21.4 C
Rome
giovedì, Aprile 30, 2026
Home Blog Page 534

Amianto e diossina, tesi a confronto in un unico incontro

incontro Amianto e diossina
incontro Amianto e diossina

Amiano e Diossina, i dettagli in un incontro

Si terrà sabato 17 giugno, alle ore 16 presso Culturaprilia (Via Pontina al km. 46,600), l’incontro pubblico promosso dal Comune di Aprilia sul tema “Amianto e diossina, tesi a confronto. Come proteggersi?”.

Presente all’incontro l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, il quale fornirà informazioni utili per una tutela preventiva, diagnostica e terapeutica, nonché risarcitoria e previdenziale per tutti coloro che sono stati esposti ad amianto e altre sostanze cancerogene.

Sul tavolo dei relatori anche il professor Roberto Ronchetti (Medici per l’Ambiente Lazio), rappresentanti di Arpa Lazio, l’architetto Lorenza Fiumi (CNR), l’ingegner Fabrizio Martinelli (Presidente dell’Ordine dei Chimici di Roma), il dottor Pasquale Milo (ISDE Latina), il dottor Florindo Micarelli (Responsabile Asl Latina).

Lo scopo dell’iniziativa è creare un’occasione di dibattito, anche tra tecnici di pensiero diverso, sugli agenti inquinanti e sulle loro cause. Ciò, all’indomani dell’incendio di vaste dimensioni divampato presso il sito pometino Eco X, che ha causato di riflesso anche particolari preoccupazioni nella cittadinanza.

Sono migliaia i lavoratori esposti all’amianto

Ezio Bonanni
Ezio Bonanni

Quella di 3.000.000 lavoratori esposti all’amianto è considerata una stima per difetto dall’Avv. Ezio Bonanni, pioniere della difesa dei diritti dei lavoratori esposti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Già nel gennaio 2000 era in prima linea, depositando i primi ricorsi per ottenere la condanna dell’INPS che rifiutava di applicare l’art. 13 della L. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto).

La legge che poneva al bando l’amianto stabiliva che i lavoratori a titolo di risarcimento dovessero ottenere un prepensionamento e per quelli già pensionati una rivalutazione delle prestazioni (pari al 50% del periodo).

Lavoratori esposti all’amianto: parla l’avvocato Bonanni

“Però l’INPS non ha mai applicato questa legge. Oppure l’ha applicata in parte. Ecco perché centinaia di migliaia di cause. Un enorme contenzioso che è costato più dell’applicazione della legge e nel frattempo le esposizioni sono continuate anche dopo il 1992”, dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Avvocato Ezio Bonanni, che cosa sono questi benefici contributi per esposizione ad amianto?

I benefici amianto, ma meglio sarebbe chiamarli risarcimenti, sono degli aumenti del periodo contributivo, che permettono al lavoratore esposto di andare in pensione prima, e a chi è già in pensione di aumentare l’entità dei ratei, nella misura del 50%.

Questi benefici sono riconosciuti dall’art. 13 della L. 257 del 1992, e sono attribuiti in base al comma 6 a coloro che hanno manipolato amianto nelle miniere e nelle cave di amianto; in base al comma 7 per coloro che hanno contratto una patologia asbesto correlata; e in base al comma 8 per coloro che sono stati esposti per più di dieci anni a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, anche se non si sono ammalati.

Il requisito delle 100 ff/ll non erano voluto dal Legislatore ma è stato imposto dalla Giurisprudenza, ed è qui che casca l’asino: non essendoci state rilevazioni, sostanzialmente non c’era inizialmente uno strumento per dimostrare questi livelli espositivi, almeno secondo l’INPS, che quindi ha rigettato tutte le domande, tranne quelle per i lavoratori esposti all’amianto malati, per i quali questa soglia non si applica.

Ne è derivato un enorme contenzioso e quando poi è stato possibile accertare il superamento della soglia in più di 100.000 lavoratori, a questo punto, il Legislatore è intervenuto con l’art. 47 della L. 326 del 2003 e il beneficio è stato ridotto ad 1,25 con l’imposizione di presentare la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.

Molti lavoratori non ne sono stati informati e non hanno presentato questa domanda, ignari pure del fatto che l’INPS non avesse applicato questa legge dello Stato.

