Pensione amianto: prepensionamento per malattia asbesto correlata

Pensione anticipata per malattia da esposizione amianto

I lavoratori esposti ad amianto, le cui fibre hanno provocato danni, hanno diritto, sempre e comunque, alla pensione amianto di inabilità.

Infatti, in primo luogo, si applica loro la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto (benefici contributivi amianto), che dà comunque diritto al prepensionamento amianto, con l’art. 13, co. 7, L. 257/92, per un periodo pari al 50% di quello di esposizione.

In più, nel caso in cui, pur dopo l’accredito di queste maggiorazioni amianto, il lavoratore malato di patologia asbesto correlata ha, comunque, diritto alla pensione inabilità amianto.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto fornisce alle vittime di richiedere una consulenza gratuita medica e legale, al fine di salvaguardare tutti i propri diritti. consulenza pensione amianto

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Le ultime notizie amianto sono quelle decisive per la tutela dei tuoi diritti, anche per il prepensionamento amianto, con i benefici contributivi per esposizione ad amianto. Le pensioni anticipate amianto e le novità prepensionamenti sono molto importanti. In questo notiziario sono riportate tutte le notizie su prepensionamenti news. Infatti, è possibile acquisire tutte le informazioni sul prepensionamento per motivi di salute.

Indice

Tempo di lettura: 16 minuti

Pensione amianto: le tutele ona

In questo modo, è possibile ottenere dei prepensionamenti. Si tratta di pensioni anticipate per malattia, ovvero di prepensionamento per patologia.

In questo modo si va oltre il prepensionamento per invalidità civile, perché è un pensionamento per malattia per le vittime amianto (INPS prepensionamento). Così, in seguito al prepensionamento per motivi di salute in seguito ad esposizione ad amianto, si ottiene la pensione per malattia.

In conclusione, si mitigano gli effetti della Legge Fornero, che, a suo tempo, aveva allungato i tempi del pensionamento, compresi quelli dei lavoratori esposti all’asbesto.

L’Avv. Ezio Bonanni è stato in Italia il pioniere della difesa dei diritti dei lavoratori vittime dell’amianto. Infatti, nel gennaio 2000, l’Avv. Ezio Bonanni ha depositato le prime domande di accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto presso l’INPS competente, per permettere ai lavoratori esposti, di ottenere la maggiorazione dell’anzianità contributiva, utile per il prepensionamento e per la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche.

Benefici contributivi amianto: art. 13, co. 7 e 8 L. 257/92

I lavoratori che sono stati esposti all’amianto, anche se ancora privi di patologia asbesto correlata, hanno diritto all’accredito delle c.d. maggiorazioni contributive.

  • Art. 13, co. 8, L. 257/92: benefici contributivi per lavoratori esposti più di 10 anni a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle 8h lavorative;
  • Art. 13, co. 7, L. 257/92: benefici contributivi, sempre e comunque con il coefficiente 1,5, utile a maturare il diritto a pensione.

Tuttavia i benefici amianto dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, sono sempre negati dall’INPS. Tant’è vero che ne è scaturito un enorme contenzioso, e nel tempo, sono stati frapposti altri ostacoli. In particolare l’onere del deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, la decadenza triennale e la prescrizione decennale.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui non si applica la nuova normativa dell’art. 47, L. 326/03. Ciò é molto importante. Infatti questa seconda normativa ha ridotto il coefficiente ad 1,25, con la decadenza per chi non ha depositato la domanda entro il 15.06.2005.

Come ottenere la pensione amianto dopo il 2005

Con riferimento ai benefici contributivi per esposizione ad amianto, i primi anni 2000 segnano un vero e proprio spartiacque. Infatti, con l’art. 47, L. 326/03, è stato modificato l’art. 13, co. 8, L. 257/92, ed è stato ridotto il coefficiente ad 1,25, valido solo per la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche.

In questo modo, quindi, il beneficio dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, non assicura più un prepensionamento amianto. Tuttavia, ci sono dei casi in cui si applica, ancora, la precedente normativa, e sono quelli indicati dall’art. 47, co. 6 bis, L. 326/03 e l’art. 3, co. 132, L. 350/03.

Casi in cui si applica il massimo coefficiente

In alcuni casi, anche per l’esposizione ad amianto con l’art. 13, co. 8 L. 257/92, il beneficio rimane dell’1,5. Il beneficio previdenziale con 1,5 è molto importante e rilevante, ai fini dell’ottenimento della pensione anticipata per motivi di salute.

