Ex Ilva, Cassazione ferma area a caldo. Bonanni (ONA): “stop alla potenziale strage”

Letto: 8 volte

Ultimi articoli

Rigettati dalla Corte di Cassazione tutti i ricorsi, sia quelli di Acciaieria d’Italia e sia quelli di Ilva in amministrazione straordinaria contro lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. Confermato quindi il decreto della Corte d’Appello di Milano, che aveva stabilito 90 giorni per terminare le operazioni di fermo degli impianti.

Tra i passaggi della decisione, sottolineata l’evoluzione della direttiva Ue 2024/2881 “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (riifusione)”, che “fissa parametri ancora più severi in tema di particolato (PM10 e PM2,5), sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo”. 

Gli avvocati di undici cittadini, tra cui un bambino e alcuni esponenti dell’associazione Genitori tarantini, avevano chiesto di respingere i ricorsi presentati da  Ex Ilva spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding contro il provvedimento della Corte d’Appello di Milano.

La precedenza alla salute

Nella sentenza si evidenzia che “l’accertamento svolto dai giudici di merito circa la sussistenza dei pericoli ‘gravi e rilevanti’ che impongono la sospensione dell’attività sia congruamente fondato sulle complessive risultanze istruttorie e informato al principio di precauzione, senza violare il principio di proporzionalità”.

Deliberata quindi la decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026 e pubblicata il 29 ottobre,  con il numero 28087/2026. La sentenza si articola in 70 pagine. E’ qui che i giudici ricostruiscono la storia dello stabilimento, gli interventi legislativi, le autorizzazioni ambientali, le valutazioni scientifiche e le responsabilità istituzionali nella gestione del rischio industriale.

L’Avv. Ezio Bonanni (ONA): “sarebbe stato assurdo il contrario”

L‘avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), ha accolto con fermezza la decisione odierna. Da sempre in prima linea contro i danni legati all’esposizione all’amianto all’interno dello stabilimento, Bonanni ha espresso la sua posizione evidenziando come questo provvedimento segni una svolta decisiva. Per il presidente dell’ONA, “l’arresto degli impianti obsoleti rappresenta l’atto necessario per fermare il dramma di lavoratori e cittadini colpiti da patologie asbesto-correlate.”

“La sentenza della Cassazione sull’ex Ilva stabilisce che la tutela della salute umana non può essere subordinata a interessi produttivi, confermando lo stop all’area a caldo di Taranto. La decisione impone alla politica di superare le proroghe e di avviare la bonifica e la riconversione industriale a tutela dell’occupazione.” Continua il legale.

Amianto ed Ex Ilva

Gli anni della gestione pubblica (1960 – 1995)

L’amianto entra massicciamente in fabbrica fin dalla posa della prima pietra dell’Italsider.
• 1960 – 1970: Durante la costruzione e l’avvio dello stabilimento, l’amianto viene impiegato ovunque come isolante termico ideale per le altissime temperature dell’area a caldo. Gli operai lo manipolano a mani nude per modellare cordoni protettivi o coibentare tubature.
• 1980 – 1992: Nonostante la crescente consapevolezza scientifica della tossicità della fibra, nello stabilimento le tutele latitano. Gli operai lavorano in ambienti chiusi, privi di ricambi d’aria, indossando mascherine prive di filtri idonei. Nel 1992 l’Italia mette al bando l’amianto con la Legge 257/1992, ma dentro la fabbrica la rimozione e la bonifica procedono a rilento o vengono ignorate.

L’era della privatizzazione: Il Gruppo Riva (1995 – 2012)

La gestione passa in mani private, ma l’eredità nociva dell’amianto continua a colpire.
• Gli anni ’98 e 2000: Iniziano a manifestarsi massicciamente i casi di mesotelioma pleurico e carcinomi polmonari tra i lavoratori a causa del lunghissimo periodo di incubazione delle fibre (anche 20-40 anni).
• 2012: La magistratura tarantina avvia i primi grandi sequestri per disastro ambientale. Emerge lo scandalo delle tutele omesse: l’amianto friabile e le polveri sottili continuano a minacciare operai e residenti dei quartieri vicini, come il rione Tamburi.

I primi processi e le condanne per le morti dei lavoratori (2014)

La giustizia penale mette sotto accusa i vertici per la mancata protezione del personale.
• Maggio 2014: Il Tribunale di Taranto emette una storica sentenza di primo grado condannando 27 ex dirigenti (sia dell’era pubblica Italsider che della gestione privata Riva) per omicidio colposo plurimo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Le perizie mediche confermano il nesso di causalità tra il lavoro nei reparti e i decessi per mesotelioma.

I cambi di gestione e i risarcimenti civili (2017 – 2024)

Mentre lo stabilimento passa ad ArcelorMittal (poi Acciaierie d’Italia), le aule di giustizia si concentrano sui risarcimenti alle vittime.
• 2022 – 2024: Molti ex operai ed eredi ottengono risarcimenti civili significativi (anche da mezzo milione di euro per singolo caso) dopo che i consulenti medico-legali accertano l’esposizione prolungata e priva di protezioni adeguate. Si apre la strada per rivalersi persino sui patrimoni personali degli ex manager.

La svolta finale: Lo stop all’area a caldo (2026)

L’amianto rimasto e non bonificato diventa la causa principale del blocco degli impianti.
• Luglio 2026: La Corte d’Appello di Milano accoglie un ricorso inibitorio promosso dai cittadini di Taranto. I giudici impongono la sospensione delle attività dell’area a caldo entro 90 giorni, specificando che la produzione potrà riprendere solo dopo aver rimosso integralmente l’amianto ancora presente nelle strutture.
• 29 Ottobre 2026: Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione rigettano definitivamente i ricorsi dei commissari straordinari e di Acciaierie d’Italia. La Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale: il diritto al profitto o al lavoro non può prevalere sulla salute pubblica. Lo stop all’area a caldo per la presenza di amianto e polveri sottili viene confermato in via definitiva, segnando l’atto conclusivo di decenni di tutele mancate.

Per i dettagli della ricostruzione storica qui.

Specifiche ed evidenze

E’ da sottolineare che la sentenza non equivale alla chiusura definitiva dello stabilimento. Ma è correlata alla possibilità di ricominciare la produzione alla eliminazione delle condizioni di rischio individuate dai giudici. Oltre all’ossequio  delle direttive ambientali imposte dalla normativa attuale italiana ed europea.

Tale decisione è dettagliata nel seguente passaggio a pagina 9 della sentenza: «È rimessa all’autonomia di gestori e proprietaria degli impianti l’iniziativa di ripresa dell’attività, quando essi avranno: rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti; adottato le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all’anno, e comunque nell’ambito della cornice procedimentale amministrativa prevista dal dlgs n. 152/2006 e dalla Direttiva 2010/75, nei termini precisati dalla sentenza CGUE».

Nella  premessa generale si afferma inoltre che l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

I punti salienti della sentenza

 

- Advertisement -spot_img

Numero verde ONA

spot_img

Chiedi assistenza gratuita