Amianto e ex dipendente bancario colpito da mesotelioma
Casaccia, mesotelioma da amianto: ai familiari risarcimento vicino al milione di euro
La Corte d’Appello di Roma e il Tribunale civile della Capitale hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in favore dei familiari di un ex ricercatore tecnico deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, patologia collegata all’esposizione ad amianto. Le sentenze hanno confermato sia i danni sofferti dal lavoratore negli ultimi mesi di vita sia il dolore subito dalla moglie e dai figli per la perdita del proprio familiare.
La vicenda riguarda F.B., ex dipendente ENEA presso il Centro ricerche di Casaccia, alle porte di Roma. L’uomo vi aveva svolto attività professionale per molti anni nell’ambito della ricerca scientifica.
La decisione dei giudici di Roma
Secondo l’avv. Ezio Bonanni, il lavoratore sarebbe stato esposto in passato a fibre di amianto presenti negli ambienti e nei materiali utilizzati durante le attività lavorative. I magistrati hanno ritenuto accertato il nesso tra l’attività professionale svolta e la malattia che ha portato al decesso del ricercatore nel 2017.
La Corte d’Appello di Roma ha respinto il ricorso presentato dall’azienda, confermando la responsabilità dell’ente in relazione all’esposizione professionale ad amianto. In particolare, è stato riconosciuto agli eredi il diritto al risarcimento dei danni maturati dal lavoratore prima della morte.
Nel dettaglio, i giudici hanno confermato:
- 49.319 euro per danno biologico terminale;
- 98.638 euro per danno morale catastrofale, legato alla consapevolezza della gravità della malattia e dell’esito fatale.
L’importo complessivo riconosciuto per questa parte della causa ammonta a 147.957 euro, oltre interessi e rivalutazione.
Risarcimento ai familiari per la perdita del rapporto parentale
Parallelamente, il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto anche il danno da perdita del rapporto parentale subito dai familiari del ricercatore.
La sentenza ha disposto il pagamento di:
- 323.377 euro in favore della moglie;
- 254.082,40 euro a uno dei figli;
- 259.857 euro all’altro figlio.
Il totale liquidato supera gli 837 mila euro, ai quali si aggiungono interessi legali e ulteriori somme legate al ritardato pagamento.
Complessivamente, tra le diverse voci di danno riconosciute, il valore economico delle decisioni giudiziarie si avvicina al milione di euro.
Il caso del ricercatore del Centro Casaccia
F.B. aveva lavorato presso ENEA, in precedenza CNEN, dal 1962 al 1996 con la qualifica di ricercatore tecnico nel Laboratorio Tecnologie dei Materiali del Centro Casaccia.
Nel corso del giudizio è stato ricostruito che il lavoratore avrebbe operato in ambienti nei quali erano presenti materiali contenenti amianto. La malattia professionale era stata già riconosciuta dall’INAIL prima delle pronunce civili.
Secondo i giudici, l’ente non avrebbe dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il rischio e tutelare la salute del dipendente durante l’attività lavorativa.
Amianto nei luoghi di lavoro: il tema della prevenzione
La vicenda richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati all’esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro e sull’importanza delle attività di bonifica e messa in sicurezza degli ambienti contaminati.
Il mesotelioma pleurico è una patologia frequentemente associata all’inalazione di fibre di amianto e può manifestarsi anche molti anni dopo l’esposizione. Per questo motivo, associazioni e legali che seguono casi simili sottolineano la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione, sulla sorveglianza sanitaria e sulla tutela dei lavoratori potenzialmente esposti.
Il supporto dell’Osservatorio Nazionale Amianto
La famiglia del ricercatore è stata assistita dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’associazione.
In una dichiarazione diffusa dopo le sentenze, Bonanni ha dichiarato che casi di questo tipo rappresentino ancora oggi una questione delicata per molti lavoratori che in passato hanno operato in siti dove era presente amianto.
Vittime del dovere e famigliari: benefici fiscali pensioni 2026, nuove regole INPS
Dal 2026 cambiano le regole sui benefici fiscali per i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati e dei familiari superstiti. Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, l’Istituto ha recepito il nuovo orientamento della Corte di Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate, ampliando l’esenzione fiscale su tutte le pensioni percepite dai beneficiari.
La novità principale riguarda l’estensione dell’esenzione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici, anche se non collegati direttamente all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Cosa prevede la nuova circolare INPS
La circolare INPS 51/2026 supera le precedenti indicazioni contenute nei messaggi INPS n. 1412 del 2017 e n. 3274 del 2017.
Fino a oggi, l’esenzione fiscale veniva applicata soltanto alle pensioni collegate all’evento che aveva dato origine al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato.
Chi ha diritto all’esenzione fiscale
L’agevolazione riguarda vittime del dovere, soggetti equiparati alle vittime del dovere e familiari dei superstiti aventi diritto.
L’esenzione si applica ai trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. A queste sono comprese le pensioni ottenute tramite cumulo contributivo, totalizzazione, computo nella Gestione Separata.
Esenzione IRPEF su tutte le pensioni
La novità più importante introdotta dalla circolare INPS è che l’esenzione dall’IRPEF non riguarda più soltanto la pensione collegata all’evento traumatico o di servizio.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la normativa deve essere interpretata in modo più ampio, garantendo una tutela economica concreta ai beneficiari.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025 e con la sentenza n. 15121/2024, ha chiarito che il beneficio fiscale si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dai soggetti aventi diritto.
Da quando decorre il beneficio
L’INPS ha precisato che l’esenzione fiscale viene applicata dal primo rateo utile di pensione pagato nel 2026.
Inoltre, l’Istituto provvederà al rimborso delle trattenute fiscali già applicate sui ratei pensionistici da gennaio 2026.
Questo significa che i beneficiari riceveranno automaticamente il recupero delle somme trattenute nei primi mesi dell’anno.
Rimborso anni precedenti al 2026
Per gli anni fiscali antecedenti al 2026, il rimborso non sarà automatico.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate, seguendo le modalità ordinarie previste per le richieste di rimborso fiscale.
Domanda e istruzioni operative
L’INPS ha annunciato che le istruzioni operative per presentare le domande di esenzione o di ricostituzione pensionistica saranno pubblicate con un successivo messaggio.
Le indicazioni riguarderanno sia le pensioni di nuova liquidazione sia quelle già in pagamento.
Perché cambia l’interpretazione della norma
Il cambiamento nasce dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha ritenuto troppo restrittiva la precedente interpretazione dell’INPS.
Secondo i giudici, la finalità della legge è garantire un sostegno economico reale alle vittime del dovere e ai loro familiari, attraverso una tutela fiscale ampia e non limitata a una sola pensione.
Anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha confermato questa interpretazione invitando gli uffici territoriali a riesaminare le pratiche pendenti.
ONA e Osservatorio Vittime del Dovere
L’Osservatorio Vittime del Dovere, presieduto dall’Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza gratuita a tutti i cittadini e i lavoratori esposti ad amianto e altri cancerogeni.