Solo con le modifiche art. 47 del DL 269/2003, convertito con l’art. 47 L. 326/2003, il beneficio amianto è stato sterilizzato. Infatti, vecchia normativa è valido ai fini del prepensionamento con il coefficiente dell’1,5.

I casi per i quali i benefici per esposizione ad amianto, in assenza di malattia, sono rimasti all’1,5, sono stabiliti dall’art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e l’art. 3 co. 132 L. 350/2003. In sostanza sono i casi in cui si applica la precedente normativa.

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 24998/2015, tutti questi casi e quindi  il perimetro di applicazione delle tutele più elevate.

Intanto, sono salvaguardati coloro che avevano maturato il diritto a pensione, con l’aggiunta dei benefici amianto, già alla data del 02.10.2003.

In più, quei lavoratori che erano già in pensione, e negli altri casi stabiliti dalla legge. In questi casi , il coefficiente è sempre 1,5, valido anche per il prepensionamento.

Inapplicabilità del termine per domanda INAIL entro il 2005

L’applicazione della norma precedente è molto importante perché non richiedeva la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.

Infatti, tale onere si applica solo a coloro che sono esclusi dall’applicazione della precedente normativa. Quindi  con l’applicazione della precedente normativa , si evita la decadenza al diritto dei benefici contributivi per mancata presentazione della domanda all’INAIL.

Disciplina benefici e pensioni amianto dopo il 2005

Con l’introduzione delle modifiche di cui all’art. 47, L. 326/03, ottenere il prepensionamento con la semplice esposizione ad amianto è ancora più complicato. Per queste ragioni, occorre valorizzare la disciplina dell’art. 13, co. 7, L. 257/92.

Benefici contributivi esposizione amianto lavoratori malati

In questo caso, si applica l’art. 13, co. 7, L.  257/92. Con questa norma si stabilisce che sussiste il diritto alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, sempre e comunque con il coefficiente 1,5. C’è quindi una rivalutazione del 50%  del valore della contribuzione, sia come prolungamento che come entità .  Ne consegue che  con queste maggiorazioni, c’è il diritto alla pensione amianto, prepensionamento  e  ulteriori diritti di valore economico.

Infatti l’accredito delle maggiorazioni contributive serve anche per rivalutare  l’entità del valore della contribuzione INPS. In sostanza l’INPS deve ricostituire  e riliquidazione della pensione per coloro che sono già in quiescenza.

Infatti, si evidenzia che, dopo il 2005, se non c’è la salvezza dell’applicazione dell’art. 47, co. 6 bis, L. 326/03 e l’art. 3, co. 132, L. 350/2003, l’unica possibilità per ottenere il diritto al prepensionamento amianto e alle maggiorazioni contributive, è rappresentata dal riconoscimento delle malattie amianto correlate.

Infatti, è necessario ottenere dall’INAIL il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata, anche all’1%, per ottenere questo diritto, che non è subordinato, né a un limite minimo di periodo di esposizione, né alla soglia delle 100 ff/ll.

Benefici prepensionamento amianto art. 13, co. 7, L. 257/92

Riassumendo i caratteri del beneficio previdenziale connesso all’esposizione lavorativa ad amianto, si prevede:

a) la maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti l’esposizione all’amianto. Questa disciplina si applica per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale documentata dall’INAIL (articolo 13, co. 7, legge 257/1992);

b) la maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i periodi di prestazione lavorativa svolti nelle miniere o delle cave di amianto (articolo 13, co. 6, legge 257/1992);

c) la maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un’esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per oltre dieci anni (articolo 13, comma 8, legge 257/1992). Tuttavia questa disciplina si applica ai soli lavoratori assicurati presso l’INAIL che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 Ottobre 2003.

Benefici amianto per i lavoratori con la nuova normativa

Per quei lavoratori che hanno presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, e che non si trovano in una delle condizioni per le quali trova applicazione la vecchia normativa, ovvero l’originale formulazione dell’art. 13, co. 8, L. 257/92, la maggiorazione contributiva è pari al coefficiente 1,25.

In più questi benefici sono utili solo ai fini del calcolo della pensione di tutti i periodi di esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno dieci anni.

