Già da tempo l’Avv. Ezio Bonanni aveva affermato: “La normativa di prevenzione amianto di cui al Decreto Legislativo 81/2008 va resa più efficace. I rischi vanno sradicati, i cancerogeni del tutto rimossi con la bonifica e messa in sicurezza.”
Dal 24 gennaio 2026 il quadro normativo sulla gestione dell’amianto nei luoghi di lavoro subirà finalmente un cambiamento. L’aggiornamento del Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008 introduce criteri molto più stringenti in materia di esposizione, prevenzione e sicurezza, imponendo alle aziende un adeguamento immediato delle procedure operative. Una svolta che ridefinisce cantieri, responsabilità e tutela dei lavoratori.
Il titolo del Capo III prende infatti il seguente titolo: “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”. Oltre alle definizioni, stabilisce obblighi del datore di lavoro, valutazione del rischio e misure di valutazione. Un aspetto importante è relativo alla prevenzione igieniche e di protezione. Inoltre vi sono indicate operazioni lavorative particolari, lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.
Un limite di esposizione drasticamente ridotto
La modifica più rilevante riguarda il valore massimo consentito di fibre di amianto presenti nell’aria durante le attività lavorative. Fino a oggi il parametro di riferimento era fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, questo valore viene abbattuto di dieci volte, stabilendo una soglia di 0,01 f/cm cubo calcolata come media ponderata su otto ore. È un abbassamento che avrà effetti immediati sull’organizzazione dei cantieri, sulle modalità di monitoraggio ambientale e sulla scelta delle tecnologie di intervento.
Entro il 21 dicembre 2029 è previsto un ulteriore salto di qualità nei sistemi di misurazione, con l’introduzione obbligatoria della microscopia elettronica, in grado di rilevare anche le fibre più sottili. In prospettiva, il valore limite potrà scendere fino a 0,002 fibre per centimetro cubo, imponendo standard di controllo ancora più avanzati.
Controlli preventivi obbligatori prima dei lavori
Prima di avviare qualsiasi intervento di demolizione, manutenzione o ristrutturazione su edifici realizzati prima del bando dell’amianto, diventa quindi obbligatorio adottare tutte le misure necessarie per accertare l’eventuale presenza di materiali contenenti amianto. Questo significa raccogliere informazioni dai proprietari degli immobili, analizzare la documentazione esistente e, quando necessario, procedere con campionamenti mirati. La prevenzione diventa così un passaggio operativo imprescindibile e non più una formalità.
Stop immediato ai lavori in caso di rischio
Se durante le attività viene superato il nuovo limite di 0,01 f/cm cubo, oppure se emerge il sospetto della presenza di amianto non individuato in precedenza, i lavori devono essere interrotti senza indugio. La ripresa delle attività è consentita solo dopo una nuova valutazione del rischio e l’adozione di misure correttive adeguate e certificate. Questo meccanismo impone una maggiore responsabilità a tutti gli attori coinvolti e riduce drasticamente i margini di tolleranza operativa.
Formazione più specifica e notifiche più dettagliate
Anche la formazione dei lavoratori cambia volto. Il nuovo Allegato I-bis definisce in modo puntuale i contenuti minimi dei corsi, che devono includere istruzioni dettagliate sull’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale, non solo quelli respiratori, e sulle corrette procedure di decontaminazione. Parallelamente, la notifica preliminare all’ASL diventa più articolata e richiede informazioni precise sulle tecniche di confinamento adottate e sulle attrezzature impiegate nei cantieri. La trasparenza operativa diventa così un elemento centrale del sistema di controllo.
La rimozione come scelta prioritaria
Tra le novità più significative emerge anche un principio di fondo che orienta le strategie di intervento. La normativa afferma con chiarezza che la rimozione dell’amianto deve essere considerata l’opzione prioritaria rispetto a soluzioni come l’incapsulamento o il confinamento, soprattutto nei casi di bonifica strutturale o di ristrutturazioni profonde.
Fonte: ONA, Parlamento, Notiziario Sicurezza