Ma i problemi non sono finiti qui, perchè, mentre per alcuni c’è stata la salvezza del diritto perché hanno presentato la domanda all’INAIL in modo tempestivo, o perché in molti casi questa decadenza non si applica (sono quelli di cui all’art. 47 co. 6 bis della L. 326 del 2003 e art. 3 co. 132 della L. 350 del 2003), come chiarito dalla Corte di Cassazione, già con la sentenza 24998 del 2014, c’è stata poi la decadenza triennale, e ancora la prescrizione decennale che decorre dalla data della domanda all’INAIL, secondo l’ultima giurisprudenza, e poiché le domande sono state presentate ormai nel 2005, questa sembra essere la tagliola definitiva.

Come possono lavoratori esposti all’amianto ottenere il loro diritto?

Intanto le tagliole scattano solo per i diritti di cui all’art. 13 co. 8 della L. 257 del 1992, e meno per quanto riguarda il beneficio amianto per i lavoratori che hanno una qualche patologia asbesto correlata, in particolare mesoteliomi, tumori polmonari, alla laringe, faringe, esofago, fegato, colon, ovaio, asbestosi, complicazioni cardio-vascolari, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, questi ultimi quasi sempre presenti in chi è stato esposto ad amianto.

Ed allora, oltre alla tutela ordinaria di cui al vademecum diffuso dall’ONA, occorre scegliere la via della tutela di cui all’art. 13 co. 7 della L. 257 del 1992: è sufficiente dimostrare un danno da amianto, tutt’altro che improbabile in chi è stato esposto nei luoghi di lavoro, penso ai marittimi, agli operai in fabbrica, etc., Nessuno è stato risparmiato da questo terribile killer!

Fare i controlli sanitari permette di diagnosticare in tempo questa terribile malattia, quella dell’amianto, ed intervenire tempestivamente: per il cancro al polmone, per esempio sono decine i casi di diagnosi precoce grazie ai consigli dell’ONA.

In questi casi, dopo il riconoscimento si ha diritto anche ai benefici amianto, con l’art. 13 co. 7 della L. 257 del 1992, evitando così tutta la corsa ad ostacoli dei benefici amianto con il comma 8.

Recentemente il Governo ha integrato la norma e quindi alle vittime dell’amianto vengono sottratte le forche gaudine della Legge Fornero?

La ricordo ancora la Sig.ra Fornero quando piangeva: piangeva per i lavoratori, perché allungava loro la permanenza fino alla soglia dei 70 anni, non è così per i politici però, e per la medesima Sig.ra Fornero, che dal salotto di casa vede questi anziani, lavoratori spesso esposti ad amianto che, ancora sulla soglia dei 70 anni devono salire sull’impalcatura, lavorare negli altiforni, o imbarcati.

Occorre fare sacrifici per il bene del Paese, diceva e dice la Fornero, però intanto lo Stato spende 10 volte tanto in navi della flotta, per disarmare quelle attuali che bastavano ed avanzavano: a che ci serve una nuova flotta da guerra, quando non abbiamo i soldi per assistere i malati gravi.

Una riduzione delle spese militari eviterebbe questo scempio.

Penso che pochi euro possono salvare un bambino in Africa.

Le vittime dell’amianto non sono sottratte a questa logica. Però il Legislatore è intervenuto, una volta tanto, dalla parte dei più deboli con l’art. 1 commi 250 della L. 232 del 2016, e coloro che si ammalano e vengono riconosciuti affetti da patologie asbesto correlate possono andare in pensione subito, infatti in molti casi i benefici del comma 7 non bastavano per mandare in pensione i lavoratori dell’amianto, già ammalati, e allora, con questa nuova legge hanno diritto alla pensione di inabilità. Però l’INPS non l’applica ancora perché dice che manca il decreto attuativo. Ma noi otterremo la sua applicazione, anche a costo di fare le barricate. C’è una legge dello Stato e questa legge va applicata, piaccia o non piaccia all’INPS!

Quali sono gli atti e le procedure per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto e il prepensionamento?

