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lunedì, Luglio 27, 2026

Microcantieri e amianto, MASE chiarisce le regole: deposito, trasporto e tracciabilità

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito nuovi chiarimenti sulla gestione dei microcantieri contenenti amianto. Rispondendo a un interpello. Il documento affronta alcuni dei principali dubbi interpretativi riguardanti il deposito temporaneo dei rifiuti, il trasbordo, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e la tracciabilità, offrendo indicazioni utili agli operatori del settore.

L’interpello sui microcantieri con amianto

La richiesta di chiarimento nasce dalla necessità di definire le corrette modalità di gestione dei rifiuti provenienti da microcantieri multipli di bonifica di amianto compatto. In particolare quando i quantitativi prodotti sono limitati.

Tra i quesiti posti al Ministero figuravano la possibilità di trasferire i rifiuti presso una sede dell’impresa diversa dal luogo in cui sono stati prodotti, la qualificazione del cambio di mezzo o di trasportatore come semplice trasbordo. Oppure come nuova fase di trasporto e le corrette modalità di registrazione delle operazioni nel sistema RENTRI.

Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Ossia il sistema digitale italiano che consente di monitorare il percorso dei rifiuti, dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento.

È stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sostituire gradualmente la gestione cartacea dei registri e dei formulari, rendendo la tracciabilità più efficiente e trasparente.

Deposito temporaneo: quando è consentito

Nel proprio riscontro il MASE richiama innanzitutto la disciplina prevista dagli articoli 183 e 185-bis del Decreto Legislativo 152/2006. Ricordando che il deposito temporaneo prima della raccolta rappresenta una forma di raggruppamento dei rifiuti effettuata nel luogo di produzione e che, se vengono rispettate tutte le condizioni previste dalla legge, non richiede un’autorizzazione specifica.

Il Ministero evidenzia inoltre che, per le attività di manutenzione e i piccoli interventi edili, la normativa introduce una particolare disciplina che considera i rifiuti prodotti presso la sede o l’unità locale dell’impresa che esegue i lavori. Nei casi in cui le quantità siano ridotte e non sia giustificato l’allestimento di un deposito direttamente sul luogo dell’intervento, il trasporto verso la sede può avvenire accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT). Ciò in alternativa al formulario, purché siano riportati il luogo di produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, oltre alla destinazione.

Il luogo di produzione dei rifiuti

Nelle proprie considerazioni il Ministero richiama anche precedenti orientamenti interpretativi e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ribadendo che il concetto di luogo di produzione dei rifiuti può comprendere non soltanto il sito in cui i rifiuti vengono materialmente generati. Ma anche un’area nella disponibilità dell’impresa produttrice, purché esista un collegamento funzionale con il luogo di produzione e siano presenti adeguate condizioni di sicurezza.

Alla luce di tali principi, il Ministero conclude che il deposito temporaneo può essere effettuato nelle modalità previste dalla normativa. Qualora, però, venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dalla legge, il deposito non può più essere considerato temporaneo ma assume la natura di stoccaggio. Attività che necessita della relativa autorizzazione ambientale.

Trasbordo e cambio del trasportatore

Vediamo ora per quanto riguarda il tema del trasbordo totale e dell’eventuale sostituzione del mezzo o del trasportatore. In questi casi il MASE rinvia alle disposizioni dell’articolo 193 del Testo Unico Ambientale e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, contenute nell’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 251/2023. E’ qui che  sono illustrate le modalità operative applicabili anche ai casi disciplinati dal comma 19 dello stesso articolo.

Tracciabilità RENTRI

Anche sul fronte della tracciabilità elettronica dei rifiuti, il Ministero precisa che le modalità di registrazione dei movimenti di carico e scarico devono essere effettuate secondo quanto previsto dalle Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico, contenute nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 251/2023, alle quali gli operatori sono invitati a fare riferimento per la corretta gestione delle annotazioni nel sistema RENTRI.

Le conclusioni del MASE

Il documento ministeriale precisa infine che le valutazioni espresse costituiscono risposta all’interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e sono riferite esclusivamente ai quesiti formulati, senza incidere su eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari relativi a casi specifici. L’interpello e il relativo riscontro sono stati pubblicati nell’apposita sezione dedicata agli interpelli ambientali del Ministero.

Fonte: Riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interpello ambientale dello Sportello Amianto Nazionale sulla gestione dei microcantieri contenenti amianto nel luglio 2026.

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