28.1 C
Rome
giovedì, Giugno 25, 2026
Home Blog Page 581

Danno psicologico da esposizione amianto

Amianto nella Caserma Trullo
Capannone Amianto

Il danno psicologico da esposizione ad amianto come puo essere provato?

È importante chiarire in che consiste la prova documentale che il danneggiato deve consegnare al suo legale e quale è la figura professionale più idonea alla valutazione del danno non patrimoniale, con pregiudizi esistenziali.

Molto probabilmente non tutti sanno che nel lontano 1986 quando la figura del danno psicologico da esposizione amianto venne definitivamente affermata “ingiusta lesione all’integrità psico-fisica della persona, che incide sul valore uomo in tutta la sua dimensione concreta” (corte cost. 14/07/1986).

L’unica disciplina professionale riconosciuta che poteva svolgere valutazioni diagnostiche nell’accertamento del danno alla persona era quella Medica Legale.

Questo fino al 1989, anno in cui la legge n.56, istituendo l’Albo professionale degli Psicologi, affermava che tra le competenze dello psicologo vi era (e vi è tutt’ora) la diagnosi psicologica e psicopatologica.

Danno psicologico da amianto: lo Psicologo Forense

È giusto osservare che il medico legale è competente per l’accertamento a carattere clinico medico di lesioni fisiche e non psicologico del danno alla persona.

In particolare in presenza di evidenti patologie psichiatriche, lo psichiatra forense è la figura principale.

Ad oggi, nonostante la continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio italiano, per quanto concerne l’accertamento medico-legale, afferma che “si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre. Tuttavia la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario.

Quindi, persiste comunque una tradizione nel campo giuridico (Magistrati ed avvocati) a rivolgersi ai medici legali, ed un interesse di questi ultimi a sottolineare, anche utilitaristicamente, la loro competenza specifica in materia.

Il risultato di questo comportamento è una confusione e sovrapposizione di ruoli e competenze tra medico legale e Psicologo Forense.

Il rischio per il giurista è quello di allegare relazioni sul danno non patrimoniale (psichico o esistenziale), eseguite in modo incompleto, superficiale e che non si basano su presupposti metodologici e scientifici opportuni alla valutazione della lesione psichica.

Come per esempio, le “linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologica – giuridica del danno biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale”. Una pubblicazione a cura dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Danno psicologico da esposizione amianto: consulenza

Per avere chiarimenti sulle procedure adottate nella valutazione del danno non patrimoniale, è importante richiedere una consulenza psicologica assicurativa.

La consulenza si occupa della tutela legale della salute psichica dell’individuo e per chiarire questioni di tipo Medico-legale e Assicurativo.

Può essere richiesta per valutare qualsiasi danno dovuto a comportamento ingiusto altrui che produca una lesione dell’integrità psicofisica, o una grave sofferenza morale o un sostanziale sconvolgimento delle abitudini e delle attività realizzatrici di un individuo.

È consigliato di munirsi di tutta la documentazione medica che fa riferimento:

  • all’evento lesivo (certificati di pronto soccorso, impegnative, prescrizioni di farmaci nel caso sono stati somministrati, ecc.);
  • al periodo della malattia (certificati dei diversi professionisti, se ad esempio si è ricorso alla psicoterapia e/o dallo psichiatra);
  • alla prognosi di guarigione (certificato del medico di base) che non sempre è un traguardo raggiunto.

Danno psicologico esposizione amianto

Valutazione del danno psicologico da esposizione amianto?

Per eseguire una corretta valutazione dell’entità del Danno, il danneggiato eseguirà un approfondito esame psicologico clinico e psicodiagnostico.

Considerando che il numero degli incontri varia da caso a caso, attraverso di essi viene valutato lo stato psicologico attuale e pregresso. Ma non solo.

Con gli incontri viene valutato il nesso di causalità tra l’evento lesivo e le conseguenze psicologiche ed esistenziali riportate.

A differenza, dunque, delle figure professionali del medico legale, lo psicologo forense esegue le proprie valutazioni al fine di accertare, oltre, alla possibile presenza di un psicologico da esposizione amianto anche la presunta sofferenza “esistenziale”, indagando entro tre precisi ambiti:

a) quelle delle modificazioni peggiorative della personalità e dell’assetto psicologico della vittima (nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine) rispetto al periodo precedente all’evento traumatico.
b) Quello delle eventuali alterazioni in senso peggiorativo del funzionamento familiare della vittima;
c) Quello delle eventuali compromissioni delle attività realizzatrici della vittima (attività di riposo, ricreative, sociali, lavorative, sessuali).

