Il fattore del rischio nella valutazione della crisi di impresa
Il contesto del Convegno del 30.03.26, tenutosi presso la Sala del Carroccio del Palazzo Senatorio in Campidoglio a Roma, ha permesso molti spunti di riflessione. Nel tavolo dei relatori della giornata, l’intervento del Prof. Antonio Caiafa ha permesso di conoscere in dettaglio tecnico-giuridico, un altro fattore di possibile valutazione a favore delle risorse da stabilire per la prevenzione dell’amianto.
Il contesto del tema spiegato, si inserisce all’interno della crisi di impresa, nella sua interpretazione più ampia. Anche resa, in qualità di componente dell’Organo delle procedure concorsuali.
Una lettura approfondita del codice civile e le attuali riforme, consentono sul punto di fare chiarezza. Individuando un terreno fertile, dove far crescere le prospettive della bonifica di rimozione amianto.
Non rimanendo indifferenti, dove è l’impianto normativo e delle procedure concorsuali stesse, a poter tendere indirettamente una mano alle iniziative della prevenzione connesse ai potenziali rischi in impresa.
Vedi il video

Il punto in dettaglio tecnico giuridico, del Prof. Antonio Caiafa
Avv. Antonio Caiafa:
“Il mio contributo come Organo di procedure concorsuali non è affatto estraneo alla tematica.
Infatti, nell’ambito delle procedure concorsuali l’amianto si inserisce attraverso una casistica ampia e riferita a conseguenze derivanti da attività lavorativa in ambienti interessati dalla sostanza.
Da tanti anni la battaglia per l’amianto, è portata avanti non avendone a priori conosciuto gli effetti devastanti sulla salute.
Oggi, ho pensato di riflettere assieme ai presenti su un’ipotesi sulla base di nutrita giurisprudenza.
Su questo punto, è possibile pensare nell’ambito di un’impresa in crisi, la strumentazione della crisi secondo il codice e il piano di risanamento.
E concepire all’interno della stessa, un’individuazione del rischio possibile ad un evento futuro.”
La gestione etica dell’impresa alla luce dell’art.2423 bis c.c.
Il Prof. Antonio Caiafa prosegue nell’analizzare l’apertura della norma specifica, in tema di bilancio consuntivo:
“Gli oneri che derivano da un intervento di bonifica sono significativi. Per evitare la diffusione del rischio.
La Riforma Vietti nel 2023, all’art. 2423 bis c.c., nel bilancio consuntivo contempla la prevedibilità del rischio rispetto alla realizzabilità di un determinato evento futuro.
Il contesto è quello a favore della sostenibilità delle imprese e la funzione delle stesse nell’equilibrio tra ricavi e profitti.
Ma, sulla gestione etica dell’impresa si è già parlato in precedenza. La gestione di impresa deve essere antitetica. Il tema della sicurezza del lavoro, ora è altresì importantissimo. A mio avviso, considero elemento fondante tale tema.
Oltretutto, si è assistito ad una continua sussistenza del contenzioso implicante anche la possibilità delle aziende nel concordato consuntivo, con individuazione del rischio. Alternando la possibile distribuzione tra i creditori.
Oggi, ciò è una delle reali considerazioni da accogliere nei piani di risanamento. La Suprema Corte di Cassazione sulla competenza, e quindi la deontologia, ha portato in luce un orientamento in formazione.
Quando viene suggerito l’accesso allo strumento della regolazione della crisi ma non a quello strumento proprio “essenziale”; il professionista, non avrebbe diritto sia alla deduzione che al compenso stabilito.
L’importanza delle competenze e le responsabilità connesse
Il Prof. Antonio Caiafa:
“Se ha poi determinato anche un danno per accesso ad uno strumento che non aveva possibilità di risultati positivi, allora risponderà del danno conseguito.
Quindi, sono convinto che la competenza è fondamentale. Se ci fosse sempre stata, sarebbero stati altri i risultati.
Le responsabilità nella stessa costruzione degli edifici con ripartizione dei ruoli, non può essere ignorata.
Quando parliamo di morti atroci, è impossibile rimanere indifferenti ad aspetti che devono essere presi in considerazione.
Quindi, il mio invito è quello di coinvolgere nell’ambito dei bilanci presentati dalle imprese proprio tali aspetti. La previsione della norma dell’art. 2423 bis cc deve essere rispettata, e il fondo accantonamento rischi non può essere omesso. Deve essere frutto di una possibilità di addendi della copertura dei rischi.
Il Collegio sindacale, deve essere attento a queste valutazioni e non soltanto uno strumento di sostegno”.
In conclusione
Sull’intervento tecnico-giuridico, vorrei sottolineare l’importanza di un aspetto sollevato e messo in luce proprio analizzando in profondità la tematica della prevenzione amianto. Concependo secondo un’ottica ad ampio raggio di riflessione aggiornamento, un sistema di riconoscimento connesso alle concrete soluzioni.
In vista di un sistema collegato e possibile, capace di rendere un piano accessibile sia da un punto di vista normativo sia procedurale. L’impianto normativo e le dinamiche in cui si instaurano i meccanismi della bonifica per l’amianto in Italia, necessitano di una costante analisi coordinata su più fronti.
La rilevanza e l’urgenza dello scopo sotteso, rileva come tali presupposti rappresentino le coordinate. L’apertura per una strada favorevole di avanzamento di una bonifica integrale, mossa nelle migliori condizioni preventive, curando ogni aspetto nella stessa valutazione iniziale.



