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giovedì, Marzo 12, 2026

Normativa europea aggiornata sulla bonifica amianto

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Dalla Direttiva UE 2023/2668 alle Prassi aggiornate UNI sulla bonifica dell’amianto

Nel recente contesto delle normative europee, valorizziamo con importanti sottolineature il quadro di riferimento attuale in tema di gestione amianto e bonifica.

L’attenzione, in Europa, è rivolta alle introduzioni apportate nel 2023 dall’Unione Europea con la Direttiva 2023/2668 sull’amianto e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Direttiva 2023/2668, di specifico interesse per il tema amianto coincide con il momento in cui  l’UNI (Ente Italiano di Normazione), ha emanato due Prassi di riferimento fondamentali. Bambini esposti amianto; Europa si interroga

La novità più rilevante introdotta dalla Direttiva, riguarda l’ambito della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro e coinvolge gli aspetti più estesi della bonifica in evoluzione.

Rivolgendosi principalmente al datore di lavoro, sono stati introdotti limiti più restrittivi per l’amianto nell’aria.

E soprattutto, è stata aumentata la sicurezza dei lavoratori per rendere la tutela nella gestione amianto più efficiente.

In Italia, i parametri riguardo ai limiti di riferimento per qualsiasi luogo di lavoro, sono dati dall’art. 254 del D.Lgs. 81/2008, (Testo Unico Sicurezza).

Lo stesso, fissa il il valore limite di esposizione per l’amianto a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria.

Il valore è stato misurato come media ponderata su un tempo di otto ore.

Invece, utilizzando un’unità di misura più comune, il limite imposto dalla normativa sull’amianto equivale a una concentrazione pari a 100 fibre di amianto per litro d’aria.

Occorre notare che il limite di 100 fibre/litro previsto dal Testo Unico è il valore oltre il quale il Datore di Lavoro deve intervenire per adottare misure di protezione nei confronti del lavoratore, e fornire idonei Dispositivi di Protezioni Individuali (DPI).

La nuova Direttiva, abbassa il limite a 0,01 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, cioè 10 fibre/litro.

Inoltre, sono stati fissati dei termini di conformazione nell’ambito della gestione amianto:

  • il 21 dicembre 2025, il nuovo limite per la gestione dell’amianto.
  • il 21 dicembre 2029 scatta l’obbligo di utilizzare la microscopia elettronica per la misurazione delle fibre sottili (inferiori a 0,2 micrometri). Per chi non utilizza questo metodo, il limite scende ulteriormente a 0,002 fibre per cm cubo.

Nuove Prassi UNI: aggiornamento analisi responsabilità gestione amianto

L’UNI, a Novembre 2023, ha aggiornato due prassi fondamentali: prassi di riferimento

  • UNI/PdR 152.1:2023: Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia;
  • UNI/PdR 152.2:2023: Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto.

Le stesse, rappresentano un riferimento concreto ed importante, nella gestione di edifici e consulenza progettuale di gestione e bonifica amianto.

(Le “Prassi di Riferimento”, sono documenti cosiddetti “pre-normativi” che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme specifiche – in assenza di analoghi progetti di norma nazionali, europei o internazionali – spesso in settori nuovi o innovativi).

UNI/PdR 152.1:2023: Materiali contenenti amianto – Parte 1

La prima Prassi riguarda la consulenza per il censimento amianto all’interno degli edifici, il DM 6/9/94.

E’ puntuale riguardo gli obblighi previsti sulla gestione dei lavori e verso i proprietari stessi dell’immobile.

Infatti, innanzitutto è previsto un censimento predisposto e mirato all’individuazione dei materiali contenenti amianto.

In secondo luogo, qualora fosse necessario, e secondo il singolo caso, si è tenuti alla nomina di un “Responsabile del Rischio Amianto“.

Il documento contiene una lista definita di manufatti contenenti amianto, relativamente solo alle lastre utilizzate per le coperture o i tamponamenti degli edifici.

Tale Prassi, propone un metodo basato sulla gestione amianto, per mezzo di una serie di valutazioni.

Innanzitutto, si tratta di valutazioni di tipo visivo sul manufatto. Riuscendone così ad attribuire dei punteggi per ogni categoria.

Poi, sono affrontati altri aspetti rilevanti nell’intero sistema di gestione.