La relazione Psicologica e Psicodiagnostica

Terminati gli incontri sarà consegnata una Relazione Psicologica e Psicodiagnostica, comprendente il punteggio di invalidità del danno subito sia a livello psichico che esistenziale.

La valutazione delle conseguenze psichiche ed esistenziali che l’illecito produce, in alcuni ambiti, terranno conto non solo delle condizioni soggettive, individuali della vittima, ma anche dei turbamenti psicologici che ricadono ai familiari.

Per questa ragione è possibile garantire un risarcimento integrale e personalizzato (Cas. Civ. SS.UU. 26972/2008) e che tenga conto del rispetto della vittima e la solidarietà verso la stessa (ex art. 2 Cost.).

L’Organizzazione Nazionale Amianto, ha istituito un Dipartimento di Psicodiagnostica Clinica e Psicopatologia, dove è possibile ricevere una consulenza gratuita alle problematiche che riscontrate.

Coloro che desiderano avere delucidazioni a riguardo possono contattarmi alla seguente email: studio.psiruta@yahoo.it.

* Psicoterapeuta – Psicologo Giuridico
Membro del Comitato Tecnico scientifico ONA

Riconoscimento di Vittima del Dovere, che cos’è?

Riconoscimento di vittima del dovere
Riconoscimento di vittima del dovere

Riconoscimento di vittima del dovere: parla la Cassazione

Riconoscimento di Vittima del Dovere. Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23300/16 del 16 novembre hanno definitivamente affermato la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria nella materia delle Vittime del dovere e soggetti equiparati.

La sentenza è stata emessa in riferimento al caso di un militare morto di una rarissima forma di tumore. Il militare ha partecipato ad una pericolosa missione in zona di guerra come quella dell’intervento in Bosnia alla fine degli anni Novanta.

Per la Suprema Corte, al fine di ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, è sufficiente la motivazione del giudice sul nesso causale fra malattia e agenti patogeni, oltremodo perché non è contestato l’impiego di uranio impoverito.

Il ministero della Difesa aveva sostenuto la tesi della giurisdizione amministrativa mentre la legge finanziaria del 2006 ha esteso a tutte le «vittime del dovere» i benefici previsti per le vittime della mafia e del terrorismo.

Così, si configura un diritto di natura prevalentemente assistenziale in capo ai congiunti che hanno perso una persona cara a causa di un servizio reso all’amministrazione pubblica.

Dunque, i destinatari dei benefici introdotti dalla Finanziaria 2006, oltre ad essere quegli del pubblico impiego sono anche i militari di leva.

Tuttavia potrebbero estendersi anche a forme regolate di volontariato. Per esempio le ONG, perché le provvidenze sono rivolte a coloro che abbiano subito un’infermità dipendenti da causa di servizio.

Le Sezioni Unite confermano le tesi dell’avv. Ezio Bonanni

Dunque, le Sezioni Unite affermando che la giurisdizione è del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Per lo stesso motivo vengono confermate le tesi dell’avvocato Ezio Bonanni

Difatti, secondo le stesse, anche in materia previdenziale e assistenziale (dunque di pertinenza del Giudice del Lavoro, Previdenza e Assistenza), in relazione ai diritti soggettivi conferiti dalle norme in tema di riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario.

banner assistenza ona

Si tratta infatti di diritti soggetti e per di più senza che ci sia alcun poter discrezionale della Pubblica Amministrazione.

La Cassazione fa chiarezza sulla normativa

La Cassazione ha anche chiarito che i benefici in questione non attengono al rapporto di pubblico impiego.

Questo accade poiché spettano in relazione all’evento in sé e non alla qualità professionale in occasione della quale l’evento si sia verificato, tanto è vero che possono spettare anche ai privati cittadini.

Termina così ingloriosamente per l’Avvocatura dello Stato la lunga querelle sulla giurisdizione in materia di riconoscimento di vittima del dovere.

Si conclude con l’attribuzione della questioine al Giudice ordinario e non già al Giudice amministrativo.

