Nel corso di un’intervista a cura del giornalista Luigi Abbate, l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza giuridica: la presunzione di causa di servizio legata all’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti e radioattivi come ad esempio avviene nel caso di quelle sprigionate dall’uranio impoverito. Un argomento complesso, che riguarda in modo diretto la salute dei militari impegnati in missioni operative, soprattutto all’estero, ma che può essere spiegato in modo chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori.
L’obiettivo dell’intervento è fare chiarezza su quali siano oggi le tutele riconosciute dall’ordinamento e quali principi giuridici consentano di affermare la responsabilità dell’amministrazione in presenza di gravi patologie contratte durante il servizio.
Cosa si intende per presunzione di causa di servizio
Il significato giuridico della presunzione
La presunzione di causa di servizio è un principio fondamentale nel diritto militare e previdenziale. Significa che, in presenza di determinate condizioni, una patologia viene considerata come conseguenza diretta dell’attività svolta in servizio, senza che il militare debba fornire una prova scientifica piena e dettagliata del nesso causale.
Come spiega l’avvocato Bonanni, “questo principio trova un solido fondamento normativo negli articoli 1078 e 1079 del DPR 90 del 2010, oltre che nell’articolo 603 del decreto legislativo 66 del 2010. Tali norme riconoscono la presunzione di causa di servizio quando si manifestano patologie tumorali, neoplastiche o degenerative in soggetti che hanno operato in contesti ad alto rischio.”
Le missioni all’estero e i contesti di rischio
Il riferimento principale riguarda i militari impegnati in missioni fuori dai confini nazionali, come quelle nei Balcani, in Libano o in Afghanistan. In questi teatri operativi, i militari sono stati esposti a condizioni ambientali estreme e a contaminanti particolarmente pericolosi, tra cui le nanoparticelle derivanti dall’esplosione di armamenti contenenti uranio impoverito.
In tali situazioni, la scienza non sempre riesce a fornire una letteratura consolidata come avvenuto per l’amianto. Proprio per questo entra in gioco un principio di civiltà giuridica che rafforza la tutela dei militari.
Nanoparticelle di metalli pesanti e uranio impoverito
Cosa accade durante l’impatto dei proiettili
L’avvocato Bonanni chiarisce che l’utilizzo di proiettili rinforzati con uranio impoverito genera temperature elevatissime, che possono raggiungere anche i 5000 gradi. Queste temperature sono in grado di polverizzare carri armati, installazioni militari e persino strutture in cemento, liberando nell’aria nanoparticelle estremamente sottili.
Queste particelle, una volta inalate o assorbite dall’organismo, possono innescare processi patologici gravi, inclusi tumori e malattie degenerative. Il semplice contatto con tali sostanze, secondo l’attuale orientamento giuridico, è già sufficiente a fondare una presunzione di causa di servizio.
L’incertezza scientifica non penalizza il militare
Un punto centrale dell’intervista riguarda l’incertezza scientifica. Quando non esiste una letteratura univoca che dimostri in modo assoluto il legame tra esposizione e malattia, il diritto interviene per evitare che questa incertezza ricada sulla vittima.
Nel caso dei militari, si applica il principio della vicinanza della prova. Questo significa che l’onere di dimostrare un’origine alternativa della patologia non grava sul militare, ma sull’amministrazione della difesa.
Il principio della vicinanza della prova
L’onere probatorio a carico dell’amministrazione
Secondo quanto illustrato dall’avvocato Bonanni, se un militare si ammala dopo aver prestato servizio in contesti contaminati, spetta all’amministrazione dimostrare che la malattia non è collegata alle missioni svolte. In assenza di questa prova contraria, opera automaticamente la presunzione di causa di servizio.
Questo approccio rappresenta una garanzia fondamentale per i diritti degli uomini e delle donne in divisa, che spesso non hanno accesso a dati tecnici, studi ambientali o informazioni riservate sulle condizioni operative.
La conferma della giurisprudenza più recente
Secondo Bonanni, il principio della presunzione di causa di servizio è stato recentemente ribadito dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato, con le sentenze numeri 12, 13 e 14 del 7 ottobre 2025. Queste decisioni rafforzano un orientamento già espresso in precedenza dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione.
Tra le pronunce più significative ricordate figurano una sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato del 2023 e diverse decisioni della Cassazione, sezione lavoro, emesse tra il 2024 e il 2025. Tutti questi interventi confermano che la tutela non è solo teorica, ma pienamente operativa.
Risarcimento del danno e tutela dei diritti
Equivalenza tra causa di servizio e nesso causale
Un altro aspetto di grande rilievo riguarda il risarcimento del danno. Come sottolinea l’avvocato Bonanni, oggi vi è una piena equivalenza tra il riconoscimento della causa di servizio e l’accertamento del nesso di causalità ai fini risarcitori.
Questo significa che, una volta riconosciuta la causa di servizio, il militare o i suoi familiari possono ottenere anche il risarcimento integrale dei danni subiti, senza ulteriori ostacoli probatori.
Il ruolo dell’Osservatorio Nazionale Amianto
La presunzione di causa di servizio rappresenta quindi o uno strumento essenziale di giustizia e tutela, che riconosce il sacrificio di chi ha operato in contesti pericolosi e assicura una risposta adeguata in caso di malattia.
L’Osservatorio Nazionale Amianto continua a svolgere un ruolo centrale nella difesa dei diritti dei militari esposti a sostanze nocive. Attraverso l’assistenza legale e l’attività di sensibilizzazione, l’ONA contribuisce a garantire che le vittime non restino sole e che i principi sanciti dalla legge trovino concreta applicazione.



