Nel corso dell’intervista di Luigi Abbate, l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, affronta uno dei temi più complessi del diritto risarcitorio: la compensatio lucri cum damno. Al centro della riflessione vi è la possibilità di cumulare i benefici riconosciuti alle vittime del dovere con il risarcimento dei danni subiti, una questione che continua a generare incertezze interpretative.
Il principio di cumulabilità tra provvidenze e risarcimento
Secondo Bonanni, è essenziale distinguere tra le diverse nature delle somme riconosciute. Da un lato vi sono le provvidenze assistenziali, come gli assegni vitalizi e le speciali elargizioni, che rispondono a una logica solidaristica. Dall’altro lato vi è il risarcimento del danno, che ha la funzione di compensare un pregiudizio subito dalla vittima o dai familiari.
Questo principio è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 12564 del 2018, che ha ammesso il divieto di cumulo solo in presenza di poste omogenee e di somme effettivamente percepite. Si tratta quindi di un criterio che richiede una valutazione attenta del caso concreto.
Il limite della compensazione: il danno non patrimoniale
Un punto centrale dell’intervista riguarda il limite alla compensazione. Bonanni sottolinea come eventuali detrazioni possano incidere esclusivamente sul danno patrimoniale, e non su quello non patrimoniale.
Il danno biologico, il danno morale e quello da perdita parentale restano infatti integralmente risarcibili. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i familiari delle vittime del dovere, per i quali il pregiudizio principale è spesso legato proprio alla perdita affettiva e alle conseguenze psicologiche del lutto.
Le criticità nella prassi giudiziaria
Nonostante i principi espressi dalla Corte di Cassazione e ribaditi dal Consiglio di Stato, nella pratica giudiziaria emergono ancora decisioni non uniformi. In particolare, alcune pronunce di merito tendono a estendere la compensazione oltre i limiti indicati dalla giurisprudenza superiore.
Bonanni evidenzia inoltre una criticità rilevante legata al calcolo dei ratei futuri dei vitalizi. In alcuni casi, tali importi vengono stimati su un arco temporale molto ampio, producendo un effetto distorsivo che può ridurre o addirittura azzerare il risarcimento. Questo approccio, tuttavia, appare problematico, anche perché tali somme non sono sempre effettivamente percepite né trasmissibili agli eredi.
Verso una maggiore tutela delle vittime
L’intervento si conclude con un richiamo alla necessità di garantire un’applicazione coerente dei principi giuridici. L’Osservatorio Nazionale Amianto prosegue infatti la propria attività per assicurare il rispetto del diritto al risarcimento integrale, evitando interpretazioni che possano comprimere i diritti delle vittime e dei loro familiari.
La questione della cumulabilità si conferma così centrale nel dibattito sul diritto alla salute e sulla tutela effettiva delle vittime del dovere, richiedendo un equilibrio tra rigore giuridico ed esigenze di giustizia sostanziale.