Infatti, con l’art. 47 co. 1 L. 326/2003, il coefficiente è stato ridotto. Si precisa che tale coefficiente non si applica per tutti i lavoratori esposti ad amianto.

Termini per ottenere la certificazione di esposizione

La domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Sono esclusi da questo onere coloro che alla data del 02.10.2003 avevano già presentato la domanda all’INAIL per ottenere la certificazione.

Tuttavia, questo termine non si applica, sia ai benefici dell’art. 13, co. 7, L. 257/92, né per coloro che avevano maturato il diritto.

Casi di assenza di decadenza e riduzione del coefficiente

Infatti, coloro che alla data del 02.10.2003, avevano già maturato il diritto a pensione, pur con l’aggiunta dei contributi amianto.

In più, il beneficio si applica anche ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Art. 47 D. L. 269/2003; del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27.10.2004, in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2004;

Sul punto l’INPS ha diramato due specifiche circolari:

La Corte di Cassazione tutela i lavoratori

Recentemente la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2243/2023 ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 nel caso di pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.

Nello specifico la sentenza, depositata il 25.01.2023, stabilisce che non è necessaria la domanda all’INAIL e fa riferimento a errori commessi dalla Corte di Appello di Roma e dal Tribunale di Latina: “alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’INAIL“.

Benefici contributivi lavoratori dei siti atti di indirizzo

Inoltre, un prolungamento dei periodi di esposizione all’amianto è stato previsto per tutti i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro (articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007) per i periodi di attività lavorativa svolta in tali aziende successivamente all’anno 1992 e fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque non oltre il 2 ottobre 2003 e che avevano richiesto all’INAIL l’istanza di certificazione entro il 15 giugno 2005.

La presunzione di esposizione amianto fino al 02.10.2003

La maggiorazione riconosciuta è pari all’1,5 per cento ed è utile sia fini del diritto che della misura della pensione. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l’11 maggio 2009 (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008; Circolare Inps 49/2009). 

Pensione amianto lavoratori con malattie asbesto correlate

Con la malattia professionale asbesto correlata riconosciuta all’INAIL, sussiste, sempre e comunque, il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva Inps. In sostanza, per effetto dei benefici amianto, con il coefficiente 1,5, utile a prolungare del 50% il periodo di contribuzione. Così ottenendo il diritto alla pensione anticipata o il diritto alle maggiorazioni contributive.

Tuttavia, ci sono dei casi di lavoratori molto giovani che si sono già ammalati, ma che non hanno, ancora, maturato il diritto a pensione pur dopo le rivalutazioni con l’art. 13, co. 7, L. 257/92.

Tuttavia, è possibile essere collocati in pensione, presentando la domanda entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non si rispettasse questo termine la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. Inoltre occorre aver chiaro che il riconoscimento della pensione esclude la vittima dal riconoscimento anche della rendita. Infatti le due prestazioni non sono cumulabili.

Chi ha diritto alla pensione amianto?

Tutti i lavoratori che si sono ammalati di malattia asbesto correlata, ed hanno ottenuto il riconoscimento INAIL o di altro ente della posizione contributiva, hanno diritto ad ottenere la pensione di invalidità amianto.

In sintesi, si tratta di una pensione amianto dovuta a tutti coloro che hanno subito un danno biologico da amianto. Ciò  sia per malattie asbesto correlate della lista I dell’INAIL, che della lista II e III, piuttosto che non contemplate nelle stesse tabelle INAIL. Infatti l’unica condizione  é che l’esposizione alle fibre di asbesto costituisca una delle cause di infermità.

Malattie asbesto correlate con diritto alla pensione amianto

Sono malattie asbesto correlate, innanzitutto, quelle indicate dallo IARC. Cosi, nell’ultima monografia Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite- 2010.

Infatti, questi minerali di amianto sono cancerogeni, e oltre alle patologie infiammatorie, provocano una serie di neoplasie. Quindi, queste malattie sono inserite nella lista I dell’INAIL:

Lista II e III delle malattie asbesto correlate

Ci sono poi i tumori amianto della lista II:

Per queste ultime, è più difficile ottenere il riconoscimento, in quanto non c’è la presunzione legale di origine. Quindi, l’onere della prova della riconducibilità ad esposizione ad amianto in sede lavorativa, è a carico del lavoratore.

Tuttavia, queste malattie, se c’è la prova della presenza di amianto nei luoghi di lavoro debbono essere indennizzate dall’INAIL.