L’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto è una corsa ad ostacoli:

Domanda amministrativa. Occorre attendere che l’INPS si pronunci. Se accoglie l’obiettivo è raggiunto, in caso contrario, di rigetto, ovvero silenzio / rigetto, si deve ricorrere al Comitato Provinciale INPS nel termine di 90 giorni, e quest’ultimo ha altri 90 giorni per pronunciarsi. La domanda amministrativa all’INPS va depositata anche se il lavoratore non ha il certificato di esposizione ad amianto rilasciato dall’INAIL. Infatti la procedura amministrativa è un onere a carico dell’avente diritto, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, indispensabile per poter ottenere la condanna dell’INPS all’accredito delle maggiorazioni amianto. In caso contrario il Giudice dichiara l’inammissibilità.

Rigetto della domanda; fine del procedimento amministrativo. L’azione giudiziaria va iniziata entro 3 anni dal termine del procedimento amministrativo (che non può andare oltre i 300 giorni).

Lavoratori esposti all’amianto: attuazione del ricorso giudiziario

Ricorso giudiziario. Il ricorso al Giudice del lavoro, competente territorialmente, deve essere corredato da tutti gli atti amministrativi, dal curriculum, dalla documentazione clinica, da eventuali certificazioni rilasciate dall’INAIL e comunque da tutti gli atti del procedimento amministrativo INAIL, se e a qualsiasi titolo promosso (a seconda dei casi) e vanno comunque depositati tutti gli atti e i documenti, e richieste tutte le prove, pena la decadenza.

Il ricorso deve essere specifico, con descrizione dell’ambiente lavorativo, delle attività e mansioni, con riferimento all’aerodispersione delle polveri e fibre di amianto e della loro inalazione, e quindi esposizione diretta, indiretta e per contaminazione dell’ambiente lavorativo. Vanno specificati i dati epidemiologici e, nel caso di ricorso ex art. 13 co. 7 della L. 257 del 1992, vanno acclusi anche i documenti medici e dimostrata la sussistenza della patologia asbesto correlata. E’ necessaria la consulenza tecnica d’ufficio che permette la formulazione del giudizio presuntivo di superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, per ogni anno e per oltre dieci anni.

Amianto in Sicilia: fermiamo la strage

Amianto Sicilia
Amianto Sicilia

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA, ne parla a Il Fatto Quotidiano

Mesoteliomi, tumori polmonari, alla laringe, faringe, esofago, fegato, colon e perfino all’ovaio e per non parlare dell’asbestosi, placche pleuriche ed ispessimenti pleurici e le complicazioni cardio-vascolari: è una strage in Sicilia.

“È necessario bonificare l’amianto”, ne è convinto l’Avv. Ezio Bonanni intervistato da Il Fatto Quotidiano.

Per leggere l’articolo integrale consulta questo link.

Sportello ONA Massa: a tutela di tutte le vittime amianto

Sportello ONA
Sportello ONA

Continua l’attività dello sportello ONA amianto di Massa, istituito dall’Osservatorio Nazionale Amianto, associazione rappresentativa dei lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sensibile alla problematica amianto, sollevata dai cittadini e dalle numerose vittime e familiari.

Già circa 50 famiglie si sono rivolte allo sportello ONA Onlus di Massa per l’assistenza medica e legale.

L’associazione, attraverso medici volontari e la collaborazione dell’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Associazione, ha già evaso tutte le richieste di assistenza.

Sportello ONA di assistenza, come e quando accedervi

Per domani è prevista una nuova apertura al pubblico, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso Villa Cuturi, viale A. Vespucci, 22 (Comune di Massa), 

Domani sarà possibile recarsi presso lo sportello sopra indicato, anche solo per avere indicazioni, chiarimenti e consigli, specialmente per i numerosi lavoratori esposti che, purtroppo, corrono il rischio di ammalarsi, fermo restando che in questo territorio c’è anche il rischio silicosi, che si somma alla problematica amianto.

Già più di 20 le nuove richieste di assistenza, che si sommano ai già 50 casi sottoposti all’attenzione dell’Avv. Ezio Bonanni e dei suoi collaboratori.

Il giorno 14.06.2017 sarà presente l’Avv. Natalia Giuliani, unitamente al Sig. Giannoni Gianfranco, lavoratore vittima dell’amianto, riconosciuto dall’INAIL, al quale l’INPS ancora nega il pensionamento, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 250, Legge 232/16, in base alla quale “i lavoratori che hanno contratto mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi riconosciuti possono accedere al pensionamento anticipato, senza limiti di età e anzianità contributiva”.