Le conseguenze non sono di poco conto, sussistendo così un termine decennale rispetto al provvedimento, invece che di 60 giorni di cui al Tribunale Amministrativo Regionale.

Tuttavia, a causa dell’utilizzo di amiantoin assenza di cautela e quindi per condotte colpose di alti ufficiali delle diverse Forze Armate, ivi compresa la Marina Militare.

Con la legislazione di inizio millennio, le vittime amianto sono state equiparate alle Vittime del dovere. Come se questi lavoratori si fossero ammalati e fossero deceduti per ragioni legate alla mansione e al servizio svolti.

In realtà, sono stati vittime dell’incuria e dell’imperdonabile superficialità con la quale gli alti comandi hanno permesso l’utilizzo di amianto anche in matrice friabile, privando i dipendenti delle normali cautele.

Decreto Salva Ammiragli, di cosa si tratta!

Poi ci fu il c.d. Decreto Salva Ammiragli. Lo stesso che salvaguardava almeno il diritto delle vittime a ottenere un indennizzo. Poi ci sono coloro che ottengono il riconoscimento di Vittima del dovere che soccombono proprio per le particolari condizioni ambientali e lavorative, che possono non essere legate all’amianto.

Ricordiamo le vittime dell’uranio impoverito, ovvero tutte le altre cause che hanno provocato, provocano e provocheranno ancora lutti e tragedie.

L’estenuante battaglia condotta dall’ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto reagisce a questa condizione e continuerà a chiedere la tutela della salute come bene primario, con la prevenzione di ogni patologia, piuttosto che con l’indennizzo.

Solo che lo Stato e i Ministeri ce la mettono tutta per rendere più difficile anche l’indennizzo e oppongono sempre una resistenza sulla linea del Piave, e una delle eccezioni più efficaci, anche per dilungare i tempi delle cause, è quella di sostenere che ci sarebbe la giurisdizione del TAR, che impone poi un ricorso entro 60 giorni, rispetto ai 10 anni che invece costituiscono la regola relativa alla tutela dei diritti soggettivi.

Primi passi per la tutela dei dipendenti pubblici

dipendenti pubblici, lavoratori
Protocollo d'intesa Ona e Federazione Funzione Pubblica

Pronta azione di tutela per lavoratori del settore pubblico

La prima azione congiunta è l’avvio di una vertenza a favore di tutti i lavoratori che hanno svolto attività di servizio “insalubri” ed esposti alle polveri, comprese quelle di amianto.

L’obiettivo dei lavoratori del settore pubblico è quello di ottenere una maggiorazione della posizione contributiva, il prepensionamento e la rivalutazione delle prestazioni, sulla base dell’articolo 25 del Dpr 1092/73.

La legge è dei primi anni Settanta, tuttavia solo nei tempi più recenti, per effetto dell’evoluzione giurisprudenziale, può trovare concreta attuazione.

Infatti, recenti sentenze raccolte dal Centro Studi dell’Osservatorio Nazionale Amianto, diretto dall’avvocato Ezio Bonanni, hanno interpretato automaticamente queste norme, rendendole applicabili anche a coloro che non avevano la qualifica di operaio, tra l’altro abolita nel riordino delle carriere del Pubblico Impiego.

Cosa dice il testo normativo di tanto importante?

Il testo normativo (art. 25 DPR 1092/73) prevede una maggiorazione della posizione contributiva in favore di coloro che hanno prestato attività di lavoro insalubre.

Ovvero polverosi, con il coefficiente di ¼ per tutto il periodo di lavoro, e con il diritto al prepensionamento, ovvero alla rivalutazione delle prestazioni.

Nel dettaglio, si legge: “Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell’aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 11001”.

dipendenti pubblici

Note giuridiche utili per la tutela dei dipendenti pubblici

La norma fa riferimento al “servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto”.

Emergono problematiche interpretative, per la non esatta tecnica legislativa, perché non si fa riferimento alla funzione e all’inquadramento, quanto piuttosto al “servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto”.

Si rileva che (i) la non salubrità del servizio può afferire anche a quei dipendenti pubblici che non erano inquadrati con la qualifica di operai; (ii) che è “superata per effetto della riunificazione delle carriere”2; (iii) ci sono anche le esposizioni indirette, e per contaminazione dell’ambiente lavorativo; (iv) possono essere adibiti al servizio in luoghi e per attività insalubri anche coloro che sono inquadrati in modo diverso rispetto alla qualifica di operaio; (v) rilevanza della funzione (esercizio delle potestà amministrative per le finalità stabilite dalla legge) nell’ambito dell’impiego pubblico.
Tale diritto spetta a tutti coloro che hanno svolto servizio in “continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’incolumità personale …”.