Poi c’è il tumore dell’esofago, inserito nella lista III.

Inoltre ci sono altre malattie che, pur non essendo inserite nelle liste, ma che in ogni caso possono essere causate da esposizione ad amianto. Comunque sia, è possibile ottenerne il riconoscimento e, quindi, a questo punto, anche i benefici amianto, ex art. 13, co. 7, L. 257/92.

Come ottenere il riconoscimento di malattia professionale

Ai fini del riconoscimento di malattia professionale è necessario che esista un nesso causale diretto fra la malattia contratta e l’esercizio di lavorazioni rischiose. I requisiti di una malattia per essere classificata come professionale sono:

  • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro (quantificazione danno biologico INAIL). Per esempio il contatto con polveri e sostanze nocive. Ancora il rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
  • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.

Come decidere tra le maggiorazioni e la pensione amianto

In conclusione, se con i benefici amianto, ex art. 13, co. 7, L. 257/92, non si matura il diritto al prepensionamento, il lavoratore malato di queste patologie, deve decidere se presentare, o meno, la domanda all’INPS di pensionamento.

Infatti, si deve tener conto del fatto che non c’è cumulabilità tra le prestazioni Inail e la pensione invalidità amianto. Ciò ai sensi dell’art. 1, co. 250 bis e ter, L. 232/2016. Tanto piu che la platea dei beneficiari è stata estesa a tutti colo che hanno patologie asbesto correlate, nessuna esclusa.

Le linee guida INPS per la pensione amianto invalidità

L’INPS sulla base della modifica normativa che ha ampliato la platea di coloro che hanno diritto alla pensione amianto, ha adottato la circolare n. 34 del 2020, che detta le linee per ottenere la pensione di invalidità amianto, detta anche pensione inabilità amianto.

Quando fare domanda INPS di pensione di inabilità amianto?

Questa opzione (pensione inabilità) è conveniente per  le vittime di placche e ispessimenti pleurici. Infatti, queste patologie di solito sono valutate dall’INAIL meno del 6%. In questo modo, anche con la non cumulabilità, non c’è alcuna rinuncia alle prestazioni INAIL. In ogni caso, al massimo si rinuncia unicamente ad un piccolo indennizzo del danno biologico.

Guida per la pensione di inabilità

Questa prestazione è importante per quei lavoratori che si ammalano molto giovani. In questo modo possono essere collocati subito in pensione anche se non raggiungono l’anzianità necessaria pur dopo l’accredito dei  benefici contributivi amianto.

Grazie all’assistenza legale gratuita dell’Osservatorio Nazionale Amianto  – ONA Aps (un’associazione di utilità sociale che si occupa di assistenza legale, psicologica e sanitaria ai cittadini e ai lavoratori esposti ad amianto e ad altri cancerogeni) potrete districarvi più facilmente nel panorama legale e richiedere il prepensionamento immediato.

Prepensionamento amianto: soggetti destinatari

I criteri per il riconoscimento del prepensionamento amianto sono stati disciplinati dal decreto 31 maggio 2017.

I soggetti destinatari sono individuati dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016, come modificato dal Dl 34/2019, convertito con modificazioni in Legge 58/2019. In questo modo é stata  ampliata la platea dei destinatari della pensione di inabilità.

Il comma 250-bis dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016, come modificato, ha ampliato la platea dei destinatari del beneficio pensionistico (prepensionamento amianto). Cosi è stata estesa ai soggetti ai quali è riconosciuta una qualunque malattia professionale asbesto-correlata da parte di INAIL.

Gli aventi diritto al prepensionamento amianto possono andare in pensione con  il prepensionamento INPS ovvero la pensione di inabilità.

Essa spetta ai lavoratori in possesso del requisito contributivo (maturazione del diritto a pensione), affetti da patologie asbesto correlate. Ciò anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività di lavoro.

I requisiti per il prepensionamento

Per poter accedere alla pensione di inabilità è necessario che:

  • le patologie asbesto–correlate siano di origine professionale;
  • che siano documentate da apposita certificazione rilasciata dall’Inail ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.

