La Corte di Assise di Appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato nel procedimento per la morte di un operaio esposto all’amianto nello stabilimento di Bagnoli. Confermate le statuizioni civili e disposta la rifusione delle spese legali alle parti civili. L’ONA presieduta dall’Avv. Ezio Bonanni, si è costituita parte civile. “la tutela delle vittime non si ferma davanti al decorso del tempo.” Afferma Bonanni.
Una vicenda giudiziaria che attraversa decenni di storia industriale
Una malattia diagnosticata molti anni dopo l’inizio dell’esposizione e una decisione che riporta al centro il rapporto tra prescrizione e tutela civile. Si è pronunciata oggi la Corte di Assise di Appello di Napoli nel giudizio di rinvio relativo alla morte di un lavoratore dello stabilimento Eternit di Bagnoli, deceduto nel 2009 per mesotelioma peritoneale.
La Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo, derivante dalla precedente riqualificazione dell’originaria contestazione di omicidio volontario. Allo stesso tempo, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e condannato l’imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili.
Tra queste figura l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), costituito nel processo e assistito dall’avvocata Flora Rose Abate del Foro di Napoli.
Per l’associazione, la conferma delle statuizioni civili rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di tutela degli interessi delle vittime e dei loro familiari.
Eternit bis, la decisione della Corte di Assise di Appello
La pronuncia riguarda Stephan Ernst Schmidheiny, ex vertice del gruppo Eternit, imputato nel procedimento relativo alla morte dell’operaio che aveva lavorato nello stabilimento di Napoli-Bagnoli dal 1954 al 1985.
Il dispositivo della Corte comprende tre aspetti fondamentali:
- Prescrizione: il reato di omicidio colposo è stato dichiarato estinto per prescrizione.
- Statuizioni civili: sono state confermate quelle contenute nella sentenza di primo grado.
- Spese legali: è stata disposta la rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili.
Nel procedimento erano costituiti parte civile i familiari del lavoratore, CGIL Regione Campania, INAIL, CGIL Nazionale, ONA Onlus, AFEVA e Medicina Democratica.
La storia dell’operaio di Bagnoli: dall’esposizione all’amianto alla diagnosi
Al centro del procedimento c’è la vicenda di un lavoratore che ha trascorso oltre trent’anni nello stabilimento Eternit di Bagnoli.
Dal 1954 al 1985, secondo la ricostruzione riportata negli atti del procedimento, l’uomo ha svolto mansioni che comprendevano lo scarico dei sacchi contenenti amianto, le attività nel reparto tubi, le lavorazioni a secco e le operazioni nel reparto torni.
La diagnosi di mesotelioma peritoneale è arrivata nel 2007. Nel 2009 il lavoratore è morto.
“Il lungo intervallo tra l’inizio dell’attività professionale e la diagnosi si inserisce nel quadro delle patologie che possono manifestarsi molti anni dopo l’esposizione alle fibre di amianto.” Afferma l’Avv. Ezio Bonanni.
Nel corso del procedimento sono stati esaminati il percorso lavorativo, le circostanze dell’esposizione e il nesso causale tra quest’ultima e la morte dell’operaio. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito riportata nel materiale relativo al caso, dal giugno 1976 al 1985 la gestione del rischio amianto negli stabilimenti italiani del gruppo Eternit faceva capo a Schmidheiny.
L’ONA ha richiamato questi elementi nelle proprie argomentazioni, sostenendo la necessità di una pronuncia anche sugli effetti civili della vicenda.
Dal processo di Torino alla Cassazione: le tappe dell’Eternit bis
Il procedimento relativo al lavoratore di Bagnoli fa parte del filone giudiziario noto come Eternit bis. L’Avv. Bonanni illustra qui di seguito la vicenda, passata attraverso diversi gradi di giudizio prima di arrivare alla decisione del 27 ottobre 2026:
- Il trasferimento a Napoli. Il procedimento era inizialmente inserito nel contesto giudiziario torinese. Dopo la riqualificazione dei fatti in omicidio colposo da parte del giudice dell’udienza preliminare, il processo è stato trasferito a Napoli per incompetenza territoriale.
- 2022: la sentenza di primo grado. La Corte di Assise di Napoli, con la sentenza n. 14/2022, ha riqualificato l’originaria contestazione di omicidio volontario in omicidio colposo, pronunciandosi sulla responsabilità dell’imputato e sulle richieste delle parti civili.
- 2024: la sentenza di appello. La II Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli ha pronunciato la sentenza n. 57/2024.
- 2025: la decisione della Cassazione. Con la sentenza n. 15220/2025, depositata il 17 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio per un approfondimento della motivazione sul nesso causale individuale tra l’esposizione all’amianto e la morte del lavoratore.
- Il giudizio di rinvio nel 2026. Davanti alla IV Sezione della Corte di Assise di Appello si sono svolte le udienze del 27 gennaio, 24 marzo, 30 aprile, 23 giugno e 8 ottobre. Nel corso del procedimento, il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di prescrizione. La Corte ha inoltre disposto un’integrazione istruttoria con l’audizione di una nuova testimone.
- 27 ottobre 2026: la nuova pronuncia. Al termine del giudizio di rinvio, la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Il ruolo dell’ONA e la richiesta di una pronuncia sugli effetti civili
Come affermato, nel procedimento, l’Osservatorio Nazionale Amianto si è costituito parte civile. Assistito dall’avvocata Flora Rose Abate del Foro di Napoli.
L’associazione ha chiesto che la Corte si pronunciasse sugli effetti civili anche nell’eventualità della prescrizione del reato, richiamando l’articolo 578 del codice di procedura penale.
Nelle proprie argomentazioni, l’ONA ha posto l’attenzione sulla durata dell’esposizione professionale, sulle mansioni svolte dall’operaio, sulla prosecuzione del contatto con l’amianto fino al 1985 e sugli elementi relativi al nesso causale esaminati nel procedimento.
La conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese legali costituiscono gli aspetti del dispositivo che riguardano direttamente le parti civili, tra cui l’associazione.
Per l’ONA, la decisione assume rilievo anche per il riconoscimento del ruolo svolto nel procedimento quale ente rappresentativo degli interessi tutelati. La conferma delle statuizioni civili, tuttavia, va distinta da una nuova condanna penale: si tratta di effetti civili mantenuti dalla Corte nonostante l’estinzione del reato per prescrizione.
Bonanni: «La prescrizione resta una ferita per le vittime»
«La prescrizione resta una ferita per le vittime: per questo continueremo a chiedere tempi certi e un fondo che garantisca un risarcimento effettivo. Nel giudizio di rinvio abbiamo chiesto che la Corte di Assise di appello non si fermasse ad eventuali statuizioni di prescrizione e decidesse comunque sulla responsabilità civile. Il dispositivo di sentenza va in questa direzione». Afferma Bonanni.
Il presidente dell’ONA richiama in particolare la necessità di tempi certi per i procedimenti giudiziari e di strumenti che possano garantire un sostegno effettivo alle persone colpite da patologie correlate all’amianto e ai loro familiari.
Perché dietro le date e gli atti giudiziari ci sono storie di vita, percorsi professionali e conseguenze sanitarie che possono emergere anche a distanza di decenni.



