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mercoledì, Dicembre 3, 2025

Codice deontologico dei giornalisti. Titolo IV: tutela delle vittime

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Il nuovo Codice Deontologico delle giornaliste e dei giornalisti italiani, in vigore dal 1° giugno 2025, rappresenta una svolta importante per l’informazione nel nostro Paese.

In questo articolo ci concentreremo sul Titolo Quarto, dedicato ai doveri in tema di informazione. Riguarda due aspetti fondamentali: la cronaca giudiziaria e la tutela dell’identità di vittime, condannati e loro familiari. Comprendere questi articoli è essenziale per una corretta informazione, etica e rispettosa dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei fatti di cronaca.

Il nuovo codice sostituisce il vecchio Testo Unico dei doveri del giornalista e si compone di 40 articoli suddivisi in 8 titoli. Non è pensato solo per i professionisti dell’informazione, ma anche per i cittadini: chiunque può consultarlo per capire se una notizia è stata diffusa in modo corretto ed etico.

A cosa serve la deontologia giornalistica

Spesso le regole deontologiche sono viste con fastidio, come limiti che frenano la libertà. In realtà, la deontologia non impone divieti inutili, ma rappresenta un insieme di principi liberamente accettati dai giornalisti per esercitare la professione con responsabilità.

Non si tratta solo di evitare errori. Le regole deontologiche proteggono il giornalista stesso.

I principi fondamentali della deontologia

Il Codice Deontologico si fonda su valori costituzionali e su tre principi guida:

  • Interesse pubblico

  • Essenzialità dell’informazione

  • Rispetto della dignità della persona

A questi si aggiungono lealtà e buona fede, previsti dall’articolo 2 della legge professionale n. 69 del 1963.

Articolo 24: Cronaca giudiziaria

L’articolo 24 impone il rispetto della presunzione di innocenza. Ciò significa:

  • Indicare chiaramente la fase processuale (indagine, imputazione, condanna).

  • Evitare giudizi affrettati.

  • Usare termini precisi: indagato, imputato, condannato.

  • Dare notizia anche delle assoluzioni o proscioglimenti, con pari rilievo rispetto alle accuse iniziali.

Inoltre, il codice richiede cautela nel diffondere nomi e immagini in casi di reati minori o condanne lievi, tranne se esiste un chiaro interesse pubblico. Il principio è chiaro: interesse pubblico non è curiosità morbosa.

Differenziare cronaca e opinione

Il giornalista deve garantire la corretta distinzione tra:

  • Fatti e commenti

  • Accuse e difese

  • Atti processuali e interpretazioni

Il racconto deve essere completo e bilanciato, dando spazio sia all’accusa che alla versione della difesa, appena possibile.

Articolo 25: tutela delle vittime, condannati e familiari

Il secondo articolo del Titolo Quarto riguarda la protezione dell’identità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, in particolare:

  • Vittime di violenze fisiche e psicologiche

  • Minorenni coinvolti in procedimenti penali

  • Familiari dei protagonisti dei fatti di cronaca

Il giornalista deve garantire l’anonimato, a meno che le vittime non richiedano di essere identificate. Anche per i condannati, il codice invita a valutare il contesto, soprattutto se hanno intrapreso un percorso di reinserimento sociale.

Diritto all’oblio e reinserimento

L’informazione deve rispettare il diritto all’oblio, evitando di riportare dati identificativi di condannati a distanza di anni, a meno che l’interesse pubblico sia reale e attuale. Anche il linguaggio deve essere rispettoso: il reo non si identifica con il reato, e il reinserimento è un diritto, non una concessione.

Perché questi articoli sono fondamentali?

Come ricordava Gabriel García Márquez: “L’unica occasione in cui ad un uomo è consentito di guardare un altro dall’alto è quando lo aiuta a rialzarsi.”

Lo stesso vale per i giornalisti: non si raccontano solo fatti, ma persone.

Qui di seguito un video dal corso di aggiornamento dell’ Ordine dei Giornalisti.

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