I titolari del diritto

I soggetti destinatari della pensione di inabilità sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata. Quest’ultima deve essere accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, co. 7, della L. n. 257/1992. Ciò per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL. Tra costoro sono  compresi coloro che:

  • in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS. Infatti sono inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. n. 29/1979, non possono far valere contribuzione nell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, co. 276, della L. n. 208/2015. Ciò secondo i criteri e le modalità indicate nel D.M. 29 aprile 2016. Tuttavia è necessario che optino per la pensione di inabilità di cui all’art. 1, co. 250 della L. n. 232/2016.

La legge prepensionamento amianto

L’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha accolto le richieste dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni. In questo modo  é sancito il diritto all’immediato pensionamento (prepensionamento amianto).  Questo diritto si applica per quei lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza e del riconoscimento malattia asbesto correlata professionale.

In questo video girato nel corso del seminario “Esposizione all’amianto: responsabilità civile e penale” il 17 dicembre 2016 presso il Tribunale di Taranto, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Amianto ci sono i chiarimenti.  L’Avv. Ezio Bonanni, l’avvocato, Presidente dell’ONA, ha ripercorso l’iter storico della giurisprudenza in materia di amianto. In questo modo spiegando i passi necessari per ottenere le tutele previdenziali e contributive per esposizione professionale.

L’impegno dell’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni per il prepensionamento amianto

L’Avv. Ezio Bonanni è stato il promotore dell’iniziativa parlamentare che ha permesso il pensionamento immediato dei lavoratori ammalati di patologie asbesto correlate. La normativa di cui all’art 1, comma 250, della Legge 232/2016, è stata approvata per l’iniziativa dell’On.le Boccuzzi. Ci sono stati notevoli ritardi nell’applicazione di questa normativa.

Solo grazie alle battaglie dell’ONA, è stata vinta la resistenza dell’INPS che tendeva a negare l’applicabilità di questo nuovo regime normativo. Ora, con le nuove norme, tutti coloro che hanno subito un danno amianto, che sia riconosciuto dall’INPS, ovvero quale causa di servizio, potranno accedere al prepensionamento amianto.

La procedura per la pensione amianto

Grazie alla legge per il prepensionamento amianto tale lavoratore può richiedere immediatamente di essere collocato in pensione. La procedura di pensionamento immediato e pensione invalidità amianto, é nell’art. 1 comma 250 L. 232/2016. Poi é stato modificato dall’art. 41-bis della legge 58 del 2019 per tutte le vittime amianto,  con pensione amianto per tutti Coloro che sono ammalati amianto. Tuttavia questa prestazione è utile solo se con l’accredito dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (coefficiente 1,5) non si sia maturato il diritto a pensione.

Per i lavoratori esposti amianto vittime di patologie asbesto correlate che, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per il periodo riconosciuto di esposizione, maturano il diritto a pensione, non è necessario fare la domanda di invalidità. Infatti non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016, ed ex art. 41bis della L. 58/2020, se con il beneficio amianto si matura il diritto pensione.

Maggiorazioni contributive amianto

Così, ottenuta tale certificazione, si può presentare la domanda all’INPS e ottenere la maggiorazione contributiva. Poi, in questo modo, ottenere intanto la ricostituzione della posizione previdenziale INPS. Si applica, così, l’art. 13 comma 7 L. 257/1992.

In questo modo, la vittima può capire se ha già maturato il diritto a pensione. Se è così, deve escludere di fare la domanda di pensione di inabilità INPS amianto. Deve essere presentata la domanda prima di accredito, e poi di pensionamento.

Domanda INPS maggiorazioni e pensionamento amianto

Qui di seguito trovate le istruzioni dell’Osservatorio Nazionale Amianto per il deposito delle domande di prepensionamento con effetto immediato per le vittime d’amianto:

  • entrare nel sito INPS  digitare su “Cerca” (in alto a destra) le parole “pensione di inabilità”;  si aprirà una schermata con alcune voci riportate all’interno di diverse finestre.
  • Cliccate anche qui su “Pensione di inabilità”: a questo punto si aprirà una pagina dove vi verrà chiesto di accedere al servizio. Poi inserire i vostri dati, Codice Fiscale e PIN, quest’ultimo rilasciato dall’INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’ONA per la tutela legale delle vittime amianto

Gli avvocati dell’assistenza legale ONA forniscono un primo consulto legale online ai cittadini, ai pazienti ed i lavoratori e ia loro famigliari che nel corso della loro vita e/o della loro professione sono stati esposti ad amianto attraverso una consulenza medico legale gratuita.

