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mercoledì, Ottobre 14, 2026

Approfondimento: Art. 256, Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

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Oggi approfondiamo l’Articolo 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)  che regola in modo rigoroso le operazioni di demolizione e rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono.
L’obiettivo della norma è proteggere la salute dei lavoratori impegnati nei cantieri e salvaguardare l’ambiente esterno, evitando la dispersione di fibre killer nell’aria.

I punti chiave dell’Articolo 256

  • Imprese autorizzate: I lavori possono essere eseguiti solo da aziende in possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/2006).
  •  Obbligo del piano di lavoro: Prima di iniziare qualsiasi intervento su edifici, impianti o mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve redigere un dettagliato piano di sicurezza.
  •  Preavviso di 30 giorni: Una copia del piano va inviata all’organo di vigilanza competente almeno trenta giorni prima dell’inizio delle opere (salvo comprovati casi di urgenza).
  • Misure di prevenzione: Il documento deve indicare le tecniche di rimozione preventiva, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti al personale, i sistemi di decontaminazione e le modalità di smaltimento.
  • Trasparenza: I lavoratori o i loro rappresentanti devono avere sempre accesso alla documentazione tecnica del cantiere.

Il commento dell’Avvocato Ezio Bonanni

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) nel commentare il passaggio del Testo Unico ha dichiarato:
«L’articolo 256 è il vero argine legale tra la vita e la malattia per migliaia di lavoratori. 
Quando le regole sulla rimozione e sulla bonifica vengono violate, il rischio di inalazione delle fibre di amianto aumenta esponenzialmente, aprendo la strada a patologie devastanti e irreversibili come il mesotelioma e i tumori polmonari.  Il rispetto puntuale di ogni singolo comma di questo articolo un atto concreto di giustizia e prevenzione primaria».

Il testo originale

Art. 256 Lavori di demolizione o rimozione dell’ amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Piano di lavoro

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

Dispositivi di sicurezza e misure di protezione dall’amianto

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) (verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro) all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

Dichiarazione delle caratteristiche

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

Tempistiche sul piano di lavoro

5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L‘obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
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