Genova, le fibre di amianto corrono in corsia

fibre di amianto
Gaslini

Fibre di amianto. A Genova e in Liguria la morte, che le fibre di amianto provocano, corrono anche nelle corsie degli ospedali. È la storia di A. E. S., che ha lavorato presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, dal 1967 al 2006.

Lavoratore al Gaslini di Genova deceduto per mesotelioma

La vedova, difesa dall’Avv. Ezio Bonanni e assistita dall’Osservatorio Nazionale Amianto, ha ottenuto il riconoscimento della rendita amianto INAIL Genova. Inoltre, ha ottenuto anche il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto che, però, l’INPS non vuole accreditare.

L’Ospedale Gaslini, non intende risarcire il danno da mesotelioma da amianto che il Sig. A. E. S. ha subito e che l’Avv. Ezio Bonanni ha richiesto.

Non è lui l’unica vittima, considerando che l’amianto venne utilizzato in modo ubiquitario presso quella struttura e, proprio per questo, l’Avv. Ezio Bonanni ha avviato anche una procedura di conciliazione, che però non ha portato l’Ospedale al risarcimento dei danni.

La vedova del Sig. A. E. S., morto di mesotelioma da fibre amianto, ha chiesto giustizia alla Procura della Repubblica di Genova. La denuncia è stata depositata ormai dall’11/05/2015, ma ad oggi tutto tace in Procura. Non è stata ancora emessa la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei responsabili di questa morte da amianto, e di altri casi del Gaslini.

L’ONA ha quindi chiesto un colloquio con il Pubblico Ministero incaricato delle indagini, per capire le ragioni per le quali le indagini non sono state ancora definite, nonostante siano stati già sentiti a sommarie informazioni tutti i colleghi di lavoro del deceduto.

Non possiamo più attendere se i tempi si dovessero prolungare, a questo punto inizieremo la causa civile per ottenere il risarcimento dei danni da amianto per il mesotelioma che ha tolto la vita al Sig. A. E. S.” – dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA. L’ONA ha avviato una campagna informativa per le vittime dell’amianto che, molto spesso, non sono a conoscenza del fatto che oltre alle rendite INAIL, e ai benefici amianto, si ha diritto anche al risarcimento dei danni.

Vademecum per chiedere il risarcimento dei danni

– in caso di diagnosi di patologie asbesto correlate, il medico deve effettuare il referto e inoltrarlo all’Autorità Giudiziaria e la certificazione che deve inoltrare all’INAIL, ovvero consegnarla al lavoratore perché la porti lui stesso se è in pensione, oppure la consegni al suo datore di lavoro;

– ottenuto il riconoscimento, la vittima può costituire in mora il datore di lavoro se non altro per interrompere i termini della prescrizione (decennale per la responsabilità contrattuale; di 14 anni per quella da reato; 5 per quella ordinaria da responsabilità extracontrattuale);

– in caso di inizio del procedimento penale, la vittima e i suoi familiari possono costituirsi parte civile per chiedere i danni e chiamare in causa anche le società datrici di lavoro per chiederne la condanna in solido con gli eventuali imputati;

– in caso contrario, è possibile iniziare direttamente la causa civile davanti al Giudice del lavoro per chiedere i danni complementari e supplementari (quelli cioè che non sono ricompresi nella rendita INAIL);

– nel caso di decesso, possono agire i familiari, o con la costituzione di parte civile, o con la causa davanti al Giudice del lavoro, anche per i danni iure proprio, in un unico giudizio (specialmente dopo Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18503/2016 – che detta questo principio proprio per smentire la Corte di Appello di Genova la quale ha sempre sostenuto che era necessario proporre due cause: una al Giudice del lavoro, per i danni del lavoratore, anche quando agivano gli eredi; e per questi ultimi, per i danni diretti, era necessario proporre un secondo giudizio, innanzi al Giudice civile;

– il risarcimento deve essere integrale e riguarda sia il pregiudizio patrimoniale, per danno emergente e lucro cessante, che non patrimoniale.

L’ONA ha costituito un dipartimento di assistenza legale che prevede un’assistenza gratuita. Il tutto per ottenere il risarcimento dei danni da amianto, in caso di mesotelioma e di patologie asbesto correlate. Grazie all’assistenza dell’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni è possibile ottenere la tutela dei diritti e il risarcimento di tutti i danni. Ciò in aggiunta alle prestazioni di vittima del dovere.