Risarcimento danni amianto

In seguito ad una prima consulenza ONA vi assisterà nella richiesta di riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL, nella richiesta di risarcimento danni.

Il Fondo Vittime Amianto

Nel caso di riconoscimento di patologia asbesto correlata, sussiste il diritto alle prestazioni del Fondo Vittime Amianto, che costituisce una prestazione aggiuntiva rispetto a quella INAIL, e per i mesoteliomi, sussiste il diritto anche in caso di esposizione ambientale.

Il libro bianco delle morti di amianto in Italia

L’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA, fin dal gennaio 2000, ha insistito affinché tutti i lavoratori esposti ad amianto potessero ottenere il prepensionamento amianto, e che coloro che avessero già maturato il diritto a pensione potessero ottenere la rivalutazione economica della prestazione pensionistica in godimento.

Prepensionamento amianto
Presentazione del libro Morti bianche in Sicilia, un libro di Ezio Bonanni, presidente dell’ONA

L’Avv. Ezio Bonanni è l’autore di numerose pubblicazioni in materia di amianto, come “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia -Ed.2022“.

Attraverso la sua più che ventennale attività di assistenza dei lavoratori esposti ad amianto, ha ottenuto dei risultati soddisfacenti, sia in termini di rivalutazioni delle prestazioni pensionistiche, che in termini di indennizzo INAIL.

Pensione amianto e vittime del dovere

In più, i benefici contributivi sono stati accreditati anche a più settori specifici, come quelli delle Forze Armate, in particolare nella Marina Militare Italiana, nelle cui unità navali e basi a terra, vi fu elevata esposizione ad amianto.

Nel settore delle Forze Armate, non solo la Marina Militare, ma anche l’Esercito e l’Aeronautica sono state caratterizzate dall’utilizzo di amianto.

Quindi, oltre all’attività legale di difesa per la costituzione delle prestazioni pensionistiche, l’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno dispiegato il loro impegno anche per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Con la nuova normativa di cui all’art. 1, commi 250 e 250 bis, L. 232/2016, non si fa più alcun riferimento alla posizione INAIL, bensì, all’ente detentore della posizione assicurativa, e ciò è molto importante, per le vittime del dovere che, in questo modo, possono ottenere, in modo più semplice il prepensionamento, ovvero la pensione amianto di invalidità.

Pensioni amianto: le istanze presso le istituzioni

Qui sotto trovate il video dell’intervento dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA, al convegno “Amianto, Stato dell’arte a 25 anni dalla legge 257/92” del 2017, presso Palazzo Montecitorio.

L’Avvocato fa il punto della situazione sulla fibra killer in Italia. Trovate i dati effettivi delle vittime dell’amianto, i siti amianto in Italia, la possibilità per i cittadini di segnalare casi e siti presso il REPAC dell’ONA e l’appello a rispettare il principio di precauzione.

Prepensionamento amianto

L’intervento si chiude con la proposizione dell’ONA di lavorare congiuntamente con le Istituzioni (per coniugare la bonifica con l’ammodernamento delle infrastrutture ed industriali, utilizzare i fondi strutturali europei, la leva fiscale, risolvendo il conflitto di interesse dell’INAIL come ente accettatore e pagatore) per risolvere il problema impellente dell’asbesto non nei tribunali ma in un lavoro congiunto e propositivo.

Tutela legale di ONA per il prepensionamento

L’associazione di vittime amianto (ONA) assiste gratuitamente tutti i cittadini ed i pazienti nella richiesta del prepensionamento amianto.

L’assistenza legale di ONA gratuita è fornita da uno staff di avvocati online diretti dall’Avv. Ezio Bonanni che vanta una oltre ventennale esperienza nella difesa delle vittime esposte all’amianto e dei casi di patologie asbesto correlate.

Chiedo di essere assistito per la pensione amianto

Per richiedere l’assistenza medico legale dell’ONA per ottenere il prepensionamento per patologia, che consiste nel prepensionamento per motivi di salute, è sufficiente chiedere il sostegno dell’ONA. Infatti, l’associazione vittime amianto, anche attraverso il notiziario, tutela le vittime.

La tutela ONA può essere richiesta con il numero verde 800 034 294. In più, se lo ritieni, puoi chiedere la consulenza scritta per la pensione per malattia attraverso il form.
Numero verde amianto
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