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venerdì, Luglio 11, 2025

Amianto, notifica: ASL o INL? Risposta dal ministero

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Il dibattito su quale ente debba ricevere notifiche e piani operativi relativi ad attività che comportano esposizione all’amianto è ancora aperto. A sollevare ufficialmente la questione è stato l’on. Walter Rizzetto (FdI), con l’interrogazione parlamentare n. 5-04093 del 13 giugno 2025, alla quale ha risposto il ministero del Lavoro.

Riportiamo la questione posto in luce anche da edotto.com.
La domanda centrale: la competenza resta alle ASL – Azienda Sanitaria Locale o rientra anche sotto la sfera d’azione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)?

Nel frattempo, è stato avviato un dialogo operativo tra INL e il Coordinamento tecnico delle Regioni, finalizzato a stilare una procedura condivisa per vigilanza, accesso ai piani di lavoro e gestione delle notifiche da parte delle imprese.

Normativa e dimomogeneità

Il riferimento principale resta il D.Lgs. 81/2008, che agli articoli 250 e 256 stabilisce che la notifica preliminare e il piano di lavoro debbano essere trasmessi all’organo di vigilanza territorialmente competente (storicamente, le ASL o ATS).

L’INL ha visto un’estensione dei propri poteri ispettivi con la Legge 215/2021, che ha ampliato la sua competenza anche nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, questa evoluzione normativa ha generato ambiguità interpretative, con alcune sedi INL che hanno cominciato a rivendicare un proprio ruolo anche nella fase preliminare, richiedendo l’invio dei piani direttamente all’Ispettorato.

Tale doppio canale ha creato disomogeneità a livello territoriale, incertezze tra gli operatori del settore e rischio di sanzioni per le imprese che, agendo secondo prassi consolidata, trasmettono la documentazione unicamente alle ASL.

Le richieste al Governo

L’interrogazione parlamentare ha chiesto al Ministero:
Chiarezza sull’organo legittimato a ricevere i documenti;
Sospensione delle sanzioni da parte dell’INL in un quadro normativo ancora fluido;
Formazione specialistica obbligatoria per il personale ispettivo INL in materia di amianto.

La risposta del ministero del Lavoro

Nel suo intervento, il ministero ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 81/2008, rientrano tra gli organi di vigilanza sia le ASL che l’INL, dopo la riforma introdotta dalla Legge 215/2021.
Tuttavia, ha sottolineato che la competenza per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni previste dagli articoli 250 e 256 dello stesso decreto, resta attualmente in capo alle ASL, fino a quando non verranno definiti criteri più precisi da parte del tavolo tecnico INL-Regioni.
Nella Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022 (atto n. 142) è stato approvato un documento di indirizzo che punta a migliorare il coordinamento tra enti ispettivi.

Tra i punti salienti:
Programmazione congiunta delle attività di controllo;
Condivisione delle circolari operative;
Formazione tecnica erogata dal ministero della salute sia per gli ispettori ASL sia per quelli INL.

L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili, evitando duplicazioni e garantendo efficacia nell’attività ispettiva.

Verso un aggiornamento normativo

Nel frattempo, è in fase di recepimento la Direttiva UE 2023/2668, che porterà a una revisione del Titolo IX, Capo III del D.lgs. 81/2008, aggiornando il quadro normativo italiano sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto.
La direttiva, tra le altre cose, punta a definire in modo più netto chi debba ricevere la documentazione necessaria alla gestione dei rischi derivanti dall’amianto, in modo da eliminare le ambiguità attuali.

Il sistema di gestione della sicurezza per i lavori che comportano esposizione ad amianto resta in fase di transizione. Fino all’approvazione dei criteri condivisi, la competenza per ricevere notifiche e piani di lavoro resta in capo alle ASL, come da interpretazione consolidata. Tuttavia, l’armonizzazione con la normativa europea e il confronto tra istituzioni dovrebbero presto portare maggiore chiarezza e uniformità su scala nazionale.

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