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lunedì, Dicembre 2, 2024

Anzio: giustizia per i lavoratori del Tubettificio Europeo

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Anzio- Ancora una volta l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) scende in campo in difesa dei lavoratori vittime di amianto e chiede giustizia.

Buone notizie per il Tubettificio Europeo S.p.a di Anzio

Si tratta dei dipendenti del Tubettificio Europeo S.p.A di Anzio, (specialista in prodotti per l’imballaggio). Ennesime vittime dell’esposizione alla fibra killer, con una concentrazione superiore alle 100 ff/ll, durante il turno lavorativo. Il tutto, per una media di otto ore al giorno.

Il Presidente della IV Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, Alessandro Nunziata, ribalta la decisione presa in I grado dal Tribunale di Velletri. Adesso l’INPS dovrà rivalutare i danni arrecati a quattro lavoratori, esposti alla fibra durante gli anni ‘80.

Il Presidente ONA commenta la sentenza

Soddisfatto, l’avvocato Ezio Bonanni dichiara:

È paradossale che per applicare una legge dello Stato occorra sempre rivolgersi alle aule giudiziarie e, comunque, alla sentenza di un Tribunale. In questo caso, addirittura, siamo arrivati alla Corte di Appello, perché il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, errando, aveva negato il rischio amianto. È necessario un intervento urgente del nuovo Ministro del Lavoro“. 

La soglia delle 100 ff/ll: limite esposizione professionale

Utile ricordare che la normativa italiana detta un limite di esposizione professionale pari a 100 ff/ll medie su 8h per tutte le tipologie di fibre.

Purtroppo, soltanto i lavoratori esposti a una soglia superiore alle 100 ff/ll, hanno diritto ai benefici amianto in assenza di malattia (Cass., sez. lav., n. 4913/2001). Questa soglia non si applica a coloro che hanno subito un danno amianto.

Successivamente, questo orientamento è stato oggetto dell’art. 47, commi 1 e 3, della L. 326/2003.

Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124” (art. 47, comma 3, Legge 326/2003).

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