetto dell’obbligo della sorveglianza sanitaria). Si è ora allargato anche a tutti gli altri casi di malasanità. Per tali ragioni, questa riforma, anche se da noi non condivisa in tutti gli aspetti. (Per esempio per l’attenuazione della responsabilità penale e per la trasformazione della responsabilità del sanitario da contrattuale a extracontrattuale). Evidentemente contiene degli elementi positivi. Sarà nostro compito quello di utilizzare e mettere in luce gli strumenti positivi. Di attenuare gli effetti negativi dei profili non condivisibili e non condivisi.

 Leggi il testo del DDL GELLI

Leonardo Da Vinci: l’ONA pronta ad avviare forme di tutela

Istituto Industriale Da Vinci
Istituto Industriale Da Vinci

Finalmente via l’amianto dalla Leonardo Da Vinci di Firenze: una battaglia storica dell’Osservatorio Nazionale Amianto, fino ad ora contrastato dall’amministrazione comunale di Firenze, che ora invece gli dà ragione.

«Occorre però recuperare il tempo perduto: innanzitutto la preoccupazione del Sindaco e dell’intera amministrazione comunale e delle autorità sanitaria dovrebbe essere quella di verificare le condizioni di salute di chi, in quella scuola, è stato esposto ad amianto fino ai tempi più recenti ed anzi a chi ne è potenzialmente esposto perché l’amianto verrà rimosso solo nei prossimi mesi» dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

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I numeri dell’emergenza amianto nelle scuole in Italia

L’amianto, largamente utilizzato nell’edilizia e nell’impiantistica fino alla sua messa al bando per effetto della Legge 257/1992, è a tutt’oggi presente in 2.400 scuole, con il rischio esposizione per circa 350.000 allievi e 50.000 tra docenti e non docenti.

Per tali ragioni, l’Osservatorio Nazionale Amianto, ormai dal febbraio del 2012, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che ha portato a diverse bonifiche. Misure non sufficienti, anche perché dovrebbe essere accompagnate anche da uno screening sanitario sugli alunni dei diversi istituti dove è stato utilizzato e/o erano presenti questi minerali cancerogeni.

Lo stesso Registro Mesoteliomi, nel V Rapporto, ha reso pubblici i dati fino al 2011 che certificano di 63 casi di mesotelioma tra il personale docente e non docente.

Essendo il mesotelioma la punta dell’iceberg ed essendo detti dati riferiti ai soli docenti e non docenti e non agli alunni, sono intuibili le dimensioni dell’impatto dell’uso dell’amianto in tale settore.

Leonardo Da Vinci e le richieste dell’Osservatorio amianto

L’associazione, attraverso la Sig.ra Antonella Franchi del coordinamento nazionale e responsabile del Dipartimento Tutela Personale Docente e non Docente esposto ad Amianto, avanza la seguente piattaforma propositiva:

  • necessità di totale messa in sicurezza di tutte le scuole attraverso la rimozione dei materiali di amianto;
  • screening/sorveglianza sanitaria del personale docente e non docente che ha lavorato nelle scuole con presenza di amianto;
  • verifica epidemiologica dei casi di patologie asbesto correlate tra gli alunni e il personale docente e non docente della scuola Leonardo Da Vinci di Firenze e di tutte le altre scuole con presenza di amianto.

«L’Osservatorio Nazionale Amianto continuerà a perseguire innanzitutto la sua azione per la prevenzione primaria (evitare ogni forma di esposizione) e poi quella secondaria (diagnosi precoce, migliori terapie delle patologie asbesto correlate -mesotelioma, tumore polmonare, altri cancri causati dall’amianto e asbestosi, placche pleuriche ed ispessimenti pleurici – ricerca scientifica per debellarle) e poi quella terziaria, e cioè l’epidemiologia e il risarcimento dei danni, ed è per tale ragione che noi, che siamo prima di tutto mamme, dobbiamo ringraziare l’Avv. Ezio Bonanni che in Toscana come in Sicilia, in Calabria come in Trentino Alto Adige rappresenta e tutela le vittime dell’amianto e i loro famigliari» dichiara la Sig.ra Antonella Franchi del Coordinamento nazionale ONA e coordinatore dello specifico Dipartimento.

L’ONA annuncia battaglia: come mai solo ora è stata accolta la richiesta dell’associazione di rimuovere l’amianto dalla scuola Leonardo Da Vinci?

Testo Unico Amianto: Più luci che ombre nel disegno di legge

Istituto Industriale Da Vinci
Istituto Industriale Da Vinci

Nel corso dell’incontro di studi che si è tenuto in data 01.03.2017 presso la sede centrale INAIL, in Roma, il Dott. Bruno Giordano, Consulente del Governo, ha dichiarato di voler tener conto delle indicazioni dell’ONA.

L’Osservatorio Nazionale Amianto conferma l’esame critico in relazione alla disposizione normativa di cui all’art. 54, n. 1, del disegno di legge governativo: “Il valore limite è fissato in 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore”. Questa norma deve essere contestata perché l’amianto è un agente cancerogeno, e non c’è un limite al di sotto del quale il rischio si annulla.

Le stesse direttive comunitarie (quarto considerando della direttiva 477/83/CEE e undicesimo considerando della direttiva 148/2009/CE) hanno recepito questo fondamentale principio della scienza oncologica.

E’ necessario quindi che tale norma sia modificata, per inverare il principio prima di tutto etico morale e poi giuridico di cui all’art. 32 della Costituzione, che peraltro affonda le sue radici nella nostra millenaria tradizione giuridica, ed è stato peraltro conclamato anche dalle Carte Internazionali e in sede comunitaria, ponendosi quindi al vertice della gerarchia delle fonti.