Un diritto che spetta a tutti i dipendenti pubblici

In sostanza il diritto spetta a tutti i dipendenti pubblici. Ovvero, i lavoratori del settore pubblico che hanno svolto mansioni: “comportanti continua a diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all’incolumità personale, cui sono applicati, in modo diretto e continuo, le sottocitate categorie di impiegati e operai…” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 331/15).
Rientrano nelle categorie indicate nell’allegato 1 de DLgs.vo 1100/19, come richiamato dall’art. 24 DPR 1092/73, per esempio, i litografi e anche coloro che hanno svolto attività di restauratore presso la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.

Le qualifiche non rilevano, hanno mera qualità descrittiva, mentre il beneficio in esame si collega alle effettive mansioni, ovvero alla concreta attività di servizio svolta e in particolare alla lesione del bene salute, contemplato, tutelato e protetto dall’art. 32, di cui l’art. 38 Cost. è proiezione.
Risulta così non meritevole di accoglimento il precedente indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Corte dei Conti n. 545/12, che si fondava su una precedente risalente pronuncia del Consiglio di Stato.

Cosa dichiara il Presidente ONA

«È di fondamentale importanza riaffermare il principio di tutela della salute e della dignità della vita umana e quindi la assoluta necessità della prevenzione primaria che attraverso la salubrità degli ambienti lavorativi eviti qualsiasi lesione di questo bene fondamentale e inalienabile. Nondimeno per il passato e quindi per le situazioni di servizio insalubre e in situazioni polverose, anche i pubblici dipendenti hanno diritto al prepensionamento nella misura di ¼ del periodo di lavoro in condizioni insalubri e polverose. Questa norma ci permette di recuperare anche il prepensionamento per esposizione a polveri di amianto, che sono pur sempre delle polveri. Ben venga quindi la sinergia di azione tra ONA e Federazione INTESA Funzione Pubblica», dichiara Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Nazionale Amianto.

Le dichiarazioni a cura della Confederazione sindacale

“La Federazione INTESA Funzione Pubblica, impegnata da anni nel Pubblico Impiego conferma, con questa ulteriore iniziativa, la piena volontà di tutelare il lavoratore sia sul luogo di lavoro attraverso una tutela sindacale diretta, sia mettendo a sua disposizione ogni strumento per la piena tutela di tutti i diritti, ivi compreso l’irrinunciabile diritto alla salute. Si vuole garantire e sostenere il lavoratore con ogni azione, giudiziale e stragiudiziale mediante un’analisi preventiva dei casi che verranno sottoposti all’attenzione della Federazione”, spiega la confederazione sindacale.

“Purtroppo i lavoratori sono costretti, spesso, a lavorare in condizioni insalubri e contraggono, con un’esposizione e con un’assunzione continua e costante, polveri sottili spesso impercettibili che nel tempo danneggiano la salute. I casi che potrebbero esser riscontrati sono molteplici… dalle officine ma non solo, anche depositi, biblioteche, archivi, magazzini, laboratori ecc ecc.
La Federazione garantisce pieno appoggio all’ONA, anche attraverso le proprie strutture nazionali e periferiche, con il fine ultimo di salvaguardare la salute dei lavoratori”.

Intesa tra Ona e Federazione Intesa Funzione Pubblica

Protocollo d'intesa Ona, Seminario
Protocollo d'intesa Ona

Ona e Federazione Intesa Funzione Pubblica, adesso insieme

Nel corso della conferenza stampa fissata per giovedì 17 novembre alle ore 13.30, presso la sede appena inaugurata di Via Vittorio Emanuele 326 a Roma, verrà firmato un protocollo d’intesa ONA.

La partnership prevede un’azione congiunta di tutela a favore dei lavoratori del pubblico impiego, tra cui anche i militari ed ex militari.

Un nuovo protocollo d’intesa dell’Ona

L’Osservatorio Nazionale Amianto e Federazione Intesa Funzione Pubblica annunceranno l’avvio di una vertenza a favore di tutti i lavoratori che hanno svolto attività di servizio insalubri ed esposti alle polveri, comprese quelle di amianto.