Ne rientrano, principalmente, le evidenze collegate alla presenza di sfaldamenti, crepe, rotture e danneggiamenti. Così come rispetto ad elementi manutentivi: la compattezza del materiale, la presenza di affioramenti di fibre di amianto.

Si arriva ad una sommatoria dei vari punteggi, attribuiti alle diverse categorie durante il censimento amianto.

Il valore numerico è suddiviso in due macro-categorie specifiche: la valutazione dello stato di fatto del Materiale Contenente Amianto (MCA), c.d. “indice di degrado“, e la valutazione del contesto all’interno del quale è inserito l’MCA, prassi di riferimento.

Da ciò, si può rispettivamente definire di conseguenza ogni necessità opportuna di intervento sul manufatto ed i tempi di intervento. L’applicazione di tali valori numerici, rientrano in un procedimento di normalizzazione della procedura di valutazione.

UNI/PdR 152.1:2023: Materiali contenenti amianto – Parte 2

La seconda parte della Prassi sulla gestione amianto, è connessa direttamente alla prima.

Infatti, il DM 6/9/94, prevede che il proprietario di un immobile nomini un “Responsabile del Rischio Amianto” (RRA), nel caso vengano individuati nel corso del censimento amianto, materiali contenenti questo minerale.

In questi casi, la figura del RRA sarà il conoscitore dell’ubicazione e la qualità dei manufatti contenenti amianto presenti nell’ immobile.

Lo stesso, dovrà essere interpellato in caso di attività di manutenzione.

Tale figura, si rivela altamente utile nella misura in cui possa rendere la valutazione delle modalità esecutive.

Ciò, infatti, consente la riduzione del rischio di esposizione alle fibre d’amianto, principalmente per gli operatori addetti alla manutenzione.

Rispetto all’adozione di tale figura, bisogna evidenziare come nella prassi, tale nomina venga effettuata molto più spesso da società di gestione di patrimoni immobiliari.

E con meno frequenza da privati, in ogni caso soggetti all’obbligo.

La Prassi attuale, altresì, rappresenta un chiaro riferimento di scelta del soggetto a cui affidare attività connesse a particolari rischi.

Lo stesso, dovrà infatti vantare capacità, conoscenze ed abilità adatte a rivestire il ruolo di “Responsabile del Rischio Amianto”.

Ciò rappresenta un grande elemento di novità, in quanto in passato la norma non ha mai definito tali aspetti. E purtroppo, tale ruolo poteva essere rivestito da chiunque. Senza valutare ogni rischio e reale conseguenza.

Obiettivi mirati al risultato dalla nuova normativa quadro

Concludendo, l’importanza della revisione della Direttiva sull’amianto e le Prassi UNI, si configurano all’interno di un procedimento di uniformazione sul territorio nazionale.

Fattivamente, il risultato da raggiungere è direzionato alla riduzione dell’esposizione all’amianto. Mirando alla prevenzione per la salute collettiva, Regulation2020.

Sulla nota del Consiglio, si ricorda infatti l’altissima incidenza e correlazione all’amianto dei tumori professionali, pari al 78% riconosciuti negli Stati membri dell’UE.

Il problema di fondo, ormai ampiamente riconosciuto e ribadito più volte come monito di attenzione è proprio il rilascio delle fibre di amianto.

Le stesse, vengono rilasciate ed inalate in differenti circostanze e contesti. In special modo, si rappresentano casi anche durante i classici lavori di ristrutturazione. Ed i lavoratori, sono sempre i primi a pagarne le conseguenze in termini di salute.

In tale ottica di urgenza, si accoglie ogni norma stringente e peculiare, alla luce di una necessaria revisione.

Il quadro delle direttive europee sulla gestione amianto, si rendono costantemente favorevoli ad un prospetto aggiornato.

Rendendo così un piano normativo di adeguamento, condivisibile, sulla base dell’esperienza singolare e concreta. Rispondendo per mezzo di valutazioni tecniche, ad esigenze primarie provenienti direttamente dalla persona ed i lavoratori.

Fonti; Direttiva UE 2023/2668, D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), DM 6/9/94, UNI/PdR 152.1:2023, UNI/PdR 152.2:2023, Direttiva UE 2023/2668.

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