Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un immobile contro l’ordinanza del Comune di Perugia. La quale impone la rimozione immediata di una copertura contenente amianto. La decisione conferma quindi la necessità di procedere rapidamente con gli interventi di bonifica per ragioni legate alla tutela della salute pubblica.
Come nasce la vicenda
La questione ha origine nel giugno 2023, quando il Dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1 ha effettuato un sopralluogo su segnalazione relativa a un sito situato nella periferia di Perugia.
In quell’occasione ai proprietari hanno chiesto di produrre una relazione tecnica per valutare lo stato di conservazione della copertura in eternit.
La prima perizia: degrado avanzato
I proprietari hanno incaricato una società specializzata che ha consegnato una relazione tecnica. Nel documento veniva indicato un livello avanzato di deterioramento del materiale, con un indice di degrado pari a 64 punti.
La perizia suggeriva quindi la rimozione della copertura entro un massimo di 12 mesi, considerata la situazione rilevata.
La richiesta di proroga e la seconda valutazione
Con l’avvicinarsi della scadenza indicata nella relazione, nel 2024 i proprietari hanno chiesto alla Usl una proroga dei termini.
La richiesta era motivata dalla volontà di commissionare una nuova perizia tecnica indipendente, con l’obiettivo di verificare nuovamente lo stato della copertura.
Tuttavia la Usl ha respinto la richiesta di proroga. Successivamente, nel settembre 2024, il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza che disponeva la bonifica immediata della copertura contenente amianto.
Solo nel mese successivo, ottobre 2024, presentata una seconda relazione tecnica. In questa valutazione l’indice di degrado risultava pari a 44 punti, con l’indicazione di possibili interventi di manutenzione e ripristino invece della rimozione totale.
La decisione del TAR
Nel pronunciarsi sulla vicenda, il TAR dell’Umbria ha evidenziato che la prima perizia, quella che segnalava il deterioramento più significativo, era stata presentata dagli stessi proprietari alle autorità sanitarie.
Secondo i giudici, quella documentazione rappresentava quindi un elemento sufficiente per giustificare l’adozione di misure rapide da parte delle autorità, orientate alla massima tutela della salute pubblica.
Il tribunale ha inoltre osservato che, anche qualora la seconda perizia fosse stata presentata prima dell’ordinanza, l’amministrazione avrebbe comunque potuto scegliere l’intervento più prudenziale tra quelli indicati nelle valutazioni tecniche.
Responsabilità e obblighi di intervento
Dalle valutazioni tecniche emergeva in ogni caso una condizione di degrado diffuso delle lastre di amianto.
Il TAR ha ricordato che la normativa attribuisce al proprietario dell’immobile la responsabilità principale nella gestione del rischio e nella manutenzione delle coperture contenenti materiali potenzialmente pericolosi.
Irrilevante il preliminare di vendita
Nel ricorso citato anche un contratto preliminare di vendita dell’immobile, stipulato nel dicembre 2025, in cui l’acquirente si impegnava a sostenere i lavori di bonifica con interventi programmati per maggio 2026.
Secondo il tribunale, tuttavia, questo elemento non modifica gli obblighi già imposti dalle autorità. Ossia la messa in sicurezza deve essere garantita in tempi rapidi, indipendentemente da accordi tra privati.
Esito finale
Alla luce di queste valutazioni, il TAR ha respinto il ricorso e confermato l’obbligo di procedere senza ulteriori ritardi alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto dalla copertura del capannone.
Fonte: Perugia Today, Virgilio