L’obiettivo è quello di ottenere una maggiorazione della posizione contributiva, il prepensionamento e la rivalutazione delle prestazioni, sulla base dell’articolo 25 del Dpr 1092/73.

Protocollo d'intesa Ona

Una legge degli anni 70 che trova applicazione solo adesso

La legge è dei primi anni Settanta, tuttavia solo nei tempi più recenti, per effetto dell’evoluzione giurisprudenziale, può trovare concreta attuazione.

Infatti, recenti sentenze raccolte dal Centro Studi dell’Osservatorio Nazionale Amianto, diretto dall’avvocato Ezio Bonanni, hanno interpretato automaticamente queste norme, rendendole applicabili anche a coloro che non avevano la qualifica di operaio, tra l’altro abolita nel riordino delle carriere del Pubblico Impiego.

L’ONA, è già da tempo impegnata in prima linea, nella rappresentanza, tutela e difesa di tutti i lavoratori, compresi quelli del Pubblico Impiego, esposti ad amianto, uranio impoverito e altre sostanze tossico nocive.

ha ottenuto la disponibilità ad un affiancamento da parte di Federazione Intesa Funzione Pubblica, e ciò porterà a moltiplicare l’incisività sui territori.

Il presidente dell’Ona, l’avvocato Ezio Bonanni, nel corso della conferenza stampa fornirà tutti i dettagli legislativi.

RICHIEDI ASSISTENZA MEDICA E LEGALE GRATUITA

L’Osservatorio Nazionale Amianto ti assiste gratuitamente nei casi in cui tu abbia bisogno di:

Contatta l’associazione attraverso il formulario oppure chiama direttamente il numero verde gratuito 800 034 294.

Diritto alla pensione per chi ha lavorato con amianto

Parlamento-Italia
Parlamento-Italia

L’ONA si batte per il diritto alla pensione dei lavoratori esposti

Mandare in pensione tutti i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto correlate, la cui orgine professionale è stata riconosciuta dall’Inail.

Questa è una delle richieste avanzate dall’Osservatorio Nazionale Amianto. Infatti, l’associazione ha formulato varie richieste nell’interesse dei lavoratori malati di patologie asbesto correlate contemplate nelle tabelle.

Quando parliamo di malattie tabellate dall’INAIL particolarmente invalidanti, si fa riferimento al mesotelioma, al tumore polmonare e dell’asbestosi.

Ovvero, patologie mortali per le quali, in alcuni casi, per pastoie burocratiche si moltiplicano i disagi per le vittime e per le famiglie.

L’Onorevole Antonio Boccuzzi si è fatto portatore delle istanze dell’Osservatorio Nazionale sull’AmiantoONA Onlus.

Boccuzzi ha infatti presentato l’emendamento n. 4127-bis./XI/28. 02 che recita testualmente:

“Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (j61), riconosciute dall’INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla L. 222/84, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell’80% della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT”.

Diritto alla pensione

Cosa accadrà in caso di approvazione?

In caso di approvazione della misura legislativa, tutti i lavoratori che ottenessero dall’INAIL il riconoscimento della patologia asbesto correlata potrebbero accedere al prepensionamento a prescindere dal grado di inabilità.

Quindi anche laddove operazioni chirurgiche e chemioterapia dovessero in qualche modo portare momentaneamente alla regressione della patologia, i lavoratori potrebbero accedere ugualmente alla prestazione pensionistica.

Il tutto senza correre il rischio di eventuali successive revoche, ovvero quello di dover continuare a lavorare pur con gravi patologie.

Questa misura legislativa si giustifica soprattutto alla luce della riforma Fornero, che ha elevato l’età pensionabile fino a far sfiorare i 70 anni.

È evidente che non sempre patologie come il mesotelioma, il tumore polmonare e l’asbestosi danno immediatamente un grado invalidante tale da dar diritto alla pensione INPS. Anche se accompagnate da periodi di malattia.

Proprio per evitare ogni ambiguità, nel caso di sussistenza di queste gravi malattie, è giusto che questi lavoratori siano messi in pensione di inabilità.

“Ringraziamo l’onorevole Boccuzzi e ci auguriamo che il parere favorevole della Commissione Lavoro venga accompagnato dalla definitiva approvazione del Parlamento”, dichiara l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto.