Amianto, il Senato attende la relazione tecnica sul disegno di legge a tutela delle vittime

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Il disegno di legge NT 1101 affronta la sicurezza sul lavoro, il sostegno alle famiglie e la tutela delle vittime dell’amianto, esposti indiretti dei tumori professionali e non. Il 21 ottobre la 5ª Commissione del Senato ha sollecitato il Governo a trasmettere la relazione tecnica richiesta a luglio.

Vittime dell’amianto, attesa per la relazione tecnica

Resta aperta la questione della relazione tecnica sul disegno di legge A.S. NT 1101, che comprende misure in materia di sicurezza sul lavoro e tutele per le vittime dell’amianto e dei tumori professionali.

Il tema è stato affrontato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, competente per il bilancio, durante la seduta del 21 ottobre 2026. Il resoconto sommario n. 619 documenta una nuova sollecitazione al Governo per ottenere il documento necessario alla prosecuzione dell’esame.

La relazione tecnica era stata richiesta già il 28 luglio. A distanza di quasi tre mesi, la Commissione è tornata quindi a chiedere aggiornamenti sulla sua trasmissione.

Che cosa prevede il disegno di legge 1101

Il provvedimento, intitolato Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali, affronta diversi ambiti della protezione dei lavoratori e dei loro familiari è diviso in 4 articoli.

Tra gli argomenti indicati figurano la promozione della cultura della prevenzione, il sostegno alle famiglie colpite da gravi infortuni sul lavoro e la tutela delle persone interessate da patologie correlate all’esposizione professionale.

La relazione tecnica è un passaggio rilevante perché consente di valutare gli effetti finanziari delle misure previste. Il suo esame rientra nelle competenze della Commissione Bilancio, chiamata a esprimersi sul nuovo testo del provvedimento.

Il sollecito al Governo e il rinvio dell’esame

Secondo quanto riportato nel resoconto della seduta del 21 ottobre, il presidente della Commissione ha sollecitato il Governo a trasmettere la relazione tecnica. La rappresentante dell’Esecutivo ha preso atto della richiesta, assicurando che l’avrebbe riferita agli uffici competenti.

La seduta si è quindi conclusa con il rinvio dell’esame. Il documento parlamentare attesta quindi che, in quella data, la Commissione era ancora in attesa della relazione.

La petizione di Paola Santospirito e la tutela delle famiglie

Il percorso parlamentare si intreccia anche con la petizione n. 1083, presentata da Paola Santospirito Coordinatrice Vittime del Dovere Amianto ONA sede di Taranto il 18 dicembre 2024. L’iniziativa riguarda l’estensione delle tutele previste per le vittime del dovere ai familiari del personale militare esposto all’amianto e ad altre sostanze nocive, nei casi di patologie oncologicbe e preoncologiche.

La petizione e il disegno di legge NT 1101 sono atti distinti, ma risultano collegati nell’iter parlamentare: nel resoconto della 10ª Commissione del 28 luglio 2026, la petizione viene indicata come attinente al provvedimento.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’Avv.Ezio Bonanni, è da sempre in prima linea per i diritti dei lavoratori e delle vittime.

Il nuovo testo al DDL n. 1101

Riportiamo quindi il nuovo testo

Art. 1.

(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)

          1. A decorrere dall’anno 2026, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui.

          2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d’ufficio dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

          3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 131 è inserito il seguente:

          «131-bis. Ai fini dell’erogazione dei benefici di cui al comma 131, il convivente di fatto del lavoratore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, è equiparato al coniuge superstite di cui all’articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l’infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza.».

          4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

(Esclusione della rendita erogata dall’INAIL ai superstiti dal reddito rilevante ai fini dell’ISEE)

          1. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dai trattamenti di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

          2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

          3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Estensione delle norme in favore delle vittime del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)

          1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all’esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

          2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.

(Modifiche all’ articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e all’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 in materia di Fondo per le vittime dell’amianto)

      1. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso.

      2. All’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il comma 11 è sostituito dal seguente:

          «11. Le risorse finanziarie residue relative al Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, sono interamente trasferite e assegnate al Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’INAIL dall’articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pensione e art. 3

Il valore dell’articolo 3 è soprattutto nell’estensione delle tutele delle vittime del dovere ai familiari che si sono ammalati per esposizione indiretta. Da sottolineare l’importanza del riconoscimento dei benefici previdenziali previsto dal testo.

L’attenzione si concentra ora sulla documentazione finanziaria e sui successivi passaggi in Commissione.

 

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