L’Osservatorio Nazionale Amianto dice forte e chiaro che l’impegno del Governo non è sufficiente, anche se con l’art. 1 co. 250 della L. 232/2016 sono state introdotte importanti modifiche nel sistema previdenziale.

Un unico disegno di legge anche in materia previdenziale

Il disegno di legge sul T.U. riordina anche la materia previdenziale. Riscrive le norme sui benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Non sembrerebbe che le norme sulla decadenza, di cui all’art. 47 commi 1 e 5 della L. 326/03 siano abrogate: occorre maggiore chiarezza nella formulazione del testo.

E’ necessario per evitare il contenzioso che il Legislatore sia chiaro.

Inoltre, con l’art. 1 co. 250 della L. 232/2016, sono cambiate molte cose: i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento di patologie asbesto correlate (mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi), hanno diritto alla pensione di inabilità, senza limiti di età e di anzianità contributiva.

Queste nuove norme debbono essere armonizzate nel disegno di legge del T.U. in materia di amianto.

Come armonizzare le nuove norme?

Il disegno di legge non sembra tener conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione che salva, in alcuni casi, dall’applicazione delle norme sulla decadenza, coloro che non hanno depositato la domanda entro il 15.06.2005. Nel testo di legge questo è un nodo che non è stato sciolto.

Infatti la giurisprudenza, sulla scorta di alcune norme (art. 47 comma 6 bis Legge 326/03 e art. 3, comma 132, Legge 350/03) aveva accolto le tesi dell’Avvocato Ezio Bonanni e salvato dalla decadenza per mancanza di domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 quei lavoratori che, alla data del 02.10.2003, avessero già presentato la domanda all’INAIL (ovvero all’INPS), ovvero avessero comunque maturato il diritto a pensione con l’aggiunta dei contributi amianto e in altri casi.

Le nuove norme dell’art. 72 del Testo Unico annullano queste conquiste, ovvero sembrano annullare questi significativi passi avanti della giurisprudenza.

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Per quanto riguarda il problema della prescrizione?

Il nuovo disegno di legge non dice nulla su un tema che è centrale. I lavoratori esposti ad amianto hanno per lungo tempo tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21862/2004, ed ex multis, in relazione a SS.UU. n. 10955 del 25.07.2002), che sanciva la imprescrittibilità dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Invece la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 25000 del 2014, ha improvvisamente invertito il principio di diritto, affermandone la prescrittibilità perché li ha qualificati come risarcimenti.

Occorre, a nostro avviso, tutelare prima di tutto l’affidamento di questi sventurati lavoratori negli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, innanzi a repentine modifiche negli orientamenti giurisprudenziali, tanto più in una materia, come quella legata all’esposizione professionale ad amianto, in cui peraltro le fibre sono invisibili, e vi è inconsapevolezza anche dell’entità dell’esposizione, che deve essere superiore alle 100 ff/ll, per più di dieci anni, per poter permettere la maturazione del diritto in assenza di patologia.

E’ necessario che la legge su questo sia chiara. La giurisprudenza fa decorrere il termine decennale dalla data di pensionamento, oppure dalla data di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL (in tutti i casi quindi prima del 15.06.2005), ragione per cui tutti questi diritti sarebbero già prescritti.

Cambiamenti sul problema della decadenza?

C’è anche il problema della decadenza triennale. Anche in questo caso le SS.UU. 12718/2009 [1] e 12720/2009 avevano escluso che potesse essere applicata la norma di cui all’art. 47 del DPR 639/70, che sancisce la decadenza per i ratei maturati in periodo antecedente i 3 anni dalla definizione, ovvero dalla scadenza dei termini [2] del procedimento amministrativo per l’accredito delle prestazioni pensionistiche, in quanto, come per altre prestazioni, le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto determinano soltanto un maggiore importo dei ratei, ovvero l’accredito di contribuzioni, ovvero la maggiorazione dei periodi contributivi che per nulla sono identificabili con l’oggetto della norma in esame.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 11091 del 03.07.2012, inverte i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di decadenza triennale, in ordine ai benefici amianto, e stabilisce l’applicabilità dell’art. 47 del DPR 639/70 anche per i lavoratori esposti all’amianto, per di più con estinzione dell’intero diritto e non dei singoli ratei, maturati antecedentemente ai tre anni dalla definizione del procedimento amministrativo, rispetto alla proposizione del ricorso giudiziario.

Anche in questo caso la Sezione Lavoro ha formulato tale pronuncia auspicando che le SS.UU. modificassero il loro orientamento. Anzi, le medesime erano state invitate ad una nuova pronuncia. Le Sezioni Unite hanno poi evitato la pronuncia poiché nelle more il Legislatore aveva introdotto nell’ordinamento la norma di cui all’art. 38 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011.

Occorre porre rimedio a questa doppia decadenza (quella legata alla eventuale non presentazione della domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005; e quella tombale di cui all’art. 47 del DPR 639/70), anche per deflazione del contenzioso, e per evitare ricorsi in sede comunitaria.

Intervento del Dott. Bruno Giordano e dell’Avv. Bonanni

Si allega il video dell’intervento del Dott. Bruno Giordano quale relatore della seminario “Il lungo cammino verso il Testo Unico amianto: problematiche aperte e prospettive evolutive per combattere il ‘killer silenzioso’”, che si è tenuto in data 01.03.2017, nel quale peraltro è intervenuto anche l’Avv. Ezio Bonanni.

[1] “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” –

la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47”.

[2] La «scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell’azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo. La scadenza suddetta, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l’effetto dell’irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente.